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SUCCESSIONE
La successione può essere :
• a titolo universale (generalmente per causa di morte)
• a titolo particolare ( tutti gli altri casi , vedi acquisti ecc..)
Mediante la successione a titolo universale si subentra nella totalità di rapporti.(sostituzione di un
soggetto con un altro in tutti i rapporti giuridici ), mentre se si subentra in singoli rapporti giuridici
si ha una successione a titolo particolare.
LEGATARIO (successore a titolo particolare)
Il legatario è il successore di una successione a titolo particolare, esso risponde entro i limite della
cosa legata.
LEGATO ( successore a titolo universale)
Il legato subentra automaticamente nel patrimonio del defunto senza bisogno di accettazione , è
fatta salva la possibilità di rinunciare, la responsabilità patrimoniale può essere limitata accettando
la successione con il beneficio dell'inventario.
Principi che stanno alla base della successione per mortis causa:
• tutela della volontà del decuius
• tutela della famiglia
• tutela di alcuni soggetti particolari della famiglia quili i legittimari (destinatari di una quota
del patrimonio anche contro la volontà del decuius, vengono chiamate quote quote di
riserva). I legittimari sono i figli , coniuge ,ascendenti
• Prevalenza della successione testamentaria rispetto alla successione legittima, ma non si ha
incompatibilità tra le due tipologie di successione (possibilità di definire alcuni beni in
testamento e altri farli succedere per successione legittima).
• Divieto di patti successori (art 458) fatto salvo il patto di famiglia e il testamento
Vi sono dei diritti trasmissibili e altri no , i diritti personali non sono trasmissibili , i diritti
patrimoniali in via generale sono tutti trasmissibili (ad eccezione di alcune categorie ad esempio
l'usufrutto).
DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
La legge dispone la nullità di qualunque patto sulla successione , ad eccezione del patto di famiglia.
Non è possibile nessun tipo di sanatoria e non produce effetti.
Il testamento valido è quello che è stato disposto per ultimo (in ordine cronologico, il testamento
che ha data ultima sostituisce i testamenti precedenti), il testamento diventerà effettivo e operativo
al momento della morte della persona fino a quel momento tutto può essere modificato, il
testamento non ha validità.
Il testamento è un atto formale e personale può essere di tre tipi:
• Olografo (scritto di pugno)
• Pubblico (mediante notaio)
• Segreto ( scritto di pugno e viene consegnato al notaio e sigillato con cera lacca).
Non sono ammessi testamenti reciproci , testamenti orali , non può essere fatto da minorenni, ed è
un atto personalissimo (non può essere fatto mediante rappresentanti) , produce effetti al momento
della successione prima è improduttivo di effetti.
Può contenere disposizioni di carattere patrimoniali e non, ( ad esempio disposizioni di carattere
non patrimoniale sono le indicazioni sulla sepoltura).
L'interpretazione del testamento e delle clausole del testamento sono sempre interpretate in modo da
far produrre gli effetti al testamento (in quanto non è possibile richiedere la volontà del defunto e si
cerca di far valere quello che ha lasciato disposto)
AZIONE DI RIDUZIONE E QUOTA DI LEGITTIMA
In caso di disposizione testamentaria che non considera i legittimari , sarà cmq valido il testamento
ma impugnabile da i legittimari.
Se verrà impugnato ai legittimari verranno attribuite le quote di legittima attraverso l'azione di
riduzione . Se i legittimari non esercitano l'azione di riduzione il testamento rimane valido.
L'azione di riduzione è l'azione volta ad avere un reintegro della parti di quota stabilito dalla legge.
L'azione di riduzione è finalizzato a tutelare i legittimari.
L'azione di riduzione è per un fine quantitativo non qualitativo ,(l azione di riduzione deve essere
fatta al fine di ottenere la quota parte del patrimonio spettante ma non possibile definire quali beni
far rientrare ).
La quota di riserva cambia in relazione al numero dei legittimari (figli ,ascendenti , coniuge).
Il calcolo della quota di legittima si effettua mediante :
-- Stima del patrimonio del decuius
– - debiti
– + crediti
– - ciò che è stato donato in vita ( si considera un anticipazione).
L'azione di riduzione porta ad una inefficacia degli effetti , anche nei confronti di terzi .
L'azione di riduzione ha una prescrizione decennale dal momento in cui è avvenuta la successione.
Al fine di evitare problemi in fase di successione si suggerisce di fare vendita simulata e non una
donazione.
Per evitare lungaggini processuali, può essere proposta un accordo transattivo tra le parti.
REGOLE PER LA DIVISONE DEL PATRIMONIO
Il testatore può dettare delle norme per la divisione o stabilire come devono essere divisi:
• Art 734 – Divisione da parte del testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la
parte non disponibile
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della
morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta
una diversa volontà del testatore
La divisione può essere totale o parziale , può riguardare solo una parte degli eredi o tutti gli
eredi,
La divisione che non comprende una parte dei legittimari è nulla, e la successione è disposta
dalla legge.
• Art 733 – Indicazioni su come gli eredi dovranno suddividersi i beni.
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni queste norme
sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote
stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui
designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non
vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria
alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Identificazione di regole che gli eredi dovranno seguire con effetti obbligatori, con
riferimento alla formazione delle porzioni.
VINCOLI SU PATRIMONIO PER LA TRASMISSIONE
Possono essere costituti dei vincoli sul patrimonio o su parti di esso per la trasmissione::
• Fondo Patrimoniale
Destinazione di beni mobili/immobili iscritti in pubblici registri in un fondo al fine di far
fronte ai bisogni della famiglia (incluse anche le aziende).
Il fondo patrimoniale è impignorabile da terzi creditori, lgli unici che possono effettuare
pignoramenti sono i creditori inerenti al fondo (debiti che si sono instaurati per il fondo
stesso)
• Individuazione di alcuni beni a destinazione di una fondazione.
Utilizzazione dei beni ai fini della fondazione , (per lo scopo di pubblica utilità in quanto
fondazione)
Può essere costituita mediante atto pubblico o per testamento , oppure mediante un obbligo
che il testatore ha imposto all'erede.
• Vincolo di destinazione Art. 2645-ter.
Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti
e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e
possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo
comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Beni vincolati ad un determinato fine meritevole di tutela,
Strumento al fine dell'utilizzo dei beni solo per lo scopo di destinazione non sono soggetti a
espropriazione solo da soggetti inerenti alla destinazione dello scopo.
Non Può essere costituito mediante testamento, al massimo può essere costituito in via
indiretta (mediate un obbligo imposto dal soggetto che fa testamento al successore).
• Trust (convenzione aia 1985)
Tradotto in modo letterale il termine inglese “trust” equivale ad “affidamento”. Con il trust
infatti un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i
propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio
proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo
prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor
(beneficiario). E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito
di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del trust verso i terzi.
Il trust si sostanzia in un rapporto fondato sulla fiducia tra disponente (settlor o grantor) e
trustee. Il trust è un istituto che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie.
Non esiste infatti una specifica tipologia di trust, tanto che, dopo aver individuato i tratti
comuni ed essenziali della relativa disciplina, è necessario cogliere volta per volta, nei casi
concreti, le peculiarità dei singoli trust.
Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e
partecipazioni societarie.
Il trust, stando a quanto disposto all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, presenta le seguenti
caratteristiche:
• a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del
trustee; (i beni che fanno parte del Trust non fanno parte del patrimonio del Trustee,)
• b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
• c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari
imposte dalla legge al trustee
Il trust può essere costituito in Italia a patto che non violi la legge , (ad esempio non è valido
un trust