L’ordinamento giuridico
Capitolo I Il diritto privato e le sue fonti
Capitolo II L’efficacia temporale delle leggi
Capitolo III L’applicazione e l’interpretazione della legge
Capitolo IV I conflitti di leggi nello spazio
Capitolo V Le situazioni giuridiche soggettive
Capitolo VI Il soggetto del rapporto giuridico
Capitolo VII L’oggetto del rapporto giuridico
Capitolo VIII Il fatto, l’atto ed il negozio giuridico
Capitolo IX I vizi della volontà
Capitolo XVII La forma del contratto
Capitolo XXVIII La rappresentanza
Capitolo XXIX L’oggetto del contratto
Capitolo XXXI La causa del contratto
Capitolo XXXII L’interpretazione del contratto
Capitolo XXXIII Gli elementi accidentali del contratto
Capitolo XXXV La mancanza di volontà e la simulazione
Capitolo XXXVI Invalidità ed inefficacia del contratto
Capitolo XXXVII La rescissione e la risoluzione del contratto
Capitolo XXXVIII
1.
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e delle istituzioni mediante le quali
viene regolato e diretto (Diritto, dal latino ‘’directus’’) lo svolgimento della vita sociale e i rapporti
tra i singoli.
La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili
per il singolo. Per aversi un gruppo organizzato occorrono però 3 condizioni:
1. Che il coordinamento degli apporti individuali venga disciplinato da REGOLE DI CONDOTTA;
2. Che queste regole siano stabilite da appositi organi in base a precise regole di struttura
organizzativa e di competenza;
3. Che tanto le REGOLE DI STRUTTURA quanto le REGOLE DI CONDOTTA vengano effettivamente
osservate.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata la collettività viene chiamato
‘’ORDINAMENTO’’ la cui finalità è quella di ordinare la società.
Tra tutte le forme di collettività (chiese, sindacati, organizzazioni culturali…) particolare rilievo ha da
sempre avuto la società politica. Quest’ultima ha assunto forme diverse nella storia: dalle comunità
primitive alle tribù nomadi, dalla polis ai comuni, alle signorie e via dicendo. Oggi è centrale la nozione di
STATO che si identifica in una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio sul quale si
dispiega la sovranità dello stato ed organizzato in base ad un ordinamento giuridico.
Un ordinamento giuridico si dice ‘’ORIGINARIO’’ quando ‘’superiorem non recognoscit’’ ossia quando la
sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
L’ordinamento giuridico è costituito, quindi, da un insieme di regole che concorrono disciplinare la vita
organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama NORMA e, poiché il sistema di regole da cui
è assicurato l’ordine sociale rappresenta il diritto (oggettivo) di quella società, ciascuna di tali norme si dice
giuridica. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che va considerata dotata di AUTORITA’ ossia,
vincolante nei confronti di tutti i consociati. La norma giudica non va confusa con la norma morale,
nemmeno quando sia l’una che l’altra abbiano contenuto identico; difatti, mentre ciascuna regola morale è
assoluta nel senso che trova la propria validità obbligando solo coloro che ne riconoscono il valore ad
adeguarsi, la norma giuridica trova la propria forza vincolante nel fatto di essere prevista da un atto dotato
di autorità nell’ambito organizzato di una collettività.
La norma può dirsi giuridica solo se ‘’risultato di un atto normativo’’ ovvero, prodotta da una fonte
normativa. Occorre non confondere la formulazione ( TESTO ) con il significato ( PRECETTO ).
L’individuazione del significato normativo è il risultato di un operazione di interpretazione del testo
normativo.
Non va confuso neppure il concetto di ‘’norma’’ con quello di ‘’legge’’ in quanto quest’ultima è un atto o un
documento contenete norme giuridiche. Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento
giuridico rappresenta il DIRITTO POSITIVO di quella società. Sebbene, in misura e con modalità diverse, in
tutto il corso della storia è sempre stata presente l’idea che esista anche un ‘DIRITTO NATURALE’ : talvolta
inteso come matrice dei singoli diritti postivi, talvolta raffigurato come un complesso di principi esterni ed
universali, talaltra come criterio di valutazione dei concreti ordinamenti.
Una norma dell’agire
In via generale una NORMA GIURIDICA è: Un periodo ipotetico il cui schema logico è: se A allora B.
In cui:
A è la FATTISPECIE, ovvero un fatto (fattispecie semplice) o
una pluralità di fatti (fattispecie complessa). Si distingue tra:
Fattispecie ASTRATTA : si intende l’atto o il fatto
descritto ipoteticamente da una norma per indicare
quanto deve verificarsi affinchè si produca un dato
effetto giuridico;
Fattispecie CONCRETA : si intende un fatto realmente
verificatosi, rispetto al quale occorre verificare se e
quali effetti giuridici ne siano derivati.
B è l’effetto giuridico.
Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di coercizione o comunque, per
l’ipotesi di trasgressione, garantite dalle predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore
(SANZIONE), la cui minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma.
Spesso accanto a norme di condotta ( dette PRIMARIE ), il legislatore prevede una ‘’reazione’’
dell’ordinamento da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto ( dette
SANZIONATORIE o SECONDARIE). Vi è da notare che la difesa dell’ordinamento non viene perseguita solo
tramite misure repressive, ma anche mediante misure preventive, di vigilanza e dissuasione. Vanno
diventando poi molto frequenti anche norme che stabiliscono ‘’incentivi’’ a favore di soggetti che si
vengono a trovare in particolari situazioni (es. nuove imprese in zone sottosviluppate o depresse).
Inoltre, la SANZIONE può operare in modo:
DIRETTO, realizzando il risultato che la legge prescrive;
INDIRETTO, avvalendosi di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma.
N.B. In diritto privato, generalmente, la norma non opera in maniera diretta.
Le norme giuridiche sono :
GENERALI ASTRATTE
la norma non è dettata ad la norma è dettata per
personam bensì destinata a fattispecie (situazioni)
tutti i consociati. individuate ipoteticamente.
L’esigenza del rispetto del ‘’PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA’’ assume particolare rilievo nella formulazione di
norme giuridiche. Da questo principio va tenuto distinto il criterio di IMPARZIALITA’, ossia l’obbligo di
applicare le leggi in modo eguale.
Nell’art. 3 cost. è codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:
1. Il carattere formale
Si tratta di un vincolo che opera in modo identico per tutti i cittadini; nel senso che l’individuazione
delle categorie cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che
evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e viceversa. Il controllo del rispetto
del principio di eguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale.
2. Il carattere sostanziale
Tale carattere impegna la Repubblica a ‘’rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di
fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese’’ assumendo il valore di norma
fondamentale della carta costituzionale e di efficace riassunto dei compiti più importanti cui la
comunità deve dedicarsi. EQUITA’
La norma giuridica avente forza di legge contiene, in genere, la previsione astratta di una situazione-tipo. In
qualche ipotesi può avvenire che l’applicazione del comando al caso concreto dia luogo a conseguenze che
vadano contro il sentimento di giustizia. Ciò perché si è verificata qualche circostanza che il legislatore non
ha previsto o di cui non ha potuto o voluto tener conto al momento dell’elaborazione della norma.
L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esigenza della certezza del diritto, in
quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che i singoli possano
prevedere esattamente quali siano le conseguenze delle proprie azioni (PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL
DIRITTO). Ciò presuppone: Comprensibilità delle leggi
Stabilità della giurisprudenza
Irretroattività della norma
Conseguentemente la legge stabilisce che il giudice, nel decidere le controversie, deve seguire le norme del
diritto e, può far ricorso all’equità soltanto nel caso in cui la stessa legge gli attribuisca il potere di
‘’decidere secondo equità’’. Tuttavia, il giudice non può far prevalere le sue concezioni personali (equità
cerebrina) ma deve ispirarsi a quelle accolte dall’ordinamento vigente e ricercare come si sarebbe
comportato il legislatore se avesse previsto tale caso.
Dall’equità come criterio decisorio (regola del caso singolo) va distinta l’equità INTEGRATIVA, espressione
che si riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o determinare, secondo
equità, gli elementi di una fattispecie.
2. Una distinzione un tempo considerata fondamentale è quella tra:
DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO
( pubblici - pubblici e privati ) (privati)
Disciplina l’organizzazione
dello stato e degli enti Regola le relazioni tra privati,
pubblici. lasciando all’iniziativa
Regola la loro azione interna soggettiva anche l’attuazione
e di fronte ai privati delle singole norme.
nell’interesse della
collettività.
Può accadere che un medesimo fatto sia disciplinato sia dal diritto pubblico (di cui fanno parte: il diritto
costituzionale, amministrativo, penale, tributario…) che dal diritto privato. La linea di demarcazione tra
diritto pubblico e privato è variabile: lo stato può evocare a se la realizzazione di funzioni un tempo lasciate
ai privati o può sanzionare penalmente comportamenti di mero interesse privato.
Le norme di diritto privato
si distinguono
in
INDEROGABILI DEROGABILI
(congenti) (dispositive)
La cui applicazione può
La cui applicazione è imposta essere evitata mediante un
dall’ordinamento accordo degli interessati.
prescindendo dalla volontà
dei singoli. SUPPLETIVE
Destinate a trovare applicazione solo quando soggetti privati non abbiano provveduto
a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, dove sussiste una lacuna, cui la
legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di
regolamentazione.
Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre congenti e quelle di diritto privato dispositive,
possono aversi norme di diritto pubblico dispositive, suscettibili di deroga, e norme di diritto privato
imperative. FONTI
delle
NORME GIURIDICHE FONTI DI COGNIZIONE
FONTI DI PRODUZIONE
GLI ATTI O I FATTI CHE PRODUCONO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
O SONO IDONEI A PRODURRE UFFICIALI DA CUI SI PUÒ PRENDERE
DIRITTO COSCIENZA DI UN ATTO
NORMATIVO
Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un ‘’atto’’ si può individuare:
o L’organo investito dal potere di emanarlo (es. governo, parlamento)
o Il procedimento di emanazione dell’atto
o I precetti ricavabili dal documento.
E’ chiaro che ogni ordinamento contempla una pluralità di fonti e che queste siano ordinate in una scala
gerarchica. Per cui:
UNA NORMA DI GRADO SUPERIORE MODIFICA O ABROGA QUELLA DI GRADO INFERIORE
LA NORMA DI GRADO INFERIORE NON PUO’ MODIFICARE O ABROGARE UNA NORMA DI GRADO
SUPERIORE
NORME DI PARI GRADO POSSONO MODIFICARSI SECONDO CRITERIO CRONOLOGICO
LA NORMA PIU’ RECENTE MODIFICA O ABROGA QUELLA PRECEDENTE DI PARI GRADO.
Nel nostro ordinamento la gerarchia delle fonti è così riconosciuta:
1. La costituzione italiana è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria dello stato non può né modificare la
costituzione o un'altra legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in contrasto con
norme di tale genere. A presidio di questa rigidità vi è la Corte Costituzionale.
2. Le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento secondo una procedura dettagliatamente
disciplinata dalla Costituzione.
Alle leggi statali ordinarie sono equiparati:
DECRETO LEGGE DECRETO LEGISLATIVO
d.l. d.lgs.
Emanati dal governo per ragioni di (LEGGE DI DELEGA)
urgenza (LEGGE DI URGENZA) e che Atti governativi emanati su delega
hanno immediata forza di legge. del parlamento.
Non ha efficacia definitiva se non
viene trasformato in legge entro
60gg. La legge ordinaria può essere abrogata con referendum abrogativo (art. 75 cost.)
3. Ha valore prevalente rispetto alle stesse leggi la normativa comunitaria:
a) REGOLAMENTI COMUNITARI : Atti normativi immediatamente efficaci negli stati dell’UE.
b) DIRETTIVE COMUNITARIE : stessa efficacia delle norme costituzionali. L’UE fissa principi
generici, volti ad ARMONIZZARE le legislazioni interne dei singoli stati, che devono essere
rispettati dagli stati membri nel legiferare su quella determinata materia. (ATTI DI INDIRIZZO)
c) DECISIONI : disciplinano situazioni ben definite e sono vincolanti soltanto per i soggetti
destinatari specificamente individuati.
4. I regolamenti sono fonti secondarie del diritto la cui emanazione costituisce una facoltà
riconosciuta al potere esecutivo. Non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di
legge; qualora ciò si verificasse il giudice dovrà DISAPPLICARE la norma regolamentare. Quando
ad applicare un regolamento illegittimo è chiamato il giudice amministrativo questi, a differenza
del giudice civile, ha il potere di provvedere con sentenza all’ANNULLAMENTO del regolamento
contrario alla legge.
5. Vi è, in ultimo, la CONSUETUDINE (fonte non scritta). Affinchè sussista una consuetudine è
necessaria:
a) La ripetizione, generale e costante, di un comportamento osservabile come regola di
condotta tra privati per un tempo adeguatamente protratto.
b) Che il comportamento ripetuto sia giudicato doveroso e non semplicemente conforme a
prassi. Le consuetudini si distinguono in: PRAETER LEGEM
SECUNDUM LEGEM Operano al di là della legge
Operano in accordo con la relativamente a materie o
legge fattispecie non disciplinate
dalla legge.
CONTRA LEGEM
Speciale rilievo tra tutte le leggi dello stato hanno i CODICI (civile, penale, della navigazione, di procedura).
Qualificare una legge come codice di un intero settore postula che il legislatore intenda dare a quella
materia un assetto tendenzialmente di lungo periodo sostenuto da soluzioni sistematiche. Il codice civile
riveste un ruolo di centralità nel sistema del diritto privato regolando i soggetti, i beni nonché i principi
fondamentali sula responsabilità civile. Il primo grande codice di diritto privato dell’età moderna è stato il
CODICE NAPOLEONE (1804 – il codice civile dei francesi) che ispirato il nostro codice del 1865, seguito poi
dal codice civile del 1942. Sebbene sia stato emanato in un momento storico-politico di tensione presenta
una spiccata originalità rispetto ai modelli stranieri e dimostra che l’ideologia del tempo non abbia
influenzato il suo contenuto tecnico-giuridico.
Il codice civile si compone di 6 libri : I. Delle persone e della famiglia
II. Delle successioni
III. Della proprietà
IV. Delle obbligazioni
V. Del lavoro
VI. Della tutela dei diritti.
Comprende complessivamente 2969 ARTICOLI, introdotti da una RUBRICA (titolo dell’articolo) e spesso
formati da più COMMI (punto e a capo). I LIBRI a loro volta sono divisi in TITOLI, ognuno dei quali è dotato
di una RUBRICA; i TITOLI a loro volta sono divisi in CAPI e SEZIONI. Naturalmente anche i codici, venendo
approvati con leggi ordinarie sono soggetti al controllo da parte della Corte Costituzionale e possono sempre
essere modificati o abrogati con leggi ordinarie successive.
3.
Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, oltre all’approvazione da parte delle due camere, si
richiede:
La promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica
La pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica
Il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della
legge (15gg. Salvo che la stessa legge disponga diversamente).
Con la pubblicazione, la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti. Vale infatti, il principio
secondo cui ‘’ignorantia iuris non excusat’’. La corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della
legge è scusabile solo quando l’errore sia stato inevitabile.
Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia. Per abrogare
una legge occorre sempre l’intervento di una disposizione nuova di pari livello gerarchico, o superiore.
ESPRESSA
La legge posteriore dichiara espressamente abrogata la legge anteriore o i suoi singoli
articoli.
L’ABROGAZIONE
può essere: TACITA
a) Le norme posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.
b) Introducono una nuova regolamentazione alla materia regolamentata
precedentemente.<
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.