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AGRI VECTIGALES

(Vedi libro). In età postclassica questa disciplina venne meno e si diffusero

nuove forme di concessione:

- IUS PERPETUUM

- IUS ENPHYTEUTICUM

ENFITEUSI

L’imperatore Zenone intervenne a regolare questa disciplina. Il termine

enfiteusi (dal greco φυτεύω, migliorare) designava il negozio con cui si andava

a realizzare questo diritto e al contempo designava il diritto stesso spettane al

concessionario. Egli era tenuto a migliorare il terreno. Giustiniano stabilì:

- L’ENFITUESI POTEVA ESSERE NON SOLO TRA PRIVATO E STATO MA

ANCHE TRA DUE PRIVATI

- L’ONERE DI MIGLIORARE LA PRDUTTIVITA’ DEL TERRENO

- PAGAMENTO DI UN CANONE ANNUO ALLO STATO O AL PROPRIETARIO

PRIVATO

- DIRITTO DI PRELAZIONE AL PROPRIETARIO: l’enfiteuta doveva, qualora

volesse alienare il fondo, informare il proprietario, il quale aveva due

mesi di tempo per porre il proprio veto e quindi esercitare il diritto di

prelazione.

- LAUDEMIO: parte di denaro che l’enfiteuta doveva consegnare al

proprietario in seguito all’alienazione; corrispondeva al 2% di quanto

aveva percepito o del valore del fondo.

Giustiniano stabilì anche le cause di estinzione dell’enfiteusi:

- L’ENFITEUTA NON PAGA IL CANONE DI LOCAZIONE PER ALMENO TRE ANNI

- L’ENFITEUTA ALIENA IL FONDO A TERZE PERSONE SENZA AVERE PRIMA

NOTIFICATO L’INTENZIONE AL CONCEDENTE

- CONFUZIONE: l’enfiteuta diventa proprietario del fondo.

DIRITTI REALI DI GARANZIA

In età arcaica erano nate le figure dei garanti, persone a cui i creditori si

sarebbero potuti rivolgere in caso di inadempimento da parte del debitore. Nei

diritti reali di garanzia, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore

avrebbe potuto rivalersi su un bene, normalmente del debitore. C’erano 3 casi:

- FIDUCIA CUM CREDITORE: prima forma di garanzia reale, nata in età

arcaica e usata anche in buona parte dell’età preclassica. Non si trattava

di un vero e proprio diritto reale di garanzia, tuttavia ne condivideva

alcuni presupposti e caratteristiche. Si creava con una MANCIPATIO

mancipatio

FIDUCIARIA: il debitore con trasferiva al creditore la proprietà

quiritaria del bene su cui si andava a costituire la garanzia. Dopo

mancipatio

l’adempimento, il creditore con una seconda trasferiva all’ex

debitore la proprietà del bene. In origine si riteneva che l’obbligo di

fides fides

restituzione si basasse sulla (concetto sacrale di arcaico e non

fides

quello che avevano i commercianti). Se il creditore violava questa

commetteva una grave colpa religiosa. Successivamente fu introdotto il

PACTUM FIDUCIAE, con cui il creditore si impegnava alla restituzione. In

assenza del patto di fiducia poteva soccorrere l’USURECEPTIO, un tipo

speciale di usucapione: succedeva spesso che il bene trasferito con

mancipatio rimanesse al debitore; in questo caso poteva riacquistarne la

usureceptio,

proprietà mediante tipo speciale di usucapione che si

compiva sia per beni mobili che immobili nel giro di un anno e che

prescindeva dal requisito della giusta causa.

fiducia cum creditore.

- PIGNUS DATUM: più agile rispetto alla Si diffuse la

prassi di consegnare al creditore un bene a garanzia dell’adempimento,

mancipatio

senza porre più in essere la fiduciaria. Il pretore interveniva in

in factum in personam:

tutela del debitore con un’azione e l’ACTIO

PIGNERATICIA (DIRETTA).

Il creditore acquistava sul bene pignoratizio un possesso “anomalo” o

“speciale” perché non portava all’usucapione; il possesso di questo bene

era tutelato da interdetti possessori. Nel caso in cui il debitore agisse per

la restituzione del bene, dopo l’adempimento, il creditore poteva

utilizzare un’ACTIO PIGNERATICIA CONTRARIA per ottenere il rimborso

delle spese e il risarcimento dei danni che il bene, eventualmente, gli

pignus datum

avesse causato. Il vantaggio del era che non vi era il

passaggio di proprietà, perché il creditore acquistava solo il possesso

(speciale).

- PIGNUS CONVENTUM: dagli inizi del II sec. a.C. si diffusero delle situazioni

nelle quali si era reso necessario costituire delle forme di garanzia,

lasciando però il bene pignoratizio a disposizione del debitore. Questa

situazione in origine si venne a creare in due situazioni:

- AMBITO RUSTICO: con la diffusione del latifondo, entrò in crisi la

piccola proprietà contadina. Questi contadini o si trasferivano in

città o restavano in campagna e prendevano il locazione dai

latifondisti un piccolo pezzo di terreno. Gli affittuari erano tenuti a

pagare al proprietario del terreno un canone di locazione. La

garanzia del pagamento andava a cadere sugli INVECTA ET ILLATA,

gli attrezzi agricoli e i beni che l’affittuario portava sul fondo per

poterlo coltivare. Però se li avesse consegnati al proprietario non

avrebbe più potuto lavorare: da qui la necessità di creare una

nuova forma di garanzia che lasciasse il bene pignoratizio nella

disponibilità materiale del debitore. Se il contadino non pagava

l’affitto, i proprietario del fondo poteva impossessarsi degli attrezzi

mediante l’INTERDICTUM SALVIANUM. Nel caso in cui il colono

avesse alienato gli strumenti a terzi, il creditore poteva con l’ACTIO

in factum in personam)

SERVIANA (azione e recuperare il possesso

dei beni presso qualsiasi terzo.

- AMBITO URBANO: parallelamente si ha nelle città la diffusione

dell’insula. I Romani (nella loro infinita saggezza!) non conoscevano

la proprietà per piani orizzontali; quindi l’intero edificio era di un

caenacula

unico proprietario il quale dava in affitto i (appartamenti)

a varie persone. Gli affittuari dovevano pagare al proprietario un

canone d’affitto e la garanzia di pagamento era posto sugli arredi

caenaculum.

che l’inquilino portava nel Anche qui il pegno doveva

per forza rimanere a disposizione del debitore. Se l’inquilino non

pagava il canone di locazione, il proprietario allora esercitava la

PRAECLUSIO, in forza alla quale impediva all’inquilino inadempiente

di andarsene portando con sé gli arredi. Una volta che l’inquilino

avesse pagato tutti i canoni arretrati, poteva chiedere al pretore

l’INTERDICTUM DE EMIGARANDO, con cui egli lo autorizzava a

portar via le sue cose dall’appartamento.

Questa forma di garanzia si estese poi anche in altri casi. L’ACTIO QUASI

pignus conventum

SERVIANA era usata per tutti gli altri casi di presso

invecta et illata.

terzi, diverso da

pignus conventum

Il permetteva anche di creare un rango di beni

pignoratizi, che dipendeva dall’ordine cronologico (data di creazione della

garanzia e non della conclusione del contratto); nel caso in cui un

soggetto occupasse una posizione inferiore, poteva pagare il credito ad

uno dei creditori che occupasse un rango superiore, occupando dunque il

suo posto.

Oggetto del pegno era:

- BENI NORMALMENTE DEL DEBITORE (talvolta di terzi)

- COSE CORPORALES

- COSE FUTURE

- COSE IMMATERIALI pignus datum pignus conventum

Caratteristica comune del e del era il principio

dell’ACCESSORIETA’ DEL PEGNO, cioè la garanzia doveva accedere ad un

rapporto obbligatorio; quindi il pegno costituiva un rapporto di natura

obbligatoria tra creditore e debitore.

pignus conventum,

Nel caso di se il debitore risultava essere inadempiente il

pignus

creditore si poteva impossessare del bene (e non prima come nel

datum). pignus datum,

Nel caso del il possesso anomalo non permette

l’usucapione del bene e, salvo patto col debitore, il creditore non può nemmeno

usarlo; nel caso ci siano frutti, essi andava a scomputo degli interessi se era

stato aggiunto un patto, detto ANTICRESI. Per soddisfare il creditore nel caso in

cui il debitore risultasse essere inadempiente, le due parti potevano decidere di

far eccedere alla garanzia reale il PATTO COMMISSORIO, in virtù del quale nel

caso di inadempimento, il creditore diventava proprietario del bene su cui si

andava a costituire la garanzia. Esso verrà proibito nel 326 da Costantino,

perché normalmente il valore del bene era maggiore rispetto al debito.

In alternativa le parti potevano stabilire lo IUS VENDENDI: in questo caso, il

creditore vendeva il bene e teneva per sé la parte corrispondente al credito e

restituiva il residuo al debitore, dopo però aver soddisfatto i vari creditori

ius vendendi

secondo il rango che occupavano. Da età postclassica il divenne

elemento naturale del pegno. Il creditore pignoratizio, se non riusciva a

vendere il bene, poteva chiedere all’imperatore di tenere per sé il bene.

Cause di estinzione della garanzia:

- ADEMPIMENTO DEL DEBITO CON ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE (nel

pignus datum,

caso di il debitore diventava lui creditore)

- PERIMENTO DEL BENE

- TRASFORMAZIONE DEL BENE IN RES EXTRA COMMERCIUM

- LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO

- CONFUSIONE

- ESERCIZIO DEL IUS VENDENDI

POSSESSO

Il possesso non era un diritto reale, bensì una situazione (signoria) di fatto,

tutelata dall’ordinamento giuridico e alla quale esso riconosceva degli effetti.

Definizioni di possesso:

- SECONDO JHERING: proiezione avanzata della proprietà.

- SECONDO SAVIGNY: tutela della pace sociale.

È preferibile la seconda perché l’altra collega il possesso alla proprietà, invece

molto spesso il possessore non era proprietario del bene. Savigny si chiese

perché il diritto romano tutelasse fin da età risalente una situazione di fatto. Le

ragioni erano evidentemente di ordine pubblico, perché se chiunque poteva

contestare il possesso di una persona la pace comune veniva compromessa.

Casi su cui l’ordinamento giuridico interveniva per la tutela del possesso:

- CONCESSIONARIO DELL’AGER PUBLICUS

- USUCAPIENTE DI UN BENE gentes

- PRECARISTA: il precario era un istituto per cui le concedevano in

clientes

godimento gratuito a propri dei propri appezzamenti, che non

gentes

erano usucapibili e che le potevano riprendersi quando volevano.

- CREDITORE PIGNORATIZIO

- SEQUESTRATARIO: soggetto a cui si affidava il possesso di un bene

quando vi era in corso una controversia circa l’appartenenza di quel

bene. Il sequestratario veniva scelto dalle due parti di comune accordo.

Egli doveva poi consegnare il bene alla parte vincitrice.

POSSESSORE E DETENTORE

Non sempre chi possedeva il bene aveva la disposizione materiale del bene. Ad

avere quest’ultima era il DETENTORE, mentre ad avere il possesso era il

POSSESSORE. Coloni ed inquilini (affittuari rispett

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
158 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lollop1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ligios Maria Antonietta.