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I CONTRATTI
Artt 1321-1469 cc disciplina generale del contratto: L'accordo tra due o più parti finalizzato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti. La patrimonialità caratterizza il rapporto.
Art 1372 cc: il contratto ha forza di legge tra le parti. Il contratto può essere anche unisoggettivo - contratto con sé stesso (es. colui che ha procura di vendere un appartamento, ad un prezzo prestabilito per evitare conflitto d'interessi, poi lo compra, quindi il soggetto resta uno solo, anche se le parti restano due). Contratto con obbligazione a carico del solo proponente è comunque plurilaterale, infatti la controparte può anche rifiutare.
Art 1322 cc: autonomia privata in forza della quale le parti sono libere di concludere contratti anche diversi dai tipici espressamente dal codice e da leggi speciali - perché il contratto atipico possa operare è necessario che questo non sia eccentrico rispetto ai.
Principi dell'ordinamento:
Art 1324 cc: tutti gli articoli sulla disciplina generale del contratto sono applicabili anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuti patrimoniali
Negozio giuridico: deriva dal diritto tedesco - atti unilaterali e/o plurilaterali
Elementi essenziali: accordo, oggetto, forma (solo quando richiesta espressamente per la validità, non per la prova), causa - la mancanza o l'illiceità di uno o più di questi elementi comporta la nullità del contratto - libertà della forma degli atti giuridici a meno che non si tratti di atti per i quali sia prevista una forma ad substantia ad probationem tantum speci ca o - la dichiarazione prevale sulla volontà (salvo per errore, violenza o dolo, oppure per incapacità naturale) - negozi claudicanti: posti in essere dai minori, l'azione di annullamento si prescrive a 5 anni dal compimento della maggiore età del minore e può essere impugnata
solo da lui -la causa non è precisamente de nita dal codice, sebbene sia la funzione socio-economica del contratto - esiste una di erenza tra causa in astratto e causa inconcreto, e non va confusa con i motivi - l’oggetto deve essere lecito, possibile edeterminato o determinabile
Art 1326 cc: L’accordo: il contratto si conclude quando il proponente, viene aconoscenza dell’accettazione (perfezionamento del contratto) - l’accettazione devegiungere al proponente entro il termine stabilito - il proponente può considerarelecita l’accettazione tardiva qualora ne informi la controparte
Art 1328 cc: prima che il contratto sia concluso si possono revocare sia propostache accettazione
Gli atti recettizi si considerano conclusi quando giungono nella sfera di conoscibilitàdella controparte
L’o erta al pubblico può essere accettata semplicemente dall’interessato anche sequella proposta a lui non è stata mai mandata.
Art
1329 (Proposta irrevocabile)Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo,la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art 1330 (Morte o incapacità dell'imprenditore).La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto.
Art 1331 (Opzione) è un contratto. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. Se per l'accettazione non è
stato ssato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. 28ff ff fi ff ff ffi fi fi ff ffi ffi• Art 1332 Contratto per adesioneSe ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.• Art 1334, 1335 (E cacia degli atti unilaterali)Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.TRATTATIVE PRECONTRATTUALI• Art 1336 (O erta al pubblico)L'offerta al pubblico, quando contiene gli
estremi essenziali del contratto allacui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamentedalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art 1337,1338
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere con dato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Art 1339 (Inserzione automatica di clausole).
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole di ormi apposte dalle parti.
1340 (Clausole d'uso). Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
- Art 1341-1342 (Condizioni generali di contratto). Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe allacompetenza dell'autorità giudiziaria. Clausole vessatorie sono solitamente clausole a svantaggio di chi firma il contratto, vanno firmate singolarmente. (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art 1343 (Causa illecita) La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ci fa ricordare l'art 5 del cc.
Art 1344 (Contratto in frode alla legge). Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per
- eluderel'applicazione di una norma imperativa.
- Art 1345 (Motivo illecito). Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
- L'oggetto del contratto Artt 1346-1349 cc
- Art. 1346 (Requisiti) L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
- Art. 1348 (Cose future) La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
- Art 1349 (Determinazione dell'oggetto) Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
- 30fi fi La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la
anticresi;8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Principio di libertà delle forme confermate.• Artt 1351-52l contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.