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Estratto del documento

Nell’art. 21 vengono regolati l’atto costitutivo e lo statuto.

Art, 22, comma 4: non tutte le fondazioni e associazioni possono ambire a far parte del Terzo

settore: Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una

somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le

fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare

una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione

legare iscritti nell’apposito registro.

Il Terzo settore presenta però delle criticità: tutto ciò deve ancora essere attuato, in particolare ciò

che riguarda le onlus e il registro nazionale unitario del Terzo settore: sarà probabilmente attuata a

fine anno.

Crowd funding: si tratta di una donazione con ricompensa. Il crowd funding imprenditoriale

prescinde da una banca: si versano i soldi in piattaforme, le quali guadagnano. Il crowd funding

civico invece ha finalità non lucrative e scopi ideali. Non vengono però regolati dal codice i crowd

funding organizzati sui social. 20

I beni

Che rapporto c’è fra diritti e beni? I diritti possono essere reali (come la proprietà, non possesso

che è una situazione di fatto che può corrispondere o meno a un diritto) o personali, di credito (non

sono opponibili erga omnes, come la compravendita. L’oggetto dei diritti reali non sono le persone

ma i beni; bene è diverso da cosa: non sono termini scambiabili.

I diritti soggettivi patrimoniali possono essere relativi o assoluti:

 Relativi: diritti di credito o personali, ci sarà un debitore e un creditore, sono opponibili solo

verso chi ha cagionato il danno;

 Assoluti: proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù (diritti reali). Hanno per oggetto un

bene, non hanno a che fare con il comportamento altrui ma con l’utilizzo di un bene.

La cosa: cosa è la pura materia in qualunque suo stato; si esaurisce nell’essere un frammento del

cosmo. Gaio ha diviso le cose in cose materiali, che si possono toccare, e immateriali, che non si

possono toccare. Oggi la cosa è la materia. Il concetto di cosa è puramente astratto e materiale.

Il bene: una cosa diventa per la teoria classica un bene quando è oggetto di appropriazione, di un

qualunque diritto che consente di acquisire la proprietà sulla cosa. Per questo per la teoria classica

ci sono cose che non sono beni perché non vi è un conflitto di interessi tra gli uomini circa la

proprietà: Elio Marciano annoverò fra queste cose l’aria, il lido del mare, l’acqua corrente. Nella

moderna concezione di beni? I giacimenti, le stelle, il mare, il lido del mare, le acque correnti sono

dei beni? Possiamo usufruirne gratuitamente, ma per la teoria classica non sono beni, sono cose;

per la teoria moderna sono invece dei beni, perché vi è un bene dove vi sia una funzione

collegata a un interesse meritevole di tutela: l’interesse collegato all’acqua corrente può essere

la vita, la sopravvivenza umana (art. 32 Cost.). Il diritto civile si occupa di quei beni dove vi sia la

pretesa di appropriazione, infatti i conflitti tra gli uomini nascono a riguardo dell’appropriazione, dei

beni scambiabili, dei frutti.

Art. 810. Nozione. - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Classificazione dei beni

La prima cosa che fa uno stato è decidere quali sono i beni appropriabili e quali di essi rimarranno

nell’ambito dell’appropriazione pubblica e quali in quello dell’appropriazione privata (la proprietà

può essere pubblica o privata, ergo i beni possono essere pubblici o privati), dunque la

classificazione più importante è quella fra pubblico e privato. Tra i beni pubblici vi è la proprietà

demaniale (beni demaniali naturali: lido del mare, fiume; il suolo invece è un bene privato), il

patrimonio indisponibile e disponibile dello stato (artt. 822, comma 1 e 3, 826, comma 1, 828):

questi argomenti sono trattati nel codice civile. Sui beni di proprietà pubblica la circolazione è più

limitata, di regola quelli pubblici sono beni fuori commercio: questi beni possono essere solo

oggetto di concessioni; la loro circolazione è limitatissima e la loro commerciabilità è a volte anche

nulla.

Esistono anche i beni di affezione (gli animali domestici rientrano in questa categoria di beni) che

non sono pignorabili, come la fede nuziale e l’animale domestico: anche se il padrone è pieno di

debiti, questi beni non sono appropriabili.

I beni possono essere inoltre materiali e immateriali: questi ultimi sono collegabili alla rivoluzione

digitale; il brevetto di un software è soggetto della proprietà industriale, che è proprietà immateriale

(tutto ciò che è brevettabile è soggetto a proprietà immateriale); la stessa cosa vale per il diritto

21

d’autore (la l. 633/1941 crea in Italia la figura del diritto d’autore); sono cose immateriale i crediti, i

diritti (per Gaio le uniche cose immateriali erano i diritti). Le energie rientrano fra i beni corporali

perché possono essere, in alcuni casi, percepite dai sensi, e sono oggetto di misurazione.

Art. 814. Energie. - Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

I beni mobili e immobili appartengono al genus dei beni materiali.

Art. 812. Distinzione dei beni. - 1. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli

alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto

ciò che è naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

2. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente

assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro

utilizzazione.

3. Sono mobili tutti gli altri beni.

Accessorium sequitur principale, ovvero ciò che è accessorio segue il principale, dunque se il

suolo è un bene immobile, tutto ciò che è ad esso incorporato è anch’esso immobile: l’albero

incorporato al suolo è immobile, di conseguenza anche il frutto dell’albero, finché è attaccato

all’albero, è un bene immobile; quando però si stacca o cade diventa un bene mobile.

La classificazione mobile/immobile è fonte di problemi circa la circolazione dei beni: il modo in cui

vengono trasferiti i beni mobili di regola avviene con molta semplicità senza formalità, altrimenti il

traffico giuridico avverrebbe in modo lento; questo non vale per i beni immobili, il quale

trasferimento richiede delle determinate forme. Il trasferimento dei beni immobili o la costituzione di

diritti reali minori su un bene immobile avviene mediante un atto scritto, che può essere sia

pubblico che privato, ex art. 1350. Atto scritto è diverso da trascrizione, la quale è un requisito di

pubblicità ma non è forma: con la trascrizione nel registro delle entrate si rende pubblico un atto ex

art. 2643. I beni immobili e altre categorie di beni mobili (autoveicoli) sono beni registrati: la

circolazione avviene mediante la trascrizione in registri (i beni immobili o mobili registrati sono gli

unici oggetto di ipoteca, mentre i beni mobili non registrati sono oggetto di pegno).

L’infungibilità è un concetto relativo: per esempio, un gioiello fatto su misura è un bene

oggettivamente infungibile e se qualcuno dovesse distruggerlo si avrebbe un risarcimento per

equivalente in denaro; se il bene è fungibile è risarcito in forma specifica (è importante la

distinzione in relazione alla responsabilità civile per la distruzione del bene). Di una cosa fungibile

si diviene proprietari quando questa viene individuata fra tutte, quindi quando ancora non si ha

pagato e la cosa non è stata consegnata. Il contratto di vendita di un bene mobile è un contratto

senza formalità, il solo consenso fa diventare proprietario. Anche se si acquista via internet vale la

stessa cosa: si diventa proprietari quando il sito prende la cosa e la mette in consegna. Per i beni

infungibili è necessario solamente il consenso per il trasferimento della proprietà.

Art. 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere. - Nei contratti che hanno per

oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con

l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che

devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la

consegna al vettore o allo spedizioniere.

Art. 1376. Contratti con effetti reali. - Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della

proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il

trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del

consenso delle parti legittimamente manifestato. 22

Art. 817. Pertinenze. - 1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad

ordinamento di un’altra cosa.

2. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti

giuridici.

Sono pertinenze la radio della macchina, il quadro o la statua ad ornamento di un bene immobile;

qualsiasi bene mobile che sia utile al bene immobile.

Art. 818, comma 1. Regime delle pertinenze. - Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto

la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

Se vendo una casa, è compresa la cantina; se vendo la macchina, è compresa la radio; se vendo

un microfono, sono comprese le batterie: vige ancora il principio accessorium sequitur principale.

Art. 816. Universalità di mobili. - 1. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che

appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

2. Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti

giuridici.

Frutti

I frutti possono essere naturali o civili: naturali quando sono prodotti dalla natura, per esempio i

frutti di un albero; civili quando derivano da una astrazione giuridica, per esempio il canone di un

affitto. La legna è un frutto naturale, perché viene fisicamente presa da un albero, da una cosa che

esiste in natura. 23

I diritti reali

I diritti reali sono i diritti sulla cosa, dunque quando si parla di diritti reali è sempre in relazione a

persone e cose. I tre principali diritti reali sono la proprietà, l’usufrutto o le servit&ugr

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FrancescaTG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Miguez Nunez Rodrigo.