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QUESTA FUNZIONE SEDEVANO NEI PARLAMENTI MEDIEVALI,

LIMITANDI IL POTERE DEL “PRINCIPE”. I parlamenti medievali erano delle

assemblee in cui il “principe” e i “corpi” della nazione dialogavano e il cui

consenso era necessario affichè le richieste di ordine finanziario del primo

potessero essere soddisfatte.

La dispersione del potere e il grande scisma religioso che sconvolse l’Europa dal 1378 al

1417 furono i principali propagatori di guerre civili e religiose che portarono saccheggi,

miserie. La nascita e l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione

della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo

secoli di insicurezza.

Con lo Stato si realizza un processo di concentrazione del potere politico, che prende il

posto dell’antica dispersione del potere tipica del feudalismo.

Lo Stato moderno è un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza legittima in

un determinato territorio.

Elementi caratteristici:

Lo Stato è un ORDINAMENTO GIURIDICO (pluralità di soggetti che

 perseguono gli stessi scopi);

Lo Stato appartiene agli ORDINAMENTI ORIGINARI; ovvero ordinamenti

 che non dipendono da altri ordinamenti per la loro esistenza, hanno il

massimo dell’effettività. Altri ordinamenti nello Stato per la loro esistenza

dipendono dallo Stato. Un altro ordinamento originario è quello cattolico;

Stato: FORMA DI ORGANIZZAZIONE DEL POTERE POLITICO➡ quella

 che detiene l’uso legale della forza attraverso il suo apparato autoritario;

SOVRANITA’: ha a che fare con la territorialità, si esplica all’interno di un

 territorio.

Ha 2 aspetti:

1. INTERNO: supremo potere di comando in un determinato territorio, che

è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere sopra sé. Lo

Stato comanda. Superiorem non recognoscens: autorità che non

riconosce altra autorità sopra sé;

2. ESTERNO: ha a che fare con l’originalità. Condizione di parità

giuridica con gli altri Stati. Consiste nell’ indipendenza dello stato

rispetto a qualsiasi altro Stato.

I due aspetti sono intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio

della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato

territorio se non fosse indipendente da altri Stati.

Stato apparato autoritaria dello Stato sovranità.

➡organizzazione ➡

Chi esercita effettivamente il potere sovrano?

3 teorie:

I. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA STATO: del fino

‘800 inizio ‘900. Stato come persona giuridica, cioè come vero e proprio

soggetto di diritto, titolare della sovranità. Tesi con 2 funzioni:

Per paesi di recente unità nazionale, serviva a dare legittimazione di

 carattere “oggettivo” allo Stato, e quindi era utile al rafforzamento di

ancora deboli identità nazionali: “sovrano” non è più una persona

fisica, il Re, a cui i “sudditi” “appartengono”, ma è un ente astratto;

Poteva risolvere il conflitto tra 2 diversi principi: quello monarchico e

 quello popolare. Sovrano non era né il Re né il popolo, ma lo Stato

medesimo personificato.

II. TEORIA DELLA SOVRANITA’ DELLA NAZIONE: una delle invenzioni più

importanti del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789.

L’art. 3 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino affermava

che:” la sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri”.

L’ordine politico prima della rivoluzione francese, l’Ancien Règime, era lo

Stato assoluto, il Re si identificava con lo Stato (Re Sole:” Lo Stato sono io”).

Con l’ordine politico nato dalla rivoluzione francese cessa

l’identificazione dello Stato con la persona del Re, al cui posto viene

collocata l’identità collettiva della NAZIONE, a cui si appartiene perché

accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni. La

sovranità nazionale è nata con 2 funzioni precise:

Diretta contro la sovranità del Re: se la sovranità spettava alla

 Nazione automaticamente veniva meno quella del Re;

La Nazione era una collettività omogenea che metteva fine all’antica

 divisione del Paese in ordini e ceti sociali, al loro posto subentrarono

i singoli cittadini eguali.

III. TEORIA DELLA SOVRANITA’ POPOLARE: formulazione di Rousseau.

Faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale”, che a sua

volta era identificata con la volontà del popolo sovrano, ossia

dell’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo.

Questo principio della sovranità popolare sfociava in una visione iper-

democraticistica dell’organizzazione politica, per cui il popolo doveva

esercitare direttamente la sua sovranità, senza ricorrere alla delega di

potere decisionale a suoi rappresentanti, che è il presupposto di uno stato

rappresentativo.

Tutte queste teorie sono accumunate da un elemento: IL RIFIUTO DI QUALSIASI

“LEGGE FONDAMENTALE” CAPACE DI VINCOLARE IL SOVRANO, RE O

POPOLO CHE FOSSE.

Cosa limita la sovranità:

Il costituzionalismo del ‘900e in particolare quello del secondo dopoguerra, ha visto

l’affermarsi del principio della sovranità popolare. Però la sovranità popolare ha perduto

quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente, a causa di 3 circostanze:

a. LA SOVRANITA’ POPOLARE NON SI ESERCITA DIRETTAMENTE MA VIEN

INSERITA IN UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO BASATO SUL SUFFRAGIO

UNIVERSALE;

b. DIFFUSIONE DI COSTITUZIONI RIGIDE, che hanno efficacia superiore alla

legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure

complesse. La preminenza della Costituzione viene garantita dalla Corte

Costituzionale;

c. Affermazione di organizzazioni internazionali. Solitamente la sovranità esterna non

riconosceva altri limiti se non quelli imposti da accordi tra Stati➡ questa idea di

sovranità ha trovato il suo culmine e il suo fallimento nella prima metà del ‘900

con le due guerre mondiali. Da allora si è sviluppato un processo di limitazione

giuridiche della sovranità esterna degli Stati, con le finalità di GARANTIRE

LA PACE E TUTELARE I DIRITTI UMANI. Il processo è stato avviato con il

trattato istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) approvata il 26

giugno 1945 a San Francisco, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni

Unite. MA DA QUESTE NON DISCENDONO VINCOLI GIURIDICI.

La limitazione della sovranità statale diventa più evidente con la creazione in

Europa di Organizzazioni sovranazionali; cioè con la creazione della Comunità

economica europea (istituita nel 1957), della Comunità europea del carbone e

dell’acciaio (1951), della Comunità europea per l’energia atomica (1957),

TUTTE RIUNITE, A PARTIRE DAL TRATTATI DI MAASTRICHT (1992) NELLA

COMUNITA’ EUROPEA (CE) E ORA NELL’UNIONE EUROPEA (UE).

Gli Stati membri hanno trasferito sia la competenza a produrre in determinati

ambiti, sia norme giuridiche che sono efficaci e vincolanti per gli Stati e

tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno, sia il potere di adottare in certi

campi decisioni prima riservate agli Stati (come politica agricola, monetaria).

IN OGNI CASO LE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI NON POSSONO

SOSTITUIRSI INTEGRALMENTE ALLO STATO.

Strettamente collegato alla sovranità è il concetto di TERRITORIO. La

 sovranità implica che lo Stato eserciti il supremo potere di comando in un

determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi atro Stato.

La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire

allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare agli Stati

l’indipendenza reciproca. Oggi quindi tutta la terraferma, tranne l’Antartide,

è suddivisa in Stati e il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole

che servono a delimitare l’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato.

In base a questo regole il territorio è diviso in:

a. TERRAFERMA: è la porzione di territorio delimitata da confini che

possono essere naturali o artificiali. Di regola i confini sono delimitati

da Trattati Internazionali;

b. ACQUE INTERNE COMPRESE ENTRO I CONFINI;

c. MARE TERRITORIALE: è la fascia di mare costiero interamente

sottoposta alla sovranità dello Stato. In base ad un criterio

tradizionale, esso si estendeva fino al punto massimo in cui

materialmente lo Stato poteva esercitare la sua forza; dato che la

gittata massima dei cannoni eri di 3 miglia, si utilizzava questa

lunghezza per lungo tempo. Ma questo criterio fu superato quando,

con la convenzione internazionale di Montego Bay (Giamaica) del 10

dicembre 1982 sul diritto del mare, grazie alle tecnologie quasi tutti

gli stati fissarono in 12 miglia marine il limite del mare territoriale.

Non tutti gli Stati accettarono questa regola;

d. PIATTAFORMA CONTINENTALE: è costituita dallo zoccolo

continentale, ovvero da quella parte del fondo marino di profondità

costante che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi

negli abissi marini. Gli Stati possono riservare a sé l’utilizzo esclusivo

delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purchè

sia assicurata la libertà delle acque. La dottrina giuridica ha sempre

ribadito come il territorio sia coessenziale allo Stato, ma va aggiunto

che oggi il rapporto tra sovranità e territorio non è più così intenso

come un tempo. Lo Stato ha perso il potere di trattenere entro i

propri confini alcuni fattori produttivi come i capitali o si impedire od

ostacolare l’ingresso ai beni prodotti in un altro paese. Ciò è evidente

se si pensa al mercato unico europeo, in cui vi è attuata la libera

circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra gli

Stati della UE.

STATO COME ORDINAMENTO TERRITORIALE SOVRANO elementi costitutivi:

1. POPOLO;

2. TERROTORIO;

3. SOVRANITA’ DELLO STATO (STATO APPARATO)

1. Collettività sottoposta al potere dello Stato - ambito personale nel quale

si dispiega la sovranità dello Stato. Collettività che costituisce un

ordinamento giuridico statale perché sta nel rapporto di CITTADINANZA .

Ciò che unifica il popolo è il rapporto particolare che ha con lo Stato

Nozione di popolo non è un concetto sociologico (legato alla terra) ma giuridic

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
135 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sanna12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Giangaspero Paolo.