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DIRITTO ALLA VITA

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Art. 2 Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, ne giustiziato

Art. 575 Codice Penale

Punisce l'omicidio, pertanto salvaguardia il diritto alla vita. Ciò non significa che viene

punito il suicidio. E' invece reato (punito quindi dalle norme del Codice Penale) l'istigazione

al suicidio.

Sono titolari del diritto alla vita tutte le persone fisiche una volta nate

Anche il nascituro lo è? Si tratta di un tema fortemente etico. Secondo qualcuno il

nascituro ha diritto alla vita nei confronti di tutti i soggetti diversi dalla mamma (L. 194

sull'aborto). Ad esempio in caso di colpa medica professionale il nascituro come fa ad

agire in giudizio dato che non essendo nato non ha eredi? Invece il nascituro una volta

nato ha il diritto a nascere sano. Il nostro ordinamento non ammette l'eutanasia(porre

termine alla propria vita) DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 Costituzione

Il diritto alla salute è definito un 'diritto fondamentale dell'individuo'. Il medesimo articolo

garantisce cure gratuite agli indigenti (non è così in altri ordinamenti come l'America)

Al comma 2 il Costituente prescrive che il trattamento sanitario deve essere sottoposto al

consenso espresso/informato che deve essere scritto (giurisprudenza - stabilito anche

nel Codice deontologico dei medici). I problemi più delicati si hanno quando la persona

che deve ricevere il trattamento è incapace di intendere e di volere. In questo caso spetta

a uno dei familiari aderire o negare il trattamento. Il caso più eclatante e noto è il caso

Englaro in cui si trattava di alimentazione forzata. La ragazza precedentemente aveva

espresso la volontà in relazione al trattamento, ma secondo il giudice questa volontà non

era abbastanza chiara. Il Parlamento sta elaborando una normativa in materia di

testamento biologico per manifestare ex ante la propria volontà (vi sono ancora dubbi su

probabili cambiamenti di volontà nel momento della patologia e al passare del tempo)

Ci sono casi in cui l'ordinamento obbliga un soggetto al Trattamento Sanitario

Obbligatorio nel momento in cui il malato è in condizioni così gravi da mettere a

repentaglio la salute propria o altrui, l'ordine pubblico o l'igiene pubblica. L'Art.32 Cost. si

conclude facendo riferimento al rispetto della persona che si ricollega all'

Art.1 Carta di Nizza Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

DIRITTO ALL'INTEGRITA' DELLA PERSONA

Art.3 Carta di Nizza Integrità fisica e psichica

+

Art. 5 Codice Civile Atti di disposizione del proprio corpo

L'Art.5 è più coinciso dell'Art. 3 della Carta di Nizza perché risente della diversa epoca a

cui risale (1942 rispetto al 2000). La Carta dei diritti fondamentali dell'UE fa riferimento ad

atti impensabili nel 1942 come la clonazione.

E' il diritto di non compiere atti che possano depauperare o minare la propria dignità fisica

Ci sono atti ammessi da disposizioni di legge particolari come i trapianti da persona

vivente di rene o midollo. In queste norme viene escluso che la persona ricevente possa

corrispondere un compenso a fronte dell'organo ricevuto, compiendo altrimenti lucro e

violando la dignità umana ex Art.1 Carta di Nizza. Si tratta altresì di donazione

Ci sono inoltre atti non disciplinati che fanno discutere relativamente a problemi di bioetica

come l'affitto dell'utero. Ci si chiede se questa pratica violi l'Art.5 C.c. In questo articolo si

fa riferimento ad una menomazione permanente che di norma non è comportata da una

gravidanza. Da valutare è invece l'elemento del lucro. Se dunque è a titolo gratuito l'unico

argomento per considerarla illecita sono l'ordine pubblico e il buon costume che sono

clausole che mutano col tempo. Se invece c'è un compenso, quindi c'è lucro, viene violato

l'Art. 3 Carta di Nizza e l'Art.5 C.c. interpretato sistematicamente.

I tre diritti appena esposti sono diritti delle persone fisiche

DIRITTO ALL'IMMAGINE

Art.10 Codice Civile Abuso dell'immagine altrui

Se l'immagine dell'interessato è esposta o pubblicata senza il consenso dell'interessato,

egli può richiedere che l'abuso venga soppresso, salvo il risarcimento del danno. Per

'immagine' si intendono anche fotografie, ritratti, videoriprese e tutto ciò che riproduce le

fattezze. L'Art. 10 rinvia ai casi previsti dalla legge antecedente al Codice

Legge 633/1941 legge sul diritto d'autore

Art.96 Non parla di fotografia, ma di ritratto. La regola di base è costituita dal consenso.

Il ritratto può essere lecitamente esposto/pubblicato solo previo consenso

L'utilizzo personale non necessita del consenso

Art. 97 Presenta le eccezioni alla regola principale, ovvero i casi in cui non serve il

consenso. Il consenso non è necessario nei casi di notorietà o dall'ufficio pubblico

ricoperto, da necessità di giustizia o per scopi scientifici, didattici o culturali, o

quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse

pubblico o svoltisi in pubblico. Tuttavia anche in questi casi l'immagine non può essere

sfruttata a fini commerciali senza il consenso della persona ritratta

Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o la messa

in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona, salvo

espressione del consenso (eccezione all'eccezione)

LEZIONE 7 05/03/2015

La giurisprudenza ha individuato casi di applicazione analogica del diritto all'immagine

- relativamente all'uso della voce (ad esempio di un giornalista, cronista,ecc) la

giurisprudenza ha escluso un allargamento analogica della disciplina sul diritto

all'immagine poiché quest'ultimo tutela solo le fattezze dei soggetti

- caso Lucio Dalla Lucio Dalla pubblicò un disco sulla cui copertina appariva con un

abbigliamento caratteristico costituito da un cappello di lana e occhialini tondi. A distanza

di poco tempo un imprenditore pubblicitario utilizza i due capi d'abbigliamento senza alcun

volto per le sue campagne pubblicitarie. Dalla agisce in giudizio rivendicando il suo diritto

d'immagine pur mancando il suo volto nella campagna pubblicitaria. Il giudice ha

riconosciuto la violazione del diritto d'immagine poiché i due capi individuano in maniera

inequivocabile la sua persona

Problema: Disponibilità dei diritti della personalità

Nella definizione si è detto che questi diritti sono indisponibili, non possono cioè essere

oggetto di contratto. Tuttavia sono all'ordine del giorno contratti conclusi da personaggi

famosi volti a pubblicizzare attraverso la loro immagine un prodotto, su compenso. La

controversia è risolta da alcuni sostenendo che in realtà in casi analoghi non si tratterebbe

di consenso contrattuale, bensì di consenso per fatto giuridico altrui. Secondo altri

semplicemente questa categoria è in evoluzione.

DIRITTO AL NOME

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome. Con nome si intendono prenome e cognome. La persona

ha la possibilità di cambiare nome nelle forme e nei modi indicati dalla legge

E' il caso dei transessuali che si sottopongono ad intervento chirurgico, anche se una

settimana fa il Tribunale di Messina ha ammesso il cambio del nome anche senza

necessariamente doversi sottoporre ad intervento chirurgico

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

La legge tutela al pari del nome lo pseudonimo e il nome d'arte purché lo stesso abbia

acquisito notorietà e importanza al pari del nome

Art.7 Tutela del diritto al nome

La persona che vede leso il suo diritto al nome può chiedere la cessazione del fatto lesivo

▪ azione di reclamo per richiedere che il proprio nome venga usato correttamente

▪ azione di usurpazione volta ad impedire che il proprio nome sia usato abusivamente

e il risarcimento del danno

▪ in forma specifica -> ripristinando la situazione antecedente al fatto lesivo

▪ per equivalente -> il danno è liquidato con una somma di denaro equivalente

Il risarcimento per equivalente è rappresentato anche dalla pubblicazione della sentenza

su uno o più giornali e/o su internet.

DIRITTO ALL'ONORE e ALLA REPUTAZIONE

Art. 594 Codice Penale Reato di ingiuria

Il reato consiste nell'offesa di una persona presente (necessaria la contestualità).

Il bene giuridico leso è l'onore inteso come la stima che un soggetto ha di se stesso.

Per questo reato non rilevano l'ambiente, il pubblico, ecc..

Art. 595 Codice Penale Reato di diffamazione

Disciplina una fattispecie diversa rispetto all'articolo precedente.

Il reato consiste nell'offesa all'altro in presenza di più persone. Il bene giuridico leso è la

reputazione intesa come nella stima che di un soggetto hanno gli altri.

La diffamazione può avvenire a mezzo stampa o altri mezzi e la pena in questo caso è

aggravata. Se viene compiuta un'offesa all'onore o alla reputazione di una persona in

ambito civilistico la persona può agire (come per tutti i diritti della personalità) per la

cessazione del fatto lesivo e per il risarcimento del danno. La difficoltà centrale è data

dalla tempistica del processo in quanto l'oscurazione avviene nel migliore dei casi dopo un

mese. Il processo si avvia chiedendo tramite una diffida al gestore o all'editore di

rimuovere spontaneamente l'offesa infamante (per non partecipare successivamente al

risarcimento del danno), ma in Italia il provider non è obbligato a farlo. Il reato di

diffamazione si realizza anche se il fatto oggetto di diffamazione è fatto vero, ciò che

apprezza ai fini del processo sono le modalità comunicative con cui si veicola

l'informazione.

Con riferimento ai diritti della personalità questi vanno spesso bilanciati con altri diritti,

come nel caso del diritto all'immagine e del diritto all'informazione e alla satira

(costituzionalmente garantiti)

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Per molto tempo questo diritto non ha avuto alcun fondamento normativo, è un diritto di

creazione giurisprudenziale. Solo nel 1970 è stato introdotto nello Statuto dei Lavoratori e

riconosciuto ai soli lavoratori, mentre prima nel 1996, poi nel 2003 è stato riconosciuto e

tutelato nella legge sulla protezione dei dati personali.

Il bene giuridico tutelato è la vita privata, intima, familiare.

Storicamente n

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Publisher
A.A. 2014-2015
84 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deg.vito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Finocchiaro Giusella Dolores.