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Diritto privato e rapporti giuridici

In generale, il diritto privato disciplina i rapporti tra privati o tra soggetti pubblici operanti come privati (ad es. un comune che acquista un terreno da un privato).

Parità dei soggetti e principio di autonomia privata

Il diritto privato muove dal presupposto della parità dei soggetti e si ispira al principio dell'autonomia privata, favorendo le azioni dei privati e rendendo liberi i rapporti privati, ovvero la libertà d’impresa o la libertà di stipulare contratti ad esempio.

Asimmetria nei rapporti

Molto spesso, però, il principio della reciproca uguaglianza non è rispettato a causa dell'asimmetria che vi è in taluni rapporti (come tra una persona e una banca o tra un dipendente e un datore di lavoro).

Diritto privato vs diritto pubblico

La differenza con il diritto pubblico sta nel fatto che quest'ultimo agisce sul presupposto della supremazia di un soggetto su un altro, quindi dello stato sui cittadini, e si ispira al principio della pubblica autorità.

Il codice civile

Il diritto privato è considerato come una materia di codice, ovvero legato a un codice, il codice civile: risalente al 1942 ma costantemente aggiornato, contiene le regole di base, ovvero i “principi cardine” della materia. È composto da 6 libri:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Delle proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

I significati del diritto

Il termine “diritto” ha due significati importanti:

  • Diritto oggettivo: un insieme delle norme giuridiche che regolano un dato ordinamento.
  • Diritto soggettivo: situazioni giuridica soggettiva nascente dal diritto oggettivo.

In generale, si può definire come l’applicazione di una norma giuridica oggettiva a un singolo caso soggettivo.

Ad esempio: Art. 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” —> norma di diritto oggettivo. “Chi ha subito un danno ingiusto ha diritto ad un risarcimento” —> diritto soggettivo (applicazione al singolo caso).

Elementi del diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è costituito da due elementi fondamentali:

  • Titolo: giustifica la pretesa (economica in caso di un danno, ad esempio). Indica la giustificazione del soggetto che ha subito il danno. Tuttavia, se la pretesa non dovesse essere giustificata e quindi non dovesse sussistere il titolo, si ha un diritto di rimborso della somma corrisposta.
  • Azione: permette di ottenere tutela da parte di un’autorità giuridica di un titolo, anche mediante azioni forzose (pignoramenti ad esempio) nei confronti di un altro soggetto, che ha generato il contenzioso: da qui la nozione di rapporto giuridico. Si ottiene quindi una tutela concreta dello stato. Tuttavia, nella maggior parte dei rapporti non si procede con un’azione, ad esempio in un normale contratto di compravendita. Ricorda —> un eventuale danno morale va risarcito e il valore viene stabilito dal giudice.

Il rapporto giuridico

È definibile come la relazione tra due o più soggetti regolata dall’ordinamento giuridico. I soggetti coinvolti sono classificabili come “parti” se coinvolti direttamente, oppure come “terzi” se coinvolti indirettamente.

Classificazione dei diritti soggettivi

I diritti soggettivi possono essere classificati in vario modo, tuttavia la più importante li vede divisi in:

  • Diritti relativi: esercitabili solo nei confronti di alcune parti determinate. Il titolare del diritto ha una pretesa esercitabile solo nei confronti di un soggetto particolare (o una serie di soggetti particolari). Tipici diritti relativi sono i diritti di credito, che creano un rapporto c.d. obbligatorio (detto anche “obbligatorio”): in sintesi, sono diritti soggettivi esclusivamente ad alcune parti.
  • Diritti assoluti: esercitabili nei confronti di una collettività indeterminata, ovvero hanno efficacia erga omnes. Un esempio è la proprietà di un terreno o di una casa. Importante è il fatto che la presenza di uno non preclude la presenza anche dell’altro; infatti, può essere possibile che ad un diritto assoluto, le parti concordino un diritto relativo.

Alcuni diritti relativi hanno anche caratteristiche di assolutezza, ovvero anche se limitati rispetto ai diritti assoluti, riguardano la totalità della collettività.

Altre classificazioni

  • Diritti della personalità (afferenti alla persona), sono di regola indisponibili e assoluti: nascono con la persona (innatezza è carattere essenziale) e muoiono con la stessa. La loro indisponibilità elimina la possibilità di cederli, scambiarli o di rinuncia da parte del titolare.
  • Diritti patrimoniali (di contenuto patrimoniale, cioè inerenti ad una utilità economica), sono di regola disponibili e possono riguardare sia diritti assoluti che diritti relativi.

Le posizioni giuridiche elementari

Il diritto soggettivo si pone normalmente come un insieme di posizioni giuridiche soggettive elementari, tra le quali:

  • Pretese: la pretesa ad un certo comportamento da parte di altri; ciò che il titolare del diritto può chiedere (a chi? Diritto relativo —> parti determinate; diritto assoluto —> tutti).
  • Facoltà: le facoltà attribuiscono al titolare la scelta in merito all’esercizio o meno del diritto.
  • Poteri: i poteri danno la possibilità di modificare unilateralmente una certa situazione giuridica (es. il diritto di recesso esercitato su un acquisto online: il recesso è un potere, quindi si ha il diritto soggettivo di recedere il contratto modificando una posizione giuridica).
  • Immunità: le immunità garantiscono l'intangibilità del proprio interesse (es. nel caso delle proprietà, l’immunità in merito ai tentativi di limitazione del godimento come l’espropriazione).

Figure giuridiche di interesse

  • Onere: è il comportamento obbligatorio posto come condizione per l’esercizio di una posizione giuridica attiva. È sì obbligatorio, tuttavia il comportamento previsto va tenuto solo se si vuole ottenere un certo vantaggio (una posizione giuridica attiva): è questo il punto di differenza fra “onere” e “obbligo”.
  • Aspettativa: diritto in formazione, è la situazione in cui ci si trova quando il diritto è in fase di formazione; allude ad una fase in cui il diritto si sta formando o si sta per formare (es. “ti vendo la casa se ottengo il trasferimento di lavoro a Milano”, in questo caso il diritto ci sarà solo quando il venditore verrà effettivamente trasferito a Milano, tuttavia non si può dire che non ci sia proprio diritto: questa fase viene appunto chiamata “aspettativa”).
  • Status: qualità o condizione di una persona derivante dalla sua posizione in un gruppo sociale (es. cittadino, figlio, coniuge …).
  • Interessi legittimi: è una posizione giuridica attiva protetta solo indirettamente nei rapporti con la PA, in relazione alla corretta azione amministrativa (es. i candidati ad un concorso sono titolari unicamente di un interesse legittimo in quanto hanno diritto ad una conduzione trasparente, corretta, equilibrata e razionale delle procedure concorsuali che si concludono con l’elaborazione di una griglia finale).

Capacità giuridica e capacità di agire

Nel diritto soggettivo acquisisce grande importanza individuare a quali soggetti tale diritto può essere applicato. Le persone fisiche sono, in linea di massima, possessori di capacità giuridica.

Il soggetto di diritto è colui che ha l’idoneità a vedersi imputato un diritto. Per capacità giuridica si fa riferimento alla idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (persone fisiche, enti). La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 libro I c.c.). I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. I principali diritti che si presentano con la nascita sono sicuramente tutti i diritti della personalità (diritto alla salute, alla identità personale …); inoltre, è stato stabilito che sono riconosciute già dalla nascita la capacità di succedere per causa di morte e di ricevere per donazione. La capacità giuridica si perde con la morte.

La capacità di agire è l’attitudine ad esercitare le posizioni giuridiche attive di cui si è titolari: è quindi la capacità di esercitare un diritto.

(Art. 2) —> con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. —> 18 anni in quanto vi è la presunzione di capacità di provvedere ai propri interessi.

Capacità speciali

Ci sono delle situazioni in cui valgono delle regole diverse rispetto a quelle della maggiore età: le c.d. capacità speciali:

  • Capacità di prestare il proprio lavoro - art. 2;
  • Capacità matrimoniale, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (giudice);
  • Capacità di riconoscimento di un figlio naturale.

La minore età

Prima del compimento dei 18 anni il soggetto è legalmente incapace anche se non mancano eccezioni. Il minore è soggetto alla potestà genitoriale, almeno per quanto concerne atti di ordinaria amministrazione, rappresentanza legale per tutti gli atti civili, usufrutto legale sui beni del figlio (se ad esempio viene data in eredità ad un neonato una casa, saranno i genitori legali a provvedere a tutti gli impegni legati alla stessa casa: hanno il potere di compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione al posto del figlio; avere usufrutto legale vuol dire che i genitori hanno il diritto di usufruire della casa per le proprie necessità). Ovviamente è possessore di determinati diritti (es. diritti della personalità) che può esercitare, nonostante non abbia la capacità di agire. Per fare questo, il diritto individua una persona capace di agire con il compito di esercitare i diritti per conto del minore.

Annullabilità dei contratti del minore

Gli atti conclusi dal minore sono di regola annullabili, in quanto incapace di agire (Art. 1425, libro IV cod. civ.). Il contratto non è nullo, ma annullabile, ovvero nella sostanza, il rappresentante legale del figlio ha la possibilità di esercitare o meno la funzione di annullamento. Se non lo annullano, il contratto resta efficace; viceversa, si può decidere di annullare il contratto, che perde efficacia. Il contratto annullato fa venir meno la ratio dell’operazione economica: in caso ad esempio di un acquisto da parte di un minore, l’esercente sarà tenuto a restituire il denaro in caso di annullamento del contratto.

Eccezione: raggiri da parte del minore

Un'eccezione a questo principio si ha nel caso di raggiri da parte del minore occultando la sua minore età, ad esempio falsificando la sua identità.

Tutela dell’affidamento

Si parla di tutela dell’affidamento quando si fa riferimento alle norme che tutelano la persona che si affida (che nutre un legittimo affidamento) alla stabilità di una determinata operazione economica. È un salvaguardare il principio fondamentale di sicurezza: l’affidamento. Applicando questo concetto agli atti conclusi da un minore, se il venditore ha accertato e definito in modo non più tangibile la maggiore età (con un documento falso), il contratto non sarà più annullabile. L’operazione di annullamento si prescrive dopo 5 anni, e può essere anche lui, una volta divenuto maggiorenne, a procedere con l’annullamento, oppure il rappresentante legale prima del decorso del periodo di prescrizione.

Interdizione giudiziale

A volte non è sufficiente divenire maggiorenni per acquisire la capacità di agire; infatti, vi sono delle situazioni nelle quali questo non accade.

È pronunciata con sentenza dall’autorità giudiziaria sulla base di alcuni presupposti:

  • Infermità di mente;
  • Abitualità dell’infermità;
  • Incapacità di provvedere ai propri interessi;
  • Necessità di assicurare adeguata protezione.

È compito del giudice, al termine di un processo, quello di stabilire o meno la capacità di agire di un soggetto, quindi il compito di dichiarare l’interdizione giudiziale di un soggetto maggiorenne. La condizione di interdizione giudiziale è tendenzialmente assimilabile a quella del minore (annullabilità degli atti, non ha capacità di agire..). Di regola, non può compiere nessun atto a contenuto patrimoniale, non può testare (non può fare testamento), non può contrarre matrimonio, ecc.

L’interdizione può essere richiesta da soggetti qualificati e la necessaria attività giuridica è svolta da un rappresentante (tutore), fatti salvi gli atti personalissimi. Il tutore ovviamente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione, in quanto per gli atti di straordinaria amministrazione (es. acquisto di un immobile), sarà richiesto l’intervento del giudice. Tuttavia, il provvedimento di interdizione è revocabile attraverso una seconda sentenza di revoca della interdizione.

Interdizione legale

È ben diversa dall’interdizione giudiziale. L’interdizione legale è una pena accessoria che consegue in via automatica, come pena accessoria, ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni. Questa interdizione ha quindi natura sanzionatoria, non protettiva. Preclude la capacità di compiere atti relativi ai rapporti patrimoniali, tuttavia non vieta la possibilità di concludere atti personali.

Inabilitazione

È una “interdizione ridotta”, in quanto non si vuole precludere totalmente l’intervento del soggetto nel mondo giuridico, nel caso in cui ad esempio l’infermità è presente, ma non è così grave. È pronunciata con sentenza quando ricorrono condizioni alternative:

  • Infermità di mente non tanto grave da dar luogo alla interdizione;
  • Prodigalità;
  • Abuso di alcool o stupefacenti;
  • Sordomutismo o cecità, nel caso in cui il soggetto non abbia ricevuto educazione sufficiente.

L’inabilitato, a differenza dell’interdetto, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (Art. 424) e quelli personali, mentre occorre l’assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione. Non vi è quindi un tutore a sostituirsi all’inabilitato, ma un curatore che si occupa di assistere l’inabilitato.

L’emancipazione

A volte può succedere che al minore venga riconosciuta una qualche frazione della capacità di agire. Si parla di emancipazione quando il minore ultrasedicenne viene autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio (per una gravidanza nella maggior parte dei casi). Il trattamento giuridico degli atti è assimilabile a quello dell’inabilitato (può quindi compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria: in questo caso è necessaria l’assistenza di un curatore).

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è decisa con provvedimento del giudice ed è un tutore ad assistere un soggetto con il ruolo di protettore degli interessi del soggetto stesso. Il provvedimento emesso dal giudice ha natura cautelare, quindi con estrema rapidità, senza attendere la conclusione del processo. Un'altra caratteristica è che vi è una estrema adattabilità. Il provvedimento è emesso se ricorrono congiuntamente:

  • Infermità o menomazione fisica o psichica;
  • Impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi: l’impossibilità può essere temporanea o parziale.

In questo caso è il giudice a giudicare, scrivere, tracciare il perimetro della sfera di autonomia del soggetto amministrato, stabilendo di riflesso anche quello dell’amministratore di sostegno. È un istituto molto più fluido/flessibile rispetto a quelli visti prima, che già prevedono limiti nella capacità di agire dell’interdetto o dell’inabilitato. Il giudice stabilirà per quali atti sarà richiesta l’assistenza e per quali la sostituzione dell’amministratore, ovvero quelli per i quali non sia richiesto nulla.

Incapacità naturale (art. 428 cod. civ.)

Tutti i provvedimenti elencati fino ad ora prevedono che vi sia un accertamento da parte del giudice. L’incapacità naturale invece, non lo prevede. In generale, per incapacità naturale si intende l’incapacità temporanea di intendere e di volere, in caso ad esempio di forte stress, assunzione di stupefacenti, eccesso di alcool o anche in caso di assunzione di farmaci pesanti. La ratio è la necessità di tutelare l’incapacità di intendere e volere effettiva, ma non accertata giudizialmente (sono compresi anche i casi di incapacità transitoria). La conseguenza all’incapacità naturale è l’annullamento dell’atto, però (art. 428 cod. civ.) devono sussistere delle condizioni:

  • Se si tratta di atti unilaterali (es. dimissioni o recesso contratto di locazione), occorre il grave pregiudizio di chi agisce.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antogiulio.negrovaliani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.
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