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ADEMPIMENTO DEL TERZO
È possibile da parte di un terzo soggetto adempiere all’obbligazione. L’obbligazione non vinee adempiuta dal
debitore, ma da un terzo. Ci sono due tipi di adempimenti
se il terzo è un collaboratore del debitore l’adempimento è valido, ma se l’obbligazione è
infungibile l’obbligazione è effettuata dal debitore.
se il terzo non è un collaboratore (parente o amico) che voglia adempiere è valido e il creditore non
può rifiutare se non nei casi in cui vi sia interesse che l’obbligazione venga svolta dal debitore
ADEMPIMENTO AL TERZO
Si paga il proprio adempimento non al creditore, ma a un terzo. Abbiamo due casi:
terzo legittimato, articolo 1188/I c.c.: come nel caso di un imprenditore e il suo rappresentante
terzo non legittimato, articolo 1188 /II c.c. e 1189 c.c.: in questi casi il debitore non è liberato a
meno che:
creditore ratifichi il pagamento (rigira la somma di denaro dal terzo) o se ne approfitta
o pagamento fatto a un creditore apparente in buona fede, si paga un soggetto che sembra
o legittimato. In questi casi subentra l’istituto della ripetizione dell’indebito: il soggetto che ha
ricevuto un pagamento non dovuto dovrà restituirlo
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO
prestazione integrale, il creditore può rifiutare una prestazione parziale, anche qual ora essa sia
divisibile
prestazione adempiuta deve essere quella oggetto del contratto, sia in senso qualitativa (non può
essere offerta una prestazione diversa), che in senso quantitativo (deve essere eseguita
integralmente).
la prestazione deve avvenire nel luogo e nel tempo previsto (se non viene indicato un tempo
specifico il creditore può chieder immediatamente la prestazione)
dazione in pagamento, non è ammessa prestazione diversa da quella prevista dall’obbligazione
salvo che il creditore accetti.
La mancanza di questi elementi può provocare un inadempimento.
TERMINE DELL’ADEMPIMENTO
termine certo → la prestazione va eseguita entro il termine
termine non indicato:
immediatamente, salvo che la natura della prestazione lo impedisca
o concordato da parti
o fissato da giudice, articolo 1183 c.c.
o
Il termine può essere fissato a vantaggio di diversi soggetti:
La legge presume, stando all’articolo 1184, che se è fissato un termine questo sia a vantaggio del
debitore. Se il termine è stabilito a favore del debitore, il debitore non può adempiere oltre quel
termine, ma, nello stesso tempo, il creditore non può pretendere un adempimento anticipato. Se
vuole, è libero di adempiere anche prima della scadenza e il creditore non può rifiutare
l’adempimento anticipato
Se il termine è stato stabilito a favore del creditore, per esempio, come previsto dall’articolo 1185, il
creditore non può esigere il pagamento prima della scadenza, mentre il debitore non può liberarsi
offrendo la prestazione prima del termine stabilito.
Ci sono casi, poi, in cui il termine è stabilito a favore di entrambi: sia il debitore che il creditore
hanno diritto che la prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine, e possono
rifiutare un adempimento anticipato.
Le norme prevedono tendenzialmente tempi brevi per quanto riguarda i debiti di impresa o delle
pubbliche amministrazioni
LUOGO ADEMPIMENTO
Stando a quanto stabilito nell'articolo 1182 c.c. il luogo dell’adempimento:
è indicato nel titolo
tendenzialmente coincide con il domicilio del debitore e se non è previsto dal titolo la legge
stabilisce che sia il domicilio del debitore
Nel caso di consegna di cosa certa e determinata l’obbligazione deve essere adempiuta nel luogo in
cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta
Nel caso dei debiti pecuniari, invece, la consegna deve avvenire presso il domicilio del creditore.
IMPUTAZIONE PAGAMENTO IN CASO DI PLURALITA’ DI DEBITI
Devo pagare una somma di denaro che può essere imputata a più debiti.
In questi casi il debitore può decidere di individuare a quale tipo di debito fa riferimento nell’atto del
pagamento. In mancanza di tale dichiarazione il pagamento deve essere imputato al debito scaduto e tra più
debiti scaduti a quello meno garantito, tra più debiti garantiti a quello più oneroso e tra parimenti onerosi a
quello più antico. Se tutto questo non basta si detrae proporzionalmente tra i vari debiti.
DEBITI PECUNIARI
Sono regolati dall’articolo 1277 c.c. Si applica il principio nominalistico, che dice che si estinguono con la
moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento facendo riferimento al valore nominale.
Quando, però, la moneta si deprezza fortemente a causa dell’inflazione si possono determinare delle
prestazioni che non abbiano per oggetto dei debiti di valuta, ma dei debiti di valore, che può essere valutato
su base di valori terzi, come l’oro. I debiti di valore sono sempre debiti pecuniari, che si adempiono pagando
una somma di denaro. Nel momento in cui il debito nasce, la somma non è determinata nel suo preciso
ammontare, perché qui l’obbligazione ha per oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento
del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in moneta si dice non liquido e diventa liquido non
appena sia tradotto in una somma di denaro
GLI INTERESSI
I debiti in denaro danno luogo a interessi= non solo dovrò pagare la somma di denaro, ma anche una somma
che deriva dagli interessi che il creditore avrebbe potuto ottenere se tale somma fosse stata depositata in
banca. Salvo un patto contrario i crediti per fitti e pigioni non producono affitti se non dalla costituzione in
mora. Si hanno due principali tipologie:
Interessi corrispettivi: sono quelli prodotti di pieno diritto ai crediti liquidi ed esigibili di somme di
denaro. Se non sono previsti nel contratto gli interessi saranno applicati sulla base di quanto stabilito
dalla legge (interessi legali, 1284 c.c.) → 5% in ragione d’anno. Tendenzialmente se si superano
interessi della misura legale occorre un accordo scritto e in ogni caso non si può andare oltre i limiti
che evitino l’usura, si tratta di interessi convenzionali.
interessi moratori: conseguono dalla costituzione in mora del debitore e sono quelli dovuti dal
debitore che sia in ritardo nel pagamento della somma dovuta. Lo scopo è quello di risarcire il
creditore dal danno dovuto dal ritardo del debitore.
ANATOCISMO
articolo 1283 c.c. Se non si paga entro i limiti si formano interessi su interessi. La situazione del debitore,
però, in questo caso si potrebbe aggravare fortemente, per cui è stato introdotto il concetto di interessi
scaduti, che stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di un accordo tra le parti che deve essere comunque posteriore alla loro scadenza e
non posto in anticipo. Inoltre, occorre che siano sempre interessi maturati per almeno sei mesi.
MORA DEL CREDITORE
L’articolo 1206. Si ha mora del creditore nell'ipotesi in cui il creditore, senza motivo legittimo, non vuole
accettare la prestazione originariamente prevista nel rapporto obbligatorio o non compie quanto è necessario
affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
il debitore subisce danno o spese a causa del comportamento del creditore egli può richiedere il
risarcimento
il debitore non deve gli interessi o i frutti della cosa che abbia mancato di consegnare
il debitore non è responsabile per i danni causati dal mancato adempimento
spostamento del rischio di impossibilità sopravvenuta dal debitore al creditore→ se durante la mora
la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non solo è liberato
dall’obbligazione, che si estingue, ma in più conserva il diritto alla controprestazione che il creditore
debba a sua volta eseguire in suo favore.
Questi effetti, come previsto dall’articolo 1209 c.c. si producono solo dal giorno in cui è stata fatta un’offerta
formale, che può essere:
reale: se l’oggetto dell’offerta sono cose mobili da consegnare presso il domicilio del creditore
per intimazione: se l’oggetto dell’offerta sono cose mobili da consegnare in luogo diverso.
se l’offerta viene fatta secondo gli usi gli effetti si producono dal giorno del deposito
per essere valida l’offerta deve rispondere ai requisiti dell’articolo 1208 e in particolare deve essere
fatta da pubblico ufficiale
La differenza tra l'offerta solenne e quella secondo gli usi consiste in ciò: mentre la prima fa sorgere la mora
del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 1207, 3° comma), essendo rinviata al momento del deposito
soltanto la liberazione del debitore (art. 1210), la seconda evita soltanto la mora del debitore (art. 1220),
essendo rinviata al momento del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 1214), la quale, pertanto,
presuppone o l'atto formale dell'offerta o, in caso di offerta non formale, l'atto formale del deposito. Oltre
l'offerta per esibizione, o reale, che si ha se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da
consegnare al domicilio del creditore (art. 1290), vi è l'offerta per intimazione, che si ha quando è dovuta una
cosa mobile da consegnare in luogo diverso (art. 1209,2° comma), o un immobile (art. 1216), o una
prestazione di fare (art. 1217); l'offerta deve eseguirsi in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art.
1216, 1° comma), mentre negli altri casi può essere anche fatta nelle forme d'uso (articoli 1214 e 1217 ,2°
comma). Nell'offerta per intimazione, non potendosi distinguere il momento dell'offerta da quello del
deposito, gli effetti della mora del creditore si verificano dal giorno dell'intimazione, se questa non è seguita
dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione e se è stata
successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207,3° comma).
CAUSE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
satisfattive: anche se non sono l’adempimento comunque danno al creditore qualche utilità
non satisfattive: non soddisfano il creditore in nessun modo
Le cause di estinzione diverse dall’adempimento sono:
la compensazione; si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno
reciprocamente, l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso debitore e creditore
dell’altro. Quindi deve avere necessariamente per oggetto o