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SUSSISTONO, IL SOGGETTO NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE DI QUEL DETERMINATO
RAPPORTO. DETTE INCAPACITA’ SI DISTINGUONO IN:
ASSOLUTE
SE AL SOGGETTO È PRECLUSO QUEL DATO TIPO DI RAPPORTO O ATTO.
RELATIVE
SE AL SOGGETTO È PRECLUSO QUEL DATO TIPO DI RAPPORTO O ATTO MA SOLO CON
DETERMINATE PERSONE O SOLO IN DETERMINATE CIRCOSTANZE.
Nel nostro ordinamento è rilevante anche chi, seppur non ancora nato, sia però concepito. Lo
stesso c.c. attribuisce al concepito:
La capacità di succedere mortis causa
La capacità di ricevere per donazione
Ovviamente, i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento della nascita,
altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica.
C) CAPACITA’ DI AGIRE
PER CAPACITÀ DI AGIRE SI INTENDE L’ATTITUDINE DI UN SOGGETTO A PORRE IN ESSERE
IN PROPRIO ATTI NEGOZIALI DESTINATI A PRODURRE EFFETTI NELLA SUA SFERA
GIURIDICA (CAPACITA’ NEGOZIALE). SI ACQUISTA, DI NORMA, AL RAGGIUNGIMENTO
DELLA MAGGIORE ETÀ.
A PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO (O IN PARTE) DI DETTA CAPACITÀ, IL
C.C. PREVEDE GLI ISTITUTI:
DELLA MINORE ETÀ
DELL’INTERDIZIONE
DELL’INABILITAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
DELL’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE.
E CON UNA LOGICA SANZIONATORIA PREVEDE: L’INTERDIZIONE LEGALE.
CAPACITA’ NEGOZIALE CAPACITA’ EXTRANEGOZIALE
IDONEITA’ DI UN SOGGETTO A IDONEITÀ DI UN SOGGETTO A
COMPIERE PERSONALMENTE ATTI DI RISPONDERE DELLE CONSEGUENZE
AUTONOMIA NEGOZIALE DANNOSE DAGLI ATTI DALLO
STESSO POSTI IN ESSERE
ES. VENDERE COMPRARE
Di regola, il minore non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla
propria sfera giuridica e neppure deciderne il compimento. Gli atti posti in essere dal minore sono
annullabili salvo che questi abbia occultato la propria minore età con raggiri idonei a trarre in
inganno il terzo. L’atto posto in essere da un minore può essere impugnato entro 5 anni dal
raggiungimento della maggiore età dello stesso. L’impugnativa non può essere proposta dalla
controparte in quanto la legge intende tutelare il minore contro i rischi di un atto
improvvidamente assunto. Se l’atto è annullato, il minore ha diritto alla restituzione di quanto
prestato in esecuzione di esso, mentre è tenuto a restituire la prestazione ricevuta olo nei limiti in
cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio.
Si ritengono accessibili al minore tutti quegli atti che siano necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana poiché diversamente, l’istituto in questione si trasferirebbe da istituto di
protezione a istituto di emarginazione del minore dalla collettività.
La gestione del patrimonio del minore competono in via esclusiva ai genitori:
DISGIUNTAMENTE CONGIUNTAMENTE
Per gli atti di ordinaria Per gli atti di straordinaria
amministrazione. Ovvero quelli che amministrazione. Ovvero quelli che
non comportano rischi per l’integrità incidono significativamente sulle
del patrimonio. consistenze patrimoniali.
Negli interessi del minore per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, la legge richiede
che i genitori si muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare. In assenza di
questa, gli atti possono essere annullabili.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti o per altra causa siano impossibilitati ad
esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza del
minore compete ad un TUTORE, nominato da un giudice. Offrendo il tutore minori garanzie
rispetto ai genitori nella tutela degli interessi del minore, la legge richiede che lo stesso debba
munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare e/o addirittura dell’autorizzazione del
tribunale.
D) INTERDIZIONE
L’INTERDIZIONE È PRONUNCIATA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE ALLORAQUANDO
RICORRANO CONGIUNTAMENTE:
INFERMITA’ MENTALE
ABITUALITÀ DI DETTA INFERMITÀ
INCAPACITÀ DEL SOGGETTO DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI
NECESSITÀ DI ASSICURARE AL SOGGETTO UN’ADEGUATA PROTEZIONE.
L’INTERDIZIONE PUÒ ESSERE PRONUNCIATA SOLO A CARICO DEL MAGGIORE DI ETÀ
(ESSENDO IL MINORE GIÀ NATURALMENTE INCAPACE). IL PROCEDIMENTO PUÒ ESSERE
AVVIATO DALLO STESSO INTERDICENDO, DAL CONIUGE, DA UNO STABILE CONVIVENTE,
DAI PARENTI ENTO IL 2°GRADO O DAL P.M.
DOPO L’ESAME DIRETTO DELL’INTERDICENTO, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, IL
GIUDICE NOMINA UN TUTORE PROVVISORIO DELL’INTERDICENDO.
GLI EFFETTI DELL’INTERDIZIONE DECORRONO DAL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA. L’INTERDIZINE PUÒ ESSERE REVOCATA, SE E QUANDO VENGANO
MENO TUTTI I PRESUPPOSTI.
Il codice penale come pena accessoria ad una condanna non inferiore a 5 anni, per reati non
colposi, sancisce una pena accessoria che ha, appunto, funzione sanzionatoria: L’INTERDIZIONE
LEGALE. Quest’ultima, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali agisce nello stesso termine
dell’interdizione giudiziale sopradescritta con la differenza che: mentre per l’interdetto giudiziale
l’annullabilità è assoluta, per l’interdetto legale è assoluta. Può essere, cioè, fatta valere da
chiunque ne abbia interesse. Per gli atti a carattere personale, nessuna incapacità consegue
all’interdizione legale.
F) INABILITAZIONE
L’INABILITAZIONE È PRONUNCIATA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE ALLORQUANDO
RICORRANO ALTERNATIVAMENTE:
LIEVE INFERMITÀ MENTALE
ABUSO DI ALCOOL O STUPEFACENTI
SORDITÀ O CECITÀ DALLA NASCITA O DALL’INFANZIA
VERRÀ NOMINATO UN CURATORE. IL PROCEDIMENTO RICALCA QUELLO DI
INTEDIZIONE. L’INABILITATO PUÒ AUTONOMAMENTE COMPIERE GLI ATTI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; PER QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
NECESSITA DELL’ASSISTENZA DEL CURATORE, IL QUALE NON SI SOSTITUISCE
ALL’INCAPACE MA NE INTEGRA LA VOLONTÀ, PREVIO OTTENIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE
E) EMANCIPAZIONE
IL MINORE ULTRASEDICENNE, AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE A CONTRARRE
MATRIMONIO, CON LE NOZZE ACQUISTA AUTOMATICAMENTE L’EMANCIPAZIONE.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL’EMANCIPATO E’ ANALOGA A QUELLA
DELL’INABILITATO: AUTONOMAMENTE PUÒ COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE, PER QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSITA
DELL’ASSISTENZA DI UN CURATORE:
SE È SPOSATO CON UNA PERSONA CHE SIA ANCH’ESSA MINORE, IL GIUDICE PUÒ
NOMINARE UN CURATORE UNICO
SE È SPOSATO CON UNA PERSONA CHE ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ,
QUESTA NE DIVENTA IL CURATORE.
LO STATO DI EMANCIPAZIONE CESSA AUTOMATICAMENTE CON IL RAGGIUNGIMENTO
DELLA MAGGIORE ETÀ.
H) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’AMMINISTRAZIOE DI SOSTEGNO SI APRE CON DECRETO MOTIVATO DEL GIUDICE
TUTELARE QUALORA RICORRANO CONGIUNTAMENTE:
INFERMITÀ O MENOMAZIONE PSICHICA O FISICA
IMPOSSIBILITÀ PER IL SOGGETTO DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI.
PROCEDIMENTO ATTUABILE SOLO NEI CONFONTI DEI MAGGIORI DI ETÀ. PUÒ ESSERE
PROMOSSO DALLO STESSO BENEFICIARIO (ANCHE SE INTERDETTO O INABILITATO), DAL
CONIUGE, DA UNO STABILE CONVIVENTE, DAI PARENTI ENTRO IL 4°GRADO, DAGLI
AFFINI ENTRO IL 2°GRADO, DAL TUTORE O CURATORE, DAL P.M. FASE CENTRALE DEL
PROCEDIMENTO È L’AUDIZIONE PERSONALE DELL’INTERESSATO DA PARTE DEL
GIUDICE. OVE NECESSARIO, QUEST’ULTIMO ADOTTA PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA
CURA DELLA PERSONA INTERESSATA.
GLI EFFETTI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DECORRONO DAL DEPOSITO DEL
RELATIVO DECRETO DI APERTURA.
IL GIUDICE TUTELARE ALL’ATTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INDICA:
GLI ATTI CHE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO HA IL POTERE DI COMPIERE IN
NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO.
GLI ATTI PER CUI L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEVE DARE IL CONSENSO
PRESTANDO COSÌ ASSISTENZA (CON CONSEGUENTE ANNULLABILITÀ DI QUELLI
CHE LO STESSO AVESSE COMPIUTO AUTONOMAMENTE).
G) INCAPACITA’ NATURALE
L’INCAPACITÀ NATURALE INDICA LA CONDIZIONE IN CUI SI TROVA LA PERSONA CHE,
SEBBENE NON INTERDETTA O INABILITATA, PER QUALSIASI CAUSA (PERMANENTE – ES.
DEMENZA SENILE - O TRANSITORIA - ES. STATO DI SCHOCK), RISULTA ESSERE INCAPACE
DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DI COMPIERE UN DETERMINATO ATTO.
GLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL’INCAPACE NATURALE SONO ANNULLABILI SE
PREGIUDIZIEVOLI PER L’INCAPACE, MA SI TRATTA DI CONTRATTO DEVE RISULTARE LA
MALAFEDE DELLA CONTROPARTE NEGOZIALE.
LEGITTIMAZIONE Per legittimazione di intende l’idoneità del soggetto ad
esercitare e/o disporre di un determinato diritto. Non
sempre la legittimazione coincide con la titolarità del diritto
soggettivo. Peraltro, non sempre il difetto di legittimazione
produce l’invalidità dell’atto: talvolta, l’rdinamento si
accontenta dell’APPARENZA.
La giurisprudenza è incline ad applicare il principio
dell’apparenza, subordinandolo al ricorso di tre presupposti:
Una situazione di fatto non corrispondente alla
situazione di diritto.
Il convincimento dei terzi che la situazione di fatto
rispecchi la situazione di diritto.
Un comportamento colposo di chi abbia consentito il
crearsi della situazione di apparenza.
SEDE DELLA PERSONA Per l’ordinamento giuridico, il luogo dove la persona fisica
vive e svolge la sua attività ha rilievo sia in abito processuale
che in ambito sostanziale.
Al riguardo la legge distingue:
a) Domicilio
b) Dimora
c) Residenza
DOMICILIO
luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari o interessi
LEGALE VOLONTARIO
(imposto dalla legge)
Per lo più coincide con la residenza ma in molti casi non è cosi. Il DOMICILIO GENERALE è inteso
come la sede principale degli affari e degli interessi della persona ed è UNICO. Però vi è la
possibilità di eleggere un domicilio SPECIALE per determinati atti o fatti. Quest’ultimo dev’essere
eletto per iscritto e con dichiarazione espressa.
DIMORA Luogo in cui la persona abitualmente vive
Luogo in cui la persona ha la sua volontaria e abitale dimora
RESIDENZA
La CITTADINANZA è la situazione di appartenenza di una persona fisica ad un determinato stato. Si
acquisisce: Iure sanguinus
a) : tutti i figli nat