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PEGNO: Rischio e tutela della garanzia
Io, in qualità di creditore, divengo proprietario di un bene che vale molto di più del credito di cui sono titolare (par condicio creditorium). In tal modo, le parti nel patto commissorio effettueranno un abuso nel soggetto finanziato che sarebbe disposto a sottoscrivere qualsiasi tipo di pattizione pur di avere i denari. Questo comporta il divieto del patto commissorio, in quanto si applica la logica antiusuraria e si tutela la garanzia, in particolare la par condicio creditorum.
I patti commissori potrebbero essere colpiti da nullità anche in ipotesi in cui non venga dato un pegno o un'ipoteca su un bene. Ad esempio, se io do un finanziamento senza pegno o ipoteca e non ipotizzo che il bene venga dato a me, chiedo il trasferimento della proprietà con il patto che se mi restituirai i soldi ti ridarò la proprietà dell'appartamento, altrimenti la proprietà rimarrà a me. In questo caso, si applica il principio del 2744 in modo più ampio.
Garanzie personali: la fideiussione
Differenza tra i diritti reali di...
garanzia (diritti che ineriscono in via immediate e diretta a un bene, posso far vendere il bene all'incanto e soddisfarmi del ricavato) e diritti personali di garanzia (io ho un debitore che non ha beni su cui mettere pegno ed ipoteca, però ha un padre piuttosto ricco, in questo caso potrei dare il finanziamento ma il padre dovrebbe garantire per me. Significa che il padre stipula con la banca un contratto di fideiussione con il quale il padre si assume in garanzia il debito del figlio. L'effetto è che la banca ha un diritto alla restituzione dei soldi che può far valere o verso il figlio, ma anche verso il padre. La banca può scegliere a chi chiedere i soldi indietro, anche se tuttavia solitamente chiede prima al debitore principale.
Mezzi di conservazione garanzia patrimoniale - Caso in cui il creditore si accorge che il proprio debitore sapendo che io mi sto per attivare per aggredire uno dei suoi beni, il debitore adotta una strategia compiendo degli
atti chemirano a staccare taluni beni dal proprio patrimonio, cosi' non verranno aggrediti. (es.vendere il bene a un famigliare) → strumento totale: azione revocatoria-Il debitore ha dei crediti a sua volta con altri soggetti e invece di andarli ad incassare non liincassa per non rischiare che siano pignorati → azione surrogatoriaPer queste ipotesi la legge prevede degli strumenti per evitare il depauperamento dellagaranzia patrimoniale generica ossia i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.Revocatoria (art. 2901 e seguenti): se si accettano diversi caratteri di questa alienazione,questo trasferimento potrebbe essere oggetto di revocatoria, quindi non opponibile aldebitore, come se il trasferimento non ci fosse stato, quindi il creditore puo' pignorare lostesso quel bene anche se non fa piu' parte del patrimonio del debitore.Presupposti della revocatoria1. Eventus damni (se io cedo un bene ma in cambio mi viene dato un altro bene,non c'è un eventus damni. Se invece vengono dati dei soldi si potrebbe parlare di eventusdamni. I soldi possono essere più occultabili)
Consilium fraudis (intendimento del debitore è quello di eludere l'eventuale esecuzioni future del creditore stesso. È sufficiente dare la prova che in quel contesto l'atto di trasferimento è funzionale alla diminuzione della garanzia patrimoniale. Nel caso in cui per revocare un atto antecedente al sorgere del credito è necessario invece una prova specifica che quel trasferimento era stato fatto prevedendo dolosamente il percorso illusivo delle ragioni creditorio)
Partecipatio fraudis (c'è di mezzo un terzo: se il terzo è un parente che prende il bene gratis, il terzo perde il bene. Se invece questo terzo compra il bene pagando il prezzo, il legislatore stabilisce che il creditore può ottenere la revocatoria solo se il terzo sapeva della frode.)
Effetti della
revocatoria: il creditore ottenuta la revocatoria può andare dal terzo e pignorare il bene, farsi soddisfare sul ricavato come se il bene fosse ancora del debitore. (inopponibilità del trasferimento al creditore). Surrogatoria: Consente al creditore di agire in surrogatoria per la riscossione dei crediti in capo ai terzi creditori del mio debitore. Io non incasso dai debitori del mio debitori, ma viene ricostituita la garanzia patrimoniale generica del mio debitore, successivamente potrò agire nei confronti del mio debitore per avere indietro i miei soldi. Strumento per consentire di arricchire la garanzia patrimoniale generica. Sequestro conservativo (art. 2905-06): Strettamente legato alla revocatoria. Io mi accorgo ex ante che il mio debitore sta organizzando per liberarsi di determinati beni, in questo caso voglio avere uno strumento di tutela per prevenire il problema e non dopo come la revocatoria. Posso agire in giudizio e chiedere che quei beni vengano sottoposti aIL CONTRATTO: DEFINIZIONE ED AUTONOMIA CONTRATTUALE
Definizione (art. 1321): al centro del contratto c'è l'accordo tra bilaterale (nella maggior parte dei casi) o plurilaterale (es. contratto associativo) o unilaterale (es. donazione). Questo accordo crea, costituisce (trasporto di cose), regola (di conseguenza alla costituzione) o estingue (accordo transattivo di natura novativa: si rinuncia reciprocamente a reciproche pretese da cui è sorta controversia) rapporti giuridici tra le parti.
Art. 1322: principio dell'autonomia patrimoniale: le parti sono libere di stipulare contratti e nell'ambito del contratto che scelgono possono
Determinare il contenuto del regolamento contrattuale secondo modi liberi. (es. io stipulo un contratto di trasporto, siamo liberi di determinare il prezzo e le condizioni) Gli effetti giuridici che conseguono al contratto l'ordinamento li misura sulla scelta delle parti. Naturalmente c'è libertà ma sempre nei limiti della legge. → autonomia: darsi regole da sé stessi. L'autonomia è di norma la fonte della disciplina contrattuale.
Nel secondo comma.. Non solo le parti possono regolare il contratto e individuare una regolamentazione contrattuale liberamente determinata dalle parti, le parti possono anche stipulare contratti che non sono esattamente previsti dal legislatore (norme che si applicano a tutti i contratti che sono le più "importanti" → "disciplina del contratto in generale" +(art.1470 e seguenti) regole particolari, specifiche, aggiuntive a quelle generali che si applicano solo a determinati
contratti (contratto di mutuo, mandato, deposito, assicurazioneetc.).L'autonomia delle parti è tale per cui le parti possono anche concludere tipologiecontrattuali non prese in considerazione dal legislatore, quindi se 2 parti stipulano uncontratto di leasing non è che le parti non possono stipularlo perche' il leasing non c'è nelcodice civile !!! Molti modelli contrattuali sono stati nel tempo introdotti nelle nostrepratiche commerciali provenienti da matrice anglosassone, non hanno disciplina nel codicecivile, tuttavia le parti hanno la piena libertà di concludere tali rapporti.
Elementi essenziali: 1325 c.c.
- Accordo (nella definizione)
- Causa: funzione del contratto (ragione giustificativa del perché il trasportatore siobbliga proprio verso di me a trasportare il bene e io mi obbligo a dargli delle sommedi denaro. Solitamente la causa sarà lo scambio)
- Oggetto (deve essere lecito, determinato/abile)
Forma: un elemento non sempre essenziale di un contratto (non sempre il contratto viene regolato per iscritto: es. spesa al supermercato). La forma diventa essenziale solo se è specificamente richiesto dalla legge ai fini della validità del contratto. Molti contratti quindi vengono fatti per iscritto anche se non c'è un vero e proprio vincolo, ma semplicemente sono importanti dal punto di vista economico, talmente tanto che si preferisce iscrivere un documento.
1) ACCORDO: PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
Art. 1326: c'è un soggetto proponente e un soggetto che accetta. Il contratto si perfeziona nel momento in cui chi propone viene a sapere dell'accettazione secondo il principio della condizione. Il modello contrattuale può essere perfezionato di persona o a distanza.
Accettazione → deve pervenire entro il termine che la stessa proposta stabilita (se non c'è un termine, invece l'accettazione dipenderà dal tipo di
contratto stesso). + deve essere conforme rispetto alle proposte, casomai potrebbe essere che l’accettazione difforme valga come una nuova proposta, e a questo punto dovrebbe essere accettata dall’originario proponente. + può essere subordinata ad una determinata forma, come quella scritta + deve essere conosciuta, quando ormai c’è un consolidamento della volontà negoziale volta all’accettazione (problemi: potrebbe succedere il proponente si sia pentito di aver fatto la proposta, e vedendo la raccomandata dell’accettazione decide di non leggerla → art. 1335, se arriva la raccomandata, da quel giorno, il contratto viene concluso, casomai è il proponente che deve giustificarsi circa il fatto che non ne è venuto a conoscenza, per di taraccomandata etc.Ci sono modelli diversi (art. 1327) → conclusione con l’inizio dell’esecuzione, se per natura dell’affare o richiesta del proponente. Ci sono delle tipologie
contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente invia la proposta e il beneficiario accetta senza formalità particolari. Non è necessario quindi attendere l'arrivo di un'accettazione formale. Questa prassi è stata messa in discussione perché sembra eccessivamente formalistica, soprattutto in situazioni in cui le parti hanno già una relazione consolidata e si fidano l'una dell'altra. Ad esempio, nel caso di rifornimento di materiali di cancelleria a studi professionali, se il cliente mi comunica telefonicamente di voler ordinare determinati materiali, solitamente procede all'ordine senza inviare un'accettazione formale. In questi casi, io porto il materiale di cancelleria senza attendere l'accettazione scritta. Secondo l'articolo 1333 del codice civile, il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente invia la proposta e il beneficiario accetta senza formalità particolari. Questo significa che l'accettazione può anche iniziare con l'esecuzione del contratto, senza bisogno di una formalizzazione specifica. In conclusione, se il beneficiario della proposta accetta senza formalità particolari, il contratto si considera concluso e il proponente è obbligato a adempiere alle sue prestazioni. L'accettante non è gravato da alcun obbligo, ma solo beneficiario delle prestazioni offerte.contratto si perfeziona senza accettazione. Non mi posso tirare indietro una volta che la proposta arriva al beneficiario