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CONTRATTO PRELIMINARE:
Le obbligazioni possono avere ad oggetto l’obbligo di contrattare, e quindi di concludere un
contratto: il cosiddetto contratto preliminare. Si tratta di un contratto con il quale le parti si obbligano a
concludere un futuro contratto, definitivo, di cui vengono definite le caratteristiche principali. Questo
contratto caratterizza ad esempio i beni immobili, e lo ritroviamo nel “compromesso”. Tali contratti
preliminari hanno molte funzioni: magari le parti si devono riservare alcuni accertamenti all’esito dei quali il
contratto definitivo sarà condizionato; se il contratto definitivo non viene poi stipulato, la parte che ha subito
inadempimento può chiedere al giudice una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, il giudice
mette una decisione che si sostituisce al contratto definitivo, non concluso.
ovvero obbligazioni di garantire il bene che si è fornito. Il caso
OBBLIGAZIONI DI GARANZIA:
specifico è l’art. 1476 c.c. previsto dal contratto di vendita: il venditore deve garantire al compratore che la
cosa sia esente da vizi (a meno che questi non siano presenti al compratore o che questi la abbia acquistata in
ragione di tali difetti). ovvero l’obbligazione di tenere un comportamento di lealtà e
OBBLIGAZIONE DI BUONA FEDE:
correttezza; il loro mancato rispetto può portare non soltanto al risarcimento del danno ma addirittura alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
CRITERI PER VALUTARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE – 1182 c.c. e seguenti;
ADEMPIMENTO DA PARTE DEL TERZO
Il creditore può aver interesse che un terzo esegua personalmente la prestazione per alcuni tipi
particolari di contratto nei quali l’identità delle parti non ha rilevanza (l’acquisto di un giornale, contratti
chiamati intuito personae);
CRITERIO DI LUOGO DELL’ADEMPIMENTO – 1182 c.c.
Normalmente il luogo della prestazione è indicato all’interno del contratto, se così non fosse bisogna
distinguere: un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del
creditore; per consegnare qualsiasi altra cosa, certa e determinata, si guarda al luogo dove quella cosa si
trovava quando l’obbligazione è sorta.
In tutti gli altri casi l’obbligazione viene adempiuta al domicilio del debitore. Salvo quindi che non
sia stabilito dalle parti e non si tratti di una cosa specifica, il luogo è il domicilio del debitore. Si vuole venire
incontro in questo modo alla parte che si deve attivare per adempiere.
CRITERIO DEL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO – 1183 c.c.
In questo caso bisogna stare attenti, quando siamo debitori, dell’indicare un termine prima del quale
il creditore non potrà venire a richiederci l’adempimento, altrimenti saremmo costretti ad adempiere
nell’immediato. Se invece il termine non è stabilito e non lo si può ricavare, ma in virtù degli usi la
prestazione non possa essere richiesta in modo immediato, sarà il giudice ad indicare il tempo che ritenga più
congruo. La regola generale rimane quella per cui il creditore può chiedere immediatamente l’esecuzione. Il
termine rispecchia un interesse (o del creditore o del debitore).
-1186 c.c.
Nel caso in cui il debitore, per fatto proprio, diminuisca le garanzie di pagamento assicurate al
creditore, quest’ultimo può far decadere il termine riguardante il pagamento e richiedere immediatamente il
pagamento del debito. Lo scopo è quello di tutelare il creditore a fronte di situazioni di difficoltà del debitore
o a intenzioni fraudolente di quest’ultimo.
TERMINE ESSENZIALE
Dopo la scadenza di questo termine, il creditore non sarà più interessato alla consegna del bene ma
procederà unicamente con la richiesta del risarcimento dei danni conseguiti dal mancato adempimento del
debitore. Un esempio può essere quello della consegna dell’abito da sposa da parte del sarto alla sposa,
decorso quel termine la consegna dell’abito sarà inutile e verranno richiesti unicamente i danni da parte della
sposa. PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE – 1188, 1189 c.c.
Questa situazione si determina quando il debitore, supponendo che un determinato soggetto
corrisponda al creditore, consegna a lui l’oggetto del contratto, per poi scoprire che non si trattava in realtà
del creditore effettivo. Al presentarsi di questa situazione, bisogna dare la prova che in quel momento ci si
trovava in totale buonafede, se non concorrono le circostanze univoche (elemento oggettivo) e la totale
buonafede (elemento soggettivo) la situazione non trova più tutela all’interno della norma. L’onere della
prova di queste circostanze è a carico del debitore. Questa regola può valere a volte anche per quanto
riguarda pagamenti bancari: colui che si presenta allo sportello bancario con una firma falsa è un creditore
apparente, se il banchiere riesce a dimostrare che era in buonafede e che c’erano circostanze univoche che gli
facevano pensare che il soggetto creditore fosse reale, in quel caso la banca può essere liberata. Un altro caso
può essere quello del guardaroba in discoteca, se qualcuno si presenta con il nostro tagliandino, egli è un
creditore apparente che va a riscuotere la nostra giacca; se l’impiegato del guardaroba non nutre dubbi sul
fatto che egli non sia il vero creditore, noi non possiamo inizializzare alcuna azione nei confronti della
discoteca, in base alle circostanze univoche il guardarobiere non dovrà risarcire nulla, trovandosi in totale
buonafede. Solamente nel caso ci fossero stati degli elementi evidenti di colpevolezza si potrebbe
inizializzare un’azione.
CRITERIO DEL PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACE – 1190 c.c.
Anche se il debitore adempie esattamente alla prestazione prevista nei termini previsti, se il creditore
è incapace, il debitore non può considerarsi liberato; a meno che non si riesca a provare che il pagamento è
stato rivolto a vantaggio dell’incapace, ad esempio dimostrando che l’incapace ha consegnato la somma di
denaro al suo tutore, liberandosi così dall’onere del pagamento. Ma se quei soldi scompaiono, il debitore non
è liberato. Ciò significa anche che l’eventuale richiesta di pagamento fatta dal creditore incapace non è una
richiesta da considerarsi seria o rilevante, poiché quella richiesta deve arrivare dal suo rappresentante legale:
il genitore o il tutore, egli essendo incapace di ricevere è anche incapace di richiedere in modo valido. Ciò
non significa che il debitore non debba pagare, ma che ci sia il bisogno di pagarlo attraverso il suo
rappresentante legale. Ciò ci dice che gli incapaci, in via generale, non possono compiere gli atti negoziali
(quelli che rilevano la volontà della persona). Se l’incapace non può ricevere validamente il pagamento vuol
dire che l’atto di accettazione sarà un atto negoziale. Quindi, altro presupposto del debitore, è quello di
accertarsi che il suo creditore in quel momento sia capace di risolvere, perché altrimenti dovrà pagare il suo
rappresentante legale.
CRITERIO DI PAGAMENTO DAL DEBITORE INCAPACE – 1191 c.c.
Ci si trova nella situazione inversa, qui il debitore incapace, che ha eseguito la prestazione dovuta,
non la può impugnare a causa della propria incapacità. Dietro ciò c’è una motivazione: il pagamento nel
nostro ordinamento è considerato un dovuto, se quell’atto è dovuto e quindi lo si deve eseguire, è
assolutamente irrilevante che chi lo esegua sia capace o meno in quel momento, andava comunque eseguito.
Ciò significa che quell’atto non gli può creare alcun pregiudizio, avrebbe comunque dovuto farlo. Non c’è
quindi esigenza di tutelare chi è incapace, la sua situazione rimane esattamente la medesima; al contrario, la
situazione del creditore non rimane la medesima. Il pagamento nel nostro ordinamento è considerato un fatto
giuridico, non serve la volontà, anche un incapace può pagare.
obbligazioni che fin dalla nascita hanno ad oggetto una somma di denaro.
OBBLIGAZIONI DI VALUTA:
Per questo tipo di debito vige il principio nominalistico, significa che deve essere restituito il valore
nominale di quel denaro, non il potere d’acquisto di quel denaro. Normalmente questi debiti sono legati a
clausole di indicizzazioni, di norme quelle dell’ISTAT: in questo modo si elidono gli effetti negativi del
principio nominalistico, valevole in via generale nel nostro ordinamento.
nascono avendo ad oggetto non il denaro, ma che poi per l’adempimento
OBBLIGAZIONI DI VALORI:
vengono tramutate in denaro (tizio si distrae e tampona caio al semaforo, l’obbligazione che ne nasce è
quella di risarcire il parafango acquistandone un altro, oppure quell’obbligazione si trasforma in
un’obbligazione avente ad oggetto una somma denaro.
INTERESSI – 1177 c.c. e seguenti;
Vi sono diversi tipi di interessi (il denaro produce frutti, ovvero interessi). Il denaro, salvo rare
eccezioni, produce i cosiddetti interessi compensativi.
il compenso che si deve dare a chi ci ha dato il denaro, per il fatto che ci
INTERESSI COMPENSATIVI:
ha concesso di disporre di una liquidità immediata. Qualcuno dice che questi interessi assumano quasi una
funzione equitativa, compensano per il vantaggio della liquidità di cui si gode nell’immediato. Vengono
anche chiamate interessi corrispettivi. È importante distinguere questi interessi (corrispettivi o compensativi)
dagli interessi moratori. Interessi normalmente maggiori che scattano quando quel debitore è messo in
INTERESSI MORATORI:
mora, ovvero non ha adempiuto secondo i criteri appena visti; da quel momento in poi il debitore non dovrà
solamente gli interessi compensativi, dovuti per il solo fatto di avergli concesso la somma nell’immediato,
ma ci dovrà anche gli interessi moratori per il ritardo. Quando si andrà a restituire la somma con gli interessi,
le somme restituite saranno prima imputabili agli interessi, e solo dopo imputabili alla somma capitale. La
ragione sta nel fatto che il denaro è di per sé un bene fruttifero, se quella somma la si imputa direttamente al
capitale vuol dire che elimino il bene che crea frutti; se la imputi agli interessi vuol dire che nel frattempo
che non ho ancora restituito gli interessi, il capitale continuerà a produrre frutti. Se risarcissimo prima il
capitale, il creditore perderebbe dei soldi, per il semplice fatto che il capitale non concorrerebbe più alla
produzione di interessi.
La norma sull’anatocismo ci dice che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda. In questo modo