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COMPARSA DI RISPOSTA:
• Contenuto art. 167: i possibili mezzi di difesa rappresentano i contenuti dell’atto di risposta
+ un’eventuale domanda riconvenzionale
• Nella maggior parte dei casi contiene un RIGETTO argomentato con difese, eccezioni etc.
• Le difese del convenuto possono essere contenuti oppure no nella comparsa di risposta.
Sono strumenti facoltativi alcune di queste però se vogliono essere spese dal convenuto,
devono essere fatte qui è il concetto c.d. di PRECLUSIONE.
• La comparsa di risposta contiene:
A) Mezzi di difesa che si precludono con la comparsa di risposta:
i. Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio
(prescrizione, competenza e convezione d’arbitrato che sono
rilevabili solo qui).
ii. Domanda riconvenzionale.
iii. Chiamata in causa di un terzo: se il contenuto vuole coinvolgere nel
processo un terzo deve coinvolgerlo subito.
B) Mezzi di difesa che non si precludono con la comparsa di risposta:
i. Istanze istruttorie e documenti: possono essere contenute nella comparsa,
ma successivamente potrebbero essere sollevate (la stessa cosa che
accade per l’attore) POSSIBILI MA NON NECESSARIE.
ii. Argomentazioni di diritto.
• Tutti gli altri mezzi di difesa si possono fare qui, ma anche in seguito a volte a livello
strategico è meglio rilevarle dopo.
• Per evitare la preclusione bisogna:
Depositare la comparsa tempestivamente in cancelleria;
o Includere i mezzi di difesa nella comparsa;
o
Cosa succede se una o entrambe le parti non rispettano il termine per la loro costituzione?
I. Art. 171 Il mancato rispetto del termine di costituzione da parte dell’attore non produce
conseguenze se il convenuto si costituisce tempestivamente entro il suo termine.
II. Se il convenuto non rispetta il termine, ma l’attore si, allora il processo si svolge ugualmente
senza che intervenga la dichiarazione di contumacia. La costituzione tardiva del convenuto è
rilevante solo ai sensi della PRECLUSIONE, perché i mezzi di difesa che si precludono non
saranno decisi. 2
III. Se entrambe le parti violano il termine di costituzione:
• L’attore viola il termine e il convenuto decide o di rimetterlo in gioco (allora siamo nella I
ipotesi); in questo caso l’art. 171 è abbinato all’art 125 e all’art. 307: RISSUNZIONE DELLA
CAUSA. Entro tre mesi dal termine di costituzione del convenuto le parti possono,
o entrambe, riassumere il processo ( si riparte da capo)
Con la riassunzione della causa il processo conserva i suoi effetti sostanziali e
o processuali dalla prima data della notificazione dell’atto di citazione le parti
possono salvare la causa con effetto EX TUNC.
Se i 3 mesi decorrono senza la riassunzione della causa il processo si estingue.
o
IV.Art. 290: se l’attore è dichiarato contumace e il convenuto costituito è il convenuto che
decide di portare avanti il processo.
Il convenuto può aspirare a una sentenza di merito che abbia effetto sostanziale;
o spera di poter ottenere sei vantaggi perché il giudice ascolta una campana sola
avremo un PROCESSO CONTUMACIALE.
V. Art. 291: se il convenuto non si è costituito entro il termine e non si costituisce
nemmeno all’udienza è dichiarato contumace.
Prima di dichiarare la contumacia il giudice deve controllare che davvero il
o convenuto sia stato messo al corrente del processo deve controllare l’atto e la
relazione di notificazione.
Se ha dei dubbi ordini una rinnovazione della notificazione dopodiché la
o
domanda giudiziale produce i suoi effetti sostanziali dalla data dell’atto di
citazione notificato male, EX TUNC.
La giurisprudenza distingue tra notificazioni NULLE e INESISTENTI; quando
o l’atto è notificato in luoghi che non hanno nulla a che fare con il convenuto l’atto
di citazione è totalmente nullo in questo caso gli effetti sostanziali della
domanda si producono dalla notificazione della seconda domanda.
IL PROCESSO CONTUMACIALE
• Tre norme: art. 292, 293, 294, con pochissime norme speciali.
• È un processo normale ai fini della non penalizzazione della parte assente.
• Il contumace è considerato colui che CONTESTA TUTTO: pertanto l’attore si trova ad avere
maggiori oneri probatori; deve provare tutto quello che ha raccontato.
• Gli art. 292 2 293 prevedono attività in più per l’attore:
Oneri di comunicazione nei confronti della parte contumaciale che non avrebbe
o se il convenuto non fosse contumace. Deve notificare al convenuto contumace:
Tutti gli atti che contengono domande nuove perché? la scelta
se rimanere contumace si effettua sulla base dell’oggetto del processo,
allora nel caso in cui cambi l’oggetto del processo il convenuto deve
saperlo per decidere se rivalutare la sua scelta di essere contumace.
Gli atti su due ordinanze che ammettono i mezzi di prova che
richiedono la partecipazione della parte, e se non partecipa subisce
conseguenze negative:
• Giuramento decisorio;
• Ammissione dell’interrogatorio formale.
• Il contumace si può costituire in qualsiasi momento. Solo chi si costituisce con ritardo va
incontro ad alcune decadenze maturate. questa regola non vale se il contumace non si è
costituito per causa a lui non imputabile. 2
Negli atti introduttivi le parti hanno “preparato” il processo che adesso va avanti attraverso una
serie ordinata di atti delle parti e di udienze.
2) TRATTAZIONE
• Ha lo scopo di delimitare l’oggetto della decisione del giudice.
• Comprende l’identificazione della domanda giudiziale e l’identificazione della domanda
riconvenzionale e delle eccezioni.
• Serve a raccogliere i RACCONTI DI FATTO delle parti tutti i fatti rilevanti a fini della
decisione: si prepara il THEMA DECIDENDUM.
• Art. 121 LIBERTÀ DELLE FORME: gli atti del processo godono di una relativa libertà
formale, sono compiuti nelle forme che li rendono più idonei allo scapo.
• UDIENZA: momento in cui i soggetti del processo si ritrovano in tribunale e discutono della
causa o discutono di questioni relative al processo.
• Processo “verbale”: deve essere redatto il verbale da parte del cancelliere; in realtà i verbali
sono sempre scritto dagli avvocati.
• Le udienze NON sono pubbliche, salvo la c.d. udienza di discussione; l’unica aperta al
pubblico e per di più facoltativa.
• Non c’è nessuna oralità nel processo civile italiano (nonostante quello che è scritto nel codice).
ATTI DEL GIUDICE:
• È un decreto quello con cui il Presidente del tribunale, ai sensi dell’art 168, designa il giudice
istruttore. Gli atti del tribunale sono DECRETI e ORDINANZE finché non si arriva a
SENTENZA.
• Con decreto e ordinanza si decide su aspetti organizzativi e amministrativi sono atti di
completa revocabilità.
• L’ordinanza è l’atto con cui il giudice prende dei provvedimenti, e quando non è previsto
diversamente deve essere succintamente motivata.
• Le ordinanze pronunciate in udienza si presumono conosciute dalle parti, siano esse costituite o
non costituite.
• Con la sentenza il giudice si spoglia dal potere di decidere: definisce la causa della sentenza e
su di essa non potrà tornare. È l’atto finale ed è definitivo.
PRIMA UDIENZA:
• Dinanzi al giudice compaiono i difensori delle parti. Non è necessario che si rechino anche le
parti.
• Cosa accade se in questa udienza una o entrambe le parti costituite non si presentano? Art. 181
Se manca il convenuto non se ne occupa l’art. 1818 perché non è un problema.
o Se manca l’attore, ma è presente il convenuto, il legislatore si “affida al convenuto”
o se questi non vuole proseguire, si procede con un RINVIO (si fissa dopo un po’ di
tempo una nuova prima udienza).
Se mancano entrambe le parti, allora si fissa una nuova udienza. Se le parti non si
o presentano neppure alla seconda udienza il processo si estingue.
• La stessa modalità la ritroviamo nell’art 309: le assenze di entrambe le parti a due udienze
consecutive, determinano l’estinzione del processo è il principale strumento usato dalle parti
per far cadere il processo quando transigono la lita privatamente.
• Anche qui l’estinzione del processo non estingue l’azione.
• Nel caso in cui siano presenti le parti, la prima udienza si chiama: udienza di trattazione: 2
Art. 183 I c. Il giudice deve verificare la regolarità del contradditorio. Questo
o compito si risolve in una verifica di pochi secondi. In questa fase si verificano i
provvedimenti degli articoli 164, 167, 181, 290, 291.
Il giudice deve rilevare i vizi inerenti alla costituzione delle parti e ordinare alla parte
o interessata di rimediare al vizio, art. 182. Se il vizio è sanato il processo conserva il
suoi effetti EX TUNC. Se invece il vizio non è sanato:
Se riguarda il convenuto, questo deve essere dichiarato contumace.
Se riguarda l’attore, si ritiene che manchi un presupposto processuale
sentenza di rigetto in rito della domanda.
• Dopo aver verificato la regolarità, il giudice deve stabilire se è opportuno fissare un’udienza in
cui vengono le parti personalmente udienza di comparizione (potrebbe essere decisa anche
in momenti ulteriori; ma la sede naturale è questa).
• Se ritiene che la comparsa delle parti sia inutile passa oltre.
• In questa udienza il giudice svolge due attività principali (potrebbe svolgersi anche solo una):
a) Interrogatorio libero delle parti: strumento attraverso il quale il giudice pone alle
parti personalmente le domande relative e importanti per la causa (senza il filtro degli
avvocati) non è la funzione istruttoria perché è diverso dall’interrogatorio formale.
• Funzione: far capire al giudice gli elementi rilevanti e fondamentali della
controversia. Le risposte delle parti non valgono come prova per evitare
che la parte, temendo che qualcosa possa ritorcesi contro, possa tacere la
verità.
• Servono al giudice per tracciare la cornice della controversia.
• La parte può farsi sostituire, nell’interrogatorio libero, dal procuratore munito
di procura autenticata, art. 185.
• L’avvocato invece non può sostituire la parte in questa fase perché verrebbe in
parte tradita la funzione di questo strumento.
• Se la parte non si