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L’AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione

degli effetti da esso derivanti, è prevista per anomalie funzionali, che impediscono la

concreta attuazione del regolamento di interessi disciplinato dal contratto. Può avvenire: a)

per inadempimento b) per impossibilità sopravvenuta c) per eccesiva onerosità

-La risoluzione per inadempimento è applicabile soltanto ai contratti a prestazioni

corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella

controprestazione dell’altra, cosicchè, in caso di inadempimento da parte di uno dei

contraenti, il legislatore ammette che l’altro possa preferire di porre nel nulla l’intero

rapporto contrattuale

-di fronte all’inadempimento dell’altra parte, al contraente non inadempiente (1453) è

lasciata la facoltà di scegliere fra: insistere per l’adempimento degli accordi, chiedendo la

manutenzione del contratto e quindi la condanna della controparte ad eseguire la

prestazione non ancora adempiuta; oppure esercitare il diritto potestativo di chiedere la

risoluzione del contratto, ossia che il contratto venga sciolto

-in entrambi i casi il contraente non inadempiente ha inoltre diritto di pretendere il

risarcimento dei danni subiti

1) se egli insiste per la manutenzione del contratto, questo significa che l’adempimento

della controparte è ancora possibile e che si incorre in un semplice ritardo: perciò il

contraente non inadempiente potrà pretendere sia l’esecuzione della prestazione

originaria, sia il risarcimento del danno che gli deriva per aver ricevuto l’adempimento in

ritardo

2) quando invece, il creditore non intende più restare vincolato al contratto, può chiederne

lo scioglimento (risoluzione): in tal modo egli non dovrà più adempiere la

controprestazione, oppure, ove l’abbia già eseguita, avrà diritto di chiederne la

restituzione. In questo caso il risarcimento non si aggiunge al diritto di ottenere la

prestazione promessa, ma si sostituisce a quello, e quindi è commisurato al pregiudizio

che il contraente ha subito per non aver ricevuto la prestazione (inadempimento assoluto)

-se viene proposta l’azione di adempimento, la parte non si preclude il diritto di cambiare

idea e di chiedere successivamente la risoluzione del contratto. Invece una volta chiesta la

risoluzione non si può più chiedere l’adempimento: la parte che chiede la risoluzione infatti

dichiara di non avere più interesse all’attuazione del contratto e quindi l’altra parte non può

più ritenersi vincolata

-“dalla data della domanda di risoluzione” l’inadempiente non può più rimediare alla

precedente violazione del contratto con una tardiva esecuzione della prestazione da lui

dovuta: cioè l’altro contraente può legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga

offerta dopo che sia stata presentata al giudice domanda di risoluzione

-per ottenere la risoluzione occorre proporre una domanda giudiziale, e spetterà al giudice

constatare se vi sia stato veramente inadempimento del contratto. La sentenza che

accoglie la domanda ha natura costitutiva, in quanto determina un effetto particolare, cioè

lo scioglimento del vincolo contrattuale e la liberazione dai conseguenti obblighi

-il giudice per risolvere il contratto deve accertare che l’inadempimento non abbia “scarsa

importanza” (1455); in quanto la gravità delle conseguenze di una sentenza di risoluzione

si giustifica soltanto a fronte di una violazione altrettanto grave

-il creditore, sia nel caso in cui agisca per ottenere l’adempimento e il risarcimento del

danno, sia in caso domandi la risoluzione del contratto, è tenuto a provare esclusivamente

la fonte del proprio diritto, mentre spetta al debitore l’onere di provare l’eventuale

adempimento

-la risoluzione ha efficacia retroattiva: infatti il contratto risolto non produce più effetti per

l’avvenire, e sono rimossi anche gli effetti traslativi ed obbligatori già prodottisi, sicchè le

prestazioni già eseguite devono essere restituite

- la retroattività non opera, quando si tratti di contratti ad esecuzione continuata o

periodica, riguardo alle prest già eseguite

LA RISOLUZIONE DI DIRITTO

La risoluzione del contratto può intervenire non soltanto per effetto di una sentenza del

giudice, ma anche di diritto, in tre casi espressamente regolati:

Clausola risolutiva espressa (1456). Si chiama così la clausola contrattuale con la

1) quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi

automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione non venga

adempiuta affatto o non venga eseguita rispettando le modalità pattuite. La

risoluzione si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di

esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all’altra parte che

intende avvalersene, risolvendo il contratto

Inoltre la clausola risolutiva espressa supera la necessità di una valutazione

negoziale sulla gravità dell’inadempimento: sono le parti stesse ad aver valutato ex

ante, nel determinare il contenuto della clausola, le violazioni sufficientemente gravi

da comportare risoluzione

Diffida ad adempiere. La parte non inadempiente può ottenere egualmente che la

2) risoluzione operi “di diritto” mediante una “diffida ad adempiere”, ossia mediante

una dichiarazione scritta, con la quale intima l’altro contraente di provvedere

all’adempimento entro un congruo termine (non inferiore a quindici giorni), con

avvertenza che, ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo

all’adempimento, il contratto, si intenderà risolto (ipso iure)

Termine essenziale. Il termine per l’adempimento di una prestazione si dice

3) essenziale quando la prestazione diventa inutile per il creditore se non venga

eseguita entro il termine stabilito. L’essenzialità del termine si dice oggettiva:

quando deriva dalla natura stessa della prestazione; si dice soggettiva quando dalle

pattuizioni contrattuali risulti escluso l’interesse del creditore all’esecuzione della

prestazione oltre il termine indicato

L’inadempimento, se riguarda un’obbligazione derivante da contratto a prestazioni

corrispettive, determina la risoluzione ipso iure del contratto, senza bisogno di

alcuna dichiarazione.

Tuttavia se questa è disposta a mantenere in vita il contratto e accettare

l’adempimento tardivo, può evitare la risoluzione dandone notizia all’altra parte

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

La legge, nei contratti a prestazioni corrispettive, offre rimedi con la funzione di tutelare la

parte non inadempiente

-il primo è l’eccezione di inadempimento: ossia la facoltà concessa ad un contraente di

rifiutare di eseguire la prestazione, se l’altra parte non adempie o non offre

contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto (1460)

-l’eccezione di inadempimento è un mezzo di tutela che può utilmente operare solo a

favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all’altra

parte

-non basta tuttavia l’inadempimento dell’altra parte a giustificare il rifiuto della prestazione:

occorre che il rifiuto sia conforme a buona fede

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI

È attribuita a ciascun contraente la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione da

lui dovuta, se, successivamente al perfezionamento del contratto, le condizioni patrimoniali

dell’altro sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione

(1461)

-la previsione offre un mezzo di tutela alla parte che sia, secondo le previsioni contrattuali,

tenuta ad adempiere prima dell’altra e pertanto non potrebbe giovarsi dell’eccezione di

inadempimento

LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione (1256) estingue l’obbligazione: essa, perciò

libera la parte che vi era tenuta. Nei contratti corrispettivi essa fa venir meno la

giustificazione del diritto alla controprestazione (la causa del rapporto) e perciò da luogo

alla risoluzione (1463). Tale risoluzione opera di diritto.

-se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile (impossibilità parziale) il

corrispettivo è giustificato per la parte corrispondente e deve essere ridotto: la risoluzione

è parziale.

Per quanto riguarda i contratti traslativi occorre tener presente i principi riguardo il

momento in cui avviene il trasferimento della proprietà: se oggetto del contratto è una cosa

determinata, la proprietà si trasferisce per effetto del semplice consenso (1376), mentre il

trasferimento della proprietà di cose fungibili avviene tramite l’individuazione (1378).

Dunque, se il perimento avviene dopo che la proprietà è passata all’acquirente, è questi

che deve sopportare il rischio, perché res perit domino: come dal momento in cui diventa

proprietario egli trae dalla cosa tutti i vantaggi, così subisce le conseguenze sfavorevoli

-Naturalmente il venditore è obbligato a consegnare il bene venduto e risponde

dell’eventuale inadempimento di tale obbligazione. Se il venditore, per negligenza, lascia

perire, smarrisce le cose che deve consegnare, risponde per l’inadempimento

dell’obbligazione di consegna; se invece, dopo il trasferimento della proprietà ma prima

della traditio, la cosa va distrutta per un caso fortuito, il venditore non solo non è

responsabile per tale perdita (1218), ma ha altresì diritto al pagamento del prezzo da parte

del compratore, che era già proprietario del bene nel momento in cui la res è perita (res

perit domino)

-l’individuazione delle cose generiche può avvenire con la loro consegna al vettore: perciò

se un commerciante di Milano ha spedito a Roma la merce richiestagli da un cliente e

questa perisce durante il viaggio, per causa non imputabile al venditore, il compratore non

si può esimere dal pagamento del prezzo

LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’

Quando tra il momento della stipulazione del contratto e quello della sua esecuzione

intercorre un certo lasso di tempo (contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica)

può accadere che in questo periodo si verifichino eventi tali da modificare l’originaria

valutazione dell’una o dell’altra parte riguardo la convenienza economica dell’operazione

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcovoltolina94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Camardi Carmela.