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12) DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
Nel quadro nei diritti assoluti la categoria dei diritti reali comprende da una parte la
proprietà e da una parte i diritti reali su cosa altrui che a secondo del tipo di interesse
tutelato si dividono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia, i primi
conferiscono al titolare la possibilità di esercitare sulla cosa di proprietà altrui facoltà di
godimento, i secondi invece conferiscono al creditore che ne sia titolare il diritto di essere
soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori. (VEDI SCHEMA SU FOGLIO)
In particolare i diritti reali di godimento su cosa altrui sono definiti diritti reali limitati in
quanto conferiscono al relativo titolare solo alcune determinate facoltà di godimento.
I diritti reali limitati si prescrive dopo 20 anni che vi sia stato un mancato esercizio, con la
conseguente, ovviamente, riespansione del diritto del proprietario nella pienezza. Altre
simili estinzioni del diritto di godimento su cosa altrui avvengono con la rinunzia da parte
del titolare o con la confusione ovvero quando si riuniscono nella stessa persona
proprietario e titolare del diritto di godimento su cosa altrui.
Il codice civile disciplina per diritti reali di godimento su cosa altrui i seguenti:
- SUPERFICIE
Il diritto di superficie regola la proprietà riguardate le costruzioni separate dalla
proprietà del suolo su cui insistono.
L’ART. 952 prevede la costituzione da part del proprietario del suolo del diritto di
fare e mantenere una costruzione al di sopra del suolo a favore di altri che ne
acquista la proprietà, tale situazione viene definita concessione di costruzione. Il
diritto di superficie non si estingue ma si prescrive per effetto del non uso per 20
anni.
- ENFITEUSI
Con l’enfiteusi il proprietario (CONCEDENTE) cede il godimento di un immobile ad
un altro soggetto (ENFITEUTA) che acquista su di esso facoltà e poteri
sostanzialmente corrispondenti a quelli spettanti al proprietario con l’obbligo di
migliore il fondo e di pagare un canone. La durata dell’enfiteusi può essere
perpetua o temporanea, quella minima inoltre è di 20 anni.
L’enfiteusi può essere costituita per contratto o per testamento, nel caso di
contratto si richiede la forma scritta.
Nel caso di alienazione del proprio diritto da parte dell’enfiteuta il nuovo enfiteuta
resta obbligato in solido con il precedente per il pagamento dei canoni; non è
ammessa invece la subenfiteusi.
La cessazione dell’enfiteusi può avvenire mediante il diritto di affrancazione ovvero
il potere dell’enfiteuta di conseguire la proprietà del fondo mediante la
corresponsione al concedente di una somma di denaro e mediante il diritto di
devoluzione ovvero il potere di far cessare il rapporto di enfiteusi sul fondo nei casi
in cui o l’enfiteuta deteriora il fondo o non lo migliora o se è in mora nel pagamento
di due annualità del canone.
- USUFRUTTO
Con l’usufrutto si ha una situazione in cui l’usufruttario ha diritto di godere della
cosa, traendone tutte le utilità che essa offre, spettandogli tutti i frutti naturali e
civili per la durata del suo diritto; per trarre tali utilità, quindi, ha il diritto di
possedere la cosa.
Una particolare caratteristica dell’usufrutto è la temporaneità poiché la durata non
può eccedere la vita dell’usufruttuario e per quanto riguarda le persone giuridiche
non può andare oltre i trenta anni.
L’usufrutto può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile, comprese le
universalità di fatto come ad es. una mandria e di diritto come ad es. l’eredità e
quindi anche le aziende. In caso di miglioramenti l’usufruttuario ha diritto ad una
indennità; se l’usufrutto invece comprende cose deteriorabili l’usufruttuario può
servirsene normalmente e le deve restituire come sono in quel momento.
L’usufrutto può avere come oggetto anche cose consumabili in questo caso
l’usufruttuario si sere di esse in quanto ne acquista la proprietà ma con l’obbligo di
pagarne il valore al termine dell’usufrutto.
L’usufruttuario può cedere ad altri il suo diritto per un determinato periodo o per
tutta la durata dell’usufrutto; quest’ultimo però termina lo stesso anche in capo al
cessionario in caso di morte dell’ usufruttuario originario.
L’usufruttuario il quale prende le cose nello stato in cui si trovano ha l’obbligo di
restituire le cose oggetto del suo diritto al termine di esso e nel loro godimento
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; deve effettuare, inoltre, le spese
per la custodia, l’amministrazione e la manutenzione ordinaria (quelle straordinarie
sono invece a carico del proprietario).
Per l’usufrutto vi è però un canone annuale da pagare e l’usufruttuario per tutelare
può utilizzare azione confessorie.
L’estinzione dell’usufrutto si verifica per scadenza del termine eventualmente
apposto, per morte dell’usufruttuario, per prescrizione per non uso per 20 anni, per
riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona, per distruzione totale
della cosa e nel caso in cui l’usufruttuario abusi del suo diritto.
L’usufrutto può essere anche a favore di più soggetto con diritto di accrescimento
tra loro, tale usufrutto viene definito congiuntivo poiché la quota di ciascuno si
accresce ogni volta che viene a mancare uno dei soggetti.
- USO E ABITAZIONE
L’uso e l’abitazione sono diritti di godimento su cosa altrui simili all’usufrutto per
tale motivo vengono applicate le stesse disposizioni. Caratteristiche di uso e
abitazione sono, però, la personalità poiché non possono essere ceduti o dati in
locazione e la temporaneità, che come l’usufrutto, sono limitati alla vita del
soggetto.
Essi possono essere costituiti per contratto e testamento.
Il titolare del diritti d’uso può servirsi della cosa, di cui ha il diritto di possedere, e se
essa è fruttifera può fare suoi i frutti nei limiti però di quanto occorra per soddisfare
i suoi bisogni e della sua famiglia.
Il diritto di abitazione invece è un particolare diritto d’uso poiché conferisce al
titolare la possibilità di abitare la casa che ne costituisce oggetto, sempre però
entro i limiti dei bisogni suoi e della sua famiglia.
- SERVITU’ PREDIALI
La servitù prediali consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario. Si tratta di un vero e proprio diritto reale
di godimento su cosa altrui in quanto al titolare (proprietario fondo dominante) è
riconosciuto sul fondo di proprietà altrui (fondo servente) l’esercizio in via diretta di
facoltà di godimento per trarne una determinata utilità.
Le servitù prediali in base a vari criteri si suddividono in servitù apparenti e non per
quanto riguarda l’esistenza o meno di opere visibili e permanenti o di passaggio; in
servitù continue e discontinue per quanto riguarda la prescrizione; in servitù
positive e negative per quanto riguarda ciò che deve sopportare il proprietario del
fondo dominante o ciò che non deve fare.
Una distinzione ancora più importante è però tra servitù coattive o legali le quali
sono servitù che possono essere imposte al proprietario di un fondo a prescindere
dal suo consenso ovviamente con una indennità da riscuotere e in servitù volontarie
le quali possono avvenire o per contratto o per testamento a titolo derivativo e
richiedono il consenso del proprietario o di tutti i comproprietari.
13) COMUNIONE E CONDOMINIO
13.1) COMUNIONE
La comunione è la situazione che si determina quando la proprietà o altro diritto reale
spetta in comune a più persone; se invece sussistono più diritti di proprietà su uno stesso
bene è ammessa la contitolarità dello stesso.
La comunione può essere volontaria quando sorge per volontà delle parti o incidentale
quando sorge indipendentemente dalla volontà delle parti.
Per regolare la partecipazione di ciascuno alla contitolarità del diritto l’ordinamento ricorre
al concetto di quota ovvero, quindi, con il diritto a una quota ideale della cosa
intendendosi con ciò che non si tratta di diritto su una parte della cosa in senso fisico ma
solo nel caso di scioglimento alla divisione della stessa.
In altre parole la quota indica la misura della partecipazione di ciascun contitolare ed
inoltre si presume che sia uguale per tutti.
Per l’utilizzo del bene ogni partecipante può utilizzarla individualmente tendo conto però
di ciò che spetta anche agli altri partecipanti.
Questi ultimi sono tenuti a partecipare alle spese necessarie per la conservazione della
cosa in porzione alla quota e sono tenuti ad amministrarla.
La comunione prevede la rinunzia e in tal caso andranno ad aumentare le quote degli altri
partecipanti ed inoltre ognuno di questi ha il diritto di chiedere lo scioglimento e la
divisione della cosa che avviene materialmente laddove è possibile.
13.2) CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Secondo il codice civile per il condominio negli edifici ciascuno ha la proprietà individuale
di un piano o porzione del piano ed è allo stesso tempo contitolare di tutte le parti comuni
dell’edificio, le quali sono le fondamenta, i tetti, i porticati, i portoni, i cortili ecc..
Nessuno può rinunziare al suo diritto riguardante le parti comuni e di conseguenza non
può sottrarsi al pagamento delle spese per la relativa conservazione; per tale motivo è
prevista la presenza di un amministratore quando i condomini sono più di otto.
13.3) MULTIPROPRIETA’
Con il termine multiproprietà si intende una pratica commerciale in cui più soggetti sono
pieni proprietari di uno stesso immobile, goduto da ciascuno, a turno, per una frazione
limitata dell'anno. 14) POSSESSO
Si definisce possesso il potere su una determinata cosa, il soggetto quindi è titolare di un
diritto poiché tiene un comportamento che gli sarebbe consentito dalla titolarità della
proprietà. ius possidendi
Si fa riferimento in tale contesto allo quale diritto del titolare del potere di
ius possessionis
possedere la cosa concretamente e allo quale insieme dei diritti che
derivano dal possesso.
Il possesso se riguarda diritti reali di godimento di cosa altrui è minore.
14.1) DETENZIONE
La detenzione si differenzia dal possesso in quanto la prima indica avere una cosa nella
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.