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Il testo normativo e l'interpretazione

1) Il tema è: il testo normativo è un testo linguistico;

2) Nell'interpretare lo stesso bisogna tener conto del significato delle parole nella connessione tra di loro;

3) Anche il testo più chiaro consente una pluralità di significati e di interpretazioni;

4) L'interpretazione, anche sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, non può spingersi fino al punto di contrastare con le parole, perché quando va oltre il confine delle parole diventa interpretazione contra legem, che è vietata;

5) All'interno della pluralità di interpretazioni consentite dalla lettera del testo normativo, quale sono i criteri per selezionare le stesse, per scegliere la a) la b) o la c) e così via.

Tale ultimo passaggio però suscita dubbi importanti: non si può certo scegliere un criterio soggettivo, tenendo conto ad esempio dei valori del singoli interpreti (ad esempio dei valori del giudice che decide): ma quali sono i valori, e come li prevedo?

Terreno pericoloso questo. L'interpretazione valoriale è pericolosa, va contro i principi di certezza del diritto, contro il principio della prevedibilità delle decisioni giudiziali, se si va su tale piano possono entrare nella opzione interpretativa del soggetto tanti pregiudizi: non è questa la strada giusta. Ed allora quali parametri seguire? Seguire innanzitutto i criteri di cui all'art. 12 che abbiamo visto prima (la scelta deve orientarsi sempre all'interno del perimetro delle possibili interpretazioni del testo normativo in base alle parole dello stesso + bisogna tener conto dell'intenzione del legislatore). Ma oggi noi sappiamo ci sono altri criteri oltre a quelli di cui all'art. 12, risalente al 1942. In primo luogo il criterio della interpretazione costituzionalmente orientata: questa non c'era nel '42 ma oggi si: tra più interpretazioni si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la costituzione. Poi ilcriterio del rispetto dei principi fissati nei Trattati della UE che sono sullo stesso piano della Cost.: sela A) si pone in contrasto con i principi del tratttato e la B) no, è chiaro che l’interprete deve orientarsi verso la interp.ne B.

Passiamo al II comma dell’art. 12 preleggi:

Qui il discorso è diverso perchè tale comma è un comma che prevede una ipotesi: il legislatore non può consentire che ci sia un buco, un vuoto normativo, o per meglio dire, consapevole che ci possano essere dei vuoti, indica i criteri per colmarli; ciò perchè le leggi vengono prodotte ma la vita va avanti, corre più veloce del legislatore, e quindi anche il codice del ’42 può registrare dei vuoti dettati dai cambiamenti della vita.

Ed allora in tale comma fissa i 2 criteri per colmare gli eventuali vuoti legislativi. Leggiamolo.

Come vedete in II comma si articola in due parti:

  1. nella prima parte dice che se non c’è una

civile per le associazioni riconosciute alle ass.ni non riconosciute. Quindi quando c'è un vuoto normativo si ricorre al CRITERIO ANALOGICO, disciplinato da tale prima parte del II comma dell'art. 12 preleggi. E se tale operazione non sarà sufficiente a colmare il vuoto, i dubbi, o non vi è disciplina analoga allora soccorre l'ultima parte del II comma che dice che se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. (Ciò vale sia per i giudici che per gli avvocati, che nei proprio atti possono a volte ricorrere all'interp.ne analogica o ai criteri generali: riguarda tutti gli interpreti, quelli che svolgono attività forense).

E voi direte, dove sono scritti? Quando il cod. civ. è entrato in vigore c'era la carta giuridica del lavoro che conteneva espressamente un catalogo dei principi generali: poi è stata abrogata con la caduta del fascismo, ed allora

oggi dove sono taliprincipi ? 28Ovviamente nella Costituzione, ma poi anche nei Trattati UE, riconosciuti dalla nostra costituzione, ed allorasi fa riferimento a tali cataloghi di principi generali.Ma poi vi sono anche principi generali contenuti nel ns. codice civile, cioè al sistema del diritto civile, cui sifaceva ancor più riferimento quando ancora non c'era la costituzione, insieme alla carta giuridica dellavoro: oggi sono principi sotto ordinati a quelli contenuti nella Carta cost. e nei Trattati UE.Altri temi (successione della legge nel tempo, ECC. ) DOVETE STUDIARLI NEL LIBRO !!!!!!!!!!!LO STUDIO DA 30 E LODE È CON IL CODICE, IL LIBRO, E LE LEZIONI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E adesso apriamo il I libro del codice civile:La rubrica del libro è chiara: "Delle persone e della famiglia"; poi sotto troviamo TITOLI I, "Delle personefisiche", TITOLO II "Delle persone giuridiche".Poi molto più in là si

Parlerà della famiglia. Allora dobbiamo soffermarci sul tema delle persone, e nel codice del '42 c'è subito questa summa divisio: PERSAONE FISICHE – PERSONE GIURIDICHE. Vediamo un po' la struttura del codice: il titolo I (persone fisiche), l'art. 1 con cui si apre il cod. "la capacità giuridica"; poi l'art. 2 "La maggiore età e la capacità di agire". Si tratta di concetti base, che vi saranno chiesti ripetutamente. Subito riflessione sul titolo II (persone giuridiche), art. 11: Le persone giuridiche pubbliche: le provincie, i comuni e gli enti pubblici riconosciuti come pers. giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico; poi l'art. 12 non c'è più e l'art. 13: Le società sono regolate dalle disp. contenute nel libro V: si tratta delle società commerciali (con pers. giuridica, o senza pers. giuridica)

chesono escluse dal ns. programma perche le studierete nel diritto commerciale.

Allora tema complesso quello di cui parliamo:se apriamo il primo libro troviamo questa classificazione: persone fisiche, per. Giuridiche almenoall’apparenza messe sullo stesso piano. Esistono le une e le altre.

Poi gli art.li sulle per. Fisiche riguardano la capacità giuridica e la capacità di agire.

Prima riflessione posta da questa classificazione: la nozione di persone, o se preferite il termine persona,giuridicamente , per il ns. cod. civile del ‘42 non si riferisce esclusivamente agli essere umani, alla personabiologica, alla biopersona: insomma in tale codice si parla di persona non come sinonimo di homo, personafisica, cioè come la persona che vive e transita per le strade;

Seconda riflessione diacronica: cod. civile del 1865, art. 2 : non c’è questa bipartizione e in tale art. si dice“I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici,

ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone". Credo che non ci sia bisogno di spiegare la profonda differenza che c'è tra questa classificazione e quella del codice del '42. Perché dire ciò che dice questo art., ciò dire che i comuni.... ecc. sono considerate come persone, vuol dire che non lo sono. Nella visione di tale cod. del 1865 le persone giuridiche esistono ma esistono come assimilate alle persone fisiche, e quindi la nozione di persona di detto cod. è nozione che rimanda alla persona fisica. Poi ci sono comuni, enti, istituti, ecc considerati come tali ma che non sono tali. Dunque la nozione di persona è nozione giuridica storicamente concepita, nel senso che si contrassegna per la sua storicità: oggi è in un modo, ieri era in un modo diverso (nel diritto romano gli schiavi erano persone ma non avevano la c.d. capacità giuridica.

Cioè non potevano essere titolari di diritti e obblighi o in generale di relazioni giuridiche). Questo vuol dire storicità della nozione persona.

Ulteriore riflessione:

L'art. 1 si componeva di 3 commi: in questa edizione del cod. civ. (De Nova), al posto del 3 comma si legge una nota dove si dice ".. si omette il 3 comma abrogato dall'art. 1 R.D.Legge 20 . 1. 44 n. 25 e art. 3 decreto.....ecc"

Nella edizione Giuffrè invece c'è il vecchio testo in nota, leggiamolo: "Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali": era il 3 comma dell'art. 1 cod. civ., che faceva riferimento alle limitazione di tale capacità giuridica, che oggi invece è connaturata alla natura umana, ed è di tutti.

Il vecchio 3 comma ci fa capire una cosa importanza, cioè che anche la capacità giuridica non sia

scontato che sia connaturata con la natura umana, anche se nel comma I dell'art. 1 si dice "la capacità giuridica si acquista al momento della nascita", cioè si nasce e si acquista la cap. giur., l'acquisto sembra una connotazione biologica dell'essere umano, ma non è così perché è una attribuzione di diritto come ci testimoniava il 3 comma dell'art. 3. Quindi, riassumendo: 1) la nozione di persona non corrisponde nella visione del codice alla nozione di essere umano (homo); 2) la nozione capacità giuridica che nell'acquisizione culturale odierna appare connaturata con la natura umana (si acquista con la nascita, recita l'art. 1), in realtà è nozione di tipo storico, ieri era così, oggi è così, domani potrebbe essere in un modo diverso. La definizione di capacità giuridica non è presente nel codice civile: si può definire, dato che nel codiceseconda della legge.
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher splendente99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Di Porto Andrea.