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Storia del diritto medievale e moderno

Il linguaggio giuridico

Legislazione → È fonte autoritativa di regole di condotta imposte a soggetti che vivono in un certo ordinamento ed è espressione della volontà del potere politico. Chi produce le norme: soggetto politico (re, tiranno, parlamento… a seconda del contesto storico). Sono norme scritte imposte dall’alto e che devono essere rispettate da tutti.

Dottrina → È il frutto dell’attività scientifica dei giuristi (coloro che per formazione e professione, interpretano le norme giuridiche). Nell’alto medioevo non ci sono giuristi (in questo senso) ma operatori (tipo notai), che svolgono questa professione non perché si sono formati in scuole di diritto, ma perché si sono cimentati quotidianamente nel diritto. Nel secondo medioevo si parla di rinascimento giuridico perché, con la fondazione dell’università di Bologna, si inizia a studiare il diritto, su testi scientifici → scientia iuris.

Prassi → È l’espressione di comportamenti giuridicamente rilevanti di una comunità, associazione. Come le consuetudini. È prassi anche la giurisprudenza intesa come l’insieme delle decisioni dei giudici (stilus iudicandi). Valutare la prassi ci fa capire qual è la gerarchia delle fonti e in che contesto ci troviamo. Bisogna vedere qual è la norma, quindi la legislazione, ma anche come viene applicata nella quotidianità, la prassi. Una stessa norma può avere interpretazione diversa a seconda del giudice. Non sono fungibili.

Nel diritto quando si parla di genere letterario si fa riferimento a monografie, trattati su singoli istituti, raccolta di sentenze o pareri legali, raccolte di leggi commentate. Il diritto a volte si produce autonomamente (la consuetudine è una norma che si protrae e viene rispettata con l’uso, non viene imposta dall’alto).

Rilevanza delle fonti

Alto medioevo: domina la consuetudine (le norme che nascono dal basso, dalla collettività e non da un “capo”). Le consuetudini sono molte, anche per l’elevata frammentazione del tempo. Troviamo consuetudini orali, raramente scritte. Non è detto che tutte le consuetudini vengano tramandate oralmente, alcune saranno formalizzate in lingua latina volgare. Era semplice per uno studente di diritto dell’Ancien Régime spostarsi da una parte all’altra perché tutto era studiato in latino. Lingua comune per un diritto comune, il Corpus iuris civilis di Giustiniano, che rappresenta il diritto comune per molte parti d’Europa almeno fino al 1700. Un testo realizzato nel VI d.C e che viene recuperato dai giuristi della scuola di Bologna e da loro messo in circolazione, fino a diventare la vera bibbia del diritto.

Età medioevo: il diritto comune → è lo ius comune, l’esperienza che ha attraversato l’Europa dall’anno 100 al 1700. È rappresentato dal diritto romano giustinianeo riesumato da Ireneo e dal diritto canonico. Corredati entrambi dall’interpretazione dei giuristi. I giuristi di allora erano più liberi di interpretare il diritto → molto spesso creano diritto più del legislatore, attraverso le fonti dell’epoca e del diritto romano giustinianeo. Per questo si usa la parola interpretatio anziché interpretazione, perché l’interpretazione di oggi sottostà a quella dei legislatori, mentre allora i giuristi erano più liberi. Per questo è più opportuno parlare di interpretatio e ius comune.

Il diritto non è uno strumento privilegiato dello stato, per questo gli interpreti si guadagnano tanto spazio. La svolta ci sarà a partire dal 1700 quando il sovrano deciderà di assumere pieno e assoluto controllo della legislazione. Il diritto diventa uno strumento per governare (prima si governava in altri modi: alto medioevo → con violenza, forza, esercito; basso medioevo → con giudici ecc. È complicato anche perché non si usa solo iures civilis e canonici, ma anche i diritti particolari ecco che nasce un systema iuris nel quale ci sono → molte fonti del diritto, che possiamo dipartire:

  • Diritto comune: romano e canonico.
  • Diritto particolare (iura propria): consuetudini, diritto locale, feudale ecc.

Conseguenza si perde la certezza del diritto e quindi il giurista riesce a condizionare il giudice sfruttando diritto comune anziché particolare attraverso un’abile interpretatio. L’ordine giuridico medievale è merito dei giurisperiti, che riescono a convincere istituzioni e “cittadini” che il diritto romano giustinianeo è un diritto vigente.

Giustiniano

Imperatore d’oriente 527-565. Nell’Europa della civil law circola il diritto Giustiniano. Giustiniano dovette conquistare l’Italia dopo le invasioni barbariche (i longobardi appartengono alla seconda ondata di invasioni). I germani/barbari sono popolazioni che arrivano dal Nord-Asia/Nord-Europa, conoscono molto bene i romani perché li avevano reclutati nelle fila del loro esercito, quindi conoscevano tutte le loro strategie. I barbari arrivano violentemente in Europa, superano i confini dell’Impero, iniziano ad occupare l’Italia. Sono nomadi, non sono dediti allo stanziamento, ma ad un certo punto decidono di stanziarsi nelle terre dell’ex Impero Romano occidentale. E qui fondano delle forme di governo molto simili a quelle romane perché si basano sulle forme di diritto e di magistratura già vigenti; infatti, non erano molto avanzati al riguardo. Questo atteggiamento, da un punto di vista del diritto, è fondamentale per la sopravvivenza del diritto romano.

Noi siamo abituati a vedere il diritto come un instrumentum regni dello stato → dopo aver conquistato uno stato si impongono le proprie forme di governo; invece i barbari non lo fanno: loro seguono le loro leggi tramandate oralmente, le consuetudini barbariche; mentre i romani sono liberi di seguire le loro. Questo succede perché i barbari non hanno una loro forma scritta, cioè le loro leggi sono orali, successivamente le metteranno per iscritto e scriveranno in latino tramite legislatori romani.

La popolazione romana però non continua a mantenere gli stessi usi e abitudini, le campagne vengono abbandonate per paura di essere rapinati o uccisi → si modifica l’economia del tempo (se si scappa dalla campagna, non si coltiva più e si cercheranno altri mezzi di sostentamento, con scarsi risultati vive poco e male → alta mortalità). Si diffondono i monasteri, dislocati in punti strategici e utili per la comunicazione. Le notizie importanti arrivano nei monasteri (zone di sosta), dove ci sono gli abati, il clero, i monaci, questi diventano i depositari dei saperi, ricevono anche le notizie da chi passa e soprattutto diventano punto di riferimento anche per l’impaurita popolazione romana.

Giustiniano attiva una politica di accentramento, apparato burocratico amministrativo. Le etnie all’interno dell’impero sono diverse e ciò crea problemi tra cives e non cives. Il notaio diventa fondamentale → crea diritto. 476 caduta impero occidentale. Ultimo imperatore Romolo Augustolo viene deposto da Odoacre e non viene sostituito. Odoacre vorrebbe essere riconosciuto come re, un titolo, perché c’era bisogno di formalizzare il potere → richiede di essere considerato magistrato supremo dell’Italia, delegato imperatore (Zenone).

I re dei regni romano germanici non possono essere paragonati ai re degli stati moderni, per comodità però noi parliamo di organizzazioni monarchiche.

In oriente

Giustiniano nel 527 inizia un processo di rinnovamento dell’impero. In generale quando si procede ad una riforma radicale del diritto, bisogna muoversi su più fronti (è impensabile riformare il diritto senza riformare anche lo stato). Il suo primo obiettivo non raggiunto è quello di ripristinare gli antichi confini dell’Impero romano, poi voleva giungere ad una unificazione religiosa (ma non ce la fa). Giustiniano ha una sua fede personale e ritiene che all’interno di ogni stato se c’è qualcosa che mina l’ordine pubblico, sono le guerre di religione, quindi vuole evitarle, ma non ce la fa. Alla fine, riesce con la realizzazione del corpus iuris civilis: una “codificazione” del diritto vigente (che prima del suo intervento era quello pre-giustinianeo).

Compilazione registrativa di Giustiniano

Ripasso lezione precedente. Gli strumenti di cui dispone sono i soliti: un esercito in armi, un apparato burocratico amministrativo e dei funzionari abili dislocati sul territorio, in grado di controllare la periferia e i confini. Le etnie all’interno del territorio sono tante, e questo crea dei problemi di convivenza. Vorrebbe pervenire ad una unificazione religiosa per evitare le guerre religiose ma non riesce.

Nel frattempo, nell’Europa continentale si formano delle organizzazioni politico-istituzionali piuttosto primitive che la storiografia giuridica ha indicato col termine. I regna però non sono paragonabili ai regni di età moderna per natura e struttura: manca il rex che si pone a comando di questi gruppi etnici e manca un’idea moderna di potere politico. Questi, infatti, non hanno idea di cosa sia l’imperium, il comandare, assumendo un potere che ha una rilevanza pubblicistica. Tuttavia, gestiscono persone e cose come semplici proprietà? dominium. Si dice che confondono l’imperium con il diritto di proprietà.

Esempio: un conto è essere proprietari di un telefonino (lo posso alienare, acquistare ecc. È un rapporto di diritto privato), io in questo caso sono la domina del telefono; il sindaco non è mio dominus ma ha la possibilità di darmi delle imposizioni. Loro confondono cosa vuol dire essere padrone di qualcosa e cosa vuol dire essere capo.

Questi lasciano ai vinti il loro patrimonio giuridico, cioè i romani possono adoperare le loro consuetudini e il loro diritto. Questo diritto è diritto pregiustinianeo. Quando due etnie si trovano a vivere nel medesimo territorio, difficilmente stringono alleanze matrimoniali, stipulano accordi ecc. Quindi quale diritto si applicava? Esiste un diritto territoriale comune? No, perché da questo momento in poi il principio che tende a prevalere è quello di personalità della legge → = ognuno segue il diritto della propria etnia. Quindi quando due persone di etnie diverse si accordano, solitamente una rinuncia al proprio diritto per sottostare a quello dell’altra.

Il principio di personalità della legge, si sostituisce progressivamente al principio di territorialità della legge (mi sembra la legge applicata alle persone che vivono nel territorio dell’impero). Rapporto tra romani e barbari. Quindi la cartina geopolitica dell’Europa continentale di quel periodo è molto complicata, inoltre questi regni neoformati non hanno dei confini (=/ dai romani che ci tenevano molto). I confini, specie artificiali (muri), non interessano; si individuano come confini il torrente, il bosco ecc. Quindi sono confini labili e cambiano continuamente.

I germani hanno un complesso sistema di consuetudini, un sistema di regole che subiscono l’influenza della religione, mentre i romani usano il diritto romano pregiustinianeo, fatto di norme scritte e non, principi giurisprudenziali, editti.

Corpus iuris civilis

Nel 527 Giustiniano redige il corpus iuris civilis. È composto da 4 parti. Giustiniano decide di riorganizzare il diritto vigente del suo tempo raccogliendolo in parti:

  • Novus Iustinianus Codex → è un testo del 529 in cui vengono raccolte le costituzioni imperiali (di Giustiniano e imperatori precedenti). Era importante reperire la legge. La tradizione era manoscritta, quindi era impossibile dare a tutti gli studenti di diritto una copia della legge, quindi gli operatori giuridici si scrivevano la legge. Il problema, quindi, era la reperibilità del testo legislativo, della sentenza, dell’opera dottrinale che può aiutare a pervenire ad una corretta interpretazione della legge. Per farlo viene promulgato proprio questo novus Iustinianus Codex. Tutto viene articolato in libri e titoli. Nel frattempo, Giustiniano per esigenze di organizzazione dell’Impero, promulga nuove costituzioni. Però rimangono extra codice, fuori dal codice → queste quindi Giustiniano decide di sostituire il novus con un Codex repetitae praelectionis promulgato nel 534. Questa sostituzione così repentina e in poco tempo, ha impedito la circolazione del novus; sappiamo che è esistito ma non ci è pervenuto il testo, si può presumere che al suo interno vi fossero la maggior parte delle costituzioni inserite nel testo sostitutivo. Il novus era stato in vigore, ma non abbastanza da essere ricordato.
  • Digesta → Giustiniano istituisce una commissione che si occupa e preoccupa di recuperare la giurisprudenza (cioè opere dei giuristi di età classica, che per diversi motivi ebbero la possibilità di fare quello che chiamiamo oggi diritto privato). Nella tradizione giuridica romana possiamo trovare questa grande bipartizione tra le norme:
    • La legislazione → costituzioni imperiali → leggi imposte dall’alto: leges.
    • Iura → sono i principi di diritto ricavati dalla giurisprudenza classica, cioè dalle opere di quei giuristi incaricati dall’imperatore di risolvere le controversie del passato. Questo lavoro viene svolto da Triboniano e i suoi collaboratori ← commissione che si occupa di raccogliere gli iura. Però la commissione sceglie le opere giuridiche da mettere nei digesta, quindi ovviamente altre opere passano nell’ombra. Nomi di giuristi: Papiniano, Paolo, Gaio, Modestino, Pulpiano. Erano i migliori del tempo, quindi gli unici a poter essere citati nella famosa legge delle citazioni del 427 che serve a limitare l’uso della giurisprudenza classica nei tribunali, per dare una maggiore importanza alle leggi dell’imperatore. Dottrinale perché opere scientifiche ma anche giurisprudenziale in quanto giuristi incaricati dall’imperatore per risolvere le controversie. Lo scopo era di evitare di abusare dottrina e giurisprudenza e dare più spazio all’imperatore vuole dare + peso alle leges e meno alla giurisprudenza → si. Ma Giustiniano sa che non può scrivere delle leggi senza sfruttare la giurisprudenza classica, quindi cerca di sfruttarla al meglio. Quest’opera fu iniziata nel 530 (nel frattempo si rifà il novus…) e nel 533 si conclude l’opera di raccolta di iura. Sono 50 libri, suddivisi in titoli ecc.
  • Institutiones → è un manuale → Giustiniano lo realizza perché si rende conto che i Digesta erano troppo complessi sia per studenti che per operatori del diritto, quindi dà vita a questo materiale elementare, sintesi di iura e leges, articolato in 4 libri. Già il titolo è esplicativo: è un manuale base per prepararsi ad affrontare il digesto.
  • Codex, raccolta di leges in 12 libri.
  • Novellae constitutiones, le leges successive alla promulgazione del codex. Giustiniano voleva realizzare un sistema chiuso, ma alla fine aveva già subito dovuto introdurre nuove leggi (le novellae). 134 novelle, secondo una tradizione manoscritta che è l’authenticum).

Dopo la morte di Giustiniano nel 565, questo corpus iuris civilis monumentale, risulta non più adeguato ad una società che si arresta, quindi chiuse le scuole di diritto, nessuno è più in grado di capire ed applicare i digesta (nella penisola italiana occupata dai longobardi, ma anche nell’altra parte, perché si avrà un’arresto/regressione della cultura giuridica in Europa l’unico testo destinato a sopravvivere, perché più facile, sono le istitutiones. Giustiniano ritiene che la sua opera sia la migliore, esaurisca ogni esigenza di ordine giuridico. Vuole che all’interno di questo capolavoro venga trovata ogni soluzione, ma senza esagerare, perché altrimenti un giurista disinvolto può far dire al diritto cosa il diritto non dice, attraverso un’interpretazione eccessiva o integrativa del testo stesso, tanto da arrivare ad interpretazioni antitetiche di fare commenti che vadano aldilà dell’interpretazione → vieta letterale del testo.

Morto Giustiniano, succederà che i giuristi tendano ad estrapolare dalla legge ciò che vogliono. Esiti del programma di Giustiniano. Le vittorie militari riuscirono solo in parte a recuperare le terre perdute, tuttavia si riconquista l’Italia, ma un po’ in ritardo (553) e nel 554 viene esteso il CIC, e Giustiniano muore nel 565, quindi ci fu poco tempo per controllare e valutare quanto la sua opera venisse usata in concreto.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ggiulia02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Braccia Roberta.
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