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I° CAPITOLO

INTRODUZIONE

Il diritto romano ha saputo dare risposte molto valide in più epoche storiche e

società. Convenzionalmente il periodo storico del diritto romano è compreso tra

il 753 a.C., data di fondazione di Roma, e il 565 d.C. anno della morte di

Giustiniano. In realtà è stato diritto vigente ancora per molto tempo; per

esempio, in Germania varie istituzioni giuridiche di derivazione romana sono

durate fino a tutto il XIX secolo; oppure i codici civili tedesco, italiano, etc. si

ispirano in parte al diritto romano, che, tra l’altro, è tutt’oggi diritto vigente

nella Repubblica di San Marino e in Sud Africa; e comincia ad essere studiato e

preso in considerazione in Cina. Il diritto romano consente di capire come

nascono gli istituti giuridici e come si trasformano nelle varie epoche.

Esistono due tipi di diritto:

- DIRITTO OGGETTIVO

- DIRITTI SOGGETTIVI

Ci sono due teorie di diritto oggettivo:

- TEORIA NORMATIVA: il diritto si identifica con il concetto di NORMA

GIURIDICA (ci sono varie categorie di norme, per esempio le leggi). Nel

diritto romano ci sono diversi tipi di blocchi di norme nati in diverse

epoche.

- TEORIA ISTITUZIONALE: il diritto si identifica con ordinamento giuridico

(insieme di consociati).

I diritti soggettivi sono le posizioni giuridiche che fanno a capo di ciascuna

persona. Queste posizioni giuridiche soggettive possono essere:

- ASSOLUTE: ad esempio quella del PROPRIETARIO; in tal caso i consociati

non devono interferire in nessun modo tra il detentore del diritto e

l’oggetto (DOVERE DI ASTENSIONE).

- RELATIVE: un esempio è quello del mutuo; il MUTUANTE presta al

MUTUARIO dei beni FUNGIBILI (cioè misurabili, numerabili e contabili). Il

mutuatario diventa proprietario del bene, ma è tenuto a restituire dei

beni equivalenti. Tra i due si stabilisce un rapporto debituatorio e una

posizione giuridica relativa. Quindi nel rapporto tra il detentore e il bene

può interferire una persona definita, che è il mutuante.

La parola DIRITTO è resa in latino dal termine IUS (probabilmente di origine

indoeuropea), che può avere vari significati:

- IUS COME DIRITTO OGGETTIVO:

- IUS QUIRITIUM: è il diritto dei QUIRITES; in questo blocco troviamo

gli istituti giuridici più antichi, tra cui l’antenato del DIRITTO DI

PROPRIETA’ (alcuni sono addirittura precedenti alla fondazione di

ius quiritium ius civile.

Roma, cioè PRECIVICI). Lo fa parte dello

ius quiritium

- IUS CIVILE: come lo riguarda solo i cittadini romani.

ius gentium.

Con il tempo verrà a comprendere lo

- IUS GENTIUM: è un nucleo di istituti giuridici che riguarda anche gli

stranieri.

- IUS HONORARIUM: è il diritto che nasce dall’attività di alcuni

magistrati (principalmente i PRETORI), che all’inizio del loro

mandato pubblicavano un editto, che elencava una serie di mezzi

giudiziari che concedeva. In base a questo diritto il pretore,

talvolta, interveniva per far sì che l’istituto giuridico garantisse

ius civile

giustizia oppure per colmare lo che, essendo di origini

molto antiche, poteva essere obsoleto per quei tempi. Ad esempio:

il mutuo è un contratto di diritto civile; se il mutuatario non

restituisce il denaro, il mutuante agisce per la realizzazione del suo

diritto soggettivo, mediante un’AZIONE GIUDIZIARIA. Nel processo

formulare davanti al pretore agiva con l’ACTIO CERTAE CREDITAE

PECUNIAE.

- IUS COME DIRITTO SOGGETTIVO:

- IUS UTENDI FRUENDI: corrisponde all’odierno usufrutto, cioè

permette di trarre profitto da beni altrui, nel rispetto del bene

stesso. Quest’istituto nacque per evitare che la vedova si venisse a

trovare in condizioni di povertà (forse nel II sec. a.C.).

- SUCCEDERE IN UNIVERSUM IUS: successione a titolo universale; è il

caso dell’erede, che succedeva in tutti gli istituti giuridici

trasmissibili.

- IUS AGENDI: diritto di agire; se la posizione giuridica soggettiva di

un individuo viene lesa, l’individuo può agire in giudizio per il

rispetto di tale posizione.

- IUS COME POTESTAS:

- SUI IURIS: soggetto non sottoposto a potere altrui; ad esempio il

pater familias.

- ALIENI IURIS: soggetto sottoposto ad autorità altrui; ad esempio la

potestas pater familias, schivi,

moglie e i figli, sotto la del o gli che

dominus.

sotto il

- IUS COME SEDE DEL PROCESSO: cioè il tribunale.

- IURA COME OPERE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA: in età

ius

postclassica il termine plurale di venne a designare le opere dei

giuristi classici.

PERIODIZZAZIONE CRONOLOGICA

- ETA’ MONARCHICA: 753 a.C. – 509 d.C.

- ETA’ REPUBBLICANA: 509 a.C. – 13 gennaio 27 a.C.

- ETA’ IMPERIALE: 13 gennaio 17 a.C. – 565 d.C. (morte di Giustiniano). Si

divide in PRINCIPATO E DOMINATO.

L’età monarchica presenta l’esistenza di un RE, capo dello Stato, con potere

assoluto e vitalizio; egli aveva competenze politiche, militari e religiose. Era

affiancato dal SENATO, assemblea degli anziani esponenti delle famiglia

aristocratiche più importanti. C’erano poi le ASSEMBLEE POPOLARI:

- COMIZI CURIATI (l’assemblea più antica): su base militare.

- COMIZI TRIBUTI: su base territoriale.

- COMIZI CENTURIATI: su base censitaria.

In età repubblicana le magistrature sono temporali e spesso collegiali. Gli

individui, una volta lasciata la carica, potevano rispondere del loro operato. La

magistratura più importante era il CONSOLATO (i detentori dell’IMPERIUM). Tra

le assemblee popolari, si aggiunse anche l’ASSEMBLEA, rappresentate

unicamente i plebei. La repubblica si fondava su tre pilastri:

- MAGISTRATURE

- SENATO

- ASSEMBLEE POPOLARI

In età augustea e durante tutto il principato, i vari organi vengono

progressivamente svuotati dei loro poteri. Durante il principato c’è una pluralità

di istituzioni in grado di creare e interpretare (assieme all’imperatore) norme

giuridiche.

PERIODIZZAZIONE GIURIDICA:

Fatta in base a:

- FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: organi a cui l’ordinamento giuridico

conferisce il potere di emanare delle norme.

- FONTE DI COGNIZIONE DEL DIRITTO: documenti da cui si ricavano notizie

relative al diritto romano (soprattutto CORPUS IURIS CIVILIS, ma anche

altri documenti giuridici, o opere letterarie).

1. DIRITTO ROMANO ARCAICO: 754/753 a.C. – 242 a.C.

Cinque secoli che comprendono tutta la parte monarchica e buona parte di

quella repubblicana. Anno significativo è il 367 a.C., quando venne creato il

PRETORE URBANO.

2. DIRITTO ROMANO PRECLASSICO: 242 a.C. – 27 a.C. peregrinus

Nel 242 a.C. venne creata la carica del PRETORE PEREGRINO ( =

peregrino), a causa dell’aumento della presenza di stranieri nell’urbe. Da

questa data in poi il pretore urbano è competente per i processi che vedono

solo cittadini romani, mentre il pretore pellegrino di quelli in cui almeno una

delle due parti è straniera. È inoltre in questo periodo che si vengono a

(ius gentium, ius honorarium).

creare una serie di nuclei giudiziari

3. DIRITTO ROMANO CLASSICO: 27 a.C. – 235 d.C.

4. DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO: 235 d.C. – 527 d.C.

5. DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO: 527 d.C. – 565 d.C.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO ARCAICO

- MORES MAIORUM: sono istituti di origine consuetudinaria. Si sono venuti

a creare nel tempo in base alla convinzione dei consociati che ci si debba

attenere ad essi. Esempi:

- MANCIPATIO: per trasferire i beni più preziosi

- NEXUM: la forma più antica di prestito. Il debitore si veniva a

trovare in una condizione di schiavitù nei confronti del creditore

fino al saldo del debito.

- PATRIA POTESTAS: il potere del PATER FAMILIAS sulle persone a lui

soggette. ius quiritium

- PRINCIPIO DI APPARTENENZA: in base allo

- LEGGI PUBBLICHE:

- DATE: in questo caso l’assemblea popolare conferisce ai magistrati

la facoltà di approvare una legge. Un esempio di leggi date è la

LEGGE DELLE XII TAVOLE del 451-50 a.C.; nel 451 a.C. venne creata

una magistratura speciale, quella dei DECEMVIRI, che per

quell’anno sostituì la magistratura del consolato. Secondo Livio,

questi dieci uomini erano stati mandati in Grecia a studiare il diritto

attico. Le prime dieci leggi furono emanate dai decemviri.

L’undicesima e la dodicesima furono emanate dai consoli Valerio e

Orazio (pare, secondo Livio, che io decemviri avessero iniziato ad

esercitare un potere tirannico e che per questo il popolo li avesse

mos

cacciati). La maggior parte di queste leggi facevano parte del

maiorum e furono rese in forma scritta e in parte modificate; ad

patria potestas,

esempio venne limitata la con il limite delle tre

vendite, ossia se un padre vendeva il figlio per tre volte perdeva la

patria potestas su di lui.

- ROGATE: in questo caso il magistrato propone una legge ai comizi

centuriati o tributi, che mediante votazione l’approvavano o meno.

Se la legge viene approvata, prende il nome del magistrato. Dopo

di che essa veniva ratificata dal Senato. Le leggi rogate

riguardavano soprattutto il diritto pubblico (cioè riguardante lo

Stato).

- PLEBISICITI: discorso a parte va fatto per i plebisciti. Sono paralleli

alle leggi rogate, con la differenza che erano provvedimenti

proposti dal TRIBUNO DELLA PLEBE e approvati dai CONCILI DELLA

PLEBE. Inoltre riguardavano solo la classe popolare e non quella

aristocratica. Con la LEGGE ORTENSIA del 286 a.C. anche i patrizi

furono vincolati ad essi.

- ATTIVITA’ INTERPRETATIVA DEI PONTEFICI: il collegio pontificale era

costituito da cinque membri con a capo il PONTIFEX MAXIMUS. C’era una

commistione tra religione e diritto che faceva sì che la religione si

riverberasse sulle istituzioni giuridiche. L’attività dei pontefici era:

FORMALMENTE RICOGNITIVA, ma SOSTANZIALMENTE CREATIVA. I

cittadini si rivolgevano a loro per consigli giuridici. Essi rispondevano con

dei RESPONSI in segreto e non in pubblico. Il tutto era segreto per

mantenere il monopolio in questo settore. Così i pontefici riuscivano a

creare istituti giuridici nuovi. Essi partivano da istituti già esistenti e ne

creavano di nuovi; ad esempio le XII tavole limitavano il potere del padre

nel vendere i figli; da qui i pontefici crearono il processo di adozione di un

figlio, quindi l’istituto di adozione e quello di emancipazione, rifacendosi

mores.

alle leggi delle XII tavole e ad altre leggi e MANCIPATIO: costituita

da quattro RES MANCIPI: FONDI, 4 SERVITU’ RUSTICHE PIU’ ANTICHE,

SCHIAVI e ANIMALI DA TIRO E DA SOMA; per l’atto sono necessari

l’ALIENANTE, l’ACQUIRENTE, il LIBRIPENS (colui che regge la bilancia) e 5

CITTADINI TESTIMONI.

Con il progressivo venir meno delle segretezza i pontefici perdono

importanza in materia giuridica. Cause della laicizzazione della

giurisprudenza:

- LEGGI DELLE XII TAVOLE

- GNEO FLAVIO, che pubblica i FORMULARI DELLE AZIONI e il

CALENDARIO GIUDIZIARIO

(fine IV sec. a.C.)

- LEGGE OGULNIA, che ammette i plebei al collegio dei pontefici (300

a.C.). Intorno alla

metà del III sec. a.C. Tiberio Corucanio è il primo pontefice massimo di

origine plebea.

Allo stesso tempo inizia a trasformarsi l’attività dei giuristi, che

continuano sì a dare responsi, ma svolgono anche un’attività didattica,

insegnando a dei giovani che li assistono. Attività dei giuristi laici:

- RISPONDENTE: cioè tramite i responsi.

- DIDATTICA

- SCIENTIFICA: si inizia a teorizzare il diritto e a fare una trattazione

scientifica di esso in

varie opere. Tra i più famosi giuristi ricordiamo:

- GIULIO BRUTO (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche

giuridiche, tra cui quella

dell’usufrutto.

- PUBLIO MUCIO: (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche

giuridiche, tra cui quella

dell’usufrutto.

- MANIO MANILIO: (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche

giuridiche, tra cui quella

dell’usufrutto.

- QUINTO MUCIO SCEVOLA (tra II e I sec. a.C.): scrisse un’opera in 18

libri, con la prima ius

trattazione sistematica (cioè con un determinato ordine) dello

civile. La sua opera è

stata molto commentata in seguito.

- SERVIO SULPICIO RUFO: allievo di Scevola, scrisse 180 libri.

- ALFENO VARO: allievo di Servio, scrisse dei DIGESTA in 40 libri.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO

- LE FONTI DELLE EPOCHE PRECEDENTI (IUS CIVILE)

- IUS GENTIUM: gli istituti sono i 4 CONTRATTI CONSENSUALI (ancora oggi

vigenti) DEL DIRITTO DELLE GENTI E DI BUONA FEDE:

- COMPRAVENDITA

- LOCAZIONE CONDUZIONE

- SOCIETA’

- MANDATO

Tra gli stranieri c’era, invece, un codice deontologico di norme e regole e

valori per regolare gli affari.

- IUS HONORARIUM: è il diritto degli ONORI (magistrature). Alcuni di questi

magistrati pubblicano un editto su cui ci sono una serie di disposizioni

giudiziarie, che nel corso del suo mandato avrebbe concesso, re richieste.

Questi magistrati sono:

- PRETORE URBANO (367 a.C.)

- PRETORE PEREGRINO (242 a.C.)

- EDILI CURULI (366 a.C.): da un certo punto iniziarono a emanare editto

anche loro. Avevano competenze relative a mercati all’aperto che

avevano come oggetto la vendita di schiavi e animali.

- GOVERNATORI PROVINCIALI (227 a.C.)

EDITTO DEL PRETORE

Dura un anno. Il modello da seguire secondo alcuni era quello del pretore

peregrino, secondo altri quello del pretore urbano. Veniva scritto sull’ALBO

PRETORIO all’inizio dell’anno di carica. Modello di editto del pretore:

- AZIONI: strumenti processuale con cui il titolare di una posizione giuridica

soggettiva assoluta può realizzare una PRETESA. È uno strumento a

difesa dell’ATTORE contro il CONVENUTO, che si difende con l’eccezione.

- ECCEZIONI: strumenti con cui si difende un convenuto in un processo

giudiziario. Ad esempio, se al mutuatario viene richiesto dal mutuante di

riavere indietro il denaro prima di quanto stabilito nel patto, il mutuatario

si può difendere.

- INTERDETTI: ordini con cui i pretore vietava o imponeva determinati

comportamenti. Talora erano nell’interesse pubblico. Questi interdetti

erano assai numerosi. Ad esempio, c’era l’interdetto dei fiumi: se un molo

su un fiume ostruisce il passaggio delle barche, qualsiasi persona può

chiedere che venga distrutto.

- CAUZIONI PRETORIE: promesse in forma di STIPULATIO che il pretore

stipulatio

poteva imporre a determinati soggetti. La designa un contratto

che rimarrà in vigore per moltissimi anni. Deriva dalla SPONSIO:

promessa in forma verbale, costituita da DOMANDA e RISPOSTA. Se si usa

il verbo SPONDEO può essere usata solo da cittadini romani; se si usa un

sponsio

altro verbo può essere usato anche da stranieri. La deriva dalla

forma di promessa di matrimonio (SPONSALIA, promessa che il padre

della sposa faceva al marito). Deriva anche da SPONSOR, assunzione di

sponsor

garanzia (lo era un garante, colui che si assumeva la

Stipulatio

responsabilità per il comportamento di un altro). deriva da

stipes (bastone); nelle società arcaiche e primitive, come prova finale di

un affare concluso, veniva spezzato un bastoncino, in modo tale che le

due parti potessero riconoscersi in base al fatto se i due bastoni

combaciassero o meno. Il pretore utilizzava talvolta le stipulazioni.

Esempio di cauzione pretoria: CAUZIONE PER IL DANNO TEMUTO (CAUTIO

DAMNI INFECTI), che serviva nei rapporti tra vicini; ad esempio, se ci

sono due fondi su un pendio e in uno dei due c’è una situazione di

pericolo potenziale, colui che teme il danno può rivolgersi al pretore, il

quale chiede al vicino di provvedere a mettere in sicurezza il suo terreno;

cautio damni

se egli non ascolta, il vicino può allora chiedergli di la

infecti, cioè la promessa di pagare un risarcimento nel caso subisca un

cautio

danno. Se costui si rifiuta di prestare la il pretore procede con

l’immissione nel possesso.

- IMMISSIONE NEL POSSESSO: autorizza una persona ad intervenire nel

territorio del vicino per rimediare provvisoriamente al pericolo potenziale.

Se il vicino continua a rifiutarsi di provvedere al danno o comunque di

cautio,

prestare la il pretore emette una seconda immissione nel

possesso, che porta poi all’USUCAPIONE e quindi alla perdita del fondo in

favore del vicino.

- RESTITUZIONI IN INTEGRO: il pretore in casi particolari annulla atti

ius civile,

giuridici fondati sullo ma che non sono conformi a giustizia. Ad

esempio la vendita sotto minaccia.

- PROCEDURE STRAGIUDIZIALI: procedure di tipo esecutivo su persone

fisiche o sul loro patrimonio.

L’editto del pretore durava un anno, ma in breve i pretori cominciarono a

mantenere le parti valide dell’editto del predecessore, oppure prese anche

ius civile.

dallo L’EDITTO TRALATIZIO è la parte dell’editto che passa da un

pretore all’altro.

Nel 130 d.C. Adriano ordina al giurista SAVIO GIULIANO di creare un EDITTO

PERPETUO, le cui modifiche potevano essere fatte solo dall’imperatore.

Il parametro del pretore era quello dell’equità (giustizia nel caso concreto). Si

stabilisce una dialettica tra diritto civile e diritto onorario.

Il pretore, secondo il giurista PAPINIANO (III sec. d.C.), AGEVOLA, COLMA LE

LACUNE, CORREGGE il diritto civile.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO CLASSICO

- COSTITUZIONI DEL PRINCEPS:

- EDITTI: rivolti a tutti i sudditi dell’impero; avevano durata perpetua

(l’editto del pretore, invece, aveva durata annuale ed era valido

solo nella penisola). princeps

- MANDATI: istruzioni che il dava ai propri funzionari.

- RESCRITTI: risposte che il principe dava a domande di suoi sudditi

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lollop1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ligios Maria Antonietta.
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