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ADEMPIMENTO DEL TERZO

È possibile da parte di un terzo soggetto adempiere all’obbligazione. L’obbligazione non vinee adempiuta dal

debitore, ma da un terzo. Ci sono due tipi di adempimenti

 se il terzo è un collaboratore del debitore l’adempimento è valido, ma se l’obbligazione è

infungibile l’obbligazione è effettuata dal debitore.

 se il terzo non è un collaboratore (parente o amico) che voglia adempiere è valido e il creditore non

può rifiutare se non nei casi in cui vi sia interesse che l’obbligazione venga svolta dal debitore

ADEMPIMENTO AL TERZO

Si paga il proprio adempimento non al creditore, ma a un terzo. Abbiamo due casi:

 terzo legittimato, articolo 1188/I c.c.: come nel caso di un imprenditore e il suo rappresentante

 terzo non legittimato, articolo 1188 /II c.c. e 1189 c.c.: in questi casi il debitore non è liberato a

meno che:

creditore ratifichi il pagamento (rigira la somma di denaro dal terzo) o se ne approfitta

o pagamento fatto a un creditore apparente in buona fede, si paga un soggetto che sembra

o legittimato. In questi casi subentra l’istituto della ripetizione dell’indebito: il soggetto che ha

ricevuto un pagamento non dovuto dovrà restituirlo

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO

 prestazione integrale, il creditore può rifiutare una prestazione parziale, anche qual ora essa sia

divisibile

 prestazione adempiuta deve essere quella oggetto del contratto, sia in senso qualitativa (non può

essere offerta una prestazione diversa), che in senso quantitativo (deve essere eseguita

integralmente).

 la prestazione deve avvenire nel luogo e nel tempo previsto (se non viene indicato un tempo

specifico il creditore può chieder immediatamente la prestazione)

 dazione in pagamento, non è ammessa prestazione diversa da quella prevista dall’obbligazione

salvo che il creditore accetti.

La mancanza di questi elementi può provocare un inadempimento.

TERMINE DELL’ADEMPIMENTO

 termine certo → la prestazione va eseguita entro il termine

 termine non indicato:

immediatamente, salvo che la natura della prestazione lo impedisca

o concordato da parti

o fissato da giudice, articolo 1183 c.c.

o

Il termine può essere fissato a vantaggio di diversi soggetti:

 La legge presume, stando all’articolo 1184, che se è fissato un termine questo sia a vantaggio del

debitore. Se il termine è stabilito a favore del debitore, il debitore non può adempiere oltre quel

termine, ma, nello stesso tempo, il creditore non può pretendere un adempimento anticipato. Se

vuole, è libero di adempiere anche prima della scadenza e il creditore non può rifiutare

l’adempimento anticipato

 Se il termine è stato stabilito a favore del creditore, per esempio, come previsto dall’articolo 1185, il

creditore non può esigere il pagamento prima della scadenza, mentre il debitore non può liberarsi

offrendo la prestazione prima del termine stabilito.

 Ci sono casi, poi, in cui il termine è stabilito a favore di entrambi: sia il debitore che il creditore

hanno diritto che la prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine, e possono

rifiutare un adempimento anticipato.

 Le norme prevedono tendenzialmente tempi brevi per quanto riguarda i debiti di impresa o delle

pubbliche amministrazioni

LUOGO ADEMPIMENTO

Stando a quanto stabilito nell'articolo 1182 c.c. il luogo dell’adempimento:

 è indicato nel titolo

 tendenzialmente coincide con il domicilio del debitore e se non è previsto dal titolo la legge

stabilisce che sia il domicilio del debitore

 Nel caso di consegna di cosa certa e determinata l’obbligazione deve essere adempiuta nel luogo in

cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta

 Nel caso dei debiti pecuniari, invece, la consegna deve avvenire presso il domicilio del creditore.

IMPUTAZIONE PAGAMENTO IN CASO DI PLURALITA’ DI DEBITI

Devo pagare una somma di denaro che può essere imputata a più debiti.

In questi casi il debitore può decidere di individuare a quale tipo di debito fa riferimento nell’atto del

pagamento. In mancanza di tale dichiarazione il pagamento deve essere imputato al debito scaduto e tra più

debiti scaduti a quello meno garantito, tra più debiti garantiti a quello più oneroso e tra parimenti onerosi a

quello più antico. Se tutto questo non basta si detrae proporzionalmente tra i vari debiti.

DEBITI PECUNIARI

Sono regolati dall’articolo 1277 c.c. Si applica il principio nominalistico, che dice che si estinguono con la

moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento facendo riferimento al valore nominale.

Quando, però, la moneta si deprezza fortemente a causa dell’inflazione si possono determinare delle

prestazioni che non abbiano per oggetto dei debiti di valuta, ma dei debiti di valore, che può essere valutato

su base di valori terzi, come l’oro. I debiti di valore sono sempre debiti pecuniari, che si adempiono pagando

una somma di denaro. Nel momento in cui il debito nasce, la somma non è determinata nel suo preciso

ammontare, perché qui l’obbligazione ha per oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento

del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in moneta si dice non liquido e diventa liquido non

appena sia tradotto in una somma di denaro

GLI INTERESSI

I debiti in denaro danno luogo a interessi= non solo dovrò pagare la somma di denaro, ma anche una somma

che deriva dagli interessi che il creditore avrebbe potuto ottenere se tale somma fosse stata depositata in

banca. Salvo un patto contrario i crediti per fitti e pigioni non producono affitti se non dalla costituzione in

mora. Si hanno due principali tipologie:

 Interessi corrispettivi: sono quelli prodotti di pieno diritto ai crediti liquidi ed esigibili di somme di

denaro. Se non sono previsti nel contratto gli interessi saranno applicati sulla base di quanto stabilito

dalla legge (interessi legali, 1284 c.c.) → 5% in ragione d’anno. Tendenzialmente se si superano

interessi della misura legale occorre un accordo scritto e in ogni caso non si può andare oltre i limiti

che evitino l’usura, si tratta di interessi convenzionali.

 interessi moratori: conseguono dalla costituzione in mora del debitore e sono quelli dovuti dal

debitore che sia in ritardo nel pagamento della somma dovuta. Lo scopo è quello di risarcire il

creditore dal danno dovuto dal ritardo del debitore.

ANATOCISMO

articolo 1283 c.c. Se non si paga entro i limiti si formano interessi su interessi. La situazione del debitore,

però, in questo caso si potrebbe aggravare fortemente, per cui è stato introdotto il concetto di interessi

scaduti, che stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda

giudiziale o per effetto di un accordo tra le parti che deve essere comunque posteriore alla loro scadenza e

non posto in anticipo. Inoltre, occorre che siano sempre interessi maturati per almeno sei mesi.

MORA DEL CREDITORE

L’articolo 1206. Si ha mora del creditore nell'ipotesi in cui il creditore, senza motivo legittimo, non vuole

accettare la prestazione originariamente prevista nel rapporto obbligatorio o non compie quanto è necessario

affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.

 il debitore subisce danno o spese a causa del comportamento del creditore egli può richiedere il

risarcimento

 il debitore non deve gli interessi o i frutti della cosa che abbia mancato di consegnare

 il debitore non è responsabile per i danni causati dal mancato adempimento

 spostamento del rischio di impossibilità sopravvenuta dal debitore al creditore→ se durante la mora

la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non solo è liberato

dall’obbligazione, che si estingue, ma in più conserva il diritto alla controprestazione che il creditore

debba a sua volta eseguire in suo favore.

Questi effetti, come previsto dall’articolo 1209 c.c. si producono solo dal giorno in cui è stata fatta un’offerta

formale, che può essere:

 reale: se l’oggetto dell’offerta sono cose mobili da consegnare presso il domicilio del creditore

 per intimazione: se l’oggetto dell’offerta sono cose mobili da consegnare in luogo diverso.

 se l’offerta viene fatta secondo gli usi gli effetti si producono dal giorno del deposito

 per essere valida l’offerta deve rispondere ai requisiti dell’articolo 1208 e in particolare deve essere

fatta da pubblico ufficiale

La differenza tra l'offerta solenne e quella secondo gli usi consiste in ciò: mentre la prima fa sorgere la mora

del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 1207, 3° comma), essendo rinviata al momento del deposito

soltanto la liberazione del debitore (art. 1210), la seconda evita soltanto la mora del debitore (art. 1220),

essendo rinviata al momento del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 1214), la quale, pertanto,

presuppone o l'atto formale dell'offerta o, in caso di offerta non formale, l'atto formale del deposito. Oltre

l'offerta per esibizione, o reale, che si ha se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da

consegnare al domicilio del creditore (art. 1290), vi è l'offerta per intimazione, che si ha quando è dovuta una

cosa mobile da consegnare in luogo diverso (art. 1209,2° comma), o un immobile (art. 1216), o una

prestazione di fare (art. 1217); l'offerta deve eseguirsi in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art.

1216, 1° comma), mentre negli altri casi può essere anche fatta nelle forme d'uso (articoli 1214 e 1217 ,2°

comma). Nell'offerta per intimazione, non potendosi distinguere il momento dell'offerta da quello del

deposito, gli effetti della mora del creditore si verificano dal giorno dell'intimazione, se questa non è seguita

dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione e se è stata

successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207,3° comma).

CAUSE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

 satisfattive: anche se non sono l’adempimento comunque danno al creditore qualche utilità

 non satisfattive: non soddisfano il creditore in nessun modo

Le cause di estinzione diverse dall’adempimento sono:

 la compensazione; si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno

reciprocamente, l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso debitore e creditore

dell’altro. Quindi deve avere necessariamente per oggetto o

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Publisher
A.A. 2020-2021
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eli00001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rossi Piercarlo.