Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 1 Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Appunti (parte 1) Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPACITÀ DEL GIUDICE

Sotto due profili:

Giurisdizione: la mancanza di giurisdizione è un vizio più grave rispetto alla mancanza di

competenza.

Si parla di limiti del giudice ordinario nei riguardi:

dei giudici speciali: la causa spetta ai giudici di pace o ai giudici speciali? Per la

 giurisdizione civile vige il principio di generalità, quindi è esercitata dai giudici ordinari in

mancanza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano loro la giurisdizione. Alcune

norme che riguardano i giudici speciali sono contenute nella costituzione: l'art 102 cost vieta

l'istituzione di giudici straordinari, istituiti ex post factum, dopo che è sorta la controversia.

La costituzione non contiene invece divieti per la creazione di giudici speciali, che devono

essere distinti dalle sezioni specializzate che possono istituiti presso gli organi giudiziari

ordinari per determinate materie (integrando il tribunale con membri specializzati laici. Es:

tribunale per i minorenni, con esperti in materia familiare). La costituzione ha vietato la

formazione di nuovi giudici speciali ma ha conservato quelli già esistenti (il Tar, il Consiglio

di Stato, Corte dei Conti, Commissioni tributarie). La cost non ha esteso loro il pacchetto di

garanzie previste dagli art 104 e 107 per il giudice ordinario. All'art 108 ha assicurato

l'indipendenza dei giudici speciali lasciando al legislatore la scelta delle soluzioni per farlo.

Non per tutti i giudici speciali per esempio vale la nomina per concorso tecnico (alcuni

membri sono nominati dal potere esecutivo). Anche la carriera non è sottoposta alle

decisioni del CSM ma a quelle del Ministro competente sulla base del consiglio di

particolari commissioni. Sono giudici speciali anche perché hanno una sfera determinata di

materia su cui possono esercitare la giurisdizione. La commissioni tributarie: controversie

tra cittadino e amministrazione finanziaria per i provvedimenti impositivi fiscali; la Corte

dei conti: contabilità pubblica e responsibilità contabile e pensioni dei pubblici dipendenti;

Tar e Consiglio di stato: controversie attinenti la tutela di interessi legittimi. Un diritto

soggettivo si ha quando la pubblica amministrazione agisce sulla base di una posizione di

parità con il privato, mentre si ha un interesse legittimo quando la pa agisce usando

provvedimenti autoritativi che gli consentano di incidere sulla sfera giuridica del privato (es:

azione di annullamento del provvedimento amministrativo). L'interesse legittimo è anche

definito come un'interesse alla legalità della pubblica amministrazione: ci deve essere una

violazione di legge da parte della pubblica amministrazione nell'emanazione del

provvedimento. Il giudice amministrativo è l'unico che può annullare i provvedimenti

(autoritativi, non di valenza interna) della pa. I giudici amministrativi hanno anche una

porzione di giurisdizione esclusiva per determinate materie precisate dal legislatore, in cui

possono entrare in gioco anche diritti soggettivi: pubblici servizi, edilizia e urbanistica (casi

in cui c'è una forte connessione tra l'aspetto pubblicistico e civilistico: fino al 1998 anche le

controversie in merito di pubblico impiego, ora lasciate al giudice ordinario).

Il giudice ordinario dovrà effettuare una declinatoria di giurisdizione, chiudendo in rito il

processo.

della pubblica amministrazione: art 37 c.p.c, sono casi di difetto assoluto (controversie in

 cui non sussiste né la giurisdizione di un giudice ordinario né di un giudice speciale) poiché

si fanno valere casi non suscettibili di difesa giurisdizionale. Non c'è la possibilità di

esercitare un ricorso in sede giudiziale. In questi casi il privato fa valere solo un interesse

semplice, non tutelabile se non in sede politica.

L'art 37 descrive il regime di rilevabilità: in caso di mancanza di giurisdizione il giudice può

tenerne conto d'ufficio o solo se una parte lo eccepisce? Si, è sempre rilevabile d'ufficio e

non è suscettibile di accordo tra le parti. Il difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici

speciali o della pubblica amministrazione è rilevato d'ufficio in qualunque grado del

processo.

dei giudici stranieri: anche detto “difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto”.

 Talvolta però l'assenza di giurisdizione è dovuta ad elementi oggettivi attinenti alla

controversia (es: la giurisdizione italiana non può essere esercitata in relazione a beni

immobili situati all'estero, che il convenuto sia cittadino o meno). Su questa materia incide

la disciplina comunitaria, poiché tra i settori di competenza dell'unione europea esiste anche

quello della cooperazione giudiziaria sia in materia civile sia in materia penale: questo

garantisce il riconoscimento delle sentenze emesse in diversi paesi. Nel 1968 con la

convenzione di Bruxelles ci si era occupati della giurisdizione, ora recepita nel regolamento

Bruxelles 1 n 44/2001. il suo scopo è di dettare criteri uniformi sulla giurisdizione, sul modo

in cui gli stati considerano appartenenti alla loro sfera determinate controversie con elementi

di internazionalità, per evitare la sovrapposizione di giurisdizioni. In Italia fino alla legge

218/1995 la giurisdizione era basata sulla cittadinanza del convenuto. Oggi il criterio

uniforme vuole che vi sia giurisdizione dove il convenuto ha la residenza: criterio della

comodità della difesa. Si preferisce riferirsi al convenuto in quanto è lui che viene attaccato

e bisogna garantirgli al meglio la possibilità di difesa. Ciò non toglie che possano esserci fori

speciali, per determinate controversie, che favoriscano anche l'attore. Il diritto comunitario

prevale sul diritto nazionale, anche se simili. Perché si debba applicare il regolamento la

materia deve essere civile o commerciale (no penale, tributaria, amministrativa né per status,

capacità delle persone e successioni per causa di morte) e il convenuto deve avere domicilio

in uno stato dell'unione. Fori speciali sono previsti in materia contrattuale (art 5.1: la causa

può essere radicata anche davanti ai giudici dello stato in cui l'obbligazione deve essere

eseguita, a scelta dell'attore) ed extracontrattuale (art 5.3: si può agire presso i giudici del

luogo dove si è compiuto il fatto illecito).

Se non si applica il regolamento 44 (quando mancano i due requisiti della materia e del

domicilio) si può applicare la legge italiana, 218/1995, che elenca i propri principi generali

all'art 3: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto abbia residenza o domicilio in

Italia o abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (frequente per le persone

giuridiche). Per i fori speciali vi è un rinvio al Reg.44/2001.

Rispetto alle materie non civili né commerciali la giurisdizione sussiste anche se esiste un

collegamento tra la controversia e il territorio italiano (es: principio per cui la competenza

del giudice può essere decisa in base alla residenza dell'attore). Si tratta però di ipotesi

residuali, per alcune delle quali la legge 218 ha dettato criteri speciali: ad esempio in materia

di matrimonio sussiste giurisdizione italiana se questo è stato celebrato in Italia o se uno dei

coniugi è italiano.

Rilevabilità: vale la regola della deroga convenzionale della giurisdizione. Quando non c'è

giurisdizione in base all'art 3, essa sussiste se le parti l'hanno convenzionalmente accettata e

abbiano messo ciò per iscritto, oppure se il convenuto si sia presentato al processo e non

eccepisca il difetto di giurisdizione con il primo atto difensivo. E' rilevabile d'ufficio solo se

il convenuto è contumace o se si tratta di beni immobili situati all'estero.

Competenza: attiene al riparto della funzione giurisdizionale tra i diversi uffici della giurisdizione

ordinaria: giudice di pace e tribunale. Ex art 341 l'appello contro le sentenze del giudice di pace e

del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte d'appello della circoscrizione

all'interno della quale è stata emessa la sentenza. Si hanno problemi di determinazione della

ripartizione della competenza per individuare il giudice di primo grado davanti al quale istaurare la

causa: Distribuzione in senso verticale: criteri di distribuzione delle cause tra giudici di pace e

• tribunali. Ci si riferisce al criterio della materia, che prevale (la causa è attribuita al giudice

sulla base della materia trattata indifferentemente dal valore economico della causa), e al

criterio di valore (residuale). I criteri sono espressi agli articoli 7 e 9 c.p.c.

L'art 7 per il giudice di pace elenca tre criteri:

di valore = cause relative a beni mobili con valore non superiore a 5000 euro,

◦ di valore-materia = mista, per ogni tipo di materia si dà un criterio di valore

◦ diverso (es: cause con oggetto la circolazione stradale e valore inferiore a

20000 euro),

di materia = cause di vicinato: apposizione di termini e osservanza di confini

◦ per la distanza tra edifici, cause condominiali per modalità e uso delle parti in

comune, cause relative a emissione di fumi, calore, ecc; liti pensionistiche dal

2009 ).

L'art 9 attribuisce al tribunale una competenza residuale, per cause con valore superiore a

5000 euro e con valore indeterminabile. La competenza per materia c'è per cause su imposte

e tasse (anche se poche sfuggono alla giurisdizione delle commissioni tributarie); diritti

onorifici; cause relative a stato e capacità delle persone; querele di falso; esecuzione forzata;

misure cautelari; cause relative a cause di lavoro subordinato o parasubordinato;

controversie in materia di contratti di locazione per immobili urbani.

Non è possibile un accordo derogatorio delle parti, non possono scegliere da quale giudice

andare.

Distribuzione in senso orizzontale: distribuzione delle cause tra giudici di diverse

• circoscrizioni territoriali. Criteri desunti dall'art 28 c.p.c:

competenza per territorio semplice: derogabile per accordo tra le parti. Per la

◦ competenza semplice si applicano i criteri previsti dall'art 18 c.p.c:

Foro generale: si applica ogni qualvolta non c'è una specifica disposizione di

• legge. E' ispirato al principio della comodità della difesa del convenuto.

Iluogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in via subordinata,

nel luogo in cui il convenuto ha la semplice dimora. Se è sconosciuto nel

luogo di residenza dell'attore. Per le persone giuridiche il foro generale è il

giudice del luogo dove essa ha la sua sede o dove ha una filiale con un

rappresentante abilitato.

Fori speciali: si applicano solo a determinate materie. Si dist

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
37 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher renaissence di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Merlin Elena.