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LA FORMA
La forma costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti.
Vi è il principio generale della libertà delle forme, ovvero i contratti possono derivare da
dichiarazioni espressive (sia scritte, sia orali sono valide, anche se in caso di
inadempimento difficili da dimostrare la loro esistenza) o tacite.
Questo principio generale è valide ad eccezione di diverse disposizioni di leggi
specifiche. Esempio atti che richiedono la pubblicità (che ha il compito di rendere l’atto
conosciuto a terzi, in modo da poterli tutelare [la rappresentanza per esempio ha
l’obbligo di pubblicità in modo da tutelare i terzi che possono effettivamente vedere i
limiti della rappresentanza e se essa è legittima].
Esempio gli atti immobiliari devono avere forma scritta, pena nullità.
La forma scritta può essere “fatta” in due modi differenti:
Atto pubblico: la scrittura viene redatta dal notaio o da un pubblico ufficiale (es.
1- testamento)
Atto in scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza
2- la partecipazione di un pubblico ufficiale (notaio) alla sua redazione.
Quando l’atto pubblico è richiesto pena nullità dell’atto, si dice che si richiede la forma
solenne (es. caso di donazioni, fondazione di società per azioni, fondazioni di società a
responsabilità limitata).
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Leggi imperative: sono quelle leggi-norme in cui non vi è possibilità di derogare. (es. disposizione
sulla conservazione dei documenti contabili, disposizione sull’IVA)
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LE DONAZIONI
La donazione, seppur atto contrattuale stipulato tra parti vive, è disciplinata nella sede
del codice dedicata alla successione per causa di morte. Questo in quanto numerose
solo le analogie sotto il profilo giuridico con il testamento, in ragione del comune
carattere liberale, e delle possibili interferenze con la successione per causa di morte.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante)
arricchisce l’altra (donatario) disponendo di un suo diritto o assumendo verso essa
un’obbligazione.
La donazione deve, sotto pena di nullità, essere stipulata per atto pubblico, in
presenza non solo del notaio (pubblico ufficiale), ma anche in presenza di due
testimoni.
Per quanto riguarda la donazione di immobili, oltre all’atto pubblico serve anche la
stima, che deve essere fatta da un terzo (persona estranea ad entrambe le parti
coinvolte nel contratto) e allegata all’atto pubblico della donazione.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso solo se si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di
volontà provenienti dalle diverse parti contraenti (art. 1325c.c.).
Il contratto può essere concluso in modo:
- ESPRESSO: quando la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto o mediante
segni
- TACITO: quando la volontà delle parti o di una delle due parti non viene dichiarata
ma la si deduce dal comportamento.
Il momento della conclusione del contratto è fondamentale saperla in modo preciso in
quanto dalla conclusione del contratto, esso produce effetti.
Il momento della conclusione avviene quando la parte offerente riceve la notifica di
accettazione della controparte. Pag. 35 a 50
La proposta è quell’atto svolto dalla parte offerente nei confronti della controparte.
Nella proposta vi devono essere presenti tutti i dettagli che vi saranno nel contratto.
L’accettazione è l’atto svolto dalla controparte che accetta la proposta arrivatagli da
parte della parte offerente. Da questo momento le parti sono vincolate e il contratto,
avvenuta la ricevuta dell’accettazione all’offerente, produce effetti e non può più
essere revocato.
REVOCA DEL CONTRATTO
La revoca del contratto consiste nel ritiro dell’assenso prima che il contratto sia
concluso (art. 1328 c.c.). Esso deve essere fatto istantaneamente. Successivamente
all’inizio del contratto ci sono altri metodi per interromperlo. Essi però sono differenti
dalla revoca.
La proposta irrevocabile non è iscritta nel contratto, ma è intrinseca in esso e nelle
parole. Essa avviene quando la parte dichiara di rimanere ferma sulla propria proposta
in modo da poter garantire sicurezza alla controparte. Essa è regolata dall’art. 1329
c.c.
L’opzione (art. 1331 c.c.) è quella clausola con caratteristica di proposta irrevocabile e
che prevede specifici diritti. Questi diritti sono che se si comunica l’accettazione non è
necessario che si certifichi che il destinatario l’abbia ricevuta (sarà il destinatario che
dovrà dimostrare di non averne avuta ricezione).
L’offerta al pubblico
Un offerta fatta attraverso vari mezzi di conoscenza (bando, internet, cartelli, …) e che
contiene tutti i requisiti essenziali, vale come proposta effettiva.
Anche in questo caso l’offerente può avvalersi del diritto di revoca. Questo in quanto
una determinata proposta non è obbligatorio che perduri nel tempo senza subire
variazioni.
Il contratto non può essere squilibrato e viene violato il principio della buona fede nel
caso in cui si è a conoscenza di determinate informazioni/situazioni rilevanti ai fini
contrattuali (es. cause di invalidità) ma non si comunicano alla parte interessata.
All’interno del contratto, grazie alla libertà contrattuale, possono essere introdotte un
numero illimitato di clausole tenendo però conto di due principi:
se vengono inserite clausole non previste dalla legge si possono presentare due
1- situazioni:
senza quella clausola il contratto non può esistere in quanto clausola
a. fondamentale (decade il contratto)
senza quella clausola il contratto esiste comunque e quindi basta
b. rimuovere la clausola illegale, senza modificare ulteriormente il contratto
(informando entrambe le parti della rimozione e delle eventuali modifiche)
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in alcuni casi la legge stessa introduce, implicitamente o esplicitamente, delle
2- clausole a determinati contratti. Queste devono essere rispettate anche se non
previste dal contratto (es. IVA in caso di prestazione dentistica)
I contratti che vengono stipulati giornalmente sono detti modulati o formulari (es.
utenze telefoniche, abbonamenti, compra-vendita)
Le clausole speciali devono essere approvate in modo esplicito singolarmente (una ad
una) in quanto esse prevedono oneri significativi e spesso comportano anche squilibri
(dominanza di una parte). Questi tipi di clausole sono limitate in numero e dettami
dalla legge.
Per questo motivo esistono discipline ed associazioni apposite per tutelare le parti
deboli dei contratti (associazione dei consumatori – contratti dei consumatori).
IVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge.
L’invalidità può essere di due specie:
NULLO (situazione più grave): invalidità di portata generale.
1- La nullità può essere applicata se il contratto prevede un’anomalia all’atto della
sua formazione.
Un contratto nullo non produce alcun effetto, anche con effetto retroattivo ovvero
agisce fin dalla formazione dell’atto, rendendo nulli anche gli effetti che ha già
prodotto.
Un contratto è nullo quando
1- manca uno o più requisiti fondamentali del contratto.
Esempio contratto dichiarativo per finzione scenica o per esempio didattico.
ANNULLABILE: invalidità di carattere speciale. Ricorre quando sia stata
2- prevista dalla legge come conseguenza alla violazione di una norma imperativa.
Incapacità del contraente
a. Vizi del consenso
b. Conflitto d’interessi
c.
In questa sede è fondamentale introdurre la differenza tra NORME IMPERATIVE e
NORME DICHIARATIVE.
Le norme imperative sono quelle norme inderogabili, che devono essere rispettate
senza alcuna possibilità di deroga e quindi di modifica da parte delle parti coinvolte nel
contratto.
Le norme dichiarative sono quelle norme derogabili, che devono essere generalmente
rispettate ma ammettono libertà di deroga (ovvero le parti contraenti possono
contrattare anche il cambiamento di queste leggi).
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CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
Contratto illecito
Un contratto è illecito quando l’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti, ovvero sono
contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Con norme imperative si indicano tutte quelle norme che sono inderogabili.
Con ordine pubblico si indicano quelle norme imperative che salvaguardano i valori
fondamentali della società.
Queste norme possono essere espressamente indicate dalla legge oppure, come nella
maggior parte dei casi, possono essere implicite, ovvero si ricavano dal sistema
legislativo.
Con buon costume si indicano quelle norme imperative implicite che riguardano il
comportamento dei singoli soggetti in termini di moralità e onestà (es. contratto di
prostituzione).
CAUSE DI ANNULLABILITA’
Incapacità di contrarre
Esistono due cause che portano all’incapacità di contrarre:
LEGALE → comprende coloro che non hanno ancora acquistato la capacità
- d’agire (minorenni) e coloro che l’hanno persa (interdetti e condannati).
L’annullabilità NON può essere richiesta dalla parte capace di agire, ma può
essere solo richiesta dalla parte incapace.
NATURALE → comprende gli interdetti naturali (ovvero maggiorenni che non
- sono stati né interdetti né inabilitati, ma sono definiti interdetti naturali in quanto
momentaneamente non in grado di intendere e di volere – es. persone sotto
effetto di sostanze stupefacenti o sotto effetto di alcool).
Per rendere annullabile un contratto, in questa determinata situazione, è
o necessario che 1- sia dimostrata la condizione di INCAPACITA’; 2- l’atto
provochi GRAVI PREGUDIZI all’incapace; 3- sia dimostrata la MALA FEDE
del contraente, che conosceva lo stato dell’incapace – es. evidente
condizione di ubriachezza.
I vizi del consenso
Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore.
Esistono due differenti situazioni di errori della volontà:
ERRORE MOTIVO: errore che insorge nella formazione della volontà prima che
- essa venga dichiarata all’esterno – es. falsa rappresentazione della realtà
presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, nelle reali
condizioni non avrebbe dichiarato.
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Perché questo causi l’a