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Diritto privato

Definizione di ordinamento

Cos'è l'ordinamento? (statale/internazionale/europeo/regionale)

Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato (difficoltà ed evoluzione di una distinzione). Il diritto privato è uno strumento necessario per comprendere e analizzare la realtà che ci circonda.

Ordinamento (e quindi più genericamente: diritto) = complesso di norme/regole di condotta che disciplinano le relazioni fra i membri di una collettività e che vengono dettate/delineate cercando di tener conto degli interessi dell’intera società asserente a un determinato territorio. Non esiste un solo ordinamento.

  • All'interno di ciascun ordinamento esistono o possono esistere diversi diritti.
  • Il nostro ordinamento si inserisce e prevede una serie di altri ordinamenti:
    • sovrastatali (es. ordinamento internazionale e ordinamento europeo -> territorio più ampio)
    • micro, quindi compresi all'interno dell'ordinamento statale (es. l'ordinamento regionale)

Sono profili contenuti all'interno della Costituzione della Repubblica italiana, che agli art. 10, 11 e 117 fa espresso riferimento a questi ordinamenti (ordinamento statale italiano, dell'UE e regionali):

  • Art. 10 c1 -> l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale riconosciute.
  • Art. 11 -> l’ordinamento italiano consente che vi siano delle regole che incidono sul nostro territorio che non provengono direttamente dallo Stato Italiano.
  • Art. 117 c1 -> La potestà legislativa segue sia la Costituzione, sia i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali -> ritorna il tema dei rapporti tra ordine nazionale/statale e ordine regionale, e anche i rapporti tra ordine statale e quello comunitario e internazionale.

Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato

Diritto pubblico

  • Branca del diritto che disciplina e gestisce i rapporti diretti tra lo Stato o altri enti pubblici e i singoli oppure disciplina e organizza i rapporti dello Stato e degli altri enti pubblici.
  • Finisce per riguardare l’esplicazione e lo sviluppo dei pubblici poteri.

Diritto privato

  • Rappresenta un complesso di norme/regole generali dettate nell’ottica dell’interesse complessivo della società di un territorio, che viene realizzato attraverso la disciplina di specifici rapporti fra privati (es. quello della Repubblica italiana).
  • Vengono approfondite le relazioni e i rapporti fra soggetti privati (che possono essere singoli cittadini o enti privati come associazioni o società).
  • Viene applicato tutte le volte che la legge non prevede diversamente ("diritto comune").

Quindi tradizionalmente asseriscono:

  • al diritto pubblico -> il diritto costituzionale, penale, amministrativo e tributario (in cui svolgono un ruolo centrale i pubblici poteri che possono condannare o avere dei ruoli nella gestione diretta dei rapporti tra gli organi dello Stato e gli enti pubblici).
  • al diritto privato -> i rapporti e le relazioni che, seppure nell’ottica di un interesse sociale legato a un territorio, riguardano le relazioni fra privati visti come enti o come singoli cittadini.

Questa distinzione tra pubblico e privato è variabile, cioè è stata oggetto di variazioni nel corso del tempo -> alcuni temi/argomenti tradizionalmente considerati rapporti di diritto pubblico sono divenuti col tempo rapporti di diritto privato o viceversa. Dipende molto dal periodo storico.

  • Il legislatore decide di spostare alcune materie dall’ambito:
    • Pubblico -al> Privato: Es. anni ’90 -> età delle privatizzazioni (Es. settore delle telecomunicazioni, produzione e distribuzione dell’energia, poste).
    • Privato -al> Pubblico: Es. nel periodo fascista -> istituzione dell’IRI che riuniva le aziende ritenute strategiche a livello nazionale, quindi per ragioni economiche.

È anche una distinzione incerta perché una certa fattispecie può comportare reazioni di diverse branche del diritto, cioè in alcuni casi, alcuni problemi vengono risolti contemporaneamente con strumenti sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

Es. incidente stradale ->

  • a. che scattino delle norme di diritto pubblico (penale)
  • b. l’avvio di norme esclusivamente di diritto privato (come il risarcimento del danno)
  • c. che scattino contemporaneamente norme di diritto pubblico e di diritto privato

Alcuni enti, tipicamente enti pubblici, possono agire 'iure privatorum’:

  • a. secondo il diritto dei privati, quindi secondo regole di diritto privato (es. può stipulare dei contratti di diritto privato come un contratto di locazione)
  • b. può agire come ente di diritto pubblico (es. indire un concorso pubblico)

Gerarchia delle fonti

Molteplicità di fonti; analisi dei vari livelli; rischi di contrapposizioni e soluzioni; il ruolo delle fonti sovranazionali, costituzionali e codicistiche. Il soggetto del rapporto di diritto privato; le persone fisiche; capacità giuridica e capacità d’agire (presupposti e conseguenze).

Fonti del diritto (/origini -> da cui possiamo desumere le regole che poi noi applichiamo)

  • Fonti di Produzione -> producono il diritto (cioè rappresentano l’origine del diritto, lo creano, fanno derivare un determinato diritto e determinate regole). Sono gli atti/i fatti volti a creare/sviluppare determinate regole giuridiche.
  • Fonti di Cognizione -> fonti/atti da cui partiamo per far riferimento alle esigenze di conoscenza del diritto. Sono gli atti volti a far conoscere una determinata regola (es. gazzetta ufficiale -> pubblica regole/discipline che possono interessare al cittadino).

Esiste una gerarchia delle fonti di produzione all’interno delle fonti del diritto, perché esse possono prevedere una molteplicità di norme, discipline o regole che:

  • nella maggior parte dei casi sono coerenti fra loro e non contraddittorie,
  • ma si possono creare anche delle antinomie, cioè queste fonti del diritto (e quindi anche le regole che ne derivano) possono essere in contrasto fra loro, quindi non coerenti.

Per risolvere questo eventuale contrasto tra le fonti di produzione (quindi tra gli atti/fatti che producono un determinato diritto) si fa riferimento alla gerarchia delle fonti del diritto, cioè si va a guardare quale fonte del diritto prevale sull’altra (es. se prevale una legge o un determinato regolamento, una normativa di stampo europeo o italiano, una normativa regionale o una statale ecc.).

Art. 1 delle 'PRELEGGI' (disposizioni sulla legge in generale) -> espressamente dedicato alle fonti del diritto:

  • 1) fonti del diritto le leggi;
  • 2) i regolamenti;
  • 3) le norme corporative;
  • 4) gli usi.

Quindi questo articolo dà una prima risposta su come risolvere il problema del contrasto tra le fonti di produzione. Le Preleggi sono state anteposte al Codice Civile. Sono del 1942 (come il CC) e prevedono questa gerarchia (1-2-3-4) (es. se una disciplina di origine legislativa va in contrasto con una di origine regolamentare, prevale quella legislativa). Sono state oggetto di rivisitazione (data l’evoluzione del diritto e il suo adattamento alla società).

A causa di tre macrofenomeni:

  1. Avvento della Costituzione e dei suoi principi fondamentali -> la Costituzione è stata emanata successivamente alle Preleggi e al CC. È entrata in vigore nel 1948 e ha modificato la gerarchia delle fonti prevista dal art. 1. (1. principi fondamentali espressione della Costituzione, 2. Costituzione, ecc.) (sovra-ordinati a tutto)
  2. Abolizione delle norme corporative -> con la caduta del regime fascista (durante il quale sono stati emanati il Codice Civile e le Preleggi) sono state abolite le corporazioni, quindi anche la camera delle corporazioni e le norme corporative richiamate dall’art. 1 delle Preleggi (n.3).
  3. Ruolo centrale della comunità internazionale, soprattutto della comunità europea -> si sono inserite nell’ambito legislativo, attraverso la Costituzione delle nuove normative prodotte dalla comunità europea ad un livello superiore rispetto a quello delle leggi statali.

Il Trattato della Comunità europea e la Legislazione comunitaria prevalgono su tutte le leggi statali.

Quindi la nuova gerarchia sarà:

  1. Principi fondamentali espressione della Costituzione;
  2. Costituzione e leggi costituzionali;
  3. Codice Civile e altre leggi ordinarie dello Stato;
  4. Leggi regionali;
  5. Regolamenti;
  6. Usi (e consuetudini).

[3) + leggi statali di origine europea + leggi di origine consuetudinaria internazionale recepite nel nostro ordinamento.]

Principi fondamentali = principi che reggono l’intero ordinamento e da cui derivano i diritti inviolabili della Costituzione (es. art. 1, 2 e 3 della Cost.).

  • Art. 1 Cost. -> Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sovranità al popolo (nei limiti della Costituzione).
  • Art. 2 Cost. -> Diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo (lavoro, libertà personale, libertà di opinione, tutela dei diritti in sede processuale), sia nelle formazioni sociali (associazioni, riunioni, famiglia, partiti ecc.). Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
  • Art. 3 Cost. -> Principio di uguaglianza: ''Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge [...]'

C1. Uguaglianza formale: Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

C2. Uguaglianza sostanziale -> La che, limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona [...].

Costituzione

  • Approvata dopo la 2ª guerra mondiale,
  • entrata in vigore il 1º gennaio 1948,
  • frutto dell’assemblea costituente, che ha fissato i principi su cui si deve regolare la vita della società italiana. Vi sono una serie di regole fondamentali che riguardano la produzione delle norme (cioè la creazione delle leggi, i rapporti tra i vari organi dello Stato (Parlamento, Magistratura, la Corte Costituzionale che deve assicurarsi che la gerarchia venga rispettata)).

Legge ordinaria -> Procedimento legislativo ordinario:

  • Approvata dal Parlamento -> duplice approvazione positiva dello stesso testo da parte della Camera e del Senato ("navetta parlamentare");
  • Promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
  • Pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale.

Il procedimento legislativo ordinario non vale però per altre forme normative, cioè quelle di origine governativa, come:

  • Decreto legge -> per ragioni di urgenza
  • Decreto legislativo -> per ragioni di specificità o tecnicità della materia

Il Governo adotta questi strumenti e passa dall’approvazione del Parlamento:

  • Attr. approvazione successiva da parte del Parlamento (per il decreto legge) -> (di conversione);
  • Attr. legge delega del Parlamento (per il decreto legislativo) -> (legge preventiva attr. cui il Parlamento delega al governo l’esercizio dell’attività legislativa con riferimento ad un ambito particolare limitato).

Sono pari-ordinate alle leggi ordinarie anche le normative di origine internazionale (se non prevalenti..) (artt, 10, 11, e comunitaria.

Ci sono diverse legislazioni comunitarie, cioè, l’Unione Europea ha diversi strumenti.
L’UE tende sempre di più a strutturarsi come un vero e proprio ordinamento al pari di quelli statali. Prevede strumenti delle norme fondamentali, costituite e contenute nel trattato di funzionamento dell’UE, più altri:

  • Regolamenti -> sono strumenti legislativi generali che incidono e diventano direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Vengono applicati in casi trans-nazionali.
  • Sono disposizioni di origine per lo più amministrativa, cioè promanano direttamente dalla pubblica amministrazione (es. regolamenti ministeriali, che provengono da un ministero e sono volti a regolare in maniera piuttosto specifica ambiti limitati). Sono subordinati alle leggi ordinarie, che individuano una disposizione in generale e poi eventualmente specificata da un regolamento.
  • Prevalgono sulle leggi statali contrastanti
  • Direttive -> sono uno strumento normativo che fissa degli obiettivi e che vincola/obbliga i Paesi membri dell’UE a realizzare una successiva legge nazionale con la quale recepiscono gli obiettivi posti dalle direttive (non vale per le direttive self-executive).
  • Decisioni -> (al pari degli ordinamenti direttamente vincolanti, ma solo con riferimento a ipotesi specifiche).

[La legge/normativa solitamente è generale e astratta -> è costituita da norme anch’esse generali e astratte (che possono valere per una serie di casi che hanno in comune determinate caratteristiche, pertanto gli si applica una certa norma, che in sé è generale e astratta).]

Altri strumenti dell’UE:

  • Raccomandazioni/Pareri -> sono ipotesi di strumenti legislativi che hanno una funzione di orientamento del legislatore nazionale, ma che non hanno un effetto vincolante per il Paese membro (diversamente dai precedenti).

Se non vi sono delle disposizioni/regole chiare di diritto scritto, è possibile ricorrere a:

  • Usi/consuetudini -> sono una fonte del diritto (all’ultimo posto nella gerarchia delle fonti), che, in assenza di norme scritte, disciplina il diritto scritto.

Hanno due caratteristiche:

  • Un determinato comportamento deve essere ripetuto nel tempo in alcuni ambiti ed esso deve essere percepito come doveroso e corretto da parte della comunità. (es. nell’ambito della locazione -> es. come bisogna lasciare l’appartamento).

Codice Civile

  • È il testo principale;
  • Contiene le regole dell’ambito dell’ordinamento civile (/del diritto privato);
  • É una legge ordinaria dello Stato -> ha (e quindi si inserisce nella gerarchia delle fonti insieme alle leggi ordinarie) la tendenza alla sistematicità della materia del diritto privato.

Il nostro è un sistema di diritto scritto, che a partire dal ’800 segue le norme della codificazione, cioè dal ’800 in alcuni Paesi dell’Europa continentale (Francia, Germania, Italia) si è prediletta l’idea di giungere ad un sistema di codici che contengano la maggiore parte possibile del sistema del diritto privato (per fornire una panoramica complessiva).

Il CC prende esempio dal Codice di Napoleone, che è stato:

  • Il 1º codice di rilievo a livello continentale;
  • Approvato nel 1804;
  • Di recente profondamente rivisto e modificato (2016);
  • Per primo ha previsto un testo che, in maniera sistematica, raggruppasse tutto il diritto privato.

Anche al nostro primo CC sono succeduti altri codici e l’ultimo di questi è stato oggetto di una serie di modifiche -> Abbiamo avuto un CC del 1865, di chiara ispirazione napoleonica, che è stato affiancato dal 1882 in avanti da un Codice di commercio (riguardante nello specifico contratti e rapporti di natura commerciale). Entrambi sono stati superati con l’emanazione (nel 1942) del nuovo codice che è stato (che è quello attuale) oggetto di numerose e significative modifiche a causa della sua ispirazione di matrice fascista (es. riforma del diritto di famiglia).

Nonostante queste riforme, l’impianto generale è rimasto quello del ’42, perché la formazione teorica dei giuristi che l’hanno materialmente scritto era di tipo liberale (è avvenuta precedentemente all’avvento del regime fascista).

Durante l'attuale legislatura sono stati presentati una serie di disegni di legge (governo Conte Uno e Conte Bis) volti a modificare ulteriormente alcuni profili del CC del ’42, per adattarsi alla società e all’economia. (Il nostro CC è stato influenzato anche dal BGB austriaco e dal BGB tedesco, oltre al codice napoleonico, anche se successivi al CN. Anche loro sono stati oggetto di modifiche e riforme).

[Libri del codice civile:

  • I. Delle persone-della famiglia,
  • II. Delle successioni,
  • III. Della proprietà (diritti reali),
  • IV. Delle obbligazioni,
  • V. Del lavoro,
  • VI. Tutela dei diritti]

Soggetti dei rapporti di diritto privato

(/del rapporto giuridico) = sono i titolari di situazioni giuridiche soggettive (= diritti, doveri e obblighi). Diventano tali nel momento in cui acquisiscono la Capacità Giuridica che:

  • È l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, quindi di diritti, doveri e obblighi.
  • Si acquisisce con la nascita -> quindi tutti i nati sono soggetti del rapporto giuridico.
  • (art. 1 CC)

Soggetti del diritto:

  • Persone fisiche -> le (quindi gli individui / i Singoli soggetti).
  • Enti -> gli (che costituiscono alcune delle formazioni sociali) (citate nell’art. 2 della Cost.)
    • Persone giuridiche -> se l’ordinamento gli attribuisce l’autonomia patrimoniale perfetta;
    • Enti non dotati di personalità giuridica -> sono comunque dei soggetti, cioè possono agire come tali.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebecca--v di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Tuccari Emanuele.
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