Ordinamento giuridico e le fonti del diritto
Il diritto privato si occupa del rapporto giuridico tra privati (persone fisiche), lo troviamo in contrapposizione con il diritto pubblico (penale, amministrativo, costituzionale), che, in parte, riguarda i rapporti del cittadino con l’apparato statale. La differenza principale tra di essi fa riferimento alla relazione giuridica.
Diritto privato e commerciale
Il diritto privato e quello commerciale, definiti come rapporti privatistici, hanno diritti e obblighi che si intersecano sullo stesso piano (inter pares), a differenza del diritto pubblico che regola rapporti tra soggetti in posizioni non paritarie. All’interno del diritto privato sono presenti delle sottocategorie, appartenenti ad ambiti tradizionali e non, come ad esempio il diritto del lavoro, quest’ultimo presenta categorie che si intersecano tra di loro (aspetti privatistici + aspetti pubblicistici) o il diritto di informazione (materia trasversale).
Elementi essenziali del diritto
Bisogna far presente di quali sono gli elementi essenziali:
- Norme: Sono regole contenute all’interno delle disposizioni.
- Disposizioni: Sono articolati che contengono più regole.
Le norme disciplinano i conflitti e servono a creare un tessuto che consenta di affrontare le situazioni giuridiche soggettive, che vengono rappresentate come contrapposizioni (doveri, status, oneri; gravanti su un soggetto) e rappresentano strumenti di descrizione dell'ordinologia giuridica regolata da atti giuridici in senso stretto, che producono un effetto una volta compiuti contro la volontà umana, scaturiti da un’altra fonte.
Norme descrittive e interpretative
Le norme descrittive sono enunciati e possono contenere comandi o descrizioni di situazioni soggettive. Le norme interpretative, invece, danno una regola di interpretazione, attribuendo un significato per comprendere il senso, o i possibili sensi, che le regole o situazioni assumono. Articolo 12 delle preleggi sull’interpretazione della legge.
La singola norma può inoltre avere una natura ibrida. Le norme e le disposizioni vengono incardinate all’interno di un sistema che ne regoli il funzionamento rappresentato dalla gerarchia delle fonti del diritto.
Fonti del diritto
All’interno delle fonti troviamo la materia giuridica e, secondo l’articolo 1 delle preleggi, sono fonti del diritto:
- Le leggi
- I regolamenti
- Norme corporative (non ne fanno più parte a causa della caduta dell’ordinamento fascista)
- Usi
È importante sottolineare la mancanza della Costituzione perché all’epoca non esisteva ancora (il Codice civile è del 1942, mentre la costituzione è del 1948). La legge è la fonte di rilievo primario seguita da una gerarchia che deve essere conforme alla costituzione.
Gerarchia delle fonti e abrogazione
C’è da considerare anche che chi è sopra prevale su quella sottostante, e quest’ultima deve presentare una conformazione a quella sovrastante (rapporto di resistenza). Il Codice civile, invece, ha forza di legge, è un corpo normativo volto a disciplinare un gruppo di materie, è un testo unico. La modifica della costituzione avviene con procedimenti rafforzati, a differenza del precedente statuto albertino che, essendo flessibile, veniva modificato con una semplice legge.
- Statuto Albertino: 1848
- Codice Civile: 1942
- Costituzione Italiana: 1948
Le leggi e le norme vivono e operano sulla base del tempo, che, come dice l’articolo 11 delle preleggi, risponde solo da quando nasce e non dal passato (tempus regit actum) e la vigenza dura finché non avviene un fenomeno di abrogazione.
La legge nasce ---> vive ---> viene abrogata da un’altra legge pari o superiore in gerarchia. L’abrogazione può essere di due tipi:
- In maniera espressa: Interviene una legge o una disposizione attraverso l’enunciazione da parte del parlamento (il legislatore dichiara espressamente che una legge/disposizione è stata abrogata).
- In maniera tacita: Ovvero non viene indicata espressamente la sua abrogazione e accade la creazione di una nuova regola che sostituisce la precedente in automatico.
Illegittimità costituzionale
Illegittimità costituzionale: Quando una norma viene ritenuta costituzionalmente non legittima, violando un principio costituzionale, viene dichiarata illegittima. Per cui nella gerarchia delle fonti la costituzione sta sopra alle leggi. La norma illegittima non viene quindi più applicata, viene espulsa dall’ordinamento in toto, o viene letta in maniera parziale; nel caso dell’espulsione in toto la norma non viene abrogata, bensì cessa di esistere.
Giudizio di legittimità costituzionale: La norma deve essere conforme alla costituzione. La carta costituzionale, infine, influisce sul sistema perché per garantire conformità riguardanti le norme avviene un mutamento di regole e concetti e quindi un mutamento ordinamentale. Esempio: Legge sul risarcimento dell’eccessiva durata del giudizio (ha subito numerosi interventi e mutamenti).
Situaazioni giuridiche soggettive
Situaazioni giuridiche soggettive: Situazioni in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell'applicazioni di principi, norme dell'ordinamento. Le situazioni giuridiche sono molteplici, che si stratificano anche, coesistono tra loro, esse sono molte, ma ne vedremo alcune:
- Diritto: Inteso in senso tecnico, una situazione giuridica soggettiva di diritto, un soggetto si trova in una situazione nel quale una norma riesce a soddisfare un suo interesse, un diritto è una pretesa tutelata alla realizzazione di un proprio interesse o un qualcosa che l’ordinamento mi garantisce. Un diritto sprovvisto di pretese di tutela non è più un diritto; un diritto esiste solo se esiste lo strumento per compiere il diritto. La realizzazione della pretesa la posso ottenere per il comportamento, lo ottengo di per sé o grazie a comportamenti di un certo tipo da parte di altri. (Esempio: il diritto di proprietà non si estende in forma illimitata, è un diritto confermato, riconosciuto entro determinati limiti, come tutti i diritti); ci sono anche diritti assoluti, erga omnes, ovvero esercitabili nei confronti di tutti, a differenza di diritti relativi, in personam, dove la pretesa è tutelata nei riguardi di specifici altri soggetti, costituisce un obbligo di fare o non fare solo nei confronti di uno o più soggetti; (Esempio: diritto di credito relativo: io sono creditore di una persona, non di altri, relativo perché è un diritto che faccio valere su una persona, non su altri). Diritto assoluto = erga omnes, sono tutti sullo stesso piano. Diritto relativo = in personam, pretesa che sussiste ed è tutelata nei riguardi di specifici altri soggetti.
- Interesse legittimo: Viene assegnato al soggetto un potere, una tutela mediata, una tutela che deve avvalersi di uno strumento ulteriore, mediato da qualcosa; quell'interesse protetto non è quello del soggetto, ma la coincidenza dell'interesse del soggetto con una determinata caratteristica che lo rende parte di un interesse pubblico. (Esempio: partecipazione ad un concorso pubblico: io ho il diritto di partecipare e l'interesse che siano rispettate le regole del bando, l'interesse nel concorso è selezionare il candidato che rispetta di più i requisiti richiesti; il rispetto delle procedure diventa un interesse legittimo). La differenza con diritto è che la pretesa riguarda la protezione di un interesse anche mio, ma ha di fondo una finalità pubblicistica, difende un interesse mio, ma è soprattutto un interesse pubblico.
- Obbligo: È la situazione giuridica soggettiva di chi è chiamato da una norma a tenere un determinato comportamento al soddisfacimento di una pretesa altrui (simile all'onere, ma per l'ottenimento di una pretesa propria). Può essere un fare/dare qualcosa, ma anche non fare qualcosa. Con l'obbligo bisogna tenere un determinato comportamento, forma una certa complementarietà con il diritto. La differenza con il dovere è principalmente tecnica, perché il dovere ha più sfumature per quanto riguarda il punto di vista della tutela, perché in alcuni casi è più difficile mantenerla. Esempio Articolo 143 che parla dei coniugi, diritti e doveri reciproci dei coniugi, che deve prestare assistenza morale e materiale all'altro coniuge.
- Onere: Situazione giuridica soggettiva per cui deve essere tenuto un determinato comportamento al soddisfacimento di una pretesa propria. Esempio Articolo 2697 onere della prova: per far valere un diritto sono onerato della prova dei fatti costitutivi, sono chiamato ad assolvere l'onere per l'ottenimento di un risultato a me favorevole. Onere = Io sono chiamato ad assolvere quell’onere per l’ottenimento di un risultato a me favorevole. Obbligo = Per la soddisfazione di una pretesa di terzi e non personale.
- Potere: È la situazione giuridica in cui il soggetto ha la possibilità di compiere efficacemente un atto e conseguire un qualche risultato. Con il termine potere si può indicare questa posizione di porre in essere efficacemente un atto, ma indica anche la facoltà di compiere un’azione.
- Soggezione: Ha una più o meno ampia passività, chi è soggetto ad un potere è colui che subisce il potere altrui. Esempio nel diritto di famiglia la potestà genitoriale, patria potestas, comporta anche una soggezione; al genitore è assegnato un potere per occuparsi degli interessi dei figli minori, rispetto ai quali poteri i figli sono soggetti.
- Status: È un insieme di prerogative che connotano una figura, una data posizione che si ha all’interno della società dal punto di vista giuridico. (Esempio: status di figlio, di coniuge...)
- Ufficio: È un insieme qualificato di situazioni giuridiche soggettive diverse (diritti, obblighi, doveri, …) attribuiti al soggetto che si combinano in maniera particolare (Esempio: ufficio tutelare, ufficio genitoriale). Quindi lo status indica la situazione giuridica in cui il soggetto si trova, mentre l’ufficio viene eseguita una attività precisa.
Concetto di persona e soggetto
La materia ha al centro i soggetti, che sono fondamentalmente la persona fisica e la persona giuridica, anche se più raramente, comune invece nel diritto commerciale, come le rifondazioni.
La persona fisica = Rappresenta il soggetto per eccellenza attorno a cui ruota il diritto privato, ogni individuo costituisce una persona fisica, senza distinzioni di alcun tipo. Il concetto di persona è una conquista relativamente recente. La persona fisica è caratterizzata da un insieme di capacità, la persona fisica inizia con la nascita Articolo 1. Capacità delle persone fisiche:
- Capacità giuridica: Idoneità del soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, doveri, …), conservata fino alla morte, l'idoneità è riconosciuta alla nascita, ma esistono anche diritti per non nati; per cui bisogna stabilire in che momento avviene la nascita, soprattutto per coloro che muoiono piccolissimi. Ci sono stati ordinamenti (ad esempio fascismo, nazismo) per cui essere un certo tipo di persona fisica privava di qualsiasi tipo di capacità giuridica soggettiva.
- Capacità di agire: Si acquista con la maggiore età, (l’ordinamento può prevedere età diverse per diversi atti giuridici, vedi Articolo 2, ad esempio per il contratto di lavoro); consiste nell' idoneità a compiere atti giuridici generalmente produttivi di effetti validi ed efficaci, di operare nella mia sfera giuridica con atti validi ed efficaci, ovvero in grado di produrre effetti, di influire nella sfera giuridica di chi li compie e degli altri soggetti. Può essere limitata o perduta a seconda di varie situazioni.
- Capacità di intendere e volere: Si può acquistare e perdere nel corso del tempo; Articolo 428; questa capacità è più sfuggente, non si acquista in un dato momento e non è sempre facilmente descrivibile, si basa sul non essere in grado di capire se poter prendere determinate decisioni; indica l’attitudine di grado di adeguatezza del soggetto nel comprendere il significato dei propri atti, di atti altrui, di situazioni e fatti. La legge protegge la persona incapace, in questo caso di intendere e volere, ma anche incapace in generale come dice l’Articolo 428. L’incapacità può essere provvisoria, dovuta magari dall’assunzione di farmaci, quindi è un’incapacità non dichiarata; in questo caso il legislatore protegge il soggetto con l’invalidità di quegli atti, ovvero la messa in discussione della validità, così da ottenere l’annullamento dell’atto compiuto dalla persona incapace di intendere e volere, questo solo in certi casi dati dall’Articolo 428.
L’invalidità presenta diverse forme:
- La nullità: È una forma di invalidità strutturale ritenuta più pervasiva che non può essere sanata, è imprescrittibile e infine può essere fatta valere da chiunque.
- Atto annullabile: Atto invalido ma colpito da una forma di validità meno pervasiva dei suoi effetti, viene posto a protezione di un soggetto specifico, laddove ci sia la presenza di un grave grado di pregiudizio (es. grave danno economico) all’autore (quindi non basta solo l’incapacità di intendere e di volere). Il tipo di conseguenza in alcuni casi è l’annullabilità da parte della persona o da parte degli eredi del soggetto se ne consegue un grave pregiudizio dell’autore (ad esempio subire un grave danno economico) (per cui l’incapacità di intendere e volere non basta). Mentre per l’annullamento dei contratti deve risultare la malafede da parte dell’altro contraente, ovvero la possibilità di avvedersi di quella situazione. Se la malafede non può essere desunta il contratto non è impugnabile.
Gli strumenti tradizionalmente predisposti alla difesa degli incapaci erano l’istituto dell’interdizione e dell’inabilitazione: queste due figure venivano pronunciate, c’era un intervento del tribunale;
- Interdizione: Condizione abituale di infermità di mente, incapace quindi di provvedere ai propri interessi viene quindi assegnato un tutore, solitamente nella cerchia familiare dell’interdetto.
- Inabilitazione: Condizione di infermità mentale non così grave come l’interdizione, viene definito inabilitato colui che abusa di bevande alcoliche o stupefacenti ecc.
Con l’interdizione c’era una privazione molto ampia della facoltà di agire, gli atti in generale potevano essere annullati, ma c’erano due difetti: la rigidità della tutela e una rigidità nel vedere l’interdetto, trattato senza le dovute distinzioni andando a ledere la dignità della persona. In questo ambito ora c’è la figura dell’amministratore di sostegno, che spetta a chi è incapace di intendere e volere e anche a chi ha avuto una menomazione fisica, anche parziale o temporanea, nel caso ci sia impossibilità di provvedere ai propri interessi. Nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno Articolo 404-405 vengono descritti i limiti in cui opera l’amministratore di sostegno, che è sostanzialmente diverso dal principio di interdizione. Articolo 414 parla delle persone che possono essere interdette (prima era chi deve essere interdetto), i soggetti, di maggiore età e minori emancipati, vengono considerati interdetti solo quando è necessario per garantirne la protezione. Gli atti fatti dall’interdetto dopo la sentenza possono essere annullati dall’amministratore. Articolo 409 precisa che il beneficiario conserva la capacità di agire per atti che non necessitano dell’amministratore di sostegno; tutto questo forma una prospettiva ben diversa rispetto all’interdizione e inabilitazione, che hanno mantenuto uno spazio applicativo sempre più ristretto rispetto invece allo spazio dell’amministratore di sostegno che è aumentato.
Collocazione spaziale della persona
Riguardo la persona si parla anche della collocazione spaziale della persona nell’Articolo 43, che si divide in:
- Domicilio: È il luogo principale degli affari e gli interessi dell’individuo;
- Residenza: È il luogo spaziale dove la persona fisica ha dimora abituale.
Si può fissare un domicilio per determinate necessità, ad esempio presso uno studio legale. Si possono avere più domicili. In molte circostanze la residenza può non coincidere appieno perché ad esempio una persona dimora in più luoghi. Il domicilio può combaciare con la residenza, se la mia attività è svolta in uno studio dove abito, in questo caso combaciano. Anche le società hanno il domicilio. Il problema al centro del discorso è il luogo a cui spedire informazioni, se trasferisco la residenza e non il domicilio, di fronte ai terzi in cui posso venire giuridicamente in contatto devono essere a conoscenza di questo cambio.
Presunzione
Presunzione: è un mezzo tecnico, un mezzo di prova, composta da una prova di un fatto noto, da cui il legislatore trova la prova di un fatto ignoto.
L’Articolo 1334-1335 parlando della conclusione del contratto, vengono sancite 2 presunzioni: il primo sugli atti, il secondo sulla conoscenza di essi. Il meccanismo presuntivo opera che il fatto noto è il giungere della comunicazione all’indirizzo del destinatario (il concetto di indirizzo dipende dal contesto), il fatto ignoto, la cui prova viene desunta dal fatto noto, è la conoscenza del fatto, non è certa, ma è un criterio; la legge reputa conosciute dal destinatario le informazioni quando giungono al suo indirizzo.
Presunzione semplice: è una presunzione che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice. Presunzione assoluta: è una presunzione che non ammette prova contraria. Presunzione relativa: è una presunzione che ammette prova contraria.
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