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OBBLIGAZIONI NASCENTI VERBIS STIPULATIO

La stipulatio è il prototipo dei contratti in cui l'obbligazione nasce verbis, attraverso una domanda ed una corrispondente risposta.

Si applica in origine ai soli cittadini romani, con l'impiego del verbo "spondere", e si estende poi anche ai peregrini, attraverso l'utilizzazione di altre forme verbali.

Non è consentito stipulare per altri, tranne che ad un sottoposto per conto dell'avente potestà.

Fra le caratteristiche del contratto è importante sottolineare l'astrattezza che, assoluta in epoca più antica, subisce un temperamento con l'introduzione dell'exceptio e soprattutto con l'affermazione dell'essenzialità del consenso.

Oggetto della stipulatio può essere un certum o un incertum.

Fondato in origine sulla pura oralità, il nostro contratto viene dapprima affiancato da un documento con valore probatorio, ma anche interpretativo, per poi...

subire una profonda evoluzione: una costituzione dell'imperatore Leone elimina la solennità delle parole, richiedendo solo che esse siano sufficienti a esprimere il consenso delle parti e in diritto giustinianeo si giunge addirittura alla presunzione dell'esistenza di una stipulatio, in presenza di un documento che la attesti. Nozione e Perfezione La stipulatio è una formula verbale, con la quale colui che viene interrogato risponde che darà o farà ciò su cui fu interrogato. L'obbligazione sorta con le parole: "dari spondes? spondeo" è esclusiva dei cittadini romani, tutte le altre invece sono di ius gentium e valgono quindi fra tutti gli uomini, compresi i peregrini. La stipulatio non può concludersi, se non con la parola di entrambi i contraenti: quindi né il muto, né il sordo, né l'infans (si deve aver raggiunto l'età puberis per avere la capacità).

d'agire) e neppure l'assente possono concludere stipulatio, poiché debbono ascoltarsi vicendevolmente. Se qualcuno di costoro vuole stipulare, stipuli attraverso un servo presente, che gli acquisterà l'actio exstipulatu. Ugualmente chi vorrà obbligarsi, lo ordini al servo e sarà obbligato quod iussu (autorizzazione data al terzo di contrattare con il servo, il dominus si impegna a rispondere come se si fosse obbligato egli stesso... azione pretoria)

Rilevanza del Consenso e della Causa

Non può esservi contratto produttivo di obbligazione, che non abbia in se un accordo, pur se si conclude re over bis, difatti anche la stipulatio, che si conclude verbis, se non sottende un accordo non è valida. L'assenza della causa non determina l'inesistenza del negozio, essa in un successivo stadio dell'evoluzione giuridica, può essere fatta valere in via di eccezione dal convenuto, sul quale graverà l'onere

della prova.

Congruenza tra Domanda e Risposta

Anche il requisito di congruenza tra domanda e risposta con l'evoluzione giuridica perde di valore. Esso, inteso dai classici come perfetta corrispondenza tra domanda e risposta, appare superato dal regime introdotto dalla costituzione di Leone, che richiede come essenziale soltanto l'oralità del consenso. La risposta "quid ni?" (perché ho?), pertanto, essendo manifestazione verbale del consenso, obbliga; chi annuisce, al contrario, non resta obbligato, perché non si esprime a parole. Anche la contestualità tra domanda e risposta perde man mano valore non essendo più necessario il requisito dell'unitas actus (nello stesso giorno). La volontà si deve manifestare; la costituzione di Leone, eliminata la solennità delle parole, esige solo coscienza e volontà concorde di entrambe le parti, anche se espressa con parole qualsiasi.

Oggetto

Le stipulazioni sono:

stipulatio certe; è certo ciò che dalle stesse parole risulta determinato nell'identità, nella qualità e nella quantità, come ad esempio dieci monete d'oro o il fondo Tusculano.

stipulatio incerte; se invece non risultano l'identità, la qualità e la quantità (dell'oggetto), si deve dire che l'obbligazione è incerta. Quindi, se uno stipula che gli si debba dare un fondo senza indicarne la denominazione, o uno schiavo in generale, senza nominarlo, del vino o del frumento, senza precisarne la qualità, deduce in obbligazione un oggetto incerto.

OBBLIGAZIONI NASCENTI CONSENSU

  1. COMPRAVENDITA

La compravendita, prototipo dei contratti consensuali, si perfeziona con un accordo che prevede lo scambio di una cosa (merce) con una somma di denaro (prezzo), rivelando chiaramente la sua derivazione dal più antico baratto.

Nel diritto giustinianeo si introduce per alcune vendite il requisito ad

substantiam della scrittura. Perché vi sia compravendita, è essenziale che l'oggetto non sia perito al momento della conclusione del contratto, la cosa, inoltre, deve essere in commercio, si ammette la compravendita di cose future. Il prezzo deve essere certo e determinato, o quanto meno determinabile. Deve inoltre consistere in denaro contante, non avendo avuto fortuna la tesi dei Sabiniani, i quali sostenevano che qualsiasi cosa potesse costituire il prezzo di un'altra. Dalla compravendita non nasce per il venditore l'obbligo di trasferire al compratore la proprietà della cosa. Egli è soggetto peraltro ad una responsabilità per evizione, in caso di vendita di cosa non propria, poi rivendicata dal legittimo proprietario. In forza di una disciplina introdotta dall'Editto degli edili curuli, i venditori di schiavi e di animali da tiro e da soma rispondevano anche per i vizi della cosa occulti e non dichiarati. Spettavano in tal caso al

compratore:
  • un'actio redhibitoria, tendente alla rescissione del contratto;
  • un'actio aestimatoria, tendente invece ad una proporzionale riduzione del prezzo, questa disciplina derivò, in epoca più tarda la costruzione della garanzia per vizi occulti quale elemento naturale del negozio.
Nozione e Perfezione

L'origine del comprare e del vendere derivò dalle permute. Infatti una volta non esisteva la moneta, né una cosa era chiamata "merce", un'altra "prezzo", ma ciascuno secondo la necessità dei tempi e delle circostanze scambiava le cose utili con le inutili, poiché avviene spesso che il superfluo per taluno manca ad un altro.

Ma siccome non sempre né facilmente avveniva che, avendo tu ciò che io desideravo, io avessi a mia volta ciò che tu volevi acquistare, fu scelta una materia, il cui valore pubblico e permanente facesse fronte alle difficoltà delle permute con

l'uguaglianza della quantità. Tale materia, forgiata in una forma pubblica, offre la possibilità di uso e di proprietà non tanto in base alla sostanza, quanto in base alla quantità; né più entrambe le cose (in uno scambio) sono dette "merce", ma una viene chiamata "prezzo".

La compravendita è conclusa non appena si sia raggiunto l'accordo sul prezzo, anche se questo non sia stato ancora pagato e neppure si sia data un'arra (caparra), ciò che si dà come caparra è una prova del fatto che la compravendita è stata conclusa.

L'Empio

È necessario sapere quando l'empio si perfeziona; allora infatti sapremo di chi è il rischio del perimento della cosa.

Infatti, perfezionatesi l'empio, il rischio passa al compratore.

L'empio è perfetta se ciò che si vende è determinato nell'identità, nella qualità e nella quantità,

Se viene fissato un prezzo e si vende senza condizione. Elemento essenziale del consenso è l'esatta individuazione della cosa oggetto del contratto. A questo fine, non basta tuttavia che vi sia accordo delle parti in ordine ad un determinato bene, ma si richiede anche che questo non sia perito al momento della perfezione del contratto. Da qui il problema esaminato da Paolo nel testo che precede: come regolarsi nelle ipotesi di trasformazione del bene o di perimento parziale del medesimo?

L'opinione sabiniana è nel senso che la trasformazione equivale a distruzione della cosa, ma Nerazio l'approva solo se la trasformazione ha riguardato più di metà di essa.

Si ha validamente vendita di tutte le cose che ciascuno può avere o possedere o conseguire: non vi è invero alcuna vendita di quelle cose che la natura o il ius gentium o i mores cittadini esclusero dal commercium.

Tuttavia può aversi vendita anche senza la cosa, come quando si

acquista l'alea. Il che avviene quando si compra il raccolto della pesca, della caccia; l'acquisto è infatti concluso anche se nulla si raccogli, poiché l'acquisto è della speranza. Si noti la differenza di costruzione giuridica: l'empio rei sperate ha un regime analogo a quello della vendita condizionale, l'empio spei è immediatamente efficace, il cui oggetto non è una cosa, ma appunto una spes (cioè una realtà attuale economicamente valutabile) sicché il prezzo è in ogni caso dovuto.

Prezzo

Il prezzo deve essere certo, infatti se fra noi si è convenuto che la cosa sia comprata al prezzo che sarà stimato da Tizio. Non è consentito che la determinazione del prezzo sia affidata all'arbitrio dell'acquirente, è tuttavia concesso determinarlo indirettamente, attraverso il riferimento ad una circostanza oggettivamente certa: in tal caso, è irrilevante che essa

sia ignota o incerta fra le parti. Primo requisito del prezzo è che esso consista in denaro contante. Il tentativo della Scuola Sabiniana di considerare qualsiasi cosa prezzo di un'altra, e quindi diricomprendere nella vendita anche lo scambio di due cose (permuta) non ebbe fortuna, soprattutto per ladifficoltà di distinguer, in tal caso, le due posizioni contrattuali e dunque i due diversi fasci di obbligazionireciproche. In ogni modo nel comprare e vendere è naturalmente concesso che si compri di meno ciò che valga di più, che si venda di più ciò che valga di meno e in tal modo che si inganni reciprocamente. Esigenza preminente: sviluppo del commercio per migliorare la società (dolus bonus), il prezzo deve comunque avvicinarsi al giusto in senso sociale: salvaguardare i contratti, impedire che si approfitti delle situazioni di bisogno. Si osservi, in ogni caso, come l'eventuale "lesione enorme" del venditore noncomporta la nullità dell'emptioma solo la possibilità di domandarne la rescissione, restando quindi salvo il diritto del compratore di
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A.A. 2008-2009
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Paolo.