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LA CONCESSIONE DI CREDITO COMMERCIALE E LA GESTIONE CARATTERISTICA
Il ciclo economico/reddituale va dall’acquisto dei fattori produttivi alla vendita del prodotto finale.
Il ciclo tecnico va dall’inizio delle lavorazioni fino all’ottenimento del prodotto finito.
Il ciclo monetario va dal pagamento dei fattori produttivi fino all’incasso delle vendite.
Il fabbisogno va dal pagamento dei fattori produttivi fino all’incasso delle vendite: questo periodo dipende
dalla politica del credito commerciale, dal ciclo tecnico (tanto più velocemente ottengo il prodotto finito,
tanto prima posso immetterlo sul mercato e incassare il prezzo della vendita) e dal ciclo economico.
La concessione di credito commerciale determina l’allungamento del ciclo monetario, cioè dell’intervallo fra il
momento in cui si manifesta l’uscita finanziaria per l’acquisto dei fattori produttivi e l’entrata finanziaria per la
vendita dei prodotti.
In caso di ciclo monetario invertito, si incassa prima di pagare i propri fornitori.
IL FABBISOGNO GENERATO DALL’INVESTIMENTO IN CAPITALE CIRCOLANTE
L’investimento in capitale circolante genera un fabbisogno di natura gestionale e/o finanziaria.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE: UNA CLASSIFICAZIONE
PER FINALITÀ Fornire un
Garantire Anticipare servizio per
un margine di l’incasso la gestione
liquidità a fronte dei crediti di completa del
della dinamica fornitura capitale circolante
finanziaria - anticipazione
- apertura di - factoring
s.b.f. su fatture
credito in c/c e ricevute bancarie
- sconto cambiario
- anticipazione
garantita
Il primo strumento va utilizzato secondo una logica ex post.
Per quanto riguarda la seconda famiglia c’è una conoscenza ex ante del fabbisogno.
L’ultimo strumento consente di soddisfare sia il fabbisogno di natura finanziaria che di natura gestionale. Il
mercato italiano del factoring si colloca tra le prime 3 posizioni del mercato mondiale.
L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
È uno strumento tipico, la cui disciplina è contenuta nel codice civile.
È un finanziamento che viene messo a disposizione del creditore attraverso un conto corrente di
corrispondenza. Alla concessione è un finanziamento potenziale e che diventa un credito solamente in
funzione dell’utilizzo da parte dell’impresa.
Si configura un rapporto di apertura di credito in conto corrente tra banca e impresa quando la prima si sia impegnata, nei
confronti del cliente, a tenere a sua disposizione per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato una data somma di
denaro (art 1842).
Il cliente potrà utilizzare a sua discrezione l’ammontare dei fondi concesso dalla banca anche in più soluzioni e, con
versamenti successivi, ricostituire l’ammontare della somma a sua disposizione (artt.1843, 1852).
Al termine della valutazione del merito creditizio dell’impresa, la banca determina l’importo massimo del
finanziamento che è disposta a mettere a disposizione dell’impresa per tale forma tecnica (fido accordato).
La banca mette a disposizione il fido accordato attraverso il rapporto di conto corrente.
L’istruttoria di fido deve consentire alla banca di valutare il rischio dell’impresa a prescindere dello strumento
finanziario considerato e di valutare il rischio dell’operazione tenendo in considerazione il rischio di impresa e
lo strumento utilizzato per erogare il prestito.
Il fido viene diviso in accordato (=importo massimo di finanziamenti che una banca è disposta a concedere ad
un’impresa a prescindere dallo strumento finanziario utilizzato per concedere il prestito: ogni banca definisce
un accordato nei confronti di un cliente, che non prende in alcun modo in considerazione lo strumento) e
accordato operativo (=importo massimo di finanziamento che la banca è disposta a concedere al cliente in ogni
strumento finanziario).
A ≥ ∑AO
L’accordato è maggiore uguale alla sommatoria degli accordati operativi.
Può essere:
− A REVOCA: la banca può richiedere il rientro in ogni momento
− SCADENZA INDETERMINATA: ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di almeno
15 giorni (art. 1845)
− SCADENZA DETERMINATA: la banca non può recedere se non per giusta causa: la giusta causa è quella
situazione nell’ambito della quale il rischio del cliente si è modificato nel tempo, in modo da non rendere
più valevoli le condizioni al momento della concessione o della revisione del finanziamento. Le revisioni
vengono fatte almeno annualmente.
In relazione alle modalità di utilizzo, si distinguono:
− APERTURE DI CREDITO SEMPLICE, nella quale non è possibile distinguere una modalità specifica.
− APERTURE DI CREDITO PER ELASTICITÀ DI CASSA, utilizzata dal cliente con un continuo utilizzo
e ricostituzione delle disponibilità iniziali.
− APERTURE DI CREDITO ORDINARIA: il debitore non procede mai alla ricostituzione della
disponibilità iniziale ma la utilizza costantemente durante la vita del contratto stesso.
− APERTURE DI CREDITO PER PARTICOLARI FINALITÀ: modo di utilizzare l’apertura di credito in
maniera coerente rispetto ad es. della stagionalità della propria dinamica finanziaria.
In relazione alle garanzie (forme di mitigazione del rischio), si distinguono:
− APERTURE DI CREDITO NON GARANTITE (O IN BIANCO)
− APERTURE DI CREDITO GARANTITE
→ Con garanzie reali: ipoteca, pegno
→ Con garanzie personali: fideiussione
→ Con lettere di patronage: predisposta da soggetto che ha una forte posizione di mercato, ha un
rapporto di controllo con l’impresa che chiede un finanziamento. In caso di insolvenza del debitore, la
lettera di patronage non dà alla banca alcun diritto di attivare azioni di recupero di beni mobili o
immobili o di escutere il patrimonio del garante.
ASPETTI TECNICI
− La registrazione delle operazioni
− I documenti di tenuta del conto: estratto conto e staffa (o scalare)
− Data contabile e data valuta
CONSEGUENZE ECONOMICHE
Per il debitore, l’onerosità dell’apertura di credito in c/c è funzione di:
• − gli interessi passivi
− la commissione di messa a disposizione dei fondi (max 0,5% trimestrale): la banca mantiene i fondi a
disposizione e richiede il pagamento di una commissione
− la commissione di istruttoria veloce (civ): quantificata in importi e non in percentuale
− le spese di tenuta conto
− il tasso di sconfinamento
− Implicitamente, i giorni valuta
Il debitore è esposto sia al rischio della revoca sia al rischio di variazione dei tassi
• Per la banca, la concessione di tale finanziamento determina l’esposizione al rischio di liquidità:
• l’ammontare delle riserve di liquidità è difficilmente prevedibile.
ANATOCISMO
L’anatocismo bancario è quella modalità di addebitamento degli interessi a carico del cliente che fa sì che gli
interessi diventano capitale e quindi producano a loro volta interessi.
Se il debitore non vuole che questi interessi diventano capitale, potrà trasferire potere di acquisto alla banca o
conferire alla banca l’autorizzazione ad addebitare gli interessi in conto all’anno successivo.
Con questa norma il debitore può esercitare il proprio diritto di scelta. Inoltre, ha stabilito che il calcolo degli
interessi attivi e passivi debba possedere la medesima frequenza.
Il DM 343/2016 sull’anatocismo afferma che gli interessi maturati non possono produrre interessi, salvo
quelli di mora.
Il Dm 343, in tema di conto corrente e apertura di credito in conto corrente, ribadisce che:
• gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità, comunque non
inferiore a un anno;
• gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine – se
infrannuale – del rapporto per cui sono dovuti); anche per i contratti iniziati in corso d’anno, il conteggio
si effettua comunque al 31 dicembre successivo. Gli interessi devono essere calcolati separatamente
rispetto al capitale
Gli interessi passivi maturati divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Il debitore può:
• pagare gli interessi tramite trasferimento fondi
• conferire l’ordine di addebito in conto
Gli interessi attivi sono calcolati almeno annualmente, tuttavia la banca può decidere di continuare a
liquidarli trimestralmente oppure semestralmente
SPAZIO DI UTILIZZO ECONOMICO
L’apertura di credito in conto corrente è uno strumento idoneo per il finanziamento di fabbisogni
• temporanei e inattesi nella manifestazione, durata ed ampiezza
Questo strumento è oneroso nei limiti del suo utilizzo. Tuttavia la commissione di affidamento è pari al
• massimo dello 0,5% trimestrale dell’accordato operativo, quindi l’onerosità nei limiti dell’utilizzo fa
riferimento unicamente alla parte degli interessi.
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DI BREVE TERMINE
LO SCONTO CAMBIARIO
È un contratto attraverso il quale un’impresa cede ad una banca i propri effetti cambiari non ancora scaduti e
la banca, previa deduzione di un compenso proporzionale al tempo (detto Sconto), si impegna ad anticipare il
valore attuale dei crediti stessi all’impresa cedente (art. 1859).
È un contratto di finanziamento tipico. Lo sconto rappresenta la remunerazione prevalente per la banca,
proporzionale al tempo, tuttavia può esistere anche una remunerazione a titolo di commissioni.
CAMBIALE TRATTA (artt. 100-103 Legge Cambiaria): è l’ordine dato da una parte (traente) ad una seconda parte
(trattario) di pagare una definita somma di denaro a vista o a una scadenza futura ad una terza parte (beneficiario).
PAGHERÒ O VAGLIA CAMBIARIO (art. 1 Legge Cambiaria): è una promessa incondizionata del debitore di
pagare ad una scadenza futura al beneficiario indicato sull’effetto una determinata somma.
Il credito commerciale, contenuto nell’ambito del titolo cambiario, viene ceduto alla banca, che subentra in
tutti i diritti (in particolare quelli di riscossione) che spettavano al fornitore. La banca si rende cessionaria del
credito stesso e questa cessione avviene attraverso il meccanismo della girata. La cessione non libera in
maniera definitiva il fornitore rispetto alle sorti del credito commerciale perché viene storicamente e
prevalentemente realizzata secondo la modalità pro solvendo: il cedente rimane esposto alle vicende del
credito ceduto perché il cessionario, in caso di mancato pagamento da parte del debitore commerciale, avrà
diritto di