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AGRI VECTIGALES
(Vedi libro). In età postclassica questa disciplina venne meno e si diffusero
nuove forme di concessione:
- IUS PERPETUUM
- IUS ENPHYTEUTICUM
ENFITEUSI
L’imperatore Zenone intervenne a regolare questa disciplina. Il termine
enfiteusi (dal greco φυτεύω, migliorare) designava il negozio con cui si andava
a realizzare questo diritto e al contempo designava il diritto stesso spettane al
concessionario. Egli era tenuto a migliorare il terreno. Giustiniano stabilì:
- L’ENFITUESI POTEVA ESSERE NON SOLO TRA PRIVATO E STATO MA
ANCHE TRA DUE PRIVATI
- L’ONERE DI MIGLIORARE LA PRDUTTIVITA’ DEL TERRENO
- PAGAMENTO DI UN CANONE ANNUO ALLO STATO O AL PROPRIETARIO
PRIVATO
- DIRITTO DI PRELAZIONE AL PROPRIETARIO: l’enfiteuta doveva, qualora
volesse alienare il fondo, informare il proprietario, il quale aveva due
mesi di tempo per porre il proprio veto e quindi esercitare il diritto di
prelazione.
- LAUDEMIO: parte di denaro che l’enfiteuta doveva consegnare al
proprietario in seguito all’alienazione; corrispondeva al 2% di quanto
aveva percepito o del valore del fondo.
Giustiniano stabilì anche le cause di estinzione dell’enfiteusi:
- L’ENFITEUTA NON PAGA IL CANONE DI LOCAZIONE PER ALMENO TRE ANNI
- L’ENFITEUTA ALIENA IL FONDO A TERZE PERSONE SENZA AVERE PRIMA
NOTIFICATO L’INTENZIONE AL CONCEDENTE
- CONFUZIONE: l’enfiteuta diventa proprietario del fondo.
DIRITTI REALI DI GARANZIA
In età arcaica erano nate le figure dei garanti, persone a cui i creditori si
sarebbero potuti rivolgere in caso di inadempimento da parte del debitore. Nei
diritti reali di garanzia, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore
avrebbe potuto rivalersi su un bene, normalmente del debitore. C’erano 3 casi:
- FIDUCIA CUM CREDITORE: prima forma di garanzia reale, nata in età
arcaica e usata anche in buona parte dell’età preclassica. Non si trattava
di un vero e proprio diritto reale di garanzia, tuttavia ne condivideva
alcuni presupposti e caratteristiche. Si creava con una MANCIPATIO
mancipatio
FIDUCIARIA: il debitore con trasferiva al creditore la proprietà
quiritaria del bene su cui si andava a costituire la garanzia. Dopo
mancipatio
l’adempimento, il creditore con una seconda trasferiva all’ex
debitore la proprietà del bene. In origine si riteneva che l’obbligo di
fides fides
restituzione si basasse sulla (concetto sacrale di arcaico e non
fides
quello che avevano i commercianti). Se il creditore violava questa
commetteva una grave colpa religiosa. Successivamente fu introdotto il
PACTUM FIDUCIAE, con cui il creditore si impegnava alla restituzione. In
assenza del patto di fiducia poteva soccorrere l’USURECEPTIO, un tipo
speciale di usucapione: succedeva spesso che il bene trasferito con
mancipatio rimanesse al debitore; in questo caso poteva riacquistarne la
usureceptio,
proprietà mediante tipo speciale di usucapione che si
compiva sia per beni mobili che immobili nel giro di un anno e che
prescindeva dal requisito della giusta causa.
fiducia cum creditore.
- PIGNUS DATUM: più agile rispetto alla Si diffuse la
prassi di consegnare al creditore un bene a garanzia dell’adempimento,
mancipatio
senza porre più in essere la fiduciaria. Il pretore interveniva in
in factum in personam:
tutela del debitore con un’azione e l’ACTIO
PIGNERATICIA (DIRETTA).
Il creditore acquistava sul bene pignoratizio un possesso “anomalo” o
“speciale” perché non portava all’usucapione; il possesso di questo bene
era tutelato da interdetti possessori. Nel caso in cui il debitore agisse per
la restituzione del bene, dopo l’adempimento, il creditore poteva
utilizzare un’ACTIO PIGNERATICIA CONTRARIA per ottenere il rimborso
delle spese e il risarcimento dei danni che il bene, eventualmente, gli
pignus datum
avesse causato. Il vantaggio del era che non vi era il
passaggio di proprietà, perché il creditore acquistava solo il possesso
(speciale).
- PIGNUS CONVENTUM: dagli inizi del II sec. a.C. si diffusero delle situazioni
nelle quali si era reso necessario costituire delle forme di garanzia,
lasciando però il bene pignoratizio a disposizione del debitore. Questa
situazione in origine si venne a creare in due situazioni:
- AMBITO RUSTICO: con la diffusione del latifondo, entrò in crisi la
piccola proprietà contadina. Questi contadini o si trasferivano in
città o restavano in campagna e prendevano il locazione dai
latifondisti un piccolo pezzo di terreno. Gli affittuari erano tenuti a
pagare al proprietario del terreno un canone di locazione. La
garanzia del pagamento andava a cadere sugli INVECTA ET ILLATA,
gli attrezzi agricoli e i beni che l’affittuario portava sul fondo per
poterlo coltivare. Però se li avesse consegnati al proprietario non
avrebbe più potuto lavorare: da qui la necessità di creare una
nuova forma di garanzia che lasciasse il bene pignoratizio nella
disponibilità materiale del debitore. Se il contadino non pagava
l’affitto, i proprietario del fondo poteva impossessarsi degli attrezzi
mediante l’INTERDICTUM SALVIANUM. Nel caso in cui il colono
avesse alienato gli strumenti a terzi, il creditore poteva con l’ACTIO
in factum in personam)
SERVIANA (azione e recuperare il possesso
dei beni presso qualsiasi terzo.
- AMBITO URBANO: parallelamente si ha nelle città la diffusione
dell’insula. I Romani (nella loro infinita saggezza!) non conoscevano
la proprietà per piani orizzontali; quindi l’intero edificio era di un
caenacula
unico proprietario il quale dava in affitto i (appartamenti)
a varie persone. Gli affittuari dovevano pagare al proprietario un
canone d’affitto e la garanzia di pagamento era posto sugli arredi
caenaculum.
che l’inquilino portava nel Anche qui il pegno doveva
per forza rimanere a disposizione del debitore. Se l’inquilino non
pagava il canone di locazione, il proprietario allora esercitava la
PRAECLUSIO, in forza alla quale impediva all’inquilino inadempiente
di andarsene portando con sé gli arredi. Una volta che l’inquilino
avesse pagato tutti i canoni arretrati, poteva chiedere al pretore
l’INTERDICTUM DE EMIGARANDO, con cui egli lo autorizzava a
portar via le sue cose dall’appartamento.
Questa forma di garanzia si estese poi anche in altri casi. L’ACTIO QUASI
pignus conventum
SERVIANA era usata per tutti gli altri casi di presso
invecta et illata.
terzi, diverso da
pignus conventum
Il permetteva anche di creare un rango di beni
pignoratizi, che dipendeva dall’ordine cronologico (data di creazione della
garanzia e non della conclusione del contratto); nel caso in cui un
soggetto occupasse una posizione inferiore, poteva pagare il credito ad
uno dei creditori che occupasse un rango superiore, occupando dunque il
suo posto.
Oggetto del pegno era:
- BENI NORMALMENTE DEL DEBITORE (talvolta di terzi)
- COSE CORPORALES
- COSE FUTURE
- COSE IMMATERIALI pignus datum pignus conventum
Caratteristica comune del e del era il principio
dell’ACCESSORIETA’ DEL PEGNO, cioè la garanzia doveva accedere ad un
rapporto obbligatorio; quindi il pegno costituiva un rapporto di natura
obbligatoria tra creditore e debitore.
pignus conventum,
Nel caso di se il debitore risultava essere inadempiente il
pignus
creditore si poteva impossessare del bene (e non prima come nel
datum). pignus datum,
Nel caso del il possesso anomalo non permette
l’usucapione del bene e, salvo patto col debitore, il creditore non può nemmeno
usarlo; nel caso ci siano frutti, essi andava a scomputo degli interessi se era
stato aggiunto un patto, detto ANTICRESI. Per soddisfare il creditore nel caso in
cui il debitore risultasse essere inadempiente, le due parti potevano decidere di
far eccedere alla garanzia reale il PATTO COMMISSORIO, in virtù del quale nel
caso di inadempimento, il creditore diventava proprietario del bene su cui si
andava a costituire la garanzia. Esso verrà proibito nel 326 da Costantino,
perché normalmente il valore del bene era maggiore rispetto al debito.
In alternativa le parti potevano stabilire lo IUS VENDENDI: in questo caso, il
creditore vendeva il bene e teneva per sé la parte corrispondente al credito e
restituiva il residuo al debitore, dopo però aver soddisfatto i vari creditori
ius vendendi
secondo il rango che occupavano. Da età postclassica il divenne
elemento naturale del pegno. Il creditore pignoratizio, se non riusciva a
vendere il bene, poteva chiedere all’imperatore di tenere per sé il bene.
Cause di estinzione della garanzia:
- ADEMPIMENTO DEL DEBITO CON ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE (nel
pignus datum,
caso di il debitore diventava lui creditore)
- PERIMENTO DEL BENE
- TRASFORMAZIONE DEL BENE IN RES EXTRA COMMERCIUM
- LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO
- CONFUSIONE
- ESERCIZIO DEL IUS VENDENDI
POSSESSO
Il possesso non era un diritto reale, bensì una situazione (signoria) di fatto,
tutelata dall’ordinamento giuridico e alla quale esso riconosceva degli effetti.
Definizioni di possesso:
- SECONDO JHERING: proiezione avanzata della proprietà.
- SECONDO SAVIGNY: tutela della pace sociale.
È preferibile la seconda perché l’altra collega il possesso alla proprietà, invece
molto spesso il possessore non era proprietario del bene. Savigny si chiese
perché il diritto romano tutelasse fin da età risalente una situazione di fatto. Le
ragioni erano evidentemente di ordine pubblico, perché se chiunque poteva
contestare il possesso di una persona la pace comune veniva compromessa.
Casi su cui l’ordinamento giuridico interveniva per la tutela del possesso:
- CONCESSIONARIO DELL’AGER PUBLICUS
- USUCAPIENTE DI UN BENE gentes
- PRECARISTA: il precario era un istituto per cui le concedevano in
clientes
godimento gratuito a propri dei propri appezzamenti, che non
gentes
erano usucapibili e che le potevano riprendersi quando volevano.
- CREDITORE PIGNORATIZIO
- SEQUESTRATARIO: soggetto a cui si affidava il possesso di un bene
quando vi era in corso una controversia circa l’appartenenza di quel
bene. Il sequestratario veniva scelto dalle due parti di comune accordo.
Egli doveva poi consegnare il bene alla parte vincitrice.
POSSESSORE E DETENTORE
Non sempre chi possedeva il bene aveva la disposizione materiale del bene. Ad
avere quest’ultima era il DETENTORE, mentre ad avere il possesso era il
POSSESSORE. Coloni ed inquilini (affittuari rispett