Mora del debitore e del creditore
Per mora del debitore s'intende il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Ma il semplice ritardo non è sufficiente ai fini della responsabilità del debitore, fino a quando il creditore non gli chiede per iscritto di adempiere, tramite la costituzione in mora. È un atto formale non richiesto solamente nelle ipotesi di mora automatica, cioè nei casi in cui gli effetti che si ricollegano alla mora si producono indipendentemente dalla richiesta formale del creditore. Le ipotesi di mora automatica sono: quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore dichiari per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione e quando è scaduto il termine, nel caso in cui la prestazione dovesse essere eseguita al domicilio del creditore. In tutti gli altri casi, perché si producano gli effetti moratori, occorre la costituzione in mora. Gli effetti prodotti sono: l’obbligo di risarcimento del danno a carico del debitore a causa del ritardo, la perpetuatio obligationis, ovvero una formula che prevede che, nell’ipotesi in cui il debitore si trovi nell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile durante il periodo di mora, il debitore sia responsabile del mancato adempimento. Un altro effetto è ricollegato alla prescrizione ed è quello che prevede l’interruzione del decorso della prescrizione del correlativo diritto di credito e infine la decorrenza degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie.
Queste sono le caratteristiche della mora del debitore, ma esiste anche la mora del creditore, in cui egli incorre quando: rifiuta ingiustificatamente di ricevere la prestazione e quando manca compimento di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere. Perché si producano gli effetti moratori è necessario però che manchi un motivo legittimo per il rifiuto o per la mancata cooperazione. La mora del creditore produce i seguenti effetti: il creditore è tenuto a risarcire il danno causato al debitore e rimborsargli eventuali spese di custodia della cosa, nel caso in cui il debitore si trovi nell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile, il rischio è a carico del creditore, nel senso che se questo è obbligato ad effettuare una controprestazione, deve eseguirla. Inoltre non sono più dovuti dal debitore gli interessi sul denaro né i frutti della cosa che siano stati da lui percepiti. Per quanto riguarda le sole obbligazioni di dare, il debitore potrà essere liberato attraverso la procedura del deposito o sequestro della cosa venduta.
Contratto preliminare
Il contratto preliminare è un accordo contrattuale, fonte di un preciso obbligo giuridico, ovvero quello di concludere un futuro contratto, chiamato contratto definitivo, del quale le parti prevedono il contenuto essenziale. Il contratto preliminare deve essere distinto dalle intese preliminari, le quali riguardano invece accordi parziali sulle cui basi verrà continuata la trattativa. Le parti decidono di stipulare un contratto preliminare quando una parte trova interessante un affare, ma decide di concluderlo in un momento successivo. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma che avrà il contratto definitivo. La legge prevede un rimedio per la situazione in cui una delle parti, dopo aver firmato il contratto preliminare, decida di non stipulare il contratto definitivo. Infatti, l'altra parte potrà rivolgersi al giudice ed ottenere l'esecuzione forzata sull'obbligo di contrarre.
Responsabilità precontrattuale
Precedentemente alla stipula di un contratto definitivo, le parti possono controllare la propria convenienza alla sottoscrizione del contratto stesso durante la fase delle trattative. Queste si proseguono sulla base di accordi parziali, sottoscritti dalle parti, le cosiddette intese preliminari. In occasione di alcuni affari particolarmente favorevoli, la cui conclusione però verrà rinviata in futuro, le parti possono decidere di stipulare un contratto preliminare, un accordo contrattuale, fonte di un obbligo giuridico, cioè quello di stipulare un contratto futuro, chiamato contratto definitivo, del quale le parti prevedono i caratteri essenziali. Le parti devono comportarsi secondo buona fede, e se una di queste provoca un danno all'altra parte, quindi realizza un comportamento sleale, durante le fasi di trattativa, incorrerà nella responsabilità precontrattuale. La legge stabilisce che la parte che, conoscendo o dovendo conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non lo ha comunicato all'altra parte, sarà tenuta a risarcire il danno subito dalla controparte, per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Si differenzia dalla responsabilità contrattuale, la quale è invece la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire il danno causato al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Responsabilità contrattuale
Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Esso è fonte di obbligazione. Perché l'obbligazione si estingua, generalmente, occorre che il soggetto debitore esegua in modo esatto la prestazione dovuta. L'esecuzione è esatta quando concorrono sei elementi ovvero la quantità, la qualità, il tempo, il luogo, la legittimazione ad adempiere e la legittimazione a ricevere. Se il debitore non esegue in modo esatto la prestazione, egli incorre nella responsabilità contrattuale, cioè egli dovrà risarcire il danno causato al creditore. Se il debitore prova che l'inadempimento o il ritardo siano dovuti all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile, allora egli non sarà tenuto a risarcire il danno. Con riferimento al ritardo, perché questo sia sufficiente ai fini della responsabilità del debitore, occorrerà l'atto formale della costituzione in mora da parte del creditore, con cui quest'ultimo richiederà di adempiere. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni (termine ordinario). La responsabilità contrattuale si differenzia dalla responsabilità extracontrattuale, ovvero la responsabilità derivante dall'illecito compiuto nell'ambito di rapporti tra due o più soggetti, non precedentemente legati da un vincolo contrattuale. Inoltre, nella responsabilità extracontrattuale spetta al soggetto che agisce per ottenere il risarcimento, dimostrare l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso di causalità e dell'imputabilità. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si estingue in 5 anni (prescrizione abbreviata). La responsabilità contrattuale si differenzia anche dalla responsabilità precontrattuale, ovvero quella in cui incorre un soggetto per aver provocato danni all'altra parte durante le fasi di trattativa. Infine, occorre tenere distinta la responsabilità contrattuale dalla responsabilità patrimoniale del debitore, ovvero quella che ha per oggetto l'intero patrimonio del debitore, comprendente sia i beni presenti al momento in cui egli ha assunto l'obbligo, sia i beni che perverranno in futuro nella sua sfera giuridica.
Diritto di proprietà
Il diritto di proprietà è un diritto soggettivo assoluto, ovvero il diritto di godere e disporre di una determinata situazione giuridica senza che altri consociati possano limitarne il godimento, e reale su cosa propria, per cui si intende un diritto che attribuisca al titolare un potere diretto ed immediato su una cosa. Il diritto di proprietà è il diritto reale per eccellenza e consente al proprietario di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa oggetto del diritto, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge. Il diritto di proprietà è un diritto pieno, poiché attribuisce al titolare tutte le facoltà di godimento e disposizione della cosa, è esclusivo perché il proprietario può escludere qualsiasi soggetto dall'esercizio del proprio diritto ed impedirgli di interferire nel suo godimento e nella sua disposizione, ed è elastico, perciò all'estinzione di un diritto reale minore, il quale limiti le facoltà del proprietario, il diritto di proprietà si espande e riacquista automaticamente la sua pienezza. Vi sono però alcuni limiti all'esercizio del diritto di proprietà, tra questi il fatto che alcuni beni non possano essere oggetto della proprietà privata, poiché appartengono allo Stato, il divieto di atti emulativi, ovvero quegli atti che hanno il solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri, il divieto di immissione e altre limitazioni più specifiche ai rapporti di vicinato. La proprietà può essere acquistata a titolo derivativo, ovvero il soggetto che acquista la proprietà, la riceve da un precedente titolare del diritto, oppure a titolo originario tramite occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, specificazione e usucapione. La legge prevede a difesa della proprietà alcune azioni, quella rivendicativa, con cui un soggetto rivendica la cosa contro chi la possiede o detiene senza averne il titolo, quella negatoria, con cui il proprietario chiede al giudice di dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa, quando questi abbia motivo di temerne pregiudizio; e infine l'azione di regolamento dei confini e l'azione di apposizione dei termini. La proprietà deve essere distinta dal possesso in quanto quest'ultimo è una situazione di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, mentre la proprietà è un diritto. Quando il possesso e la proprietà coincidono si parla di possesso legittimo, mentre se disgiungono si parla di possesso illegittimo.
Cessione del credito o compensazione
La cessione del credito è un istituto che consente al creditore, chiamato cedente, di trasferire il proprio diritto di credito a un altro soggetto chiamato cessionario, verso il quale il debitore ceduto è comunque tenuto ad adempiere. La cessione può avvenire senza il consenso del debitore, e a quest'ultimo è indifferente la persona del creditore. Perciò affinché la cessione si perfezioni occorre l'accordo tra cedente e cessionario. Alcuni crediti però non sono cedibili, ed è il caso dei crediti a carattere personale o dei crediti alimentari. Nonostante non occorra il consenso del debitore per la cessione, questa deve essergli notificata dalle parti. La notificazione serve al fine che il debitore non paghi al creditore originario; quindi se il debitore ignora la cessione e in buona fede paga il creditore originario, il debitore sarà liberato dal suo obbligo. La legge tiene però in considerazione i casi in cui il credito sia inesistente o se il debitore è inadempiente. La garanzia dell'esistenza del credito è sempre a carico del cedente. Mentre la garanzia della solvenza del debitore ceduto di regola non è dovuta, perciò il rischio sarà a carico del cessionario, a meno che le parti pattuiscano che il cedente garantisca il cessionario anche per la garanzia della solvenza del debitore ceduto.
Adempimento
Le fonti di obbligazioni sono tutti quegli atti o fatti, come i contratti, il fatto illecito e gli atti diversi da contratto e fatto illecito, da cui derivano obbligazioni. Le obbligazioni possono estinguersi tramite i modi definiti dalla legge come la compensazione, la confusione, la novazione, la remissione del debito e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il modo più normale di estinzione delle obbligazioni è però l'adempimento, ovvero l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Perché l'esecuzione si consideri esatta è necessaria la concorrenza di sei elementi ovvero la qualità, la quantità, il tempo, il luogo, la legittimazione ad adempiere e la legittimazione a ricevere. Se l'esecuzione non avviene in maniera esatta allora il soggetto debitore incorrerà nella responsabilità contrattuale o inadempimento. La legge stabilisce una disciplina a favore dell'adempimento. La prima regola enuncia che l'esecuzione dell'obbligazione deve avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è una persona che mette nei propri affari la cura che ragionevolmente ci si aspetta date le circostanze. Essendo l'adempimento un atto materiale dovuto, non è rilevante la volontà del debitore. L'adempimento potrà anche essere effettuato da un terzo, ovvero una persona estranea non incaricata dal debitore e anche contro la sua stessa volontà. Il creditore potrà opporsi al pagamento del terzo se l'obbligazione ha per oggetto una prestazione di fare a carattere personale. Il pagamento del terzo però non è un atto dovuto, perciò se il terzo dimostra di essere stato incapace di intendere e di volere al momento del pagamento o che la sua volontà era viziata, potrà richiedere l'invalidazione.
Con riguardo alle modalità di adempimento, la prestazione inoltre dovrà essere effettuata per intero, perciò il creditore potrà rifiutare l'adempimento parziale, salvo nei casi disposti dalla legge o dagli usi. La legge poi consente al debitore di decidere quale debito soddisfare per primo, perciò egli al momento del pagamento dovrà dichiararlo e in mancanza di dichiarazione la legge ha determinato alcuni criteri secondo un ordine di priorità. Infine la legge ha definito delle regole riguardanti il tempo, il luogo e il pagamento. Per quanto riguarda il tempo, se questo non è determinato, allora il creditore potrà richiedere immediatamente la prestazione. Tuttavia per la loro natura o per altre circostanze, è necessario un termine per l'esecuzione della prestazione, e se le parti non riescono ad accordarsi, verrà stabilito da un giudice. Se invece il tempo è determinato, il creditore non potrà richiedere la prestazione prima della scadenza, a meno che il termine non sia posto esclusivamente a suo favore. Con riferimento alle obbligazioni di fare e di dare, queste devono essere adempiute al luogo di domicilio del debitore, mentre le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al luogo del domicilio del creditore. Infine il pagamento potrà essere effettuato a favore del creditore, o a una persona da lui incaricata o a un suo rappresentante legale. Solo se il debitore paga colui che è legittimato a ricevere il pagamento sarà liberato, ma rischia di doverlo pagare nuovamente se il creditore non se ne approfitta. Mentre se il debitore paga in buona fede un soggetto che sembrava legittimato a ricevere il pagamento, in base a determinate circostanze, ma in realtà non lo è, sarà comunque liberato e la parte non legittimata dovrà restituire la somma al creditore.
Responsabilità civile extracontrattuale
È la responsabilità derivante dall'illecito compiuto nell'ambito di rapporti tra due o più soggetti non precedentemente legati da un vincolo contrattuale. È disciplinata dall'art. 2043 C.C., il quale stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. Il legislatore non ha provveduto però ad elencare i casi in cui il danno possa essere dichiarato come ingiusto perciò occorre fare riferimento al principio dell'atipicità dell'illecito civile per cui, qualunque danno che possa essere considerato ingiusto è risarcibile e spetta al giudice decidere se il soggetto danneggiato ha diritto alla riparazione del danno. Perché si verifichi la responsabilità extracontrattuale, sono fondamentali alcuni elementi. Primo tra questi è il fatto illecito, ovvero qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Esso implica strutturalmente due elementi, uno oggettivo, ossia il danno ingiusto e uno soggettivo ovvero il criterio di attribuzione della responsabilità ad un soggetto. La conseguenza principale del fatto illecito è il risarcimento del danno, il quale deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. A tutela del soggetto danneggiato è previsto il rimedio dell'inibitoria, che impedisce la continuazione del fatto dannoso e quindi previene conseguenze dannose per il futuro. Poi vi è il danno ingiusto, la cui ingiustizia è presente quando il danno è prodotto in assenza di cause giustificative del fatto dannoso e quando è lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento. Perché sorga la responsabilità extracontrattuale è necessario anche un nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno. Per colpevolezza si intende la riferibilità di un danno ingiusto alla condotta di un soggetto e comprende sia dolo che colpa.
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