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LIBRETTI DI MISURA DEI LAVORI

In caso di contabilità “a corpo”, come si è detto, nei libretti vengono annotate solo le

percentuali di avanzamento delle singole lavorazioni che compongono le macrocategorie

indicate nella Tabella in cui è ripartita l'opera o il lavoro.

In caso di contabilità a misura, tipica ad esempio dei lavori inerenti beni culturali ed in

genere di quei lavori non suscettibili di esatta valutazione in sede progettuale, i libretti di misura

contengono invece la misurazione di ogni lavorazione effettuata in relazione all'unità di

misura prevista nell'elenco prezzi (metri lineari, metri quadri, metri cubi, numero,...) anche tramite

l'utilizzo di disegni quotati. Le misurazioni avvengono in contraddittorio con l'Appaltatore o

persona di sua fiducia.

In ogni caso i libretti sono firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore o dal tecnico dello

stesso che ha assistito al rilevamento delle misure.

• Procedura aperta e ristrette - Procedura negoziata previa

pubblicazione di un bando di gara - Procedura negoziata – accordo

Quadro – dialogo competitivo Partenariato per l’innovazione

Procedure aperta e ristretta

Sono i metodi ordinari d’individuazione del contraente – non a caso definite procedure ad

evidenza pubblica – alle quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti

indicati nel bando. Esse si differenziano solo nelle modalità di svolgimento e in particolare:

Nella procedura aperta gli operatori economici presentano la propria offerta unitamente ai

l documenti attestanti il possesso dei requisiti nei termini stabiliti nel bando di gara.

L’Amministrazione, in seduta pubblica, contestualmente verifica il possesso dei requisiti,

apre l’offerta economica di tutti coloro in possesso dei citati requisiti e procede

all’aggiudicazione provvisoria;

Nella procedura ristretta i concorrenti inoltrano, nei termini indicati nel bando, la richiesta

l d’invito unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’Amministrazione

verifica, in seduta riservata, il possesso dei requisiti e invita tutti coloro che ne sono in

possesso a presentare la propria offerta. In seduta pubblica nel giorno stabilito

l’Amministrazione apre tutte le offerte pervenute e procede all’aggiudicazione provvisoria.

Procedura negoziata (art. 63)

E’ una modalità d’affidamento, consentita solo in presenza di particolari e speciali condizioni

indicate dalla norma. I limiti imposti all’uso di tale procedura derivano dalla parziale deroga che

tale procedura consente ai principi generali di pubblicità e di libera partecipazione comuni a tutti

gli affidamenti relativi ai contratti pubblici.

La procedura negoziata può avere luogo sia previa pubblicazione di un bando di gara che

senza pubblicazione.

Si tratta di una modalità di appalto eccezionale per il sopra soglia e l’Amministrazione

aggiudicatrice deve rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invitando, per gli

interventi sopra soglia, almeno tre operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione,

salvo il verificarsi delle condizioni che consentono di individuare un unico soggetto, come nei casi

previsti dall’articolo 63 .

Dialogo competitivo (art. 64)

E’ una procedura nuova per la nostra cultura introdotta direttiva n.18/2004, che può essere

utilizzata in presenza di appalti particolarmente complessi ove l’Amministrazione aggiudicatrice

si trovi nell’impossibilità di individuare la soluzione progettuale idonea in termini tecnici,

economici e temporali a soddisfare i propri bisogni o perseguire i propri obiettivi. In tale

situazione, non essendo chiaramente definito l’oggetto della gara, le procedure aperte o ristrette

potrebbero non consentire l’aggiudicazione.

Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i

candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le

proprie necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a

presentare le offerte.

In sede di definizione viene stabilito che qualsiasi operatore economico può chiedere di

partecipare al dialogo competitivo.

Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicate nell’art. 64 del Codice che

definisce i termini per i quali è possibile ricorrere a tale procedura di appalto particolarmente

complesso per il quale la stazione appaltante ritiene che non sia possibile il ricorso alle ordinarie

procedure di aggiudicazione dell’appalto. Devono sussistere le seguenti condizioni:

- la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire e individuare i mezzi

tecnici atti a soddisfare le proprie necessità e obiettivi da perseguire;

- la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione

giuridica o finanziaria del progetto;

- la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di

studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei

mezzi strumentali al soddisfacimento degli stessi.

In presenza di tali condizioni la norma consente alle stazioni appaltanti di individuare la

soluzione o le soluzioni ricorrendo agli operatori economici e alla loro capacità tecnologica e

professionale.

Il dialogo competitivo non può essere utilizzato per limitare la concorrenza e obbliga

l’esplicitazione della motivazione.

Le modalità di svolgimento del dialogo competitivo

Nella prima fase le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara nel quale precisano gli

obiettivi che intendono perseguire con apposito disciplinare descrittivo allegato al bando stesso.

Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte e il termine

entro il cui gli operatori economici possono richiedere di partecipare. Le stazioni appaltanti

utilizzano, quindi, nella fase di pre qualifica le ordinarie procedure di gara

Dopo la selezione degli operatori economici effettuata sulla base dei requisiti indicati nel bando

inizia la procedura del dialogo tra la stazione appaltante e gli operatori stessi.

Le indicazioni del Codice sulle modalità di svolgimento del dialogo competitivo sono indicative e

non dettagliate stabilendo solo l’obbligo di garantire la parità di trattamento e la non

discriminazione tra gli operatori economici infatti è precisato che non si possono comunicare le

soluzioni proposte da un operatore agli altri e dà ci si evince che le fasi del dialogo devono aver

luogo con i singoli operatori selezionati esaminando la relativa proposta e i connessi aspetti

tecnici ed amministrativi

Gli operatori economici ammessi nel termine stabilito devono presentare la propria offerta

corredata da almeno un documento di fattibilità delle alternative progettuali con relativa

previsione di costo.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario del dialogo, quindi,si occuperà della progettazione

definitiva, esecutiva ed esecuzione dell’opera.

Il Codice stabilisce che il dialogo competitivo con i singoli operatori economici prosegue finché la

stazione appaltante non individuata la soluzione o le soluzioni che soddisfano le proprie esigenze

e nell’eventualità che nessuna proposta sia ritenuta idonea verrà comunicata tale decisione

a tutti i partecipanti

Qualora sia invece individuata la proposta idonea la stazione appaltante dichiara concluso il

dialogo con apposita comunicazione a tutti gli operatori economici e contestualmente li invita a

presentare la propria offerta finale sulla soluzione selezionata.

Il criterio di aggiudicazione è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa in quanto nei termini stabiliti dalla stazione appaltante la soluzione a base di gara

può essere migliorata e perfezionata.

La collaborazione tra stazione appaltante ed operatori economici continua anche in questa ultima

fase infatti l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa può essere oggetto di ulteriori

perfezionamenti su richieste della stazione appaltante medesima senza per modificare gli

elementi fondamentali dell’offerta stessa.

Accordo quadro (articolo 54)

L’accordo quadro come è delineato rispetto alle precedenti esperienze nazionali in materia di

forniture (convenzioni quadro Consip) si distingue per la possibilità di essere concluso anche

con più operatori economici.

Infatti mentre nel caso di accordo concluso con un solo operatore economico, si applicano ai

contratti successivi le medesime condizioni definite nell’accordo quadro potendo la stazione

appaltante nei singoli contratti di affidamento chiedere la sola definizione dell’offerta in

termini quantitativi senza variazione delle condizioni già prestabilite che valgono per tutta la

durata dell’Accordo stesso.

Nel caso di Accordo Quadro tra più operatori economici rispetto alla norma comunitaria che

prevede la possibilità per ognuno di migliorare l’offerta con conseguente possibilità di

aggiudicarsi uno o più contratti, il Codice introduce un sistema di rotazione, in modo che ogni

operatore economico parte del medesimo accordo non possa aggiudicarsi più di un affidamento.

qualora si formuli la migliore offerta.

L’Accordo Quadro è utilizzabile per i lavori di manutenzione in “sostituzione” del c.d.

“contratto aperto” “ Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con

riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero,

ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”

I contratti aperti presentavano tre caratteristiche essenziali: ripetitività degli interventi previsti

in contratto - prestazioni in funzione del tempo stabilito nel contratto, mancata

predeterminazione della quantità delle prestazioni richieste.

Le origini dell’istituto: “appalti flessibili”

L’accordo quadro di cui alla direttiva 2004/18/Ce nasce dalla comunicazione della Commissione

sugli appalti pubblici nell’Unione europea COM 143 dell’11 marzo 1998, che esplicitamente

segnalava la necessità, anche per i settori ordinari di uno strumento flessibile analogo a

quello dell’Accordo quadro dei settori esclusi regolato dalla direttiva 93/38/CEE.

Nel 2000 la Commissione propose al riguardo una direttiva che si proponeva di garantire alle

stazioni appaltanti di acquistare prodotti e servizi con rapidità ad un prezzo favorevole

assicurando la certezza del regolare svolgimento delle attività pubbliche consentendo risparmi di

tempo e risorse pubbliche per l’indizione

Dettagli
A.A. 2017-2018
24 pagine
9 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicoguglietta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione e gara degli appalti pubblici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Conti Maria Lucia.