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Estratto del documento
STORIA DEL DIRITTO
CANONICO
Prof.ssa C. Natalini
Università degli Studi di Trento
Anna Domenichini
Università degli Studi di Trento
14/09/20 - LEZIONE 1
CAPITOLO UNO
- LA DISCIPLINA DEGLI ORNAMENTI 1. Un’introduzione.
Vedremo come le fonti del diritto canonico vengono utilizzate in materia di ornamento.
Quest’ultimo, proprio perché legato alla morale, è molto interessante perché la morale per
quanto sia sempre la medesima nel cristianesimo, è legata all'interpretazione che si lega a
sua volta ai tempi che cambiano.
E’ interessante osservare come si arrivi a capire ad un certo punto, proprio nel cuore del
Medioevo, come gli ornamenti sono il risultato della creazione divina (=in quanto frutto
dell’uomo che è creatura di Dio) e quindi non sono di per sé da disprezzare. Nel momento in
cui si mette a punto questa concezione, che cambia fortemente rispetto al passato che era
stato così rigido di fronte all'ornamento femminile, inizia un nuovo periodo di
apprezzamento in positivo dell'ornamento ed è piuttosto la questione dell’uso degli
ornamenti che viene rimessa in discussione avendo come riferimento fondamentale il bene
della persona e avendo come criterio di riferimento l’animus con cui la persona usa
l’ornamento (buona o cattiva fede).
Si tratta di un apprezzamento che torna ad essere ricacciato dentro maglie più strette
durante la prima età moderna, quando la questione dell'armamento finisce per coinvolgere
l’intervento da parte del potere pubblico per far sì non si impoverisca, cioè comincia ad
essere trattata in funzione dell’economia della città.
Non è il medioevo quindi ad essere così rigido nei confronti dell'ornamento femminile, o
perlomeno non lo è il Basso Medioevo (età in cui si sviluppa la città e il comune medievale;
la mercanzia e le arti e i mestieri); mentre invece le chiusure si osservano nella prima età
moderna quando l’ornamento diventa oggetto di normazione da parte del potere pubblico
che se ne occupa non tanto per la questione morale dell’uso delle ricchezze quanto in
relazione del benessere e alla ricchezza dei cittadini dello Stato.
Se questo è vero, allora il pericolo è quello di pensare che la questione degli ornamenti e le
leggi suntuarie (leggi emanate per disciplinare gli ornamenti femminili) nascono avendo
come causa la rinascita cittadina e lo sviluppo della figura del mercante. Si dice nella
letteratura maggioritaria che leggi suntuarie ci furono al tempo dell’Impero romano ma che
poi nel lungo arco di tempo che noi chiamiamo Alto medioevo, leggi suntuarie non ce ne
furono. Bisognerà attendere la rinascita cittadina e soprattutto la nascita della figura del
mercante perché si giustifichi una legislazione suntuaria.
Prima non c’era ricchezza, quindi non ci sarebbe potuto essere né consumismo né
consumatori→ quindi non avrebbero avuto senso leggi suntuarie.
Il corso si basa sulla contraddizione di questa tesi ritenendola infondata nel considerare
questi elemen
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Natalini Cecilia Frida.