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CLASSIFICAZIONE DEL CONTRATTI
1. Distinzione in base al modi formazione del contratto:
Contratti consensuali → sono quei contratti che si stipulano con il semplice consenso manifestato
dalle parti.
Contratti reali → sono quei contratti che si stipulano oltre che con il consenso con la consegna della
cosa (es. pegno, mutuo, deposito). → fattispecie complessa (consenso + consegna).
I contratti reali si riconoscono dal modo in cui vengono definiti dal codice civile perché il codice
civile li definisce: “...una parte consegna all'altra...”.
I contratti reali sono in numero chiuso (quelli previsti dalla legge).
Motivo della consegna: all'interno di un contratto reali si ritiene che senza la consegna della cosa
nemmeno potrebbero prodursi gli effetti tipici/essenziali del contratto.
2. Distinzione in base agli effetti:
Contratti effetti obbligatori → sono i contratti che producono soltanto come effetto la nascita di
obbligazioni a carico delle parti (es. contratto di locazione).
Contratti ad effetti reali/traslativo → sono i contratti che hanno come effetto i trasferimento della
proprietà da un soggetto ad un altro o la costituzione di un diritto reale limitato (es. servitù) o la
cessione di un diritto di credito.
→ il trasferimento si manifesta con il consenso se il ben è già presente nel patrimonio di una parte; 32
se il bene è futuro → il trasferimento avviene nel momento in cui il bene viene ad esistere;
se il bene è di proprietà altrui → la parte (venditore) deve acquistare il bene dal terzo ce in quel
momento avviene il trasferimento all'acquirente;
se il bene è generico → il trasferimento avviene quando c'è l'individuazione cioè il distacco del bene
dalla massa generica di cui fa parte;
Passaggio del rischio → coincide con il trasferimento del diritto. La colpa del danno al bene rimane
del venditore finché non avviene il trasferimento della proprietà, dopo la responsabilità
dell'acquirente.
3. Distinzione in base alla distribuzione degli effetti derivanti dal contratto
contratti a prestazioni corrispettive (bilaterali) → sono quei contratti dove sorgono
contemporaneamente obblighi e diritti a prestazioni reciproche. Tra le prestazioni vi è un nesso di
interdipendenza (sinallagma) che può essere:
Genetico: indica il nesso di interdipendenza che deve sussistere nel momento in cui nasce il
contratto, se questo nesso di interdipendenza manca il contratto è nullo.
Funzionale: indica il rapporto di interdipendenza delle prestazioni che deve sussistere durante
l'esecuzione del contratto. Il venire meno del sinallagma funzionale provoca un difetto funzionale
causato da inadempienza, impossibilità e eccessiva onerosità con la conseguenza che il contraente
può chiedere la risoluzione del contratto.
Contratti a prestazioni di una sola parte (unilaterali) → le prestazioni che nascono dal contratto
sono a carico da una sola parte (es. donazione, fideiussione, contratti reali).
Modi di conclusione del contratto unilaterale: per mancato rifiuto della controparte il contratto si
ritiene concluso.
4. Contratti sinallagmatici: distinzione tra
contratti aleatori → sono i contratti nei quali una parte è tenuto ad eseguire una certa prestazione
mentre per l'altra parte è incerta l'esecuzione della prestazione oppure no (es. biglietto della lotteria,
contratto di assicurazione furto/incendio).
Contratti commutativi → contratti nei quali entrambe le parti sono tenute ad eseguire prestazioni
certe e determinate. Con la conseguenza che il contenuto del contratto non è caratterizzato da alcun
elemento di rischio.
Il contratto cumulativo si può risolvere per eccessiva onerosità prevista per eccessivo rischio.
5. Distinzione in base all'esecuzione nel tempo
contratti a esecuzione istantanea → quello la cui esecuzione si esaurisce in un unico atto.
Si suddividono a loro volta in:
Contratti a esecuzione immediata: si eseguono immediatamente nel momento della loro conclusione.
Contratti ad esecuzione differita: sono quelli destinati ad avere esecuzione in un momento
successivo alla conclusione del contratto.
contratti di durata → quello la cui esecuzione è destinata a prolungarsi nel tempo.
Si suddividono a loro volta in:
Contratti a esecuzione continuata: quando la prestazione di una delle parti ha continuità ininterrotta
nel tempo.
Contratti ad esecuzione periodica: quando la prestazione si svolge in un arco di tempo ma non
continuamente ma bensì ripetuto nel tempo.
EFFICACIA DEL CONTRATTO fra le parti e nei confronti dei terzi
Tra le parti:
Ha forza di legge tra le parti. Comporta che le parti non posso sciogliere il contratto unilateralmente.
Lo scioglimento del contratto è consentito solo per:
• mutuo consenso: accordo tra le parti
• casi previsti dalla legge:
▪ risoluzione; 33
▪ diritto di recesso: (non ha effetto retroattivo)
• convenzionale → si deve esercitare prima che il contratto abbia esecuzione
• legale → per i contratti che si stipulano fuori dai locali commerciali il codice del
consumo da il diritto di recedere dal contratto. Non si deve esplicitare il motivo, il
termine legale è 14 giorni e non deve essere pagato alcun indennizzo.
Nei confronti dei terzi: Art. 1372 comma 2
Il principio fondamentale è quello di relatività degli effetti del contratto → il contratto non produce effetto
nei confronti dei terzi tranne nei casi previsti dalla legge.
Gli effetti del contratto:
• diretti → sono quelli voluti dalla parti che rientrano nella causa del contratto e non toccano i terzi
estranei al contratto;
• riflesso → fare valere i diritti ottenuti mediante il contratto nei confronti di terze persone.
1. Divieto di alienazione (art. 1379): il patto di non alienare ha effetto solo tra le parti.
Conseguenza → se il contraente vende di comunque il bene che non avrebbe dovuto alienare il
terzo, acquirente del bene, che è estraneo all'accordo acquista la proprietà del bene perché il terzo è
estraneo al patto di divieto di alienazione.
2. Promessa del fatto del terzo (Art. 1381): il contratto con cui una delle parti si impegna a far avere
una prestazione da parte di un terzo estraneo è valido ma non obbliga il terzo in quanto, il terzo, non
ha manifestato alcun consenso.
Conseguenza → se il terzo non fa la prestazione, la parte che ha promesso la prestazione dovrà
pagare in indennizzo.
3. Patto di prelazione: è il patto con cui si attribuisce ad un soggetto il diritto di essere preferito a
parità di condizioni a chiunque altro nel caso in cui il soggetto che concede la prelazione decida di
stipulare un determinato contratto.
Conseguenza → viene limitata la possibilità di scelta del contraente.
In caso di inadempimento del patto di prelazione il prelazionario potrà chiedere il risarcimento al
committente???????
Eccezioni al principio di relatività:
• contratto a favore di terzi: si ha quando una parte che si chiama promittente si obbliga nei confronti
di un'altra parte detta stipulante ad effettuare una prestazione in favore di un terzo (beneficiario).
È valido solo se lo stipulante ne ha interesse.
Il terzo rimane estraneo al contratto ma ne acquista un diritto di credito.
Il diritto di credito nei confronti del terzo nasce nel momento della conclusione del contratto senza la
sua approvazione (perché è un beneficio), ma se il terzo accetta il contratto ottiene un effetto
favorevole cioè la stipulazione in suo favore non può essere revocata o modificata. Nel caso in cui il
terzo rifiuti il contratto il beneficio va a vantaggio dello stipulante.
• Contratto per persona da nominare: NON è una eccezione al principio di relatività.
Al momento del contratto una parte si riserva di scegliere successivamente il soggetto al quale
nasceranno i diritti e gli obblighi del contratto.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata alla controparte entro il termine previsto dal
contratto, se non si dice nulla la nomina deve avvenire entro 3 giorni.
Presupposti: (si richiede che il terzo nominato manifesti il suo consenso a essere nominato)
Procura che abbia dato il terzo al contraente prima della stipulazione del contratto;
accettazione successiva del contratto dal parte del nominato.
→ richiesta del consenso perché oltre che diritti nascono anche obblighi.
INVALIDITA' DEL CONTRATTO
il contratto invalido è quello in cui manca un elemento essenziale affinché il contratto medesimo possa
produrre in modo stabile i suoi effetti.
La forma più grave di invalidità del contratto è la nullità del contratto. 34
Nullità del contratto
: “il contratto nullo nasce morto”.
Cause della nullità (per mancanza di elementi essenziali):
• Soggetti del contratto → Mancanza della capacità giuridica del soggetto.
• Volontà → violenza fisica o assoluta; mancanza di una volontà seria; il contratto sotto situazione
potestativa meramente sospensiva.
• Forma → mancanza di una forma scritta prevista dalla legge.
• Causa → mancanza di causa, presenza di causa illecita o per motivo illecito comune a entrabe le
parti.
• Oggetto → mancanza dell'oggetto o nei casi in cui l'oggetto non ha i requisiti legali (possibile, lecito,
determinato o determinabile).
Disciplina → il contratto nullo non produce alcun effetto.
1. La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
2. Non è prevista la prescrizione della nullità del contratto.
3. La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio da parte del giudice.
4. Non è consentita la convalida del contratto nullo → ma è possibile la conversione del contratto nullo
in un altro contratto valido.
La sentenza con cui il giudice dichiara la nullità del contratto è dichiarativa.
Nullità parziale (art. 1419):
• il contratto è nullo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che è colpito da nullità;
• le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Principio di conservazione del contratto.
Se all'interno di un contratto plurilaterale la nullità riguarda il vincolo di uno solo dei contraenti non porta
alla nullità del contratto salvo che la partecipazione di quella parte risulti essenziale per il contratto.
Annullabilità del contratto → forma meno grave dell'invalidità del contratto, prevista dalla legge in
tutti quei casi provochi una sanzione.
Cause dell'ann