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Diritto romano

Il diritto è un fenomeno storico; è in continuo collegamento con la società che lo produce e quindi cambia continuamente nella storia (prodotto storico). È l’unico che si è sviluppato in un sistema unitario che è cambiato per 13 secoli (dalla nascita di Roma: 753 a.C.).

Periodizzazione di diritto pubblico

  • 754 – 509 a.C.: Monarchia
  • 509 – 23 a.C.: Repubblica
  • 23 a.C. – 235 d.C.: Principato
  • 235 d.C. – 565 d.C.: Dominato

Periodizzazione di diritto privato

  • 754 – 242 a.C.: Diritto arcaico (450: XII Tavole)
  • 242 a.C. – 23 a.C.: Diritto preclassico (240: guerre puniche)
  • 23 a.C. – 235 d.C.: Diritto classico (nuove fonti: senatoconsulti/costituzioni imperiali)
  • 235 d.C. – 565 d.C.: Diritto postclassico (iura/leges)

Corpus Iuris Civilis (ad opera di Giustiniano)

  • Digesto (533): diviso in 50 libri
  • Codice (535)
  • Istituzioni (534): diviso in 4 libri ed è un manuale per studenti
  • Novelle (535-565)

Istituzioni - elementi fondamentali:
Dove c’è la società c’è il diritto: ubi societas ibi ius. Il diritto nasce per mettere un freno al naturale egoismo umano.

Beni

Entità idonee a soddisfare i bisogni umani. Sono limitati (a differenza degli interessi umani che sono infiniti).

Modi utilizzati per risolvere i conflitti di interesse

  • Ricorso alla forza;
  • Accordo;
  • Soluzioni che prevedono un evento.

Norme giuridiche

Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche. Chi disobbedisce è punito con una sanzione. Ci sono anche norme giuridiche che qualificano le cose (norme di qualificazione) ma ci sono anche norme di organizzazione. Il carattere di coercibilità sta nella irretroattività.

Diritto in senso soggettivo e oggettivo

Diritto in senso soggettivo: io ho il diritto di...
Diritto in senso oggettivo: il diritto mi riconosce di... (è l’insieme delle norme giuridiche che hanno regolato il diritto dall’antichità fino ai nostri codici civili).

Funzione della norma giuridica: risolvere i conflitti di interesse.
Struttura della norma giuridica: comando, regola di comportamento. Se non si rispetta, vi è una sanzione (male inflitto al trasgressore del comando).

Il soggetto di diritto è il destinatario della norma giuridica.

Da dove nasce il diritto?

Nasce da un’autorità che pone la norma. Il diritto nasce da atti o fatti che lo produrranno. Il diritto romano nasce da fonti non autoritative del diritto (ripetizione di un comportamento accompagnato dalla convinzione che esso sia necessario per un comportamento giuridico).

8o secolo a.C.: fondazione di Roma.

L’uomo antico primitivo romano aveva una visione del mondo come se esso fosse magico. Le cose accadono perché c’è un potere luminoso. In ogni cosa c’è un potere divino.

Pontefici

Sacerdoti che sono i primi giuristi. Interpretavano la realtà (le volontà luminose) e facevano da collegamento tra questa realtà e gli uomini.

Pax Deorum

Pace degli dei. Se qualcuno sbaglia, gli dei si arrabbiano.

Mores Maiorum

Usi e costumi degli antenati, fonte di produzione del diritto più antica. Li interpretano i sacerdoti. I pontefici, interpretando il fas, capiscono cosa piace agli dei.

Gli antichi non erano a conoscenza del giorno in quanto il calendario era conosciuto solo ai sacerdoti. Nei giorni fasti era consentito fare un giudizio in processo, sposarsi, stipulare un contratto, mentre nei giorni nefasti tutto ciò era vietato.

Nel mondo antico la vita media era breve. Nella mentalità arcaica era essenziale il rispetto della pax deorum. I pontefici inventavano riti di purificazione per far tornare l’equilibrio cosmico che qualcuno aveva danneggiato.

Es: Parricida - colui il quale avesse ucciso il pater familia, unico soggetto di diritto; i sacerdoti inventarono un rituale di pena detto pena cullei (sacco del parricida). Dopo il processo, il parricida veniva chiuso in un sacco con dentro un gallo, una serpe, una scimmia e un cane e poi buttato nel Tevere (in questo modo si creava il disordine). Una volta compiuto il rito, è espiato e quindi torna l’ordine.

Il processo

Iniziavano tutti al mattino. Erano una serie di atti che avevano lo scopo di accertare una determinata azione giuridica.

Gaio, nel suo libro “Istituzioni”, racconta il processo come esisteva tanto tempo fa. Si racconta di uno che chiama a processo un altro perché gli aveva tagliato le viti ma durante il processo sbaglia a parlare in quanto doveva dire: “mi ha tagliato gli alberi” e quindi perde. Per i pontefici la parola aveva molto valore.

Es: due padri di famiglia litigano sulla proprietà di uno schiavo. Vanno davanti al re e portano lo schiavo. Il primo che sosteneva di essere proprietario lo toccava con una festuca (bastoncino), che stava al posto di un’antica ascia di guerra; anche l’altro fa la stessa cosa. Ciascuno giura di aver detto la verità. Le parti fanno una scommessa e l’autore della scommessa falsa perdeva l’oggetto della scommessa.

Caratteristiche dell’epoca arcaica

  • Formalismo: la sua funzione è garantire la certezza del diritto in quanto gli atti rituali sono pubblici.
  • Solennità
  • Scarsità dei mezzi giuridici

Nel mondo arcaico l’unico soggetto di diritto è il pater familia (responsabile di tutta la famiglia). È un cittadino maschio che non ha più su di sé un ascendente maschio vivo.

Ius Vitae Act Legis

Il padre ha sui figli il diritto di vita e di morte. I pontefici stabiliscono che il padre non può vendere il figlio più di tre volte. Se lo fa, il figlio è libero dal padre. Per le figlie femmine basta una sola vendita per uscire dalla podestà. Colui che ha acquistato assume la potestà sul nuovo figlio.

Famiglia

Gruppo di persone o cose che sottostanno all’autorità di un pater familia.

Senato

Assemblea dei pater familia e tra di essi, di volta in volta, si nomina un re.

Forma monarchica

Il potere è nelle mani del re. Esso è considerato un comandante militare, un sacerdote supremo e il capo dell’esercito. Questa forma dura fino al 509-510 a.C. (la monarchia viene debellata da una nuova forma di governo).

Repubblica

Si hanno due consoli al vertice; il popolo forma le cosiddette assemblee popolari ed il senato è composto dai pater familia. Il popolo era riunito in assemblee: comizi. Era l’insieme degli uomini atti alle armi (cittadini maschi).

Comizi

  • Comizi curiati: tribù
  • Comizi centuriati: costituiscono l’esercito. All’interno di una centuria non vi è lo stesso numero di uomini. I più anziani (seniores) e i più ricchi votavano per primi e il loro voto valeva di più. Poi vi sono i poveri ed essi fanno parte delle centurie più fitte.

Essa è una repubblica democratica, gerontocratica (il voto dei seniores vale di più) e timocratica (se più ricco, vale di più).

Repubblica: fine 27 a.C.

23 a.C.: ad Ottaviano è conferito il titolo di Augusto e diventa il princeps. Trasforma la repubblica in principato, che successivamente sfocerà nel dominato (forma di governo con a capo l’imperatore). Con l’imperatore Giustiniano ha fine l’impero romano: 565 d.C.

Roma si espande e inizia ad avere contatti con i popoli vicini. Nascono esigenze di tipo commerciale con soggetti diversi (stranieri = peregrini).

Scambi

Patrizi: coloro che conoscono il diritto e tengono nascosta la loro cultura.
Peblei: coloro che non discendono dalle prime antiche famiglie stabilite sul Palatino. I plebei cominciano ad essere indifferenti di fronte al potere dei patrizi. Alla fine essi ottengono il diritto di scegliere tra loro un sacerdote, Tiberio Coruncagno.

I pontefici davano solo risposte di nascosto difficili da capire. Tiberio fu il primo che iniziò ad insegnare pubblicamente il diritto. Inizia a dare responsa in pubblico e chi è interessato prende nota. Questo è il primo modo di diffusione della cultura.

Le 3 parole (verbi) dell’attività dei giuristi

  • Respondére: dare responsi (risolvere casi)
  • Agére: agire processualmente
  • Cavére: come fare per essere tutelati

La civiltà arcaica è di tipo orale (tramanda il suo sapere a memoria e ha bisogno di una solennità nei gesti e nei comportamenti).

2o secolo a.C.: Invenzione della scrittura. Nascono le prime scuole elementari pubbliche.

Nel mondo arcaico il processo è svolto tramite le leges actiones. Con la scrittura si dà una forma al pensiero: formula - processo scritto sulla base di formule: processo formulare.

Nel processo per leges actiones le parti erano solo i cittadini romani. Nel processo formulare potevano prendere parte anche gli stranieri.

240 a.C.: guerre puniche (Roma si espande nel Mediterraneo), inizia un’attività di commercio con tutta l’area mediterranea.

Vi era una carica magistratuale importante, il pretore urbano (istituito nel 367 a.C.). Egli aveva il potere militare e quindi era munito di imperium, inoltre aveva potere giurisdizionale nei confronti dei cittadini e quindi era munito del potere di “ius dicere”, la iuris dictio: pronunciare la norma giuridica da applicare nel caso concreto. Il pretore veniva eletto annualmente dai comizi centuriati.

Ad un certo punto, con l’espansione nel Mediterraneo, nel 242 a.C., viene istituita la figura del pretore peregrino, il quale presiedeva il processo formulare per dirimere le controversie tra i cittadini e gli stranieri.

All’inizio dell’anno di carica il pretore emanava un atto/provvedimento, il cosiddetto Editto, in cui indicava il suo programma, cioè gli strumenti processuali che avrebbe accordato nell’anno e diceva il modo in cui avrebbe amministrato la giustizia. Mette all’interno dell’editto tutti quelli che saranno i testi delle formule. È un Editto perpetuo in quanto vale per tutto l’anno di carica del pretore. È un Editto traslativo in quanto di anno in anno il pretore successivo aggiungeva o toglieva qualcosa.

Nel suo editto, il pretore metterà il testo delle azioni processuali (formule) che darà durante l’anno a chi chiederà una determinata azione. Se vi sono casi nuovi che il ius civile non ha mai considerato, il pretore inserisce nell’editto formule nuove chiamate “formule in facto concepte”.

Il ius civile raggruppa: Mores Maiorum + Legge delle XII tavole + Interpretazione dei giuristi. La legge delle XII tavole metteva per la prima volta su tavola quelli che erano i mores e quindi chi voleva poteva leggerli. I giuristi interpretano il diritto partendo dal testo delle XII tavole. Formano quindi un nucleo di diritto chiamato ius legitimum.

Per ius gentium si intende invece il diritto delle genti, cioè elementi giuridici uguali presso tutti i popoli. All’interno del ius gentium c’è un principio comune a tutti i popoli, il principio della fiducia (se mi comporto in un certo modo mi fido che anche la controparte si comporti allo stesso modo).

Il pretore peregrino crea un diritto che vale per tutti i cittadini e per gli stranieri, il cosiddetto ius honorarium. Ciò che i pretori introdussero per correggere lo ius civile a favore dell’utilità pubblica. Esso serve se il ius civile non c’è o manca qualcosa. Il pretore nel suo editto può tutelare sanzioni che non sono state tutelate dallo ius civile perché si fanno valere i vizi della volontà.

Il pretore ritiene che i negozi stipulati con dolo debbano essere tenuti in considerazione in quanto, se non ci fosse stato dolo, il soggetto avrebbe concluso il contratto ma in maniera diversa. È uno strumento di difesa: exceptio doli. Il convenuto raggirato, quando le parti vanno davanti al giudice, dice al pretore che c’è stato dolo e chiede di inserire nella formula l’exceptio doli. Con questa formula le parti vanno da un giudice che valuterà la situazione. Se è vero che c’è stato dolo, il convenuto verrà assolto.

L’editto contiene un’altra clausola: pacta conventa servabo, “avrò cura dei patti convenuti”. Si tratta di una serie di accordi tra le parti che non hanno una forma riconosciuta dal ius civile. Il pretore, tutelando il patto, darà un’eccezione: exceptio pacti.

Bonorum possessum: il pretore permette al figlio emancipato (uscito dalla potestà paterna) di ereditare alcuni beni, anche se per il ius civile non può essere erede.

Nel 130 d.C. Adriano incarica un grande giurista (Salvio Giuliano) di scrivere un testo definitivo dell’editto. Si ha la cosiddetta cristallizzazione dell’editto.

Gli scritti dell’imperatore, le costituzioni imperiali (leges), sono provvedimenti dell’imperatore tra cui sentenze, editti, mandati, risposte scritte. Esse diventano fonti di produzione del diritto.

Il pretore fa nascere una serie di azioni basate sulla fides (fiducia). La forma processuale più antica è il processo per leges actiones. Dall’8o secolo ci furono le prime manifestazioni di leges actiones.

  • Dal 17 a.C. ci fu la legge di Augusto che abolì il sistema di legis actiones.
  • Dal III secolo a.C. inizia la nuova forma di processo, il processo formulare.
  • Dopo vi fu la cognitio extra ordinem.

1827: Niebur si era recato nella biblioteca capitolare di Verona e trovò un libro che raccoglieva le lettere di San Gerolamo e iniziò a studiarlo. Erano fogli fatti di pergamena in quanto su di essi si usava cancellare ciò che c’era scritto sopra per poi riscriverci direttamente perché era troppo costosa. Niebur si accorge che sotto le lettere di San Gerolamo vi erano altre scritture. Si trova di fronte alle Istituzioni di Gaio (4 libri, i cui paragrafi dall’11 al 30 raccontano le leges actiones).

Legis Actiones

Esse venivano chiamate così sia perché vengono introdotte dalla legge sia perché le espressioni che i litiganti dovevano pronunciare erano indicate dalla legge. Esse valevano solo per i cittadini romani. Gaio, nelle Istituzioni, ne elenca 5. Il processo per legis actiones era diviso in due fasi.

Fase in iure

Era pubblica. Si doveva impostare la controversia e a tal fine le parti dovevano pronunciare i certa verba prescritti per le singole azioni. Era indispensabile che entrambe le parti prendessero parte attiva del processo. Una volta ricevuta l’intimazione orale dell’attore, il convenuto doveva recarsi al cospetto del magistrato (in iure), per ascoltare l’affermazione del diritto da parte di colui che aveva dato impulso al procedimento. Qualora il convenuto non ottemperasse alla chiamata in giudizio, l’attore, alla presenza di testimoni, doveva effettuare la manus iniectio, cioè afferrare il reo e trascinarlo in giudizio con la forza. Il convenuto aveva una sola possibilità di sottrarsi alla manus iniectio: quella di presentare un vindex, cioè un garante il quale garantisse la sua comparizione in giudizio in un dato giorno.

Nella fase in iure il magistrato doveva solo constatare che i litiganti pronunciassero in sua presenza e con precisione le frasi solenni prescritte dalle leggi. Ad essere ammessi in giudizio erano solo i cittadini romani, liberi e sui iuris. La donna, l’interdetto o l’infante dovevano essere sostituiti dal tutore o dal curatore. L’iniziativa processuale era presa da chi aveva l’interesse all’accertamento di una data situazione giuridica (attore). Il convenuto poteva prendere la parola con un’affermazione “sono io il proprietario” e in tal caso il magistrato procedeva alla nomina del giudice privato e si apriva la seconda fase del processo al termine del quale veniva emanata la sentenza. Se invece il convenuto non ribatteva all’attore, il magistrato dichiarava costumi titolare del diritto vantato.

Fase apud iudicem

Era affidata ad un giudice privato. Compito del giudice era l’esame delle dimostrazioni fornite dalle parti in causa affermate nella fase in iure. Il giudicante doveva emanare la sentenza che poteva essere meramente dichiarativa, o di assoluzione o di condanna. Una volta conclusosi il processo con la sentenza del giudice, non poteva avere luogo un’altra legis actio sulla medesima lite.

Legis actio sacramento

È la più antica azione di accertamento ed è stata introdotta con le leggi delle 12 tavole. Essa si caratterizzava per:

  • Le affermazioni formali e solenni che le parti dovevano effettuare attenendosi ai formulari delle legis actiones;
  • Il sacramentum, cioè il giuramento il nome delle divinità che le parti dovevano prestare in ordine alla veridicità delle affermazioni. Una volta conclusasi la fase apud iudicem chi usciva perdente dalla lite doveva versare una somma di denaro per aver giurato il falso.

Una volta effettuato il sacramentum occorreva stabilire chi dei due contendenti, giurando il falso, aveva turbato la pax deorum. L’antica procedura per sacramentum si svolgeva diversamente a seconda che si trattasse di una legis actio sacramento in rem o in personam. La prima aveva ad oggetto l’affermazione solenne di un diritto reale sulla cosa controversa, mentre la seconda l’affermazione solenne di un diritto di obbligazione nei confronti del convenuto.

Legis actio sacramento in rem

Essa consisteva, nella fase in iure, in una vindicatio effettuata dalle parti in causa, le quali pretendevano entrambi essere proprietari di una cosa o persona.

I due litiganti si recavano dal magistrato, portando la cosa con loro.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.
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