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Università degli Studi di Trento 2016/17

Anno Accademico

Riassunto di "Codice Civile e Società Politica" di Natalino Irti

A cura di Marco Bellandi Giuffrida

Capitolo I. Codice civile e plusvalore politico

Quando nel 1978 l’Autore fu chiamato a svolgere una conversazione presso l’Università di Salamanca sulla tematica del proliferare delle leggi speciali e del rapporto delle stesse con il codice civile, sembrò a lui che la «decodificazione» del diritto civile trovasse compenso nella costituzionalizzazione dei valori collettivi. Nel 1978, infatti, Irti era convinto che il primato del codice civile potesse lasciare il posto alla Costituzione, «patto fra gli uomini liberi stipulato dopo la guerra [e che] teneva tutti nel vincolo dell’unità».

Tuttavia già nel 1992, alla commemorazione dei cinquant’anni del codice civile, l’Autore si accorgeva che quella spinta unitaria e creativa della Costituzione era venuta meno, a causa anche della crisi dei valori storici e politici su cui la Repubblica italiana aveva fino ad allora contato. Alla stanchezza della Costituzione, debole e fragile, si contrappone invece la stabilità del codice civile, «la serena continuità di una legge in cui tutti si riconoscono ed a cui ciascuno affida la tutela degli interessi particolari». Il venir meno, dunque, della società politica di cui è rappresentazione la Costituzione, è bilanciato dall’espandersi e dal fortificarsi della società civile, ossia il mondo dei negozi tra i privati cittadini.

Insomma, l’ideologia del consumo (per quanto il giudizio di valore in merito ad essa possa essere negativo) ha permesso al codice civile di ricevere nuovamente una «straordinaria stabilità» ed un’espansione dei destinatari (da carta della borghesia è diventato statuto della società media) tali da fargli assumere un plusvalore politico, cioè posizione che trascende quella di una normale legge ordinaria (quale formalmente sarebbe il codice civile).

Da ciò consegue una nuova riflessione in merito al rapporto tra codice e leggi speciali, «l’uno, custode di secolare tecnicismo e vigoroso di nuovo significato; le altre, che il taglio delle radici rende sempre più labili e precarie; […] le leggi speciali, espressione della società politica, urtano nel codice, regime e statuto della società civile». La creatività e la stabilità delle leggi speciali, secondo l’Irti, è fiaccata allorquando si è affievolito il fervore della società politica. Ecco che allora la tematica del rapporto tra codice e leggi speciali è la tematica del rapporto tra società civile e società politica: secondo l’Irti si è verificato ancora una volta lo scollamento tra il bourgeois (borghese, uomo dei negozi) e il citoyen (cittadino in quanto membro della comunità politica).

A scanso di equivoci, l’Autore precisa che tale rapporto, di natura schiettamente politica, non può prescindere dalla condizione politica e dal momento storico preso in considerazione (né si può dimenticare che queste pagine furono scritte nel 1994). Tuttavia, come faceva notare all’Autore lo stesso Pietro Rescigno, nessun giurista può prescindere nelle proprie riflessioni dalla realtà politica e sociale che lo circonda, che gli può addirittura far «mettere tutto in questione» e rovesciare i termini delle questioni.

Capitolo II. Idea del codice civile

(§1-2-3-4) La codificazione è una forma storica di legislazione. L’affermarsi degli Stati assoluti ha determinato per il sovrano la necessità di divenire egli stesso fonte del diritto; un diritto, per l’appunto, che si esprime nella forma della legge. Tutto ciò si unisce necessariamente con quel razionalismo filosofico e scientifico imperante nell’epoca della codificazione, adiuvato dall’affermarsi della borghesia. L’ascesa della borghesia (quindi dei commercianti) ha imposto la necessità di avvalersi di un «diritto calcolabile» (Max Weber), con il quale ciascuno possa essere in grado con largo anticipo di prevedere le conseguenze (giuridiche) delle proprie azioni.

Proprio il sovrano è la figura che si fa carico di questa nuova e contingente necessità, attraverso la quale persegue anche un fine politico: unificare il popolo sotto l’idea di un diritto eguale per soggetti eguali. A ciò, dunque, corrisponde l’affermarsi del carattere di generalità ed astrattezza nelle leggi emanate.

(§4) Da questo complesso di idee nasce l’idea di codice, come manifesto della «potenza e dell’orgoglio del potere legislativo» e che quindi non consolidi semplicemente quanto già affermato nel passato, ma stabilisca il diritto secondo una tavola di principi. Nell’epoca della codificazione si colloca il celebre dibattito tra Thibaut e Savigny. Thibaut, fautore dell’ideale nazionalistico, vedeva l’elemento unificatore del diritto nel codice: una «grande opera nazionale» di matematica del diritto, un simbolo di quell’unità tedesca che nella realtà storica difficilmente la Germania riusciva a raggiungere. Savigny, invece, vedeva l’elemento unificatore del diritto nella scienza giuridica, chiamata sempre a «sorvegliare» e ad interpretare l’infinito mutare del diritto (soprattutto dal punto di vista linguistico) che, in quanto scienza degli uomini, con gli uomini muta.

(§5) L’esperienza della rivoluzione francese ha invero messo in luce che il codice è, insieme, un fatto politico e un fatto tecnico. Perché un codice nasca non è bastevole il vigore di un governo; serve una altrettanto vigorosa collaborazione dei giuristi, i tecnici del diritto, i quali sono chiamati a dare il «proprio tono all’opera codificatrice». In quest’ottica si capisce come mai l’esperienza di Cambracérès sia stata fallimentare, mentre non così fu per il codice francese del 1804.

(§6-7) Ciò che caratterizza i codici ottocenteschi è sicuramente l’autosufficienza, raggiunta mediante l’equilibrio tra la completezza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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