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L’ordinamento giuridico

Capitolo I Il diritto privato e le sue fonti

Capitolo II L’efficacia temporale delle leggi

Capitolo III L’applicazione e l’interpretazione della legge

Capitolo IV I conflitti di leggi nello spazio

Capitolo V Le situazioni giuridiche soggettive

Capitolo VI Il soggetto del rapporto giuridico

Capitolo VII L’oggetto del rapporto giuridico

Capitolo VIII Il fatto, l’atto ed il negozio giuridico

Capitolo IX I vizi della volontà

Capitolo XVII La forma del contratto

Capitolo XXVIII La rappresentanza

Capitolo XXIX L’oggetto del contratto

Capitolo XXXI La causa del contratto

Capitolo XXXII L’interpretazione del contratto

Capitolo XXXIII Gli elementi accidentali del contratto

Capitolo XXXV La mancanza di volontà e la simulazione

Capitolo XXXVI Invalidità ed inefficacia del contratto

Capitolo XXXVII La rescissione e la risoluzione del contratto

Capitolo XXXVIII

1.

L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e delle istituzioni mediante le quali

viene regolato e diretto (Diritto, dal latino ‘’directus’’) lo svolgimento della vita sociale e i rapporti

tra i singoli.

La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili

per il singolo. Per aversi un gruppo organizzato occorrono però 3 condizioni:

1. Che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da REGOLE DI CONDOTTA;

2. Che queste regole siano stabilite da appositi organi in base a precise regole di struttura

organizzativa e di competenza;

3. Che tanto le REGOLE DI STRUTTURA quanto le REGOLE DI CONDOTTA vengano effettivamente

osservate.

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata la collettività viene chiamato

‘’ORDINAMENTO’’ la cui finalità è quella di ordinare la società.

Tra tutte le forme di collettività (chiese, sindacati, organizzazioni culturali…) particolare rilievo ha da

sempre avuto la società politica. Quest’ultima ha assunto forme diverse nella storia: dalle comunità

primitive alle tribù nomadi, dalla polis ai comuni, alle signorie e via dicendo. Oggi è centrale la nozione di

STATO che si identifica in una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio sul quale si

dispiega la sovranità dello stato ed organizzato in base ad un ordinamento giuridico.

Un ordinamento giuridico si dice ‘’ORIGINARIO’’ quando ‘’superiorem non recognoscit’’ ossia quando la

sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.

L’ordinamento giuridico è costituito, quindi, da un insieme di regole che concorrono disciplinare la vita

organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama NORMA e, poiché il sistema di regole da cui

è assicurato l’ordine sociale rappresenta il diritto (oggettivo) di quella società, ciascuna di tali norme si dice

giuridica. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che va considerata dotata di AUTORITA’ ossia,

vincolante nei confronti di tutti i consociati. La norma giudica non va confusa con la norma morale,

nemmeno quando sia l’una che l’altra abbiano contenuto identico; difatti, mentre ciascuna regola morale è

assoluta nel senso che trova la propria validità obbligando solo coloro che ne riconoscono il valore ad

adeguarsi, la norma giuridica trova la propria forza vincolante nel fatto di essere prevista da un atto dotato

di autorità nell’ambito organizzato di una collettività.

La norma può dirsi giuridica solo se ‘’risultato di un atto normativo’’ ovvero, prodotta da una fonte

normativa. Occorre non confondere la formulazione ( TESTO ) con il significato ( PRECETTO ).

L’individuazione del significato normativo è il risultato di un operazione di interpretazione del testo

normativo.

Non va confuso neppure il concetto di ‘’norma’’ con quello di ‘’legge’’ in quanto quest’ultima è un atto o un

documento contenete norme giuridiche. Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento

giuridico rappresenta il DIRITTO POSITIVO di quella società. Sebbene, in misura e con modalità diverse, in

tutto il corso della storia è sempre stata presente l’idea che esista anche un ‘DIRITTO NATURALE’ : talvolta

inteso come matrice dei singoli diritti postivi, talvolta raffigurato come un complesso di principi esterni ed

universali, talaltra come criterio di valutazione dei concreti ordinamenti.

Una norma dell’agire

In via generale una NORMA GIURIDICA è: Un periodo ipotetico il cui schema logico è: se A allora B.

In cui:

A è la FATTISPECIE, ovvero un fatto (fattispecie semplice) o

una pluralità di fatti (fattispecie complessa). Si distingue tra:

 Fattispecie ASTRATTA : si intende l’atto o il fatto

descritto ipoteticamente da una norma per indicare

quanto deve verificarsi affinchè si produca un dato

effetto giuridico;

 Fattispecie CONCRETA : si intende un fatto realmente

verificatosi, rispetto al quale occorre verificare se e

quali effetti giuridici ne siano derivati.

B è l’effetto giuridico.

Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di coercizione o comunque, per

l’ipotesi di trasgressione, garantite dalle predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore

(SANZIONE), la cui minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma.

Spesso accanto a norme di condotta ( dette PRIMARIE ), il legislatore prevede una ‘’reazione’’

dell’ordinamento da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto ( dette

SANZIONATORIE o SECONDARIE). Vi è da notare che la difesa dell’ordinamento non viene perseguita solo

tramite misure repressive, ma anche mediante misure preventive, di vigilanza e dissuasione. Vanno

diventando poi molto frequenti anche norme che stabiliscono ‘’incentivi’’ a favore di soggetti che si

vengono a trovare in particolari situazioni (es. nuove imprese in zone sottosviluppate o depresse).

Inoltre, la SANZIONE può operare in modo:

 DIRETTO, realizzando il risultato che la legge prescrive;

 INDIRETTO, avvalendosi di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma.

N.B. In diritto privato, generalmente, la norma non opera in maniera diretta.

Le norme giuridiche sono :

GENERALI ASTRATTE

la norma non è dettata ad la norma è dettata per

personam bensì destinata a fattispecie (situazioni)

tutti i consociati. individuate ipoteticamente.

L’esigenza del rispetto del ‘’PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA’’ assume particolare rilievo nella formulazione di

norme giuridiche. Da questo principio va tenuto distinto il criterio di IMPARZIALITA’, ossia l’obbligo di

applicare le leggi in modo eguale.

Nell’art. 3 cost. è codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:

1. Il carattere formale

Si tratta di un vincolo che opera in modo identico per tutti i cittadini; nel senso che l’individuazione

delle categorie cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che

evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e viceversa. Il controllo del rispetto

del principio di eguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale.

2. Il carattere sostanziale

Tale carattere impegna la Repubblica a ‘’rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di

fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese’’ assumendo il valore di norma

fondamentale della carta costituzionale e di efficace riassunto dei compiti più importanti cui la

comunità deve dedicarsi. EQUITA’

La norma giuridica avente forza di legge contiene, in genere, la previsione astratta di una situazione-tipo. In

qualche ipotesi può avvenire che l’applicazione del comando al caso concreto dia luogo a conseguenze che

vadano contro il sentimento di giustizia. Ciò perché si è verificata qualche circostanza che il legislatore non

ha previsto o di cui non ha potuto o voluto tener conto al momento dell’elaborazione della norma.

L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esigenza della certezza del diritto, in

quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che i singoli possano

prevedere esattamente quali siano le conseguenze delle proprie azioni (PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL

DIRITTO). Ciò presuppone:  Comprensibilità delle leggi

 Stabilità della giurisprudenza

 Irretroattività della norma

Conseguentemente la legge stabilisce che il giudice, nel decidere le controversie, deve seguire le norme del

diritto e, può far ricorso all’equità soltanto nel caso in cui la stessa legge gli attribuisca il potere di

‘’decidere secondo equità’’. Tuttavia, il giudice non può far prevalere le sue concezioni personali (equità

cerebrina) ma deve ispirarsi a quelle accolte dall’ordinamento vigente e ricercare come si sarebbe

comportato il legislatore se avesse previsto tale caso.

Dall’equità come criterio decisorio (regola del caso singolo) va distinta l’equità INTEGRATIVA, espressione

che si riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o determinare, secondo

equità, gli elementi di una fattispecie.

2. Una distinzione un tempo considerata fondamentale è quella tra:

DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO

( pubblici - pubblici e privati ) (privati)

Disciplina l’organizzazione

dello stato e degli enti Regola le relazioni tra privati,

pubblici. lasciando all’iniziativa

Regola la loro azione interna soggettiva anche l’attuazione

e di fronte ai privati delle singole norme.

nell’interesse della

collettività.

Può accadere che un medesimo fatto sia disciplinato sia dal diritto pubblico (di cui fanno parte: il diritto

costituzionale, amministrativo, penale, tributario…) che dal diritto privato. La linea di demarcazione tra

diritto pubblico e privato è variabile: lo stato può evocare a se la realizzazione di funzioni un tempo lasciate

ai privati o può sanzionare penalmente comportamenti di mero interesse privato.

Le norme di diritto privato

si distinguono

in

INDEROGABILI DEROGABILI

(congenti) (dispositive)

La cui applicazione può

La cui applicazione è imposta essere evitata mediante un

dall’ordinamento accordo degli interessati.

prescindendo dalla volontà

dei singoli. SUPPLETIVE

Destinate a trovare applicazione solo quando soggetti privati non abbiano provveduto

a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, dove sussiste una lacuna, cui la

legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di

regolamentazione.

Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre congenti e quelle di diritto privato dispositive,

possono aversi norme di diritto pubblico dispositive, suscettibili di deroga, e norme di diritto privato

imperative. FONTI

delle

NORME GIURIDICHE FONTI DI COGNIZIONE

FONTI DI PRODUZIONE

GLI ATTI O I FATTI CHE PRODUCONO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

O SONO IDONEI A PRODURRE UFFICIALI DA CUI SI PUÒ PRENDERE

DIRITTO COSCIENZA DI UN ATTO

NORMATIVO

Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un ‘’atto’’ si può individuare:

o L’organo investito dal potere di emanarlo (es. governo, parlamento)

o Il procedimento di emanazione dell’atto

o I precetti ricavabili dal documento.

E’ chiaro che ogni ordinamento contempla una pluralità di fonti e che queste siano ordinate in una scala

gerarchica. Per cui:

 UNA NORMA DI GRADO SUPERIORE MODIFICA O ABROGA QUELLA DI GRADO INFERIORE

 LA NORMA DI GRADO INFERIORE NON PUO’ MODIFICARE O ABROGARE UNA NORMA DI GRADO

SUPERIORE

 NORME DI PARI GRADO POSSONO MODIFICARSI SECONDO CRITERIO CRONOLOGICO

 LA NORMA PIU’ RECENTE MODIFICA O ABROGA QUELLA PRECEDENTE DI PARI GRADO.

Nel nostro ordinamento la gerarchia delle fonti è così riconosciuta:

1. La costituzione italiana è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria dello stato non può né modificare la

costituzione o un'altra legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in contrasto con

norme di tale genere. A presidio di questa rigidità vi è la Corte Costituzionale.

2. Le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento secondo una procedura dettagliatamente

disciplinata dalla Costituzione.

Alle leggi statali ordinarie sono equiparati:

DECRETO LEGGE DECRETO LEGISLATIVO

d.l. d.lgs.

Emanati dal governo per ragioni di (LEGGE DI DELEGA)

urgenza (LEGGE DI URGENZA) e che Atti governativi emanati su delega

hanno immediata forza di legge. del parlamento.

Non ha efficacia definitiva se non

viene trasformato in legge entro

60gg. La legge ordinaria può essere abrogata con referendum abrogativo (art. 75 cost.)

3. Ha valore prevalente rispetto alle stesse leggi la normativa comunitaria:

a) REGOLAMENTI COMUNITARI : Atti normativi immediatamente efficaci negli stati dell’UE.

b) DIRETTIVE COMUNITARIE : stessa efficacia delle norme costituzionali. L’UE fissa principi

generici, volti ad ARMONIZZARE le legislazioni interne dei singoli stati, che devono essere

rispettati dagli stati membri nel legiferare su quella determinata materia. (ATTI DI INDIRIZZO)

c) DECISIONI : disciplinano situazioni ben definite e sono vincolanti soltanto per i soggetti

destinatari specificamente individuati.

4. I regolamenti sono fonti secondarie del diritto la cui emanazione costituisce una facoltà

riconosciuta al potere esecutivo. Non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di

legge; qualora ciò si verificasse il giudice dovrà DISAPPLICARE la norma regolamentare. Quando

ad applicare un regolamento illegittimo è chiamato il giudice amministrativo questi, a differenza

del giudice civile, ha il potere di provvedere con sentenza all’ANNULLAMENTO del regolamento

contrario alla legge.

5. Vi è, in ultimo, la CONSUETUDINE (fonte non scritta). Affinchè sussista una consuetudine è

necessaria:

a) La ripetizione, generale e costante, di un comportamento osservabile come regola di

condotta tra privati per un tempo adeguatamente protratto.

b) Che il comportamento ripetuto sia giudicato doveroso e non semplicemente conforme a

prassi. Le consuetudini si distinguono in: PRAETER LEGEM

SECUNDUM LEGEM Operano al di là della legge

Operano in accordo con la relativamente a materie o

legge fattispecie non disciplinate

dalla legge.

CONTRA LEGEM

Speciale rilievo tra tutte le leggi dello stato hanno i CODICI (civile, penale, della navigazione, di procedura).

Qualificare una legge come codice di un intero settore postula che il legislatore intenda dare a quella

materia un assetto tendenzialmente di lungo periodo sostenuto da soluzioni sistematiche. Il codice civile

riveste un ruolo di centralità nel sistema del diritto privato regolando i soggetti, i beni nonché i principi

fondamentali sula responsabilità civile. Il primo grande codice di diritto privato dell’età moderna è stato il

CODICE NAPOLEONE (1804 – il codice civile dei francesi) che ispirato il nostro codice del 1865, seguito poi

dal codice civile del 1942. Sebbene sia stato emanato in un momento storico-politico di tensione presenta

una spiccata originalità rispetto ai modelli stranieri e dimostra che l’ideologia del tempo non abbia

influenzato il suo contenuto tecnico-giuridico.

Il codice civile si compone di 6 libri : I. Delle persone e della famiglia

II. Delle successioni

III. Della proprietà

IV. Delle obbligazioni

V. Del lavoro

VI. Della tutela dei diritti.

Comprende complessivamente 2969 ARTICOLI, introdotti da una RUBRICA (titolo dell’articolo) e spesso

formati da più COMMI (punto e a capo). I LIBRI a loro volta sono divisi in TITOLI, ognuno dei quali è dotato

di una RUBRICA; i TITOLI a loro volta sono divisi in CAPI e SEZIONI. Naturalmente anche i codici, venendo

approvati con leggi ordinarie sono soggetti al controllo da parte della Corte Costituzionale e possono sempre

essere modificati o abrogati con leggi ordinarie successive.

3.

Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, oltre all’approvazione da parte delle due camere, si

richiede:

 La promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica

 La pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica

 Il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della

legge (15gg. Salvo che la stessa legge disponga diversamente).

Con la pubblicazione, la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti. Vale infatti, il principio

secondo cui ‘’ignorantia iuris non excusat’’. La corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della

legge è scusabile solo quando l’errore sia stato inevitabile.

Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia. Per abrogare

una legge occorre sempre l’intervento di una disposizione nuova di pari livello gerarchico, o superiore.

ESPRESSA

La legge posteriore dichiara espressamente abrogata la legge anteriore o i suoi singoli

articoli.

L’ABROGAZIONE

può essere: TACITA

a) Le norme posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.

b) Introducono una nuova regolamentazione alla materia regolamentata

precedentemente.<

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicole.17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Cesaro Vincenzo.
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