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QUESTA FUNZIONE SEDEVANO NEI PARLAMENTI MEDIEVALI,
LIMITANDI IL POTERE DEL “PRINCIPE”. I parlamenti medievali erano delle
assemblee in cui il “principe” e i “corpi” della nazione dialogavano e il cui
consenso era necessario affichè le richieste di ordine finanziario del primo
potessero essere soddisfatte.
La dispersione del potere e il grande scisma religioso che sconvolse l’Europa dal 1378 al
1417 furono i principali propagatori di guerre civili e religiose che portarono saccheggi,
miserie. La nascita e l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione
della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo
secoli di insicurezza.
Con lo Stato si realizza un processo di concentrazione del potere politico, che prende il
posto dell’antica dispersione del potere tipica del feudalismo.
Lo Stato moderno è un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza legittima in
un determinato territorio.
Elementi caratteristici:
Lo Stato è un ORDINAMENTO GIURIDICO (pluralità di soggetti che
perseguono gli stessi scopi);
Lo Stato appartiene agli ORDINAMENTI ORIGINARI; ovvero ordinamenti
che non dipendono da altri ordinamenti per la loro esistenza, hanno il
massimo dell’effettività. Altri ordinamenti nello Stato per la loro esistenza
dipendono dallo Stato. Un altro ordinamento originario è quello cattolico;
Stato: FORMA DI ORGANIZZAZIONE DEL POTERE POLITICO➡ quella
che detiene l’uso legale della forza attraverso il suo apparato autoritario;
SOVRANITA’: ha a che fare con la territorialità, si esplica all’interno di un
territorio.
Ha 2 aspetti:
1. INTERNO: supremo potere di comando in un determinato territorio, che
è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere sopra sé. Lo
Stato comanda. Superiorem non recognoscens: autorità che non
riconosce altra autorità sopra sé;
2. ESTERNO: ha a che fare con l’originalità. Condizione di parità
giuridica con gli altri Stati. Consiste nell’ indipendenza dello stato
rispetto a qualsiasi altro Stato.
I due aspetti sono intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio
della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato
territorio se non fosse indipendente da altri Stati.
Stato apparato autoritaria dello Stato sovranità.
➡organizzazione ➡
Chi esercita effettivamente il potere sovrano?
3 teorie:
I. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA STATO: del fino
‘800 inizio ‘900. Stato come persona giuridica, cioè come vero e proprio
soggetto di diritto, titolare della sovranità. Tesi con 2 funzioni:
Per paesi di recente unità nazionale, serviva a dare legittimazione di
carattere “oggettivo” allo Stato, e quindi era utile al rafforzamento di
ancora deboli identità nazionali: “sovrano” non è più una persona
fisica, il Re, a cui i “sudditi” “appartengono”, ma è un ente astratto;
Poteva risolvere il conflitto tra 2 diversi principi: quello monarchico e
quello popolare. Sovrano non era né il Re né il popolo, ma lo Stato
medesimo personificato.
II. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA NAZIONE: una delle invenzioni più
importanti del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789.
L’art. 3 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino affermava
che:” la sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri”.
L’ordine politico prima della rivoluzione francese, l’Ancien Règime, era lo
Stato assoluto, il Re si identificava con lo Stato (Re Sole:” Lo Stato sono io”).
Con l’ordine politico nato dalla rivoluzione francese cessa
l’identificazione dello Stato con la persona del Re, al cui posto viene
collocata l’identità collettiva della NAZIONE, a cui si appartiene perché
accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni. La
sovranità nazionale è nata con 2 funzioni precise:
Diretta contro la sovranità del Re: se la sovranità spettava alla
Nazione automaticamente veniva meno quella del Re;
La Nazione era una collettività omogenea che metteva fine all’antica
divisione del Paese in ordini e ceti sociali, al loro posto subentrarono
i singoli cittadini eguali.
III. TEORIA DELLA SOVRANITA’ POPOLARE: formulazione di Rousseau.
Faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale”, che a sua
volta era identificata con la volontà del popolo sovrano, ossia
dell’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo.
Questo principio della sovranità popolare sfociava in una visione iper-
❗
democraticistica dell’organizzazione politica, per cui il popolo doveva
esercitare direttamente la sua sovranità, senza ricorrere alla delega di
potere decisionale a suoi rappresentanti, che è il presupposto di uno stato
rappresentativo.
Tutte queste teorie sono accumunate da un elemento: IL RIFIUTO DI QUALSIASI
“LEGGE FONDAMENTALE” CAPACE DI VINCOLARE IL SOVRANO, RE O
POPOLO CHE FOSSE.
Cosa limita la sovranità:
Il costituzionalismo del ‘900e in particolare quello del secondo dopoguerra, ha visto
l’affermarsi del principio della sovranità popolare. Però la sovranità popolare ha perduto
quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente, a causa di 3 circostanze:
a. LA SOVRANITA’ POPOLARE NON SI ESERCITA DIRETTAMENTE MA VIEN
INSERITA IN UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO BASATO SUL SUFFRAGIO
UNIVERSALE;
b. DIFFUSIONE DI COSTITUZIONI RIGIDE, che hanno efficacia superiore alla
legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure
complesse. La preminenza della Costituzione viene garantita dalla Corte
Costituzionale;
c. Affermazione di organizzazioni internazionali. Solitamente la sovranità esterna non
riconosceva altri limiti se non quelli imposti da accordi tra Stati➡ questa idea di
sovranità ha trovato il suo culmine e il suo fallimento nella prima metà del ‘900
con le due guerre mondiali. Da allora si è sviluppato un processo di limitazione
giuridiche della sovranità esterna degli Stati, con le finalità di GARANTIRE
LA PACE E TUTELARE I DIRITTI UMANI. Il processo è stato avviato con il
trattato istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) approvata il 26
giugno 1945 a San Francisco, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite. MA DA QUESTE NON DISCENDONO VINCOLI GIURIDICI.
La limitazione della sovranità statale diventa più evidente con la creazione in
❌
Europa di Organizzazioni sovranazionali; cioè con la creazione della Comunità
economica europea (istituita nel 1957), della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (1951), della Comunità europea per l’energia atomica (1957),
TUTTE RIUNITE, A PARTIRE DAL TRATTATI DI MAASTRICHT (1992) NELLA
COMUNITA’ EUROPEA (CE) E ORA NELL’UNIONE EUROPEA (UE).
Gli Stati membri hanno trasferito sia la competenza a produrre in determinati
ambiti, sia norme giuridiche che sono efficaci e vincolanti per gli Stati e
tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno, sia il potere di adottare in certi
campi decisioni prima riservate agli Stati (come politica agricola, monetaria).
IN OGNI CASO LE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI NON POSSONO
SOSTITUIRSI INTEGRALMENTE ALLO STATO.
Strettamente collegato alla sovranità è il concetto di TERRITORIO. La
sovranità implica che lo Stato eserciti il supremo potere di comando in un
determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi atro Stato.
La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire
allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare agli Stati
l’indipendenza reciproca. Oggi quindi tutta la terraferma, tranne l’Antartide,
è suddivisa in Stati e il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole
che servono a delimitare l’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato.
In base a questo regole il territorio è diviso in:
a. TERRAFERMA: è la porzione di territorio delimitata da confini che
possono essere naturali o artificiali. Di regola i confini sono delimitati
da Trattati Internazionali;
b. ACQUE INTERNE COMPRESE ENTRO I CONFINI;
c. MARE TERRITORIALE: è la fascia di mare costiero interamente
sottoposta alla sovranità dello Stato. In base ad un criterio
tradizionale, esso si estendeva fino al punto massimo in cui
materialmente lo Stato poteva esercitare la sua forza; dato che la
gittata massima dei cannoni eri di 3 miglia, si utilizzava questa
lunghezza per lungo tempo. Ma questo criterio fu superato quando,
con la convenzione internazionale di Montego Bay (Giamaica) del 10
dicembre 1982 sul diritto del mare, grazie alle tecnologie quasi tutti
gli stati fissarono in 12 miglia marine il limite del mare territoriale.
Non tutti gli Stati accettarono questa regola;
d. PIATTAFORMA CONTINENTALE: è costituita dallo zoccolo
continentale, ovvero da quella parte del fondo marino di profondità
costante che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi
negli abissi marini. Gli Stati possono riservare a sé l’utilizzo esclusivo
delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purchè
sia assicurata la libertà delle acque. La dottrina giuridica ha sempre
ribadito come il territorio sia coessenziale allo Stato, ma va aggiunto
che oggi il rapporto tra sovranità e territorio non è più così intenso
come un tempo. Lo Stato ha perso il potere di trattenere entro i
propri confini alcuni fattori produttivi come i capitali o si impedire od
ostacolare l’ingresso ai beni prodotti in un altro paese. Ciò è evidente
se si pensa al mercato unico europeo, in cui vi è attuata la libera
circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra gli
Stati della UE.
STATO COME ORDINAMENTO TERRITORIALE SOVRANO elementi costitutivi:
1. POPOLO;
2. TERROTORIO;
3. SOVRANITA’ DELLO STATO (STATO APPARATO)
1. Collettività sottoposta al potere dello Stato - ambito personale nel quale
si dispiega la sovranità dello Stato. Collettività che costituisce un
ordinamento giuridico statale perché sta nel rapporto di CITTADINANZA .
Ciò che unifica il popolo è il rapporto particolare che ha con lo Stato
Nozione di popolo non è un concetto sociologico (legato alla terra) ma giuridic