Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L A PROPRIETÀ
Considerato diritto quasi fondamentale, si parla di signoria piena ed assoluta sul bene in
oggetto; in origine, inoltre, era un diritto di pochi. Il legislatore del '42 non ha definito la proprietà,
come invece vi è per il possesso; piuttosto, il legislatore, nell'articolo 832, ha indicato in esso il
contenuto del diritto di proprietà, quindi tutte quelle facoltà riconducibili allo stesso.
Art. 832. Contenuto del diritto. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”
Pochi erano i proprietari all'interno di una collettività in passato e molti di più erano i
rapporti su coloro che invece gestivano le proprietà, come ad esempio tutti i rapporti agrari fra
proprietario/signore delle terre e figure intermedie asservite come mezzadri, coloni, … che non
godevano di salari ma della possibilità di fruire di parte dei raccolti in gestione. In tal modo non si
intaccava il diritto di proprietà assoluto del dominus bensì questi aveva la signoria assoluta erga
omnes: nemmeno lo Stato poteva intaccare i suoi possedimenti; ciò permea dallo Statuto Albertino.
Nel 1942 la scelta del legislatore è stata quella di non definire la proprietà, ma di delineare
le caratteristiche del proprietario stesso.
All'articolo 832 si riconosce al proprietario il diritto di godere e disporre in modo pieno ed
esclusivo: ciò è un retaggio proveniente dallo Statuto Albertino; il proprietario potrà quindi
disporne in qualsiasi modo, anche facendo divenire il bene stesso res nullius. Il comma si conclude
Pagina | 60
affermando che il diritto, senza essere intaccato nella sua essenza, deve essere limitato nei limiti
dell'ordinamento giuridico; vigendo solo il Codice Civile del '42, limiti ed obblighi potevano essere
rappresentati al più dall'esistenza di altre leggi speciali circa il diritto di proprietà. Nei vari capi del
Codice, si elencano una serie di tipologie di proprietà: la proprietà, in realtà, quindi è un concetto
che si deve esprimere al plurale; esistono quindi una serie di norme specifiche circa ogni singola
tipologia. Quando nel '48 entrò in vigore la Costituzione Repubblicana avvenne una rivoluzione
circa il diritto di proprietà: si precisò infatti in modo più rilevante all'interno della stessa
Costituzione all'articolo 42 la funzione sociale che la proprietà dovesse svolgere.
Art. 42. “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”
La proprietà come diritto reale è pubblica o privata: viene quindi distinta una forma di
proprietà che risponde a determinati interessi pubblici, che viene di conseguenza definita pubblica;
sono tali le spiagge, le strade, luoghi dedicati allo svolgimento di determinate funzioni. Vi è quindi
una stretta connessione fra funzione del bene ed interesse generale; ciò conferisce la natura di
proprietà pubblica, ferme restando una serie di leggi speciali a tal riguardo.
Sempre all'articolo 42, al secondo comma, esiste una sorta di statuto per il legislatore circa
la proprietà privata; la legge determina modi di acquisto, godimento, limiti circa la stessa. In tal
modo si limitò l'idea di proprietà che permeò dall'articolo 832. Fondamentale è notare il
riconoscimento della funzione sociale: in tal modo si limita l'originaria signoria piena ed esclusiva;
si indica quindi al legislatore futuro di rifarsi a tale definizione per normare la proprietà: con
funzione sociale della proprietà si intende il ruolo, la funzione come tendenza teleologica
finalizzata all'esercizio del diritto di per sé pieno ed esclusivo che deve cedere ed arrivare ad
azzerarsi se dall'esercizio pieno ed esclusivo si configuri un danno per la collettività. Esempio
emblematico è tutto l'assetto urbanistico delle città: la proprietà venne, ad esempio, espropriata (e di
conseguenza azzerata) per costruire edifici, scuole, …
Il diritto di proprietà è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione; anche le azioni a
tutela della proprietà seguono lo stesso principio e non si prescrivono.
La rivendicazione è imprescrittibile nei confronti di chi possiede la cosa stessa; viene
esperita da colui che assume essere proprietario nei confronti del possessore che si è impossessato
del bene ed ha sia il convincimento di possedere la cosa che la detenzione. Da parte del proprietario
vi è solo la titolarità del bene ed il convincimento interiore di possedere quel bene. Affinché la
rivendicazione vada a buon fine, è prevista la cd. probatio diabolica, in quanto l'attore che rivendica
deve dimostrare la proprietà sul bene, risalendo fino all'acquisto a titolo originario; se non si
raggiunge questa prova, sarà il possessore ad essere tutelato.
A ciò si collegano le due tipologie di acquisto: a titolo derivativo ovvero a titolo
originario; con titolo derivativo si intende un trasferimento mediante testamento ovvero una
compravendita: i beni, in generale, appartenevano al patrimonio di qualcuno e derivano in quello di
un altro. In questo caso è sempre previsto una manifestazione di volontà.
Con titolo originario invece si intende che vi è un fatto naturale che ha causato l'ingresso
del bene nel patrimonio del soggetto; si dovrà sempre fare riferimento alla stretta correlazione fra
possesso e proprietà. Dei semplici comportamenti di fatto, di per sé giuridicamente irrilevanti,
diventano rilevanti nel momento in cui ci si appropria del bene; ad esempio, dopo un’alluvione, se
una parte di uno si stacca e diventa parte dell'altro, il fatto materiale diventa rilevante nel momento
in cui il titolare del secondo afferma che quella parte è sua.
Grande rilevanza assume l'istituto della usucapione e quello del possesso pieno;
l'insegnamento romanistico vuole che il possesso pieno di un bene, protratto per un certo lasso di
Pagina | 61
tempo che varia a seconda del bene (20 anni per bene immobile e 10 anni per bene mobile), con il
convincimento di possedere come se si fosse proprietari e con la consapevolezza di voler esternare
tale potere, consente al possessore, decorso il periodo, di ritenersi proprietario. Il possesso deve
essere continuato ed ininterrotto e non clandestino ma portato avanti alla luce del Sole, quindi
esternato legittimamente: questo insieme di cose consente al possessore di acquistare la proprietà
sul bene su cui ha esercitato il possesso così a lungo. Per il legislatore è da premiare e da
riconoscere come meritevole di avere quel diritto la persona che esercita il diritto piuttosto che
quella che afferma la titolarità del diritto e poi abbandona il bene; nel nostro sistema quindi si
premia colui che usa e rende utile il bene piuttosto che colui che lo lascia fermo, statico e non lo fa
circolare: si può quindi affermare che il sistema premia la dinamicità del bene e non la sua
staticità.
Occorre fare, per il riconoscimento dell'usucapione un vero e proprio processo, chiamando
in giudizio i legittimi proprietari: l'acquisto avviene quindi a seguito della sentenza costitutiva del
giudice, che crea una nuova situazione giuridica in capo all'usucapente e costituito un diritto ex
novo. Il diritto quindi è nuovo ed il diritto del precedente proprietario si è eccezionalmente estinto.
L'inerzia del proprietario unita al decorso del tempo decreta la nascita del diritto di usucapione; ciò
vale per tutti i diritti reali.
I termini saranno di 20 anni per beni immobili, 10 anni per beni mobili e tempistiche
inferiori per determinati beni.
Non sempre si possono aspettare 10 anni per rivendicare un bene mobile per usucapione; in
questo caso compare il principio di possesso vale titolo. Nel conflitto fra presunti proprietari di un
bene vale il principio dell’articolo 1153 del Codice Civile.
Art. 1153. Effetti dell'acquisto del possesso. “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e
sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede
dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.”
Sarà quindi possibile seguire i requisiti dell'articolo 1153 per vedersi riconosciuto
immediatamente un bene a titolo originario; chi acquista un bene mobile in forza di un titolo
astrattamente atto ad un trasferimento di proprietà e si trova in buona fede, ignorando di ledere un
diritto altrui, e ne ha ottenuto la consegna (ossia la detenzione) ottiene la proprietà per effetto del
trasferimento attuato. Si produce quindi in capo al mero possessore (di fatto) in buona fede un
diritto di proprietà.
Il diritto si perfeziona con la consegna e di conseguenza con il possesso. La regola possesso
vale titolo serve quindi per fare acquistare la proprietà dei soli beni mobili; per agevolare la
circolazione degli stessi è quindi stabilito ciò. Colui che acquista da chi non è proprietario
ignorando il mancato titolo dello stesso ed in buona fede, acquista la proprietà del bene per effetto
del possesso, seguente alla consegna del bene stesso. Sarà necessaria la presenza di tutti e tre i
requisiti per fare valere tale principio.
Si definisce probatio diabolica l'onere della prova, proprio poiché si deve dimostrare con
prove documentali i vari acquisti a titolo derivativo, risalendo fino a quello originario.
Se si tratta di bene mobile per il possessore è più facile dimostrare la proprietà: se infatti non
sono decorsi i termini per l'usucapione, questi potrà sempre fare valere il principio del possesso
vale titolo.
Il diritto di proprietà non si prescrive quindi, salvo nei casi sopracitati: al principio di fondo
vi sta l'idea che il diritto garantisce di più colui che utilizza