Diritto processuale civile
Il processo civile
La funzione giurisdizionale si contrappone all'attività legislativa ed esecutiva dello stato. La giurisdizione è attuazione e applicazione della legge ai casi concreti, ossia accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo tra privati, vincolante e non ritrattabile (effetto di giudicato).
Per accertare l'esistenza di un diritto soggettivo si utilizza lo schema del sillogismo giudiziale:
- Premessa maggiore: si individua la norma da utilizzare
- Premessa minore: si individua il fatto concreto riferito a tale norma
- Conclusione: applicazione delle due premesse che si conclude con l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto
Due corollari
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Nell'accertamento di un diritto da parte di due soggetti, si configura una struttura bilaterale (attore e convenuto) in cui una parte ha una posizione attiva e l'altra una posizione passiva. Art 24 cost: garantisce il principio del contraddittorio potenziale ad entrambe le parti, perché si attui un giusto processo.
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Il principio dell'autonomia privata garantisce la possibilità all'avente diritto, attraverso la domanda (principio del dispositivo sostanziale), di iniziare il processo. Spetta al privato cittadino l'iniziativa ad agire, non allo Stato, a parte alcuni casi in cui vi è un interesse pubblicistico ad accertare la nullità di determinate posizioni soggettive (es: matrimonio): in questi casi agisce il pubblico ministero, non direttamente il giudice = impulso d'ufficio. L'uso è però molto limitato.
Indipendenza e imparzialità del giudice
Indipendenza
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Funzionale: all'esercizio della funzione, art 101.2 cost: i giudici sono soggetti solo alla legge e non devono ricevere pareri o interpretazioni.
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Istituzionale: la magistratura è un organo statale indipendente dal legislativo e dall'esecutivo, i cui dipendenti sono pubblici (art 104 cost).
Imparzialità
Condiziona il giudice all'interno del processo. Deve essere una persona terza alle parti, equidistante dalla materia del singolo processo e dalle due parti.
Le azioni
Per la tutela dei diritti soggettivi, oltre all'azione di accertamento del diritto vera e propria, ci sono tre azioni che lo stato garantisce:
- Azione dichiarativa: si dichiara l'esistenza del diritto, ha valenza di giudicato.
- Azione esecutiva: porta all'esecuzione forzata.
Sentenze di condanna
Il suo principale effetto è l'inefficacia esecutiva. Esecuzione diretta: basata sulla tecnica della sostituzione del debitore per il tramite di un terzo che adempia al suo obbligo. Questa tecnica dà problemi nelle obbligazioni di fare infungibili. Art 612 c.p.c: l'esecuzione diretta avviene per il tramite della nomina delle persone che devono provvedere all'esecuzione della prestazione. Al termine il terzo otterrà il rimborso dell'opera.
Esecuzione indiretta: Tipicamente infungibili sono gli obblighi di non fare ad esecuzione continuata: derivano da una condanna inibitoria, il cui l'ordine è di “non compiere” per il futuro determinati atti. ES: disciplina della concorrenza sleale (il giudice che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la prosecuzione). In questi casi la sostituzione è impossibile. Sino a poco tempo fa l'unica forma di esecuzione indiretta era rappresentata da una norma del codice penale (art 388) che configurava come reato l'inesecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice. Come tipo dei reati, però, presuppone l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre è difficile immaginare che ci sia efficienza degli uffici del PM nel reprimere reati che consistono solo nella non esecuzione di sanzioni civili, considerando il sovraccarico di lavoro dei tribunali penali. Si è optato quindi per una forma di esecuzione indiretta civile, che consenta di dare esecuzione anche alle condanne per gli obblighi infungibili. L'art 614-bis descrive l'esecuzione indiretta come l'inflizione all'obbligato di misure coercitive che vadano a compulsare la volontà dell'obbligato portandolo ad adempiere. Il male che si prospetta all'obbligato che non adempie consiste nel pagamento di una somma di denaro. Questa misura coercitiva è destinata ad aumentare con il tempo. L'unico limite è dato dall'insolvenza del debitore nullatenente. È un'ipotesi comunque marginale.
Effetti secondari della sentenza di condanna
- Qualità della sentenza di condanna di essere titolo per iscrivere un'ipoteca sui beni immobili del debitore. L'effetto consiste nel poter gravare i beni di un vincolo opponibile ai terzi, in modo che possa compiersi l'esecuzione anche se vengono venduti a terzi, e nell'ottenere il diritto di prelazione. Oggi la sentenza di primo grado è sempre esecutiva, in modo provvisorio, quindi è meno appariscente l'utilità dell'ipoteca. Resta però come effetto perché, se iscritta tempestivamente dà preferenza rispetto agli altri creditori, e perché rimane possibile che l'efficacia esecutiva di primo grado rimanga sospesa durante l'appello.
- Art 2953 c.c.: i diritti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, che siano soggetti ad una prescrizione in brevi, tornano ad essere soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Spesso al creditore serve molto tempo per individuare i beni su cui procedere all'esecuzione.
Condanna sommaria
Viene resa senza che vi sia una cognizione piena dell'esistenza del diritto per ragioni che vengono valutate discrezionalmente dal legislatore. Sommaria significa:
- Condanna in assenza di contraddittorio: senza che il giudice senta le ragioni dell'altra parte (es: provvedimento ingiuntivo, per crediti di denaro o consegna di beni immobili, in presenza di una prova documentale)
- Condanna resa con una cognizione superficiale: probabilità di esistenza del diritto (es: vittime di un sinistro stradale nell'azione di risarcimento del danno contro l'assicuratore)
Condanna in futuro
Il provvedimento di condanna viene emesso quando il termine per l'adempimento non è ancora scaduto. Normalmente non è ammessa, anche per ragioni di economia dei processi, ma in ipotesi particolari è prevista. Es: sfratto per morosità, si ritiene presumibile che il conduttore già moroso non pagherà i successivi canoni. Queste ipotesi non vanno confuse con i provvedimenti cautelari, che presuppongono che i tempi del processo pongano in effettivo pericolo i beni da tutelare.
Condanna con riserva di un'eccezione
Condanna con cognizione parziale, perché il giudice condanna accertando i fatti costitutivi del diritto del creditore ma non un'eccezione che ha sollevato il debitore (es: compensazione). La condanna viene anticipata riservando all'esito del successivo processo la decisione sull'eccezione.
Condanna generica
Art 278 c.p.c: quando è già accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (che può richiedere una complessa istruttoria, soprattutto nei risarcimenti), il giudice, su istanza delle parti, può condannare in via generica, senza indicare la quantità. Non ha effetto esecutivo, perché non si può procedere ad esecuzione forzata senza conoscere l'entità del debito. Può però facilitare una transazione, ossia una chiusura del processo con accordo conciliativo.
Azione costitutiva
Vi è una esplicita norma generale, art 2908 c.c., che prevede una sua tipicità: nei casi previsti dalla legge l'autorità giudiziaria può modificare, costituire o estinguere rapporti giuridici. La tipicità emerge dalla formula “casi previsti dalla legge”: non rientra nei compiti del giudice operare modificazioni della realtà sostanziale, che devono essere lasciate all'autonomia privata o alla legge.
Diritti potestativi: diritto di un soggetto di produrre una modifica nella sfera giuridica di un altro soggetto sulla base della sua unilaterale volontà. L'altra parte è in una posizione passiva di soggezione. L'azione costitutiva corrisponde ai casi di diritti potestativi giudiziali, che possono essere esercitati solo per il tramite di una sentenza del giudice.
I diritti potestativi semplici invece possono essere esercitati sulla base della presenza di una determinata situazione sostanziale. Es: una parte può recedere da un contratto con una semplice dichiarazione in cui si contesta l'inadempimento, senza ricorrere al giudice. In questi casi può esserci un esito finale di contenzioso giudiziale, ma non è una controversia nella quale sia esercitata un'azione costitutiva. Es: mero accertamento dei presupposti di recesso.
Nei diritti potestativi giudiziali, invece, il codice civile usa il termine “domandare”: devono essere concretizzati nella domanda di azione costitutiva. Es: annullamento del contratto per vizi della volontà: la parte che è incorsa in questi vizi può domandare l'annullamento del contratto. Es: azione di rescissione per inadempimento: quando non c'è caparra, il soggetto non inadempiente può agire per l'adempimento (sentenza di condanna) o domandare la rescissione del contratto (sentenza costitutiva). A quest'ultima si cumulerà probabilmente una sentenza di condanna al risarcimento del danno.
Il legislatore ha accostato ai diritti potestativi giudiziali anche alcuni diritti potestativi semplici: consente alla parte non inadempiente di inoltrare una diffida ad adempiere con dichiarazione che, decorso il termine assegnato, il contratto si considererà risolto. Se c'è una clausola risolutiva si presuppone che, in mancanza di adempimento, il contratto dovrà risolversi di diritto, quando la parte dichiara di avvalersi della clausola.
Sono previste anche le cd sentenze costitutive necessarie, non realizzabili neppure su accordo delle parti (ad es: il divorzio può essere concesso solo dal giudice). Tra queste vi sono anche le azioni di annullamento di atti (non annullano un rapporto ma un singolo atto) come le azioni di annullamento delle delibere del condominio e delle delibere delle associazioni riconosciute.
Sentenza costitutiva delle servitù coattive: art 1032 c.c: quando per legge il proprietario di un fondo ha diritto ad ottenere dal proprietario di un fondo vicino la costituzione di una servitù per imprescindibili necessità, se le parti non si accordano, la parte che ha il diritto può ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che costituisca la servitù. Le parti avrebbero il diritto di accordarsi per produrre la nascita della servitù: solo se una parte viene meno all'obbligo di prestare consenso, si ricorre al giudice. Nelle altre sentenze costitutive, invece, non c'è un obbligo per la parte di prestare il consenso alla modifica.
Condizioni per la pronuncia di merito
Vi possono essere impedimenti che portano alla sentenza di rigetto in rito. Nella maggior parte dei casi l'azione potrà essere esercitata in un nuovo processo. Alcune delle condizioni riguardano l'individuazione del giudice, la capacità della parte, o i cd ostacoli negativi (devono essere assenti perché si possa pronunciare nel merito). Quando ci sono questi difetti, il processo non è invalido. Il processo è regolare, ma deve concludersi con una sentenza processuale in rito. Per poter arrivare ad una sentenza di merito, occorre che vi siano tutte le condizioni. Non è detto però che vi sia sempre una verifica esplicita della loro esistenza: se non vi sono particolari contestazioni, il giudice implicitamente afferma l'esistenza dei presupposti.
Esistenza dell'azione: diritto di azione in generale, comprensivo di tutte le tipologie di azioni. Il diritto di azione è un diritto soggettivo pubblico verso lo Stato all'emanazione della pronuncia di merito. Il soggetto ha diritto di azione anche se ha torto nel merito. Il diritto di azione è un diritto soggettivo astratto, ossia astrae dal diritto soggettivo sostanziale.
Le condizioni del diritto d'azione sono la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire.
Interesse ad agire: consiste nell'incertezza: è consentito chiedere l'accertamento di un proprio diritto solo se c'è un'incertezza oggettiva derivante per esempio da contestazioni. Se c'è solo un dubbio soggettivo dell'avente diritto, non c'è interesse ad agire, perché non c'è bisogno di tutela. L'art 100 c.p.c afferma che, per proporre una domanda, è necessario avervi interesse. Questo interesse è espresso da un rapporto di utilità tra il provvedimento domandato e la situazione prospettata. Occorre che la domanda corrisponda a un bisogno di tutela giuridica che corrisponde all'azione esercitata. È un principio di natura sistematica che risponde all'esigenza di economia processuale. Le applicazioni pratiche di questo principio in realtà non sono molte:
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Azione di condanna: il bisogno di tutela è dato da una lesione del diritto soggettivo che necessita di essere reintegrato. I casi in cui questo può mancare sono molto limitati. ES: chi chiede un provvedimento di condanna pur prospettando che il termine per l'adempimento non è ancora scaduto.
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Azione costitutiva: quando la modifica risulta già realizzata oppure si sono già verificati i suoi effetti sostanziali. Nei casi in cui la legge mette in primo piano l'accordo tra le parti e solo in via subordinata la sentenza costitutiva (servitù coattiva o comproprietà), non vi sarà interesse ad agire solo se una delle parti decide, nonostante l'altra fosse a lei concorde, di agire in giudizio per avere una sentenza.
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Azione di accertamento: a differenza delle altre, questa può avere ad oggetto qualsiasi entità, non solo diritti sostanziali (es: situazioni di fatto). Il bisogno di tutela deve essere di certezza su un diritto soggettivo o rapporto giuridico. Non si può neanche accertare l'esistenza di un diritto che non è oggettivamente incerto. ES: accertamento della nullità o della simulazione di un contratto: il solo fatto che vi sia un'apparenza giuridica della sua esistenza, legittima l'interesse ad agire.
Legittimazione ad agire: attiene alla titolarità affermata attiva e passiva del rapporto. L'attore deve affermarsi titolare del diritto e deve individuare il convenuto come soggetto obbligato. Individua non le parti del processo (sarebbe un caso di titolarità effettiva, che provoca un rigetto nel merito), ma le giuste parti (quelle nei cui confronti può essere fatto il giudizio di merito).
Difetto di legittimazione: azione esercitata da un soggetto che afferma di non essere titolare di un diritto. ES: genitore che esercita il diritto del minore in nome proprio, pur affermando che il diritto è del figlio: non è legittimato ad agire. / ES: socio che esercita i diritti della società.
La regola della legittimazione è prevista in negativo dal codice, all'art 81. Nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, fuori dai casi previsti dalla legge. Ci sono infatti casi di legittimazione straordinaria che danno luogo alla cd sostituzione giudiziale: un soggetto agisce in nome proprio per un diritto altrui. La parte in senso sostanziale è il sostituito, quindi il titolare della situazione sostanziale in dubbio. Il sostituto invece assume tutti i doveri processuali, e può essere anche condannato a pagare le spese del processo. Il giudicato avrà però effetti nei confronti del sostituito, titolare del diritto.
ES: azione surrogatoria, a tutela della conservazione del patrimonio del debitore di una somma di denaro. Art 2900 c.c.: il creditore di una somma di denaro può esercitare i diritti che spettano al proprio debitore verso terzi se vi è una situazione di inerzia (il debitore omette di esercitare quei diritti) e se vi è necessità dell'azione di recupero dei beni al fine di preservare la garanzia di conservazione del patrimonio generica (per es. questa azione non potrebbe essere esercitata contro un soggetto benestante).
Azione diretta: attribuiscono al sostituto il diritto di ottenere direttamente la condanna in proprio favore. Sostituzione processuale più avanzata. ES: azione del mandante: se il mandato è senza rappresentanza, i diritti fanno capo al mandante. ES: i lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze dell'appaltatore, possono proporre azione diretta verso il committente per ottenere il pagamento delle loro retribuzioni.
Da questi fenomeni di sostituzione processuale vanno distinti alcuni casi particolari di legittimazione straordinaria dove non c'è un diritto soggettivo nel cui esercizio ci si sostituisce. Azione degli enti esponenziali per l'esercizio di interessi collettivi o diffusi (che fanno capo ad una certa collettività qualificata o alla comunità nel suo complesso): non possono essere soggettivizzabili in un unico individuo. Ad es. il bene dell'ambiente appartiene a tutti in modo indistinto. Per tutelare giuridicamente questi interessi il nostro ordinamento ha attribuito azioni ad associazioni rappresentative di quegli interessi (enti esponenziali). Ad es. le associazioni dei consumatori. Le associazioni non agiscono per beni soggettivi propri, quindi non vi è una sostituzione.
Azione di classe: regolata dall'art 440 bis del codice del consumo: si deducono in giudizio diritti di risarcimento dei consumatori derivanti dalla violazione di diritti individuali omogenei, lesi mediante contratti o illeciti istantanei con potenzialità pluri-offensiva (ad es. un treno che fa 2 ore di ritardo). Uno degli appartenenti alla classe agisce in giudizio con azione risarcitoria, con effetti anche sui restanti membri della classe.
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