Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 131
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 1 Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 131.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto canonico Pag. 91
1 su 131
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

D.XXX:veste maschile, per questo sia anatema (sia scomunicata)

Uberto tieneconto del fatto che vi sia altra tradizione patristica, secondo la quale la donna è subordinata al marito, ma poiché il precetto del vescovo è precetto di colui che è superiore, la donna dovrà obbedire al vescovo e non al marito in merito all'abbigliamento.(19) : iniziano le argomentazioni contrarie: la norma in realtà presenta dei limiti di validità e la pena non deve essere applicata a tutte le donne. Qui Uberto non parte dalla considerazione delle ragioni per cui si debba limitare l'ornamento (non si poteva andare contro lo ius divinae constitutionis), bensì proprio sulla base dei mores utentium si diceva che le comunità avrebbero potuto non osservare una norma, quando questa fosse stata emanata in maniera contraria alla consuetudine patria, e quindi non fosse stata utile, onesta o necessaria. Non si sarebbe dunque

Potuto puntare sulla dichiarazione di invalidità della norma suntuaria, in quanto utile, onesta e necessaria - allora, la strada percorsa da Uberto è relativa all'inefficacia ed ineffettività della stessa: afferma infatti che le norme valgano solo se il soggetto che le emana ha iurisdictio. Parte, dicendo, che la questione suntuaria relativamente alle donne, non spetti al vescovo, e ciò potrebbe trovare ragione nella glossa "Sententia... preacipientis" di Giovanni Teutonico: - distingue i vari tipi di sentenza, di condanna, di sospensione, sentenza che ordina un certo... Si tenga conto del principio generale, secondo cui il comportamento - sentenza, che sia una sentenza che stabilisce qualcosa, od ordina qualcosa, non è valida se non quella che spetta all'ufficio di colui che la pone in essere - vengono messi in discussione i poteri del giudice, in quanto non si tratta "officium", tanto

di iurisdictio, bensì si tratti di una questione di distinzione allaradice della ns tra giurisdizione e competenza. “Hec imago… Dei” “C.XXXIII q.5 c.13: - -> solo l’uomo è fatto adimmagine e somiglianza di Dio (in merito alla forma fisica, non spirituale) e non la donna, che lo è solo dal punto di vista spirituale - si può dire che dunque Dio sia non solo padre, ma anche madre, perché ha in sé le qualità dell’uomo e della donna - per tale ragione, dunque l’uomo verrà considerato capo della donna - come anche la società deve avere un capo, in quanto sia inimmaginabile un mondo privo di capi. Tuttavia l’uomo non ordina alla moglie, ad veniam, ma questa agisce (nella famiglia romana invece vi era superiorità assoluta del pater familias sulla famiglia, e dunque sulla donna - l’adulterio era solo femminile, non maschile) - non è nel modello teologico

Cristiano chenasce l'idea del maschilista. L'uomo è capo "immediato" della donna, in quanto questa è stata tratta dalla costola di lui - è dio stesso che ha previsto questa "gerarchia". La questione degli ornamenti, quindi, non spetterà al vescovo ma al marito - si riprende la concezione patristica, secondo cui la moglie dovesse piacere al proprio marito. (20): il vescovo non può negare qualcosa che non ha nel suo officium - la questione si risolve dal punto di vista della competenza processuale ed infatti "(...) res ... civiles" - "(...) La cosa agita tra altri non nuoccia di regola nota 4 altri, secondo le costituzioni canoniche civili" - "La sentenza emanata tra le parti non può nuocere diritti di terzi, che non siano stati citati in giudizio" -> Uberto riesce a tal proposito a bloccare la sentenza, non la validità dellanorma.

ma l'eventuale appunto sentenza che venga emessa in applicazione della norma, si inizia a profilare il concetto di inefficacia, in quanto non si tratti di norma tutelabile in ufficio, poiché andrebbe a ledere sempre diritti di terzo non coinvolto, in virtù del fatto che la norma suntuaria sia dettata solo per le donne.(21) : la donna è in difficoltà di fronte ad una norma suntuaria, in quanto non sa se obbedire al marito o al vescovo, indi per cui norma che non rispettare requisiti previsti è norma che rasenta il limite dell'invalidità, facendo vacillare anche l'efficacia della stessa, in quanto la sentenza che contempla la violazione ricade nel divieto di esplicare effetti verso terzi.(22) : pur di evitare lo scandalo si abbandona la regola, in quanto questo turbi la tranquillità all'interno della comunità, ciò che è elemento fondante di una comunità e dell'ordinamento pubblico medievale.

— anche Bartolo, aveva posto in luce la tranquillità e come elementi a cui il reggitore deve in primo luogo tendere: difesa da nemici esterni ed ordine interno. Lo scandalo è comunque duplice: la moglie non sa a chi obbedire ed il marito vede la moglie "disobbediente" in quanto non vada incontro al desiderio da lui espresso. Il fatto che non rispettassero le norme, spinge la dottrina a modificare l'interpretazione del diritto comune, tramite la fattualità - quando i glossatori aggiungono la pace di costanza al corpus, obbligano il sistema comune a adattarsi alla fattualità, fino anche talora a limitare e bloccare lo ius commune stesso. 21/10 : 13° lezione. Tutto il ragionamento, dev'essere letto alla luce della communitas familiare, che come ogni altra necessita di un capo - capo che non ordina, ma acconsente. Lo spreco di sentimento per le vesti è la conseguenza del peccato originale: prima della caduta del peccato, il problema del di fatti non esiste. Tutte le forme di soggezione e di esclusione della donna, non vanno interpretate alla luce dei nostri giorni: soprattutto nell'800 giuridico si va costruendo l'idea di potere assoluto a tutti i livelli, dallo stato da cui proviene ogni manifestazione giuridica (assolutismo statualistico), giungendo al modo di concepire la famiglia - è lì che si crea questa sorta di capitis deminutio della donna, che calata nella concezione assolutistica, costruivano un'idea di donna della quale quasi si dubita potesse essere persona. 21 di 79 Nell'approccio a questa tematica, bisogna avere come riferimento il sistema di valori, differenti nei tempi. Se si accetta che perfino l'esistenza del re sia inquadrato dentro il problema della caduta nel peccato, occorre fare altrettanto con riguardo a tali fonti: tutto è dovuto alla caduta nel peccato, quindi si ricerca il miglior regime ma anche i migliori boni mores. Il discorso degli ornamenti,apparentemente superfluo e fuori dai grandi temi della storia del diritto, alla fine poiché rientra nel concetto dei boni mores, rientra perfettamente nel concetto di civitas che vive in pax et tranquilitas. In applicazione al metodo dialettico, per sostenere le ragioni del sì si utilizzano le fonti teologiche, che diventano giuridiche; per sostenere invece le ragioni del no, e cominciare a rispondere negativamente alla domanda se la scomunica sia legittima per tutte le donne, emergono le fonti giuridiche e le argomentazioni si fanno più stringenti, perché si comincia a ragionare sul principio teologico secondo cui capo della donna è l'uomo e sul fatto che nel momento in cui viene pronunciata la scomunica, questa sia una sentenza e come tale può valere soltanto per i diretti interessati, non per i terzi, non appositamente citati in giudizio. Per la citazione, si procedeva ad una sorta di piccola inquisizione sul comportamento della donna e poi in.seguito la sicitava in giudizio per l'appunto: una sorta di processo tra la civitas nella suadimensione pubblica, e la donna come privata, che viveva all'interno di un'istituzione pubblica - senza coinvolgere i diritti del terzo, ossia il marito, che non veniva citato in giudizio in quanto spettasse a questo stabilire l'ornamento della donna, indi per cui verrebbe arrecato scandalo se si imponesse al marito di ottemperare a norma suntuaria che non condivide. Pertanto, la sentenza non potrà essere opposta al marito. L'argomentazione si fa ulteriormente stringente dal punto di vista giuridica anche per il fatto che il diritto comune vuole che la moglie obbedisca al marito (23), non si tratta di un principio di natura teologica-religiosa, ma vigeanche per il diritto civile. È il pater familias che indirizza la vita ed i costumi della famiglia - questa precisazione contribuisce ad allargare la questione degli ornamenti al di fuori di una questio

strettamente religiosa: il problema non riguarda solo lo statuto episcopale, in quanto la questione dell'obbedienza della moglie al marito, è accolto anche in diritto civile. La questione diventa quindi di argomento strettamente civile, in quanto anche tale diritto abbia come obiettivo quello di tutelare l'honestas.

Nel 1300 con Uberto, non prevale la tesa di Innocenzo III secondo cui l'abito è di per sé superfluo, ma quella secondo cui è l'uso degli ornamentia rendere l'abito buono o cattivo.

Nel canone Fucare, Graziano dice che spetti sicuramente al marito scegliere l'ornamento della moglie, ma non si può certamente credere che questo voglia che la sua donna si faccia guardare da altri uomini. Lo statuto impone dei limiti suntuari, ma quel limite suntuario imposto dallo statuto incontra il limite della volontà del marito - vale soltanto se il marito, che ha l'auctoritas maggiore rispetto persino al vescovo,

Perché per natura capo della donna, non voglia il contrario. La soggezione della donna all'uomo è talmente un valore positivo, relativo alla famiglia con un capo, da essere in grado di bloccare lo statuto episcopale.

Se nel pronunciare la sentenza di scomunica, il vescovo non farà riferimento al fatto che in realtà la sentenza sia subordinata all'accettazione da parte del marito delle norme suntuarie, quella sentenza non vale. Questo ci dà modo di ribadire che il principe medievale, sia e non legislator - il modo attraverso cui Uberto blocca lo statuto, non concerne l'opposizione di altre norme in grado di bloccarlo, bensì concerne il principio di giustizia, ossia l'interpretatio condotta alla luce della veritas: è nel processo che si mette in dialogo la vita di ciascuno con i principi. "Quia vero... " - "Come i giudici non possono"

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
131 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Camassa Erminia.