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Le obbligazioni
Il nostro codice civile all'apertura del libro IV, che è il libro che si occupa di obbligazioni e contratti, esordisce con una disciplina dall'art. 1173 all'art. 1320, che introduce delle regole generali che si applicano alle obbligazioni quale che sia la fonte dell'obbligazione. Il nostro c.c. non detta una nozione di obbligazione. L'obbligazione è un concetto noto ai giuristi, è una nozione che il legislatore non ha ritenuto bisognosa di definizione. Essa è una sorta di nozione data per assoluta, per scontata, considerata già acquisita, data per presupposta. Il legislatore ha voluto evitare di dover sposare una delle diverse nozioni di obbligazioni che nel corso della storia si sono contese il campo. L'art. 1173 c.c. esordisce con una norma sulle fonti delle obbligazioni, fonte che evoca le origini, un atto da cui scaturisce, da cui è prodotto diritto oggettivo, quegli atti o quei fatti dai quali.derivano obbligazioni. Tecnicamente il termine fonte va identificato con il titolo. Esse pongono l'obbligo a carico della controparte. Il termine obbligazione non va inteso come sinonimo di obbligo o debito, esso intende l'intero rapporto obbligatorio. L'obbligazione è sinonimo della relazione giuridicamente rilevante che intercorre tra il diritto di credito e il debito. Non esiste un diritto di credito senza il correlativo debito, poiché esse sono figure che sussistono. Se una delle due dovesse venire meno cadono entrambe. Il creditore non è investito di poteri e facoltà che conferiscono al titolare la possibilità di realizzare da sé il proprio interesse, il diritto di credito accorda una pretesa nei confronti della controparte. Il creditore non è in grado di soddisfare da sé il proprio interesse, deve ottenere la prestazione di controparte che è la forma giuridica di tale operazione. Visto che l'essenza del diritto diIl credito è il diritto ad ottenere la cooperazione di controparte, allora il legislatore ha ritenuto più logico, analizzare e regolare questo diritto, dal punto di vista di questa necessaria cooperazione, di questo contenuto cooperativo che si traduce nel rapporto giuridico che la nascita di credito instaura, rapporto giuridico che prende il nome di obbligazione.
Le fonti delle obbligazioni ai sensi dell'art.1173 c.c. sono contratto, atto illecito, o altro atto o fatto idoneo a produrle. Il contratto rappresenta la fonte delle obbligazioni per antonomasia. Quando l'obbligazione nasce da contratto il debitore si è liberamente vincolato alla controparte, assumendo nei suoi confronti l'impegno a realizzare il suo interesse. Tutte le obbligazioni ex-contractu, sono obbligazioni che hanno una disciplina molto più ricca perché sono obbligazioni volontariamente assunte. La seconda fonte delle obbligazioni è rappresentata dal fatto illecito.
ingiustificato è disciplinato dall'art. 2041 c.c. e si verifica quando una persona si arricchisce a spese di un'altra senza giustificato motivo. In tal caso, il soggetto arricchito è tenuto a restituire quanto indebitamente ottenuto. Le promesse unilaterali sono previste dall'art. 1989 c.c. e si verificano quando una parte si impegna a compiere un determinato atto a favore dell'altra parte, senza che quest'ultima sia tenuta a fornire alcuna controprestazione. I titoli di credito sono documenti che rappresentano un diritto di credito, come ad esempio le cambiali o le lettere di credito. La gestione di affari altrui è disciplinata dagli artt. 2037 e seguenti c.c. e si verifica quando una persona agisce nell'interesse di un'altra senza essere da questa autorizzata. In tal caso, il gestore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al pagamento di un compenso equo. L'indebito è disciplinato dagli artt. 2033 e seguenti c.c. e si verifica quando una persona riceve un pagamento o un'altra utilità senza averne diritto. In tal caso, il soggetto che ha effettuato il pagamento o fornito l'utilità ha diritto al rimborso. In conclusione, il libro IV del codice civile italiano disciplina le diverse fonti di obbligazioni, tra cui la responsabilità aquiliana, le promesse unilaterali, i titoli di credito, la gestione di affari altrui, l'indebito e l'arricchimento ingiustificato.ingiustificato è regolato dall'art. 2041 c.c., e stabilisce che chi si arricchisce senza giustacausa ai danni di un'altra persona, nei limiti dell'arricchimento, è tenuto a restituire la correlativa diminuzione patrimoniale. L'arricchimento senza giusta causa è un rimedio residuale, ovvero ci si ricorre solo quando non vi siano degli altri strumenti per recuperare quella forma.
L'art. 1174 c.c. sancisce che la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Essa presenta un'indicazione di carattere tipologico, in cui indica che la prestazione per poter far si che il vincolo che intorno ad essa si costruisce, che il vincolo obbligatorio che ha ad oggetto tale condotta, è necessario che la prestazione sia suscettibile di valutazione economica. Affinché un obbligo abbia la natura di obbligazione il vincolo deve porre una condotta, una prestazione che abbia contenuto economico.
che consista nell'adozione di condotte e nell'impiego di strumenti con valore di mercato. L'obbligazione è una forma giuridica, poiché l'attività dovuta è un'attività economica: una serie di atti che hanno valore economico. L'art. 1174 c.c. chiarisce anche che la prestazione è finalizzata al soddisfacimento di un interesse del creditore. Le prestazioni che possono formare oggetto di obbligazione possono consistere in un dare un bene, in un fare, o in un non fare, cioè nell'impegno a non porre in essere una condotta. È controversa l'obbligazione di dare, poiché essa va intesa come semplice obbligazione di consegnare perché nel nostro paese non esiste l'obbligazione di dare in senso tecnico: nel diritto romano il dare equivaleva a trasferire la proprietà di un bene, ma nel nostro ordinamento il legislatore ha introdotto un principio consensualistico che fa si che iltrasferimento di diritti sia frutto del contratto e che quindi non richieda il medium di un rapporto obbligatorio. Il nostro codice all'art. 1174 c.c. presuppone una definizione: il diritto romano ci ha fornito delle definizioni, una contenuta nelle Istituzioni di Giustiniano, che è una delle opere che compongono il corpus Iuris civilis. Esso è costituito, dalla riorganizzazione del materiale giuridico di età classica è post classica, che è stato realizzato dall'imperatore Giustiniano a partire dal 529 d.C. . Nel Corpus Iuris, che si compone di diverse opere, tra cui il Digesto che conteneva la maggior parte del materiale normativo proveniente dal diritto classico, dal Codex, che è una raccolta di Costituzioni imperiali, dalle novelle Constitutiones, che raccoglieva tutte le leggi emanate da Giustiniano e infine le Institutiones, opera in 4 libri di natura manualistica, finalizzata ad introdurre allo studio del diritto civile. E'nelle institutiones che è contenuta le definizione di obbligazione come iuris vinculus che venne attribuita dal giurista Gaio. "Obligatio est iruis vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvandae rei, secundum nostraecivitatis iura". "L'obbligazione è quel vincolo giuridico che ci obbliga ad adempiere ad una specifica prestazione secondo il diritto della nostra città". Esiste un'altra definizione recitata nel Digesto definita dal giurista Paolo: "Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum". "L'oggetto dell'obbligazione non consiste nell'acquisire in proprietà qualche cosa per noi, ma nell'obbligare qualcun altro a fare qualche cosa, a procurare una sicurezza". Nel corso dell'800 si sono sviluppate una pluralità di teorie delle obbligazione.Le principali sono la teoria personalistica e quella patrimonialistica. Secondo la teoria personalistica l'oggetto dell'obbligazione consiste nella prestazione, il debito ha ad oggetto la condotta dovuta ed il credito ha ad oggetto il diritto ad esigere quella condotta. Essa ricalca la definizione del diritto romano. Il creditore entra in un vincolo obbligatorio affinché la condotta creditoria gli conferisca una specifica utilità, gli faccia ottenere un bene, un servizio, il mantenimento di uno status quo ante. Nella definizione personalistica manca la dimensione del risultato. Per questo motivo nella seconda metà dell'800 si è sviluppata la teoria patrimonialistica che sbilancia il rapporto obbligatorio dal dovere di prestare al diritto di ricevere e quindi ha finito per identificare l'oggetto dell'obbligazione nel bene che l'obbligazione deve procurare al creditore e nelle versioni più radicali in una fetta del patrimonio.
del debitore. Il creditore ha ad oggetto del suo diritto la possibilità di soddisfarsi forzatamente su una parte del patrimonio del creditore. L’ordinamento giuridico garantisce al creditore di poter ottenere il risarcimento del danno e qualora il debitore non paghi spontaneamente il risarcimento il creditore può procedere con l’espropriazione, il pignoramento di uno o più diritti che compongono il patrimonio del debitore. Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).
Nella scala dei valori la preservazione dell’integrità fisica nei confronti del debitore prevale al far ottenere al creditore ciò che esige. Nell’800, era in vigore l’arresto per debiti perché anche in questo caso si è fatto leva sul fatto che per quanto possa essere grave il debito non può essere privilegiato il debito piuttosto che la salvaguardia della salute del debitore. Essi sono
obiettivi che non hanno pari rango. In Italia i due principali fautori della riconsiderazione dell'obbligazione sono stati i professori Rosario Niccolò e Luigi Mengoni. La teoria personalistica ha come difetto il non attribuire peso all'interesse del creditore e quindi assegna centralità soltanto alla condotta debitoria; mentre la teoria patrimonialistica sminuisce la centralità della condotta del debitore fino alle tesi più estreme che identificano l'oggetto del diritto di credito nel diritto di soddisfarsi nel patrimonio del debitore.
I due professori sono giunti alla conclusione che è necessario che esistano condotta strumentale ed utilità finale. Il rapporto obbligatorio consiste in un vincolo nel quale il debitore si impegna ad effettuare una prestazione di natura strumentale che rappresenta un mezzo in vista della realizzazione di una specifica utilità finale e che costituisce il risultato del rapporto obbligatorio.
ogni rapporto obbligatorio vi sono dei mezzi da adottare per realizzare un risultato. Quest'utilità consiste nel conseguire un bene, ottenere un servizio, ottenere la conservazione di uno stato preesistente (obbligo di non concorrenza, non svolgere l'attività).