Altre forme di governo contemporanee
Forma di governo neoparlamentare
Si caratterizza per:
- Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
- Elezione popolare diretta del Primo ministro
- Elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento
- "Governo di legislatura": il Governo tende a durare in carica per tutta la legislatura e un'eventuale crisi, con dimissioni del Governo, determina lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni per l'assemblea e per il Primo ministro
Quella neoparlamentare è una forma di governo elaborata dalla dottrina con l'intenzione di raggiungere quei risultati che nel Regno Unito sono stati raggiunti per mezzo di una progressiva evoluzione storica (sostanziale investitura popolare del Primo ministro e la stabilità del Governo). Ma sul rendimento concreto poco da dire. L'unico esempio è quello di Israele: ma qui manca la contestualità dell'elezione del Primo ministro e del Parlamento; inoltre viene conservato un sistema elettorale proporzionale, che favorisce il mantenimento della frammentazione politica.
Forma di governo direttoriale
Adottata solo dalla Confederazione svizzera, si caratterizza per la presenza, accanto al Parlamento (l'Assemblea federale), di un direttorio (il Consiglio federale); questo è formato da 7 membri ed è eletto, ma non revocabile, dal Parlamento: svolge contemporaneamente la funzione di Governo e Capo dello Stato.
Altri decreti con forza di legge
Sebbene il decreto-legge e il decreto legislativo siano i due principali atti con forza di legge, nel nostro ordinamento esistono altri due decreti che occupano quella posizione nella gerarchia delle fonti. Trattandosi di fonti primarie, sono anch'essi previsti da fonti di rango costituzionale.
Il fondamento di questi due tipi di atti con forza di legge si trova nell’art. 78 Cost. e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.
Decreti emanati dal Governo in caso di guerra
L’art. 78 Cost. dispone che “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. La dottrina ritiene che tra i poteri conferiti all’esecutivo ci possa anche essere una sorta di delega anomala al Governo, cui deve essere concesso il potere di emanare norme con forza di legge, derogando alle procedure legislative ordinarie. Si tratta di atti extra ordinem, dietro ai quali si profila nuovamente la necessità come super-fonte del diritto.
Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali
Gli Statuti delle Regioni speciali, che sono leggi costituzionali, prevedono che all’attuazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla regione si provveda con un particolare tipo di atto: si tratta di un decreto legislativo, emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta di un’apposita commissione paritetica formata da membri designati in parti uguali dal Governo e dalla assemblea regionale.
La Costituzione italiana
La Costituzione repubblicana italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Essa fu approvata dall'Assemblea costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. L'Assemblea costituente, eletta il 2 giugno del 1946 con il sistema proporzionale, era composta da 556 membri di vari partiti politici. Furono le prime elezioni a suffragio universale (anche femminile) che si fossero svolte in Italia. L'AC non aveva solo il compito di "scrivere" la Costituzione, ma anche alcuni compiti tipici del Parlamento, come eleggere il Capo provvisorio dello Stato (fu Enrico De Nicola), far valere la responsabilità politica del Governo e approvare le leggi in materia costituzionale, elettorale e i trattati internazionali. Si giunse ad un accordo in base al quale erano le commissioni dell'AC a decidere quali decreti potessero essere emanati dal Governo e quali dovevano viceversa essere approvati dall'AC. I lavori per la Costituzione furono lunghi tanto che si dovette prolungare più volte la loro durata, inizialmente prevista per 8 mesi. L'AC nominò una commissione con il compito di elaborare un progetto di Costituzione; il testo finale fu approvato il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu approvata con quasi il 90% dei voti dell'AC.
Il fatto che la Costituzione sia stata approvata da quasi il 90% da un'assemblea politicamente divisa, spiega molte caratteristiche della nostra Costituzione.
È una Costituzione lunga, perché un consenso così vasto si è potuto realizzare sommando e non selezionando le istanze, gli interessi e i valori delle diverse componenti. È una Costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, a giustapporli, lasciando alla legislazione successiva di individuare il punto di bilanciamento. Questo aspetto è stato criticato da alcuni; in realtà la critica è sbagliata in quanto le costituzioni del '900 nascono necessariamente da un compromesso tra le diverse forze politiche, ed è questo compromesso che le rende tutte "lunghe" e "aperte". Se la Costituzione viene scritta per fissare le regole del gioco, regole che non si potranno modificare se non con il senso di larga parte dei giocatori, la Costituzione non potrà certo dire quale dei giocatori è destinato a vincere la partita. Ognuno vorrà indurvi le regole che ritiene necessarie per proteggere la propria posizione.
Per cui è vero che la Costituzione italiana afferma valori opposti, talvolta anche conflittuali, senza dire quale dovrà prevalere. Ma questa è una caratteristica ricca di conseguenze positive, perché il carattere aperto della Costituzione sta a indicare anche la sua natura pluralista.
Purtroppo il costituente qualche errore lo ha commesso, come l'ingenuità nel progettare i "contropoteri". Con questo termine si intendono quei tipici meccanismi costituzionali che servono a evitare la concentrazione del potere in poche mani e operano nel senso di rafforzare controlli politici e giuridici. Il loro funzionamento è stato rinviato a delle leggi di attuazione della Costituzione: come a dire che l'operatività dei meccanismi di limitazione della volontà della maggioranza è rimasta condizionata dalla legge, cioè alla più tipica espressione della volontà della maggioranza stessa: che il potere costituente ha affidato al potere costituito il compito di far funzionare ciò che era stato pensato come limite allo stesso potere costituito. Risultato: lunga fase di inattuazione della Costituzione. La Corte Costituzionale ha iniziato ad esercitare la sua funzione nel 1956, nel 1958 è stato varato l'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M), nel 1970 sono state varate le leggi per il funzionamento delle Regioni ordinarie e del referendum, sia di quello abrogativo sia di quello approvativo delle leggi costituzionali e nel 1988 è stata approvata la legge che disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio.
Contenuti
La Costituzione italiana si compone di parti diverse. Inizia con i "Principi fondamentali": 12 articoli che contengono un complesso di norme di principio, non collegate tra loro, ma poste l'una accanto all'altra, talvolta l'una contro l'altra. Rappresentano delle premesse ideologiche e politiche che i costituenti hanno trascritto traendole dai loro diversi, e talvolta opposti, manifesti politici, con la consapevolezza che sarebbero stati destinati a coesistere e bilanciarsi, senza che uno soverchiasse gli altri. Anche l'idea di fissare nella Costituzione i colori della bandiera (art.12) rivela in fondo la volontà di evitare che un'ideologia possa prevalere sulle altre, arrivando ad imporsi anche sul piano simbolico.
Nei "Principi fondamentali" vi sono sia disposizioni importanti, sia norme programmatiche, che non sarebbero direttamente applicabili dal giudice ma si indirizzerebbero al legislatore, indicandogli le cose da fare. Che la Repubblica italiana si fondi sul lavoro (art.1) e che riconosca il lavoro come un diritto fondamentale (art.4) sono affermazioni di significato politico: queste sì ispirano l'ordinamento giuridico, ma non bastano a fondare "situazioni giuridiche soggettive", cioè pretese che un giudice possa soddisfare direttamente, senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti concreti. Così anche l'art.5, o il 6 o il 9: questi sono compiti assegnati al legislatore, non direttamente al giudice, che non ha strumenti per costringere il legislatore ad assolverli. Ciò non significa che siano disposizioni inutili sotto il profilo giuridico: la Costituzione è un testo normativo, mai solo puro manifesto politico. Siccome esse prescrivono obiettivi al legislatore, i giudici possono quantomeno impugnare le leggi che vanno in direzione opposta.
Nei primi anni di applicazione della Costituzione, prima che entrasse in funzione la Corte Costituzionale, la gran parte dei giudici e la Cassazione ritennero che la maggior parte delle norme costituzionali non potessero essere applicate direttamente nei tribunali, essendo necessario l'intervento del legislatore ordinario. L'avvento della Corte Costituzionale ha fatto perdere la distinzione, nelle norme costituzionali, tra norma precettiva e norma programmatica.
Le altre disposizioni vanno lette come compromesso tra principi opposti. Il secondo comma dell'art.1 pone in rilievo il principio democratico della sovranità popolare, ma subito ne limita la portata affermando che essa si esercita nelle forme individuate dalla Costituzione, quindi attraverso i canali della democrazia rappresentativa (artt.56-58, che disciplinano l'elezione delle Camere, e 122, sulle elezioni dei Consigli regionali) e quelli della democrazia diretta (il referendum abrogativo, art.75; il referendum approvativo delle leggi costituzionali, art.138.2; i referendum regionali, art.123).
L'art.2 afferma l'inviolabilità dei diritti umani, dell'individuo e delle formazioni sociali, ma anche l'inderogabilità dei doveri di solidarietà, così che i primi, benché inviolabili, possono essere limitati in nome dei secondi.
Si afferma l'eguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge, ma anche il dovere pubblico di rimuovere le disuguaglianze di fatto (art.3): così che se sono vietati discriminazioni e privilegi, resta però permesso al legislatore ordinario di introdurre differenziazioni tra soggetti quando siano rivolte a una migliore giustizia sociale.
Altri principi di grande rilievo contenuti in questa parte, sono quelli che regolano i rapporti che l'ordinamento statale ha con le comunità religiose (artt.7 e 8), con l'ordinamento internazionale (artt.10 e 11).
Seconda sezione della Costituzione: "Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini"
Pone le garanzie delle libertà individuali ("Titolo I - Rapporti civili"), dei diritti sociali ("Titolo II - Rapporti etico-sociali") e delle libertà economiche ("Titolo III - Rapporti economici") e i modi con cui il popolo esercita la sua sovranità ("Titolo IV - Rapporti politici").
Parte dedicata all'organizzazione costituzionale dello Stato, cioè al Parlamento, al Presidente della Repubblica, al Governo e ai loro rapporti reciproci, e alla disciplina della pubblica amministrazione (Titolo III, sez.II) e della magistratura (Titolo IV) delle Regioni e delle autonomie locali (Titolo V) e delle garanzie costituzionali (Titolo VI), cioè la Corte Costituzionale e la Revisione della Costituzione. Nel titolo dedicato al Parlamento, vi è un'importante sezione (sez.II) dedicata alla formazione delle leggi e agli altri atti con forza di legge.
Costituzione rigida
Definizione
- Gli Stati cedono parte del loro potere ad un'entità superiore: la Costituzione. La prima Costituzione rigida nasce in Germania; è la Costituzione di Weimar, che dura poco e porta alla disgregazione del sistema politico e all'ascesa di Hitler; questa nasce dopo la Prima Guerra Mondiale.
- Ma è dopo la Seconda Guerra Mondiale che gli Stati si danno Costituzioni nuove e rigide.
- Sono patti ma non tra il monarca e gli organi di rappresentanza, ma tra le forze politiche presenti nell'Assemblea Costituente.
- Sono rigide perché devono tutelare il patto, non ci si fida più della legge, che è espressione della maggioranza del Parlamento. Le Costituzioni rigide sono baluardo nei confronti della legge stessa.
- Costituzione superiore alle leggi, che non può contrastare le norme costituzionali. Resta sempre l'idea di tutelare i singoli, ma non è sufficiente la disciplina che dà la legge. La legge trova limiti nella Costituzione = chi governa trova limiti alla Costituzione. Sono rigide perché non modificabili dalla legge ordinaria. Per modificare una legge della Costituzione si deve seguire un iter, revisione costituzionale disciplinata con articolo 138.
- Legge con procedimento diverso e aggravato: ovvero non basta delibera di una camera. Due processi: Senato-Camera o viceversa. Le camere devono approvare la stessa legge con lo stesso testo. Prima approvazione: si approva la legge a maggioranza relativa. Deve essere approvata in aula.
- Seconda approvazione: se si ha 2/3 di approvazione la riforma passa. Se non si raggiungono i 2/3 ma si raggiunge la maggioranza assoluta, si può chiedere il referendum entro 3 mesi. Se non si chiede il referendum e sono passati 3 mesi, allora la legge viene promulgata.
Sono Costituzioni lunghe
- Più è frastagliata la società più sono lunghe le Costituzioni. Quella italiana consta di 139 articoli. Devono contenere non solo i principi di chi faceva le leggi, ma anche gli interessi di tutte le forze politiche di chi ha fatto la Costituzione. Le anime che hanno fondato la Costituzione sono: cattolica, liberale, socialista-comunista. Tutti hanno voluto che dei beni fossero tutelati dalle maggioranze che avevano in mano la legge. Da ciò molti articoli della Costituzione, ma questo è dovuto anche al fatto che nel '900 lo Stato si trasforma da Stato liberale a sociale di diritto.
- Stato del '900 è democratico di diritto: ciascuno vuole mettere i propri valori
- Nella Costituzione non sono solo più inseriti i diritti di libertà, ma anche di prestazione. Lo Stato non solo vuole garantire l'uguaglianza in senso formale, ma anche diritti che sarebbero prerogativa solo di qualcuno (dare prestazioni). Vuole che le disuguaglianze di fatto tendano a diminuire. Es: art.42 sulla proprietà privata; ci sono termini ed espressioni diversi a seconda delle anime fondanti, che hanno raggiunto un compromesso. Ma queste non sono norme esaustive, il punto di equilibrio dipenderà dal legislatore, perché queste norme sono aperte a diverse concretizzazioni legislative.
Le Costituzioni del secondo dopoguerra mettono al centro l'uomo; l'uomo viene prima del riconoscimento da parte dello Stato. Le Costituzioni del '900 sono atti di volontà perché hanno l'ambizione di modificare la società in senso di maggiore eguaglianza sociale. Per questo motivo c'è un nucleo che non può essere modificato da revisione costituzionale, altrimenti sarebbe incostituzionale.
Non modificabili dalla revisione costituzionale
- Forma repubblicana: repubblica che si qualifica nel 1° art.: democratica: potere dipende dal popolo. La legittimazione del potere politico viene data agli elettori.
- Costituzione garantita: la rigidità della Costituzione è tutelata o da ciascun giudice o da un organo apposito istituito per la tutela e la garanzia della rigidità che serve per tutelare meglio i diritti.
PCostituzione parla per principi. Mentre i valori non sono norme giuridiche, i principi sono norme giuridiche speciali, perché sono norme generali che hanno bisogno di norme che diano attivazione ai principi.
Disposizioni, norme, regole, principi, valori e interessi
I valori e gli interessi stanno fuori del diritto, sono gli obiettivi che muovono il legislatore. Ogni norma cerca di proteggere qualche valore o qualche interesse; essa cerca di il punto di equilibrio tra valori e interessi contrastanti. Es: imprenditore che ha come interesse il profitto che crede si possa raggiungere con la libertà di iniziativa economica. Ci sono altri interessi che possono soffrire da questo, ed essi vengono chiamati valori, come la tutela dell'ambiente etc...
I valori nel diritto entrano come principi, cioè come norme dal contenuto molto generico e non circostanziato. Questo significa che i valori e gli interessi stanno fuori e prima del mondo delle norme: in questo essi entrano di solito nella forma dei principi. I principi sono un tipo di norma giuridica, che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di un elevato grado di genericità e di non essere circostanziato. I principi sono affermazioni assolute: i modi e le circostanze con cui i principi operano, si adeguano alla convivenza e al bilanciamento con altri principi, e vengono applicati sono definiti nelle regole.
Principi e regole sono norme giuridiche, cioè costruzioni che gli interpreti fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente o il legislatore hanno scritto, alle loro disposizioni. Le disposizioni sono parte del testo, enunciati scritti dal legislatore; le norme giuridiche (che si dividono in principi e regole) sono il significato che a tali disposizioni attribuiscono gli interpreti.
Costituzione "formale" e Costituzione "materiale"
Costituzione formale: complesso delle disposizioni che sono scritte in Costituzione e delle norme che se ne ricava. Costituzione materiale: diversa accezioni. Nell'uso più comune designa l
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