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Estratto del documento

Fasi (no 5):

4+1

1. Consultazioni. Le consultazioni sono un Instituto già praticato da sovrano

Fase preparatoria.

in epoca statutaria e devono per acquisire i dati necessari per risolvere una crisi di governo

individuano un possibile nuovo presidente del consiglio. Orami si ritiene che le consultazioni

siano espressioni di una consuetudine costituzionale e che siano quindi una fase doverosa

nella formazione del governo.

2. Il presidente della repubblica avvia dei colloqui finalizzati alla formazione di un nuovo governo.

Attraverso le consultazioni il presidente della repubblica non sceglie in modo pienamente

discrezionale quindi non si esprime troppo sul piano politico.

3. La dottrina ritiene che alcuni soggetti debbano essere sentiti in una fase riservata (non c’è

nemmeno un verbale): i presidenti delle camere perché sono uomini della costituzione e hanno

uno status istituzionale di imparzialità, il presidente dei gruppi parlamentari ovvero la

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proiezione dei partiti, quindi i capigruppo, non i segretari dei partiti. Oltre a questi soggetti altri

in via di prassi sono ascoltato ma non c’è la doverositá che attiene ai presidenti delle camere

e ai capigruppo (ex presidenti della repubblica che possono suggerire grazie alla loro

esperienza, le delegazioni dei partiti insieme ai gruppi parlamentari, le componenti politiche

dentro il gruppo misto). È prassi che al termine del colloquio le persone audite possano

rendere una dichiarazione alla stampa. Normalmente i presidenti delle camere non lasciano

dichiarazioni.

4. Talvolta sono necessarie più consultazioni da parte del presidente della repubblica.

2. Fase costitutiva. Incarico oppure istituti prodromici all’incarico. L’esito delle consultazioni è

l’incarico di formare il governo. L’incarico viene dato in forma orale, non è previsto dalla

costituzione ma ha un fondamenti consuetudinario e viene attribuito a colui che

3. Prediamo notizia dell’incarico da un comunicato della presidenza della repubblica letto dal

segretario generale della presidenza della repubblica.

4. Formula di rito ma sostanziale:

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18. L’incarico viene attribuito a colui che all’esito delle consultazioni abbia le maggiori chance di

poter arrivare costituire un governo.

19. L’incaricato accetta con riserva (per alcuni questa è una condizione sospensiva, per altri è

risolutiva) perché a sua volta dovrà svolgere consultazioni con quelli che hanno manifestato

disponibilità sul suo nome. Rarissimamente l’incaricato accetta senza riserva.

20. Questo soggetto è il titolare di un organo costituzionale transitorio destinato a risolversi in un

nulla se rinuncia, destinato a risolversi in una nomina se accetta.

21. C’è bisogno dell’incarico perché mediamente la soluzione ci crisi di governo non è mai

scontata quindi consente di verificare in concreto la soluzione ma anche ragione istituzionale

che rende plausibile l’incarico: se invece dell’incarico avessimo nomina diretta avremmo

situazione paradossale perché per un periodo avremmo un nuovo presidente del consiglio con

vecchi ministri (magari d’orientamento politico opposto). Se la nomina non andasse a buon

fine avremmo una serie di decreti nomina con vecchio governo.

22. Il presidente della repubblica non sceglie individualmente e non è responsabile del risultato

finale che si determina nella formazione del governo, e nemmeno della composizione della

compagine ministeriale, ne’ della definizione del programma di governo.

23. L’incarico ha un carattere discrezionale finalizzato alla formazione di un governo. Se le

consultazioni non dessero indicazione precise il presidente della repubblica avrebbe un

margine di discrezionalità. Se invece dalla consultazione emerge un risultato chiaro, la

discrezionalità del presidente è nulla.

24. Una volta che è stato conferito l’incarico, il presidente lo può revocare se le trattative poste in

essere dall’incaricato sono troppo lunghe oppure se è palese che l’incaricato ha fallito.

25. Non sempre le consultazioni riescono a finalizzare l’incarico: quando la situazione politico

parlamentare è particolarmente complessa, il presidente della repubblica può ricorrere a

strumenti diversi e prodromci all’incarico, es. il mandato esplorativo ovvero l’affidamento o al

presidente della camera o a quello del senato, di continuare i contatti con i gruppi

parlamentari al fine di arrivare alla formazione del governo. In alternativa, il pre incarico non è

attribuito al presidente della camera o del senato ma ad un esponente politico quando la

disponibilità sul sui nome c’è ma è incerta e condizionata sul piano politico. Il pre incarico da il

compito di verificare se ci sono i presupposti per arrivare ad un incarico pieno.

3. Fase perfettiva. La nomina è disciplinata dalla costituzione, art. 92. La legge 400 integra il

dettato costituzionale dicendo che il decreto di nomina del presidente del consiglio e dei

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ministri è da lui controfirmato insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del

precedente governo.

4. La nomina consta di 3 atti:

- nomina del presidente consiglio da parte del presidente della repubblica.

- nomina dei ministri su proposta del presidente del consiglio (il presidente della repubblica

può opporsi?). Il presidente della repubblica può nell’esercizio delle sue funzioni generali

esercitare un magistero di influenza nei confronti del presidente del consiglio, con funzione

persuasiva e questo avviene nella riservatezza. Ci sono stati casi in cui le indicazioni del

presidente della repubblica sono state rese note (es. lettere all’allora presidente del

consiglio Silvio Berlusconi)

- Caso Savona: siamo all’atto della formazione del primo governo Conte, composto da M5S

e Lega. La questione riguarda la nomina del ministro dell’economia, al quale il presidente

del consiglio (a cui era stato presentato dalla Lega) propone la nomina del Professor

Savona. Il rilevo che viene fatto all’aspirante ministri, fu quello di avere posizioni critiche

nei confronti dell’UE. Il presidente della repubblica avanza riserve su questa nomina ma il

presidente del consiglio insiste e si arriva alla comunicazione del presidente della

repubblica, di rifiutare la nomina. Di fronte al rifiuto, il presidente del consiglio rinuncia

all’incarico. Si apre una crisi politica e costituzionale profonda (tanto che l’allora leader del

M5S Luigi di Maio arriva a prefigurare la messa in stato d’accusa del presidente della

repubblica per attentato alla costituzione). Il presidente della repubblica ritenne di dover

rivolgere un comunicato sperando e ragioni del suo rifiuto, dicendo che il presidente della

repubblica nella nona dei ministri svolge un ruolo di garanzia che non ha mai subito ne può

subire imposizioni.

- L’opinione pubblica si è divisa tra chi concorda con il presidente della repubblica e chi

pensa che la proposta è una proposta che deve venire dal presidente del consiglio perché

preordinata alla fiducia, è quindi il parlamento a dover valutare se la proposta sia

opportuna o no.

- accettazione delle dimissioni del vecchio governo in capo annuivi presidente del consiglio

(il vecchio presidente del consiglio potrebbe non essere in condizioni di non firmare questo

decreto oppure potrebbe rifiutarsi)

4. dell’efficacia. Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri prima di

Fase integrativa

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica. Da

questo momento il nuovo governo si insedia. Il giuramento costituisce una traduzione di una

previsione generale contenuta nell’art. 54. La formula del giuramento è continuata nella legge

400.

1. I poteri del governo al momento del giuramento sono limitati perché ancora manca la fiducia.

Non può adottare alcun atto attuativo del nuovo governo perché su questo il parlamento non

si è ancora espresso.

2. I poteri del governo prima della fiducia sono quindi: approvazione in seno al governo del

programma da sottoporre alle camere, l’integrazione della squadra di governo, l'eventuale

adozione di decreti legislativi in scadenza, l’adozione di decreti legge, l’impugnazioni di leggi

regionali e adempimenti legati alla partecipazione dell’Italia all’UE.

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3. La nomina dei sottosegretari può avvenire dopo la fiducia ma il sottosegretario alla presidenza

del consiglio ha l’obbligo di essere eletto prima.

4. +1 La fiducia: art. 94. Prima che il presidente del consiglio si rechi in parlamento dovrebbe

esserci una riunione del consiglio dei ministri nella quale il consiglio approva il testo delle

dichiarazioni relativo agli indirizzi politici, agli impegni programmatici e alle questione su cui il

governo chiede la fiducia al parlamento. Successivamente, governo riceve la fiducia tramite il

presidente del consiglio che si reca di persona in uno dei due rami del parlamento (di solito

quella che non aveva scelto il predecessore. Es. Draghi al senato perché Conte alla camera) e

legge il discorso programmatico che contiene le linee fondamentali del programma del nuovo

governo. Si apre un dibattito nel quale i gruppi parlamentari manifestano il loro atteggiamento

nei confronti del nuovo governo e si conclude con un voto che è una mozione motivata

(mozione non generica ma deve incorporare il programma del governo).

5. Di fatto salvo rare eccezioni il concetto di mozione motivata è eluso ed un’elusione non priva

di conseguenze.

6. La fiducia quindi è una condizione risolutiva della permanenza in carica del governo. Se si

negasse la fiducia il governo dovrebbe dimettersi (ma il governo intanto è già nato e ciò che è

già stato compiuto, rimane valido).

Organizzazione del governo.

Il governo è composto dal presidente del consiglio, dei ministri che compongono il consiglio dei

ministri. Il governo si intende quindi come potere complesso composto da almeno 3 organi.

Dall’art. 95 non è facile capire la dinamica interna dei rapporti tra questi 3 soggetti e questo ha

dato luogo a diverse ricostruzioni circa i rapporti interni:

1 tesi. Art. 95 sancisce una prevalenza del presidente del consiglio. Quindi è un governo centrato

sul principio monocratico.

2 tesi. Il governo come potere che si c’entra sul consiglio dei ministri che esalta quindi il principio

di collegialità del governo e dei suoi processi decisionali

3 testi. Criterio politico. L’unità dell’indirizzo politico del governo non si può realizzare in chiave

giuridica m

Dettagli
A.A. 2021-2022
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarapintucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.