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Estratto del documento

F

conto del minore rappresentare il donatario) il giudice tutelare nomina ai figli un

). Il curatore speciale è nominato anche nei casi in cui i geni-

6

(art. 320

curatore speciale e

tori non possono o non vogliono compiere degli atti di interesse del figlio (art. 321).

Tutti gli atti compiuti senza l’osservanza di queste norme possono essere annullati

(art. 322). " 40 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

Ai genitori è riconosciuto l’usufrutto sui beni del figlio minore con l’obbligo di

legale

destinare i frutti al mantenimento della famiglia, all'istruzione ed educazione del fi-

). L’usufrutto legale può essere alienato e né costituito in garanzia

2

glio (art. 324 non

da parte dei genitori (art. 326).

Il giudice può pronunciare la della responsabilità genitoriale quando il ge-

decadenza

nitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri causando

un grave pregiudizio nei confronti del figlio (art. 330). Potranno essere reintegrati

nella responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni che avevano portato

alla decadenza (art. 332). Sia in tali casi sia in caso di morte di entrambi i genitori,

dovrà essere nominato un (art. 343) da un giudice tutelare (art. 346) che lo sce-

tutore

glierà o nella persona designata dal genitore o tra i prossimi parenti o affini (art.

348). Il tutore, prima di assumere l’ufficio, dovrà prestare (art. 349) e pro-

giuramento

cedere all’inventario del minore (art. 362). Fatto ciò dovrà sollecitare il giudice

dei beni

alla pronuncia delle direttive per l’amministrazione dei beni (art. 371). Il tutore ha

dei poteri a quelli della responsabilità genitoriale; simili perché sono più ristret-

simili

ti in quando non ispira la medesima fiducia dei genitori. Il tutore il potere di rappre-

sentanza e di amministrazione dei beni: per compiere gli atti di straordinaria ammi-

nistrazione dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare per gli atti all’articolo 347 e

dal tribunale per quelli all’articolo 374.

Nei casi in cui il tutore non operi ai sensi degli articoli prima indicati, potrà essere

o

i

rimosso dal suo ufficio dal giudice tutelare (art. 384). t

A chiusura della tutela bisognerà presentare al giudice un (art. 385) che lo

rendiconto

d rba

i

dovrà approvare (art. 386). Sia l’apertura che la chiusura della tutela dovranno esse-

t e

re pubblicizzate mediante annotazione a margine dell’atto di nascita e mediante l

n a

iscrizione nel registro delle tutele (art. 389). e

u i

B

p

Ai sensi dell'articolo 414, un soggetto maggiorenne (o minore emancipa-

L’interdetto.

- M

a

p

to) completamente privo della capacità di agire. È dichiarato interdetto quando ri-

esc

A

corrono i presupposti seguenti: le

infermità ovvero quando il soggetto è affetto da una malattia che non gli

di mente,

- a

consente di esprimere le sue volontà liberamente e consapevolmente;

c u

cioè che l’infermità non deve presentarsi in via transitoria (è

n

abitualità dell’infermità,

- q

a

necessario sottolineare che per infermità non si intende una malattia irreversibile

s

r

o incurabile nemmeno una malattia che privi il soggetto della capaci-

continuamente

Pa

F

tà di intendere e volere); poiché un soggetto è interdetto

incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi,

- e

solo quando la sua infermità mentale incida sulla sua capacità di gestire i suoi af-

fari (per interessi non si intendono solo quelli di natura economica ma anche

quelli extrapatrimoniali); " 41 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

perché si potrà interdire un soggetto solo

necessità di assicurare protezione al soggetto,

- quando gli altri strumenti di protezione di un incapace (inabilitazione, ammini-

strazione di sostegno) non sono sufficienti a garantire la sua protezione.

Un soggetto minorenne può essere interdetto durante l’ultimo anno della sua mino-

re età, nonostante l’interdizione inizierò produrre i suoi effetti dal giorno in cui rag-

giunge la maggiore età.

L’incapacità di un soggetto deve essere accertata mediante apposito procedimento

contenzioso promosso dai soggetti di cui all’art. 417, ovvero dallo stesso interdicen-

do, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto

grado di parentela e dagli affini entro il secondo grado di affinità o da un pubblico

ministero. La richiesta da parte dei soggetti ad un tribunale, avvia un esame diretto del-

il tribunale dovrà assicurarsi che il soggetto è realmente incapace di agi-

l’interdicendo: ).

1

re, anche grazie all’assistenza di un consulente tecnico (art. 419

Sarà dichiarato interdetto con la pronuncia di una che produrrà i

sentenza del tribunale

suoi effetti dal momento della pubblicazione di detta sentenza (art. 421). Questa do-

vrà essere, in seguito, annotata sul presso il tribunale e comunicata

registro delle tutele

entro dieci giorni all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di

(art. 423).

nascita

Spetterà al giudice tutelare nominare tutore. La disciplina della tutela dell’interdetto

è analoga a quella del minore di età sottoposto a tutela per effetto di un espresso ri-

o

). Per tale ragione, quindi, la gestione del patrimonio e

1 i

chiamo normativo (art. 424 t

gli atti negoziali relativi all’interdetto saranno compiuti dal tutore in nome e per

d rba

i

conto di questi, ferma restando l’esigenza di una apposita autorizzazione da parte

t e

del giudice tutelare o del tribunale, a seconda se si tratti di atti più o meno rischiosi l

n a

(artt. 374 e 375). Nell’ipotesi in cui il tutore compia degli atti senza la dovuta auto-

e

u i

B

e 377).

1

rizzazione questi saranno dichiarati annullabili (artt. 424

p

L’interdetto non può compiere nessun atto negoziale, altrimenti gli stessi saranno

M

a

p

annullabili. Talvolta, però, il tribunale può derogare al sistema delle autorizzazione

esc

A le

agli articoli 374 e 375 e stabilire, nella sentenza che dichiara l’interdizione o anche

a

successivamente, che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere com-

c u

piuti dall’interdetto stesso senza l’intervento del tutore o con la sua sola assistenza.

n q

L’interdizione preclude al soggetto il matrimonio, il riconoscimento dei figli naturali,

a s

la possibilità di fare testamento e il rischio che venga escluso dalla comunione dei

r Pa

beni (in un matrimonio o anche nella società).

F

Nel momento in cui vengano meno i presupposti fondamentali affinché un soggetto

e

sia dichiarato interdetto, l’interdizione (art. 429) oppure essere sosti-

può essere revocata

). Ai sensi dell’articolo 430, an-

3

tuita da una misura di protezione più lieve (art. 429

che la revoca della sentenza d’interdizione è assoggettata alla pubblicità di cui all’ar-

ticolo 423 e produce i suoi effetti dal momento del suo passaggio in giudicato (art.

" 42 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

431).

L’interdizione di cui si è parlato fin ora è detta da questa si di-

interdizione giudiziale,

stingue l’interdizione Quest’ultima è una pena accessoria che il codice penale ad

legale.

una condanna definitiva all'ergastolo o alla reclusione per reati non colposi; tale

pena riguarda, però, solo i rapporti di natura patrimoniale.

2.2.2. La incapacità d’agire parziale

Quando un soggetto è incapace parziale di agire può compiere soltanto gli atti giu-

ridici di ordinaria amministrazione autonomamente, ovverosia senza la rappresentanza

(e talvolta anche senza l’assistenza) di un altro soggetto; per gli atti eccedenti la ordina-

ria amministrazione, invece, sarà richiesta la rappresentanza (funzione o l’assi-

sostitutiva)

stenza (funzione di un altro soggetto a ciò deputato. Distinguiamo quindi:

complementare)

Il minore di età, come è già noto, non può contrarre matrimonio (art.

L’emancipato.

- ); tuttavia esiste la possibilità per gravi motivi che un minore di compiu-

1

84 sedici anni

). Con le

2

ti possa, previa autorizzazione del tribunale, (art. 84

contrarre matrimonio

nozze il minore acquisterà automaticamente l’emancipazione e si sottrarrà alla disci-

plina della minore età (art. 390). La condizione giuridica dell’emancipato prevede

che:

il minore emancipato sarà coadiuvato da un nel caso in cui il suo coniuge

curatore:

- o

i

), in caso contrario, ovvero entrambi i

1

sarà maggiorenne sarà lui stesso (art. 392 t

d

coniugi sono minorenni, il giudice tutelare dovrà nominare un curatore, preferi-

rba

i

).

2

bilmente tra i genitori (art. 392 t e

il minore emancipato può compiere solo gli

autonomamente atti di ordinaria ammini-

- l

n a

);

1

(art. 394

strazione e

u i

B

per gli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto la riscossione di capi-

- p M

a

con la condizione di un idoneo reimpiego sarà necessaria la sola

tali assistenza del

p esc );

2

questo quindi avrà una funzione di collaborazione (art. 394

curatore, A le

per gli altri occorrerà il

atti di straordinaria amministrazione consenso del curatore e l’auto-

- a

). Nei casi in cui il curatore sia un soggetto di-

3

(art. 394

rizzazione del giudice tutelare c u

verso da uno dei genitori dei minori, per poter compiere gli atti di straordinaria

n q

amministrazione di cui all’art. 375, sarà necessario non solo il consenso di questo

a s

r ).

3

ma anche l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. (art. 394

Pa

F

Nell’ipotesi ci sia un conflitto di interessi tra il minore emancipato e il curatore, o in

ipotesi di rifiuto da parte del curatore di prestare il consenso ad uno degli atti prima

e

elencati, il minore emancipato potrà rivolgersi al giudice tutelare, il quale nominerà<

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
214 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pasQuiino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Confortini Massimo.