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COMPETENZA PER VALORE

Giudice di pace Tribunale

Art. 7 c.p.c. Art. 9 c.p.c

Controversie fino a 5000 euro Controversie superiori a 5000 euro

Composto da giudici onorari scelti per titoli Composto da magistrati ordinari scelti tramite

concorso

Durata della carica dei giudici limitata Durata della carica dei giudici a tempo indeter-

minato

Esiste però una deroga specifica nella competenza sul valore riguardo alle controversie da respon-

sabilità civile per la circolazione dei veicoli e dei natanti: competenza del giudice di pace fino a 20000

euro. Questa scelta è stata fatta per non intasare il lavoro dei tribunali.

COMPETENZA PER MATERIA

Giudice di pace Tribunale

Beni mobili Beni immobili

Rapporti di condominio Querele di falso

La competenza si può determinare anche per le controversie di valore indeterminabile (ma non in-

determinato perché è una controversia nella quale il valore sarà determinato in un secondo mo-

mento). La regola è contenuta nel codice (art. 14) che dice che la competenza rimane ferma; la ratio

deriva dal processo del 1800 che pone la responsabilità dell’iniziativa processuale sull’attore che

©AliceMazzesi

18

quindi si assume anche la responsabilità di eventuali errori. Il giudice quindi non può rilevare d’ufficio

un valore diverso. In questo caso la violazione delle norme di competenza non può essere rilevata

d’ufficio dal giudice (eccezione alla regola generale). In questo caso si può venire a contrastare il

principio della domanda. COMPETENZA PER TERRITORIO

Persone fisiche Persone giuridiche/associazioni non riconosciute

Art.18 Art. 19

Giudice del luogo in cui il convenuto ha la re- Giudice del luogo dove la persona giuridica ha

sidenza o il domicilio; se questi sono scono- sede; è altresì competente il giudice del luogo dove

sciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la persona giuridica ha uno stabilimento e un rap-

autorizzato a stare in giudizio per l’og-

la dimora presentante

getto della domanda

La regola generale stabilisce che la competenza per territorio è stabilita in base alla residenza o alla

sede del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c. Residenza (anagrafica che risulta in comune) e domicilio

(centro degli interessi di una persona) sono i criteri generali che nel codice di procedura civile sono

di fatto equiparati. Dobbiamo introdurre una distinzione tra:

 fori alternativi→ l’attore può scegliere se fare causa al convenuto nella sede del suo domicilio

o della sua residenza.

 esclusivi→ l’attore non può scegliere tra domicilio e residenza.

fori

competente→ criterio di competenza territoriale che determina l’ufficio

[Foro competente].

nella sede dell’immobile

Nel caso tra cause tra condomini abbiamo un foro esclusivo condominiale

(art. 23 c.p.c.)

L’art. 25 è una deroga alla regola generale e prevede che se il convenuto è la pubblica amministra-

è basata sulla sede dell’avvocatura distrettuale competente

zione, allora la competenza (che è su

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base territoriale). All’art. sono previsti fori alternativi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari in materia

di diritti di obbligazione (contrattuali ed extra-contrattuali). Si può scegliere in questo caso il foro del

luogo in cui è sorta l’obbligazione o debba eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio (es→ paga-

mento, consegna di cose).

L’art. 21 prevede un foro esclusivo che deve essere rispettato necessariamente per diritti reali ed

azioni possessorie. La logica di questa norma è collocabile nella logica di qualche anno fa in cui non

era facile trasmettere foto/documenti in maniera elettronica e per questo oggi questa norma ha perso

di fatto senso. Nel caso ad esempio in cui comprando un immobile non ho la garanzia dovuta dal

venditore, prevale la natura contrattuale o quella del luogo dell’immobile? La giurisprudenza dice

che prevale l’art. 20 perché è più importante la natura dell’obbligazione rispetto all’obbligazione

dell’art.21 che non è necessariamente contrattuale.

Ritornando sull’eccezione di incompetenza, la regola generale ha delle eccezioni come quella del

valore non contestato: l’art. 38 ne elenca altre e dice che l’incompetenza deve essere eccepita dalle

dal giudice entro la prima udienza, salvo i casi

parti subito ma può anche essere rilevata d’ufficio

previsti dall’art. 28 in cui l’incompetenza può essere eccepita solo dalle parti. in questi ultimi casi è

importante segnalare che il legislatore impone un onere alla parte per cui la parte che intende ecce-

pire deve indicare quale è il criterio di competenza corretto e contestare gli altri possibili criteri di

competenza che potrebbero fondare la competenza stessa (non può solo eccepire l’incompetenza).

L’eccezione deve quindi sempre essere sempre fatta prima della prima udienza. 27 ottobre 2015

I criteri di giurisdizione devono esserci sempre e comunque; i criteri di competenza hanno una tutela

meno esclusiva. La norma di riferimento riguardo ai criteri derogabili e non derogabili circa a com-

è l’art.

petenza per territorio 28 c.p.c. La violazione dei criteri di competenza per territorio non è mai

rilevabile d’ufficio dal giudice tranne nei casi stabiliti dalla legge; quindi i criteri di competenza per

territorio sono in parte derogabili. La logica dell’art.28 è quella di individuare una serie di controversie

la cui particolarità permette che siano affidate a giudici specifici e che quindi non siano derogabili

©AliceMazzesi

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per quanto riguarda la competenza; circa l’art.70, esso contiene una serie di controversie in cui è

previsto obbligatoriamente l’intervento del p.m. Per la delicatezza di queste controversie il legislatore

ritiene che le parti da sole non siano in grado di tutelare adeguatamente gli interessi in gioco nella

l’intervento obbligatorio del p.m.

controversia stessa: per questo è previsto Quindi la derogabilità è

la regola generale dei criteri di competenza per territorio, mentre l’inderogabilità è l’eccezione dovuta

alla particolare delicatezza di una controversia.

Nell’art.38 parla dell’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene

l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Se voglio contestare la competenza per

territorio è necessario che indichi il giudice che ritengo competente secondo le norme del c.p.c. In

caso contrario, ovvero se non si indica il giudice competente, l’eccezione viene considerata come

Il secondo comma afferma che, per i casi dell’incompetenza per territorio

addirittura non proposta. prendere atto dell’accordo delle parti di deroga della

derogabili (non casi ex art.28), il giudice deve

competenza per territorio.

Se io volessi fare causa a Sky, in teoria dovrei attenermi alle regole del convenuto; in realtà la giuri-

sprudenza sta pensando di introdurre un foro esclusivo nel foro della residenza del consumatore.

Questo principio non trova un espresso riconoscimento normativo: in realtà ci possiamo riferire

all’art.33 del codice del consumo in cui è stabilita l’inefficacia delle clausole di deroga della compe-

tenza territoriale in un contratto tra consumatore e professionista. Se però in un contratto non vi sono

clausole di deroga come dobbiamo comportarci? Esiste un criterio di competenza particolare che si

applica ogniqualvolta che vi sia una controversia tra un consumatore e un professionista.

Un problema: ipotizziamo di avere due parti in lite per un contratto di fornitura di mobili. Una parte

riceve un mobile ma ritiene che sia difettoso e quindi vuol far causa al venditore ma non paga il

prezzo; l’altra parte non riceve il pagamento del mobile e quindi fa causa al compratore per ricevere

il prezzo. Esistono dei correttivi che permettono di evitare situazioni di questo genere ovvero di avere

processi con lo stesso oggetto:

caso in cui pendano contemporaneamente due cause

1) litispendenza→ identiche ovvero con lo

stesso oggetto. caso in cui pendono contemporaneamente cause che non coincidono

2) continenza di cause→

perfettamente ma in cui l’oggetto di una causa è contenuto nella causa dell’altro (es. causa che

accerta la nullità contrattuale e causa che accerta la nullità e la restituzione del prezzo)

connessione di cause→

3) caso in cui pendono contemporaneamente cause che hanno oggetti

diversi con un qualche tipo di collegamento tra di loro.

all’art. principalmente in vista dell’economia pro-

Queste situazioni sono trattate dal c.p.c. 39 e 40,

cessuale; la regola generale della litispendenza è il concetto della prevenzione della lite: chi ha

iniziato per primo la controversia determina il giudice che è competente per quella controversia. Il

iniziato in seconda battuta si estingue e si decide l’oggetto nel primo procedimento.

procedimento

Nella continenza di cause, la regola generale dice che prevale il giudice adito per primo; tuttavia la

causa più estesa viene trasferita tutta al primo giudice a meno che egli non abbia la competenza per

valore e materia necessaria per pronunciarsi sulla causa. In questi casi abbiamo il problema di due

giudizi che pendono insieme e non un problema del mancato rispetto dei criteri di competenza.

I casi di connessione invece pongono dei problemi di competenza perché abbiamo cause tra loro

collegate; in questo caso per ragioni di economia processuale possiamo trattare insieme cause tra

loro connesse perché per il legislatore è più utile che esse siano decise insieme anche per evitare

decisioni non concordanti. Abbiamo quindi la possibilità di trattare in un unico processo cause con-

nesse, il legislatore inoltre consente di derogare a certi criteri di competenza.

Ci sono ulteriori presupposti riguardo al processo.

Un presupposto particolare che riguarda le parti del processo è il caso in cui esse siano più di una.

Ipotizziamo due esempi:

 voglio rivendicare un appartamento che non è mio e questo immobile è intestato in compro-

prietà a due persone ma io propongo la controversia nei confronti di uno solo dei compro-

in questo caso è obbligatoria la presenza in

prietari→ ©AliceMazzesi

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 ho prestato dei soldi a due miei amici ma non me li restituiscono; faccio allora causa per

avere i soldi indietro ma faccio causa a uno solo dei miei amici per avere la restituzione della

somma

Il primo caso è quello del LITISCONSORZIO necessario (art. 102) per cui è obbligatorio che tutte

le parti del giudizio vi prendano parte; se questo non avvi

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Comoglio Paolo.