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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Impostazione dei problemi
Le previsioni e i programmi dei contraenti possono venire turbati da fatti nuovi, i quali possono toccare più o meno da vicino l'economia del contratto.
Le cause più varie, dalla cattiva volontà del debitore fino alla forza maggiore, possono impedire l'esatta esecuzione o il ricevimento della prestazione.
Consideriamo innanzi tutto l'ipotesi che una delle prestazioni corrispettive non venga eseguita.
Se ciò è dovuto a colpa del debitore o, comunque, a una causa della quale il debitore debba rispondere l'altra parte potrà a sua scelta chiedere l'adempimento (se ancora possibile) oppure la risoluzione del contratto, e in entrambi i casi avrà diritto al risarcimento del danno.
Se invece la mancata esecuzione della prestazione è dovuta a cause delle quali il debitore non debba rispondere, questi non è tenuto a risarcire il danno, e resta obbligato ad...
eseguire la prestazione solo se essaresta possibile; se la prestazione è diventata impossibile, egli è liberato. Ma il contraente liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione conserva il diritto ad ottenere il corrispettivo? Nessun dubbio che la controprestazione gli resti dovuta se l'impossibilità sia imputabile all'altra parte. Il problema è più delicato nell'ipotesi che l'impossibilità non sia imputabile a nessuno dei contraenti. Negare il diritto alla controprestazione significa ripartire fra le parti le conseguenze dannose derivanti dall'impossibilità della prestazione: il debitore della prestazione divenuta impossibile perde il corrispettivo, mentre il creditore perde solamente il profitto che si riprometteva di conseguire con il contratto. Se invece si ammette che il debitore liberato conservi il diritto al corrispettivo, ogni danno viene con ciò addossato al creditore. Il dirittodistingue secondo che la causa dell'impossibilità operi nella sfera del debitore, o invece in quella del creditore. Nel primo caso il debitore perde il diritto al corrispettivo e subisce così una parte del danno; nel secondo caso il corrispettivo resta dovuto dall'altro contraente che viene così a sopportare il danno per intero. Veniamo ora all'ipotesi che danni economici sopravvenuti, ed indipendenti dalle parti, alterino il rapporto di valore tra le prestazioni corrispettive. Se questa alterazione si verifica dopo che le prestazioni sono state eseguite, essa non ha conseguenze sul contratto. La stessa soluzione vale nel caso che sia stata eseguita anche solo una delle prestazioni corrispettive. Se invece il rapporto di valore tra le prestazioni corrispettive si altera in misura straordinaria quando ancora nessuna di esse è stata eseguita, allora la legge concede un rimedio alla parte gravata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta, masuo vantaggio la realizzazione di un motivo personale come condizione per l'esecuzione del contratto. Inoltre, la sopravvenienza di un motivo personale non può essere invocata come causa di risoluzione del contratto, a meno che non sia prevista espressamente dalle parti. In conclusione, la sopravvenienza di fatti straordinari e imprevedibili può turbare la causa del contratto a prestazioni corrispettive, ma non può essere utilizzata come motivo per la risoluzione del contratto.caricodell'altra parte, sia pur parzialmente, il rischio dell'insuccesso di propri piani economici ulteriori rispetto al contratto. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO Azione di risoluzione e azione per l'adempimento La risoluzione del contratto, in generale, avviene per anomalie del funzionamento del sinallagma, e dunque per cause che si verificano dopo la conclusione. Precisamente il contratto si può risolvere: - Per inadempimento - Per impossibilità sopravvenuta - Per eccessiva onerosità sopravvenuta Quando una parte manca alle sue obbligazioni, l'altra può agire in giudizio per ottenere l'adempimento oltre al risarcimento del danno, oppure può trovare preferibile sbarazzarsi del contratto, determinandone la risoluzione. Risolto il contratto, viene meno la causa giustificatrice delle prestazioni contrattuali. Esse, perciò, non sono più dovute; quelle già eseguite vanno restituite secondo leregole relative alla ripetizione dell'indebito. Inoltre la parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno. Il risarcimento del danno viene valutato con riferimento all'interesse positivo: al vantaggio patrimoniale che sarebbe derivato da un'esatta e puntuale esecuzione del contratto. Importanza dell'inadempimento. Clausola risolutiva espressa Non ogni inadempimento giustifica la risoluzione del contratto. Se si tratta semplicemente di una piccola inesattezza della prestazione, o di un ritardo non grave, o dell'inadempimento di una prestazione accessoria di scarsa importanza, la risoluzione è esclusa (art. 1455 c.c.); il creditore potrà agire solo per ottenere la condanna del debitore a completare l'adempimento e a risarcire il danno. Se le parti vogliono limitare l'ambito di questa valutazione giudiziale, possono inserire nel contratto una clausola che ne disponga la risoluzione nel caso che una determinata obbligazione nonVenga adempiuta clausola risolutiva espressa affatto, o comunque non venga eseguita rispettando le modalità stabilite (art. 1456 c.c.). La clausola sottrae al giudice il potere di negare la risoluzione ove non li ritenga sufficientemente gravi. La risoluzione si verifica solo se, in seguito all'inadempimento, egli dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
Termine essenziale Il termine per l'adempimento viene detto nelle ipotesi in cui la prestazione sarebbe inutile per il creditore se eseguita dopo la scadenza. La volontà contrattuale delle parti può attribuire carattere di essenzialità al termine. Il mancato adempimento entro il termine essenziale determina automaticamente la risoluzione del contratto. Anche qui, tuttavia, la legge tiene conto della possibilità che il creditore finisca per preferire di esigere ugualmente la prestazione, anche se ormai tardiva. Ciò gli è consentito,
alla condizione però che ne dia notizia all'altra parte entro tre giorni (art. 1457 c.c.).
Diffida ad adempiere
Se il termine per l'adempimento non è essenziale, il ritardo del debitore può dar luogo alla risoluzione giudiziale, ma solo se è sufficientemente grave (art. 1455 c.c.). La risoluzione non può venire pronunciata se il debitore adempie prima che essa venga chiesta in giudizio.
Il creditore può intimare al debitore per iscritto di adempiere in congruo termine, avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Decorso inutilmente questo termine, il contratto si risolve di diritto (art. 1454 c.c.).
Resta però sempre fermo il principio espresso nell'art. 1455 c.c.: perciò la risoluzione non si verifica se la prestazione inadempiuta è di scarso interesse.
Effetti della risoluzione
Conseguenze fra le parti: la risoluzione elimina la causa giustificativa delle
Prestazioni contrattuali e perciò obbliga a restituire ciò che si sia ricevuto in esecuzione del contratto. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica non vi è ragione di estendere l'obbligo di restituzione alle prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto sia stato regolarmente adempiuto da entrambe le parti: perciò qui la risoluzione non retroagisce al momento della stipulazione del contratto, bensì solo al momento in cui il contratto ha cessato di avere regolare esecuzione (art. 1458 c.c.).
La risoluzione e i diritti dei terzi: la risoluzione non è opponibile ai terzi, i quali abbiano acquistato prima che sia verificata la risoluzione di diritto, o prima che sia stata proposta la domanda giudiziale di risoluzione (art. 1458 c.c.). I terzi acquirenti sono tutelati in ogni caso, senza indagare se sapessero dell'inadempimento oppure no.
La risoluzione ha efficacia obbligatoria e non reale. Risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto. Il contratto può risolversi per effetto della sentenza del giudice, e in tal caso si parla di risoluzione giudiziale. La legge ammette che l'inadempimento possa determinare una risoluzione di diritto (cioè senza intervento del giudice) nelle seguenti ipotesi: - Clausola risolutiva espressa - Termine essenziale - Diffida ad adempiere L'azione per la risoluzione giudiziale deve essere esercitata entro un termine di prescrizione. Invece, con la risoluzione di diritto si termina automaticamente una situazione nuova, che potrà poi venire giudizialmente accertata in qualsiasi momento. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA Le conseguenze giuridiche dell'impossibilità liberatoria; il problema del rischio della controprestazione. Se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l'obbligazionesopravvenuta e le parti sono liberate da ogni obbligazione reciproca.Il principio che, attraverso il meccanismo della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, i contratti con effetti traslativi o costitutivi possono essere annullati.