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COMPETENZA PER VALORE
Giudice di pace Tribunale
Art. 7 c.p.c. Art. 9 c.p.c
Controversie fino a 5000 euro Controversie superiori a 5000 euro
Composto da giudici onorari scelti per titoli Composto da magistrati ordinari scelti tramite
concorso
Durata della carica dei giudici limitata Durata della carica dei giudici a tempo indeter-
minato
Esiste però una deroga specifica nella competenza sul valore riguardo alle controversie da respon-
sabilità civile per la circolazione dei veicoli e dei natanti: competenza del giudice di pace fino a 20000
euro. Questa scelta è stata fatta per non intasare il lavoro dei tribunali.
COMPETENZA PER MATERIA
Giudice di pace Tribunale
Beni mobili Beni immobili
Rapporti di condominio Querele di falso
La competenza si può determinare anche per le controversie di valore indeterminabile (ma non in-
determinato perché è una controversia nella quale il valore sarà determinato in un secondo mo-
mento). La regola è contenuta nel codice (art. 14) che dice che la competenza rimane ferma; la ratio
deriva dal processo del 1800 che pone la responsabilità dell’iniziativa processuale sull’attore che
©AliceMazzesi
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quindi si assume anche la responsabilità di eventuali errori. Il giudice quindi non può rilevare d’ufficio
un valore diverso. In questo caso la violazione delle norme di competenza non può essere rilevata
d’ufficio dal giudice (eccezione alla regola generale). In questo caso si può venire a contrastare il
principio della domanda. COMPETENZA PER TERRITORIO
Persone fisiche Persone giuridiche/associazioni non riconosciute
Art.18 Art. 19
Giudice del luogo in cui il convenuto ha la re- Giudice del luogo dove la persona giuridica ha
sidenza o il domicilio; se questi sono scono- sede; è altresì competente il giudice del luogo dove
sciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la persona giuridica ha uno stabilimento e un rap-
autorizzato a stare in giudizio per l’og-
la dimora presentante
getto della domanda
La regola generale stabilisce che la competenza per territorio è stabilita in base alla residenza o alla
sede del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c. Residenza (anagrafica che risulta in comune) e domicilio
(centro degli interessi di una persona) sono i criteri generali che nel codice di procedura civile sono
di fatto equiparati. Dobbiamo introdurre una distinzione tra:
fori alternativi→ l’attore può scegliere se fare causa al convenuto nella sede del suo domicilio
o della sua residenza.
esclusivi→ l’attore non può scegliere tra domicilio e residenza.
fori
competente→ criterio di competenza territoriale che determina l’ufficio
[Foro competente].
nella sede dell’immobile
Nel caso tra cause tra condomini abbiamo un foro esclusivo condominiale
(art. 23 c.p.c.)
L’art. 25 è una deroga alla regola generale e prevede che se il convenuto è la pubblica amministra-
è basata sulla sede dell’avvocatura distrettuale competente
zione, allora la competenza (che è su
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base territoriale). All’art. sono previsti fori alternativi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari in materia
di diritti di obbligazione (contrattuali ed extra-contrattuali). Si può scegliere in questo caso il foro del
luogo in cui è sorta l’obbligazione o debba eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio (es→ paga-
mento, consegna di cose).
L’art. 21 prevede un foro esclusivo che deve essere rispettato necessariamente per diritti reali ed
azioni possessorie. La logica di questa norma è collocabile nella logica di qualche anno fa in cui non
era facile trasmettere foto/documenti in maniera elettronica e per questo oggi questa norma ha perso
di fatto senso. Nel caso ad esempio in cui comprando un immobile non ho la garanzia dovuta dal
venditore, prevale la natura contrattuale o quella del luogo dell’immobile? La giurisprudenza dice
che prevale l’art. 20 perché è più importante la natura dell’obbligazione rispetto all’obbligazione
dell’art.21 che non è necessariamente contrattuale.
Ritornando sull’eccezione di incompetenza, la regola generale ha delle eccezioni come quella del
valore non contestato: l’art. 38 ne elenca altre e dice che l’incompetenza deve essere eccepita dalle
dal giudice entro la prima udienza, salvo i casi
parti subito ma può anche essere rilevata d’ufficio
previsti dall’art. 28 in cui l’incompetenza può essere eccepita solo dalle parti. in questi ultimi casi è
importante segnalare che il legislatore impone un onere alla parte per cui la parte che intende ecce-
pire deve indicare quale è il criterio di competenza corretto e contestare gli altri possibili criteri di
competenza che potrebbero fondare la competenza stessa (non può solo eccepire l’incompetenza).
L’eccezione deve quindi sempre essere sempre fatta prima della prima udienza. 27 ottobre 2015
I criteri di giurisdizione devono esserci sempre e comunque; i criteri di competenza hanno una tutela
meno esclusiva. La norma di riferimento riguardo ai criteri derogabili e non derogabili circa a com-
è l’art.
petenza per territorio 28 c.p.c. La violazione dei criteri di competenza per territorio non è mai
rilevabile d’ufficio dal giudice tranne nei casi stabiliti dalla legge; quindi i criteri di competenza per
territorio sono in parte derogabili. La logica dell’art.28 è quella di individuare una serie di controversie
la cui particolarità permette che siano affidate a giudici specifici e che quindi non siano derogabili
©AliceMazzesi
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per quanto riguarda la competenza; circa l’art.70, esso contiene una serie di controversie in cui è
previsto obbligatoriamente l’intervento del p.m. Per la delicatezza di queste controversie il legislatore
ritiene che le parti da sole non siano in grado di tutelare adeguatamente gli interessi in gioco nella
l’intervento obbligatorio del p.m.
controversia stessa: per questo è previsto Quindi la derogabilità è
la regola generale dei criteri di competenza per territorio, mentre l’inderogabilità è l’eccezione dovuta
alla particolare delicatezza di una controversia.
Nell’art.38 parla dell’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Se voglio contestare la competenza per
territorio è necessario che indichi il giudice che ritengo competente secondo le norme del c.p.c. In
caso contrario, ovvero se non si indica il giudice competente, l’eccezione viene considerata come
Il secondo comma afferma che, per i casi dell’incompetenza per territorio
addirittura non proposta. prendere atto dell’accordo delle parti di deroga della
derogabili (non casi ex art.28), il giudice deve
competenza per territorio.
Se io volessi fare causa a Sky, in teoria dovrei attenermi alle regole del convenuto; in realtà la giuri-
sprudenza sta pensando di introdurre un foro esclusivo nel foro della residenza del consumatore.
Questo principio non trova un espresso riconoscimento normativo: in realtà ci possiamo riferire
all’art.33 del codice del consumo in cui è stabilita l’inefficacia delle clausole di deroga della compe-
tenza territoriale in un contratto tra consumatore e professionista. Se però in un contratto non vi sono
clausole di deroga come dobbiamo comportarci? Esiste un criterio di competenza particolare che si
applica ogniqualvolta che vi sia una controversia tra un consumatore e un professionista.
Un problema: ipotizziamo di avere due parti in lite per un contratto di fornitura di mobili. Una parte
riceve un mobile ma ritiene che sia difettoso e quindi vuol far causa al venditore ma non paga il
prezzo; l’altra parte non riceve il pagamento del mobile e quindi fa causa al compratore per ricevere
il prezzo. Esistono dei correttivi che permettono di evitare situazioni di questo genere ovvero di avere
processi con lo stesso oggetto:
caso in cui pendano contemporaneamente due cause
1) litispendenza→ identiche ovvero con lo
stesso oggetto. caso in cui pendono contemporaneamente cause che non coincidono
2) continenza di cause→
perfettamente ma in cui l’oggetto di una causa è contenuto nella causa dell’altro (es. causa che
accerta la nullità contrattuale e causa che accerta la nullità e la restituzione del prezzo)
connessione di cause→
3) caso in cui pendono contemporaneamente cause che hanno oggetti
diversi con un qualche tipo di collegamento tra di loro.
all’art. principalmente in vista dell’economia pro-
Queste situazioni sono trattate dal c.p.c. 39 e 40,
cessuale; la regola generale della litispendenza è il concetto della prevenzione della lite: chi ha
iniziato per primo la controversia determina il giudice che è competente per quella controversia. Il
iniziato in seconda battuta si estingue e si decide l’oggetto nel primo procedimento.
procedimento
Nella continenza di cause, la regola generale dice che prevale il giudice adito per primo; tuttavia la
causa più estesa viene trasferita tutta al primo giudice a meno che egli non abbia la competenza per
valore e materia necessaria per pronunciarsi sulla causa. In questi casi abbiamo il problema di due
giudizi che pendono insieme e non un problema del mancato rispetto dei criteri di competenza.
I casi di connessione invece pongono dei problemi di competenza perché abbiamo cause tra loro
collegate; in questo caso per ragioni di economia processuale possiamo trattare insieme cause tra
loro connesse perché per il legislatore è più utile che esse siano decise insieme anche per evitare
decisioni non concordanti. Abbiamo quindi la possibilità di trattare in un unico processo cause con-
nesse, il legislatore inoltre consente di derogare a certi criteri di competenza.
Ci sono ulteriori presupposti riguardo al processo.
Un presupposto particolare che riguarda le parti del processo è il caso in cui esse siano più di una.
Ipotizziamo due esempi:
voglio rivendicare un appartamento che non è mio e questo immobile è intestato in compro-
prietà a due persone ma io propongo la controversia nei confronti di uno solo dei compro-
in questo caso è obbligatoria la presenza in
prietari→ ©AliceMazzesi
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ho prestato dei soldi a due miei amici ma non me li restituiscono; faccio allora causa per
avere i soldi indietro ma faccio causa a uno solo dei miei amici per avere la restituzione della
somma
Il primo caso è quello del LITISCONSORZIO necessario (art. 102) per cui è obbligatorio che tutte
le parti del giudizio vi prendano parte; se questo non avvi