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CAPACITÀ DEL GIUDICE
Sotto due profili:
Giurisdizione: la mancanza di giurisdizione è un vizio più grave rispetto alla mancanza di
competenza.
Si parla di limiti del giudice ordinario nei riguardi:
dei giudici speciali: la causa spetta ai giudici di pace o ai giudici speciali? Per la
giurisdizione civile vige il principio di generalità, quindi è esercitata dai giudici ordinari in
mancanza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano loro la giurisdizione. Alcune
norme che riguardano i giudici speciali sono contenute nella costituzione: l'art 102 cost vieta
l'istituzione di giudici straordinari, istituiti ex post factum, dopo che è sorta la controversia.
La costituzione non contiene invece divieti per la creazione di giudici speciali, che devono
essere distinti dalle sezioni specializzate che possono istituiti presso gli organi giudiziari
ordinari per determinate materie (integrando il tribunale con membri specializzati laici. Es:
tribunale per i minorenni, con esperti in materia familiare). La costituzione ha vietato la
formazione di nuovi giudici speciali ma ha conservato quelli già esistenti (il Tar, il Consiglio
di Stato, Corte dei Conti, Commissioni tributarie). La cost non ha esteso loro il pacchetto di
garanzie previste dagli art 104 e 107 per il giudice ordinario. All'art 108 ha assicurato
l'indipendenza dei giudici speciali lasciando al legislatore la scelta delle soluzioni per farlo.
Non per tutti i giudici speciali per esempio vale la nomina per concorso tecnico (alcuni
membri sono nominati dal potere esecutivo). Anche la carriera non è sottoposta alle
decisioni del CSM ma a quelle del Ministro competente sulla base del consiglio di
particolari commissioni. Sono giudici speciali anche perché hanno una sfera determinata di
materia su cui possono esercitare la giurisdizione. La commissioni tributarie: controversie
tra cittadino e amministrazione finanziaria per i provvedimenti impositivi fiscali; la Corte
dei conti: contabilità pubblica e responsibilità contabile e pensioni dei pubblici dipendenti;
Tar e Consiglio di stato: controversie attinenti la tutela di interessi legittimi. Un diritto
soggettivo si ha quando la pubblica amministrazione agisce sulla base di una posizione di
parità con il privato, mentre si ha un interesse legittimo quando la pa agisce usando
provvedimenti autoritativi che gli consentano di incidere sulla sfera giuridica del privato (es:
azione di annullamento del provvedimento amministrativo). L'interesse legittimo è anche
definito come un'interesse alla legalità della pubblica amministrazione: ci deve essere una
violazione di legge da parte della pubblica amministrazione nell'emanazione del
provvedimento. Il giudice amministrativo è l'unico che può annullare i provvedimenti
(autoritativi, non di valenza interna) della pa. I giudici amministrativi hanno anche una
porzione di giurisdizione esclusiva per determinate materie precisate dal legislatore, in cui
possono entrare in gioco anche diritti soggettivi: pubblici servizi, edilizia e urbanistica (casi
in cui c'è una forte connessione tra l'aspetto pubblicistico e civilistico: fino al 1998 anche le
controversie in merito di pubblico impiego, ora lasciate al giudice ordinario).
Il giudice ordinario dovrà effettuare una declinatoria di giurisdizione, chiudendo in rito il
processo.
della pubblica amministrazione: art 37 c.p.c, sono casi di difetto assoluto (controversie in
cui non sussiste né la giurisdizione di un giudice ordinario né di un giudice speciale) poiché
si fanno valere casi non suscettibili di difesa giurisdizionale. Non c'è la possibilità di
esercitare un ricorso in sede giudiziale. In questi casi il privato fa valere solo un interesse
semplice, non tutelabile se non in sede politica.
L'art 37 descrive il regime di rilevabilità: in caso di mancanza di giurisdizione il giudice può
tenerne conto d'ufficio o solo se una parte lo eccepisce? Si, è sempre rilevabile d'ufficio e
non è suscettibile di accordo tra le parti. Il difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici
speciali o della pubblica amministrazione è rilevato d'ufficio in qualunque grado del
processo.
dei giudici stranieri: anche detto “difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto”.
Talvolta però l'assenza di giurisdizione è dovuta ad elementi oggettivi attinenti alla
controversia (es: la giurisdizione italiana non può essere esercitata in relazione a beni
immobili situati all'estero, che il convenuto sia cittadino o meno). Su questa materia incide
la disciplina comunitaria, poiché tra i settori di competenza dell'unione europea esiste anche
quello della cooperazione giudiziaria sia in materia civile sia in materia penale: questo
garantisce il riconoscimento delle sentenze emesse in diversi paesi. Nel 1968 con la
convenzione di Bruxelles ci si era occupati della giurisdizione, ora recepita nel regolamento
Bruxelles 1 n 44/2001. il suo scopo è di dettare criteri uniformi sulla giurisdizione, sul modo
in cui gli stati considerano appartenenti alla loro sfera determinate controversie con elementi
di internazionalità, per evitare la sovrapposizione di giurisdizioni. In Italia fino alla legge
218/1995 la giurisdizione era basata sulla cittadinanza del convenuto. Oggi il criterio
uniforme vuole che vi sia giurisdizione dove il convenuto ha la residenza: criterio della
comodità della difesa. Si preferisce riferirsi al convenuto in quanto è lui che viene attaccato
e bisogna garantirgli al meglio la possibilità di difesa. Ciò non toglie che possano esserci fori
speciali, per determinate controversie, che favoriscano anche l'attore. Il diritto comunitario
prevale sul diritto nazionale, anche se simili. Perché si debba applicare il regolamento la
materia deve essere civile o commerciale (no penale, tributaria, amministrativa né per status,
capacità delle persone e successioni per causa di morte) e il convenuto deve avere domicilio
in uno stato dell'unione. Fori speciali sono previsti in materia contrattuale (art 5.1: la causa
può essere radicata anche davanti ai giudici dello stato in cui l'obbligazione deve essere
eseguita, a scelta dell'attore) ed extracontrattuale (art 5.3: si può agire presso i giudici del
luogo dove si è compiuto il fatto illecito).
Se non si applica il regolamento 44 (quando mancano i due requisiti della materia e del
domicilio) si può applicare la legge italiana, 218/1995, che elenca i propri principi generali
all'art 3: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto abbia residenza o domicilio in
Italia o abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (frequente per le persone
giuridiche). Per i fori speciali vi è un rinvio al Reg.44/2001.
Rispetto alle materie non civili né commerciali la giurisdizione sussiste anche se esiste un
collegamento tra la controversia e il territorio italiano (es: principio per cui la competenza
del giudice può essere decisa in base alla residenza dell'attore). Si tratta però di ipotesi
residuali, per alcune delle quali la legge 218 ha dettato criteri speciali: ad esempio in materia
di matrimonio sussiste giurisdizione italiana se questo è stato celebrato in Italia o se uno dei
coniugi è italiano.
Rilevabilità: vale la regola della deroga convenzionale della giurisdizione. Quando non c'è
giurisdizione in base all'art 3, essa sussiste se le parti l'hanno convenzionalmente accettata e
abbiano messo ciò per iscritto, oppure se il convenuto si sia presentato al processo e non
eccepisca il difetto di giurisdizione con il primo atto difensivo. E' rilevabile d'ufficio solo se
il convenuto è contumace o se si tratta di beni immobili situati all'estero.
Competenza: attiene al riparto della funzione giurisdizionale tra i diversi uffici della giurisdizione
ordinaria: giudice di pace e tribunale. Ex art 341 l'appello contro le sentenze del giudice di pace e
del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte d'appello della circoscrizione
all'interno della quale è stata emessa la sentenza. Si hanno problemi di determinazione della
ripartizione della competenza per individuare il giudice di primo grado davanti al quale istaurare la
causa: Distribuzione in senso verticale: criteri di distribuzione delle cause tra giudici di pace e
• tribunali. Ci si riferisce al criterio della materia, che prevale (la causa è attribuita al giudice
sulla base della materia trattata indifferentemente dal valore economico della causa), e al
criterio di valore (residuale). I criteri sono espressi agli articoli 7 e 9 c.p.c.
L'art 7 per il giudice di pace elenca tre criteri:
di valore = cause relative a beni mobili con valore non superiore a 5000 euro,
◦ di valore-materia = mista, per ogni tipo di materia si dà un criterio di valore
◦ diverso (es: cause con oggetto la circolazione stradale e valore inferiore a
20000 euro),
di materia = cause di vicinato: apposizione di termini e osservanza di confini
◦ per la distanza tra edifici, cause condominiali per modalità e uso delle parti in
comune, cause relative a emissione di fumi, calore, ecc; liti pensionistiche dal
2009 ).
L'art 9 attribuisce al tribunale una competenza residuale, per cause con valore superiore a
5000 euro e con valore indeterminabile. La competenza per materia c'è per cause su imposte
e tasse (anche se poche sfuggono alla giurisdizione delle commissioni tributarie); diritti
onorifici; cause relative a stato e capacità delle persone; querele di falso; esecuzione forzata;
misure cautelari; cause relative a cause di lavoro subordinato o parasubordinato;
controversie in materia di contratti di locazione per immobili urbani.
Non è possibile un accordo derogatorio delle parti, non possono scegliere da quale giudice
andare.
Distribuzione in senso orizzontale: distribuzione delle cause tra giudici di diverse
• circoscrizioni territoriali. Criteri desunti dall'art 28 c.p.c:
competenza per territorio semplice: derogabile per accordo tra le parti. Per la
◦ competenza semplice si applicano i criteri previsti dall'art 18 c.p.c:
Foro generale: si applica ogni qualvolta non c'è una specifica disposizione di
• legge. E' ispirato al principio della comodità della difesa del convenuto.
Iluogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in via subordinata,
nel luogo in cui il convenuto ha la semplice dimora. Se è sconosciuto nel
luogo di residenza dell'attore. Per le persone giuridiche il foro generale è il
giudice del luogo dove essa ha la sua sede o dove ha una filiale con un
rappresentante abilitato.
Fori speciali: si applicano solo a determinate materie. Si dist