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Ordinamento giuridico

Il diritto è una necessità in quanto ogni comunità ha bisogno del diritto per organizzarsi e vivere pacificamente; esso regola i rapporti fra gli uomini per assicurare una civile convivenza al fine di impedire che i contrasti tra gli uomini fossero risolti dal più forte. In particolare il diritto privato regola i rapporti interdisciplinari.

Non ogni relazione, però, e non ogni fatto materiale sono anche giuridicamente rilevanti, infatti l’ordinamento giuridico ne rivela una valutazione: Il diritto può avere due atteggiamenti, di indifferenza in quanto considerati fatti irrilevanti e quindi non disciplinati, e di rilevanza in quanto ritenuti importanti valori dell'ordinamento e quindi disciplinati; in questa seconda ipotesi può avere a sua volta un duplice atteggiamento: di apprezzamento e quindi proteggerli e incentivarli, e di contrarietà e quindi vietarli e punirli.

Per quanto riguarda gli interessi sociali, invece, considerati valori essenziali dalla società, si traducono in regole di comportamento nella quale il diritto svolge una funzione complessa: è espressione dei valori sui quali la comunità è fondata ed è mezzo per garantire pace sociale.

Il diritto è espresso da un insieme di regole, definite norme giuridiche, rivolte a conformare l’organizzazione della società: riconoscendo interessi degni di tutela, apprestando gli strumenti di tutela stessi, fissando i meccanismi di svolgimento della vita sociale.

Molti interessi non sono realizzabili autonomamente dagli uomini ma richiedono una necessaria aggregazione di uomini in gruppi, dando così vita ad organizzazioni collettive, ovvero associazioni, società ecc.

Le cosiddette norme giuridiche non operano singolarmente ed autonomamente ma sono tutte raccolte in un complessivo ed unitario intreccio che è appunto l’ordinamento giuridico. Quest’ultimo ha delle caratteristiche essenziali che sono la effettività in quanto garantisce la produzione e l’applicazione di regole giuridiche con conseguente sanzione, la quale favorisce l’osservanza delle regole, e il principio di completezza secondo cui ogni caso, anche se particolare, deve trovare regolazione nell’ordinamento.

Diritto oggettivo, soggettivo, positivo e naturale

  • Diritto oggettivo, il quale indica l’insieme dei precetti giuridici vigenti (norme in vigore relative al comportamento), su cui si fondano i rapporti tra consociati o tra le diverse comunità, ad es. la normativa sulla proprietà.
  • Diritto soggettivo, il quale indica il potere attribuito ad un privato di assumere un determinato comportamento per realizzare un proprio interesse, ad es. il diritto del proprietario di godere e disporre di un bene.
  • Diritto positivo, il quale è il vero e proprio ordinamento giuridico poiché comprende tutte le norme dettate dallo stato.
  • Diritto naturale, il quale è dato da un insieme di norme non scritte considerate però necessarie, che fanno parte del patrimonio di ogni individuo e/o comunità.

I principali sistemi giuridici

In relazione alla formazione e all’applicazione delle norme giuridiche vi è una fondamentale distinzione di modelli di sistemi giuridici. Questi sono:

  • Civil law, il quale è un sistema giuridico a livello mondiale che prevede che i giudici sono tenuti ad applicare il diritto quale espressione della legge e quindi i precedenti giudiziari non sono vincolanti ma comunque svolgono una funzione di punto di riferimento.
  • Common law, il quale è un sistema giuridico di provenienza anglosassone che prevede che la giurisprudenza è la principale fonte del diritto e vale quindi la regola con il quale i precedenti giudiziari sono vincolanti per i casi di pari grado o inferiore.

Norme giuridiche

La norma giuridica è la singola unità dell’ordinamento giuridico ed esprime una regola di comportamento o di organizzazione. Alcuni caratteri delle norme giuridiche sono comuni a tutte e vengono definiti caratteri generali mentre alcune sono riferite a singole categorie e vengono definiti caratteri particolari.

Caratteri generali

I caratteri generali sono la esteriorità e la plurilateralità. Il primo carattere indica che le norme giuridiche impongono comportamenti conformi all’ordinamento e fissano le conseguenze per la relativa violazione; il secondo carattere indica che le norme sono rivolte a regolare posizioni e comportamenti di soggetti nei confronti di altri soggetti e delle istituzioni.

Caratteri particolari

  • Struttura: Con riferimento alla struttura si tiene conto della formulazione letterale della norma. Di regola quest’ultima è formata da un precetto che fissa le regole di comportamento, cosiddetta norma primaria, e da una sanzione che stabilisce la conseguenza relativa all’inosservanza del precetto, cosiddetta norma secondaria; le norme formulate in questo modo vengono definite norme perfette. Raramente ritroviamo norme che esprimono solo la regola di comportamento e queste vengono definite norme imperfette.
  • Funzione: Con riferimento alla funzione si tiene conto del presupposto necessario affinché vi sia una norma giuridica e dei suoi obiettivi. Distinguiamo quindi le norme di diritto formale, cosiddette ordinative, le quali sono regole per proteggere l’organizzazione sociale, e le norme di diritto materiale, cosiddette proibitive, le quali sono regole che contengono un divieto rivolto ai consociati.
  • Efficacia: Con riferimento all’efficacia si tiene conto del grado di obbligatorietà della norma. Distinguiamo quindi le norme imperative anche dette inderogabili poiché non consentono deroghe da parte dei privati, ovvero non consente ai privati di non applicare una determinata norma, e le norme dispositive che vengono applicate ma mai contro la volontà dei destinatari. Queste ultime a loro volta si distinguono in norme in senso stretto, ovvero norme nel quale prevale la volontà dei privati e norme suppletive che regolano il rapporto dei destinatari solo nel caso in cui loro stessi non hanno espresso la loro volontà.

Fonti ed applicazione del diritto

Fonti del diritto

Le fonti del diritto si dividono in:

  • Fonti di cognizione (conoscenza, nozione): Le fonti di cognizione sono gli atti e gli strumenti pubblici che servono a far conoscere le regole giuridiche.
  • Fonti di produzione: Le fonti di produzione sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento che servono a produrre le norme giuridiche, appunto quindi chi promana le norme. Tali fonti sono divise in fonti-atto e fonti-fatto, le fonti-atto esprimono la volontà espressa dallo stato ad es. le leggi, le fonti-fatto invece sono comportamenti esterni all’ordinamento come ad es. gli usi.

Le disposizioni sulla legge in generale prevedono 4 specie di fonti, ordinate gerarchicamente:

  1. Costituzione e leggi costituzionali; diritto europeo: La costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1° Gennaio del 1948, è una costituzione rigida. Essa deriva da una “Carta costituzionale” la quale si apre con i principi fondamentali che esprimono i valori portanti e a seguire vi sono due distinte parti, la prima che riguarda i diritti ed i doveri dei cittadini e la seconda che riguarda l’ordinamento della Repubblica. Per quanto riguarda il diritto europeo invece esso è un sistema di diritti fondamentali che unifica le normative nazionali attraverso un diritto uniforme ovvero quello europeo.
  2. Leggi (statali e regionali) e atti assimilati: L’emanazione delle leggi spetta allo Stato e alle Regioni nel rispetto della Costituzione. Per quanto riguarda lo stato e quindi la legislazione statale, tale funzione è esercitata dalle due Camere in vari modi, quello normale è quello che si svolge secondo determinate procedure che portano all’adozione di leggi in senso stretto o leggi ordinarie; altri modi invece coinvolgono l’attività del Governo che si affianca a quella delle camere creando così atti aventi forza di legge. Per quanto riguarda invece la regione, ad essa spetta potestà legislativa (possibilità di emanare leggi) in via esclusiva, ovvero tutto ciò non espressamente riservato alla legislazione statale.
  3. Regolamenti governativi
  4. Usi: Gli usi si classificano come fonti-fatto in quanto riguardano i comportamenti e situazioni a cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica. Essi si formano attraverso la pratica costante e non sono scritti ed inoltre hanno un elemento soggettivo che è caratterizzato dalla convinzione che quel comportamento sia obbligatorio in base alla legge.

L’ordine delle fonti non è casuale ma corrisponde alla prevalenza delle une rispetto alle altre, le fonti di grado inferiore infatti non possono contenere nulla in contrasto con le fonti di grado superiore.

Applicazione del diritto

Le fonti del diritto vanno applicate nel tempo e nello spazio. La efficacia della norma nel tempo indica la durata della obbligatorietà della stessa, cioè il tempo in cui la norma è effettivamente applicabile, più precisamente vi è il termine dell’entrata in vigore e il termine della perdita di vigore (abrogazione).

Per l’entrata in vigore della norma non è sufficiente che sia esaurita la procedura di formazione ma è anche necessario che sia resa pubblica. Per la perdita di vigore invece, le leggi ed i regolamenti sono abrogati da leggi e regolamenti posteriori in modo espresso o tacito; espresso poiché vi è una testuale legge o regolamento che abroga la vecchia, tacita poiché la nuova normativa comprende tutto ciò che vi era in quella precedente.

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione delle fonti del diritto nello spazio si può pensare che i rapporti giuridici che sorgono tra i vari soggetti possono non esaurirsi nell'ambito di un solo stato o possono coinvolgere soggetti appartenenti a stati diversi per questo vi è il diritto internazionale privato che è appunto un diritto interno che regola i rapporti tra privati aventi punti di contatto con più ordinamenti, stabilendo il diritto applicabile. Inoltre le fonti del diritto vanno interpretate, più precisamente con riferimento alla norma giuridica essa è composta da un testo e da un messaggio e per questo va interpretata. Vi sono vari metodi per l’interpretazione, in base ad un primo criterio vi è un’interpretazione letterale secondo cui, quindi, bisogna attribuire il senso del significato proprio delle parole; in base ad un secondo criterio vi è un’ interpretazione logico-sistematica secondo cui è necessario ricercare il fondamento e lo scopo della stessa. Un terzo criterio che non è previsto nello specifico articolo riguardante l’interpretazione è quello dell’interpretazione evolutiva secondo cui bisogna tener conto dell’ordinamento in cui opera in quel momento la norma; in base a questo possiamo dire che vi è un vero e proprio diritto vivente poiché cambia nel tempo.

Rapporto giuridico e situazioni giuridiche soggettive

I beni giuridici sono le cose che possono formare oggetti di diritto. In particolare vi sono i frutti i quali vengono distinti in frutti naturali e frutti civili, nel primo caso si tratta di cose materiali derivate fisicamente dalla cosa madre nel secondo caso invece sono frutti pecuniari che derivano da rapporti giuridici, ovvero un corrispettivo.

Con il concetto di rapporto giuridico ci si riferisce alla relazione intersoggettiva che l’ordinamento disciplina determinando quale tra gli interessi coinvolti sia meritevole di tutela; per questo motivo l’ordinamento riconosce ai soggetti portatori di interessi coinvolti nella relazione la titolarità di una situazione giuridica soggettiva, la quale può essere di carattere favorevole nel caso in cui il suo interesse risulta meritevole di tutela e viene definita quindi attiva oppure sfavorevole nel caso in cui il suo interesse risulti subordinato a quello altrui e viene definita quindi passiva.

Diritto soggettivo

Nel codice civile la situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta ad un soggetto in relazione ad un bene viene definita diritto soggettivo. Bisogna però riconoscere anche il diritto soggettivo altrui per questo la zona di potere è limitata.

Per l’ART. 1175 e 1375 nell’ordinamento italiano non vi è nessuna norma che vieti l’abuso del diritto ma la dottrina ritiene riconducibili le ipotesi di abuso del diritto alle clausole generali di buona fede.

Vi sono varie tipologie di diritto soggettivo, una prima distinzione viene fatta in base alla natura degli interessi meritevoli di tutela e distingue i diritti patrimoniali e i diritti non patrimoniali; i primi riguardano il diritto di proprietà (assoluti) e il diritto di credito (relativi), i secondi invece sono diritti finalizzati ad assicurare tutela e sviluppo della persona e sono i diritti della personalità e i diritti familiari.

Diritti assoluti e relativi

  • Diritti assoluti (reali*): I diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti il godimento del diritto stesso. Tra questi vi è il diritto di proprietà e i diritti della personalità*.
  • Diritti relativi: Nel diritto relativo invece la realizzazione dell’interesse del titolare del diritto è assicurata dall’obbligo di osservare uno specifico comportamento da parte del soggetto passivo; il titolare di tale diritto quindi ha bisogno per realizzare il suo interesse di un’attività di cooperazione da parte del soggetto passivo. Tra questi vi sono i diritti di credito.

*Diritti reali: La caratteristica dei diritti reali è quella di attribuire al titolare un potere immediato su una cosa consente di realizzare direttamente il suo interesse.

*Diritti della personalità: Caratterizzano la persona stessa come ad es. il diritto al nome, essi sono intrasmissibili e vengono meno insieme alla persona.

Diritto potestativo e potestà

Il diritto potestativo è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse. Si ha, quindi, potere di incidere sulla sfera giuridica di un soggetto. Da questo deriva la potestà che è appunto il potere riconosciuto di tutelare e realizzare interessi altrui, questo accade per esempio con la rappresentanza o ancor di più con la potestà genitoriale.

Aspettativa

L’aspettativa può essere definita una situazione giuridica soggettiva anche se diversa dal diritto soggettivo, poiché si tratta di una situazione giuridica di natura provvisoria e strumentale per poi ottenere l’acquisto del diritto. Affinché quindi si parli di aspettativa bisogna che l’ordinamento riconosca già in questo momento al soggetto la tutela di un suo interesse.

L’aspettativa può essere di fatto come ad esempio il nipote che attende di succedere allo zio d’America ed in questo caso la legge non tutela quest’aspettativa, o di diritto che è appunto la vera e propria aspettativa.

Onere

Tale terminologia indica la posizione del soggetto passivo del rapporto nel caso in cui non vi è il fine di realizzare un interesse altrui bensì un proprio interesse, è quindi un comportamento non obbligatorio ma richiesto se si vuole esercitare quel determinato potere. Es. Compravendita difettosa, onere in 8 giorni per sostituzione.

Fatti giuridici

Ogni fatto materiale è preso in considerazione dall’ordinamento in quanto incide su interessi rilevanti giuridicamente. Più specificamente per il singolo accadimento va verificato se coinvolge interessi futili e quindi indifferenti per l’ordinamento o al contrario rilevanti.

Fatti giuridici

I fatti giuridici sono gli accadimenti della realtà materiale rilevanti per l’ordinamento giuridico, affinché però siano appunto rilevanti è necessario che sia connesso al fatto l’effetto giuridico; quando ciò accade il fatto prende il nome di fattispecie.

I fatti giuridici hanno una struttura che li distingue in semplici, complessi o a formazione progressiva; la fattispecie semplice si esaurisce in un unico accadimento, la fattispecie complessa si ha quando l'effetto tipico si produce solo con il verificarsi di più fatti giuridici e la fattispecie a formazione progressiva invece si ha quando più fatti sono previsti dall’ordinamento in sequenza cronologica.

Nella qualificazione dei fatti giuridici assume una fondamentale importanza verificare se l’ordinamento presti tutela all’accadimento come tale oppure anche alla partecipazione umana al fatto. Tramite ciò è possibile dividere i fatti giuridici in fatti giuridici a senso stretto e atti giuridici.

Fatti giuridici a senso stretto

I fatti giuridici a senso stretto sono i fatti materiali rispetto ai quali l’ordinamento prescinde da ogni verifica di carattere soggettivo; il fatto come tale assume importanza per l’ordinamento a prescindere se provenga dall’uomo o meno e che sia volontario o meno.

Atti giuridici

Gli atti giuridici sono i fatti umani compiuti consapevolmente dalla persona capace a cui poi l’ordinamento ricollega gli effetti giuridici. È possibile distinguere gli atti giuridici in base a vari criteri ovvero formazione, contenuto e valutazione.

Per quanto riguarda la formazione distinguiamo la dichiarazione, con il quale l’atto è orientato ad esprimere verso l’esterno attraverso la parola.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dariometal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Romano Marina.
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