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SUCCESSIONE

La successione può essere :

• a titolo universale (generalmente per causa di morte)

• a titolo particolare ( tutti gli altri casi , vedi acquisti ecc..)

Mediante la successione a titolo universale si subentra nella totalità di rapporti.(sostituzione di un

soggetto con un altro in tutti i rapporti giuridici ), mentre se si subentra in singoli rapporti giuridici

si ha una successione a titolo particolare.

LEGATARIO (successore a titolo particolare)

Il legatario è il successore di una successione a titolo particolare, esso risponde entro i limite della

cosa legata.

LEGATO ( successore a titolo universale)

Il legato subentra automaticamente nel patrimonio del defunto senza bisogno di accettazione , è

fatta salva la possibilità di rinunciare, la responsabilità patrimoniale può essere limitata accettando

la successione con il beneficio dell'inventario.

Principi che stanno alla base della successione per mortis causa:

• tutela della volontà del decuius

• tutela della famiglia

• tutela di alcuni soggetti particolari della famiglia quili i legittimari (destinatari di una quota

del patrimonio anche contro la volontà del decuius, vengono chiamate quote quote di

riserva). I legittimari sono i figli , coniuge ,ascendenti

• Prevalenza della successione testamentaria rispetto alla successione legittima, ma non si ha

incompatibilità tra le due tipologie di successione (possibilità di definire alcuni beni in

testamento e altri farli succedere per successione legittima).

• Divieto di patti successori (art 458) fatto salvo il patto di famiglia e il testamento

Vi sono dei diritti trasmissibili e altri no , i diritti personali non sono trasmissibili , i diritti

patrimoniali in via generale sono tutti trasmissibili (ad eccezione di alcune categorie ad esempio

l'usufrutto).

DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

La legge dispone la nullità di qualunque patto sulla successione , ad eccezione del patto di famiglia.

Non è possibile nessun tipo di sanatoria e non produce effetti.

Il testamento valido è quello che è stato disposto per ultimo (in ordine cronologico, il testamento

che ha data ultima sostituisce i testamenti precedenti), il testamento diventerà effettivo e operativo

al momento della morte della persona fino a quel momento tutto può essere modificato, il

testamento non ha validità.

Il testamento è un atto formale e personale può essere di tre tipi:

• Olografo (scritto di pugno)

• Pubblico (mediante notaio)

• Segreto ( scritto di pugno e viene consegnato al notaio e sigillato con cera lacca).

Non sono ammessi testamenti reciproci , testamenti orali , non può essere fatto da minorenni, ed è

un atto personalissimo (non può essere fatto mediante rappresentanti) , produce effetti al momento

della successione prima è improduttivo di effetti.

Può contenere disposizioni di carattere patrimoniali e non, ( ad esempio disposizioni di carattere

non patrimoniale sono le indicazioni sulla sepoltura).

L'interpretazione del testamento e delle clausole del testamento sono sempre interpretate in modo da

far produrre gli effetti al testamento (in quanto non è possibile richiedere la volontà del defunto e si

cerca di far valere quello che ha lasciato disposto)

AZIONE DI RIDUZIONE E QUOTA DI LEGITTIMA

In caso di disposizione testamentaria che non considera i legittimari , sarà cmq valido il testamento

ma impugnabile da i legittimari.

Se verrà impugnato ai legittimari verranno attribuite le quote di legittima attraverso l'azione di

riduzione . Se i legittimari non esercitano l'azione di riduzione il testamento rimane valido.

L'azione di riduzione è l'azione volta ad avere un reintegro della parti di quota stabilito dalla legge.

L'azione di riduzione è finalizzato a tutelare i legittimari.

L'azione di riduzione è per un fine quantitativo non qualitativo ,(l azione di riduzione deve essere

fatta al fine di ottenere la quota parte del patrimonio spettante ma non possibile definire quali beni

far rientrare ).

La quota di riserva cambia in relazione al numero dei legittimari (figli ,ascendenti , coniuge).

Il calcolo della quota di legittima si effettua mediante :

-- Stima del patrimonio del decuius

– - debiti

– + crediti

– - ciò che è stato donato in vita ( si considera un anticipazione).

L'azione di riduzione porta ad una inefficacia degli effetti , anche nei confronti di terzi .

L'azione di riduzione ha una prescrizione decennale dal momento in cui è avvenuta la successione.

Al fine di evitare problemi in fase di successione si suggerisce di fare vendita simulata e non una

donazione.

Per evitare lungaggini processuali, può essere proposta un accordo transattivo tra le parti.

REGOLE PER LA DIVISONE DEL PATRIMONIO

Il testatore può dettare delle norme per la divisione o stabilire come devono essere divisi:

• Art 734 – Divisione da parte del testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la

parte non disponibile

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della

morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta

una diversa volontà del testatore

La divisione può essere totale o parziale , può riguardare solo una parte degli eredi o tutti gli

eredi,

La divisione che non comprende una parte dei legittimari è nulla, e la successione è disposta

dalla legge.

• Art 733 – Indicazioni su come gli eredi dovranno suddividersi i beni.

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni queste norme

sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote

stabilite dal testatore.

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui

designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non

vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria

alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Identificazione di regole che gli eredi dovranno seguire con effetti obbligatori, con

riferimento alla formazione delle porzioni.

VINCOLI SU PATRIMONIO PER LA TRASMISSIONE

Possono essere costituti dei vincoli sul patrimonio o su parti di esso per la trasmissione::

• Fondo Patrimoniale

Destinazione di beni mobili/immobili iscritti in pubblici registri in un fondo al fine di far

fronte ai bisogni della famiglia (incluse anche le aziende).

Il fondo patrimoniale è impignorabile da terzi creditori, lgli unici che possono effettuare

pignoramenti sono i creditori inerenti al fondo (debiti che si sono instaurati per il fondo

stesso)

• Individuazione di alcuni beni a destinazione di una fondazione.

Utilizzazione dei beni ai fini della fondazione , (per lo scopo di pubblica utilità in quanto

fondazione)

Può essere costituita mediante atto pubblico o per testamento , oppure mediante un obbligo

che il testatore ha imposto all'erede.

• Vincolo di destinazione Art. 2645-ter.

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela

riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone

fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri

sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della

persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a

persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi

dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai

terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al

conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti

e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e

possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo

comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Beni vincolati ad un determinato fine meritevole di tutela,

Strumento al fine dell'utilizzo dei beni solo per lo scopo di destinazione non sono soggetti a

espropriazione solo da soggetti inerenti alla destinazione dello scopo.

Non Può essere costituito mediante testamento, al massimo può essere costituito in via

indiretta (mediate un obbligo imposto dal soggetto che fa testamento al successore).

• Trust (convenzione aia 1985)

Tradotto in modo letterale il termine inglese “trust” equivale ad “affidamento”. Con il trust

infatti un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i

propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio

proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo

prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor

(beneficiario). E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito

di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del trust verso i terzi.

Il trust si sostanzia in un rapporto fondato sulla fiducia tra disponente (settlor o grantor) e

trustee. Il trust è un istituto che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie.

Non esiste infatti una specifica tipologia di trust, tanto che, dopo aver individuato i tratti

comuni ed essenziali della relativa disciplina, è necessario cogliere volta per volta, nei casi

concreti, le peculiarità dei singoli trust.

Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e

partecipazioni societarie.

Il trust, stando a quanto disposto all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, presenta le seguenti

caratteristiche:

• a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del

trustee; (i beni che fanno parte del Trust non fanno parte del patrimonio del Trustee,)

• b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

• c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di

amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari

imposte dalla legge al trustee

Il trust può essere costituito in Italia a patto che non violi la legge , (ad esempio non è valido

un trust

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A.A. 2016-2017
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucantonelli27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Poletti Dianora.