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Istituzioni di diritto romano

Istituzioni: elementi fissi

Diritto (parola medievale): insieme di regole che la società si dà per amministrare la vita comune → dove c'è una società civile c'è il diritto → ricerca e realizzazione di un equilibrio tra interessi contrapposti: idea di trovare un punto di accordo ma con istanze differenti.

Definizioni di libertà secondo vari filosofi

Popper: libertà senza ledere la libertà altrui → limiti.

Fiorentino: la libertà è fare ciò che si vuole nei limiti del diritto.

Concezioni del diritto secondo i giuristi

Celso (giurista): il diritto è l’ars boni et equi → arte (tecnica) del buono (ciò che è utile per la collettività) e del giusto (equo).

Ulpiano (giurista): il diritto ha tre profili/direzioni in cui si snoda:

  • Vivere eticamente in modo corretto
  • Alterum non ledere: non danneggiare l’altro (ciò che disse anche Popper)
  • Sum uiqne tribuae: dare a ciascuno il suo → vantaggi e svantaggi — giustizia (in base a quanto dai ricevi)

Concezioni del diritto

Concezione normativa del diritto: norma, regola di condotta → complesso organico di norme.

Concezione istituzionale del diritto: ordinamento giuridico, organizzazione sociale, società organizzata → diritto e morale non coincidono perché non tutto ciò che è lecito/onesto è anche giuridico.

La natura del diritto

Il diritto è imperfetto, non è una scienza ma una tecnica e quindi necessita di cultura; significa letteralmente tendere verso una direzione.

IUS → deriva da iaus = felicità augurale anche in senso religioso.

Morale: regole interne che si dà una collettività nel suo agire.

FAS → termine latino per definire la regola morale (NEFAS = immorale).

Il diritto come scienza pratica

Windscheid (prof di diritto romano e civile): il diritto è una scienza pratica (tecnica), carattere empirico = Zagrebelski → il diritto non riesce a rendere il mondo giusto ma senza di esso sarebbe peggiore → il diritto contribuisce quindi a migliorare il mondo se si usa in modo eticamente corretto.

Prospettive sul diritto secondo Ulpiano

Ulpiano nel testo “Il digesto”: il diritto è indistinto (unitario) ma vi sono diverse angolature per vederlo:

  • Diritto privato (Ius privatum) → riguarda l’utilità dei singoli (ciò che è utile) --- diritto civile regola rapporti tra individui in quanto tali → interessi privati e individuali, es. contratto in comodato.
  • Diritto pubblico (Ius publicum) → cose pubbliche = Stato: res publica --- amministrativo, comando, esercito, religione, guerra, strade, tasse regola organizzazione e funzionamento della società, oltre che i rapporti tra collettività e i singoli che la compongono → interessi pubblici, es. matrimonio: può riguardare lo Stato e anche l’utilità tra singoli pone limiti.

Sottodivisioni del diritto

Il diritto è suddiviso anche in:

  • Diritto oggettivo → norma agendi: imperativo = non sempre deriva da una legge scritta ma può derivare anche da una consuetudine → ti riconosce delle facoltà: capacità di godere di questo diritto, es. diritto civile, penale.
  • Diritto soggettivo → facultas agendi: la facoltà che si ha di compiere determinate cose: il diritto te lo consente e riconosce → la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, es. matrimonio: in qualità di coniuge ho diritti e doveri da compiere e rispettare (diritto alla coabitazione), es. diritto di credito, di proprietà.

Termini giuridici

Potestà: poteri e doveri che un soggetto può esercitare su altri soggetti, indipendentemente dalla loro volontà e senza possibilità di sottrarsi.

Facoltà: possibilità riconosciute e garantite ad un titolare di diritto soggettivo → riscontro con il dovere giuridico: posizione giuridica soggettiva passiva.

Obbligo: dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo altrui.

Soggezione: situazione in cui si deve necessariamente sottostare alla potestà altrui anche contro la propria volontà.

Onere: sacrificio che il diritto oggettivo addossa ad un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile → sono correlati perché il diritto soggettivo trova nel diritto oggettivo il suo fondamento.

Tradizione e influenza del diritto romano

In inglese: law → oggettivo, right → soggettivo.

In romano: ius → oggettivo, actia → soggettivo.

Il diritto romano ha dominato tutta la storia d’Europa ben oltre la fine dell’Impero Romano:

  • Prima Roma: Impero Romano d’Occidente (fine 476 d.C.)
  • Seconda Roma: Impero Romano d’Oriente (fine 1453)
  • Terza Roma: Mosca (ortodossa) → non ha cessato di esistere: Goethe paragona il diritto romano ad un’anatra = sta sotto acqua per un po’ e poi rispunta sempre fuori → Codice civile (1942) afferma la tradizione romana: il diritto romano si adatta, nessun progresso della vita è stato ostacolato da esso.

Il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano

Il diritto romano: collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all’antica Roma: dal 754 a.C. alla morte di Giustiniano 565 d.C.

Tradizione al diritto romano è legata ad un panorama europeo ed extra-europeo.

Giustiniano (Costantinopoli) → imperatore romano d’oriente VI secolo → tende nel binomio arma e leges a recuperare l’impero romano d’occidente, ma raccoglie il contenuto del diritto romano in una grande opera: Corpus Iuris Civilis → è la summa del diritto romano.

554 Giustiniano invia il corpus iuris civilis a Papa Vigilio → inerte per gli anni successivi: diritto romano sopravvive nelle legislazioni romano-barbariche in modo confuso, elementare → non emerge nella documentazione (Corp. Iur. Civ.).

1100-1200 nascita delle università: spostamento della cultura e della ricerca fuori dall’ambito delle abbazie e monasteri → l’Europa guarda verso il futuro.

Società diventa complessa → necessita di un diritto più complesso che riesca a soddisfarne i bisogni (costante nel rapporto tra storia e diritto) → si torna a studiare il diritto romano perché ritorna ad essere comprensibile e utile = seconda vita del diritto romano (età medievale) → era morto con la caduta dell’impero romano d’occidente → diventa un fenomeno transnazionale (europeo).

Lo studio del diritto romano dà modo di apprezzare il carattere relativo di schemi, concetti, istituzioni giuridiche, essendo il prodotto di contesti sociali, culturali, economici, politici e spirituali → il diritto romano, in particolare il privato è l’unico che fu scientificamente elaborato.

Il diritto romano come scienza

Fu un diritto elevato a dignità di scienza → continua ad essere applicato anche nei secoli successivi: viene modificato in base alle esigenze e cultura → avviene negli statuti particolari a livello regionale → diritto romano rimane come grande regola comune che viene calata di volta in volta con delle modifiche Ius Commune (diritto comune).

Eccezione: corona inglese → diritto romano viene insegnato nelle università inglesi → le cattedre di civil law sono di nomina regia (nominato dal re) strumento politico molto pericoloso → capacità: ne relega l’insegnamento alle università, sviluppo di consuetudini locali → indirizzato dal censelor: funzione ecclesiastica (diritto canonico → costruito sulla dottrina del diritto romano = anche il common law ha una compenetrazione del diritto romano).

Evoluzione e codificazione del diritto romano

Profilo del diritto comune si mantiene vivo fino all’età del tardo medievale: termina prima della rivoluzione francese: giusnaturalismo: poche regole che valgono per tutti.

Ugo Grozio (padre del giusnaturalismo): le tre grandi regole: oneste vivere, alterum non ledere e dare a ciascuno il suo → fenomeno di razionalizzazione del diritto = cattedre di diritto naturale organizzato in modo scientifico e preciso.

Democrazia e uguaglianza si iniziano ad imporre → diritto molto complesso → la radicalizzazione della nazionalità avviene in modo forte tra 700-800: ciascuna nazione vuole avere un proprio ordinamento giuridico → periodo della codificazione tiene il passo nel tempo → Codici contengono: il diritto romano condensato in articoli → infatti è proprio nel diritto romano che si può trovare la matrice della maggioranza degli attuali sistemi privatistici dei Paesi dell’Europa Continentale.

Si respinge l’antico e si sostiene il nuovo che non è nuovo nei contenuti: bisogno di una regola di codice → iniziano le codificazioni: tra cui il codice civile italiano del 1865 (codice francese) tutti codificano a parte il sistema del common law inglese → area tedesca non codifica, non è ancora unita → non codificano perché a Berlino (sede della Prussia) dove sono iniziate le università a livello moderno, c’è Savigny prof di diritto romano e civile è contrario alla codificazione → si continua con il diritto romano non comune: scrive un trattato incompleto che viene tradotto “il sistema del diritto romano attuale”.

Basta con il diritto comune, si prende il diritto romano puro, lo si sistema razionalmente e si munisce di una teoria generale del diritto → impostazione teorica: c’è una concezione romantica: diritto di esprimere la volontà del popolo: il diritto è costantemente in evoluzione. I manuali di diritto romano hanno un’impostazione di Savigny → scuola pandettistica → pandette (raccolgo tutto) = nome greco con cui veniva chiamato Il digesto (dispongo in modo organico) di Giustiniano.

La terza rinascita del diritto romano

Terza vita del diritto romano → ripulito dalle incrostazioni successive con cui si è mantenuta viva una cosa antica → restauro toglie tutto e fa tornare la chiesa com’era prima viene sistemato in modo organico e costruita una teoria sulla base di questo → influenza l’Italia = Savigny dice che il livello del diritto romano e giuridici è basso (influenza francese).

Vittorio Scialoia → trattato di pace WWI, senatore del regno, riporta la centralità degli studi giuridici in Italia a questa nuova impostazione, uno dei padri del codice civile italiano.

Anche la Germania codifica a fine 800 sono trasfuse le pandette → codice più romano tra tutti (entrò in vigore prima in Giappone 1896 → si sono appropriati di quello tedesco) → trapianti delle norme giuridiche → ha diffuso una tradizione romanistica → in Europa: blocco comune, tradizione di tipo romanistico: comunità di categorie.

Code Napoleon: ha avuto come nonno e padre Jean e Potier romanisti → filtrano e decantano regole già presenti nel diritto romano → diritto comune dell’UE: grosso impulso all’economia → diritto è un fenomeno storico: percepibile attraverso la sua storia → scelta politica/ideologica: latino america è più fiero della sua latinità, anche nell’ambito giuridico → fieri di una tradizione romanistica → diritto romano ha più significati: polisemica → Riccardo Restano = molti significati:

  • Dei romani (puro) → vigente, positivo durante l’esistenza dello Stato Romano finisce nel 565 d.C. morte di Giustiniano
  • Comune → età medievale e rinascimentale (fino al 700) → stessa matrice, struttura e lingua ma diverso
  • Pandettistica → 800 tedesca
  • Diritto europeo → emblema dell’Europa

Il significato di IUS

IUS: utilizzato in accezione di diritto oggettivo, soggettivo e anche potestà ma anche altre accezioni → ius = il luogo del giudizio dinanzi ad un magistrato = situazione giuridica soggettiva: indica diritto e dovere insieme → nelle fonti più antiche indica la situazione giuridica quale si realizzava in dipendenza di determinati atti.

Il diritto romano arcaico e il sistema delle fonti

Diritto romano puro + pandettistica DOGMATICA → scienza costruita su dogmi = verità assoluta senza dover spiegarla (concetto).

Partizione 1000 anni di diritto:

  • Diritto arcaico/antico = Dalle origini di Roma fino alla metà del III sec a.C.
  • Età della apogea universale = Dal IV sec d.C. fino al III sec a.C.
  • Tardo antico = Fin III sec d.C. fino alla morte di Giustiniano

Produzione del diritto

Profilo del sistema delle fonti del diritto: ciò da cui scaturisce il diritto → fonti di produzione: chi crea il diritto, legittimato a crearlo.

Società arcaica e regime costituzionale

Società arcaica - Regime costituzionale è all’inizio monarchico: rex, senato e assemblea popolare Dalla fine del IV sec a.C. diventa repubblicano: imperniato su magistrature, senato e assemblee popolari.

Fonti di produzione nel diritto romano arcaico

Divisa in tribù, società semplice → pastorizia, bestiame, regime autarchico, gerarchia, gruppi di potere, elemento fondamentale: sacralità; tutta la vita viene scandita attraverso il rapporto con il sacro: giorno fasto o nefasto → caratteristiche peculiari tradizione e narrazione orale → diventata scritta a seguito.

Caratteri e produzione del diritto

Caratteri: povero di strutture, formalistico (La produzione di effetti giuridici è subordinata determinate parole o atti solenni), diritto proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

Creazione del diritto: fonti di produzione

Come si può creare il diritto? Fonti di produzione: regole di precetto.

  • Consuetudine → i mores (romani) = l’abitudine che una persona singola o una collettività ha di procedere attraverso regole non scritte, vincolante → inizialmente è la fonte principale e primaria → tutti seguono delle abitudini perché le seguivano i padri → quando la legge ne richiama espressamente il nostro ordinamento si richiama agli usi → costruisce la base dei rapporti oralmente → i mores erano i costumi giuridici dei maiores (dei più antichi antenati).
  • Lex/leges publicae → legge = caratteri diversi: emanata dall’organo preposto a seconda del sistema che è presente → leggi del popolo: provvedimenti normativi che derivavano direttamente o indirettamente dalla volontà popolare, es. legge regia, legge del parlamento. La legge delle 12 tavole → magistratura straordinaria (decemviri) che promulga una legge originariamente posta su 12 tavole (Pubblica) → si pensa sia una lex data, ovvero pronunciata davanti al popolo riunito in assemblea Qualcosa che persiste costantemente in tutta la società e collettività → fatta in versetti, sincopata (piccole frasi) per essere mandate in memoria in via orale (se ne parla ancora) → nascono per un discorso e dissidio politico che gioca tra due grandi fazioni: patrizi e plebei (non ha certe caratteristiche che solo un ceto più elevato ha cioè i patres). La classe plebea cerca di raggiungere il fatto di avere una legge certa e conoscibile → fissità della legge = scritta e pubblicata --- se invece devo basarmi sui mores questi possono essere oggetto di interpretazioni diverse e causare arbitrio e scontri → la sicurezza di avere diritto applicabile per tutti si ha quando questa passa attraverso una legge scritta → sono la fissazione di quelle che erano tutte le regole del costume → le tavole di bronzo andarono perdute nell’incendio di Roma ad opera dei Galli, ma rimase la loro memoria e vennero tramandate oralmente.

L'importanza della legge scritta

Il diritto non è solo legge, la contiene ma è qualcosa di più complesso → maggiore rilievo ebbero le leges rogatae: il magistrato proponeva le leggi, interrogava il popolo riunito in assemblea che le approvava o meno: diventavano lex → le lex dovevano essere rispettate da tutti, i plebisciti erano vincolanti solo per i plebei, ma una lex hortensia equiparò i plebisciti alla leges rendendoli obbligatori per tutti.

Certezza e sicurezza del diritto

Idea insita di certezza del diritto → deve essere certo e deve mutare: ma sicurezza nella sua conoscibilità e comunicazione, tutti noi dobbiamo avere gli strumenti per poter conoscere il diritto applicabile → sicurezza del diritto.

Necessario vedere chi modifica e chi interpreta un testo normativo Chi interpreta il costume e la legge delle 12 tavole?

Interpretazione nel diritto romano

Dimensione sacrale è assorbente nel mondo romano antico, vicina anche a quella magistrale: collegio sacerdotale: dei pontefici furono i primi giuristi romani → gestivano il loro ruolo in un’atmosfera di segretezza → collegio di sapienti e in quanto tali assumono il ruolo di sacerdoti (religione di Stato) → colui che crea il ponte ideale tra Dio e la comunità terrena.

Collegio pontificale aveva la funzione oracolare di dare singole risposte ai cittadini nell’ambito di competenza (ambiente del sacro = IUS SACRUM).

Il diritto nel periodo arcaico

Il diritto di questo periodo si qualifica dapprima IUS QUIRITIUM e poi come IUS CIVILE. IUS QUIRITIUM = diritto dei quiriti (nucleo più antico del diritto romano) → formazione consuetudinaria, erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute: posizioni di potere su persone/cose, potere su cose inanimate, animali o schiavi che si manifestava con un’affermazione di appartenenza.

La civitas si rivolge per avere risposte anche sul IUS CIVILE = diritto laico → diritto che riguarda i rapporti fra i singoli o un singolo e lo stato.

Creazione del diritto in modo casistico

Creazione del diritto in modo casistico → non si dà una regola generale che vale per tutti ma si dà una risposta di interpretazione ad un singolo problema che un cittadino solleva. L’autorità ha il potere di fare diritto → pontifex maximus → si dà una risposta al caso concreto è certamente diritto per quel soggetto che l’ha chiesto ma può costituire un modello a coloro che richiedono soluzioni di casi simili o analoghi e quindi porterebbero allo stesso risultato, non esiste l’idea di costituire diritto caso per caso.

Le fonti dello ius civile sono i mores, le leges e l’interpretazione pontificale Comprendeva in se lo ius quiritium ma era più ampio → con esso furono riconosciute anche posizioni relative → riguardava i cittadini romani soltanto (cives) → pontefici iniziano a separare il diritto civile dal diritto sacro Ius sacrum ha una sua competenza e ius civilis un’altra → prima forma di giurisprudenza nella tradizione occidentale.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annabarnabo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.
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