L'ordinamento giuridico
Ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra le persone che la compongono. Non ogni forma di collaborazione umana dà però luogo ad una collettività: infatti, per aversi un gruppo organizzato, occorrono tre condizioni:
- Che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso, ma venga disciplinato da regole di condotta che governino il comportamento dei membri del gruppo
- Che queste regole non siano poste ed applicate in via episodica, ma siano stabilite da appositi organi, ai quali tale compito sia affidato in base a regole di struttura
- Che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate. Questo principio di effettività segna il limite entro il quale può dirsi ancora che un dato ordinamento disciplina un gruppo
Il sistema di regole, modelli e schemi attraverso cui è organizzata una collettività e viene regolato lo svolgimento della vita sociale costituisce l'ordinamento giuridico.
Tipologie di collettività
Gli uomini danno vita a collettività di vario tipo, e tra tutte le forme di collettività, importanza preminente assume la società politica, rivolta alla soddisfazione di tutti i bisogni dei consociati. A tal fine, l'organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo.
In epoca moderna, si è verificato un imponente fenomeno di espansione dei compiti pubblici, affinché vengano garantiti a tutti "il pieno sviluppo della persona" e "un'esistenza libera e dignitosa". Oggi è centrale la nozione di stato, che si identifica con una certa comunità di individui stanziata su un certo territorio e organizzata in base a un certo sistema di regole, cioè l'ordinamento giuridico.
Gli ordinamenti sovranazionali: l'Unione Europea
L'articolo 10 della Costituzione enuncia il principio per cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale". Il diritto internazionale ha fonte consuetudinaria o pattizia, ossia nasce da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale che ciascuno stato stringe con altri e si impegna a rispettare.
L'articolo 11 stabilisce peraltro che l'Italia "consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni". Questo principio rende ammissibile la sottoposizione dello stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale, le cui norme si possono imporre alla volontà degli organi dello stato stesso con una conseguente limitazione della sovranità dello stato.
L'adesione dell'Italia alle comunità europee, a partire dalla stipula del trattato di Roma del 1957, ha implicato l'accettazione di limiti alla sovranità dello stato.
La norma giuridica
L'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole, e ciascuna di queste regole si chiama norma. Poiché l'ordinamento di una collettività rappresenta il suo diritto, ciascuna di tali norme si dice giuridica.
La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto, ma dipende dal fatto che vada considerata in base a criteri fissati da ciascun ordinamento. Non ha senso chiedersi se una certa norma sia o non sia giuridica, perché questa domanda va sempre riferita ad un dato ordinamento e la risposta dipende dal fatto che quella regola sia dotata di autorità o meno, in quell’ordinamento.
La norma giuridica non va confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto:
- Infatti, mentre la regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità e obbliga solo l’individuo che ne riconosce il valore. È perciò autonoma.
- La regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito di un’organizzazione. È quindi eteronoma.
Occorre non confondere il concetto di "norma giuridica" con quello di "legge". La legge è un atto normativo scritto, che contiene le norme giuridiche, e quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto.
Diritto positivo e diritto naturale
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società. Tuttavia, è sempre stata presente nella storia l'idea che esista un diritto naturale: talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talvolta raffigurato come complesso di principi eterni e universali, altre volte legato a concezioni religiose o alla "natura delle cose".
Il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare l’aspirazione ad ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo, universale e stabile che elimini il rischio di arbitrarietà, insito nella possibilità di far divenire norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere. A sua volta, il diritto naturale non riesce a trovare un fondamento obiettivo ed univoco.
Tuttavia, la configurazione di un diritto sovraordinato costituisce un costante monito al legislatore perché tenga conto della cultura, degli ideali e dei bisogni della collettività, alla quale indirizza i suoi comandi.
Struttura della norma
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si chiama fattispecie:
- Fattispecie astratta si intende un fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente da una norma, ad indicare quanto deve verificarsi perché si produca una conseguenza giuridica.
- Fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici siano derivati.
La sanzione
Le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o sarebbero garantite dalla predisposizione di una pena, cioè di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata sanzione. Accanto a norme di condotta (primarie), il legislatore prevede una "reazione" dell’ordinamento (norme sanzionatorie) da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto.
Caratteri della norma giuridica
Per generalità si intende sottolineare che la legge deve essere dettata non per singoli individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti. Per astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente.
Particolarmente importante nella formulazione della norma giuridica è il rispetto del principio di eguaglianza, codificato nell'articolo 3 della Costituzione, che ha due profili:
- Carattere formale che importa che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua...". È un vincolo dettato per il legislatore ordinario ed opera nel senso che l’individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario.
- Carattere sostanziale, che impegna la repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona..". È un’indicazione programmatica rivolta al legislatore ordinario, sollecitato ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali.
Diritto pubblico e diritto privato
Una distinzione fondamentale è quella tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello stato e degli enti pubblici e regola la loro azione di fronte ai privati, ed impone a questi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata. Il diritto privato, invece, disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all’iniziativa personale l’attuazione delle singole norme.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (dispositive) e inderogabili (cogenti):
- Inderogabili-cogenti: norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.
- Derogabili-dispositive: norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Con la norma dispositiva, il legislatore pone un criterio di disciplina, nel caso in cui la volontà dei singoli non si sia manifestata, ossia enuncia una regola corrispondente a un modello abituale di regolamentazione.
Il carattere cogente di una norma risulta direttamente dalla sua formulazione: ad esempio, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi di istruire, mantenere i figli.
Fonti delle norme giuridiche
Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Consistono in atti le fonti che si manifestano in esplicazioni dell’attività di un determinato organo; ma la norma può anche nascere da un semplice fatto, come una consuetudine.
In caso di fonti atto si possono individuare:
- L’autorità investita del potere di emanarlo.
- Il procedimento formativo dell’atto.
- Il documento normativo (la legge considerata nel suo testo).
- I precetti ricavabili dal documento.
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali autorità o organi sia affidato il potere di emanare norme giuridiche e con quali valori gerarchici: infatti, si rende indispensabile regolarne il rapporto gerarchico, ossia precisare nel caso in cui due fonti stabiliscano regole tra loro contrastanti, quale debba prevalere.
La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica, per identificare la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. In base all’articolo 1 delle "disposizioni sulla legge in generale" o preleggi, la gerarchia delle fonti ad oggi risulta:
- Principi supremi, da cui discendono i diritti inviolabili alla sommità;
- Seguono disposizioni della Carta Costituzionale e leggi di rango costituzionale;
- Vengono poi le leggi statali e regionali;
- I regolamenti;
- Le fonti comunitarie;
- La consuetudine.
La costituzione
Assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica: essa regola la formazione delle leggi e stabilisce la disciplina degli atti normativi. I principi supremi enunciati dalla Costituzione costituiscono dei limiti allo stesso potere del legislatore costituzionale, in quanto non sarebbero suscettibili di revisione.
Le leggi dello stato e le leggi regionali
Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento con una particolare procedura. La legge ordinaria non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva. Il ruolo delle leggi regionali e il rapporto di queste con quelle statali sono stati innovati. È stato modificato il Titolo V Cost. e il nuovo testo dell’articolo 117 regola i rapporti tra leggi dello stato e leggi regionali definendo le rispettive competenze: lo stato ha potestà legislativa esclusiva in un insieme di materie (tra cui giurisdizione e norme processuali, giustizia amministrativa); esistono poi materie di "legislazione concorrente" tra stato e regione.
I regolamenti
Subordinate alle leggi vi sono i regolamenti. Questi sono fonti secondarie del diritto e possono essere emanate dal governo, dai ministri e da autorità amministrative. Essi hanno contenuto normativo, in quanto pongono norme generali e astratte, ma provengono dall’autorità amministrativa, non dal potere legislativo. I regolamenti, ad esempio, disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici o degli organi costituzionali.
Le fonti comunitarie
Le fonti normative di matrice comunitaria si distinguono in:
- Regolamenti che contengono norme applicabili dai giudici dei singoli stati membri; nel caso di contrasto tra un regolamento e una legge interna, il giudice deve disapplicare la norma interna e applicare con prevalenza la norma regolamentare.
- Direttive si rivolgono agli organi legislativi degli stati membri. Non sono immediatamente efficaci nell’ordinamento dei singoli stati, ma devono essere attuate attraverso l’emanazione di apposite leggi.
La fonte comunitaria interferisce con l’ordinamento giuridico interno. Ciò comporta una limitazione della sovranità e un trasferimento di potere legislativo ad un organo esterno. In forza dell’articolo 11 Cost.: l’adesione dell’Italia al trattato istitutivo della comunità ha comportato l’accettazione di una limitazione di una propria prerogativa sovrana dello stato.
La consuetudine
Si ritiene che una consuetudine sussista quando ricorrono:
- La ripetizione, generale e costante in un certo ambiente, di un certo tipo di comportamento osservabile, come regola di condotta tra privati.
- Un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto nell’ambiente sociale considerato, doveroso. Il che esprime la concezione di giuridicità della consuetudine, in quanto l’uso viene recepito all’interno di una collettività come fonte di regole giuridiche.
La consuetudine è fonte strutturalmente subordinata alla legge, e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente. L’articolo 8 delle preleggi stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati (si parla di consuetudine secundum legem, cioè che opera in accordo con la legge).
L'applicazione della legge
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello stato. L’applicazione delle norme di diritto privato non è imposta in modo autoritario, proprio perché regola l’agire dei privati nei rapporti tra loro e dunque dipende dall’iniziativa dei singoli. Qualora la tutela del diritto individuale, di fronte alla lesione da parte di un altro soggetto, renda indispensabile il ricorso all’autorità giudiziale, è il giudice ad applicare la legge pronunciando i provvedimenti (sentenza, decreto) per dare tutela al diritto sostanziale.
L'interpretazione della legge
Interpretare un testo non vuol dire solo "accertare" quanto il testo già esprimerebbe, bensì attribuire un senso, decidere che cosa il testo possa effettivamente significare. Va respinta l’idea secondo cui di ogni disposizione ci sarebbe solo una sola interpretazione esatta; al contrario possono ammettersi letture plurime di ogni norma, tra cui l’interprete sceglie la soluzione più appropriata.
- L’attività di interpretazione non può mai esaurirsi nel mero esame dei dati testuali. Difatti, lo stesso legislatore dopo aver prescritto di attribuire alle parole il loro "significato proprio" impone di tener conto dell’"intenzione del legislatore", che l’interprete può ricostruire solo avvalendosi di elementi extra-testuali.
- Le leggi nel disciplinare rapporti sociali si riferiscono a classi di rapporti. Spetterà all’interprete, di fronte al caso concreto, decidere se includerli nella disciplina dettata dalla singola norma, oppure no, impiegando particolari tecniche di estensione o integrazione delle disposizioni della legge.
- Inoltre, le formulazioni delle leggi sono spesso in conflitto fra loro. Questi si superano ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti, a criteri cronologici, a criteri di specialità.
L’attribuzione da parte dell’interprete, a un documento legislativo del senso più immediato e intuitivo viene detta interpretazione "dichiarativa". Quando invece il processo interpretativo attribuisce a una disposizione un significato diverso da quello che apparirebbe esserle "proprio", si parla di interpretazione "correttiva", nelle due forme di interpretazione "estensiva" e "restrittiva".
Si può distinguere tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica. L’attività interpretativa si traduce in provvedimenti dotati di efficacia vincolante quando sia compiuta dai giudici dello stato (interpretazione giudiziale). Una sentenza è idonea ad assumere anche valore di precedente nei confronti di altri casi simili, in quanto l’interpretazione di una disposizione normativa sottesa alla sentenza, può essere assunta a modello da altri giudici a fini della soluzione di casi analoghi.
Su un altro piano si pone l’interpretazione dottrinale che è costituita dagli apporti di studio dei giuristi, i quali si preoccupano di raccogliere il materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni.
L’interpretazione autentica è quella che proviene dallo stesso legislatore, che emana talvolta apposite disposizioni per chiarire il significato di altre preesistenti.
L'analogia
Il giudice si trova di frequente di fronte a problemi che nessuna norma positiva prevede e risolve (le lacune dell’ordinamento). Perciò, l’articolo 12 delle preleggi dispone che il giudice, quando non sia riuscito a risolvere il caso né applicando una norma che lo contempli direttamente, né applicando una norma che possa essere interpretata estensivamente fino ad abbracciarlo, deve procedere applicando l'analogia.
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