Parte prima: introduzione allo studio del diritto
Capitolo 1: La norma giuridica
1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione.
La norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Caratteristiche delle norme giuridiche sono:
- Generalità: le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza
- Astrattezza: la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare
- Obbligatorietà: l'osservanza della norma è garantita con la forza
La norma giuridica, strutturalmente, è composta da due elementi:
- Precetto: cioè il comando o la definizione o l'elencazione da rispettare, contenuti nella norma
- Sanzione: cioè la minaccia di reazione da parte dell'ordinamento giuridico per ipotesi di violazione del precetto
La sanzione è dunque la minaccia che l'ordinamento giuridico utilizza per far rispettare le norme. Sanzioni sono: la pena, l'esecuzione, il risarcimento e la riparazione.
2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile.
Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Queste si distinguono in:
- Fonti di produzione (o creazione): costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l'individuazione del procedimento di formazione dell'atto normativo, cioè sono riconoscibili perché è stato fatto il procedimento normale per formare l'atto normativo.
- Fonti di cognizione (o conoscenza): sono costituite da quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Questa espressione si riferisce dunque al momento della conoscenza e non a quello della creazione dell'atto.
Altra distinzione è quella tra:
- Fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi legittimati dalla Costituzione, che trovano la loro formazione in un testo normativo.
- Fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuridico.
Le fonti del diritto sono poste tra di loro in un ordine strettamente gerarchico. Al vertice vi è la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato. Le leggi costituzionali sono poste sullo stesso piano della Costituzione in quanto vengono emanate dal Parlamento. Su un gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie, formali e sostanziali. Sotto la legge e gli atti ad essa equiparati, vi sono i regolamenti dell'esecutivo che sono atti amministrativi ma sostanzialmente normativi. Infine troviamo gli usi o consuetudini, fonti non scritte.
Per lo studio del diritto privato, grande importanza riveste il Codice Civile, che si compone di una parte introduttiva e di 6 libri:
- La parte introduttiva è composta di 31 articoli e tratta le fonti del diritto e l'efficacia soggettiva spaziale e temporale delle leggi.
- Il primo libro, dedicato alle persone e alla famiglia
- Il secondo libro, dedicato alle successioni e alle donazioni
- Il terzo libro, dedicato ai diritti reali
- Il quarto libro, dedicato alle obbligazioni
- Il quinto libro, dedicato al lavoro ed alle società
- Il sesto libro, dedicato alla tutela dei diritti
3. L'efficacia della norma giuridica.
L'efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo sia da limiti spaziali.
A) L'efficacia nel tempo
1. Entrata in vigore ed abrogazione
La norma giuridica entra pienamente in vigore dopo:
- La promulgazione del Presidente della Repubblica
- La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
- Il decorso di un certo periodo di tempo dalla pubblicazione (15 giorni, di regola).
Trascorso tale periodo, nessuno può invocarne l'ignoranza per sottrarsi ai suoi comandi, con l'unico limite dell'ignoranza inevitabile. L'abrogazione della norma giuridica si realizza per:
- Dichiarazione espressa del legislatore
- Dichiarazione tacita del legislatore (es. incompatibilità con una nuova disposizione)
- Referendum popolare
- Decisione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte Costituzionale.
- Cause intrinseche
2. Irretroattività
Le norme giuridiche godono del principio di irretroattività: <<la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo>>. La legge, cioè, non estende la sua efficacia a rapporti verificatisi antecedentemente alla sua emanazione.
3. Successione delle norme nel tempo
Il sopravvenire di una nuova legge determina problemi pratici di notevole importanza riguardo alle situazioni in via di definizione, perciò il legislatore detta delle norme transitorie.
B) L'efficacia nello spazio
Il legislatore al fine di risolvere conflitti tra diritto italiano e straniero ha dettato le cosiddette norme di diritto internazionale privato.
4. L'interpretazione della norma giuridica
L'interpretazione della norma consiste in quell'attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa, fa riferimento a due criteri normativi: quello letterale e quello logico.
- Interpretazione letterale: volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate considerate secondo la loro connessione, ossia secondo la successione delle stesse.
- Interpretazione logica: volta a stabilire il vero contenuto della norma, ossia l'intenzione del legislatore. Tale intenzione è da intendere non come la volontà di coloro che concorsero ad emanare la norma, bensì come l'intento obiettivo della legge, e va ricercata nell'interesse che questa mira a tutelare.
5. Integrazione della norma giuridica. L'analogia.
Spesso il giudice si trova di fronte a casi pratici che nessuna norma positiva direttamente prevede e disciplina. Il giudice, può sopperire alle deficienze legislative applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o per una materia analoga. Questo ricorso non è ammesso:
- Rispetto alle leggi penali sfavorevoli al reo
- Rispetto alle leggi eccezionali
Capitolo 2: Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive
1. Il rapporto giuridico
È rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto. Si distinguono:
- Soggetto attivo, colui al quale l'ordinamento attribuisce determinati poteri
- Soggetto passivo, colui su cui grava il corrispondente obbligo o su cui incombe una soggezione
2. Vicende del rapporto giuridico
A) Nascita del rapporto
Si ha quando un rapporto si costituisce e il titolare acquista il diritto. Tale acquisto può essere:
- A titolo originario: se il diritto sorge a favore di un soggetto senza esser stato trasmesso da un precedente titolare
- A titolo derivato: se il diritto viene trasmesso da un soggetto ad un altro
In quest'ultimo caso si ha un fenomeno di successione che può essere:
- A titolo universale: se il soggetto subentra in tutti i rapporti
- A titolo particolare: se il soggetto subentra solo in determinati rapporti
B) Modificazione del rapporto
Ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali il rapporto subisce un mutamento, che può consistere nella limitazione del suo contenuto.
C) Estinzione
Si verifica quando il diritto non si trasferisce ad un altro soggetto, ma viene meno definitivamente nei confronti di tutti.
3. Le situazioni soggettive attive
Le più importanti situazioni soggettive attive sono:
- Diritto soggettivo: potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico
- Potestà: poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui
- Aspettativa: posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturato un diritto soggettivo
- Diritto potestativo: potere di modificare a proprio vantaggio, con atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione (es. il diritto di recedere da un rapporto contrattuale)
- Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere della P.A. si trova in posizione differenziata rispetto agli altri soggetti
- Status: complesso di diritti e doveri che fanno capo ad un solo individuo in relazione alla posizione che esso occupa all'interno di un gruppo sociale
- Interessi diffusi
- Interessi collettivi
4. Le situazioni soggettive passive
Le più importanti sono:
- Obbligo giuridico: consiste nel dovere di tenere un comportamento che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui
- Dovere generico di astensione: situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui
- Onere: sacrificio di un interesse proprio imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico
- Soggezione: sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo
5. Classificazione dei diritti
A) Diritti assoluti/Diritti relativi
Assoluti: potere che il titolare può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti.
Relativi: potere che il titolare può far valere solo su una o più persone.
B) Diritti patrimoniali/Diritti non patrimoniali
Patrimoniali: tutelano gli interessi economici dei soggetti
Non patrimoniali: tutelano gli interessi di natura morale
C) Diritti trasmissibili/Diritti intrasmissibili
Trasmissibili: trasferibili ad altri soggetti
Intrasmissibili: non trasferibili ad altri soggetti
D) Diritti reali/Diritti di obbligazione
Reali: facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio interesse
Obbligazione: sono diritti relativi, caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo di un altro soggetto
E) Diritti principali/Diritti accessori
Parte seconda: i soggetti dell'attività giuridica
Capitolo 1: Persona fisica e persona giuridica
1. L'uomo come soggetto di diritto
L'uomo è riconosciuto dall'ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace cioè, di essere titolare ed esercitare diritti e doveri giuridici. I soggetti dell'attività giuridica sono:
- Le persone giuridiche
- Gli enti di fatto
2. Il concetto di status
Col termine status si indica la posizione di un soggetto in relazione alla sua appartenenza ad una comunità. Gli status possono essere così classificati:
- Status personale
- Status civitatis
- Status familiae
3. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita
La capacità giuridica è l'attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive.
A) Acquisto della capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista in modo automatico al momento della nascita e cioè:
- Con la separazione del feto dal corpo materno
- Purché tale feto sia vivo (anche se per pochissimi istanti: il nato morto non acquista personalità giuridica); non è necessaria né la vitalità né una durata minima di vita.
B) Limitazioni alla capacità giuridica
Sono ipotizzabili situazioni di incapacità speciale che rendono nullo il negozio costitutivo di un rapporto. Tra queste abbiamo:
- L'età: esempio ne è la possibilità di contrarre il matrimonio solo dopo i 18 anni
- Il sesso: le donne non possono svolgere determinati tipi di lavoro perché ritenuti particolarmente gravosi
- La salute: per esempio, l'interdetto per infermità mentale non può contrarre il matrimonio
- Le condanne penali: a seguito di alcune condanne penali è prevista, come sanzione, l'annullamento della potestà sui figli
- L'onore: il fallito non può accedere ad uffici tutelari
C) Perdita della capacità giuridica
La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte del soggetto. Per nessun motivo un individuo può essere privato della capacità giuridica.
4. La commorienza
Si ha commorienza quando:
- Più persone muoiono a causa dello stesso evento (es. naufragio)
- Non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
In questa situazione il codice sancisce che:
- Le persone sono morte tutte nello stesso istante
- È consentito, però, a chi ne abbia interesse provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro
5. L'incertezza sull'esistenza di una persona
A) Scomparsa
La scomparsa consiste nell'allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relativa alla persona stessa.
B) Assenza
Qualora la scomparsa si protragga per due anni dall'ultima notizia, con ricorso al tribunale competente, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso. Il tribunale dichiara l'assenza con sentenza. L'assenza cessa:
- Con l'accertamento della morte dell'assente
- Con la dichiarazione di morte presunta
- Col ritorno dell'assente: in tal caso è ripristinato ogni diritto dell'assente
C) Dichiarazione di morte presunta
Il tribunale dichiara con sentenza la morte presunta di una persona se la sua scomparsa si protrae per almeno dieci anni. Il soggetto si considera morto nel giorno cui risale l'ultima notizia. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, tanto quello personale. In caso di ritorno o della prova di esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione.
Capitolo 2: La capacità di agire e la protezione degli incapaci
1. La capacità di agire: nozione
È l'idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.
2. Le vicende della capacità d'agire
A) Acquisto della capacità d'agire
Mentre l'acquisto della capacità giuridica viene fatto coincidere con la nascita, la capacità d'agire si acquista con il conseguimento del diciottesimo anno di età, in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi. Tuttavia, per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge un'età differente, così ad esempio:
- Per operare il riconoscimento di un figlio naturale basta l'età dei sedici anni
- Il tribunale può autorizzare al matrimonio il minore che abbia conseguito almeno i sedici anni
- Per l'adozione del maggiorenne è richiesto il compimento del 35° anno di età
B) Limitazione della capacità di agire
La capacità di agire si conserva fino alla morte. Essa, comunque, come abbiamo visto, è legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi. Tutti i casi in cui viene meno questa idoneità, o è limitata, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte.
3. Le figure di incapacità parziale di agire:
A) L'emancipazione del minore per il matrimonio
Si parla di emancipazione per indicare lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del 18° anno di età, qualora sia stato autorizzato a contrarre matrimonio (per gravi motivi). Gli effetti dell'emancipazione sono:
- La cessazione della potestà parentale (dei genitori)
- L'acquisto di una limitata capacità di agire
B) L'inabilitazione
L'inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a particolari condizioni psicofisiche del soggetto, che lo pongono in condizioni di parziale incapacità. Si ha nei casi di:
- Infermità abituale e attuale di mente non grave
- Prodigalità (abitudine di spendere in modo smisurato e disordinato) o abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti
- Alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come la sordità.
L'inabilitato conserva un margine di capacità di agire, cd. Capacità legale limitata. Egli:
- Può compiere atti di ordinaria amministrazione
- Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono necessari l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore
4. Le figure di incapacità totale di agire:
A) La minore età
La minore età dà luogo ad una figura di incapacità totale assoluta
B) L'interdizione giudiziale
Si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla sentenza di interdizione deriva l'incapacità totale di porre in essere, da parte dell'interdetto, negozi patrimoniali e familiari. Sulla base della sentenza, il giudice nomina un tutore definitivo. La modificazione o cessazione dell'interdizione si ha con la:
- Revoca dell'interdizione pronunziata con sentenza del tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a chiedere l'interdizione quando viene a mancare totalmente l'incapacità
- Trasformazione dell'interdizione in inabilitazione: si ha se il giudice, pur revocando l'interdizione pronunzi l'inabilitazione, ritenendo l'interdetto non più infermo, ma nemmeno pienamente capace.
C) L'interdizione legale
È quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna ad ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni per reato doloso.
5. Incapacità naturale o di fatto
Essa consiste nell'incapacità di intendere e volere.
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