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 categoria.

E) Ulteriori classificazioni

negozi tipici, atipici, misti; negozi causali, astratti.

- In relazione alla causa: negozi solenni, negozi non solenni.

In relazione alla forma:

- Capitolo 2

Gli elementi essenziali del negozio: la volontà

Il primo e fondamentale elemento essenziale del negozio è la la quale si forma mediante

volontà,

un processo di formazione e uno di esteriorizzazione. Durante tali fasi, possono presentarsi fattori di

disturbo che influenzano negativamente la volontà quali:

1. la dichiarazione viene emessa senza che sussista la volontà de

Mancanza di volontà:

soggetto

2. la volontà sussiste, ma non è quella dichiarata

Divergenza tra volontà e dichiarazione:

3. volontà e dichiarazione coincidono, ma la volontà si è formata in maniera

Vizi di volontà:

anormale per effetto di elementi negativi

Sezione prima

Mancanza di volontà e divergenza tra volontà e dichiarazione

1. Casi di mancanza di volontà

A) Dichiarazioni non serie

Le dichiarazioni non serie sono facilmente comprensibili, in quanto, il loro contenuto, è

apparentemente giuridico ma il loro effetto è nullo in quanto mancano quei caratteri essenziali che

consentano la riconoscibilità di una dichiarazione di volontà. Portare l’esempio di una stipulazione

di contratto, recitare la parte di un soggetto che appone una firma su un contratto, o più banalmente

scherzare facendo finta di stipulare un contratto, sono tutti atti che non occorre analizzare per capire

che non sono seri.

B) Violenza fisica (o assoluta)

La violenza fisica, avviene quando un soggetto manifesta volontà perché forzatamente costretto da

un altro soggetto. Un contratto così stipulato, è assolutamente nullo se non del tutto inesistente, in

quanto manca del tutto la volontà.

C) Casi di divergenza tra volontà e dichiarazione

La divergenza è rappresentata da molteplici casi:

1. è uno di quei casi che non incide sul negozio, il quale risulta

Riserva mentale:

perfettamente valido ed efficace, ma, tuttavia, vede nel soggetto dichiarante una divergenza

in quanto questi dichiara una cosa diversa da quella che vuole, la quale,

intenzionalmente

comunque, rimane interna al dichiarante.

2. è un caso che può manifestarsi sia nella dichiarazione, quando un soggetto

Errore ostativo:

dice una cosa ma ne voleva un’altra (es. dico 10 e volevo 100), che nella trasmissione della

dichiarazione stessa, quando viene trasmessa una cosa che il soggetto non ha dichiarato (es.

volevo telegrafare 10 ma per errore l'addetto al telegrafo trasmette 100). Il negozio colpito

da errore ostativo è a tutti gli effetti annullabile.

3. è il caso più rilevante e frequente. Esso si sostanzia in una divergenza voluta

Simulazione:

dalle parti stesse.

2. Simulazione

Si ha simulazione quando le parti, d'accordo, pongono in essere dichiarazioni difformi dall'interno

volere. Anzitutto, vanno compresi tre che contraddistinguono la simulazione:

elementi principali

1) Divergenza voluta: il contrasto tra volontà e dichiarazione è propriamente voluta dalle parti.

Così facendo, il negozio non corrisponde, in tutto o in parte, al reale rapporto tra le parti.

2) Accordo simulatorio: questo elemento è l’emblema della simulazione, difatti è ciò che

meglio fa comprendere la “meritevole considerazione” data dalla legge al concetto di

simulazione. L’accordo simulatorio infatti non è altro che una pre-intesa tra le parti volta a

fa apparire ciò che non è, in parole povere si mira a frodare la legge, ad esempio, per

aggirare le incombenze fiscali. Tuttavia, in pochissimi casi non si può parlare di “negozio

illecito” in quanto le parti in buona fede e per motivazioni esterne, sono costrette a far

apparire ciò che non è.

3) Intenzione di ingannare i terzi: si tratta di divergenza per fini di inganno a terzi, di

conseguenza il negozio è illecito.

La simulazione si distingue in due tipi, ovvero:

quando le parti pongono in essere un negozio, che in realtà non

Simulazione assoluta:

• vogliono. Questo tipo di simulazione non produce alcun effetto.

quando le parti pongono in essere un negozio, ma in realtà ne

Simulazione relativa:

• vogliono uno diverso.

3. Effetti della simulazione

A) Effetti della simulazione tra le parti

a) in caso di simulazione assoluta: il negozio simulato non produce alcun effetto

b) in caso di simulazione relativa: il negozio simulato non produce alcun effetto, il negozio

dissimulato, produce effetti se non è vietato dalla legge né privo dei requisiti di sostanza o di

forma per esso previsti dalla legge. (Es. un atto di compravendita che cela una donazione, se

svolto con i dovuti requisiti di forma e di sostanza produrrà gli effetti della donazione,

nonostante la simulazione) Sezione seconda

I vizi della volontà

I vizi della volontà sono quegli elementi che si inseriscono nel processo formativo della volontà

determinandone una formazione anormale. La legge attribuisce rilevanza a tre vizi della volontà:

e questi producono (e non la nullità) del negozio giuridico e

errore, dolo violenza, l’annullabilità

legittimano i soggetti interessati all'impugnativa del negozio entro il termine prescritto dalla legge.

1. L'errore (artt. 1428 – 1433)

A) Concetto e specie

L’errore è una falsa rappresentazione della realtà, anche identificabile nell’ignoranza di nozioni di

un dato di fatto. L’errore può essere di due specie: (disciplinato come l’errore di vizio ma

ostativo

non rientra tra i vizi della volontà) e vizio.

questo errore viene compiuto nella dichiarazione o nella trasmissione,

L'errore ostativo:

determinando un’inconsapevole divergenza tra volontà e dichiarazione. Es: nel contrattare Tizio

vuole acquistare una merce X ma dichiara di volere acquistare merce Y.

questo errore incide direttamente sul processo formativo della volontà, in quanto

L'errore di vizio:

la falsa rappresentazione della realtà, induce un soggetto a stipulare un negozio.

L’errore di vizio può concernere una situazione di fatto (es. il possesso) e allora lo definiremo errore

di fatto oppure una circostanza di diritto (es. la proprietà) e allora lo definiremo errore di diritto. In

quest’ultimo caso, si tratta di ignorare a tutti gli effetti una norma giuridica, il che è causa di

annullamento se, quest’ignoranza, abbia poi comportato la ragione unica o principale del consenso.

B) Requisiti per la rilevanza dell'errore

L'errore, per essere causa di annullabilità del negozio, deve essere:

1. cioè tale da determinare la parte a concludere il negozio

essenziale,

2. cioè, in relazione al contenuto, alle circostanze o alla qualità dei contraenti, una

riconoscibile,

persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

2. La violenza morale (artt. 1434 – 1438)

La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto (antigiuridico) e notevole (di una certa

entità) posta in essere per determinare un soggetto a compiere un negozio giuridico. La violenza

può essere sia (quando incide sulla volontà del soggetto obbligandolo a compiere un atto)

morale

che (quando incide fisicamente sul soggetto, obbligandolo materialmente a compiere un atto,

fisica

anche se privo di volontà). La differenza tra i due tipi di violenze oltre che per definizione, vi è

anche all’atto pratico, in quanto la violenza morale comporta l’annullabilità del negozio giuridico,

mentre la violenza fisica la nullità assoluta.

3. Il dolo (artt. 1439 – 1440)

Il è inteso come ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro soggetto

dolo

(deceptus) in errore, determinandolo a porre in essere un negozio che, altrimenti, non sarebbe stato

concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni.

A) Tipi di dolo

1. Dolo commissivo e dolo omissivo

Il dolo commissivo consiste in un comportamento di raggiro, inganno da parte della

controparte o del terzo.

Il dolo omissivo consiste, invece, in un comportamento reticente.

2. Dolus bonus e dolus malus

Dolus malus è quello che vizia il negozio e di cui abbiamo già dato la definizione.

Dolus bonus è quello che corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria che, in genere,

nel commercio, si fa della propria merce; poiché si ritiene che tutti possano valutare tale

pubblicità dandole il giusto “peso”, il dolus bonus non ha alcuna rilevanza sulla validità del

negozio.

3. Dolo determinante e dolo incidente

Il dolo determinante è quello senza del quale il negozio non sarebbe stato concluso: esso

determina l'annullabilità del negozio.

Il dolo incidente è quello senza del quale il negozio sarebbe stato ugualmente concluso, ma

a condizioni meno gravose.

B) Rilevanza del dolo

Il dolo per poter essere rilevante, ai fini dell'annullamento del contratto:

- deve essere determinante, cioè tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato

- deve provenire da uno dei contraenti, ovvero, qualora provenga da un terzo, deve essere noto alla

parte che ne ha tratto vantaggio. Capitolo 3

La forma (o manifestazione di volontà)

1. Definizione e concetto

La è il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale, manifestazione che non può mancare

forma

in nessun negozio giuridico. La manifestazione di volontà può avvenire per:

si attua con qualsiasi mezzo che renda palese agli altri il nostro

Dichiarazione espressa:

 pensiero. è un comportamento che indirettamente, e quindi senza espressa

Dichiarazione tacita:

 comunicazione, manifesta comunque la volontà del soggetto che lo compie.

2. Forma libera e forma vincolata

Nel nostro ordinamento vige il principio della ossia si può manifestare volontà

libertà della forma,

nella forma che si preferisce. Tuttavia, per alcuni casi l’ordinamento considera valido un negozio

solo se è stata utilizzata una determinata forma (ad substantiam), questa esigenza nasce per

responsabilizzare il dichiarante e dare certezza, nonché importanza, all’atto che si compie. La legge

in questi casi richiede l’atto o la e pone la forma ad substantiam

pubblico scrittura privata solo

negozi (es. donazione, testamento etc.) che qualora dovessero essere privi della forma

per alcuni

necessaria sarebbero considerati Talora, invece, la forma scritta è richiesta solo

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
102 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gianp93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Confortini Massimo.