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RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione del contratto. La parte liberata dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione perde il diritto alla controprestazione e, se questa è già stata eseguita, deve restituirla. Inoltre è previsto che se l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, la controparte potrà richiedere la riduzione della prestazione o, se non ha interesse ad un adempimento parziale, potrà recedere dal contratto.

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Si ha quando una parte sia stata danneggiata, nei contratti a prestazioni periodiche o continuate, dall'eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti imprevedibili e straordinari. La parte contro la quale è richiesta la risoluzione,

Può però evitarla offrendo una modificazione delle condizioni del contratto, per ricondurlo ad equità. Esiste però un limite a questa ipotesi di risoluzione, ovvero può essere richiesta solamente per le prestazioni che si dovranno eseguire successivamente all'evento che provoca uno squilibrio, salvo le prestazioni che sono state eseguite nonostante la loro onerosità.

RAPPRESENTANZA: La rappresentanza è il potere attribuito a un soggetto, chiamato rappresentante, di sostituire un altro soggetto, il rappresentato, nel compimento di uno o più atti giuridici, che producano effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. La rappresentanza può essere legale o volontaria. La rappresentanza legale, ovvero quella definita dalla legge, comprende quella dei genitori rispetto al figlio minore o del tutore rispetto al soggetto incapace assoluto di agire, ma anche la rappresentanza organica che spetta agli organi di associazioni, fondazioni.

Entrambe queste forme, come il curatore del fallimento, appartengono alla rappresentanza necessaria. La rappresentanza volontaria invece deriva da un atto di volontà dell'interessato che si trova nella situazione di non potere o non volere concludere personalmente il contratto e perciò incarica un altro soggetto di svolgere la contrattazione in suo nome e per suo conto. L'atto con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di rappresentarlo è chiamato procura. Questa può essere speciale, se riguarda un singolo affare, oppure generale se riguarda una serie di affari. Per la procura non è richiesta una forma particolare, a meno che non ne sia prevista una determinata per il contratto, allora questo requisito formale dovrà essere comunicato anche alla procura. La rappresentanza inoltre può essere diretta, quando gli effetti del contratto concluso dal rappresentante con il terzo si producono direttamente nella sfera giuridica.

del rappresentante non influiscono sulla validità del contratto, a meno che non siano stati espressamente autorizzati o vietati dal rappresentato. La rappresentanza può essere espressa o tacita. La rappresentanza espressa si verifica quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, dichiarando esplicitamente di agire come suo rappresentante. La rappresentanza tacita, invece, si verifica quando il rappresentante agisce in modo tale da far presumere che abbia il potere di rappresentare il rappresentato. La rappresentanza può essere diretta o indiretta. La rappresentanza diretta si verifica quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, senza dover trasferire gli effetti del contratto al patrimonio del rappresentato. La rappresentanza indiretta, invece, si verifica quando il rappresentante fa propri gli effetti del contratto, ma successivamente dovrà ritrasferirli nel patrimonio del rappresentato, nell'interesse del quale era stato concluso il contratto. La caratteristica principale della rappresentanza è che il soggetto titolare degli interessi tutelati nel contratto rappresentativo è diverso dall'autore del contratto. Perciò la legge ha dovuto affrontare diversi problemi. Essa infatti richiede che il rappresentato possieda la capacità di agire, mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere. Inoltre, con riferimento ai vizi della volontà, questi sono rilevanti solo per il rappresentante, a meno che non riguardino elementi predeterminati dal rappresentato. Allora il contratto è annullabile solo se è viziata la volontà del rappresentato. Inoltre, gli stati di buona o mala fede in cui versa il rappresentante non influiscono sulla validità del contratto, a meno che non siano stati espressamente autorizzati o vietati dal rappresentato.il rappresentante sono riferibili al rappresentato. Quando quest'ultimo è in mala fede, non può approfittarsi della buona fede o dello stato di ignoranza del rappresentante. Il codice civile inoltre detta due forme di abuso del potere di rappresentanza ovvero il conflitto di interessi e la rappresentanza senza poteri. Il primo caso costituisce la principale causa di invalidità del contratto stipulato dal rappresentante e se il rappresentante persegue interessi diversi da quelli del rappresentato, il contratto potrà essere annullato su richiesta del rappresentato, solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Mentre il secondo caso si presenta quando il rappresentante agisce senza averne il potere o agisce eccedendo i limiti dei poteri che gli sono stati conferiti. Si parla perciò di falso rappresentante. Questa situazione dà luogo all'inefficacia del contratto, ma è consentito al falso rappresentante di ratificare, ovvero di.

fare propri gli effetti del contratto successivamente alla stipulazione. Se il falso rappresentante non decide di attivarsi autonomamente, il terzo, il quale ha interesse a mantenere il contratto, può invitarlo ad attivarsi, ovvero a ratificare entro un certo termine, superato il quale il contratto sarà nullo. Il falso rappresentante dovrà perciò risarcire al terzo il danno provocato, il quale comprenderà sia le spese sostenute per il contratto inefficace sia il pregiudizio derivante dalla perdita di altre favorevoli occasioni. Si differenzia dal mandato, il quale è un contratto con cui un soggetto, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto, il mandante. Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza.

CONTRATTI AD EFFETTI REALI E AD EFFETTI OBBLIGATORI: il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Quando le parti concludono il contratto, questo si perfeziona e produce i propri effetti. Il primo di tali effetti è il vincolo giuridico che lega le parti, le quali sono obbligate ad eseguire le prestazioni dovute e non possono più sottrarsi all'adempimento. Tutti i contratti producono effetti obbligatori, nel senso che fanno sorgere obblighi per le parti. Ad esempio nel contratto di locazione, il locatore ha gli obblighi di consegnare la cosa al conduttore, di garantire il conduttore da evizione e vizi sulla cosa, di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa ecc... Mentre il conduttore ha gli obblighi di ritirare la cosa, di pagare un determinato corrispettivo, di consegnare al locatore la cosa, al termine della scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui l'aveva ricevuta. Alcuni contratti però, oltre agli effetti obbligatori, producono effetti reali, ovvero comportano il trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione o iltrasferimento di un altro diritto reale o il trasferimento di un altro diritto. I contratti ad effetti reali devono essere distinti però dai contratti reali, ovvero i contratti che si perfezionano e quindi producono i loro effetti, non al momento del consenso, ma al momento della dazione o consegna della cosa. Con riferimento ai contratti ad effetti reali, assume importanza il principio consensualistico. Esso prevede che, nei casi di vendita di cosa specifica, il trasferimento del diritto di proprietà o di un altro diritto avvenga solamente per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Mentre nel caso di vendita di cosa generica, perché il diritto passi all'acquirente è necessario che la cosa venga individuata d'accordo tra le parti o tramite i modi da esse stabiliti. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: è la responsabilità che ha per oggetto l'intero patrimonio del debitore, comprendente sia dei beni presenti al momento in cuiegli ha assunto degli obblighi, sia dei beni che perverranno in futuro nella sua sfera giuridica. Si differenzia dalla responsabilità contrattuale, ovvero quella in capo al soggetto debitore di risarcire il danno causato al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione. Il patrimonio del debitore globalmente inteso costituisce una garanzia per i suoi creditori. Questa è una garanzia generica, chiamata patrimoniale, che attribuisce al creditore, che non sia stato soddisfatto o che non sia titolare di diritti reali di garanzia, il diritto all'esecuzione forzata sui beni del debitore. La legge sancisce che i creditori possano concorrere in misura uguale e proporzionale nel soddisfacimento dei loro diritti sui beni appartenenti al patrimonio del debitore. Si tratta della cosiddetta par condicio creditorum. Oltre a questo però, la legge prevede anche cause legittime di prelazione, che consistono in una sorta di preferenza accordata ad un creditore, il quale ha diritto.

A soddisfarsi prioritariamente e se il patrimonio del debitore lo consente, di soddisfarsi per intero. Queste sono privilegio, pegno ed ipoteca. Il privilegio viene accordato con riferimento alle cause di credito e può essere speciale se si esercita su determinati beni mobili o immobili del debitore, o generale se si esercita su tutti i beni del debitore. Il pegno invece è un diritto reale di garanzia su cose mobili, su un'universalità di mobili o su crediti. Il creditore pignoratizio assume due diritti: la facoltà di procedere all'esecuzione forzata con una particolare procedura e la facoltà di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori. L'ipoteca è un altro diritto reale di garanzia che ha per oggetto beni immobili, beni mobili registrati, rendite dello Stato e altri diritti reali limitati. L'ipoteca attribuisce al titolare il diritto di seguito e di preferenza sul bene.

Vincolato al soddisfacimento del credito. L'interesse del debitore di disporre dei propri beni è prevalente rispetto a quello dei creditori per il loro soddisfacimento. Tuttavia il rapporto tra questi interessi può capovolgersi quando l'attività o l'inerzia del debitore pregiudica gravemente la possibilità del creditore nel veder realizzato il proprio diritto. A questo proposito soccorreranno i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo. L'azione surrogatoria riguarda un potere di sostituzione accordato al creditore nell'esercizio dei diritti o azioni che spettano al debitore verso terzi. L'azione revocatoria invece è un rimedio contro gli atti di disposizione con cui il debitore altera la consistenza del proprio patrimonio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laug599 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.