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Appunti di diritto privato dei contratti

Lezione 1 (8.03.22)

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche. Vi sono pluralità di fonti e per cui l’esigenza di effettuare una gerarchia delle fonti per verificarne l’importanza.

Il tema delle fonti del diritto è affrontato da quelle disposizioni che precedono il codice civile, dette preleggi. Secondo l’art. 1 delle preleggi del codice civile, risalente al 1942, sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti e le norme corporative; queste ultime al giorno d’oggi sono state abrogate in quanto erano espressione del regime fascista. Pertanto, vi è la necessità di effettuare un’interpretazione restrittiva per questo articolo poiché l’interpretazione della legge essendo una interpretazione evolutiva, cioè un’interpretazione che tiene conto del momento in cui si effettua l’attività di interpretazione, mentre dall’altro lato manca il riferimento ad alcune fonti: manca il riferimento alla Costituzione perché è venuta dopo il c.c., manca il riferimento alle norme comunitarie e alle leggi regionali.

La gerarchia delle fonti del diritto è così strutturata:

  • Costituzione essendo rigida, non può essere modificata.
  • Legge ordinaria: è quella dettata dal Parlamento.
  • Atti normativi: eccezionalmente sono emanati dal Governo e si suddividono in decreto legge, cioè un atto normativo che deve essere convertito in legge pena la sua decadenza, e il decreto legislativo che viene adottato dal Governo su delega del Parlamento.
  • Legge regionale: presenta dei limiti perché le regioni non possono emanare le leggi in tutte le materie ma solo nelle materie che sono previste dalla Costituzione.
  • Regolamenti interni sono fonti del diritto adottate da enti pubblici o dal Governo che detengono norme di dettaglio.
  • Usi consistono in fatti con ripetizione costante, consuetudine.

Gli usi sono costituiti da due elementi:

  • Oggettivo: ripetizione costante di un determinato comportamento nel tempo.
  • Soggettivo: convinzione che un comportamento sia giuridicamente vincolante.

Gli usi non possono essere contrari alle leggi e nelle materie regolate dalla legge essi hanno rilevanza solo se sono espressamente richiamati dalla legge.

Le fonti comunitarie

Le fonti comunitarie sono atti normativi esterni adottati dall’UE con finalità di carattere economico per creare un mercato comune con la libertà di circolazione di merci e persone. L’UE garantisce la tutela della concorrenza e del consumatore.

Gli atti normativi adottati dall’UE sono:

  • Regolamenti: è immediatamente vincolante e automaticamente efficace in tutti gli stati membri dell’UE. Esso si colloca dopo la Costituzione ma prima della legge ordinaria. In caso di conflitto con una legge ordinaria, si fa riferimento alla Corte costituzionale. Quest’ultima ha il compito di valutare che i regolamenti comunitari siano conformi alla Costituzione, e se ritiene che ci sia un contrasto dichiarerà l’incostituzionalità. In caso di contrasto tra regolamento comunitario e legge ordinaria, quest’ultima viene disapplicata facendo prevalere il regolamento.

Come è possibile che un regolamento comunitario, cioè adottato da un organo esterno, prevale sulla legge ordinaria?

Secondo gli artt. 10 e 11 della Costituzione il primo afferma che l’ordinamento giuridico italiano è conforme alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L’art. 11 afferma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità mercantile all’ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

  • Direttive: a differenza dei regolamenti, le direttive sono un atto normativo che contiene solo dei principi generali poiché spetta a ciascuno stato membro adottare una legge di recepimento conforme alla direttiva. La direttiva di solito prevede un termine di recepimento.

Al termine di ogni anno si applica la legge ordinaria comunitaria in cui si recepiscono le direttive in scadenza per non incorrere in infrazioni.

La direttiva può essere direttamente efficace come il regolamento quando ha contenuto dettagliato e il termine del recepimento sia scaduto: direttiva self-executive.

Differenza tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia

Differenza tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia.

La Corte costituzionale è un organo interno nazionale, pertanto, è presente in ogni stato membro e ha la funzione di valutare che le normative in vigore siano conformi alla Costituzione.

La Corte di Giustizia è un organo comunitario che ha il compito di valutare che la normativa comunitaria sia conforme ai principi contenuti nel trattato istitutivo dell’UE; inoltre controlla che tutti gli stati membri diano corretta attuazione alla normativa comunitaria.

Funzioni del contratto attribuite dal codice civile

Il contratto può essere un modo di acquisto della proprietà, art. 922 c.c.

La proprietà può essere acquisita a titolo derivativo o a titolo originario:

  • Titolo derivativo: il diritto di proprietà già esiste e viene trasferito da un soggetto ad un altro, donazione, contratto, successione; quando si acquista a titolo derivativo si ottiene lo stesso diritto del precedente titolare, dante causa, e non può essere un diritto superiore.
  • Titolo originario: si acquista il diritto di proprietà al di fuori del rapporto con il precedente proprietario che può non esserci, occupazione, usucapione; si acquisterà, pertanto, un diritto nuovo e libero da ogni vincolo.

Il c.c. attribuisce al contratto anche la funzione di fonte di obbligazione, art. 1173 c.c.

Questa duplice funzione fa sì che si differenzino due tipi di contratti:

  • Contratti ad effetti reali: art. 1376 c.c., è un modo di acquisto della proprietà e hanno come effetto il trasferimento di un diritto come quello di proprietà, di godimento o di credito.

L’effetto reale si produce al momento del consenso al di fuori della consegna.

Si distingue dai contratti reali, in quanto questi ultimi sono quelli per cui il perfezionamento necessitano di consegna, impegno, mutuo, deposito, comodato.

  • Contratti ad effetti obbligatori: producono come effetto il sorgere di un’obbligazione, ad esempio, il contratto preliminare perché i contraenti si obbligano a concludere il contratto definitivo.

Ci possono essere contratti che producono solo effetti reali, permuta, e contratti da cui derivano solo effetti obbligatori, contratto di locazione.

Può accadere che coesistano, in un contratto, sia l’effetto reale che obbligatorio, come ad esempio, nel caso della compravendita di cui l’obbligo è quello di pagare il prezzo da parte dell’acquirente.

Portata del principio consensualistico

Vale nel rapporto tra i contraenti.

Se l’acquirente del diritto vuole rendere il suo diritto opponibile ai terzi, deve incorrere in una forma di pubblicità.

Nel caso di acquisto di un bene immobile si utilizza come forma di pubblicità la trascrizione per non essere citati in giudizio e incorrere nella vendita del bene ad un altro soggetto. Nel conflitto prevale chi rende per primo l’acquisto opponibile ai terzi.

Nel contratto di credito, per renderlo opponibile ai terzi, vi è l’obbligo di notifica al venditore, art. 1265 c.c.

Se il contratto prevede un bene mobile non registrato, prevale chi per primo ne ha il possesso in buona fede, art. 1155 c.c. Per possesso in buona fede si intende, in senso soggettivo, lo stato psicologico in cui si trova chi ignora di ledere un altro diritto. In materia di possesso la buona fede si presume, cioè non è il possessore a comprovare la buona fede ma colui che ne contesta l’esistenza.

Lezione 2 (14.03.2022)

Rapporto tra figura del contratto e figura del negozio giuridico

Il contratto rientra nella categoria generale del negozio giuridico. Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà.

In primis si fa una distinzione tra fatto giuridico ed atto giuridico.

  • Fatto giuridico: evento che produce effetti giuridici indipendentemente da una attività dell’uomo volontaria e consapevole. Ad esempio, la nascita; è un evento che produce un importante effetto giuridico e cioè l’acquisto della capacità giuridica. Altro esempio è la morte che produce effetti giuridici quali l’apertura della successione.

Un altro importante fatto giuridico è il decorso del tempo poiché unito ad altri elementi produce importanti effetti giuridici. Esso unito all’inerzia del titolare di diritto produce l’effetto della estinzione del diritto, cioè della prescrizione.

Il decorso del tempo unito al possesso produce l’effetto giuridico dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione.

La prescrizione è l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare che non lo esercita per un determinato periodo di tempo. Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; vi sono dei diritti imprescrittibili quali i diritti assoluti, fatti valere nei confronti di tutti erga omnes, cioè i diritti della personalità e il diritto di proprietà salvo usucapione. Anche se nell’ambito dei diritti assoluti ci sono quelli soggetti a prescrizione; essi sono i diritti reali di godimento per cui il termine di prescrizione non è quello ordinario, ma di 20 anni. Questo perché lo si è voluto equiparare al termine dell’usucapione.

Per quanto riguarda i diritti relativi, possono essere esercitati solo nei confronti di uno o più soggetti determinati, ad esempio, il diritto di credito, solo nei confronti del debitore, essi sono soggetti al termine di prescrizione ordinario di 10 anni.

Vi sono diritti che sono soggetti a termine di prescrizione diversi, che possono essere inferiori a quello ordinario.

  • Atto giuridico: si parla di atto giuridico quando l’effetto giuridico deriva da un’attività dell’uomo volontaria e consapevole. L’atto giuridico può consistere in un atto materiale, come la presa di possesso di un bene che presuppone che una persona decida consapevolmente e volontariamente, oppure in una dichiarazione di volontà.

Gli atti giuridici facenti parte di questa categoria possono essere di due tipi:

  • Atto giuridico in senso stretto: innanzitutto è una dichiarazione di volontà; si caratterizza poiché produce effetti predisposti dall’ordinamento giuridico. Quindi, possiamo dire che costituisce un presupposto per produrre gli effetti descritti pocanzi. La volontà del dichiarante è rilevante solo nel momento in cui decide se compiere o meno quell’atto, ma una volta dichiarato gli effetti sono quelli previsti dall’ordinamento giuridico.

Il classico esempio è l’atto con il quale il creditore costituisce il debitore in mora; la mora è una forma di ritardo nell’adempimento. Di regola, quando il debitore è in ritardo per essere considerato in mora, il creditore deve dichiararlo tale per iscritto e deve intimare al debitore di adempiere entro un breve termine, solitamente 15 gg; se il debitore non adempirà, allora sarà considerato in mora.

  • Negozio giuridico: innanzitutto è una dichiarazione di volontà che produce effetti voluti dal dichiarante. Una definizione più precisa sarebbe dire che il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà in cui il dichiarante enuncia gli effetti che vuole perseguire e a cui l’ordinamento giuridico ricollega gli effetti voluti dal dichiarante, purché il negozio giuridico sia valido. Esso costituisce la massima esplicazione dell’autonomia dei privati, autonomia negoziale, contrattuale, ecc., proprio perché attraverso questo atto i privati decidono di porre l’atto e i suoi effetti.

La categoria del negozio giuridico non è prevista dal codice civile; essa è frutto dell’elaborazione della dottrina allo scopo di ricomprendere figure diverse tra loro ma che rappresentano una caratteristica in comune. Il codice civile disciplina i singoli negozi giuridici, di cui il più importante è il contratto.

Dal punto di vista della struttura soggettiva può essere un negozio giuridico unilaterale, bilaterale oppure può essere plurilaterale.

Si parla di negozio giuridico unilaterale quando la dichiarazione di volontà proviene da un’unica parte. Cosa si intende per parte? Per parte noi intendiamo un autonomo centro di interessi che può essere composto anche da più persone. Un’importane distinzione da ricordare è quella tra:

  • Negozio unilaterale recettizio: produce i suoi effetti solo se giunge a conoscenza del destinatario.
  • Negozio unilaterale non recettizio: esso produce i suoi effetti nella circostanza che vi sia la conoscenza o meno del destinatario, ad es. testamento.

Per negozio giuridico bilaterale si intende quel negozio giuridico per cui la volontà proviene da due parti.

Per negozio giuridico plurilaterale si intende quel negozio giuridico in cui devono necessariamente partecipare più persone come la costituzione di una società o di un’associazione.

Dal punto di vista degli effetti, la distinzione del negozio giuridico principale è tra:

  • Negozio giuridico inter vivos: si distinguono i negozi giuridici che hanno carattere patrimoniale e i negozi giuridici non aventi carattere patrimoniale.

La prima distinzione fa riferimento a quei negozi giuridici che attengono al diritto di famiglia; si pensi al riconoscimento del diritto naturale; essi sono disciplinati dal libro I del codice civile.

I secondi incidono su situazioni che hanno carattere patrimoniale.

  • Negozio giuridico mortis causa: l’unico ammesso nel nostro ordinamento è il testamento perché i patti successori sono vietati. Esso viene disciplinato nel libro II del codice civile.

Il contratto è un tipo di negozio giuridico definito dall’art. 1321 data dal libro IV del codice civile, nella prima parte si parla di obbligazioni, nella seconda delle fonti di obbligazioni. L’art. 1321 definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire e regolare un rapporto giuridico patrimoniale.

Quando parliamo di parte del contratto si distinguono la parte in senso formale e una parte in senso sostanziale. Per parte in senso formale si intende l’autore dell’atto, cioè chi conclude il contratto.

La parte sostanziale è il destinatario degli effetti del contratto.

Normalmente la parte formale coincide con quella sostanziale, ma può verificarsi anche una dissociazione tra le due parti. Questo avviene nella rappresentanza: la parte formale è il rappresentante; la parte sostanziale è il rappresentato.

Anche nel contratto per persona da nominare vi è questa distinzione.

Pertanto, esso è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. Dal punto di vista degli effetti è un negozio giuridico inter vivos con contenuto patrimoniale. Tra tutti i negozi giuridici il contratto è il più importante, tant’è che la disciplina del contratto si applica a tutti i negozi giuridici tra vivi a contenuto patrimoniale, art. 1324 c.c., considerato dalla dottrina la norma di collegamento tra la figura del contratto e la figura del negozio giuridico.

I negozi giuridici esclusi dalla disciplina del contratto sono quelli mortis causa, i negozi che non hanno carattere patrimoniale e che attengono al diritto familiare.

Nell’ambito della categoria generale del contratto si può effettuare una serie di classificazioni, tra cui quella tra:

  • Contratti a prestazioni corrispettive: ciascun contraente esegue una prestazione subendo un sacrificio economico e in cambio ne riceve un’altra, avendo un vantaggio. Si dicono contratti sinallagmatici poiché vi è un’interdipendenza tra le parti, il che porta a definire la categoria dei contratti a titolo oneroso.

Ad esempio, la compravendita in cui il venditore subisce il sacrificio di perdere il diritto proprietà e in cambio riceve il prezzo. L’acquirente subisce il sacrificio economico di pagare il prezzo ma subisce il vantaggio della proprietà del bene.

  • Contratti in cui la prestazione è a carico di uno solo dei contraenti: un contraente esegue una prestazione senza ricevere nulla in cambio. Questi sono i contratti a titolo gratuito, ad es. la donazione. Questi contratti sono detti contratti unilaterali nel senso che uno solo dei contraenti è tenuto ad eseguire la prestazione, non significa negozio giuridico unilaterale.

Nel nostro ordinamento esiste un principio generale che tutela maggiormente l’acquirente a titolo oneroso rispetto a quello a titolo gratuito. Questo perché l’acquirente a titolo oneroso acquista a fronte di una perdita economica e pertanto subisce già uno svantaggio anche ricevendo un vantaggio in seguito, mentre l’acquirente a titolo gratuito non subisce alcun sacrificio ma riceve soltanto un vantaggio.

Un’altra distinzione è quella tra:

  • Contratti commutativi: contratti in cui non vi è la presenza di un rischio che fa parte della causa del contratto.
  • Contratti aleatori: contratti connaturati dalla presenza di un rischio che entra a far parte della causa del contratto. Ad esempio, il contratto di assicurazione, acquisto della nuda proprietà, usufrutto.

Ci sono due importanti rimedi che attengono alla fase patologica del contratto che non si applicano ai contratti aleatori perché in questi la possibilità che una prestazione sia squilibrata o che sia eccessivamente onerosa si applica proprio nella causa del contratto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina.cirasola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Quaranta Adelaide.
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