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Discorso introduttivo sulla prospettiva storica

Il diritto varia continuamente perché regola il rapporto tra gli uomini, e questi sono in continua variazione. Il diritto romano è la chiave storica per capire l’attuale diritto vigente, perché la storia serve per comprendere il presente. Block: “senza la storia, il presente può essere solo descritto, non capito”.

Il significato formativo del diritto romano

Il diritto romano acquista un significato formativo poiché non è più vigente, è ormai morto. Ad un diritto non vigente ci si può rivolgere per meglio capire valori e significati del diritto attuale. Il diritto romano è rimasto in vigore per oltre 13 secoli. Dopo Giustiniano (565), il diritto romano ha comunque continuato ad esistere in alcuni Paesi, come ad esempio in Germania ed in Francia, che solo successivamente si sono dotati di codici: la Francia col code Napoléon, l’Austria nel 1811, la Spagna nel 1889, il Giappone nel 1898, l’Italia nel 1842. In Germania, prima dell’entrata in vigore del BGB nel 1900 si applicava il diritto romano. Il diritto romano ha qualche applicazione anche in Africa. Nel resto del mondo non si applica più. La Cina, oggi, sta pensando di dotarsi di un codice, ed è ad un bivio: il modello anglosassone o quello romano? I cinesi hanno optato per il diritto romano.

La durata e l'impatto del diritto romano

Il diritto romano vige per 14 secoli. Involge un’esperienza unica nella storia: si passa da una piccola comunità di contadini pastori sulle rive del Tevere ad una civitas romana che si estende sempre più in tutto il mondo. Si toccò l’apice, ma poi, com’è ovvio che sia, ci fu la decadenza. Poi ancora il recupero del Medioevo. I migliori giuristi di tutti i tempi furono i romani, i quali raggiunsero un livello mai più raggiunto nel campo del diritto. La lingua latina fu molto d’aiuto. Lingua breve e concisa, aiuta ad esprimere concetti, ed a comprenderli meglio, che in italiano richiederebbero molte e molte parole.

Esempio: definizione di usufrutto: ius utendi fruendi aliens rebus salva rerum substantia. Grazie alla prospettiva storica riusciamo a capire anche quali siano gli articoli più importanti dell’attuale codice, ad esempio il 2043 codice civile (responsabilità Aquiliana, la lex Aquilia).

La lex Aquilia e la responsabilità

Lex Aquilia (286 a. C.): sanziona il danno iniuria datum. Qui entra in gioco il principio del neminem ledere: nessuno può danneggiare impunemente un altro. Ci sono alcuni istituti che non cambiano mai, oltre all’articolo 2043 codice civile, altro istituto è ad esempio quello delle successioni. Chi provvede all’eredità del de cuius? O il soggetto stesso, il quale prima della sua morte fa testamento (atto che assicura al soggetto il potere di disporre i suoi beni per il tempo in cui non sarà più in vita). Ma se il soggetto muore intestato. La legge vi provvede. La legge delle XII Tavole del 450 a. C. chiamava alla successione i parenti prossimi.

Al contrario, ad esempio il contratto di lavoro o di locazione, non sono più in vita. Ciò perché tali istituti toccano dei rapporti sociali che variano di continuo. La prospettiva storica ci è d’aiuto. Articolo 2043 codice civile: qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Cos'è il danno ingiusto? La lex acquilia de danno, sanzionava il danno iniuria datum.

Il principio del danno ingiusto

La mentalità rozza dell'epoca faceva sì che la responsabilità acquiliana fosse in termini meramente oggettivi, perché si debba rispondere è necessario che il danno sia stato recato in iniuria. Ad un certo punto la valutazione condotta in termini oggettivi risulta inadeguata e il discorso si sposta sul profilo soggettivo, i criteri soggettivi di imputazione: dolo e colpa. Nel titolo del Digesto (di Giustiniano) vediamo numerosi passi di giuristi per la soluzione di casi concreti, si sono elaborate diverse soluzioni basate su criteri soggettivi, soprattutto sulla colpa, si arriva a parlare di dannum culpa datum. Con la colpa si credeva di aver trovato la chiave di volta per risolvere il problema della colpa.

Esempi di responsabilità e legittima difesa

Esempio del barbiere che accidentalmente tagli la gola al cliente, alcuni giuristi attribuiscono la colpa al ragazzo che ha lanciato la palla, perché non avrebbero dovuto giocare dove il barbiere in estate rade i clienti. Altri attribuiscono la colpa al barbiere che vedendo i ragazzi giocare non avrebbe dovuto tagliare la barba. Altri ancora danno la colpa al soggetto che ha accettato di farsi radere con i ragazzi intorno.

Eccesso di legittima difesa, individuazione della fattispecie dolosa e colposa, caso del taverniere che insegue un ladro per riprendere la propria lanterna. A seguito dello scontro il ladro tira fuori una “frusta”, alla fine il taverniere cava un occhio al ladro. Si va dal giurista per la soluzione, ne deriva che non ci sarebbe legittima difesa se oltre a riprendere la lanterna si fosse “vendicato” cavando l'occhio. La legittima difesa non deve trasformarsi in “vendetta” o sanzione perché queste spettano allo stato/ordinamento.

Altro esempio: una cavalla incinta viene a pascolare sul mio fondo, è giusto? No, io posso in virtù del principio della legittima difesa posso scacciare la cavalla o chiamare il proprietario che la venga a riprendere. Ma se scaccio con la forza la cavalla e questa abortisce, si risponde per un eccesso di legittima difesa. Tutti i casi si giocano sulla base dei criteri soggettivi di imputazione, che sono dolo e colpa.

Articoli del codice civile e responsabilità

Dopo l'articolo 2043 ci sono altre ipotesi di responsabilità aggravata. Quando si guida non si richiede solo la diligenza media, l'articolo 2054 codice civile circolazione dei veicoli prevede che il conducente sia obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il livello di diligenza si innalza molto rispetto alla ordinaria, si risponde sempre a meno che non si provi la forza maggiore. Il conducente di un veicolo senza rotaie, rientra anche il carrello del supermercato.

Articolo 2049 “responsabilità dei padroni e dei committenti” i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Sono responsabili i padroni in quanto tali, esempio se in un negozio mi faccio mostrare un maglione e la commessa nel prenderlo mi procura dei danni, accanto alla responsabilità della commessa c'è anche quella del proprietario del negozio. Perché? È provabile che le risorse per risarcire le abbia di più il proprietario, la cosa interessante è che il proprietario non può esimersi dalla responsabilità.

Fino a qualche anno fa si riteneva appunto che la colpa del proprietario ci fosse in ogni caso e che stesse nel fatto di non aver vigilato sulla commessa, allora si è passati a dire che la colpa non sia di non aver vigilato ma fosse a monte, il non aver scelto una commessa sveglia. Ma si è poi visto che non sempre il proprietario può scegliere liberamente chi assumere, alla fine in questi casi si risponde a titolo di responsabilità oggettiva, giustificando con il fatto che il proprietario ha scelto di aprire una attività e si deve mettere in conto che ci sono rischi per i consociati, e sarà sua cura provvedere con una copertura assicurativa.

Altra ipotesi in cui è ammessa la prova liberatoria, articolo 2053 “rovina di edificio” il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o difetto di costruzione. Questo articolo è simile al 2049 codice civile. Siamo davanti ad ipotesi di responsabilità oggettiva, quando dolo e colpa in parte risolvono la responsabilità, ma ci sono casi in cui si abbandonano casi soggettivi per tornare a criteri oggettivi, se il danno è inuiria datum o meno.

Responsabilità nella circolazione dei veicoli

Ipotesi: parcheggio la macchina sotto un edificio, cade un calcinaccio e colpisce la macchina, il vento è molto forte. È difficile dire se la colpa è il proprietario, i danni ci sono. Il proprietario risarcisce anche perché ha dei vantaggi dalla proprietà dell'edificio, è giusto che colui che ha i vantaggi abbia anche gli svantaggi.

Articolo 2054: circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone od a cose dalla circolazione dai veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2049: responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Esempi di dolo e dolus bonus

Esempio del dolus bonus, il dolo è un'immagine negativa. Tra le cause di annullamento del negozio giuridico c'è anche il dolo, inteso come serie di artifici e raggiri che inducono una parte a concludere un negozio che non avrebbero concluso o comunque a condizioni diverse se non fossero stati raggirati. Non sempre l'inganno dev'essere di una certa gravità, il dolus bonus non inficia il negozio. La dottrina civilistica attuale tende a ridurre il dolus bonuns al rango di una normale mancheria, ma nel diritto romano non è così è definito con gli stessi termini del dolus malus, ingannarsi reciprocamente.

Perché si tende oggi a ridurre il dolus bonus? Perché il compito del giurista è quello di assicurare il funzionamento del sistema accontentandosi del meno peggio. Esempio: vado a Porta Palazzo a comprare verdure, un banco vanta di avere la frutta migliore è un inganno perché non ci sono prove della cosa. Se pago molto di più qualcosa, posso chiedere il risarcimento? No! Perché c'è il dolus bonus, non dovrebbe essere possibile anche perché il contratto richiede la buona fede, la logica imporrebbe che fosse possibile annullare, ma la legge impone che non sia possibile per la regola del male minore, se così non fosse si bloccherebbero gli scambi ecc.

Responsabilità aggravata e prescrizione

Responsabilità aggravata o oggettiva nelle quali almeno in apparenza non si può non ravvisare delle iniquità che si spiegano ragionando criticamente e tenendo conto che nel diritto a volte ci si deve accontentare del meno peggio. Ricordiamo un altro esempio tra i tanti, che riguarda il decorso del tempo inteso come fatto giuridico, produce diverse conseguenze giuridiche. Ad esempio al compimento dei 18 anni si raggiunge la piena capacità d'agire. Un altro esempio riguarda la prescrizione che si divide in acquisitiva, detta usucapione e prescrizione estintiva detta anche tout cour. Il decorso del tempo può portare all'acquisto o perdita del diritto, prendiamo l'usucapione un modo di acquisto della proprietà che si ottiene attraverso il possesso non interrotto per un certo periodo.

Il ruolo del tempo nel diritto

Un tempo nel diritto romano c'è stata una prima fase in cui per l'acquisto attraverso l'usucapione bastava il possesso e il decorso del tempo, che il possesso durasse per un certo tempo previsto dalle XII tavole. I giuristi romani hanno aggiunto anche una causa di giustificazione ed al punto di visto soggettivo la buona fede, cioè la condizione di non ledere un diritto altrui. Nel nostro diritto guarda caso la buona fede c'è, soltanto in qualche ipotesi residuale, se possiedo per 20 anni un immobile ne divento proprietario. Dal punto di vista dell'equità è giusto che un proprietario possa perdere il diritto di proprietà? No! Nel mondo giuridico in ogni ordinamento ci sono due esigenze di fondo, la prima è di giustizia dei rapporti giuridici, e anche l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, questo spiega non solo l'usucapione.

Pensiamo la difficoltà di provare il diritto di proprietà, anticipiamo un principio cardine “nemo ad alium plus iuris transferre potest quam ipse abet” nessuno può trasferire ad altri più del diritto che ha, ovvero nessuno può trasferire ad altri un diritto che non ha. Nel medioevo si parlava di probatio diabolica, prova diabolica (nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet = non si può trasmettere ad altri un diritto che non si ha o più ampio di quello che si ha).

La certezza del diritto e le sue implicazioni

Dovrei dimostrare di aver acquistato dal proprietario e anche che il precedente proprietario aveva la proprietà, se la catena ad un certo punto risulta spezzata perché un dante causa nel tempo non era proprietario tutti i successivi acquisti verrebbero meno e non potrei dimostrare di essere proprietario. D'altra parte il decorso del tempo può portare alla prescrizione estintiva, il termine normale è 10 anni, dal punto di vista della giustizia non è giusto ma ci dev'essere anche la certezza dei rapporti, e anche il fatto che il diritto soccorre chi vigila non chi dorme. Dal punto di vista dell'equità la cosa fa acqua, ma c'è l'esigenza oggettiva della certezza che concorre con quella della giustizia dei rapporti giuridici.

Ci sono anche le prescrizioni brevi, ad esempio per i canoni è 5 anni, per il compenso del mediatore si prescrive in 1 anno, per gli avvocati 3 anni. Torniamo alla prospettiva storica per comprendere nel pieno significato certi istituti del diritto attuale che altrimenti sarebbero poco comprensibili, vediamo l'esempio del diritto di usufrutto. Quando si parla di diritto di usufrutto non si può non ricordare la definizione che ci offre il diritto romano, il giurista Paolo (i giuristi romani avevano una certa riluttanza verso le definizioni teoriche) III sec d.C “ususfructus ius utendi fruendi alienis rebus salva rerum substantia” il diritto di usufrutto è usare e anche godere (percepire i frutti) sul diritto altrui (non sul proprio diritto); salva rerum substantia cioè con il limite di non alterare la destinazione economica della cosa, non solo quando quando l'alterazione si trasforma in una perdita per il nudo proprietario, esempio: da in usufrutto un vigneto e lo trasforma in un prato. Non è possibile neppure se dall'alterazione deriva un vantaggio al nudo proprietario.

Vengono in considerazione due caratteristiche: la prima è che l'usufrutto è un diritto temporaneo, non può durare in eterno ma solo per un tempo limitato, quello previsto per esempio 4/10 anni. Come più spesso accade nessun termine è apposta al diritto di usufrutto, che si estingue con la morte dell'usufruttuario. La essenziale temporaneità si spiega agevolmente senza necessità di prospettiva storica perché se le nude proprietà fossero destinate a restare tali per sempre si bloccherebbe la circolazione dei beni. C'è anche un'altra caratteristica dell'usufrutto che è quella di essere un diritto personale, si estingue con la persona dell'usufruttuario perché c'è un altro diritto di godimento che ci va vicino, ma come mai il diritto del conduttore che è molto simile si trasmette agli eredi e non si trasmette quello di usufrutto? Una volta il diritto di usufrutto era incedibile, si arriva poi alla possibilità di cederlo. L'usufrutto non può che essere legato all'usufruttuario, anche nel nostro codice si parla di cessione solo dell'esercizio, se viene meno il primo usufruttuario viene meno anche a chi ha ricevuto. La personalità dell'usufrutto si spiega solo vedendo la prospettiva storica, si deve andare a vedere concretamente come è sorto il diritto di usufrutto perché è passata per la mente ai giuristi romani l'idea di spaccare in due la proprietà, da una parte la nuda proprietà dall'altra l'usufrutto.

Origini storiche del diritto di usufrutto

Da notare che le origini storiche risalgono intorno alla metà del II secolo a. C. quando già esisteva il contratto di locazione. Da dove nasce il bisogno? Anticipiamo delle nozioni del diritto di famiglia partendo dal concetto tipicamente romano di matrimonio, oggi intendiamo un vincolo contrattualistico (non è un contratto perché il cc definisce il contratto come rapporto giuridico patrimoniale, non si può ridurre il matrimonio al profilo patrimoniale) si fonda sul consenso dei nubendi, è il consenso iniziale che conta. Il matrimonio è un vincolo che assume le caratteristiche del vincolo giuridico che è un vincolo artificiale nel senso che sta in piedi anche se vengono meno gli elementi di fatto, cioè la stabile convivenza e il consenso, cioè della reciproca volontà (non si parla d'amore) resta in piedi per l'ordinamento giuridico. Il divorzio si deve chiedere, l'ordinamento deve scioglierlo ma fino a quel momento il vincolo resta. La situazione nel diritto romano era diversa, era intesa come una situazione di fatto alla quale l'ordinamento giuridico ricollegava conseguenze giuridiche, la tipica era che dal matrimonio nascono figli legittimi fanno parte della famiglia e sono sottoposti al pater familias. La concezione tipicamente romana del matrimonio era in termini fattuali, il matrimonio era quella situazione di fatto per la quale vi erano due elementi, uno oggettivo: la stabile convivenza dei coniugi e un elemento soggettivo che i romani chiamavano affectio maritalis cioè la reciproca volontà dei coniugi di vivere non in qualità di concubini (era il concubinato), i due intendono convivere in qualità di moglie e marito, non in qualità di amante e amico, che era il concubinato.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Paolo.
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