Diritto processuale civile
Introduzione al diritto processuale civile
Paolo Comoglio
Email: paolocomoglio@libero.it
Data: 23 settembre 2015
Il programma è quello segnalato sul sito dell'università, insieme agli eventuali libri di testo; le spiegazioni non saranno in modo progressivo come, invece, le riporta il manuale: il taglio sarà fatto in maniera diversa, in modo che la lezione non risulti essere una mera spiegazione del libro di testo ma una spiegazione mirata a far capire la materia.
Nozione di diritto processuale civile
Partiamo dalla nozione di diritto processuale civile: di che cosa ci occupiamo? La domanda è forse banale. Il diritto processuale civile si occupa di analizzare, e quindi di studiare, tutte le norme che servono per ottenere la tutela giudiziale di diritti a natura privatistica (ovvero di diritti che hanno origine all'interno del diritto privato). In realtà, la nozione di diritto processuale civile è una nozione alquanto residuale, nel senso che non abbiamo una definizione precisa di controversia civile; a grandi linee si potrebbe dire che il processo regolamenta le modalità di tutela dei diritti di natura privatistica.
In qualche misura si potrebbe dire che il diritto processuale civile è in qualche modo residuale rispetto ad altri processi, o ad altre controversie, che non sono quelle che riguardano diritti di natura privatistica o civilistica. In primo luogo, si differenzia drasticamente dal diritto penale (per la commissione dei reati) ma, in realtà, si differenzia da qualsiasi altro tipo di giurisdizione o qualsiasi altro tipo di controversia che non trova capo nel diritto civile: è il caso del diritto amministrativo, del diritto tributario, ecc. La natura viene definita residuale perché tratta di materie che non vengono inserite in altre giurisdizioni; tuttavia, non può venire meno la sua importanza, specialmente sia sotto il punto di vista pratico, sia sotto il punto di vista quantitativo.
Diritto processuale civile e procedura
Il secondo punto che andiamo ad analizzare è la differenza tra diritto processuale civile e procedura: meglio, perché uno piuttosto che l'altro?
- Fino alla fine dell'800 si parlava di procedura civile, proprio per indicare il fatto che la procedura civile fosse una norma procedimentale: non completamente giuridica, ma che avesse meno a che fare con il diritto.
- Nel periodo che va invece dall'inizio del 900 fino ad oggi, la terminologia indica il fatto che comunque il diritto processuale civile è un vero e proprio diritto, non solo un aspetto più tecnico.
Ambito e fonte del diritto processuale civile
L'ambito della materia processualistica è piuttosto ampio: è da tenere conto, però, che il modello di processo civile rappresenta un modello di tutela processuale che viene preso come parametro di riferimento anche in molti altri processi (per fare un esempio si potrebbe citare il processo tributario: questo processo non si può dire che abbia copiato, ma ha preso spunto dal processo civile per disciplinare il proprio modello processuale). Per fare una sintesi si può dire che le differenze nette si riscontrano solo se messe a confronto con il processo penale mentre per altri processi, che riguardano altre materie, il modello di processo civile rappresenta un punto di riferimento (quasi come se si trattasse di analogia).
Il processo tributario ha una propria normativa particolarmente limitata e una volta terminato l'ambito di applicazione delle stesse, usa il modello civile, in particolare il c.p.c. Il processo civile è particolarmente importante, quindi, non solo perché disciplina i casi civili ma, di fatto, costituisce il modello di riferimento anche per altri processi.
La fonte principale del diritto processuale civile è il codice di procedura civile, così suddiviso:
- I libro: "disposizioni generali"
- II libro: "del processo di cognizione"
- III libro: "del processo di esecuzione"
- IV libro: "dei procedimenti speciali"
Scopo del processo civile
Cosa vuol dire ottenere la tutela di un diritto? E, più in generale, qual è lo scopo del processo? La per "risolvere una lite" o affermare un diritto? Queste domande sono tutte rivolte a far capire come non sia chiaro quale sia lo scopo del processo civile. I due scopi, ovvero la risoluzione della lite e affermazione del diritto, non sono necessariamente coincidenti: l'affermazione, e quindi l'accertamento del diritto, non necessariamente coincide con la risoluzione di una lite.
Per esempio si prenda il caso di una lite all'interno del nucleo familiare: in alcuni casi si può effettivamente avere ragione, ma anche se la si ottiene questo non necessariamente risolve il conflitto con l'altra parte (permane un margine di conflittualità). L'obiettivo del processo civile potrebbe essere duplice: da un lato si potrebbe avere la certezza del diritto, a prescindere che le parti siano d'accordo; dall'altro si potrebbe invece cercare di trovare un punto di equilibrio.
Pubblicità delle sentenze e funzione del processo civile
Una volta arrivati alla conclusione, la decisione deve essere pubblica a tutti? L'accertamento del diritto, a prescindere da quale sia lo scopo, deve essere pubblico? L'aspetto tecnico che deve essere chiarito è quello della pubblicità secondo cui le sentenze civili devono essere pubbliche (chiunque può accedere ai registri e prenderne conoscenza). Il problema è che, in realtà, la Corte di Cassazione decide pubblicamente almeno 30.000 sentenze l'anno: questo perché, effettivamente, la funzione del processo civile è ulteriormente generale (oltre a prevedere la "risoluzione della controversia" e "la certezza del diritto", ha anche la funzione di "informare"). La pubblicità della sentenza non serve per aver informazione in relazione ad una parte, ma serve a far sapere come viene applicato il diritto e come viene interpretata la norma.
Negli anni dominati dalla politica socialista, il processo aveva anche una funzione educativa: la sentenza civile non doveva servire tanto ad accertare la controversia, ma doveva servire anche ad educare tutti gli altri per come ci si doveva comportare (la funzione era quasi moralizzatrice). Nel nostro ordinamento non abbiamo una norma che ci dice a cosa serve, ma è chiaro come il processo civile possa avere varie funzioni. C'è addirittura chi ha anche teorizzato la funzione del processo civile non tanto nell'accertamento del diritto e della risoluzione della controversia, ma quella di fare in modo che questa risoluzione della controversia sia accettata a livello sociale.
Attore e promozione della controversia civile
Chi può essere l'attore? Chi può promuovere una controversia civile? Per fare un esempio citiamo un immigrato clandestino che vuole vedersi riconosciuto un diritto: ha lavorato in nero presso un qualsiasi datore di lavoro: può promuovere l'azione civile? L'art.24 c.1 C. afferma che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". La costituzione va interpretata con riferimento ad altre sue norme: tutti va interpretato come qualsiasi persona, a prescindere dal suo status di cittadino. La tutela che viene garantita a livello di giudizio civile vale per chiunque (nel caso del clandestino il problema sarà che il soggetto si esporrà ad un rischio di espulsione). In se, il processo civile quando viene promosso, andrà avanti e seguirà il suo corso: così la Costituzione garantisce a chiunque di fare valere i propri diritti.
Poniamo il problema di essere persone che non possiedono la capacità di agire: in questo caso l'azione civile può essere esercitata da qualcun altro? Se un soggetto ha un diritto, deve per forza farlo valere in giudizio? Per cominciare possiamo dire che la Costituzione non lo impone, perché si tratta di un diritto e non di un obbligo (l'obbligo era invece presente negli ordinamenti socialisti/sovietici) e spetta al titolare del diritto: questo consolidato orientamento viene fatto risalire al più datato principio della domanda ex art.99 c.p.c., nel senso che spetta al titolare del diritto che deve, se vuole, prendere l'iniziativa. L'art.81 c.p.c. tratta della sostituzione processuale e afferma che "fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui": Parafrasando la frase si intende dire che spetta al titolare far valere i propri diritti, salvo casi espressamente previsti dalla legge. Il diritto, inteso come capacità di agire in giudizio, è un diritto che spetta a chiunque (a prescindere dal proprio status) e può essere surrogato da altri solo in ipotesi eccezionali.
In realtà ci sono delle ipotesi in cui il diritto di una persona viene fatto valere da altri, ma sono ipotesi del tutto eccezionali di cui fanno parte:
- L'incapacità di intendere e di volere → è un rappresentante/curatore che agisce in nome del soggetto il cui diritto è stato leso.
- Viene consentito ad una persona che non è titolare del diritto, di far valere quel diritto per delle particolari ragioni. Per fare un esempio si può ricordare il caso in cui l'ordinamento nel ritenere ingiusta l'inerzia di una persona a tutelare i propri diritti perché, in concreto, potrebbe creare danno ad altri, possa intervenire al suo posto.
Tutela processuale e diritti
Partendo dalla considerazione dell'art.24 c.1 C, che cosa devo garantire? Posso fermarmi a dire di voler portare avanti un processo?
- In prima battuta devo formulare un atto di citazione ex art. 163 c.p.c.
- Garantire un giusto processo: purché l'art.24 sia formulato in modo non chiaro viene interpretato, anche alla luce di altre norme costituzionali, nel senso che non basta garantire l'idea di voler fare un processo, ma devo garantire uno strumento che permetta di ottenere una tutela giurisdizionale di tipo effettivo.
Cosa vuol dire garantire una tutela effettiva? Non solo il processo ha una sua disciplina, ma deve essere esso stesso connotato in modo tale da garantire la giustizia e la tutela giurisdizionale effettiva. Si è ritenuto, grazie all'art.24 C e art.111 C, che il processo debba essere connotato da tutta una serie di garanzie che rendano effettiva dal punto di vista sostanziale e processuale il diritto:
- Diritto all'assistenza di un avvocato
- Diritto ad argomentare la propria domanda giudiziaria
- Diritto alla terzietà ed imparzialità del giudice
- Diritto al contraddittorio tra le parti: diritto a confrontarsi con l'altra parte e con il giudice
- Diritto ad una durata ragionevole del processo
25 settembre 2015 - Il processo civile è uno strumento che deve regolare in modo giusto la risoluzione delle controversie: il processo deve essere predeterminato per legge e il giudice deve essere precostituito per legge per non "avere sorprese". Alcuni di questi principi sono garantiti dalla Costituzione (art.25, 27 e 111); altre derivano dall’interpretazione di queste norme come la garanzia del contraddittorio. Questa è una garanzia estesa che riguarda anche la garanzia di poter contraddire ciò che il giudice decide. Infatti, il giudice non può emettere sentenze "a sorpresa": ad esempio, posto che la nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, se le parti non si accorgono della nullità, il giudice non ha il potere legittimo di decidere su una questione tale non richiesta dalle parti. Quindi, se il giudice rileva una questione d’ufficio, prima di inserirla nella sentenza, deve segnalarlo alle parti e provocare il contraddittorio tra le parti su tale questione rilevata d’ufficio. Questa è quindi una garanzia di contraddittorio con il giudice introdotta da circa 15/20 anni, con l’art.111 C.
Scopi del processo civile
L’art.24 C afferma che chiunque può agire in giudizio per tutelare un proprio diritto: prima che un processo inizi però si deve accertare l’esistenza e la titolarità del diritto di cui si chiede la tutela. Successivamente si possono adottare provvedimenti per far sia che tale diritto sia tutelato con le pronunce conseguenti che riconoscono come tale diritto debba essere rispettato; questa fase si limita però all’accertamento dell’esistenza di un diritto; non basta però che un diritto sia accertato. In Italia ed in molti ordinamenti europei queste due fasi rientrano nella fase dell’accertamento dell’esistenza di un diritto: questa attività è detta processo di cognizione. Questo processo è eventuale perché può capitare che i provvedimenti siano rispettati prima di essa.
Esiste poi una seconda fase, ulteriormente eventuale: il processo di esecuzione attraverso il quale si fa in modo che il diritto, accertato dopo un processo di cognizione, sia effettivamente rispettato ed eseguito. Con questa fase si cerca di rendere effettiva la decisione di diritto. Di regola il processo esecutivo viene dopo il processo di esecuzione (tranne poche eccezioni). L’art. 24 C. deve essere interpretato nel senso che l’ordinamento deve garantire una tutela effettiva dei diritti: non basta la possibilità di agire giurisdizionalmente ma è necessario che anche la realizzazione materiale del diritto sia garantita.
Il processo cautelare è una via di mezzo tra il procedimento di cognizione e di esecuzione: questo processo di fatto accerta il diritto e lo esegue. Il giudice non può dire chi ha ragione o chi ha torto, ma deve dare una valutazione di presumibile fondatezza del diritto, imponendo misure di natura conservativa, per far in modo che il diritto leso sia conservato. Un bene di cui ad esempio vanto la proprietà in un processo cautelare sarà sequestrato o confiscato per far sì che non "sparisca".
Fino all’inizio degli anni ’90 la tutela cautelare era prevista in casi particolari e non era generalizzata: dopo gli anni ’90 invece è stato normativamente previsto un gruppo di norme dedicato al procedimento cautelare.
Processo civile nel codice di procedura civile
Oggi abbiamo questi processi nel codice di procedura civile:
- 1° libro → disposizioni e principi generali applicabili a tutti i tipi di processo
- 2° libro → processo di cognizione
- 3° libro → processo di esecuzione
- 4° libro → procedimenti speciali
Le norme sono così perché hanno una logica di base: nel processo di cognizione e in quello cautelare il giudice accerta la sussistenza di un diritto. Nel processo esecutivo invece l’intervento del giudice non è necessario; in altri ordinamenti è affidato ad ausiliari del giudice (ufficiali giudiziari, delegati), ma in Italia per garantire maggior garanzia è affidato al giudice.
Giurisdizione volontaria
All’interno del processo civile vi è un’altra attività particolare che non è propriamente giurisdizionale: in realtà i giudici civili intervengono anche nella giurisdizione volontaria (o procedimenti in camera di consiglio). I giudici in questa giurisdizione si occupano non di accertare l’esistenza di diritti ma di aiutare, assistere determinate parti nella gestione e nell’esercizio di diritti. Un esempio è il caso dei minori o degli incapaci: il giudice deve aiutare per determinati atti i tutori, i curatori; il giudice decide se dare oppure negare un’autorizzazione. Il libro 4 del codice di procedura civile contiene la disciplina di questa materia.
Il processo civile, alla luce di quanto detto, comprende una serie di attività giurisdizionali molto ampie che non sono riconducibili solo all’accertamento di un diritto e all’esecuzione dello stesso.
Tutela inibitoria e elementi essenziali del processo
Un aspetto problematico è quello della tutela inibitoria: nel nostro ordinamento non è prevista e provvedimenti di questo genere non sono previsti nel nostro codice. Alcune forme di questa tutela sono previste in leggi particolari; la tutela inibitoria in generale non è prevista. Non si può dire che questa scelta sia giusta o sbagliata.
Quali sono gli elementi essenziali perché si possa parlare di processo? Il programma è un processo? No perché non bastano due parti ed un giudice riconosciuto tale dall’ordinamento, anche se essi sono elementi essenziali; vi deve essere un’iniziativa di parte e un contrasto tra le parti; inoltre il processo deve tenersi nei luoghi e nelle forme prestabilite dall’ordinamento essendo un rito. La definizione degli elementi del processo si trova nell’art. 99 c.p.c. in cui si dice che un processo è una domanda posta da una parte ad un giudice competente in un luogo predeterminato per legge. Quindi perché vi sia un processo abbiamo bisogno di:
- Due parti (di cui una pone la domanda secondo le forme stabilite dal c.p.c.)
- Un giudice
- Un luogo preciso
La presenza di vizi all’interno del processo non fa venir meno il fatto stesso che si stia parlando di processo; devono essere rispettati però dei requisiti minimi per far sì che un processo sia tale. Un esempio si può fare parlando della competenza: uno sbaglio circa la competenza per territorio non inficia la validità del processo in toto ma solo una parte di esso. Diverso è il caso in cui ad esempio io inizio un processo mandando una raccomandata a casa del giudice: in questo caso non si sono seguite le forme minime per iniziare un processo.
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Diritto processuale civile - Appunti (parte 1)
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Appunti diritto processuale civile 1
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