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Diritto privato, realtà sociale e giurisprudenza

Le norme-regole sono criteri di valutazione del comportamento umano, il quale è valutato giusto o ingiusto, morale o immorale, lecito o illecito secondo se è conforme o difforme dalla norma che lo giustifica.

Il linguaggio delle norme

Il linguaggio delle norme è prescrittivo, non descrittivo. Questo poiché la norma comunica valutazioni che vietano o permettono comportamenti, non descrive eventi o emozioni. Oltre a giudicare i comportamenti, le norme organizzano strutture complesse intorno alle quali s’intrecciano comportamenti legati da un’affinità comune (regole di organizzazione che disciplinano l’azione comune). Ogni regola ha un proprio “RATIO” (perché).

È fondamentale ricordarsi che il linguaggio giuridico non sempre coincide con il linguaggio comune italiano. Il linguaggio giuridico attribuisce ad ogni parola uno specifico significato (qualificazione giuridica).

Distinzioni nel diritto

Nel diritto è fondamentale saper distinguere:

  • Diritto oggettivo: volontà astratta della norma
  • Diritto soggettivo: volontà concreta del soggetto che “usufruisce” della norma o del soggetto al quale la norma si riferisce e coinvolge
  • Interesse legittimo: volontà concreta del soggetto che opera una podestà. L’interesse legittimo quindi non è la volontà concreta del diretto titolare del diritto, ma è la concreta volontà di colui che esercita la podestà sul soggetto che detiene il titolo del diritto

Ogni norma è applicabile alle fattispecie concrete che rientrano nel suo ambito di valutazione (fattispecie astratta). Nel nostro ordinamento che è costituzionale, nessuna norma ha senso se non è giustificabile secondo i principi della Costituzione.

Fonti del diritto

Sono fonti del diritto gli atti o fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le fonti del diritto sono classificate in modo:

  • Gerarchico: una legge di grado inferiore non può essere in contrasto con una legge di grado superiore; una legge può modificare o abrogare una legge di pari grado o inferiore
  • Cronologico: a parità di grado prevale la legge più recente rispetto a quella antecedente
  • Specialità: una legge del caso specifico (speciale) prevale su una legge generale (applicabile di norma in tutti i casi)

La gerarchia delle fonti è così divisa:

  • Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali che hanno un iter legislativo differente rispetto alle leggi ordinarie)
  • Fonti comunitarie (atti comunitari, trattati internazionali)
  • Fonti primarie (leggi ordinarie, decreti legge (D.L.), decreti legislativi (D.Lgs), atti aventi forza di legge, leggi regionali e leggi delle province autonome di Trento e Bolzano)
  • Fonti secondarie (regolamenti governativi e ministeriali)

La gerarchia delle fonti del diritto è contenuta nell’Art. 1 nelle disposizioni preliminari al c.c. (=preleggi) del 1942. La gerarchia prevista da questo articolo però è stata completamente superata in quanto essa non tiene in considerazione la Costituzione (in quanto fatta dopo nel 1948), delle fonti europee, e tiene conto delle leggi corporative che sono leggi del fascismo e che adesso non vi sono più. Per questo motivo la gerarchia delle fonti attuale si dice presunta in quanto non vi è un articolo che dimostri che sia davvero così.

Fonti del diritto europeo

Le fonti del diritto europeo si dividono in:

  • Regolamenti: si rivolgono ai rapporti tra Stati membri e sono direttamente applicabili ovvero non hanno bisogno di una legge di recepimento del legislatore nazionale
  • Direttive: si rivolgono ai rapporti tra cittadini e per essere applicati hanno bisogno di una legge di recepimento del legislatore nazionale. Questa legge di recepimento ha il compito di introdurre nell’ordinamento nazionale la norma prevista nella direttiva europea. Questo deve avvenire entro 2 anni, pena una sanzione pecuniaria detta “procedura di infrazione”, a cui l’Italia è sempre assoggettata.

La Costituzione è rigida in quanto serve un iter particolare per le leggi costituzionali e in quanto serve la maggioranza qualificata del Parlamento per modificare la Costituzione (ad eccezione della “forma repubblicana” che non può MAI essere modificata).

L’Italia è un ordinamento aperto ed unitario. Aperto in quanto le norme non finiscono a quelle nazionali, ma vengono integrate dalle fonti europee, dalle fonti internazionali riconosciute (art. 10 Cost) e dai trattati internazionali (i quali necessitano, come le direttive europee, di una legge di recepimento). Unitario perché nonostante l’ordinamento sia composto da molteplici norme differenti, viene considerato come unico (unicum) e viene analizzato nell’insieme di tutte le norme.

Principi costituzionali

Una norma deve essere ragionevole, nel diritto, significa che deve essere razionale e secondo bilanciamento corretto. La Gazzetta Ufficiale è una fonte di cognizione in quanto permette di conoscere a tutti tutte le leggi. La Gazzetta Ufficiale contiene tutte le norme e le modifiche/abrogazioni ad esse, e anche tutte le opportunità di lavoro nei posti pubblici. La Corte Costituzionale è un organo appositamente creato per tutelare e far applicare (=controllare che nessuna legge sia in contrasto) la Costituzione. Pena l’illegittimità e quindi la nullità dell’atto.

Vi è una “formazione di un unitario sistema giurisdizionale” tra la Corte Costituzione (corte italiana), Corte di Giustizia (corte europea) e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (corte di Strasburgo – corte suprema). Questa pluralità di giurisdizioni implica la necessità di individuare le funzioni attribuite a ciascuna di esse, in modo di sentirsi parte di un unitario sistema in spirito di leale collaborazione (art. 120 comma 2 Cost).

Principio di eguaglianza

Il diritto inteso come materia di studio è frazionato in una pluralità di settori (privato, costituzionale, penale, processuale, …). Questa frantumazione ha valore, ed è un’invenzione prettamente didattica. La Costituzione prevede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost)

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Si distinguono due tipi di eguaglianza, che sono entrambi interconnessi e reciproci:

  • Eguaglianza formale (rappresentata dal primo comma)
  • Eguaglianza sostanziale (eguaglianza di fatto – rappresentata dal secondo comma)

La giurisprudenza

Lo studio delle regole è una forma di conoscenza della società, affidata alla giurisprudenza (scienza del diritto che è scienza sociale sensibile a qualsiasi modificazione della realtà avente l’uomo come punto di riferimento).

La giurisprudenza è costituita dalle sentenze dei giudici (che non fanno legge ma dicono l’orientamento in una determinata situazione).

Il giudice ha il limite di controllare e valutare solo quanto richiesto (petium).

La giurisprudenza ordinaria ha 3 gradi di giudizio:

  • Tribunale ordinario
  • Corte d’Appello
  • Corte di Cassazione (le cui sentenze e quindi interpretazioni vengono dette autentiche e quindi vincolanti per tutti i medesimi casi. Per questo motivo, anche se non in modo esatto, si dice che le sentenze della Cassazione fanno legge. In realtà non fanno legge ma essendo interpretazioni autentiche e vincolanti, in tutti i medesimi casi la sentenza dovrà essere uguale a quella data dalla Cassazione)

La giurisprudenza amministrativa, invece, gode di soli 2 gradi di giudizio:

  • TAR (tribunale amministrativo regionale)
  • Corte di Stato

In ambito amministrativo non si parla di “buona fede”. In questo caso bisogna rifarsi al c.c., che invece prevede la “buona fede”.

Diritto assoluto e diritto relativo

Il Legislatore ha introdotto regole per tutelare un interesse/diritto che può essere:

  • Assoluto (può essere fatto valere nei confronti di tutti. Spesso coincide con il diritto pieno ed assoluto - esclude gli altri dal godimento di un bene - es. diritto di proprietà)
  • Relativo (può essere fatto valere solo nei confronti di una determinata tipologia di soggetti - es. diritto di credito)

Il c.c. (1942) prevedeva che non vi era diritto/interesse che poteva prevalere sul diritto di proprietà. La Costituzione (1947), invece, ha introdotto la funzione sociale della proprietà [art. 42 Cost] ovvero l’interesse pubblico può prevalere sul diritto di proprietà, però dietro congruo indennizzo.

L’indennizzo si può avere solo se si ha un pregiudizio lecito (opere di pubblica utilità). Se questo pregiudizio dovesse venire meno e/o mancare, si ha un risarcimento in quanto l’atto diviene illecito.

La Costituzione, a differenza del c.c., ha come scopo quello di imporre regole in primis allo Stato e solo successivamente e indirettamente al privato. La Costituzione, nella prima parte, contiene i principi fondamentali e inviolabili. Neanche lo Stato può limitare e condizionare questi principi.

Il diritto assoluto è quel diritto che può essere fatto valere nei confronti di chiunque (“Erga omnes”). Questi diritti sono imprescrittibili (= non soggetti a prescrizione). Con la prescrizione il Legislatore ha dato valore al tempo sul diritto. Essa può essere interrotta attraverso l’espressione di volontà entro il termine della prescrizione. Essa diviene estintiva quando il diritto non viene fatto valere entro il termine (inerzia del titolare del diritto).

Il Legislatore ha voluto introdurre la prescrizione per tutelare la parte più debole del contratto (es. debitore nell’obbligazione). Questo dà vita ad una certezza che dà maggiore sicurezza nella circolazione di beni e capitali. La prescrizione vale solo per i diritti relativi; per i diritti assoluti entra in campo l’usucapione (o prescrizione acquisita). Esso si verifica quando l’esercizio diretto, consecutivo e in buona fede di un bene viene svolto per almeno 20 anni senza che il proprietario rivalga il suo diritto assoluto. In questo caso si verifica l’usucapione e quindi il proprietario originario perde ogni diritto sul bene; la persona che ha svolto l’attività diretta e consecutiva invece acquisisce il diritto di proprietà su quel bene, diventandone quindi proprietario.

La dottrina è costituita da tutti gli scritti che i giuristi pubblicano (avvocati, giudici, docenti universitari). Essa ha un ruolo rilevante in quanto spesso le regole/norme nascono e hanno spinta da essa.

Il legame che vi è tra soggetto e situazione soggettiva prende il nome di titolarità. Il soggetto non è, però, elemento essenziale per l’esistenza della situazione soggettiva. Infatti vi sono casi in cui l’ordinamento tutela diritti che non hanno ancora un titolare (es. donazione a favore di nascituro). La titolarità si suddivide in:

  • Attuale / Potenziale: a seconda se è esistente e immediatamente rilevante oppure dipende da un titolo posseduto
  • Occasionale / Istituzionale: a seconda di quale soggetto la possiede (qualsiasi soggetto o un determinato soggetto sempre uguale)

La persona fisica

La persona fisica è l’uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Ogni persona acquisisce la capacità giuridica con la nascita. La capacità giuridica consiste nella capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Per avere questo è necessario che il feto nasca vivo, anche solo per un minuto. La capacità di agire la si acquisisce con la maggiore età (esplicazione del diritto di autodeterminazione).

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a svolgere attività giuridica che riguarda i propri interessi ovvero l’attitudine a manifestare la propria volontà diretta ad acquistare diritti e/o ad assumere determinati obblighi (es. acquisire beni, stipulare contratti).

Tra capacità giuridica e capacità di agire vi è una stretta correlazione in quanto la capacità giuridica designa il momento statico e il soggetto è portatore immobile di interessi; la capacità di agire designa il momento dinamico e il soggetto diventa operatore giuridico attivo.

La capacità di agire (presunzione) è generale, ma non è valida per alcune specifiche tipologie di persone (eccezione). A queste tipologie di persone viene assegnata una persona accanto, responsabile per esse. Queste persone possono essere i genitori, i tutori, gli amministratori di sostegno. Questi ultimi possono essere scelti e voluti dalla persona stessa quando è nel pieno delle sue facoltà. Esso per questo motivo ha potere molto limitato e soprattutto ben definito in quanto il giudice, valutate le condizioni dell’inabile, enuncia gli atti per i quali serve l’amministratore di sostegno. Per gli atti non citati, la persona ha piena autonomia.

Le principali categorie/eccezioni sono:

  • Minori (la Costituzione vede il ruolo dei genitori non solo come ruolo di autorità, ma anche di collaborazione in quanto devono tenere conto dell’inclinazione naturale del figlio, anche se minore. I genitori hanno dunque il compito di sostenimento del minore, di prendere le decisioni per esso, di assumersi le responsabilità per esso, rispettando le aspirazioni e le inclinazioni naturali del minore)
  • Minori emancipati sono coloro che, compiuti almeno 16 anni, si rivolgono al giudice e chiedono di essere emancipati per potersi sposare o per gestire un’impresa individuale. Esso può fare atti ordinari amministrativi in autonomia; ma per gli atti straordinari amministrativi (vendita/acquisti di una casa) è necessaria l’autorizzazione del giudice
  • Persone affette da malattie/infermità mentale che non permettono loro di manifestare validamente e consapevolmente il proprio consenso. Gli interdetti sono coloro che non sono in grado di svolgere attività amministrativa in modo indipendente (in modo totale [gli viene affidato un tutore] - interdetto legale; oppure in modo parziale [gli viene affidato un amministratore di sostegno] - interdetto giudiziario)
  • Persona condannata per un reato può essere interdetto legalmente e quindi perde la capacità di agire
  • Persona valutata incapace naturale (incapace d’intendere e di agire al momento dell’atto) [abuso di sostanze stupefacenti-alcool]

Ultimamente si sta provando ad introdurre il reato di omicidio stradale, dovuto alla volontà di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni non idonee (sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti) e quindi la volontà di mettersi nel rischio di uccidere qualcuno. Attualmente vi è presente per questi casi il reato di omicidio colposo, dovuto a negligenza e imprudenza.

Si ha un danno ingiusto quando il danno deriva dalla violazione di una norma. Si ha un danno lecito quando il danno è permesso dalla legge (in questo caso il risarcimento viene detto indennizzo).

Il nostro ordinamento parte dal principio che ogni atto viene fatto in buona fede. In caso di impugnazione dell’atto, è colui che l’ha impugnato che deve dimostrare che vi è stata mala fede, e non viceversa. Questo perché il nostro ordinamento prevede la presunzione d’innocenza. Ovvero un imputato è considerato innocente (non colpevole) sino a che non sia provato il contrario. (è l’accusa che deve provare la colpevolezza, e non la difesa che deve dimostrare la propria innocenza). Nel diritto sportivo invece avviene il contrario (presunzione di colpevolezza).

La persona giuridica

Più persone fisiche possono unirsi e costituire una persona giuridica per ottenere obiettivi/scopo comuni. La nostra Costituzione tutela la persona sia come singolo sia come formazione sociale (insieme di persone che decidono di condividere un qualcosa comune; a differenza del codice civile che tutela il fattore patrimoniale-reddituale). La Costituzione ha introdotto questa tutela della persona per evitare discriminazione e perché le formazioni sociali permettono alla società di evolversi, formando socialmente le persone che vi fanno parte.

La Costituzione tutela, prevede e incentiva la libertà di associazione, come diritto fondamentale e inviolabile (art. 18 Cost). Per il perseguimento di finalità che trascendono le possibilità dei singoli (Stato ed Enti Locali) o che in forma collettiva possono essere realizzate con maggiore efficacia si costituiscono delle associazioni che vengono definite dal nostro ordinamento enti.

Se gli enti hanno personalità giuridica allora hanno autonomia patrimoniale perfetta; se essi non hanno personalità giuridica allora hanno autonomia patrimoniale imperfetta.

Nelle associazioni, a differenza delle formazioni sociali, devono essere condivisi scopi e obiettivi comuni, che diventano gli obiettivi di ogni singolo individuo, da cui quindi ne derivano i rispettivi diritti e doveri. Le associazioni si dividono in:

  • A. non riconosciuta (non fa richiesta di riconoscimento allo Stato oppure non lo ottiene)
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alecolle96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.
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