I° CAPITOLO
INTRODUZIONE
Il diritto romano ha saputo dare risposte molto valide in più epoche storiche e
società. Convenzionalmente il periodo storico del diritto romano è compreso tra
il 753 a.C., data di fondazione di Roma, e il 565 d.C. anno della morte di
Giustiniano. In realtà è stato diritto vigente ancora per molto tempo; per
esempio, in Germania varie istituzioni giuridiche di derivazione romana sono
durate fino a tutto il XIX secolo; oppure i codici civili tedesco, italiano, etc. si
ispirano in parte al diritto romano, che, tra l’altro, è tutt’oggi diritto vigente
nella Repubblica di San Marino e in Sud Africa; e comincia ad essere studiato e
preso in considerazione in Cina. Il diritto romano consente di capire come
nascono gli istituti giuridici e come si trasformano nelle varie epoche.
Esistono due tipi di diritto:
- DIRITTO OGGETTIVO
- DIRITTI SOGGETTIVI
Ci sono due teorie di diritto oggettivo:
- TEORIA NORMATIVA: il diritto si identifica con il concetto di NORMA
GIURIDICA (ci sono varie categorie di norme, per esempio le leggi). Nel
diritto romano ci sono diversi tipi di blocchi di norme nati in diverse
epoche.
- TEORIA ISTITUZIONALE: il diritto si identifica con ordinamento giuridico
(insieme di consociati).
I diritti soggettivi sono le posizioni giuridiche che fanno a capo di ciascuna
persona. Queste posizioni giuridiche soggettive possono essere:
- ASSOLUTE: ad esempio quella del PROPRIETARIO; in tal caso i consociati
non devono interferire in nessun modo tra il detentore del diritto e
l’oggetto (DOVERE DI ASTENSIONE).
- RELATIVE: un esempio è quello del mutuo; il MUTUANTE presta al
MUTUARIO dei beni FUNGIBILI (cioè misurabili, numerabili e contabili). Il
mutuatario diventa proprietario del bene, ma è tenuto a restituire dei
beni equivalenti. Tra i due si stabilisce un rapporto debituatorio e una
posizione giuridica relativa. Quindi nel rapporto tra il detentore e il bene
può interferire una persona definita, che è il mutuante.
La parola DIRITTO è resa in latino dal termine IUS (probabilmente di origine
indoeuropea), che può avere vari significati:
- IUS COME DIRITTO OGGETTIVO:
- IUS QUIRITIUM: è il diritto dei QUIRITES; in questo blocco troviamo
gli istituti giuridici più antichi, tra cui l’antenato del DIRITTO DI
PROPRIETA’ (alcuni sono addirittura precedenti alla fondazione di
ius quiritium ius civile.
Roma, cioè PRECIVICI). Lo fa parte dello
ius quiritium
- IUS CIVILE: come lo riguarda solo i cittadini romani.
ius gentium.
Con il tempo verrà a comprendere lo
- IUS GENTIUM: è un nucleo di istituti giuridici che riguarda anche gli
stranieri.
- IUS HONORARIUM: è il diritto che nasce dall’attività di alcuni
magistrati (principalmente i PRETORI), che all’inizio del loro
mandato pubblicavano un editto, che elencava una serie di mezzi
giudiziari che concedeva. In base a questo diritto il pretore,
talvolta, interveniva per far sì che l’istituto giuridico garantisse
ius civile
giustizia oppure per colmare lo che, essendo di origini
molto antiche, poteva essere obsoleto per quei tempi. Ad esempio:
il mutuo è un contratto di diritto civile; se il mutuatario non
restituisce il denaro, il mutuante agisce per la realizzazione del suo
diritto soggettivo, mediante un’AZIONE GIUDIZIARIA. Nel processo
formulare davanti al pretore agiva con l’ACTIO CERTAE CREDITAE
PECUNIAE.
- IUS COME DIRITTO SOGGETTIVO:
- IUS UTENDI FRUENDI: corrisponde all’odierno usufrutto, cioè
permette di trarre profitto da beni altrui, nel rispetto del bene
stesso. Quest’istituto nacque per evitare che la vedova si venisse a
trovare in condizioni di povertà (forse nel II sec. a.C.).
- SUCCEDERE IN UNIVERSUM IUS: successione a titolo universale; è il
caso dell’erede, che succedeva in tutti gli istituti giuridici
trasmissibili.
- IUS AGENDI: diritto di agire; se la posizione giuridica soggettiva di
un individuo viene lesa, l’individuo può agire in giudizio per il
rispetto di tale posizione.
- IUS COME POTESTAS:
- SUI IURIS: soggetto non sottoposto a potere altrui; ad esempio il
pater familias.
- ALIENI IURIS: soggetto sottoposto ad autorità altrui; ad esempio la
potestas pater familias, schivi,
moglie e i figli, sotto la del o gli che
dominus.
sotto il
- IUS COME SEDE DEL PROCESSO: cioè il tribunale.
- IURA COME OPERE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA: in età
ius
postclassica il termine plurale di venne a designare le opere dei
giuristi classici.
PERIODIZZAZIONE CRONOLOGICA
- ETA’ MONARCHICA: 753 a.C. – 509 d.C.
- ETA’ REPUBBLICANA: 509 a.C. – 13 gennaio 27 a.C.
- ETA’ IMPERIALE: 13 gennaio 17 a.C. – 565 d.C. (morte di Giustiniano). Si
divide in PRINCIPATO E DOMINATO.
L’età monarchica presenta l’esistenza di un RE, capo dello Stato, con potere
assoluto e vitalizio; egli aveva competenze politiche, militari e religiose. Era
affiancato dal SENATO, assemblea degli anziani esponenti delle famiglia
aristocratiche più importanti. C’erano poi le ASSEMBLEE POPOLARI:
- COMIZI CURIATI (l’assemblea più antica): su base militare.
- COMIZI TRIBUTI: su base territoriale.
- COMIZI CENTURIATI: su base censitaria.
In età repubblicana le magistrature sono temporali e spesso collegiali. Gli
individui, una volta lasciata la carica, potevano rispondere del loro operato. La
magistratura più importante era il CONSOLATO (i detentori dell’IMPERIUM). Tra
le assemblee popolari, si aggiunse anche l’ASSEMBLEA, rappresentate
unicamente i plebei. La repubblica si fondava su tre pilastri:
- MAGISTRATURE
- SENATO
- ASSEMBLEE POPOLARI
In età augustea e durante tutto il principato, i vari organi vengono
progressivamente svuotati dei loro poteri. Durante il principato c’è una pluralità
di istituzioni in grado di creare e interpretare (assieme all’imperatore) norme
giuridiche.
PERIODIZZAZIONE GIURIDICA:
Fatta in base a:
- FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: organi a cui l’ordinamento giuridico
conferisce il potere di emanare delle norme.
- FONTE DI COGNIZIONE DEL DIRITTO: documenti da cui si ricavano notizie
relative al diritto romano (soprattutto CORPUS IURIS CIVILIS, ma anche
altri documenti giuridici, o opere letterarie).
1. DIRITTO ROMANO ARCAICO: 754/753 a.C. – 242 a.C.
Cinque secoli che comprendono tutta la parte monarchica e buona parte di
quella repubblicana. Anno significativo è il 367 a.C., quando venne creato il
PRETORE URBANO.
2. DIRITTO ROMANO PRECLASSICO: 242 a.C. – 27 a.C. peregrinus
Nel 242 a.C. venne creata la carica del PRETORE PEREGRINO ( =
peregrino), a causa dell’aumento della presenza di stranieri nell’urbe. Da
questa data in poi il pretore urbano è competente per i processi che vedono
solo cittadini romani, mentre il pretore pellegrino di quelli in cui almeno una
delle due parti è straniera. È inoltre in questo periodo che si vengono a
(ius gentium, ius honorarium).
creare una serie di nuclei giudiziari
3. DIRITTO ROMANO CLASSICO: 27 a.C. – 235 d.C.
4. DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO: 235 d.C. – 527 d.C.
5. DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO: 527 d.C. – 565 d.C.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO ARCAICO
- MORES MAIORUM: sono istituti di origine consuetudinaria. Si sono venuti
a creare nel tempo in base alla convinzione dei consociati che ci si debba
attenere ad essi. Esempi:
- MANCIPATIO: per trasferire i beni più preziosi
- NEXUM: la forma più antica di prestito. Il debitore si veniva a
trovare in una condizione di schiavitù nei confronti del creditore
fino al saldo del debito.
- PATRIA POTESTAS: il potere del PATER FAMILIAS sulle persone a lui
soggette. ius quiritium
- PRINCIPIO DI APPARTENENZA: in base allo
- LEGGI PUBBLICHE:
- DATE: in questo caso l’assemblea popolare conferisce ai magistrati
la facoltà di approvare una legge. Un esempio di leggi date è la
LEGGE DELLE XII TAVOLE del 451-50 a.C.; nel 451 a.C. venne creata
una magistratura speciale, quella dei DECEMVIRI, che per
quell’anno sostituì la magistratura del consolato. Secondo Livio,
questi dieci uomini erano stati mandati in Grecia a studiare il diritto
attico. Le prime dieci leggi furono emanate dai decemviri.
L’undicesima e la dodicesima furono emanate dai consoli Valerio e
Orazio (pare, secondo Livio, che io decemviri avessero iniziato ad
esercitare un potere tirannico e che per questo il popolo li avesse
mos
cacciati). La maggior parte di queste leggi facevano parte del
maiorum e furono rese in forma scritta e in parte modificate; ad
patria potestas,
esempio venne limitata la con il limite delle tre
vendite, ossia se un padre vendeva il figlio per tre volte perdeva la
patria potestas su di lui.
- ROGATE: in questo caso il magistrato propone una legge ai comizi
centuriati o tributi, che mediante votazione l’approvavano o meno.
Se la legge viene approvata, prende il nome del magistrato. Dopo
di che essa veniva ratificata dal Senato. Le leggi rogate
riguardavano soprattutto il diritto pubblico (cioè riguardante lo
Stato).
- PLEBISICITI: discorso a parte va fatto per i plebisciti. Sono paralleli
alle leggi rogate, con la differenza che erano provvedimenti
proposti dal TRIBUNO DELLA PLEBE e approvati dai CONCILI DELLA
PLEBE. Inoltre riguardavano solo la classe popolare e non quella
aristocratica. Con la LEGGE ORTENSIA del 286 a.C. anche i patrizi
furono vincolati ad essi.
- ATTIVITA’ INTERPRETATIVA DEI PONTEFICI: il collegio pontificale era
costituito da cinque membri con a capo il PONTIFEX MAXIMUS. C’era una
commistione tra religione e diritto che faceva sì che la religione si
riverberasse sulle istituzioni giuridiche. L’attività dei pontefici era:
FORMALMENTE RICOGNITIVA, ma SOSTANZIALMENTE CREATIVA. I
cittadini si rivolgevano a loro per consigli giuridici. Essi rispondevano con
dei RESPONSI in segreto e non in pubblico. Il tutto era segreto per
mantenere il monopolio in questo settore. Così i pontefici riuscivano a
creare istituti giuridici nuovi. Essi partivano da istituti già esistenti e ne
creavano di nuovi; ad esempio le XII tavole limitavano il potere del padre
nel vendere i figli; da qui i pontefici crearono il processo di adozione di un
figlio, quindi l’istituto di adozione e quello di emancipazione, rifacendosi
mores.
alle leggi delle XII tavole e ad altre leggi e MANCIPATIO: costituita
da quattro RES MANCIPI: FONDI, 4 SERVITU’ RUSTICHE PIU’ ANTICHE,
SCHIAVI e ANIMALI DA TIRO E DA SOMA; per l’atto sono necessari
l’ALIENANTE, l’ACQUIRENTE, il LIBRIPENS (colui che regge la bilancia) e 5
CITTADINI TESTIMONI.
Con il progressivo venir meno delle segretezza i pontefici perdono
importanza in materia giuridica. Cause della laicizzazione della
giurisprudenza:
- LEGGI DELLE XII TAVOLE
- GNEO FLAVIO, che pubblica i FORMULARI DELLE AZIONI e il
CALENDARIO GIUDIZIARIO
(fine IV sec. a.C.)
- LEGGE OGULNIA, che ammette i plebei al collegio dei pontefici (300
a.C.). Intorno alla
metà del III sec. a.C. Tiberio Corucanio è il primo pontefice massimo di
origine plebea.
Allo stesso tempo inizia a trasformarsi l’attività dei giuristi, che
continuano sì a dare responsi, ma svolgono anche un’attività didattica,
insegnando a dei giovani che li assistono. Attività dei giuristi laici:
- RISPONDENTE: cioè tramite i responsi.
- DIDATTICA
- SCIENTIFICA: si inizia a teorizzare il diritto e a fare una trattazione
scientifica di esso in
varie opere. Tra i più famosi giuristi ricordiamo:
- GIULIO BRUTO (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche
giuridiche, tra cui quella
dell’usufrutto.
- PUBLIO MUCIO: (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche
giuridiche, tra cui quella
dell’usufrutto.
- MANIO MANILIO: (II sec. a.C.): si occupa di varie problematiche
giuridiche, tra cui quella
dell’usufrutto.
- QUINTO MUCIO SCEVOLA (tra II e I sec. a.C.): scrisse un’opera in 18
libri, con la prima ius
trattazione sistematica (cioè con un determinato ordine) dello
civile. La sua opera è
stata molto commentata in seguito.
- SERVIO SULPICIO RUFO: allievo di Scevola, scrisse 180 libri.
- ALFENO VARO: allievo di Servio, scrisse dei DIGESTA in 40 libri.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO
- LE FONTI DELLE EPOCHE PRECEDENTI (IUS CIVILE)
- IUS GENTIUM: gli istituti sono i 4 CONTRATTI CONSENSUALI (ancora oggi
vigenti) DEL DIRITTO DELLE GENTI E DI BUONA FEDE:
- COMPRAVENDITA
- LOCAZIONE CONDUZIONE
- SOCIETA’
- MANDATO
Tra gli stranieri c’era, invece, un codice deontologico di norme e regole e
valori per regolare gli affari.
- IUS HONORARIUM: è il diritto degli ONORI (magistrature). Alcuni di questi
magistrati pubblicano un editto su cui ci sono una serie di disposizioni
giudiziarie, che nel corso del suo mandato avrebbe concesso, re richieste.
Questi magistrati sono:
- PRETORE URBANO (367 a.C.)
- PRETORE PEREGRINO (242 a.C.)
- EDILI CURULI (366 a.C.): da un certo punto iniziarono a emanare editto
anche loro. Avevano competenze relative a mercati all’aperto che
avevano come oggetto la vendita di schiavi e animali.
- GOVERNATORI PROVINCIALI (227 a.C.)
EDITTO DEL PRETORE
Dura un anno. Il modello da seguire secondo alcuni era quello del pretore
peregrino, secondo altri quello del pretore urbano. Veniva scritto sull’ALBO
PRETORIO all’inizio dell’anno di carica. Modello di editto del pretore:
- AZIONI: strumenti processuale con cui il titolare di una posizione giuridica
soggettiva assoluta può realizzare una PRETESA. È uno strumento a
difesa dell’ATTORE contro il CONVENUTO, che si difende con l’eccezione.
- ECCEZIONI: strumenti con cui si difende un convenuto in un processo
giudiziario. Ad esempio, se al mutuatario viene richiesto dal mutuante di
riavere indietro il denaro prima di quanto stabilito nel patto, il mutuatario
si può difendere.
- INTERDETTI: ordini con cui i pretore vietava o imponeva determinati
comportamenti. Talora erano nell’interesse pubblico. Questi interdetti
erano assai numerosi. Ad esempio, c’era l’interdetto dei fiumi: se un molo
su un fiume ostruisce il passaggio delle barche, qualsiasi persona può
chiedere che venga distrutto.
- CAUZIONI PRETORIE: promesse in forma di STIPULATIO che il pretore
stipulatio
poteva imporre a determinati soggetti. La designa un contratto
che rimarrà in vigore per moltissimi anni. Deriva dalla SPONSIO:
promessa in forma verbale, costituita da DOMANDA e RISPOSTA. Se si usa
il verbo SPONDEO può essere usata solo da cittadini romani; se si usa un
sponsio
altro verbo può essere usato anche da stranieri. La deriva dalla
forma di promessa di matrimonio (SPONSALIA, promessa che il padre
della sposa faceva al marito). Deriva anche da SPONSOR, assunzione di
sponsor
garanzia (lo era un garante, colui che si assumeva la
Stipulatio
responsabilità per il comportamento di un altro). deriva da
stipes (bastone); nelle società arcaiche e primitive, come prova finale di
un affare concluso, veniva spezzato un bastoncino, in modo tale che le
due parti potessero riconoscersi in base al fatto se i due bastoni
combaciassero o meno. Il pretore utilizzava talvolta le stipulazioni.
Esempio di cauzione pretoria: CAUZIONE PER IL DANNO TEMUTO (CAUTIO
DAMNI INFECTI), che serviva nei rapporti tra vicini; ad esempio, se ci
sono due fondi su un pendio e in uno dei due c’è una situazione di
pericolo potenziale, colui che teme il danno può rivolgersi al pretore, il
quale chiede al vicino di provvedere a mettere in sicurezza il suo terreno;
cautio damni
se egli non ascolta, il vicino può allora chiedergli di la
infecti, cioè la promessa di pagare un risarcimento nel caso subisca un
cautio
danno. Se costui si rifiuta di prestare la il pretore procede con
l’immissione nel possesso.
- IMMISSIONE NEL POSSESSO: autorizza una persona ad intervenire nel
territorio del vicino per rimediare provvisoriamente al pericolo potenziale.
Se il vicino continua a rifiutarsi di provvedere al danno o comunque di
cautio,
prestare la il pretore emette una seconda immissione nel
possesso, che porta poi all’USUCAPIONE e quindi alla perdita del fondo in
favore del vicino.
- RESTITUZIONI IN INTEGRO: il pretore in casi particolari annulla atti
ius civile,
giuridici fondati sullo ma che non sono conformi a giustizia. Ad
esempio la vendita sotto minaccia.
- PROCEDURE STRAGIUDIZIALI: procedure di tipo esecutivo su persone
fisiche o sul loro patrimonio.
L’editto del pretore durava un anno, ma in breve i pretori cominciarono a
mantenere le parti valide dell’editto del predecessore, oppure prese anche
ius civile.
dallo L’EDITTO TRALATIZIO è la parte dell’editto che passa da un
pretore all’altro.
Nel 130 d.C. Adriano ordina al giurista SAVIO GIULIANO di creare un EDITTO
PERPETUO, le cui modifiche potevano essere fatte solo dall’imperatore.
Il parametro del pretore era quello dell’equità (giustizia nel caso concreto). Si
stabilisce una dialettica tra diritto civile e diritto onorario.
Il pretore, secondo il giurista PAPINIANO (III sec. d.C.), AGEVOLA, COLMA LE
LACUNE, CORREGGE il diritto civile.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO CLASSICO
- COSTITUZIONI DEL PRINCEPS:
- EDITTI: rivolti a tutti i sudditi dell’impero; avevano durata perpetua
(l’editto del pretore, invece, aveva durata annuale ed era valido
solo nella penisola). princeps
- MANDATI: istruzioni che il dava ai propri funzionari.
- RESCRITTI: risposte che il principe dava a domande di suoi sudditi
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