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Nell’art. 21 vengono regolati l’atto costitutivo e lo statuto.
Art, 22, comma 4: non tutte le fondazioni e associazioni possono ambire a far parte del Terzo
settore: Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una
somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare
una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione
legare iscritti nell’apposito registro.
Il Terzo settore presenta però delle criticità: tutto ciò deve ancora essere attuato, in particolare ciò
che riguarda le onlus e il registro nazionale unitario del Terzo settore: sarà probabilmente attuata a
fine anno.
Crowd funding: si tratta di una donazione con ricompensa. Il crowd funding imprenditoriale
prescinde da una banca: si versano i soldi in piattaforme, le quali guadagnano. Il crowd funding
civico invece ha finalità non lucrative e scopi ideali. Non vengono però regolati dal codice i crowd
funding organizzati sui social. 20
I beni
Che rapporto c’è fra diritti e beni? I diritti possono essere reali (come la proprietà, non possesso
che è una situazione di fatto che può corrispondere o meno a un diritto) o personali, di credito (non
sono opponibili erga omnes, come la compravendita. L’oggetto dei diritti reali non sono le persone
ma i beni; bene è diverso da cosa: non sono termini scambiabili.
I diritti soggettivi patrimoniali possono essere relativi o assoluti:
Relativi: diritti di credito o personali, ci sarà un debitore e un creditore, sono opponibili solo
verso chi ha cagionato il danno;
Assoluti: proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù (diritti reali). Hanno per oggetto un
bene, non hanno a che fare con il comportamento altrui ma con l’utilizzo di un bene.
La cosa: cosa è la pura materia in qualunque suo stato; si esaurisce nell’essere un frammento del
cosmo. Gaio ha diviso le cose in cose materiali, che si possono toccare, e immateriali, che non si
possono toccare. Oggi la cosa è la materia. Il concetto di cosa è puramente astratto e materiale.
Il bene: una cosa diventa per la teoria classica un bene quando è oggetto di appropriazione, di un
qualunque diritto che consente di acquisire la proprietà sulla cosa. Per questo per la teoria classica
ci sono cose che non sono beni perché non vi è un conflitto di interessi tra gli uomini circa la
proprietà: Elio Marciano annoverò fra queste cose l’aria, il lido del mare, l’acqua corrente. Nella
moderna concezione di beni? I giacimenti, le stelle, il mare, il lido del mare, le acque correnti sono
dei beni? Possiamo usufruirne gratuitamente, ma per la teoria classica non sono beni, sono cose;
per la teoria moderna sono invece dei beni, perché vi è un bene dove vi sia una funzione
collegata a un interesse meritevole di tutela: l’interesse collegato all’acqua corrente può essere
la vita, la sopravvivenza umana (art. 32 Cost.). Il diritto civile si occupa di quei beni dove vi sia la
pretesa di appropriazione, infatti i conflitti tra gli uomini nascono a riguardo dell’appropriazione, dei
beni scambiabili, dei frutti.
Art. 810. Nozione. - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Classificazione dei beni
La prima cosa che fa uno stato è decidere quali sono i beni appropriabili e quali di essi rimarranno
nell’ambito dell’appropriazione pubblica e quali in quello dell’appropriazione privata (la proprietà
può essere pubblica o privata, ergo i beni possono essere pubblici o privati), dunque la
classificazione più importante è quella fra pubblico e privato. Tra i beni pubblici vi è la proprietà
demaniale (beni demaniali naturali: lido del mare, fiume; il suolo invece è un bene privato), il
patrimonio indisponibile e disponibile dello stato (artt. 822, comma 1 e 3, 826, comma 1, 828):
questi argomenti sono trattati nel codice civile. Sui beni di proprietà pubblica la circolazione è più
limitata, di regola quelli pubblici sono beni fuori commercio: questi beni possono essere solo
oggetto di concessioni; la loro circolazione è limitatissima e la loro commerciabilità è a volte anche
nulla.
Esistono anche i beni di affezione (gli animali domestici rientrano in questa categoria di beni) che
non sono pignorabili, come la fede nuziale e l’animale domestico: anche se il padrone è pieno di
debiti, questi beni non sono appropriabili.
I beni possono essere inoltre materiali e immateriali: questi ultimi sono collegabili alla rivoluzione
digitale; il brevetto di un software è soggetto della proprietà industriale, che è proprietà immateriale
(tutto ciò che è brevettabile è soggetto a proprietà immateriale); la stessa cosa vale per il diritto
21
d’autore (la l. 633/1941 crea in Italia la figura del diritto d’autore); sono cose immateriale i crediti, i
diritti (per Gaio le uniche cose immateriali erano i diritti). Le energie rientrano fra i beni corporali
perché possono essere, in alcuni casi, percepite dai sensi, e sono oggetto di misurazione.
Art. 814. Energie. - Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
I beni mobili e immobili appartengono al genus dei beni materiali.
Art. 812. Distinzione dei beni. - 1. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto
ciò che è naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
2. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente
assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
3. Sono mobili tutti gli altri beni.
Accessorium sequitur principale, ovvero ciò che è accessorio segue il principale, dunque se il
suolo è un bene immobile, tutto ciò che è ad esso incorporato è anch’esso immobile: l’albero
incorporato al suolo è immobile, di conseguenza anche il frutto dell’albero, finché è attaccato
all’albero, è un bene immobile; quando però si stacca o cade diventa un bene mobile.
La classificazione mobile/immobile è fonte di problemi circa la circolazione dei beni: il modo in cui
vengono trasferiti i beni mobili di regola avviene con molta semplicità senza formalità, altrimenti il
traffico giuridico avverrebbe in modo lento; questo non vale per i beni immobili, il quale
trasferimento richiede delle determinate forme. Il trasferimento dei beni immobili o la costituzione di
diritti reali minori su un bene immobile avviene mediante un atto scritto, che può essere sia
pubblico che privato, ex art. 1350. Atto scritto è diverso da trascrizione, la quale è un requisito di
pubblicità ma non è forma: con la trascrizione nel registro delle entrate si rende pubblico un atto ex
art. 2643. I beni immobili e altre categorie di beni mobili (autoveicoli) sono beni registrati: la
circolazione avviene mediante la trascrizione in registri (i beni immobili o mobili registrati sono gli
unici oggetto di ipoteca, mentre i beni mobili non registrati sono oggetto di pegno).
L’infungibilità è un concetto relativo: per esempio, un gioiello fatto su misura è un bene
oggettivamente infungibile e se qualcuno dovesse distruggerlo si avrebbe un risarcimento per
equivalente in denaro; se il bene è fungibile è risarcito in forma specifica (è importante la
distinzione in relazione alla responsabilità civile per la distruzione del bene). Di una cosa fungibile
si diviene proprietari quando questa viene individuata fra tutte, quindi quando ancora non si ha
pagato e la cosa non è stata consegnata. Il contratto di vendita di un bene mobile è un contratto
senza formalità, il solo consenso fa diventare proprietario. Anche se si acquista via internet vale la
stessa cosa: si diventa proprietari quando il sito prende la cosa e la mette in consegna. Per i beni
infungibili è necessario solamente il consenso per il trasferimento della proprietà.
Art. 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere. - Nei contratti che hanno per
oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con
l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che
devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la
consegna al vettore o allo spedizioniere.
Art. 1376. Contratti con effetti reali. - Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato. 22
Art. 817. Pertinenze. - 1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ordinamento di un’altra cosa.
2. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti
giuridici.
Sono pertinenze la radio della macchina, il quadro o la statua ad ornamento di un bene immobile;
qualsiasi bene mobile che sia utile al bene immobile.
Art. 818, comma 1. Regime delle pertinenze. - Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto
la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Se vendo una casa, è compresa la cantina; se vendo la macchina, è compresa la radio; se vendo
un microfono, sono comprese le batterie: vige ancora il principio accessorium sequitur principale.
Art. 816. Universalità di mobili. - 1. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
2. Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti
giuridici.
Frutti
I frutti possono essere naturali o civili: naturali quando sono prodotti dalla natura, per esempio i
frutti di un albero; civili quando derivano da una astrazione giuridica, per esempio il canone di un
affitto. La legna è un frutto naturale, perché viene fisicamente presa da un albero, da una cosa che
esiste in natura. 23
I diritti reali
I diritti reali sono i diritti sulla cosa, dunque quando si parla di diritti reali è sempre in relazione a
persone e cose. I tre principali diritti reali sono la proprietà, l’usufrutto o le servit&ugr