Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO SOGGETTIVO ASSOLUTO → DOVERE
● DIRITTO SOGGETTIVO ASSOLUTO (ATTIVO)
Potere del soggetto attivo di esercitare una pretesa tutelata dall’ordinamento
giuridico verso la generalità dei consociati (erga omnes).
● DOVERE (PASSIVO)
Il soggetto passivo ha il dovere di astenersi dal pregiudicare il diritto assoluto di chi lo
ha, ovvero del soggetto attivo (neminem ledere).
DIRITTO SOGGETTIVO RELATIVO → OBBLIGO
● DIRITTO SOGGETTIVO RELATIVO (ATTIVO)
Pretesa del titolare del diritto (soggetto attivo) di ottenere da un determinato soggetto
passivo un determinato comportamento;
● OBBLIGO (PASSIVO)
Il soggetto passivo deve cooperare altrimenti la pretesa del soggetto attivo non viene
soddisfatta.
Esempio. Rapporto debitore/creditore→ il debitore deve cooperare con il creditore altrimenti
resta insoddisfatto.
DIRITTO PODESTATIVO → SOGGEZIONE
● DIRITTO PODESTATIVO (ATTIVO)
E’ la pretesa che si può vantare nei confronti di un determinato soggetto passivo ed è
il potere di modificare la situazione giuridica altrui con una propria manifestazione
unilaterale di volontà, quindi senza che il soggetto passivo possa intervenire
● SOGGEZIONE (PASSIVO)
Il soggetto passivo si trova in uno stato di soggezione in quanto deve solo subire
l’esercizio del potere del diritto podestativo.
Esempio. Diritto al recesso: il soggetto passivo non può opporsi.
Sono inoltre presenti ulteriori situazioni giuridiche attive e passive:
● ONERE (PASSIVO)
Situazione giuridica passiva, impone a chi lo deve compiere un comportamento di
sacrificio verso qualcuno (soggetto pubblico o privato) che lo richiede e lo pretende.
Si deve tenere per raggiungere un interesse proprio (es. Onere della prova). Ha una
doppia natura in quanto è una situazione giuridica passiva (tenere un determinato
comportamento) ma costituisce anche un interesse proprio.
● FACOLTÁ (ATTIVO)
Indica le modalità con cui il titolare di un diritto può esercitarlo.
(es. Il diritto di proprietà dà al titolare la facoltà di fare del bene proprio ciò che egli
vuole).
● ASPETTATIVA (ATTIVO)
Condizione in cui si trova un soggetto che può diventare titolare di un diritto. Non è
una situazione giuridica se non per espressione di una norma di legge che la renda
una situazione tutelabile.
(Es. soggetti non ancora nati: la legge prevede alla nascita l’acquisto dei diritto e
quindi questi soggetti sono in “attesa”).
● INTERESSI LEGITTIMI (ATTIVO)
Posizione di vantaggio dei titolari nei rapporti tra privati e pubblica
amministrazione/Stato. Rapporto di natura pubblicistica (privati/Stato).
Pretesa del cittadino nei confronti dello Stato affinché svolga le sue funzioni in modo
corretto e conforme alla legge. (Es. concorso pubblico: lo Stato deve rispettare gli
interessi legittimi dei privati).
● POTESTÁ: potere riconosciuto al soggetto per la tutela e la realizzazione di un
interesse altrui.
POTERE DI AZIONE: potere di rivolgersi al giudice competente per ottenere tutela (giudice
civile ordinario) nel caso in cui il soggetto passivo dovesse violare una situazione soggettiva
attiva.
INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI
● INTERESSI COLLETTIVI: sono costituiti dagli interessi facenti capo ad un soggetto
in quanto appartenente ad una determinata collettività o semplicemente in quanto
membro della comunità.
● INTERESSI DIFFUSI: sono interessi che si ricollegano a valori di rango
costituzionale come quelli relativi alla salvaguardia della salute e dell’ambiente.
Potere giurisdizionale:
● Giudice CIVILE
● Giudice PENALE: si occupa dei reati
● Giudice AMMINISTRATIVO: rapporti Stato/privati
CIVILE/PENALE → 3 gradi di giudizio:
1° grado: TRIBUNALE → primo esame della questione
2° grado: APPELLO → la questione viene riesaminata da un nuovo giudice
3° grado: CORTE DI CASSAZIONE → ulteriore riesame della decisione del giudice
che si ritiene non giusta.
AMMINISTRATIVO → 2 gradi di giudizio:
1° grado: TAR (Tribunale Amministrativo regionale)
2° grado: APPELLO → Consiglio di Stato
SOGGETTO DI DIRITTO: colui che può vantare tutte queste pretese essendo titolare di
diritti, alcuni implicitamente riconosciuti e altri derivanti dalle relazioni tra privati nel corso
della vita.
Chiunque è titolare di diritti, riconosciuti da norme fondamentali.
Nel diritto privato i cittadini devono rivolgersi ad un giudice in caso di mancato rispetto di un
loro diritto → onere dell’azione giudiziaria.
L’azione penale invece parte dallo Stato perché prevede la tutela di un bene pubblico.
DIRITTI REALI
CARATTERISTICHE
I diritti reali riguardano la sfera patrimoniale del soggetto, tali diritti sono tutti contemplati nel
libro III del Codice civile, ma come struttura giuridica sono situazioni giuridiche soggettive
assolute. Le caratteristiche dei diritti reali sono:
● ASSOLUTEZZA: opponibili erga omnes;
● TIPICITÀ: costituiscono un numero chiuso e sono previsti esclusivamente dal
legislatore. Non si possono creare diverse categorie rispetto a quelle diverse del
legislatore, nemmeno per via estensiva o interpretazione analogica
● INERENZA: rapporto peculiare tra diritto e bene oggetto del diritto stesso. Se non
esistesse il bene non potrebbe esistere quel diritto, ogni diritto reale ha un rapporto di
inerenza con il bene su cui insiste;
● SEQUELA: il diritto reale su un bene è legato al bene in qualunque patrimonio il bene
si trovi.
Nell’ambito dei diritti reali si possono distinguere tre tipi di diritti:
● PROPRIETÀ
● GODIMENTO: diritti reali costituiti sulla proprietà altrui. (usufrutto, enteusi, servitù,
supercie, uso, abitazione).
● GARANZIA: pegno e ipoteca, sono disciplinati nel VI libro nin qualità di garanzia del
credito.
LA PERSONA FISICA
CAPACITÁ: una persona è un centro di imputazione per l’attribuzione ad essa di situazioni
soggettive attive e passive(titolare di diritti ma anche di situazioni passive).
CAPACITÁ GIURIDICA : è legata all’evento della nascita ed è connaturata alla persona
stessa, non è necessario un atto formale dell’ordinamento per ottenerla. La capacità
giuridica prevede che la persona diventa centro di imputazione di situazioni soggettive
attive e passive (diritti e obblighi).
La persona acquista la capacità giuridica al momento della nascita (è sufficiente che il
neonato sia nato vivo). In materia successoria il legislatore prende in considerazione anche
il non concepito in quanto prevede la possibilità che destinatari di disposizioni testamentarie
siano anche i non concepiti.
La capacità giuridica non può essere mai persa, se non con la morte, il cui concetto legale di
morte coincide con quello di morte cerebrale.
Anche prima della nascita la persona(il concepito) può essere titolare di diritti che la legge
dispone che possano essere a suo favore (capacità di succedere per testamento o capacità
di ricevere per donazione). Il diritto di proprietà nel caso di un bene trasmesso per
testamento o per donazione è del soggetto di diritto il quale è centro di imputazione di diritti
ma la titolarità è legata alla nascita.
Il soggetto si trova quindi in una SITUAZIONE DI ASPETTATIVA: situazione di colui che è il
possibile titolare del diritto ma subordinatamente all’evento della nascita. Il concepito
acquista i suoi diritti retroattivamente, ovvero dal momento in cui si è deciso di attribuirgli
quei diritti. Colui che è nato ha nel suo patrimonio il bene di sua proprietà ma non può
esercitare il suo diritto in quanto è legato al concetto di capacità di agire.
DIMORA / RESIDENZA / DOMICILIO
● DIMORA: luogo nel quale il soggetto si trova, anche solo temporaneamente, a
soggiornare;
● RESIDENZA: è il luogo nel quale la persona ha la propria dimora abituale, deve
esserci una certa permanenza e l’intenzione di fissare la dimora abituale in quel
luogo.
● DOMICILIO: è il luogo nel quale il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
MORTE: fatto giuridicamente rilevante per determinati atti (es. successione mortis causa,
donazione degli organi) ma non è presente una nozione giuridica di morte in quanto non è
definibile nemmeno dalla scienza stessa. Il legislatore nel codice civile prevede che la morte
sia la cessazione della vita umana (cessazione delle funzioni vitali) è quindi un concetto dato
per supposto.
Il legislatore ha analizzato le situazioni che possano essere assimilate alla morte per le
ripercussioni che possono verificarsi sul patrimonio e sulla vita relazionale della stessa.
Persone SCOMPARSE (Art 48 codice civile): il legislatore del 42 si concentra sulla possibile
conseguenza in termini di successione del patrimonio del soggetto scomparso.
Il codice civile prevede che una persona è scomparsa quando si è allontanata dal suo ultimo
domicilio (luogo di lavoro) e dalla sua ultima residenza (luogo anagrafico).
La risposta del codice è che occorre pensare al mantenimento del patrimonio senza
spostarne la titolarità. È necessario quindi nominare un curatore per curare il patrimonio
della persona scomparsa per gli atti di ordinaria amministrazione che attengono al
patrimonio dello scomparso, in quanto ci si trova in una situazione di incertezza.
Coloro che ipoteticamente sarebbero gli eredi dello scomparso vengono immessi nel
possesso temporaneo dei suoi beni (solitamente i curatori sono i possessori temporanei dei
beni) in modo da garantire l’integrità del patrimonio.
La scomparsa è una situazione incerta e transitoria , quindi gli effetti che produce sul
patrimonio devono essere anch’essi temporanei e transitori.
ASSENZA: Decorsi 2 anni senza che si abbiano notizie della persona scomparsa il tribunale
dichiarerà l’ASSENZA, la persona scomparsa diventa quindi persona assente ( situazione
quasi definitiva ). L’assenza provoca un fenomeno “successorio” simile alla scomparsa, in
quanto non è detto che il soggetto sia morto ( fase di temporaneità ).
Il possesso temporaneo dei beni del patrimonio del soggetto assente sarà attribuita ai
presunti eredi. Essendo passati due anni potrebbe esserci l’esigenza di svolgere atti di
straordinaria amministrazione e quindi il curatore può compiere questi atti ma solo con
l’autorizzazione del giudice, in modo che qualcuno controlli la meritevolezza dell’atto.
(articolo 58 codice civile)
MORTE PRESUNTA: Nel caso in cui siano passati 10 anni dalla scom