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E) Ulteriori classificazioni
negozi tipici, atipici, misti; negozi causali, astratti.
- In relazione alla causa: negozi solenni, negozi non solenni.
In relazione alla forma:
- Capitolo 2
Gli elementi essenziali del negozio: la volontà
Il primo e fondamentale elemento essenziale del negozio è la la quale si forma mediante
volontà,
un processo di formazione e uno di esteriorizzazione. Durante tali fasi, possono presentarsi fattori di
disturbo che influenzano negativamente la volontà quali:
1. la dichiarazione viene emessa senza che sussista la volontà de
Mancanza di volontà:
soggetto
2. la volontà sussiste, ma non è quella dichiarata
Divergenza tra volontà e dichiarazione:
3. volontà e dichiarazione coincidono, ma la volontà si è formata in maniera
Vizi di volontà:
anormale per effetto di elementi negativi
Sezione prima
Mancanza di volontà e divergenza tra volontà e dichiarazione
1. Casi di mancanza di volontà
A) Dichiarazioni non serie
Le dichiarazioni non serie sono facilmente comprensibili, in quanto, il loro contenuto, è
apparentemente giuridico ma il loro effetto è nullo in quanto mancano quei caratteri essenziali che
consentano la riconoscibilità di una dichiarazione di volontà. Portare l’esempio di una stipulazione
di contratto, recitare la parte di un soggetto che appone una firma su un contratto, o più banalmente
scherzare facendo finta di stipulare un contratto, sono tutti atti che non occorre analizzare per capire
che non sono seri.
B) Violenza fisica (o assoluta)
La violenza fisica, avviene quando un soggetto manifesta volontà perché forzatamente costretto da
un altro soggetto. Un contratto così stipulato, è assolutamente nullo se non del tutto inesistente, in
quanto manca del tutto la volontà.
C) Casi di divergenza tra volontà e dichiarazione
La divergenza è rappresentata da molteplici casi:
1. è uno di quei casi che non incide sul negozio, il quale risulta
Riserva mentale:
perfettamente valido ed efficace, ma, tuttavia, vede nel soggetto dichiarante una divergenza
in quanto questi dichiara una cosa diversa da quella che vuole, la quale,
intenzionalmente
comunque, rimane interna al dichiarante.
2. è un caso che può manifestarsi sia nella dichiarazione, quando un soggetto
Errore ostativo:
dice una cosa ma ne voleva un’altra (es. dico 10 e volevo 100), che nella trasmissione della
dichiarazione stessa, quando viene trasmessa una cosa che il soggetto non ha dichiarato (es.
volevo telegrafare 10 ma per errore l'addetto al telegrafo trasmette 100). Il negozio colpito
da errore ostativo è a tutti gli effetti annullabile.
3. è il caso più rilevante e frequente. Esso si sostanzia in una divergenza voluta
Simulazione:
dalle parti stesse.
2. Simulazione
Si ha simulazione quando le parti, d'accordo, pongono in essere dichiarazioni difformi dall'interno
volere. Anzitutto, vanno compresi tre che contraddistinguono la simulazione:
elementi principali
1) Divergenza voluta: il contrasto tra volontà e dichiarazione è propriamente voluta dalle parti.
Così facendo, il negozio non corrisponde, in tutto o in parte, al reale rapporto tra le parti.
2) Accordo simulatorio: questo elemento è l’emblema della simulazione, difatti è ciò che
meglio fa comprendere la “meritevole considerazione” data dalla legge al concetto di
simulazione. L’accordo simulatorio infatti non è altro che una pre-intesa tra le parti volta a
fa apparire ciò che non è, in parole povere si mira a frodare la legge, ad esempio, per
aggirare le incombenze fiscali. Tuttavia, in pochissimi casi non si può parlare di “negozio
illecito” in quanto le parti in buona fede e per motivazioni esterne, sono costrette a far
apparire ciò che non è.
3) Intenzione di ingannare i terzi: si tratta di divergenza per fini di inganno a terzi, di
conseguenza il negozio è illecito.
La simulazione si distingue in due tipi, ovvero:
quando le parti pongono in essere un negozio, che in realtà non
Simulazione assoluta:
• vogliono. Questo tipo di simulazione non produce alcun effetto.
quando le parti pongono in essere un negozio, ma in realtà ne
Simulazione relativa:
• vogliono uno diverso.
3. Effetti della simulazione
A) Effetti della simulazione tra le parti
a) in caso di simulazione assoluta: il negozio simulato non produce alcun effetto
b) in caso di simulazione relativa: il negozio simulato non produce alcun effetto, il negozio
dissimulato, produce effetti se non è vietato dalla legge né privo dei requisiti di sostanza o di
forma per esso previsti dalla legge. (Es. un atto di compravendita che cela una donazione, se
svolto con i dovuti requisiti di forma e di sostanza produrrà gli effetti della donazione,
nonostante la simulazione) Sezione seconda
I vizi della volontà
I vizi della volontà sono quegli elementi che si inseriscono nel processo formativo della volontà
determinandone una formazione anormale. La legge attribuisce rilevanza a tre vizi della volontà:
e questi producono (e non la nullità) del negozio giuridico e
errore, dolo violenza, l’annullabilità
legittimano i soggetti interessati all'impugnativa del negozio entro il termine prescritto dalla legge.
1. L'errore (artt. 1428 – 1433)
A) Concetto e specie
L’errore è una falsa rappresentazione della realtà, anche identificabile nell’ignoranza di nozioni di
un dato di fatto. L’errore può essere di due specie: (disciplinato come l’errore di vizio ma
ostativo
non rientra tra i vizi della volontà) e vizio.
questo errore viene compiuto nella dichiarazione o nella trasmissione,
L'errore ostativo:
determinando un’inconsapevole divergenza tra volontà e dichiarazione. Es: nel contrattare Tizio
vuole acquistare una merce X ma dichiara di volere acquistare merce Y.
questo errore incide direttamente sul processo formativo della volontà, in quanto
L'errore di vizio:
la falsa rappresentazione della realtà, induce un soggetto a stipulare un negozio.
L’errore di vizio può concernere una situazione di fatto (es. il possesso) e allora lo definiremo errore
di fatto oppure una circostanza di diritto (es. la proprietà) e allora lo definiremo errore di diritto. In
quest’ultimo caso, si tratta di ignorare a tutti gli effetti una norma giuridica, il che è causa di
annullamento se, quest’ignoranza, abbia poi comportato la ragione unica o principale del consenso.
B) Requisiti per la rilevanza dell'errore
L'errore, per essere causa di annullabilità del negozio, deve essere:
1. cioè tale da determinare la parte a concludere il negozio
essenziale,
2. cioè, in relazione al contenuto, alle circostanze o alla qualità dei contraenti, una
riconoscibile,
persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
2. La violenza morale (artt. 1434 – 1438)
La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto (antigiuridico) e notevole (di una certa
entità) posta in essere per determinare un soggetto a compiere un negozio giuridico. La violenza
può essere sia (quando incide sulla volontà del soggetto obbligandolo a compiere un atto)
morale
che (quando incide fisicamente sul soggetto, obbligandolo materialmente a compiere un atto,
fisica
anche se privo di volontà). La differenza tra i due tipi di violenze oltre che per definizione, vi è
anche all’atto pratico, in quanto la violenza morale comporta l’annullabilità del negozio giuridico,
mentre la violenza fisica la nullità assoluta.
3. Il dolo (artt. 1439 – 1440)
Il è inteso come ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro soggetto
dolo
(deceptus) in errore, determinandolo a porre in essere un negozio che, altrimenti, non sarebbe stato
concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni.
A) Tipi di dolo
1. Dolo commissivo e dolo omissivo
Il dolo commissivo consiste in un comportamento di raggiro, inganno da parte della
controparte o del terzo.
Il dolo omissivo consiste, invece, in un comportamento reticente.
2. Dolus bonus e dolus malus
Dolus malus è quello che vizia il negozio e di cui abbiamo già dato la definizione.
Dolus bonus è quello che corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria che, in genere,
nel commercio, si fa della propria merce; poiché si ritiene che tutti possano valutare tale
pubblicità dandole il giusto “peso”, il dolus bonus non ha alcuna rilevanza sulla validità del
negozio.
3. Dolo determinante e dolo incidente
Il dolo determinante è quello senza del quale il negozio non sarebbe stato concluso: esso
determina l'annullabilità del negozio.
Il dolo incidente è quello senza del quale il negozio sarebbe stato ugualmente concluso, ma
a condizioni meno gravose.
B) Rilevanza del dolo
Il dolo per poter essere rilevante, ai fini dell'annullamento del contratto:
- deve essere determinante, cioè tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato
- deve provenire da uno dei contraenti, ovvero, qualora provenga da un terzo, deve essere noto alla
parte che ne ha tratto vantaggio. Capitolo 3
La forma (o manifestazione di volontà)
1. Definizione e concetto
La è il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale, manifestazione che non può mancare
forma
in nessun negozio giuridico. La manifestazione di volontà può avvenire per:
si attua con qualsiasi mezzo che renda palese agli altri il nostro
Dichiarazione espressa:
pensiero. è un comportamento che indirettamente, e quindi senza espressa
Dichiarazione tacita:
comunicazione, manifesta comunque la volontà del soggetto che lo compie.
2. Forma libera e forma vincolata
Nel nostro ordinamento vige il principio della ossia si può manifestare volontà
libertà della forma,
nella forma che si preferisce. Tuttavia, per alcuni casi l’ordinamento considera valido un negozio
solo se è stata utilizzata una determinata forma (ad substantiam), questa esigenza nasce per
responsabilizzare il dichiarante e dare certezza, nonché importanza, all’atto che si compie. La legge
in questi casi richiede l’atto o la e pone la forma ad substantiam
pubblico scrittura privata solo
negozi (es. donazione, testamento etc.) che qualora dovessero essere privi della forma
per alcuni
necessaria sarebbero considerati Talora, invece, la forma scritta è richiesta solo