I fatti illeciti
Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Se un soggetto ha cagionato danno ad un altro soggetto, lo deve risarcire. Questo è il fulcro della norma. Essa è una norma cardine nella disciplina sul risarcimento dei danni, caratterizza sostanzialmente l’approccio europeo al risarcimento del danno.
Vi sono una serie di aggettivi sui quali la nostra interpretazione deve focalizzarsi: non è semplicemente qualunque fatto, è qualunque fatto doloso o colposo, quindi oltre al fatto vi deve essere un qualche elemento psicologico che caratterizza l’azione del danneggiante, questi deve aver agito o con il dolo o con la colpa.
Definizione di dolo e colpa
Dolo: volontà di compiere una determinata azione, di giungere ad un determinato risultato. Possiamo immaginare una persona che sta guidando un’auto e deliberatamente investe un passante, volontariamente decide di investirlo.
Colpa: negligenza, imprudenza ed imperizia (quando le regole di quell’atto/professione imponevano di seguire determinati parametri). Significa sostanzialmente: mancanza rispetto ad un dovere di attenzione, ad uno standard determinato.
Il fatto deve essere causa del danno ed il nesso deve essere comprovato, infine, il danno deve essere ingiusto. Danno ingiusto significa un danno commesso che va a ledere un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Su questa parola, ingiusto, si sono sviluppati settanta anni di evoluzione giurisprudenziale.
Evoluzione giurisprudenziale
Nei primi anni la giurisprudenza ritenne che ingiusto dovesse essere interpretato limitando la sfera del danno risarcibile solamente ai diritti di proprietà e reali (diritti assoluti). Successivamente, si verificano due casi noti che riguardano la sfortunata squadra del Torino: il caso Superga ed il caso Meroni. Questi, verificatisi negli anni Sessanta, portano ad un cambiamento della giurisprudenza. In quel caso la squadra del Torino, che aveva perso tutti i suoi calciatori, chiese un risarcimento del danno senza ottenerlo, in quanto il diritto leso non è un diritto assoluto. La squadra vantava unicamente un diritto di credito, un diritto sulla prestazione sportiva di quei calciatori su base contrattuale, un diritto relativo.
La giurisprudenza in quelle decisioni comincia a riflettere su un cambiamento di prospettiva, che porterà poi al risarcimento dei diritti relativi e dei diritti di credito e ad un ampliamento della sfera del danno risarcibile. Ciò che è cambiato non è la norma in sé, ma l’interpretazione che viene fatta di essa.
Istituto dei danni punitivi
L’istituto dei danni punitivi è estraneo al nostro ordinamento fino al 2007. Nel nostro ordinamento il diritto privato si occupa dei comportamenti da adottare ed il diritto penale si occupa delle sanzioni, non vi è spazio per tale istituto. Nel settembre-ottobre 2017 vi è stata una sentenza che ha riconosciuto invece il fatto di poter adottare l’esito di sentenze straniere nel nostro ordinamento, ciò contribuisce a cambiare il nostro diritto privato. Si può dire che la globalizzazione ha avuto conseguenze importanti all’interno del nostro ordinamento, in particolare nel diritto privato.
Il nostro diritto privato è nato in un modo e va sviluppandosi nettamente in questo periodo, aprendo nuove strade. Altre caratteristiche del nostro diritto privato sono che le norme che troviamo nel codice civile pongono degli obblighi (alcune norme sono derogabili, altre inderogabili ecc.), ma le norme che si trovano nel diritto privato in generale non comportano tutte degli obblighi.
La norma 143 c.c. (diritti e doveri reciproci dei coniugi) ha aperto un dibattito su tale questione: quelli elencati all’interno della norma, sono obblighi giuridici? Se non vengono rispettati, si incorre in sanzioni? O si tratta solamente di consigli? Il punto fondamentale è che: se sono norme giuridiche, in caso di una loro violazione si ha anche una sanzione. In realtà, non tutte le norme hanno un elemento fondamentale: la condivisione sociale.
L’interpretazione si fa promotrice della situazione economico-sociale del periodo storico, negli anni Ottanta, periodo in cui ci si iniziava ad aprire al mondo esterno (iniziano a circolare le decisioni estere, vi sono più matrimoni tra persone di diversa nazionalità), si è iniziato a dire che questi doveri sono più dei “consigli”; oggi cambia il contesto sociale e si ritorna al punto di vista degli anni Quaranta, quando si pensava che fossero obblighi giuridici.
Nell’art. 1 delle preleggi, tra le fonti indicate (leggi, regolamenti e usi) vi è la mancanza di:
- Costituzione: (non elencata per una questione temporale, essendo successiva al Codice e non essendo stato quest’ultimo modificato); la costituzionalizzazione del diritto privato ha fatto sì che anche le norme del codice devono fare i conti con la Costituzione ed essere ad essa confrontate; l’apertura all’istituto dei danni punitivi è stata accolta grazie alla lettura costituzionalmente orientata del codice civile.
- Usi e consuetudini: oltre all’anatocismo, si può introdurre la cosiddetta soft law, norme che i consociati per ragioni varie scelgono di darsi autonomamente (partono dal basso, non sono imposte da nessuno, ma i consociati considerano imprescindibile la loro presenza); così nel medioevo nacque la lex mercatoria, in età contemporanea con lo stesso principio è nata UNIDROIT, partita dal basso e diventata legge a tutti gli effetti in materia di commercio internazionale. La soft law può quindi: rimanere prassi (ciò non toglie comunque la diffusione di tali norme), potrebbe nel tempo forse divenire uso, o addirittura diventare legge con il tempo.
Diritti della personalità
Sono, secondo un’antica definizione, i diritti dell’uomo trovati ma non creati dall’ordinamento giuridico; quei diritti fondamentali della persona umana che l’ordinamento giuridico riconosce, presupponendo la loro preesistenza all’ordinamento giuridico. In ordinamenti diversi dal nostro e da quello francese, non si trova la definizione di diritti della personalità, la categoria semplicemente non esiste; vi sono categorie simili ma non del tutto coincidenti come quella dei diritti fondamentali.
Nella precedente definizione, c’è evidentemente un fondamento giusnaturalistico (se il diritto è trovato, ma non è creato, si presuppone che si tratti di un diritto naturale preesistente alla norma stessa). Ci si troverà così davanti alla categoria dei diritti naturali, la visione giusnaturalistica presuppone che ci sia un insieme di diritti naturali, ma non è chiaro chi sia il soggetto chiamato ad individuare tali diritti. Si presuppone che sia la società, nell’evolversi della sua storia, che individua determinati valori e sulla base di questi determinati diritti, quello che l’ordinamento fa è selezionare una serie di diritti già scelti sulla base di una maturazione di tipo sociale.
I diritti della personalità sono una categoria aperta, se il catalogo fosse chiuso tutti i discorsi sul fondamento giuridico dei diritti della personalità non avrebbero senso; essi costituiscono una categoria aperta, suscettibile di arricchimento e integrazione. Individuare il processo di genesi è importante perché attraverso questo processo si creano nuovi diritti e la categoria si arricchisce. Vi sono anche categorie chiuse quali quelle ad esempio dei diritti reali.
La differenza tra il definire una categoria di diritti chiusa o aperta è non soltanto che il numero dei diritti è prefissato ed i diritti che appartengono a quella categoria sono stati prefissati, ma significa accordare o non accordare alla giurisprudenza il potere di creare nuovi diritti. Se diciamo che la categoria è chiusa, significa che il legislatore nel codice civile ha individuato l’elenco dei diritti reali, ed il magistrato non può creare un nuovo diritto reale ulteriore rispetto a quelli già individuati nel codice civile.
Nel dire questo si dà per scontato che il legislatore invece possa sempre creare nuovi diritti (il legislatore ha il potere di dettare nuove norme che si aggiungano o modifichino il codice civile); la categoria è chiusa quindi nel senso che la giurisprudenza non può creare nuovi diritti, il legislatore non ha alcun vincolo di questo tipo. Il legislatore può creare nuovi diritti (anche se appartengono ad una categoria chiusa), in più in tale definizione c’è l’affermazione implicita che la giurisprudenza può creare nuovi diritti della personalità. Molti diritti della personalità presenti nell’ordinamento giuridico sono stati creati non dal legislatore ma dalla giurisprudenza, ed in un momento successivo positivizzati (farlo diventare un diritto riconosciuto da una norma) dal legislatore (diritto alla riservatezza, di fonte giurisprudenziale).
Caratteristiche diritti della personalità
La prima delle caratteristiche dei diritti della personalità è che costituiscono una categoria aperta; poi, che i diritti della personalità sono: assoluti, imprescrittibili ed inalienabili.
- Assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
- Imprescrittibili: non sono soggetti a prescrizione, non perdono di validità anche in caso di mancato utilizzo (riguardo alla prescrizione, art. 2946 c.c.);
- Il titolare di un diritto della personalità non può rendere questi diritti oggetto di contratto e/o scambio, come il titolare del diritto alla vita non può vendere la propria vita ad un determinato prezzo (ovviamente da un punto di vista giuridico), così come non può alienare il proprio diritto alla salute, vendere il proprio diritto al nome ecc.
Se ciò avviene (un contratto che abbia ad oggetto, ad esempio, la vendita di una parte del proprio corpo), dal punto di vista civilistico questo contratto è un contratto “nullo”, invalido. La conseguenza se il contratto è nullo, è che il contraente non ha azioni per far valere quel contratto. Supponiamo il caso di affitto d’utero. Una donna concede una parte del proprio corpo per l’impianto di un embrione e poi per la gestazione fino alla nascita. Tale contratto è nullo nel nostro ordinamento poiché v’è un diritto alla personalità che vieta il tutto, ovvero l’art. 5 c.c. Dal momento che il contratto è nullo, se ne conclude che i genitori che hanno concluso il contratto non potranno, nei confronti di chi con loro ha concluso il contratto, esercitare azioni che derivino dall’inadempimento del contratto, o richiedere un risarcimento del danno ecc. Non hanno nessuna delle azioni che l’ordinamento giuridico mette a disposizione del contraente.
Ci sono casi meno eclatanti, ma più diffusi, dove in realtà sembra che nei fatti si disponga dei propri diritti della personalità, anche se l’indisponibilità dovrebbe essere un tratto essenziale della categoria. Questi sono: il diritto all’immagine fisica di una persona e il diritto alla protezione dei dati personali. Nei fatti, un personaggio famoso presta la propria immagine fisica per pubblicità di prodotti commerciali, per spot televisivi ecc.
È evidente come ci sia un contrasto dove da una parte abbiamo il principio di indisponibilità di tali diritti, e dall’altra un contratto di merchandising. Un altro esempio è quello di Gmail, servizio di posta elettronica gratuito che però, al momento dell’iscrizione, si riserva di utilizzare i nostri dati personali.
Elenco dei diritti della personalità
Il diritto alla vita è garantito dall’art. 2 della Cedu. Nel caso in cui il diritto alla vita di un soggetto venga leso, la conseguenza di ciò è ovviamente la morte, è evidente quindi, che il titolare del diritto non può più agire in giudizio. Bisogna quindi trovare un soggetto legittimato ad agire.
Il diritto privato è basato su una richiesta che l’attore (persona che agisce in giudizio) fa contro il convenuto (persona chiamata in giudizio), nel settore civile il principio è quello della domanda giudiziaria; se la persona non agisce in giudizio, nulla accade (art. 2697 c.c.). In tale caso, ci saranno dei soggetti (familiari, eredi) che chiederanno un risarcimento del danno; l’azione e il diritto che sarebbero spettati a colui che perde il diritto alla vita, passano nelle mani degli eredi.
Il diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, integrato dall’art. 5 c.c. Nel dicembre 2017 è stata introdotta la nuova legge sul Testamento Biologico, la quale ha introdotto le cosiddette Dat, disposizioni anticipate di trattamento: i soggetti possono prendere una decisione riguardo alle proprie.
Diritto all’onore e alla reputazione
Questi diritti trovano la loro fonte principale nel Codice penale (artt. 594, 595 c.p.). L’azione penale va distinta dall’azione civile, l’azione penale è volta a punire l’illecito e può consistere nella restrizione della libertà personale (reclusione); l’azione civile, che non viene esercitata dall’autorità, ma da un altro cittadino, è volta a conseguire il risarcimento del danno (basata sul principio della domanda giudiziaria). In certi casi (reato di omicidio, lesione di diritto all’onore o alla reputazione) azione penale e civile concorrono, il processo penale sarà volto a punire con pena di reclusione l’omicida, mentre l’azione civile sarà volta ad ottenere un risarcimento del danno (si parla di parte civile nel processo penale).
L’ingiuria consiste nell’offendere l’onore o il decoro di una persona presente, oppure nell’offendere l’onore o il decoro mediante una comunicazione telegrafica o telefonica con scritti o disegni diretti alla persona offesa.
La differenza fra reato di ingiuria e di diffamazione è nel bene giuridico protetto dai due reati, a seconda delle fattispecie. Nell’ingiuria, l’offesa riguarda l’onore o il decoro di una persona presente, nella diffamazione l’offesa riguarda la reputazione di una persona che non è presente. In un caso il bene giuridico protetto è l’onore (ingiuria), nell’altro è la reputazione (diffamazione). Il reato di ingiuria ha luogo se la persona è presente, il reato di diffamazione se la persona non è presente.
L’onore consiste nella stima che un soggetto ha di sé stesso, mentre la reputazione consiste nella stima che di quel soggetto hanno gli altri (giudizio sociale). Entrambi i reati si possono verificare quale che sia il mezzo utilizzato, come ad esempio la comunicazione telematica (social network). Se un soggetto offende un altro o ne offende la reputazione, il soggetto offeso o diffamato potrà agire in sede penale; ugualmente potrà agire in sede civile, chiedendo così il risarcimento del danno subito. Nel caso di azione in sede civile, il giudice dovrà stabilire l’ammontare del risarcimento ricorrendo ai criteri enunciati nell’art. 2056 c.c., sarà una valutazione sulla base del criterio dell’equità (criterio equitativo).
Oggi, il diritto alla reputazione ha delle sue ricadute evidenti in ambito economico, essa è sempre più economicamente valutabile. Si pensi ai casi che hanno visto come protagonista Trip Advisor (recensioni negative false nei confronti di esercizi commerciali). In questi casi si ha una lesione della reputazione con mezzi digitali immediatamente valutabile economicamente, diminuisce il rating di quel determinato esercizio, ciò significa che un numero minore di soggetti si rivolgerà a quel determinato esercizio.
Diritto all’immagine
In questo caso il reato riguarda l’immagine esclusivamente fisica di un soggetto. Ciò significa che la tutela riguarda ad esempio la fotografia di un soggetto. Una prima fonte normativa la troviamo all’interno dell’art. 10 c.c., esso disciplina i casi di abuso e dispone che qualora l’immagine di una persona sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione è consentita (pubblicazione abusiva); la persona a cui si riferisce l’immagine può chiedere al giudice che cessi l’abuso e può richiedere il risarcimento del danno.
I soggetti legittimati ad agire non si limitano solo all’offeso, una persona può agire per sé, per i propri genitori, per il coniuge o per i propri figli. Il contenuto dell’azione è invece duplice: non soltanto il risarcimento del danno, ma anche nella richiesta che cessi il fatto. L’art. 10 c.c. fa riferimento a due particolari casi: esposizione e pubblicazione, si tratta in ogni caso di una fruizione da parte di altri soggetti di quell’immagine, non rientra in quella fattispecie il caso in cui l’immagine non venga posta a disposizione di altri, ma venga utilizzata solo dalla persona che la possiede.
Se la fotografia viene utilizzata soltanto da chi l’ha scattata, l’art. 10 c.c. non si applica (utilizzo personale). In questo caso si utilizzano gli artt. 96-97 c.c. (diritti relativi al ritratto): il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (si fa sempre riferimento all’immagine messa a disposizione di altri, possibile solo se presente il consenso della persona “ritrattata”), la regola fissata dalla norma è il consenso della persona ripresa.
Non occorre il consenso della persona quando la riproduzione dell’immagine è giustificata nei casi esposti all’interno dell’art. 97 c.c., l’articolo individua una serie di eccezioni alla regola del consenso stabilita all’interno dell’art. 96. Sempre al suo interno, nel secondo comma, troviamo l’eccezione all’eccezione.
Tre livelli di legittimità sono presenti negli artt. 96 e 97:
- Livello la regola generale: il consenso;
- Livello l’eccezione: caso
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