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SUSSISTONO, IL SOGGETTO NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE DI QUEL DETERMINATO

RAPPORTO. DETTE INCAPACITA’ SI DISTINGUONO IN:

 ASSOLUTE

SE AL SOGGETTO È PRECLUSO QUEL DATO TIPO DI RAPPORTO O ATTO.

 RELATIVE

SE AL SOGGETTO È PRECLUSO QUEL DATO TIPO DI RAPPORTO O ATTO MA SOLO CON

DETERMINATE PERSONE O SOLO IN DETERMINATE CIRCOSTANZE.

Nel nostro ordinamento è rilevante anche chi, seppur non ancora nato, sia però concepito. Lo

stesso c.c. attribuisce al concepito:

 La capacità di succedere mortis causa

 La capacità di ricevere per donazione

Ovviamente, i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento della nascita,

altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica.

C) CAPACITA’ DI AGIRE

PER CAPACITÀ DI AGIRE SI INTENDE L’ATTITUDINE DI UN SOGGETTO A PORRE IN ESSERE

IN PROPRIO ATTI NEGOZIALI DESTINATI A PRODURRE EFFETTI NELLA SUA SFERA

GIURIDICA (CAPACITA’ NEGOZIALE). SI ACQUISTA, DI NORMA, AL RAGGIUNGIMENTO

DELLA MAGGIORE ETÀ.

A PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO (O IN PARTE) DI DETTA CAPACITÀ, IL

C.C. PREVEDE GLI ISTITUTI:

 DELLA MINORE ETÀ

 DELL’INTERDIZIONE

 DELL’INABILITAZIONE

 DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 DELL’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE.

E CON UNA LOGICA SANZIONATORIA PREVEDE: L’INTERDIZIONE LEGALE.

CAPACITA’ NEGOZIALE CAPACITA’ EXTRANEGOZIALE

IDONEITA’ DI UN SOGGETTO A IDONEITÀ DI UN SOGGETTO A

COMPIERE PERSONALMENTE ATTI DI RISPONDERE DELLE CONSEGUENZE

AUTONOMIA NEGOZIALE DANNOSE DAGLI ATTI DALLO

STESSO POSTI IN ESSERE

ES. VENDERE COMPRARE

Di regola, il minore non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla

propria sfera giuridica e neppure deciderne il compimento. Gli atti posti in essere dal minore sono

annullabili salvo che questi abbia occultato la propria minore età con raggiri idonei a trarre in

inganno il terzo. L’atto posto in essere da un minore può essere impugnato entro 5 anni dal

raggiungimento della maggiore età dello stesso. L’impugnativa non può essere proposta dalla

controparte in quanto la legge intende tutelare il minore contro i rischi di un atto

improvvidamente assunto. Se l’atto è annullato, il minore ha diritto alla restituzione di quanto

prestato in esecuzione di esso, mentre è tenuto a restituire la prestazione ricevuta olo nei limiti in

cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio.

Si ritengono accessibili al minore tutti quegli atti che siano necessari a soddisfare le esigenze della

propria vita quotidiana poiché diversamente, l’istituto in questione si trasferirebbe da istituto di

protezione a istituto di emarginazione del minore dalla collettività.

La gestione del patrimonio del minore competono in via esclusiva ai genitori:

DISGIUNTAMENTE CONGIUNTAMENTE

Per gli atti di ordinaria Per gli atti di straordinaria

amministrazione. Ovvero quelli che amministrazione. Ovvero quelli che

non comportano rischi per l’integrità incidono significativamente sulle

del patrimonio. consistenze patrimoniali.

Negli interessi del minore per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, la legge richiede

che i genitori si muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare. In assenza di

questa, gli atti possono essere annullabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti o per altra causa siano impossibilitati ad

esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza del

minore compete ad un TUTORE, nominato da un giudice. Offrendo il tutore minori garanzie

rispetto ai genitori nella tutela degli interessi del minore, la legge richiede che lo stesso debba

munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare e/o addirittura dell’autorizzazione del

tribunale.

D) INTERDIZIONE

L’INTERDIZIONE È PRONUNCIATA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE ALLORAQUANDO

RICORRANO CONGIUNTAMENTE:

 INFERMITA’ MENTALE

 ABITUALITÀ DI DETTA INFERMITÀ

 INCAPACITÀ DEL SOGGETTO DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI

 NECESSITÀ DI ASSICURARE AL SOGGETTO UN’ADEGUATA PROTEZIONE.

L’INTERDIZIONE PUÒ ESSERE PRONUNCIATA SOLO A CARICO DEL MAGGIORE DI ETÀ

(ESSENDO IL MINORE GIÀ NATURALMENTE INCAPACE). IL PROCEDIMENTO PUÒ ESSERE

AVVIATO DALLO STESSO INTERDICENDO, DAL CONIUGE, DA UNO STABILE CONVIVENTE,

DAI PARENTI ENTO IL 2°GRADO O DAL P.M.

DOPO L’ESAME DIRETTO DELL’INTERDICENTO, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, IL

GIUDICE NOMINA UN TUTORE PROVVISORIO DELL’INTERDICENDO.

GLI EFFETTI DELL’INTERDIZIONE DECORRONO DAL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE

DELLA SENTENZA. L’INTERDIZINE PUÒ ESSERE REVOCATA, SE E QUANDO VENGANO

MENO TUTTI I PRESUPPOSTI.

Il codice penale come pena accessoria ad una condanna non inferiore a 5 anni, per reati non

colposi, sancisce una pena accessoria che ha, appunto, funzione sanzionatoria: L’INTERDIZIONE

LEGALE. Quest’ultima, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali agisce nello stesso termine

dell’interdizione giudiziale sopradescritta con la differenza che: mentre per l’interdetto giudiziale

l’annullabilità è assoluta, per l’interdetto legale è assoluta. Può essere, cioè, fatta valere da

chiunque ne abbia interesse. Per gli atti a carattere personale, nessuna incapacità consegue

all’interdizione legale.

F) INABILITAZIONE

L’INABILITAZIONE È PRONUNCIATA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE ALLORQUANDO

RICORRANO ALTERNATIVAMENTE:

 LIEVE INFERMITÀ MENTALE

 ABUSO DI ALCOOL O STUPEFACENTI

 SORDITÀ O CECITÀ DALLA NASCITA O DALL’INFANZIA

VERRÀ NOMINATO UN CURATORE. IL PROCEDIMENTO RICALCA QUELLO DI

INTEDIZIONE. L’INABILITATO PUÒ AUTONOMAMENTE COMPIERE GLI ATTI DI

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; PER QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NECESSITA DELL’ASSISTENZA DEL CURATORE, IL QUALE NON SI SOSTITUISCE

ALL’INCAPACE MA NE INTEGRA LA VOLONTÀ, PREVIO OTTENIMENTO

DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE

E) EMANCIPAZIONE

IL MINORE ULTRASEDICENNE, AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE A CONTRARRE

MATRIMONIO, CON LE NOZZE ACQUISTA AUTOMATICAMENTE L’EMANCIPAZIONE.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL’EMANCIPATO E’ ANALOGA A QUELLA

DELL’INABILITATO: AUTONOMAMENTE PUÒ COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE, PER QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSITA

DELL’ASSISTENZA DI UN CURATORE:

 SE È SPOSATO CON UNA PERSONA CHE SIA ANCH’ESSA MINORE, IL GIUDICE PUÒ

NOMINARE UN CURATORE UNICO

 SE È SPOSATO CON UNA PERSONA CHE ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ,

QUESTA NE DIVENTA IL CURATORE.

LO STATO DI EMANCIPAZIONE CESSA AUTOMATICAMENTE CON IL RAGGIUNGIMENTO

DELLA MAGGIORE ETÀ.

H) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’AMMINISTRAZIOE DI SOSTEGNO SI APRE CON DECRETO MOTIVATO DEL GIUDICE

TUTELARE QUALORA RICORRANO CONGIUNTAMENTE:

 INFERMITÀ O MENOMAZIONE PSICHICA O FISICA

 IMPOSSIBILITÀ PER IL SOGGETTO DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI.

PROCEDIMENTO ATTUABILE SOLO NEI CONFONTI DEI MAGGIORI DI ETÀ. PUÒ ESSERE

PROMOSSO DALLO STESSO BENEFICIARIO (ANCHE SE INTERDETTO O INABILITATO), DAL

CONIUGE, DA UNO STABILE CONVIVENTE, DAI PARENTI ENTRO IL 4°GRADO, DAGLI

AFFINI ENTRO IL 2°GRADO, DAL TUTORE O CURATORE, DAL P.M. FASE CENTRALE DEL

PROCEDIMENTO È L’AUDIZIONE PERSONALE DELL’INTERESSATO DA PARTE DEL

GIUDICE. OVE NECESSARIO, QUEST’ULTIMO ADOTTA PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA

CURA DELLA PERSONA INTERESSATA.

GLI EFFETTI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DECORRONO DAL DEPOSITO DEL

RELATIVO DECRETO DI APERTURA.

IL GIUDICE TUTELARE ALL’ATTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

INDICA:

 GLI ATTI CHE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO HA IL POTERE DI COMPIERE IN

NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO.

 GLI ATTI PER CUI L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEVE DARE IL CONSENSO

PRESTANDO COSÌ ASSISTENZA (CON CONSEGUENTE ANNULLABILITÀ DI QUELLI

CHE LO STESSO AVESSE COMPIUTO AUTONOMAMENTE).

G) INCAPACITA’ NATURALE

L’INCAPACITÀ NATURALE INDICA LA CONDIZIONE IN CUI SI TROVA LA PERSONA CHE,

SEBBENE NON INTERDETTA O INABILITATA, PER QUALSIASI CAUSA (PERMANENTE – ES.

DEMENZA SENILE - O TRANSITORIA - ES. STATO DI SCHOCK), RISULTA ESSERE INCAPACE

DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DI COMPIERE UN DETERMINATO ATTO.

GLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL’INCAPACE NATURALE SONO ANNULLABILI SE

PREGIUDIZIEVOLI PER L’INCAPACE, MA SI TRATTA DI CONTRATTO DEVE RISULTARE LA

MALAFEDE DELLA CONTROPARTE NEGOZIALE.

LEGITTIMAZIONE Per legittimazione di intende l’idoneità del soggetto ad

esercitare e/o disporre di un determinato diritto. Non

sempre la legittimazione coincide con la titolarità del diritto

soggettivo. Peraltro, non sempre il difetto di legittimazione

produce l’invalidità dell’atto: talvolta, l’rdinamento si

accontenta dell’APPARENZA.

La giurisprudenza è incline ad applicare il principio

dell’apparenza, subordinandolo al ricorso di tre presupposti:

 Una situazione di fatto non corrispondente alla

situazione di diritto.

 Il convincimento dei terzi che la situazione di fatto

rispecchi la situazione di diritto.

 Un comportamento colposo di chi abbia consentito il

crearsi della situazione di apparenza.

SEDE DELLA PERSONA Per l’ordinamento giuridico, il luogo dove la persona fisica

vive e svolge la sua attività ha rilievo sia in abito processuale

che in ambito sostanziale.

Al riguardo la legge distingue:

a) Domicilio

b) Dimora

c) Residenza

DOMICILIO

luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari o interessi

LEGALE VOLONTARIO

(imposto dalla legge)

Per lo più coincide con la residenza ma in molti casi non è cosi. Il DOMICILIO GENERALE è inteso

come la sede principale degli affari e degli interessi della persona ed è UNICO. Però vi è la

possibilità di eleggere un domicilio SPECIALE per determinati atti o fatti. Quest’ultimo dev’essere

eletto per iscritto e con dichiarazione espressa.

DIMORA Luogo in cui la persona abitualmente vive

Luogo in cui la persona ha la sua volontaria e abitale dimora

RESIDENZA

La CITTADINANZA è la situazione di appartenenza di una persona fisica ad un determinato stato. Si

acquisisce: Iure sanguinus

a) : tutti i figli nat

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicole.17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Cesaro Vincenzo.