Nicola Angelo Rizzuti – Diritto privato
Fonti del diritto e norma giuridica
Il linguaggio usato dal legislatore è un linguaggio prescrittivo. La norma giuridica mira a creare una situazione di fatto o di diritto, e impone come doverose alcune condotte; in altre situazioni vi sono altre fattispecie che vengono riconosciute in seguito ad un evento. È possibile che vi siano norme giuridiche sprovviste di sanzioni: esse sono coattività. Le norme giuridiche sono generali ed astratte. Essi sono requisiti collegati al fatto che la norma si rivolge ad una platea vasta di soggetti e non disciplinano un fatto concreto ma un’ipotesi; esse sono però caratteristiche non di tutte le norme. Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme che scaturiscono da enti di livello statale. Il diritto non si esaurisce nella legge. Il diritto privato non si esaurisce nelle norme che provengono dagli atti. Esso è costituito dall’insieme delle regole che scaturiscono dai contratti.
Fonti del diritto privato
Le fonti del diritto sono comportamenti umani atti a scaturire diritto. Il sistema giuridico italiano è caratterizzato da una Costituzione scritta; ad essa vi sono fonti subordinate. La potestà normativa è stata ripartita tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.). In alcune materie la potestà legislativa spetta allo Stato.
- Costituzione;
- Leggi;
- Regolamenti del governo;
- Consuetudini.
Esistono delle fonti sulla produzione del diritto che legittimano le fonti di produzione del diritto. Art. 1 preleggi: fonti del diritto sono le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi. La Costituzione dà una struttura all’organizzazione dello Stato, disciplinando l’ordine e la potestà legislativa (art. 70 Cost.). L’esigenza di ordinare le fonti è legata all’esigenza che vi possano essere delle contraddizioni tra le norme (antinomie); esse possono essere superate creando dei criteri di risoluzione, tra questi uno è il criterio gerarchico. L’insieme di regole è un sistema di regole coerenti, complete e coordinate. Il pluristrato del diritto porta il sistema a non essere sistemato; il diritto diviene sistematico in fase di interpretazione.
Criteri di risoluzione (antinomie)
Nel criterio gerarchico viene stabilita una piramide nella quale al vertice vi sta l’autorità che ha maggior potere di innovare al diritto e di resistere alle abrogazioni (forza di legge). La legge viene assunta come parametro. Il diritto che scaturisce da una fonte superiore sovrasta quello inferiore.
Nel criterio cronologico la norma successiva modifica o abroga la norma anteriore, poiché essa si rivolge a situazioni più attuali.
Le norme generali disciplinano una determinata vicenda della vita. Le norme speciali disciplinano un tipo di profilo specifico di una materia. Una norma generale esiste se esiste una norma speciale. Il criterio di competenza fa sì che la norma speciale non abroghi quella generale, ma che venga applicata prima la norma speciale; vi è un rapporto di complementarità. Esistono norme eccezionali che sono concrete e individuali, le quali regolano solo determinate situazioni. Norma congiunturale, da applicare solo in un determinato contesto. Le norme eccezionali non possono essere interpretate analogicamente (art. 14 preleggi); incluse norme penali incriminatrici.
L’Italia ha aderito all’unione di stati che crea ordinamento giuridico internazionale. Esso raccoglie e riunisce più stati e più popoli, sovrapponendosi agli ordinamenti nazionali.
Diritto europeo originario
Caratterizzato da norme direttamente applicabili negli stati (trattati). Essi sono anche fonti sulla produzione del diritto e permettono all’unione di legiferare negli ambiti in cui è competente. Fonti del diritto privato comunitario derivativo: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. I regolamenti sono direttamente applicabili senza alcuna mediazione. Le direttive devono essere attuate da atti normativi. Uniformazione: l’UE sostituisce alle norme statali una norma europea. Le decisioni si rivolgono a soggetti determinati e sono obbligatorie.
La corte di giustizia europea è competente a giudicare chi infrange le norme del diritto dell’UE; essa ha anche una competenza nomofilattica, ovvero l’uniforme applicazione del diritto (TFUE art. 267). Le norme del diritto europeo sono destinate a produrre effetti negli ordinamenti nazionali. La partecipazione dell’Italia all’UE comporta una limitazione della sovranità. La Corte specifica che la norma nazionale che interferisce con la norma europea non presenta carattere di illegittimità costituzionale. Per risolvere tali antinomie vi sarà il criterio di competenza, che esclude che se la norma interna interferisce con norme europee competenti, allora essa sarà considerata illegittima. Vi è una prevalenza di competenza.
Codice civile
Il codice civile è un regio decreto del 16 Marzo del 1942, che equivale al nostro decreto legislativo; esso è stato firmato da Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini (P.D.C.). Il codice è l’evoluzione del cc. Unitario del 1865 e presenta alcune innovazioni significative. Esso rappresenta una formazione coerente dei rapporti di diritto privato. È sopravvissuto alla caduta del regime fascista poiché rimase impermeabile alle ideologie del tempo. Esso è suddiviso in 6 libri, ciascuno dei quali è diviso in titoli. I titoli più corposi sono divisi in capi, talvolta in sezioni. Il codice possiede 2969 articoli ai quali si affiancano disposizioni di attuazione; il libro primo è dedicato alle persone e alla famiglia; il libro secondo alle successioni per causa di morte; il libro terzo è dedicato ai beni, la proprietà, il possesso; il libro quarto contiene la disciplina delle obbligazioni, del contratto e dei contratti tipici (art. 1173 c.c. inizio libro quarto) (art. c.c. 2059 fine); il libro quinto è dedicato al lavoro e alle imprese; il libro sesto è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 2643-art. 2969). Il codice contiene le regole generali che disciplinano il diritto privato.
Interpretazione
Essa è quell’attività finalizzata ad attribuire un significato al testo normativo. Il testo formativo fornisce i segni linguistici che permettono di estrapolare la norma giuridica; essa è frutto dell’interpretazione. L’interprete ha un ruolo fondamentale ma non può avere discrezionalità affidando un significato che contrasti con il tenore letterale; l’attività è vincolata e limitata alle varianti di senso legittime. Il linguaggio giuridico può presentare vaghezza; anche un senso univoco può generare una pluralità di sensi. La norma giuridica è un prodotto dell’interpretazione ma non è un prodotto creativo.
L’art. 12 preleggi regola l’interpretazione giudiziale (effettuata dal giudice) (tutti possono interpretare una norma) (il giudice ha il compito di sanare le controversie). Nell’interpretare la legge non vi si può dare un senso che quello fatto palese dalla connessione delle parole secondo l’intenzione del legislatore. Esso contiene almeno tre canoni interpretativi:
- Criterio letterale, nell’applicare la legge non si può attribuire altro significato se non quello proprio delle parole; l’interprete deve trovare il valore semantico delle parole, vi è un vincolo del testo; è scorretta un’interpretazione che si discosti dal significato delle parole;
- Criterio logico, i termini vanno letti secondo i legami sintattici delle parole;
- Criterio teleologico, impone di interrogarsi sul fine che la norma persegue; un’interpretazione che sia legata solo al significato letterale e logico sarebbe un’interpretazione incompleta che non consideri effetto o ricadute sociali. Il legislatore aveva pensato ad una determinata finalità politica; l’interprete deve porsi l’interrogativo di quale sia la finalità che il testo normativo debba perseguire se si attribuisce un significato.
Vi è anche l’interpretazione sistematica, l’interprete deve tener conto delle altre disposizioni che regolano una materia. Il diritto è una scienza sistematica che deve giungere a un traguardo di coerenza, completezza e omogeneità. Il diritto va reso sistematicamente ordinato, anche tramite una interpretazione sistematica. Il criterio sistematico va anche però contestualizzato; il diritto, essendo una scienza sociale, è condizionato, può e deve adeguarsi alle mutazioni della società (Es. senso del pudore, buon costume). Il criterio sistematico non può essere disgiunto dal criterio storico.
I trattati internazionali e gli obblighi comunitari devono essere tenuti in considerazione in sede di interpretazione, per questo vi è anche l’interpretazione costituzionalmente orientata. Applicando tutti questi criteri si attribuisce un senso al testo normativo. Il senso che viene attribuito prende il nome di norma giuridica. La norma sarà quella che verrà applicata al caso in questione. Ciò avviene però in presenza di un testo normativo.
Nessun legislatore è in grado di prevedere ogni caso della vita; è possibile che alcuni casi della vita non abbiano un testo normativo di riferimento. Il giudice non può ricorrere al non liquet, ovvero la non risoluzione del caso. In questo caso si deve ricorrere ad una operazione chiamata analogia (art. 12 preleggi, comma 2). Se una controversia non può essere decisa con un testo normativo apposito, essa va risolto facendo riferimento a disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe. Essa è l’analogia legis. Il giudice presenterà dei profili di assonanza tali da giustificare l’estensione al caso che non rientra nell’ambito di applicazione di quell’enunciato normativo. Il giudice verifica se esistono degli enunciati normativi affini o compatibili. Se vi è una similitudine tra i problemi del caso sprovvisto di disciplina e il testo normativo che disciplina un tipo di caso differente da quello che il giudice deve decidere ma presenta caratteristiche simili, potrà estendere analogicamente il significato del testo normativo. L’attività di analogia va oltre l’interpretazione. Esso crea autenticamente diritto, poiché ricerca un testo normativo simile e ne estrapola il significato (analogia legis).
Se invece non vi è un testo normativo affine, si deve ricorrere all’analogia iuris. In questo caso si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento dello stato. Essi sono norme a contenuto indeterminato. Le regole possono essere sottoposte a procedimenti di applicazioni ispirati alla coerenza sistematica (vengono ipotizzati fatti che producono effetti). Il principio non descrive in maniera analitica le conseguenze. Il principio enuncia un valore o un fine politico (arricchiscono la struttura delle regole). Se un giudice agisce secondo principi, la discrezionalità aumenta a dismisura. Il principio deve essere determinato e reso concreto. Anche l’analogia iuris va oltre l’interpretazione. Vi è un limite all’analogia: (art. 14 preleggi) norme di carattere eccezionale e norme penalmente incriminatrici. La decisione fondata sul principio deve essere universalizzabile.
Effetti della norma giuridica
Sono quelle conseguenze che avvengono nel verificarsi di un presupposto. Il presupposto della norma può essere rappresentato da un fatto, un atto o da un negozio giuridico. È fatto qualunque evento naturale condizionante della norma e al quale la norme attribuisce delle conseguenze (Es. nascita). Il fatto potrebbe anche consistere in un comportamento umano; se il comportamento è vietato esso viene chiamato extracontrattuale; se il comportamento umano è destinato a produrre effetti positivi, viene definito atto giuridico (Es. pagamento, consegna di un bene). La terza categoria è rappresentata dal negozio giuridico; i suoi effetti sono stabiliti dall’autore o dagli autori del negozio (Es. testamento); esso può essere unilaterale o bilaterale (Es. matrimonio). Un negozio giuridico bilaterale è il contratto, le parti disciplinano un rapporto giuridico patrimoniale. Gli effetti principali di un negozio sono quelli previsti dall’autore.
La norma giuridica modifica la situazione giuridica esistente. Tra gli effetti vi sono le situazioni giuridiche soggettive, cioè il riconoscimento di talune facoltà o l’imposizione di comportamenti necessitati (doveri, obblighi e oneri). Le norme giuridiche non si limitano a conferire poteri o facoltà. Gli effetti della norma consistono anche nel riconoscimento dei rimedi, che tutelano gli interessi di chi ne abbia diritto: strumenti finalizzati a risolvere la mancata attuazione di una situazione giuridica. La norma potrebbe prevedere che dei comportamenti determinino l’invalidità o l’inefficacia di un atto. Esistono norme giuridiche di carattere definitorio, che mirano a selezionare alcuni oggetti o comportamenti collegando ad essi una serie di regole giuridiche (es. art. 810 c.c.).
Potere giurisdizionale
L’ordinamento giuridico mette a disposizione mezzi preposti a dirimere le controversie. Organi che compongono il potere giurisdizionale. Il potere giurisdizionale poggia su alcuni principi.
Nel giudizio civile il privato che assume l’iniziativa (chi è stato leso) prende il nome di attore; l’azione è rivolta verso la/le controparti che hanno leso un suo diritto: essi prendono il nome di convenuti. Attore e convenuto si contrappongono dinanzi al giudice terzo che rispetta diversi principi: principio della domanda (deve dare risposta positiva o negativa); principio del contradditorio tra le parti (attore e convenuto devono poter presentare le proprie richieste e suffragarle con un sistema di prove (art. 2697 c.c.).
La tutela giurisdizionale si divide in processo di cognizione e processo di esecuzione. Il processo di cognizione accerta lo stato di diritto (chi ha ragione, chi ha torto). Il giudizio di cognizione fa culminare con 3 diversi tipi di provvedimento:
- Mero accertamento: il giudice emana un procedimento di tipo dichiarativo.
- Sentenza di condanna: lo stato di diritto va modificato nel modo in cui le parti richiedono; attore o convenuto condannati dovranno ripristinare la situazione giuridica lesa.
- Provvedimento di natura costitutiva: il giudice può modificare direttamente lo stato di diritto tramite provvedimento che produca effetti che conforma la situazione di fatto illecita.
Il giudizio di cognizione si articola in tre diversi gradi di giudizio: 2 gradi sono di merito ed 1 è di legittimità. In fase di merito, il giudice valuta i fatti e formula il proprio giudizio che può essere impugnato. Il giudizio di secondo grado rappresenta una “riedizione” del giudizio di primo grado. Si può contestare anche la seconda sentenza in corte di cassazione, che si occuperà di effettuare un giudizio di legittimità. Si può fare direttamente ricorso in cassazione dopo la sentenza di primo grado. Se la sentenza è emessa e non impugnata acquista efficacia di giudicato che determina che la vicenda è stata decisa in maniera definitiva. Essa non può essere contestata se non in casi eccezionali. La sentenza va dunque eseguita. Se il destinatario non ottemperi alla sentenza vi è il processo esecutivo (esecuzione forzata) (artt. 2930 ss c.c.). Vengono messi a disposizione dei cittadini organi che attuano il provvedimento del giudice anche contro volontà. Il processo di esecuzione può essere di espropriazione o in forma specifica. Se di espropriazione si procede a pignorare i beni dell’inadempiente affinché possano essere venduti e dal ricavato gli aventi diritto ottengano la somma di denaro.
La giurisdizione amministrativa a volte può andare in collisione con il diritto privato. Un ruolo determinante assume la Corte Costituzionale. Il giudizio di costituzionalità delle norme non può essere sollevato dal cittadino; chi incardina il giudizio prende il nome di giudice a quo; il cittadino può sollevare la questione di fronte al giudice che dovrà verificare che non sia manifestamente infondata e verifica che l’attività legislativa sia stata svolta nel rispetto di principi e prerogative costituzionali.
Situazioni giuridiche soggettive
Sono alcuni degli effetti che la norma giuridica può produrre e si distinguono in situazioni giuridiche attive (o di vantaggio), come il diritto soggettivo; in situazioni giuridiche passive (o di svantaggio). Esse sono, per le situazioni giuridiche attive: diritto soggettivo, potestà, interesse legittimo, interesse collettivo, interesse diffuso e aspettativa, diritto potestativo. Le situazioni giuridiche passive sono: dovere, obbligo, onere e mera soggezione.
L’ordinamento giuridico tramite la norma accentua la protezione dell’individuo oppure limita la libertà dell’individuo per la soddisfazione di un interesse generale. La libertà è una situazione naturale dell’individuo che l’ordinamento giuridico si limita a riconoscere. Gli interessi dell’individuo non hanno tutti quanti una rilevanza giuridica. L’interesse è una situazione pregiuridica.
Le situazioni giuridiche attive rendono giuridicamente rilevanti gli interessi umani. Il diritto non pervade l’intera vita individuale e collettiva seppur in moltissimi aspetti. I meccanismi per attribuire rilevanza giuridica sono molti, dal diritto soggettivo fino all’interesse diffuso.
Situazioni giuridiche attive
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo si è iniziato ad affermare nel corso dell’800 in Germania; i giuristi tedeschi vollero riadattare il diritto romano alle esigenze della società; sistematizzarono il materiale cercando di creare un insieme di norme ricavate dal diritto romano. Il diritto soggettivo prese come ispirazione il diritto di proprietà. Esso ruota attorno ai diritti innati o umani.
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