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PATTO DI RISCATTO.
La giurisprudenza ha dichiarato la nullità della vendita con
PATTO MARCIANO,
Tuttavia l’ordinamento ritiene lecito il con il quale il creditore, nelle ipotesi di
inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore
della differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale maggior valore del bene.
86 Cause di prelazione e privilegi. La legge prevede delle eccezioni alla regola della par
CAUSE DI PRELAZIONE,
condicio; è l’ipotesi del che comportano posizioni privilegiate
caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire in sede di riparto delle somme ricavate dalla
vendita forzata.
Le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) sono: i privilegi, il pegno e l’ipoteca.
I presupposti di tali cause sono: una pluralità dei creditori e la presenza di un patrimonio
adeguato a soddisfare le esigenze degli stessi.
Esistono anche altre norme che rafforzano la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri:
DIRITTO DI RITENZIONE, che consente ad un determinato creditore di trattenere la
un esempio è il
cosa data fino a che il debitore-proprietario non abbia estinto il proprio debito. Esso ha natura
eccezionale ed è opponibile erga omnes.
I privilegi sono una delle cause di prelazione ed hanno alcune caratteristiche comuni fra loro: la fonte è
rappresentata da una previsione legale, l’elemento giustificativo è nella causa del credito, l’attribuzione
del diritto di prelazione favorisce un determinato creditore.
L’art. 2745 prevede che nel rispetto della legalità il privilegio è subordinato ad una convenzione tra le
parti o ad una particolare pubblicità. generali
Per la validità dei privilegi è necessaria la forma scritta. I privilegi sono generali e speciali: quelli
(art. 2751 ss c.c.) gravano su tutti i beni mobili del debitore;
speciali
quelli (art. 2755 ss c.c.) gravano su determinati beni mobili e immobili che hanno una particolare
relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela.
I crediti assistiti da privilegio generale sono accomunati da un’esigenza di assicurare il soddisfacimento
prioritario di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento,
oppure dall’esigenza di prelievo fiscale dello stato.
I crediti assistiti da privilegio speciale hanno una posizione di preferenza rispetto a quelli generali, ma
questa relazione non è sempre valida.
I privilegi sono inerenti ad un rapporto di credito e lo seguono in tutti i suoi trasferimenti. Per i privilegi
speciali, la situazione è particolare, perché essi presuppongono che la cosa si trovi in un determinato
luogo o in una particolare relazione con il creditore; se mancano tali presupposti, il privilegio viene meno.
Essendoci una specifica connessione tra il credito e la cosa, nel caso si ha un perimento totale del bene, il
privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce proporzionalmente al
perimento. Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle garanzie reali dove troviamo il
diritto di seguito,
pegno e l’ipoteca. Il privilegio speciale dà al creditore anche il consistente nel potere
di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.
87 Mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali: generalità.
La posizione del creditore è tutelata con i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali:
revocatoria
il creditore può esperire l’azione (art. 2901 c.c.), nel caso in cui il debitore
• aliena i suoi beni a terzi; surrogatoria
il creditore può esercitare l’azione (art. 2900 c.c.), nel caso in cui il
• debitore, non esercitando il proprio diritto di credito nei confronti di terzi, impedisce
l’accrescimento del proprio (del debitore) patrimonio;
sequestro conservativo
il creditore può chiedere il (art. 2905 c.c.), nel caso in cui il
• debitore dà atto al creditore di farlo dubitare sui suoi (del debitore) beni potendoli
dissipare.
Il creditore può anche evitare le diminuzioni fittizie del patrimonio del debitore come nel caso
SIMULAZIONE ASSOLUTA DI VENDITA effettuata dal debitore per sottrarre alcuni suoi
della
beni all’azione esecutiva del creditore; SIMULAZIONE RELATIVA DI VENDITA
l’azione di simulazione non è idonea per la (es:
donazione).
Un altro strumento posto a disposizione del creditore, affinché conservi le garanzie patrimoniali, è la
decadenza del beneficio del termine (art. 1186 c.c.), con il quale il creditore può esigere
immediatamente la prestazione qualora il debitore abbia diminuito le garanzie prestate o non abbia dato
le garanzie in precedenza promesse.
88 Azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Tornando alla fase intermedia fra il momento costitutivo
del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento, il creditore può valersi degli specifici
mezzi di conservazione della sua garanzia patrimoniale.
REVOCATORIA, che ha la funzione di neutralizzare quegli atti di
Tra questi mezzi vi è l’AZIONE
disposizione fatti dal debitore che, diminuendo la garanzia patrimoniale, sono potenzialmente
pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il legislatore prevede che il creditore possa chiedere
che gli atti del debitore siano dichiarati inefficaci perché attentano al patrimonio.
L’effetto dell’azione revocatoria è l’invalidità dell’atto e di quest’effetto si avvantaggia solo il
creditore che abbia proposto l’azione.
Soggetti ad azione revocatoria sono:
LE ALIENAZIONI DEI BENI
• LA COSTITUZIONE SUI BENI DEI DIRITTI REALI (di godimento o di garanzia)
• atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, il pagamento dei debiti non ancora scaduti (non è
• soggetto ad azione revocatoria il pagamento di un debito scaduto);
sono revocabili anche gli atti estintivi delle obbligazioni diverse dall’adempimento, come:
LA PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO, la novazione e la compensazione volontaria.
•
Affinché il creditore chieda l’atto revocatorio, vi è bisogno di alcuni requisiti:
ESISTENZA DEL CREDITO, ma di un credito non necessariamente esigibile;
• PERICULUM DAMNI, non è necessario che l’atto di disposizione fatto dal debitore
• provochi un effettivo pregiudizio al creditore (eventus damni), ma è sufficiente che l’atto
di disposizione fatto dal debitore sia idoneo a rendere l’esigibilità del credito più incerta o
difficile; un esempio è la vendita di un immobile da parte del debitore: anche se vi è un
aumento del patrimonio del debitore grazie al denaro ricevuto dalla vendita, il creditore
può promuovere azione revocatoria, in quanto il denaro è un bene occultabile;
SCIENTIA FRAUDIS (requisito di natura soggettiva), consapevolezza del debitore di
• ledere con il suo atto di disposizione la garanzia patrimoniale del debitore; il legislatore
ha precisato che è sufficiente la conoscenza del pregiudizio e non si richiede la prova
dell’animus nocendi: in concreto, ogniqualvolta è riscontrabile il periculum damni, si
presume l’esistenza della scientia fraudis.
Se l’atto di disposizione fatto dal debitore è anteriore al sorgere del credito, al fine di espletare l’azione
DOLOSA PREORDINAZIONE; in altre parole, si deve
revocatoria si richiede anche la sussistenza della
dimostrare che l’atto è stato promosso dal debitore al solo scopo di diminuire la propria consistenza
patrimoniale in vista della futura assunzione dell’obbligazione.
L’azione revocatoria non colpisce solo la posizione del debitore, ma anche quella del terzo che è stato
parte dell’atto di disposizione; difatti, con l’azione revocatoria, il creditore può aggredire il bene in via
esecutiva anche presso il terzo acquirente a seguito dell’inadempimento del debitore (art. 2902 c.c.).
Tuttavia, il legislatore, al fine di garantire la tutela anche del terzo, fa una divisione fra gli atti a titolo
oneroso da quelli a titolo gratuito; infatti, dispone che:
A TITOLO ONEROSO, per l’esecuzione dell’azione revocatoria,
per gli atti di disposizione
• sia richiesta oltre alla scientia fraudis del debitore, anche la partecipatio fraudis del terzo,
cioè, che anche il terzo fosse consapevole del potenziale pregiudizio che l’atto di
disposizione era idoneo d arrecare al creditore del suo dante causa (il debitore); se il
terzo era in buona fede, l’azione revocatoria non può essere utilmente esperita;
A TITOLO GRATUITO
per gli atti di disposizione (es: donazione), per l’esecuzione
• dell’azione revocatoria non è richiesta la partecipatio fraudis del terzo, in quanto è
sufficiente la scientia fraudis del debitore; il legislatore, anche se il terzo era in buona
fede, tende a tutelare le esigenze del creditore sul terzo, in quanto il terzo riceve un
pregiudizio di gran lunga inferiore a quello che può ricevere il creditore se l’azione
revocatoria non fosse esperita.
L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.); se il debitore è un
imprenditore commerciale fallito, i creditori, a fronte della sua insolvenza, possono esperire l’azione
revocatoria fallimentare.
89 Azione surrogatoria SURROGATORIA,
(art. 2900 c.c.). Con l’AZIONE il creditore evita il
pregiudizio conseguente all’inerzia del debitore, il quale, non esercitando il proprio diritto di
credito, fa sì che non aumenti la sua garanzia patrimoniale. Il creditore è legittimato a sostituirsi al
debitore per esercitare il suo (del debitore) diritto di credito e incrementare il patrimonio del
debitore; si configura una rappresentanza legale con l’interesse dello stesso rappresentante.
L’effetto prodotto dall’azione surrogatoria è l’incremento del patrimonio del debitore e, quindi, della sua
(del creditore) garanzia patrimoniale. A differenza dell’azione revocatoria, nella surrogatoria l’incremento
del patrimonio del debitore non avvantaggia solo il creditore che si sia surrogato, ma anche tutti gli altri
creditori.
I presupposti dell’azione surrogatoria sono:
ESISTENZA DEL CREDITO, anche se non liquido ed esigibile;
• EFFETTIVA INERZIA DEL DEBITORE, valutata oggettivamente;
• PERICULUM DAMNI, ossia che l’inerzia del debitore causi maggiori difficoltà o
• l’impossibilità del creditore di soddisfarsi coattivamente.
I creditori possono surrogarsi al debitore nelle azioni che:
a) spettano verso i terzi e non azioni assolute o reali;
b) abbiano natura patrimoniale, cioè vi è l’impedimento del c