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CONDOTTA MATERIALE: INTERPRETAZIONE ANALOGICA DEI VERBA
LEGIS AQUILIAE
Finiamo il discorso sull’iniuria, Paolo dice che agisce ingiustamente chi agisce con dolo o con
colpa. Il punto ovviamente è capire in che misura bisogna essere prudente, diligente e perito, un
parametro oggettivo (che anche oggi conosciamo come diligenza del buon padre di famiglia).
Il modello del buon padre di famiglia è l’interpretazione di come la società vive: dire diligenza
del buon padre di famiglia, cioè un raffronto con un parametro medio, un parametro anche
quantitativo e statistico. Il pater familias corrisponde al cittadino.
Il legislatore francese ha ritenuto la dizione obsoleta, il legislatore tedesco del‘900 ha chiesto “la
normale diligenza dei traffici economici” (es. lap dance), codice sovietico dice buon lavoratore
dell’industria. Insomma si chiede, al di là della denominazione, un modello medio. A prescindere
dall’espressione linguistica utilizzata basta capire che abbiamo un parametro medio di
riferimento.
Parte 3, testo c) (Paolo): Caso in cui Tizio brucia il suo raccolto:
L’interpretazione va ben oltre il terzo capo che diceva “urere iniuria”, qui diventa bruciare con
imperizia e addirittura creare l’occasione di danno.
Nel medesimo illecito concorre anche chi non omette quelle cautele o attività che potevano
impedire il propagarsi dell’incendio.
Improvvisa violenza del vento metterebbe fuori gioco la lex Aquilia in quanto caso fortuito.
Se invece però interpretassimo iniuria sganciato dal lato soggettivo e in maniera puramente
causale saremmo nel perimetro della legge nel caso in cui tizio appicca l’incendio. In termini
strettamente causali è il fatto che lui abbia appiccato incendio a danneggiare il mio fondo.
L’ordinamento però sceglie la via soggettiva perché consente ai soggetti di porre in essere
anche attività materialmente pericolose, e decide di pagare l’eventuale prezzo. La società
accetta un prezzo in ragione dei vantaggi che derivano dalla scelta.
La CONDOTTA MATERIALE:
Nella lex Aquilia la condotta è tipizzata, ci sono verbi specifici.
Un’interpretazione restrittiva e aggravante diceva che il danno doveva essere recato col
contatto fisico fra danneggiante e bene danneggiato.
Parte 5, testo B, Ist. di Giustiniano: «solo danno arrecato col contatto fisico».
I giuristi cercheranno di dilatare i verba legis, interverrà anche il pretore con un editto (nel
mondo romano il pretore ha il potere di concedere o meno un’azione, tanto che i romani
facevano fatica a percepire un diritto soggettivo statico; si cala tutto in chiave processuale; il diritto
esiste solo nella misura in cui si può far valere nel processo; un’inversione prospettica. Vince chi
ha l’azione creata o riconosciuta dal pretore).
Il pretore capisce che se restiamo al contatto fisico le ipotesi di tutela scoperta sono troppe;
pone un caso di scuola: se uccido un animale lanciando un sasso alcun problema; se lo chiudo in un
recinto affinché muoia di inedia non c’è contatto però. Il pretore concede la c.d. azione utile,
fondata sull’analogia: non può applicare direttamente la lex Aquilia ma vede l’analogia
nell’esistenza del danno (uccisione dell’animale); e nell’iniuria; l’elemento da assemblare è la
condotta. Questa azione utile consente di ampliare notevolmente l’ipotesi del danno.
I giuristi spesso parlano di azioni utili, si può anche dire azioni in factum (un fatto concreto che è
nuovo).
Il pretore da azioni in factum anche in casi molto più sfumati: se passo per strada e vedo un
servo incatenato e «misericordie ductus» lo libero; c’è danno, c’è iniuria, manca la condotta
materiale. Il pretore quindi da un’azione in factum.
Porta al superamento completo dalla restrizione del contatto fisico; l’idea della condotta
materiale è molto ampliata.
Testo c) Ulpiano. i veteres (giuristi antichi) interpretarono rompere nel senso di corrompere
(rientrano una serie di fattispecie materiali che non entrano nel rompere). Corrompere ha
una capacità semantica più ampia, che implica un deterioramento del bene.
Es. botte di vino lasciata aperta, il vino va a male.
Quindi se getti del loglio (zizzania) o avena nell’altrui campo, così da rovinarglielo, il proprietario
può agire con lex Aquilia. Non c’è danno al raccolto del campo altrui, non c’è assolutamente un
rumpere; ma un corrompere che dipende dal fatto che si imponga una c.d. molestia separatio;
dover sceverare zizzania e raccolto.
Caso d) se taluno mi avesse fatto cadere dalla mano delle monete Sabino ritiene che si applichi
l’azione per il danno cagionato ingiustamente. Le monete non sono però “rotte”; si corrompe il
diritto di proprietà perché si spezza il legame proprietario-cosa.
Altro es. Tizio perde l’anello di Caio (riconoscibile però il bene) in ogni caso però c’è un’azione
molesta aggiuntiva.
Dilatazione costante: interpretare rumpere come corrompere equivale al nostro cagionare un
danno. Nella casistica emerge una tale dilatazione del verbo, tanto che si arriva a dire che
scrivere urere e frangere non ha senso, in quanto gli stessi sono ricomprensibili all’interno
della fattispecie del rumpere (interpretato come corrompere).
Occidere: testo A) dobbiamo intendere “ucciso” così: poi indica una serie di situazioni dalle più
usuali alle meno usuali. a) aggredito con la spada. b) con un bastone. c) con un’altra arma. d) con
le mani. e) con calci. f) in qualunque modo. É un crescendo retorico, alla fine il risultato è
privare un soggetto della vita.
Se taluno per la spinta di un altro abbia arrecato danno non è tenuto né colui che ha spinto (non ha
ucciso), né colui che è stato spinto (manca iniuria). Il pretore garantiva azioni analogiche anche
per punire in questi casi.
Caso dell’ostretica che fornisce un farmaco alla donna (schiava) e questa muore.
Innanzitutto bisogna vedere il profilo dell’iniuria. L’ostretica ha fornito il farmaco alla donna che
lo ha assunto volontariamente, non c’è nessuna condotta materiale. Il giurista dice che se fosse
stato direttamente applicato (un unguento per esempio) si applicherebbe de plano la lex Aquilia, se
c’è l’assunzione volontaria il nesso si spezza.Ma la condotta dell’occidere diviene dal
condizionamento psicologico dell’ostretica nei confronti della donna.
Ecco che l’interpretazione dei giuristi romani si avvicina molto di più alla nostra clausola
generale sul risarcimento del danno. 7 Marzo 2016
INTRODUZIONE ALLA CAUSALITÀ NEL DIRITTO ROMANO: IL CONCETTO
DI “CAUSALITÀ SUPERANTE”
Jean-Francois Gerkens
Il nesso causale, nel tardo medioevo, non ha creato alcun problema; alcuni a tal proposito tacciono,
altri si limitano a parlare della causalità diretta.
Il nesso causale è uno degli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale, per
studiare il problema nel diritto romano possiamo vedere come ci sono molti frammenti interessanti,
e non è sufficiente fermarsi al nesso causale diretto.
Es. Testo di Ulpiano, esempio Barbiere che taglia la barba in una piazza dove frequentemente si
gioca a palla.
La prima possibilità è agire contro la persona che ha lanciato il pallone “vehementius”.
La seconda è constatare che in realtà era normale giocare lì a pallone e lo era meno tagliare la
barba; quindi barbiere responsabile della morte dello schiavo.
Terza possibilità: eventuale responsabilità dello schiavo stesso perché si fa tagliare la barba in un
posto pericoloso. Se la colpa è dello schiavo, ovviamente la Lex Aquilia è fuori gioco.
Come scegliere una delle tre opzioni? In termini di causalità bisogna capire qual è la causa che
ha causato la morte dello schiavo. Sicuramente in termini di causalità diretta è il giocatore,
però non è stato nemmeno considerato.
Dobbiamo scegliere quale evento dannoso ha causato il danno fra una pluralità di cause.
Però la difficoltà può essere maggiore, possiamo avere una sovrapposizione di due danni, qui la
dottrina tedesca parla di Überholende Kausalität (“Causalità Superante”).
Es. Contadino che si lamenta di una inondazione delle sue colture, dopo l’apertura della paratoia
di una diga; la Corte decide che chi ha aperto la diga non sarà responsabile se dimostrerà che non
avendo aperto la paratoia della diga i campi sarebbero stati comunque inondati.
Si potrebbe parlare anche di causalità ipotetica e causalità effettiva, il danno è provocato
dall’apertura effettivamente, non dalla piena. La piena è il fatto dannoso ipotetico, l’apertura
della chiusa è il fatto dannoso effettivo.
Es. Un buldozzer provoca caduta casa, ma si dimostra che la casa sarebbe crollata per un
bombardamento successivo.
Es. Un paziente diventa cieco dopo un intervento fatto senza il suo consenso, il chirurgo non sarà
tenuto se riesce a provare che il paziente sarebbe comunque diventato cieco senza un suo
intervento.
Es. Un uomo soffre di tumore e viene operato da un medico senza competenze, sbaglia intervento e
diventa paralitico, per la valutazione del danno occorreva tenere conto del fatto che con la sua
malattia sarebbe comunque diventato paralitico.
Es. Il pedone muore per negligenza autista, ma sarebbe comunque morto dopo poco per
arteriosclerosi, autista ritenuto responsabile solo per anticipazione morte del pedone.
Es. Slavina provocata artificialmente causa la distruzione di una casa, ci si chiede se il danno non
sarebbe stato lo stesso se la slavina si fosse verificata lo stesso.
Es. Svizzera, vendita terreno: condizione sospensiva ottenimento licenza edilizia, il venditore deve
ottenere la licenza; se il venditore non riesce prima di una data x la vendita è inefficace. La licenza
non è ottenuta, ma si scopre che il venditore non ha nemmeno provato.
Il venditore è in colpa? Lui si difende dicendo che comunque era sicuro che la licenza sarebbe stata
rifiutata.
Queste situazioni sono state studiate dalla pandettistica, ma ci sono varie definizioni:
: quando un avvenimento ha veramente causato un danno ed un altro avrebbe
HAUSMANINGER
causato lo stesso danno se il primo avvenimento non lo avesse preceduto.
Es. Tizio abbatte casa di Mucio e dopo scoppia un incendio in cui la casa sarebbe stata distrutta
c’è causalità superante e Tizio non viene considerato responsabile.
: C’è causalità superante q