Obbligazioni e contratto nel diritto romano
Nozione di obligatio
L'obbligazione è il vincolo giuridico, in forza del quale siamo costretti ad eseguire una prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica. La prestazione può essere un dare, facere, prestare.
Fonti dell'obligatio
- (Gai, inst. 3.88) bipartizione: La fondamentale distinzione di esse si articola in due categorie: ogni obbligazione nasce infatti o da contratto o da delitto.
- (Gai., 2 aur.) tripartizione: Le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto o in modo a sé stante da svariate figure di cause.
- (Inst.) quadripartizione: Le obbligazioni nascono da contratto, da quasi contratto, da delitto e da quasi delitto.
Questi testi - tratti rispettivamente dalle Istituzioni di Gaio (II sec. d.C.), da un'opera (Aurea o Rescottidianae) attribuita allo stesso Gaio, ma ritenuta apocrifa da buona parte della dottrina, e infine dalle Istituzioni di Giustiniano (VI sec. d.C.) - rappresentano le tappe dell'evoluzione attraverso la quale si passò dalla bipartizione alla tripartizione ed infine alla quadripartizione delle fonti dell'obbligazione.
Contractus, evoluzione concettuale
- (Aulo Gellio scrisse di Sulpicio) Sponsali, contratto fondato su reciproche promesse;
- (Labeone) Contractum è obbligazione reciproca; (per i greci synallagma);
- (Teofilo) Il contratto è un accordo convenzionale di due o più persone per costituire un'obbligazione, in modo che uno sia vincolato nei confronti dell'altro.
Nel testo di Aulo Gellio (che richiama Servio Sulpicio Rufo, giureconsulto del I sec. a.C., costituisce la più antica testimonianza dell'impiego del termine "contractus") la frase più significativa ("contractus stipulationum sponsionumque") acquisterebbe un rilievo tecnico se venisse intesa come "contratto fondato su reciproche promesse", ma perderebbe ogni pregnanza se fosse più semplicemente resa con "combinazione di reciproche promesse".
Il testo che richiama Labeone è anch'esso difficile da interpretare, mentre il testo di Teofilo è molto chiaro, attestando che in epoca giustinianea si era acquisito un concetto di contratto analogo a quello attuale.
Le obbligazioni ex contractu nella sistematica di Gaio
Fra le obbligazioni nascenti da contratto, Gaio distingue 4 categorie, sulla base della differente genesi del vincolo obbligatorio; le obbligazioni nascono:
- Re con la datio di una cosa; (es. la dazione a mutuo)
- Verbis con l'impiego di determinate forme verbali, cioè sulla base di una domanda e di una risposta;
- Litteris con l'impiego di determinate forme scritte; (es. trascripticia)
- Consensu dal semplice accordo fra i contraenti, infatti non si richiede alcuna esatta osservanza di parole o di scrittura, ma è sufficiente che siano d'accordo coloro che concludono il negozio.
Sulla base di questa distinzione, la dottrina moderna suole parlare di quattro categorie di contratti: reali, verbali, letterali e consensuali.
Obbligazioni nascenti re
Mutuo
Il mutuo è il tipico contratto di prestito, dal quale l'obbligazione nasce re, cioè con la dazione della cosa. Tale datio comporta il trasferimento della proprietà della cosa e, appunto perciò, richiede la fungibilità dell'oggetto che consente la restituzione del tantundem. La datio, in sé neutra, non appare comunque sufficiente a dar vita al mutuo; occorre infatti la convergenza della volontà delle parti sulla causa negoziale sicché, in caso di dissenso, il negozio non si considera concluso. (secondo Proculo l'obligatio nasceva re e consensu)
Se, tuttavia, il dissenso concerne solo l'ammontare della somma, il contratto è validamente perfezionato nei limiti in cui le parti sono d'accordo.
Il mutuo di per sé non comporta la prestazione di interessi, che devono pertanto essere convenuti mediante apposita stipulatio; non è sufficiente, a tal fine, un semplice patto, dal quale com'è noto non sorge obbligazione per il ius civile. Una speciale figura di prestito è il fenus nauticum, che può comportare interessi illimitati.
Nozione e perfezione
(Paul 28 ad ed.) Diamo a mutuo per ricevere non la stessa specie che abbiamo dato (altrimenti sarà comodato o deposito) ma lo stesso genere, ad esempio se riceviamo vino per grano non sarà mutuo.
(Paul., 2 Inst.) Perché sorga l'obbligazione (da mutuo) non è sufficiente che il denaro sia di chi dà e che venga trasferito all'accipiente, ma (occorre altresì) che esso venga dato e ricevuto con la volontà di far sorgere l'obbligazione. Perciò se qualcuno mi avrà dato del denaro suo con l'intenzione di donarlo, non sarò obbligato nei suoi confronti, perché tra di noi non è stato concluso alcun mutuo.
(Ulp. 7 disp.) Se ti avrò dato una cosa in deposito e tu la riceverai pensando ti sia data a mutuo, non si ha né mutuo né deposito.
Vi sono 2 osservazioni da fare:
- Non vi è obligatio da contratto se le parti non volevano questo;
- Il dissenso fra le parti sulla causa esclude, per Ulpiano, la possibilità di applicare sia la disciplina del deposito, sia quella del mutuo.
Oggetto
La dazione a mutuo si realizza propriamente per quelle cose che vengono in considerazione a peso, a numero o a misura (denaro, vino, olio, frumento). Vengono poi restituite non le medesime, ma altrettante dello stesso genere. Mutuo = meum (mio) diventa tuum (tuo).
Contenuto
L'obbligatio da mutuo nasce re, ma non solo re, bensì re et consensu. Essa nasce perciò nei limiti in cui la datio è sorretta dalla causa, la quale, a sua volta, va desunta non dalla volontà di una sola parte, ma da entrambe le volontà negoziali, che devono appunto convergere su un identico scopo.
Interessi
- Nel mutuo gli interessi non sono dovuti se non previsti da una stipulatio.
- La prestazione di interessi non ha alcun valore tra cittadini romani se definita per nudo patto.
- Il prestito marittimo, a causa del rischio del creditore può comportare illimitati interessi, fino a che la nave è in navigazione.
Divieto di concedere mutui a filii familias
La disposizione del senatoconsulto Macedoniano era rivolta non a prescrivere un comando o un divieto in termini astratti, bensì a negare la tutela processuale a chi, avendo prestato denaro ad un figlio di famiglia, ne pretendesse la restituzione, anche se nel frattempo questi fosse divenuto sui iuris, per la morte dell'avente potestà.
Deposito
Il deposito è il contratto avente come causa tipica la custodia di una cosa. (res mobile) Non è consentito pertanto al depositario l'uso della cosa, che viene considerato furto. La tutela del deposito è assicurata da due azioni, una in ius concepta, l'altra in factum. La responsabilità del depositario è meno ampia di quella del comodatario, essendo esclusa la responsabilità per custodia; il depositario risponde in un primo periodo esclusivamente per dolo, nel diritto giustinianeo anche per colpa grave.
Figure speciali di deposito
- Il c.d. deposito necessario, al quale il depositante è spinto da un pericolo imminente derivante da tumulto, incendio, crollo o naufragio: in questo caso l'Editto pretorio prevede una responsabilità per il doppio del valore della cosa, a carico del depositario o del suo erede, se direttamente colpevole.
- Il deposito di una cosa oggetto di contestazione presso il sequestratario.
- Il deposito irregolare avente ad oggetto una somma di denaro non specificamente individuata, della quale viene consentito l'uso al depositario.
Nozione e perfezione
(Ulp. 30 ad ed) È oggetto di deposito ciò che è stato dato a qualcuno per essere custodito; il deposito è detto così perché si pone la preposizione "de” che conferisce vigore all'espressione, per mostrare che tutto ciò che attiene alla custodia della cosa è affidato alla buona fede del depositario. Si tenga presente che il testo definisce non il contratto di deposito, ma la cosa che ne costituisce oggetto. Quanto all'etimologia fornita (de + positum), essa si comprende ricordando che non è infrequente nella lingua latina l'uso della preposizione "de" come rafforzativo (ad es. deamare = amare vivamente).
Tutela
(Gai Inst. 4.47) Il pretore promette delle formule fondate e in ius e in factum, come per il deposito ed il comodato.
- È fondata sul diritto (in ius concepta) la formula così concepita: "(tizio) sia giudice. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un piatto d'argento, per il quale è questione, il giudice condanni Numerio Negidio ad una somma corrispondente a quanto deve dare o fare ad Aulo Agerio secondo buona fede, a meno che non restituisca.
- Invece è fondata sul fatto (in factum concepta) la formula che è così concepita: "(tizio) sia giudice. Se sarà dimostrato che Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un piatto d'argento e che esso non è stato restituito per dolo di Numerio Nigidio, il giudice condanni Numerio Nigidio a pagare ad Aulo Agerio una somma di denaro pari al valore che la cosa avrà al momento della condanna, se non sarà dimostrato, lo assolva.
Differenze tra la formula in ius e formula in factum
- Mentre la formula in factum può essere utilizzata in caso di mancata restituzione della cosa, quella in ius presenta una più ampia sfera di applicazione, essendo idonea a perseguire ogni comportamento del depositario contrario alla bona fides e pertanto doloso (ad es., restituzione di una cosa deteriorata).
- Mentre nella formula in factum la condanna del convenuto è al valore che la cosa non restituita avrà al momento della sentenza, in quella in ius il convenuto potrà essere condannato a "tutto ciò che bisognerà dare o fare secondo buona fede", con la conseguenza che il giudice potrà dedurre dalla somma della condanna le eventuali spese sopportate dal convenuto o l'ammontare dei danni da lui subiti a causa del deposito.
- Nella formula in ius vi è la c.d. clausola arbitraria, che consente al convenuto di restituire spontaneamente la cosa, sottraendosi così alla condanna. Essa, invece, manca nella formula in factum.
Responsabilità del depositario
Colui presso il quale la cosa è depositata non risponde per custodia ed è responsabile soltanto se egli stesso abbia fatto qualcosa con dolo. Di conseguenza, se la cosa gli è stata rubata, poiché egli non è tenuto alla restituzione a titolo di deposito e pertanto non ha interesse alla conservazione della cosa, non può agire con l’actio furti, ma tale azione spetta al proprietario della cosa. Chi viene convenuto con l’azione di comodato è costretto a rispondere anche per colpa, chi invece è convenuto con l’azione di deposito, deve essere condannato solo per dolo diventando in tal caso infame.
(Imp. Alex 234 D.C.) Se per irruzione di ladri, o altro caso fortuito, gli ornamenti depositati perirono presso il depositario ucciso, la perdita non interessa l'erede del depositario, il quale ultimo doveva rispondere soltanto per dolo e per colpa grave se non si era stabilito espressamente altrimenti. Ma se, col pretesto del furto avvenuto o di altro caso fortuito, le cose, che sono in possesso dell'erede o di cui egli dolosamente si disfece, non vengono restituite, spettano sia l'actio depositi, sia l'actio ad exhibendum, e anche la rei vindicatio.
In epoca pregiustinianea, la responsabilità era prevista soltanto per dolo, successivamente assistiamo ad una estensione a colpa lata e eventuali pattuizioni.
(Gai 2 aur) Anche colui, presso il quale abbiamo depositato qualcosa è obbligato nei nostri confronti re: egli infatti è tenuto a restituire la cosa che ha ricevuto. Tuttavia, se ha perduto per negligenza la cosa custodita, resta al sicuro; poiché infatti l'ha ricevuta non nel proprio interesse, ma nell'interesse di colui dal quale l'ha avuta, risponde solo nel caso in cui qualcosa sia perita in seguito a dolo: invece non risponde per negligenza, in quanto chi affida una cosa da custodire ad un amico negligente, deve dolersi solo di se stesso.
Figure speciali di deposito
Deposito necessario
L’editto pretorio prevedeva una responsabilità aggravata per alcuni casi di deposito conclusi in vista di particolari situazioni di pericolo o calamità, contemplando in sostanza tre ipotesi:
- Responsabilità del depositario per proprio fatto doloso: il doppio del valore della cosa;
- Responsabilità dell’erede del depositario defunto, sempre per proprio fatto doloso: il doppio del valore della cosa;
- Responsabilità dell’erede del depositario defunto, per fatto doloso del suo dante causa: il semplice valore della cosa.
Deposito sequestrativo
Il deposito presso il sequestratario è precisamente quello che viene affidato da più persone in solido perché sia custodito e restituito sotto una