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DIRITTI E DOVERI TRA CONIUGI ; FEDELTÀ, ASSISTENZA MORALE E MATERIALE , COLLABORAZIONE E COABITAZIONE
Gli articoli 143 - 145 disegnano modello di rapporto coniugale fondato sull’uguaglianza morale giuridica dei coniugi e sulla regoladell’accordo nelle decisioni familiari.Art 143 -> Con il matrimonio i coniugi sono reciprocamente tenuti all’obbligo di fedeltà, assistenza morale materiale, collaborazionee coabitazione.
- Fedeltà : in senso fisico e spirituale , del rapporto tra i coniugi.
- Assistenza morale e materiale
- Collaborazione
- Coabitazione : la riforma del 1975 ha segnato un grande passaggio in quanto prima fosse la donna dover seguire l’uomoora invece i coniugi fissano di comune accordo la residenza familiare ma ciascuno può fissare altrove un propriopersonale domicilio. La violazione dell’obbligo di coabitazione trova anche sanzione penale nell’articolo 570 che puniscechiunque abbandonando il domicilio
domestico o comunque servando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori o alla qualità di coniuge.
8) OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE E SUA EFFICACIA ESTERNA:
L'obbligo di contribuzione ha un contenuto di natura patrimoniale. Art 315 bis -> Il passaggio dell'obbligo di mantenimento all'obbligo di contribuzione viene ora a ristabilire su basi patrimoniali e gli apporti di entrambi nella vita comune e valorizza il ruolo della solidarietà tra i componenti della stessa famiglia. La determinazione quantitativa dei contributi a carico di ciascun coniuge in relazione ai bisogni complessivi del nucleo familiare va fatta con riferimento ai redditi, alle sostanze ed alla capacità di lavoro. Nel art 143 (3 comma) il legislatore opera qui riconoscimento del lavoro casalingo della donna e da più parti si scrive invece all'introduzione della
comunione come regime legale. Art 160 pone l'obbligo di contribuzione evidenziando la natura inderogabile in coerenza con la sua funzione di garantire la solidarietà familiare e la parità tra i coniugi. Inderogabilità significa che l'accordo non può escludere l'obbligo dell'uno e dell'altro secondo un criterio di parità e significa anche che il tenore di vita della famiglia non può non essere unitario esprimendosi in esso il fondamentale principio comunitario solidaristico in ambito familiare. Inoltre l'articolo 160 non vieta la rilevanza degli accordi ma ne ricorda il limite segnato da solidarietà e parità. Art 144 -> attribuisce a ciascun coniuge il potere di attuare l'indirizzo concordato ed inoltre prevede la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni assunte separatamente nell'interesse della famiglia.
9) REGOLA DELL'ACCORDO E INTERVENTO DEL GIUDICE: La
regola dell'accordo invasioni questione di natura personale, patrimoniale, di mantenimento, all'istruzione, all'educazione dei figli. Un limite a tale autonomia può sussistere solo a protezione di interessi di rango superiore come quello dei figli. La regola dell'accordo riconosce l'autonomia dei coniugi e può evidenziare allo stesso tempo l'uguaglianza tra i coniugi. Nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare l'accordo sulla fissazione della residenza o su altre questioni è prevista la responsabilità di ricorrere al giudice per giungere a una soluzione concordata. Il giudice in tal caso interviene in veste di consulente e mediatore. Nella disciplina attuale vanno distinti due casi: 1. Il conflitto riguarda la fissazione della residenza e l'indirizzo della vita familiare -> Art 145 articolo all'intervento in due fasi: - Il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata. In caso di- fallimento si passa al secondo caso sono in presenza di due condizioni:
- che venga richiesto dei due coniugi in modo concordato
- Che si tratti di una questione di natura essenziale.
- Riguarda la responsabilità sui figli.
- 1 fase -> il giudice sente il minore e suggerisce le soluzioni che ritiene più idonee. Se il contrasto permane non è il giudice a decidere ma egli si limita ad indicare il genitore che dovrà decidere in quanto mai in grado di apprezzare l’interesse del figlio. (art 316).
Art 316 -> adesso rispetto a prima si da valore alla figura del figlio e non più sulla potestà genitoriale. Non vi è più una disparità tra le due figure genitoriali ma anzi hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti del figlio. Prima in caso di separazione il figlio veniva affidato esclusivamente a uno dei due coniugi attualmente non è più cosi se non per casi specifici. La responsabilità genitoriale all’articolo 316.
Finalizza l'amministrazione del patrimonio della cura personale del minore essere esercitata tenendo conto di:
- Della capacità
- Delle inclinazioni naturali
- Delle aspirazioni del figlio
- Dell'interesse del minore
- Garantendo gli spazi di autonomia
- E uguaglianza genitoriale
L'assistente sociale può fare da coordinatore genitoriale per aiutare la coppia con problemi e programmare la vita del figlio; il coordinatore potrebbe essere richiesto anche nei casi non litigiosi.
Art 316 bis -> i genitori devono adempiere al mantenimento e in corrispondenza delle possibilità; se uno dei genitori non provvede al mantenimento dei figli l'altro genitore può richiedere al giudice che una parte di reddito venga versato per il mantenimento.
Art 317 bis -> con la riforma del 2012 è stata incentrata maggiormente la presenza di nonni per ragioni anagrafiche e per ragioni di assistenza ai genitori che lavorano. I nonni
Diritto dei nonni di creare un rapporto con il nipote
I nonni hanno il diritto di creare un rapporto significativo con il nipote. In caso contrario, in mancanza di rapporto, i nonni possono far riferimento a un giudice per l'interesse del minore.
Responsabilità dei genitori
L'articolo 330 riguarda la responsabilità dei genitori. Il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità quando il genitore manca ai doveri o maltratta il minore. Per gravi motivi, inoltre, il giudice può richiedere l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore. La responsabilità genitoriale potrebbe essere reintegrata quando vengono cessati i motivi gravi che hanno portato alla decadenza.
Violazione dei doveri familiari, ordini di protezione e responsabilità genitoriale
L'articolo 154/20001 attribuisce al giudice nuovi poteri di intervento nell'ambito della famiglia. Si tratta della possibilità di emettere su istanza ordini di protezione a tutela del coniuge o del convivente che abbia subito da parte dell'altro
un grave pregiudizio dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà (art 342). Il giudice con decreto può ordinare al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, in particolar modo il luogo di lavoro, almeno che i due non lavorino insieme. Il giudice può inoltre disporre l'intervento dei servizi sociali territoriali o di un centro di mediazione familiare o delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti, ed inoltre può disporre a carico del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento a favore dei familiari che, per il fatto del provvedimento giudiziale, rimangono.privi di mezzi di sostegno adeguato. La violazione dei doveri coniugali può dare origine ad un illecito civile con conseguente condanna al risarcimento del danno. Per la configurabilità di una responsabilità civile nell'ambito della famiglia sono necessari due presupposti:
- Elemento soggettivo: occorre che il comportamento del responsabile sia qualificabile come doloso.
- Elemento oggettivo: si richiede che la violazione del dovere comporti altresì la lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti.
Con i doveri riguardanti i figli è stato riconosciuto il risarcimento del danno nei confronti di un minore per il mancato riconoscimento ed il mancato mantenimento da parte del padre naturale, in quanto tale condotta sia stata riconosciuta lesiva dal diritto fondamentale del figlio all'educazione e all'assistenza morale e materiale.
CAPITOLO IX: i rapporti
patrimoniali tra coniugi.
1. IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
Come abbiamo visto l'articolo 143 in pugno di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorative professionali a tale affermazione si seguono così a delineare i seguenti aspetti:
- Regime patrimoniale primario: realizza il momento contributivo ed ha lo scopo di stabilire in che modo si deve provvedere alle esigenze di vita comune.
- Regime patrimoniale secondario: che realizza il momento distributivo della ricchezza ed allo scopo di individuare chi è il proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio.
La riforma del 1975 a profondamente modificato la disciplina per attuare i principi di uguaglianza e di solidarietà sui quali si fonda la vita familiare. La principale modifica riguarda la previsione della comunione dei beni per il regime patrimoniale legale è previsto nell'attuale
La disciplina che i beni acquistati in costanza di matrimonio appartengono ai coniugi in comune indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto. Nel codice civile del 1942 invece il regime legale era considerato dalla separazione dei beni. Le ragioni che hanno portato alla riforma del 1975 sono molteplici.
2. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONVENZIONI MATRIMONIALI:
Le convenzioni matrimoniali sono i contratti con cui i coniugi stabiliscono un determinato regime patrimoniale della famiglia.
Principio di tipicità:
- Non possono derogare all'art. 160
- Contrastare con le norme dettate dal regime scelto
- Rinviare genericamente a usi o leggi cui i coniugi non sono sottoposti.
Tipi di convenzioni:
- La comunione convenzionale -> art. 210: Racchiude tutti i beni che non verrebbero compresi dalla comunione legale per decisione dei coniugi rimane invariata la responsabilità per cui valgono le stesse regole della comunione legale ad accezione dell'art. 211