Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 197
Diritto Privato II - Appunti Pag. 1 Diritto Privato II - Appunti Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 197.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato II - Appunti Pag. 41
1 su 197
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ART. 2932.1: SE COLUI CHE È OBBLIGATO A CONCLUDERE UN CONTRATTO NON ADEMPIE L'OBBLIGAZIONE, L'ALTRA PARTE, QUALORA SIA POSSIBILE E NON SIA ESCLUSO DAL TITOLO, PUÒ OTTENERE UNA SENTENZA CHE PRODUCA GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NON CONCLUSO.

Di norma l'art. 2932 si collega allo studio del contratto preliminare; in realtà l'art. 2932 non fa riferimento al contratto preliminare ma all'obbligo di concludere un contratto, indipendentemente da quella che è la fonte di questo obbligo.

Dunque, se taluno è obbligato a concludere un contratto e non adempie tale obbligo, l'altra parte – qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo – può rivolgersi al giudice e chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza costitutiva, una sentenza cioè che tenga luogo del contratto non concluso, vale a dire una sentenza che produca i medesimi effetti di quel contratto che la parte era obbligata a concludere e che si è.

rifiutata di concludere. Se le parti avevano previsto la conclusione di un contratto e da questo contratto sarebbero derivati taluni effetti, quegli stessi effetti si verificheranno non già in virtù del contratto che l'altra parte si è rifiutata di concludere, bensì in virtù della sentenza costitutiva pronunciata dal giudice e questa è una forma di tutela dell'obbligo di concludere un contratto che va ben oltre quella prevista dal codice del 1865 la quale non prevedeva una esecuzione forzata in forma specifica ma prevedeva - come strumento di tutela - esclusivamente il risarcimento del danno, dunque a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, l'altra parte - la parte potenzialmente adempiente, la parte interessata all'adempimento - non avrebbe potuto ottenere altro se non il risarcimento del danno. Il codice del 1942 fa un passo in avanti assai lungo e prevede, inalternativa al risarcimento del danno (perché nulla esclude che la parte scelga di chiedere soltanto il risarcimento del danno), la possibilità di chiedere l'esecuzione forzata in forma specifica e, dunque, di ottenere esattamente ciò che voleva, esattamente ciò che aveva programmato di avere attraverso il contratto; certo, non può chiedere al giudice di costringere "fisicamente" l'altra parte ad esprimere il suo consenso (il consenso dell'altro, infatti, è incoercibile e quel consenso spontaneamente non viene prestato), chiede però al giudice di pronunciare una sentenza che produrrà gli stessi effetti del contratto non concluso, certamente qualora ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo (se il contratto preliminare prevedeva, per esempio, una prestazione di fare infungibile, è ovvio che non si potrà chiedere l'esecuzione forzata in forma specifica; se ho chiesto ad un pittore diconcludere un futuro contratto d'opera in virtù del quale si sarebbe impegnato ad affrescare la mia casa, beh il giudice non potrà con quella sentenza affrescarmi la casa: in questo caso, dunque, sarebbe impossibile la produzione del medesimo effetto) Ecco quindi che qualora sia possibile e qualora le parti non abbiano preventivamente escluso il ricorso all'art. 2932, allora si può ottenere dal giudice una sentenza costitutiva. La premessa è che vi sia un obbligo di concludere un contratto, quindi una situazione diametralmente opposta rispetto a quello che abbiamo visto essere una delle manifestazioni principali, anzi la prima delle manifestazioni di autonomia contrattuale: libertà di concludere, obbligo di concludere. DOMANDA: Ma ti pare forse che questo obbligo di concludere un contratto - se questo obbligo trovi la sua fonte in un contratto preliminare rappresenti un sacrificio dell'autonomia contrattuale? Ammettiamo che le parti

Abbiamo concluso un contratto preliminare e così ci siamo obbligati a concludere un contratto. Ammettiamo che così abbiamo assunto il vincolo di conclusione del contratto, ma possiamo dire che questa fattispecie si ponga in contraddizione con il principio di autonomia contrattuale?

RISPOSTA: Certamente NO e, anzi, proprio questo obbligo di concludere un contratto (che trova tutela nell'art. 2932) non sacrifica l'autonomia contrattuale ma semmai la esalta perché è vero che in questo caso c'è un obbligo di concludere un contratto, ma questo obbligo trova la sua fonte in una scelta autonoma delle parti, sono le parti che hanno scelto di concludere un contratto preliminare e così si sono obbligate per il futuro a concludere un contratto, c'è dunque l'obbligo di concludere ma questo obbligo di concludere trova la sua fonte in una manifestazione di autonomia contrattuale che verrà poi "premiata".

attraverso l'art.2932 il quale consente alle parti di ottenere attraverso il contratto definitivo propriociò che avevano stabilito; 2. La seconda manifestazione di autonomia è LA LIBERTÀ DI DECIDERE CON CHI CONCLUDERE IL CONTRATTO. Dobbiamo anzitutto dire che l'art. 2932 non necessariamente si collega all'inadempimento di un contratto preliminare perché l'obbligo di concludere un contratto non necessariamente, non sempre trova la sua fonte in un contratto preliminare: esso può, viceversa, trovare la sua fonte in una necessità legale. L'attenzione si sposta, allora, su queste altre ipotesi, quando cioè l'obbligo di concludere un contratto dipende non già da una preventiva manifestazione di autonomia contrattuale (vale a dire dalla conclusione di un contratto preliminare) ma sia stabilito dalla legge. Ebbene, qui la nostra attenzione si rivolge ad una norma che oggi forse definiremmo vetero codicistica.

Di vetero disciplina della concorrenza, è unanorma infatti che risale al 1942 quando la disciplina della concorrenza era affidatadavvero a pochissime disposizioni, tra le quali questa alla quale rivolgiamo lanostra attenzione dettata dall'art. 2597.

DOMANDA: Innanzitutto perché Z parla di una vetero disciplina dellaconcorrenza?

RISPOSTA: Perché è evidente che negli ultimi due decenni la disciplina dellaconcorrenza abbia trovato una esplicitazione normativa ben più ampia di quellebrevi norme dettate dal codice con una serie di leggi (a partire da quella istitutivadell'autorità garante della concorrenza e del mercato e, prima ancora di quella, itrattati CEE che prevedono e condannano l'abuso della posizione dominante, chevietano le concentrazioni restrittive della concorrenza, che vietano le inteserestrittive della concorrenza).

Qui, viceversa, questa antica norma è dettata già dal codice del 1942 e prevede -in termini,

appunto, di vetero disciplina della concorrenza – l'obbligo di concludere un contratto a carico di un soggetto che gode di una posizione di speciale privilegio: la posizione della quale gode il monopolista legale. Ecco, qui davvero ci troviamo dinanzi ad una limitazione dell'autonomia contrattuale e non nel caso del contratto preliminare che è esso stesso manifestazione di autonomia contrattuale: qui, invece, ci troviamo dinanzi ad una esclusione della libertà di contrattare, dinanzi ad un obbligo di concludere un contratto, che trova la sua fonte nella legge. Il soggetto che esercita una impresa in regime di monopolio legale (attenzione perché questo è un passaggio sul quale tantissimo si)è riflettuto) è obbligato a contrattare ed è obbligato a contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa; ricorda quella scansione di manifestazione di autonomia contrattuale segnalata da Z un attimo fa: libertà di decidere se concludere o meno il contratto, libertà di decidere con chi concludere il contratto, libertà di determinare il contenuto del contratto: ecco alla luce di quella prospettiva guardiamo ora all'art. 2597 e notiamo che qui abbiamo una situazione opposta rispetto a quelle libertà contrattuali, qui abbiamo un soggetto che non è libero se concludere o meno ma deve concludere, non è libero di scegliere con chi concludere (perché è obbligato a concludere con chiunque gli richieda le prestazioni che formano oggetto della sua impresa) e poi c'è un ulteriore passaggio perché è obbligato a concludere osservando la parità di

trattamento equi il vincolo si trasferisce anche sul contenuto del contratto. C'è, come vedi, qualche cosa di più del semplice obbligo di concludere il contratto: c'è l'obbligo di concludere, c'è l'obbligo di concludere il contratto con chiunque, c'è l'obbligo di concludere con chiunque e a parità di condizioni. Come dicevamo questa è una norma sulla quale moltissimo si è riflettuto ed ha formato un osservatorio privilegiato e persino un luogo di scontro tra opposte concezioni politiche ideologiche di grandi civilisti italiani negli anni '70, oggi sarebbe un campo di battaglia superato perché - come detto - la disciplina della concorrenza trova il suo titolo in leggi assai più evolute ed assai più penetranti nella disciplina della concorrenza come la legge del 1990 istitutiva dell'autorità garante della concorrenza e del mercato; negli anni '70,

Invece, questa norma fece molto riflettere proprio sulla configurazione dell'autonomia privata e si propose di questa norma - da parte di giuristi progressisti - una lettura estensiva: ci si chiese, per esempio, se questa norma potesse essere applicata in tutte le ipotesi di monopolio.

DOMANDA: E' forse questo che statuisce l'art. 2597?

RISPOSTA: No, perché l'art. 2597 parla di monopolio legale.

Se vogliamo pensare ad una lettura strettamente legata al testo dell'art. 2597 prova a pensare a questo articolo nel 1942: esso sacrifica potentemente l'autonomia contrattuale ma la ratio di questa grave limitazione sta in ciò, e cioè che ci rivolgiamo ad un soggetto che esercita un'impresa in regime di monopolio legale (quindi gode di una posizione di privilegio) e gode di una posizione di privilegio per legge, non soltanto perché è stato bravo ad inventare una prestazione che solo egli sa rendere ma perché

gode di un monopolio in quanto il
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
197 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.