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Diritto privato II - Anno Accademico 2009/2010

Introduzione al corso

Questo corso rappresenta una ideale prosecuzione del corso di Diritto Privato I, nel tentativo di ridare unità ad un corso che originariamente abbracciava l’intero anno accademico. Nel I semestre abbiamo dedicato la nostra attenzione e l’esame è stato concentrato sui primi 3 libri del codice civile, con qualche generale informazione su obbligazioni e contratti; questo corso rappresenta il completamento di quello precedente e dunque rivolge la sua attenzione ai successivi 3 libri del codice (il 4°, il 5° ed il 6°) e concentra l’attenzione su alcuni temi:

  • Le obbligazioni
  • I contratti in generale
  • I singoli contratti (i contratti tipici)

Temi, questi, sui quali nel semestre precedente è stata fornita soltanto una sommaria illustrazione. Anche per quest’anno Z ripete ciò che aveva detto in apertura del corso dell’anno passato: certo è mezzo corso di diritto privato, ma è pur sempre un programma spaventosamente vasto.

Struttura del corso

I temi del contratto e delle obbligazioni in generale potrebbero da soli assorbire un corso di diritto civile ed invece qui c’è di più da fare, perché c’è anche il libro 5°, il libro 6°, la tutela dei diritti, l’illecito civile. Ecco dunque la necessità di compiere una selezione e di concentrare l’attenzione – per una maggiore efficacia della didattica – su singoli profili. Anche quest’anno il semestre sarà strutturato come il semestre passato: Z svolgerà la parte generale e dedicherà il suo corso di lezioni essenzialmente al contratto in generale. È una scelta che viene un po’ dalla esperienza e dalla convinzione che il tema del contratto sia un tema sul quale sia particolarmente opportuno soffermare l’attenzione anche da un punto di vista formativo. A questo ciclo di lezioni principali – che, come detto, sarà integralmente svolto da Z – si affiancano due corsi integrativi:

  • Un corso integrativo che si svolgerà il giovedì mattina dalle 8,30 alle 9,30 e che sarà svolto dal Professor Saverio Ruperto, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato ed insegna come Professore di ruolo ordinario alla Sapienza. Il Professor Ruperto svolgerà il suo corso di lezioni integrative sui contratti tipici e dedicherà la prima parte del suo corso di lezioni alla vendita: anche qui si tratta di una scelta determinata dal fatto che tra i contratti tipici la vendita rappresenta un po’ un archetipo ed è anche il contratto tipico al quale il nostro codice ha dedicato la più ampia disciplina speciale. Si dedicherà quindi a singoli altri contratti tipici (quelli più rilevanti) mentre gli altri – quelli cioè che non saranno trattati a lezione – li studierai sul tuo manuale;
  • Accanto al corso integrativo svolto dal Professor Ruperto, un corso integrativo che sarà svolto invece dai collaboratori della cattedra che continueranno a svolgere un ciclo di lezioni che si svolgerà il venerdì nell’ultima ora di lezione (dalle 12,30 alle 13,30). Questo corso integrativo sarà dedicato invece a temi che sono di carattere generale ma diversi da quelli che tratta Z: obbligazioni in generale, il rapporto obbligatorio, le modificazioni del rapporto obbligatorio, l’illecito civile, la trascrizione, la prescrizione e la decadenza.

Con questa articolazione del corso Z si augura che il corso riesca a coprire un’area abbastanza vicina – se non proprio coincidente – con quello che è il programma d’esame. Poi vedremo – questo però è un progetto che Z si riserva di verificare nel mese di novembre – di organizzare 4 o 5 incontri in orari diversi (pomeridiani) per qualche esercitazione casistica: l’esame, quindi, di qualche sentenza ed almeno una – questa sarebbe l’aspirazione di Z – prova pratica con uno scritto. Tieni presente che il lavoro verso il quale ti avvii – questo è un po’ un paradosso della nostra università – è un lavoro che si svolge prevalentemente per iscritto: se farai l’avvocato, il giudice, il notaio, l’avvocato dello Stato, il tuo lavoro si svolgerà attraverso prove scritte (comparse, atti di citazione, sentenze, atti pubblici), ma l’università non ti insegna a scrivere; non può farlo certo Z nell’ambito di un corso semestrale, però almeno un prova casistica la faremo. È una prova libera, quindi chi vuole partecipa chi non vuole è libero di non farlo e non è una cosa che rilevi ai fini della valutazione dell’esame.

Libri di testo

Ultima osservazione per quanto riguarda i libri: sono gli stessi che hai utilizzato per la preparazione dell’esame di diritto privato I. Se, però, avessi in animo di approfondire qualche tema (magari in materia di contratto in generale), allora Z consiglia di utilizzare il volume corrispondente nel trattato di Galgano, è un libro molto efficace didatticamente, molto aggiornato ed inoltre – come sai – il Professor Franco Galgano (grande civilista) insegna anche presso questa Università svolgendo un corso di Diritto Civile (quindi Z ritiene sia un dato molto interessante frequentare in futuro il suo corso avendo già avuto esperienze delle sue opere). Con questo le informazioni di carattere introduttivo ed organizzativo sono concluse.

Il negozio giuridico

Abbiamo detto che il ciclo di lezioni di Z è dedicato al tema del contratto in generale, contratto che – nella sistematica del nostro codice – è la figura di atto giuridico più generale, più ampia che il nostro legislatore abbia previsto, definito e regolato: esso è, tra gli atti giuridici, la categoria ordinante ed è frutto di una scelta del legislatore, che ha individuato nel contratto in generale la figura ordinante ed ha dedicato al contratto in generale (con delle conseguenze che avremo modo anche di verificare) un’amplissima disciplina di carattere generale appunto. Dunque disciplina applicabile a qualunque contratto, quale che sia la sua denominazione o la sua configurazione tipica: già perché non esiste, nella prassi quotidiana, la conclusione di un contratto, di un astratto accordo, non viene concluso un contratto, ma viene conclusa una vendita, un mutuo, una locazione, una fideiussione, vengono cioè conclusi singoli contratti muniti ciascuno di una propria causa, di una propria funzione economico sociale. Il nostro legislatore, però, al luogo di prevedere soltanto le singole figure tipiche, ha scelto di dedicare un amplissimo spazio del codice (dall’art. 1321 all’art. 1470) al contratto in generale, dettando appunto una disciplina comune e generale a tutti i contratti, abbiano o non abbiano una disciplina particolare propria.

Questa è la scelta del nostro legislatore, scelta non priva – come vedremo – di conseguenze pratiche ma, avendo già affrontato lo studio di un manuale di diritto privato, sai che nella manualistica (in quella più tradizionale ma anche in quella recente) più a monte della figura del contratto (questa figura che per il legislatore è la più generale) esiste, su un gradino logico più elevato, una figura ancor più generale, una figura che continua ancora oggi a campeggiare nei manuali, nei trattati, nei commentari, ma anche nel lessico degli avvocati, dei giudici, nelle sentenze, una figura che – come detto – continua a campeggiare ancorché nel codice non ci sia: ci riferiamo, come è evidente, al negozio giuridico.

Ed allora, per aprire questo corso dedicato al contratto, Z ritiene che non si possa fare a meno di muovere da questa figura più generale, con questa avvertenza e questa consapevolezza: è una figura che ancora campeggia nei manuali, nel lessico dei pratici e dei teorici, ma non è positivamente regolata, il negozio giuridico non è previsto dal nostro codice, non è definito, non è regolato, attenzione perché non è mai neppure nominato; esso è nelle pagine dei giudici, è nelle pagine dei giuristi, ma non è nelle pagine del codice o in quello delle leggi speciali.

Caratteristiche del negozio giuridico

È, il negozio giuridico, un tema sul quale già – sia pur solo superficialmente – ti sei misurato nella preparazione dell’esame di diritto privato I: il negozio giuridico è una figura concettuale ed è il frutto di una estrema sintesi concettuale, è il frutto di un procedimento di astrazione concettuale che si deve alla dottrina (vedremo tra breve a quale dottrina), frutto di un’astrazione concettuale che però muove dalla rilevazione di singole e specifiche figure del diritto positivo, muove cioè dalla ricognizione di singoli e distinti atti giuridici, guardando ai quali il giurista si interroga se questi atti giuridici – pur diversi nella loro tipicità – presentino un denominatore comune, se vi sia un elemento unificante che consenta di guardare a tutti in una prospettiva unitaria e, proprio attraverso questo procedimento di astrazione concettuale, la dottrina perviene alla individuazione del negozio giuridico, il quale – come detto – coglie questo nucleo comune a tutti questi distinti atti giuridici.

Proviamo a riflette ad alcuni atti disparati che ti sono già noti:

  • Il testamento è l’atto con il quale taluno dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere;
  • La remissione è un atto con il quale il creditore rinuncia al proprio credito e così estingue l’obbligazione: è uno dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento;
  • La rinuncia
  • La procura è l’atto con il quale il rappresentato conferisce al rappresentante (dunque ad un altro soggetto) il potere rappresentativo, vale a dire il potere di compiere atti in nome e per conto, atti i cui effetti si rifletteranno immediatamente nella sfera del rappresentato.
  • La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà verso un corrispettivo di prezzo;
  • Il mutuo è l’atto con il quale taluno consegna ad altri una somma di denaro con l’obbligo di questi di restituirne altrettante aumentate – generalmente – degli interessi;
  • Il contratto di società

Abbiamo nominato atti estremamente diversi, tutti atti giuridici, atti che hanno le funzioni più diverse tra loro, atti mortis causa ed atti inter vivos, atti unilaterali, atti bilaterali ed atti plurilaterali, atti molto diversi tra loro ma DOMANDA: Hanno qualcosa in comune? C’è un elemento che consenta di unificare questa congerie disparata di atti e di ricondurla ad unità attraverso un procedimento di astrazione? Qual è il denominatore comune tra questi atti distinti, se c’è?

Astrazione concettuale del negozio giuridico

RISPOSTA: Ecco questo è il procedimento di astrazione concettuale attraverso il quale si perviene alla elaborazione della figura del negozio giuridico. Tra tutti questi atti – pur diversi nella funzione, nella struttura, nelle forme, negli effetti che producono – vi è un elemento unificante: dietro ciascuno di questi atti vi è una dichiarazione di volontà, una – Z userà qui indifferentemente il termine dichiarazione o manifestazione – manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. Ebbene Z accetta questa generalissima definizione, antica eppure ancora attuale, di negozio giuridico, come manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. In ciascuno degli atti che abbiamo designato, vi è questa manifestazione di volontà: del testatore, del creditore remittente, del rinunciante, del rappresentato, del venditore, del mutuante e così via per gli altri atti giuridici, rintracciando dietro quell’atto giuridico questo nucleo essenziale, unificante appunto della categoria del negozio giuridico, ovvero sia la manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici.

Il ruolo del legislatore

Manifestazione di volontà che mira ad un effetto, effetto che il legislatore riconosce e garantisce: ecco questo è lo snodo centrale della figura del negozio giuridico e questa è anche la ragione della forza di questa categoria: il dichiarante, colui il quale esprime la sua volontà, mira alla produzione di un effetto ed il legislatore riconosce e garantisce proprio la produzione di quell’effetto.

DOMANDA: Che cosa vuole il testatore quando redige la scheda testamentaria? E quali effetti il codice riconnette al testamento?

RISPOSTA: Il testatore vuole disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere ed il codice riconnette al testamento l’effetto appunto della disposizione del patrimonio del testatore per il tempo in cui questi avrà cessato di vivere, un effetto cioè conforme rispetto a quella che è la volontà delle parti.

Questo è anche il nucleo ideologico – oltre che logico – del negozio giuridico: vi è la volontà del privato che mira ad un effetto e vi è il legislatore che riconnette a quella dichiarazione di volontà un effetto conforme rispetto alla volontà.

DOMANDA: Cos’è che dispone la produzione di un effetto giuridico? Quand’è che si produce un effetto giuridico?

RISPOSTA: Quando si realizza una fattispecie normativa (Se A, allora B), il che significa che si produce B se A; si produce B se vi è una norma che stabilisce se A allora B, perché la causalità tra A e B nasce e risiede nella norma ed allora ci poniamo la seguente domanda:

DOMANDA: Come mai la volontà del privato espressa nel negozio giuridico produce l’effetto voluto dal dichiarante?

RISPOSTA: Perché vi è una norma che lo prevede, perché vi è una norma che evidentemente ricollega a quella fattispecie (il testamento, la rinuncia, la remissione) proprio quell’effetto che il dichiarante vuole. Z intende dire che se la remissione provoca la estinzione del debito, non è perché così ha detto il remittente ma perché vi è una norma che stabilisce che la remissione provoca la estinzione del debito; allo stesso modo, se la vendita produce il trasferimento della proprietà non è perché le parti si sono strette la mano ma è perché l’art. 1470 dispone che la vendita ha come effetto il trasferimento della proprietà: è cioè il legislatore che riconnette a quella manifestazione di volontà un effetto conforme rispetto alla volontà del dichiarante.

Pilastri dell'ordinamento

Questo passaggio è davvero molto importante per evitare una sorta di confusione e cioè che vi sia una forza autonoma, sovrana, indipendente del privato, che produce da sé l’effetto giuridico: non è così, perché l’effetto giuridico dipende sempre dal legislatore, dipende sempre da una norma, sennonché qui la norma – tutelando la volontà del privato – accorda al privato che compie la dichiarazione di volontà, questo straordinario privilegio, ovvero sia quello di ottenere proprio ciò che vuole, quello di ottenere un effetto coerente rispetto alla sua volontà, non tanto (attenzione perché qui vi è un altro passaggio decisivo) rispetto alla sua volontà interiore quanto rispetto alla volontà manifestata. Qui entra in gioco un pilastro del nostro ordinamento che è la tutela dell’affidamento.

Facciamo qualche passo indietro. Abbiamo detto che attraverso un processo di astrazione e di sintesi concettuale, la dottrina muove da singoli atti giuridici, trova il denominatore comune e così elabora la categoria: manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. Windsheid – uno dei padri del negozio giuridico – disse: IL NEGOZIO GIURIDICO È UNA DICHIARAZIONE PRIVATA DI VOLONTÀ CHE MIRA A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI.

È un nucleo, quello che abbiamo individuato (la manifestazione di volontà), estremamente sintetico, è il nucleo essenziale è quel minimum che c’è in ognuno di quegli atti e che consente di guardarli unitariamente, è quel nucleo essenziale che consente alla figura del negozio giuridico di coprire tutta l’area in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico dipende dalla volontà delle parti. Ripetiamo perché è un punto davvero importante: ogni qualvolta la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico dipenda dalla volontà delle parti, lì vi è un negozio giuridico.

Il negozio giuridico è in un certo senso riassuntivo di tutti quegli atti che hanno come effetto la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico dipendente da una volontà privata, con questa conseguenza: la nozione di negozio giuridico è in qualche misura – attenzione ad evitare confusioni – coincidente con l’area dell’autonomia privata. Z ha detto attenzione ad evitare le confusioni perché vi è una coincidenza di aree, ma le prospettive sono diverse: l’autonomia privata, infatti, si serve del negozio giuridico per raggiungere gli obiettivi ai quali mira, i privati che sono autonomi (dove autonomi significa che si possono dare da sé delle regole, che si autoregolano), che si autoregolano, si autoregolano proprio a...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.
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