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Estratto del documento

LA FORMA

La forma costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti.

Vi è il principio generale della libertà delle forme, ovvero i contratti possono derivare da

dichiarazioni espressive (sia scritte, sia orali sono valide, anche se in caso di

inadempimento difficili da dimostrare la loro esistenza) o tacite.

Questo principio generale è valide ad eccezione di diverse disposizioni di leggi

specifiche. Esempio atti che richiedono la pubblicità (che ha il compito di rendere l’atto

conosciuto a terzi, in modo da poterli tutelare [la rappresentanza per esempio ha

l’obbligo di pubblicità in modo da tutelare i terzi che possono effettivamente vedere i

limiti della rappresentanza e se essa è legittima].

Esempio gli atti immobiliari devono avere forma scritta, pena nullità.

La forma scritta può essere “fatta” in due modi differenti:

Atto pubblico: la scrittura viene redatta dal notaio o da un pubblico ufficiale (es.

1- testamento)

Atto in scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza

2- la partecipazione di un pubblico ufficiale (notaio) alla sua redazione.

Quando l’atto pubblico è richiesto pena nullità dell’atto, si dice che si richiede la forma

solenne (es. caso di donazioni, fondazione di società per azioni, fondazioni di società a

responsabilità limitata).

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Leggi imperative: sono quelle leggi-norme in cui non vi è possibilità di derogare. (es. disposizione

sulla conservazione dei documenti contabili, disposizione sull’IVA)

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LE DONAZIONI

La donazione, seppur atto contrattuale stipulato tra parti vive, è disciplinata nella sede

del codice dedicata alla successione per causa di morte. Questo in quanto numerose

solo le analogie sotto il profilo giuridico con il testamento, in ragione del comune

carattere liberale, e delle possibili interferenze con la successione per causa di morte.

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante)

arricchisce l’altra (donatario) disponendo di un suo diritto o assumendo verso essa

un’obbligazione.

La donazione deve, sotto pena di nullità, essere stipulata per atto pubblico, in

presenza non solo del notaio (pubblico ufficiale), ma anche in presenza di due

testimoni.

Per quanto riguarda la donazione di immobili, oltre all’atto pubblico serve anche la

stima, che deve essere fatta da un terzo (persona estranea ad entrambe le parti

coinvolte nel contratto) e allegata all’atto pubblico della donazione.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso solo se si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di

volontà provenienti dalle diverse parti contraenti (art. 1325c.c.).

Il contratto può essere concluso in modo:

- ESPRESSO: quando la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto o mediante

segni

- TACITO: quando la volontà delle parti o di una delle due parti non viene dichiarata

ma la si deduce dal comportamento.

Il momento della conclusione del contratto è fondamentale saperla in modo preciso in

quanto dalla conclusione del contratto, esso produce effetti.

Il momento della conclusione avviene quando la parte offerente riceve la notifica di

accettazione della controparte. Pag. 35 a 50

La proposta è quell’atto svolto dalla parte offerente nei confronti della controparte.

Nella proposta vi devono essere presenti tutti i dettagli che vi saranno nel contratto.

L’accettazione è l’atto svolto dalla controparte che accetta la proposta arrivatagli da

parte della parte offerente. Da questo momento le parti sono vincolate e il contratto,

avvenuta la ricevuta dell’accettazione all’offerente, produce effetti e non può più

essere revocato.

REVOCA DEL CONTRATTO

La revoca del contratto consiste nel ritiro dell’assenso prima che il contratto sia

concluso (art. 1328 c.c.). Esso deve essere fatto istantaneamente. Successivamente

all’inizio del contratto ci sono altri metodi per interromperlo. Essi però sono differenti

dalla revoca.

La proposta irrevocabile non è iscritta nel contratto, ma è intrinseca in esso e nelle

parole. Essa avviene quando la parte dichiara di rimanere ferma sulla propria proposta

in modo da poter garantire sicurezza alla controparte. Essa è regolata dall’art. 1329

c.c.

L’opzione (art. 1331 c.c.) è quella clausola con caratteristica di proposta irrevocabile e

che prevede specifici diritti. Questi diritti sono che se si comunica l’accettazione non è

necessario che si certifichi che il destinatario l’abbia ricevuta (sarà il destinatario che

dovrà dimostrare di non averne avuta ricezione).

L’offerta al pubblico

Un offerta fatta attraverso vari mezzi di conoscenza (bando, internet, cartelli, …) e che

contiene tutti i requisiti essenziali, vale come proposta effettiva.

Anche in questo caso l’offerente può avvalersi del diritto di revoca. Questo in quanto

una determinata proposta non è obbligatorio che perduri nel tempo senza subire

variazioni.

Il contratto non può essere squilibrato e viene violato il principio della buona fede nel

caso in cui si è a conoscenza di determinate informazioni/situazioni rilevanti ai fini

contrattuali (es. cause di invalidità) ma non si comunicano alla parte interessata.

All’interno del contratto, grazie alla libertà contrattuale, possono essere introdotte un

numero illimitato di clausole tenendo però conto di due principi:

se vengono inserite clausole non previste dalla legge si possono presentare due

1- situazioni:

senza quella clausola il contratto non può esistere in quanto clausola

a. fondamentale (decade il contratto)

senza quella clausola il contratto esiste comunque e quindi basta

b. rimuovere la clausola illegale, senza modificare ulteriormente il contratto

(informando entrambe le parti della rimozione e delle eventuali modifiche)

Pag. 36 a 50

in alcuni casi la legge stessa introduce, implicitamente o esplicitamente, delle

2- clausole a determinati contratti. Queste devono essere rispettate anche se non

previste dal contratto (es. IVA in caso di prestazione dentistica)

I contratti che vengono stipulati giornalmente sono detti modulati o formulari (es.

utenze telefoniche, abbonamenti, compra-vendita)

Le clausole speciali devono essere approvate in modo esplicito singolarmente (una ad

una) in quanto esse prevedono oneri significativi e spesso comportano anche squilibri

(dominanza di una parte). Questi tipi di clausole sono limitate in numero e dettami

dalla legge.

Per questo motivo esistono discipline ed associazioni apposite per tutelare le parti

deboli dei contratti (associazione dei consumatori – contratti dei consumatori).

IVALIDITA’ DEL CONTRATTO

Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge.

L’invalidità può essere di due specie:

NULLO (situazione più grave): invalidità di portata generale.

1- La nullità può essere applicata se il contratto prevede un’anomalia all’atto della

sua formazione.

Un contratto nullo non produce alcun effetto, anche con effetto retroattivo ovvero

agisce fin dalla formazione dell’atto, rendendo nulli anche gli effetti che ha già

prodotto.

Un contratto è nullo quando

1- manca uno o più requisiti fondamentali del contratto.

Esempio contratto dichiarativo per finzione scenica o per esempio didattico.

ANNULLABILE: invalidità di carattere speciale. Ricorre quando sia stata

2- prevista dalla legge come conseguenza alla violazione di una norma imperativa.

Incapacità del contraente

a. Vizi del consenso

b. Conflitto d’interessi

c.

In questa sede è fondamentale introdurre la differenza tra NORME IMPERATIVE e

NORME DICHIARATIVE.

Le norme imperative sono quelle norme inderogabili, che devono essere rispettate

senza alcuna possibilità di deroga e quindi di modifica da parte delle parti coinvolte nel

contratto.

Le norme dichiarative sono quelle norme derogabili, che devono essere generalmente

rispettate ma ammettono libertà di deroga (ovvero le parti contraenti possono

contrattare anche il cambiamento di queste leggi).

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CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO

Contratto illecito

Un contratto è illecito quando l’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti, ovvero sono

contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Con norme imperative si indicano tutte quelle norme che sono inderogabili.

Con ordine pubblico si indicano quelle norme imperative che salvaguardano i valori

fondamentali della società.

Queste norme possono essere espressamente indicate dalla legge oppure, come nella

maggior parte dei casi, possono essere implicite, ovvero si ricavano dal sistema

legislativo.

Con buon costume si indicano quelle norme imperative implicite che riguardano il

comportamento dei singoli soggetti in termini di moralità e onestà (es. contratto di

prostituzione).

CAUSE DI ANNULLABILITA’

Incapacità di contrarre

Esistono due cause che portano all’incapacità di contrarre:

LEGALE → comprende coloro che non hanno ancora acquistato la capacità

- d’agire (minorenni) e coloro che l’hanno persa (interdetti e condannati).

L’annullabilità NON può essere richiesta dalla parte capace di agire, ma può

essere solo richiesta dalla parte incapace.

NATURALE → comprende gli interdetti naturali (ovvero maggiorenni che non

- sono stati né interdetti né inabilitati, ma sono definiti interdetti naturali in quanto

momentaneamente non in grado di intendere e di volere – es. persone sotto

effetto di sostanze stupefacenti o sotto effetto di alcool).

Per rendere annullabile un contratto, in questa determinata situazione, è

o necessario che 1- sia dimostrata la condizione di INCAPACITA’; 2- l’atto

provochi GRAVI PREGUDIZI all’incapace; 3- sia dimostrata la MALA FEDE

del contraente, che conosceva lo stato dell’incapace – es. evidente

condizione di ubriachezza.

I vizi del consenso

Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore.

Esistono due differenti situazioni di errori della volontà:

ERRORE MOTIVO: errore che insorge nella formazione della volontà prima che

- essa venga dichiarata all’esterno – es. falsa rappresentazione della realtà

presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, nelle reali

condizioni non avrebbe dichiarato.

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Perché questo causi l’a

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alecolle96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.