Scioglimento del contratto
Art 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (l.f. 72 Art 1399 Art 1453 Art 1986)
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Il contratto è uno strumento di regolazione dei rapporti economici privati, (manifestazione di volontà che vincola le parti come una legge). Il contratto può essere sciolto per:
- Mutuo consenso / dissenso
- Per le altre cause previste dalla legge (Recesso, Rescissione, Risoluzione)
Mutuo dissenso
Il mutuo dissenso è un altro contratto (atto bilaterale) e deve coinvolgere le parti che hanno stipulato il contratto che si vuole sciogliere. Secondo l'art 1321 il contratto è lo strumento che può regolare ma anche estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Natura giuridica:
- Il mutuo dissenso è un contratto uguale e contrario di quello che si intende risolvere (un contronegozio con il quale si ha un successivo trasferimento al primo). Se ho effettuato una vendita devo fare una vendita al contrario, se ho effettuato una locazione ne devo fare una al contrario. Già dall'esempio sopracitato è evidente che la locazione al contrario si configurerebbe come un negozio al contrario, ma non coinciderebbe con la realtà. L'inquilino in seguito a mutuo dissenso non loca il bene al proprietario (Teoria Abbandonata)
- Il mutuo dissenso è un contratto che elimina retroattivamente le conseguenze giuridiche del contratto originario, eliminando gli effetti giuridici del contratto che sono stati prodotti o si potrebbero in futuro produrre. (non si ha un successivo trasferimento). Si producono solo effetti restitutori.
Ambito di applicabilità
Si può applicare ai contratti a efficacia reale (contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà o di un diritto reale minore, il passaggio del diritto avviene al momento dei consensi delle parti) e anche ai contratti a efficacia obbligatoria (generano obblighi tra le parti)? Si applica a tutte le tipologie di contratto!
Forma del contratto
Forma scritta (Art 1350, elenco dei contratti nulli se non fatti per iscritto riguardano contratti che hanno ad oggetto immobili) vale anche per il mutuo dissenso?? Si ha forma libera! Deve seguire la forma del primo contratto!
Effetti
Hanno effetti traslativi al contrario o è soltanto una restituzione? Da quando valgono gli effetti del mutuo dissenso. Non essendo un negozio contrario, quindi essendo soltanto una restituzione si vanno ad eliminare gli effetti anche retroattivamente.
Fiscali
Art. 28. T.u imposta di registro
La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Il contratto di mutuo dissenso è soggetto a imposta fissa se dipende da clausola risolutiva espressa condizione risolutiva espressa oppure se il dissenso avviene entro 2 giorni dalla stipula del contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione si applica un'imposta proporzionale, Art 26 2 e 3 comma.
IVA
È possibile portarla in detrazione. È possibile portare in detrazione l'IVA se si emette una nota di credito, in quanto non trattandosi di una nuova vendita, ma si tratta di uno storno della vendita precedente, l'operazione in origine viene annullata (non si ha un nuovo trasferimento di ricchezza ma soltanto di una restituzione). Se A vende a B, e poi il contratto di vendita si risolve per mutuo consenso, B non rivende ad A ma restituisce quindi A non fa altro che emettere una nota di credito per sgravarsi dell'IVA che ha pagato all'emissione della prima fattura.
Recesso (convenzionale o legale)
Recesso convenzionale Art 1373
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.
- Il contratto si può recedere se non ha ancora avuto esecuzione o principio di esecuzione sia per contratti a efficacia reale (solo se disposto tra le parti) sia efficacia obbligatoria (per contratti a efficacia obbligatoria è possibile recedere fino a quando non si sono effettuate le prestazioni, per i contratti a efficacia reale non si applica quasi mai applicarsi in quanto l'oggetto stesso del contratto è il trasferimento del diritto che si ha quando si stipulano i consensi tra le parti, a meno che non venga stabilito tra le parti)
- Per i contratti a prestazione continuativa, il recesso è possibile anche in un momento successivo a quando le prestazioni sono già iniziate.
- Il recesso convenzionale per la parte che lo subisce è un effetto svantaggioso, al fine di tutelarla si prevede quindi una Multa (pagata da chi recede) o una Caparra cofirmataria (deposito che viene pagato al momento della stipula del contratto, se la parte che recede è quella che ha versato la caparra quest'ultima la perde, se è la parte che ha ricevuto la caparra deve pagarne il doppio.)
Fino a quando la multa non viene versata o in la caparra cofirmataria non viene restituita il recesso non ha effetto, il contratto originario si considera sempre valido.
- Il recesso convenzionale è possibile prevederlo per entrambe le parti o per una parte, la parte che ha il diritto di recesso è quella avvantaggiata. Per questo la clausola di recesso unilaterale è vessatoria se inserita o nelle condizioni generali di contratto (Art 1341 2° comma) o se il recesso è unilaterale da parte del professionista (Art 33 lettera g codice del consumo).
Art 1341, tutela nei contratti standard in quanto una parte è sfavorita, la contrattazione è nulla (Es: contratti bancari)
Art 33 lettera g Codice del consumo
- Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. A meno che la clausola che porta il consumatore in una posizione di svantaggio non sia stata negoziata
Recesso legale
- Liberazione dal vincolo di durata temporale indeterminata del contratto
- Autotutela (reazione a un problema nell'esecuzione del contratto) (es: giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
- Pentimento (es: recesso di un contratto con il commercialista da parte del cliente, nei contratti di natura fiduciaria, se viene meno la fiducia).
Art 2237
Il cliente può recedere liberamente senza motivazione recedere da un contratto con un professionista in qualunque momento e senza preavviso alcuno, deve soltanto rimborsare delle spese e dare un compenso per l'attività svolta fino a quel momento. Il professionista può recedere soltanto per giusta causa e dovrà evitare qualsiasi pregiudizio nei confronti del proprio cliente altrimenti non avrà diritto al compenso. Il pentimento deve essere manifestato in forma scritta e non verbale, deve avere l'oggettiva certezza della comunicazione e della data, Non è necessaria nessun tipo di giustificazione.
Ambiti
- Art 52 e ss del codice del consumo (Pentimenti fuori dai locali commerciali)
- Art 125 ter del TUB (credito al consumo), elencano i diritti di recesso nei vari ambiti, Art 67 duodecies TUIF.
I diritti generali di pentimento sono:
- Un tempo di 14 giorni lavorativi
- Senza oneri,
- Non è necessaria la giusta causa
- Senza preavviso (nel credito al consumo sono 2 mesi)
- Senza particolari oneri di forma
Il recesso nel fallimento
Art 72 e ss. legge fallimentare
I contratti in corso al momento della dichiarazione di fallimento si considerano sospesi fino a quando il curatore non decide su autorizzazione del comitato dei creditori se subentrare o scioglierli. Ci sono alcuni contratti che la legge disciplina o lo scioglimento o la continuazione automatica. Il terzo contraente (colui che fornisce il servizio/bene) ha può mettere in mora il curatore imponendogli un termine di 60 giorni entro il quale il curatore deve decidere se subentrare o meno nel contratto, decorso tale termine il contratto si considera sciolto. La disciplina è inderogabile, se una clausola disciplina la risoluzione in caso di fallimento, tale clausola è nulla, quindi il contratto rimane in piedi.
Art 76,77,78 legge fallimentare sono i contratti che si sciolgono automaticamente al momento della dichiarazione di fallimento:
- Art 76 contratti di borsa
- Art 77 associato in partecipazione
- Art 78 conto corrente, e mandato in caso di fallimento del mandatario
Ci sono i contratti a prosecuzione automatica (indipendentemente dalla scelta del curatore), contratto di preliminare di vendita in caso di immobile abitativo, il contratto di leasing (se fallisce il finanziatore, mentre se fallisce l'utilizzatore la decisione di prosecuzione è rimandata al curatore), locazione immobili e di affitto di azienda.
Rescissione
Se il contratto presenta disfunzioni, (il contratto è valido ed efficace, non è nullo) originarie. Si applica ai contratti a prestazioni corrispettive (contratti con efficacia obbligatoria, prestazioni ad adempimenti reciproci) le prestazioni sono equilibrate. La rescissione si applica quando l'equilibrio tra le parti manca!! (non è un rimedio a compensare gli svantaggi economici in quanto vi è piena libertà tra le parti di stipulare qualsiasi tipo di contratto anche svantaggioso).
La rescissione interviene quando la mancanza di equilibrio è dovuta da una situazione di debolezza da parte di una delle parti della quale la controparte si è approfittata, mediante uno squilibrio tra le prestazioni.
Le situazioni che l'ordinamento prevede ai fini della rescissioni sono:
- Contratto concluso in stato di pericolo
- Contratto concluso in stato di bisogno
Il giudice approverà la rescissione del contratto se sono provati, l'approfitto, lo squilibrio attuale delle prestazioni, lo stato di bisogno o di pericolo.
Il contratto una volta rescisso annulla gli effetti tra le parti ma non nei confronti dei terzi, se ad esempio è stato alienato un bene a un soggetto e questo lo vende a un terzo e successivamente si prova la rescissione, la seconda vendita non potrà essere annullata, a meno che la domanda di rescissione non sia stata trascritta (solo per immobili). La tutela della rescissione non è una tutela forte.
La rescissione può essere evitata nel caso in cui la parte che ha approfittato può ricondurre il contratto a equità (offerta di equità da parte del soggetto avvantaggiato).
Risoluzione
Squilibri che si verificano dopo che il contratto valido ha già iniziato a produrre effetti.
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Risoluzione per inadempimento (mancata o inesatta prestazione da un punto di vista quantitativo o qualitativo). Applicabile a tutti i contratti a prestazioni corrispettive. In caso di inadempimento la parte che non riceve la prestazione può seguire la strada:
- Giudiziale (richiedere al giudice di far adempiere il contratto o la risoluzione del contratto stesso), Si può prima richiedere l'adempimento del contratto e nel caso non avvenga la risoluzione ma non il contrario in quanto se in primis richiedo la risoluzione manifesto la mia volontà a concludere quel rapporto. La risoluzione può essere ammessa dal giudice solo se vi è inadempimento se l'inadempimento è imputabile alla controparte e se l'inadempimento non di scarsa importanza (al fine di evitare risoluzioni di contratti non più graditi, ad esempio ritardi di poco tempo o importi banali).
- Stragiudiziale. Lo scioglimento può avvenire anche senza l'intervento del giudice, Diffida ad adempiere (Art 1454) Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. La diffida ad adempiere è sempre influenzata dall'importanza dell'inadempimento. Intimazione scritta nei confronti della parte inadempiente, invito ad adempiere con indicazione espressa che nel caso vi siano ulteriori ritardi il contratto si intende risolto. È fondamentale che vi sia l'indicazione di un termine e che superato tale termine sia risolto il contratto al fine di far valere gli effetti.
- Clausola risolutiva espressa (Art 1456)
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione è valida dal momento in cui una delle due parti si avvale della clausola inserita nel contratto per una particolare prestazione. Non è necessario che vi sia una particolare importanza nell'inadempimento in quanto sono state le parti stesse a dettarlo. Il contratto non si risolve nell'immediato in automatico ma solo se la parte decide di avvalersi della clausola.
Termine essenziale
(Art 1457) Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. Che sia indicato nel contratto o che lo si presuma dalla prestazione vi sono dei contratti in cui il termine entro il quale la prestazione deve essere effettuata è essenziale. (es: abito da sposa che arriva dopo il matrimonio). Il contratto si risolve in automatico, decorso il termine essenziale. Entro 3 giorni la parte può decidere di ricevere comunque la prestazione. La risoluzione ha efficacia retroattiva solo tra le parti.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
(non imputabile alla parte) Se ci troviamo di fronte a un contratto a efficacia reale (effetti prodotti al momento del consenso) se dopo si verificano cause di impossibilità sopravvenuta non imputabile, non libera la controparte all'esecuzione della prestazione. Se vendo una casa e questa casa poi viene distrutta dal terremoto chi l'ha acquistata è comunque tenuto a pagarmi il prezzo di vendita. La risoluzione non si applica ai contratti a efficacia reale ma solo a quelli a prestazioni obbligatorie. Se l'impossibilità è parziale, o vi è un riequilibrio del prezzo o si ha una risoluzione (esempio: affitto casa al mare con 5 stanze e ne vengono allagate 2, posso comunque mantenere valido il contratto con una riduzione del prezzo, oppure risolverlo se non soddisfa il suo interesse).
Risoluzione per eccessiva onerosità
Applicabile solo ai contratti di durata esclusi i contratti aleatori. Non valida per i contratti aleatori in quanto il principio dei contratti è il rischio. La prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (se non in mora) se si verificano degli eventi non imputabili alla parte. Contratto di fornitura di ortaggi dopo un allagamento, a causa della sciagura i prodotti saranno molto più onerosi quindi si può richiedere lo scioglimento. Si possono chiedere una sentenza costitutiva per eccessiva onerosità sopravvenuta, a meno che la controparte non proponga un riequilibrio del contratto.
Comunione legale
Regime patrimoniale legale tra coniugi (tra 2 soggetti coniugati), inquadra la genericità di tutti i beni, in uno specifico regime patrimoniale. Variazione del concetto di famiglia rispetto al codice del 1942, inizialmente c'era il capofamiglia che aveva pieni diritti e doveri sulla famiglia, la moglie conferiva la dote in sede di matrimonio e doveva seguire il marito in eventuali cambi di residenza con l art 29 della costituzione (La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare) e con la riforma del diritto privato del 75, si sono equiparati coniugi e si è instaurato una collaborazione e solidarietà familiare tra i coniugi.
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