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LEZIONE DEL 26/10/2020 diritto privato (rapporto giuridico)

Il rapporto giuridico si verifica ogni qualvolta un soggetto acquisti una posizione giuridica soggettiva e acquisti

quindi un diritto soggettivo.

Il rapporto giuridico si instaura tra soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive attive e passive.

Esso si instaura in particolare, quando un soggetto acquisisce un diritto soggettivo, (da cui scaturiscono

poteri e facoltà che gli consentono di esercitare quel diritto), acquisisce una posizione di vantaggio alla

quale corrisponde per altri soggetti una posizione di svantaggio. Il rapporto giuridico è soggetto a vicende

costitutive, modificative o estintive. Al diritto soggettivo nella sua pienezza, corrisponde un dovere generale di

astensione.

Modi di costituzione di un rapporto giuridico:

• a titolo originario: allorché il diritto sorge in favore di un soggetto senza essere trasmesso da un precedente

titolare. N.B.: I casi sono estremamente rari. Esempio: la pesca. Quando il pescatore pesca dei pesci, per

la prima volta il soggetto acquisisce un diritto che quindi non è stato trasmesso da un altro soggetto.

Oppure quando una persona trova una res nullius (che non è di nessuno). Oppure un’ipotesi molto più

frequente è la cosiddetta usucapione: che sebbene prima appartenesse ad un altro soggetto, si sono create

le condizioni perché si costituisca un rapporto a titolo originario.

• a titolo derivativo: allorché il diritto sorge in favore di un soggetto tramite la trasmissione ossia il passaggio

del diritto da un altro soggetto. In termini giuridici il passaggio del diritto da un soggetto all’altro si

definisce successione. Il soggetto che perde il diritto perché lo trasferisce ad un altro, si definisce dante

causa (cioè colui che dà o trasferisce il diritto). Colui che riceve questo diritto si denomina avente

causa. Esempio: compravendita. N.B.: la successione può avvenire o tra persone viventi (inter vivi) o tra

persone morte (mortis causa), il soggetto morto si chiama decuius → alla morte del decuius, si apre

una successione e tutti i diritti facenti capo al soggetto morto, vengono trasferiti ad altri soggetti. (i

beni devono sempre avere un titolare). Tanto che la successione avvenga inter vivos o mortis causa, è

presidiata da due regole fondamentali:

1. non si può trasferire un diritto più ampio di quello di cui godeva il precedente titolare (si può trasferire

o il diritto nella sua pienezza o un diritto più limitato).

2. l’acquisto del diritto è sempre soggetto alla effettiva esistenza del precedente diritto. Il che significa

che se per una qualunque ragione il diritto precedente dovesse risultare invalido o inesistente, il diritto

non può essere trasferito o comunque non produrrebbe alcun effetto.

Tutte le forme di trasmissione del diritto avvengono o volontariamente: successione volontaria→ frutto

della volontà di un soggetto, però potrebbe avvenire anche per via legale, cioè una successione dettata

dalla legge: successione legale → esempio: espropriazione per pubblica utilità. La successione può

avvenire a titolo:

• a titolo universale: quando un soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del precedente

titolare → es: l’erede che può accettare sia i crediti che i debiti del decuius

• a titolo particolare: nel senso che il soggetto subentra soltanto in specifiche posizioni → es: legati.

l’intestatore attribuisce ad uno o più soggetti delle posizioni.

Modi di estinzione di un rapporto giuridico: la quale implica che il diritto non è più soggetto a

trasferimento da un titolare ad un altro:

• nel caso in cui un bene sia definitamente abbandonato e non sia acquisito da nessun’altra persona

• quando un soggetto rinuncia ad un proprio diritto; quando un soggetto rimette il debito, cioè non

chiede più quanto gli è dovuto, o quando si adempie in via definitiva (il che avviene nei rapporti

obbligatori)

Sono soggetti tutti coloro i quali possono essere titolari di posizioni giuridiche connesse ad interessi

giuridicamente rilevanti (perché a volte l’ordinamento giuridico nei confronti in alcune situazioni è del tutto

indifferente). In relazione a questo i soggetti sono centri di imputazione di diritti e possono essere tanto persone

fisiche, quanto persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società).

Alle persone fisiche sono attribuiti due grandi ordini di capacità:

• la capacità giuridica: capacità ad essere titolari di diritti e doveri e cioè di posizioni giuridiche. → idoneità

ad essere titolari di questi diritti . La capacità giuridica si acquista con la nascita e si perde con la morte.

(per nascita si intende l’autonomia della respirazione polmonare e per morte si intende la cessazione

delle funzioni celebrali). Essa è una grande conquista dei tempi moderni. Successivamente alla

rivoluzione francese si è manifestata a livello giuridico in tutti i paesi europei ed è stata estesa anche allo

straniero. (art. 1 c.c. e art. 22 Cost.).

Vi sono delle incapacità speciali non dovute a discriminazioni ma legate alla necessità di gestire al

meglio situazioni conflittuali dalle quali alcuni potrebbero seguire detrimento (privazione o danno). Le

incapacità speciali sono di due tipi:

• incapacità assolute: esempio incapacità lavorativa dei minori di 16 anni nelle attività industriali

• incapacità relative: incapacità non di ordine generale, ma soltanto in rapporto con alcuni soggetti specifici.

Esempio: alcuni soggetti come giudici o avvocati non possono rendersi acquirenti di beni litigiosi (sui

quali c’è una causa).

Quando dovesse essere compiuto un atto in contrasto con questi un divieto derivante da un’incapacità

assoluto o relativo, l’atto sarà nullo.

Seppur vero che l’ordinamento attribuisce la capacità giuridica al momento della nascita è vero anche

che gli attribuisce delle prerogative al momento del concepimento, cioè prima della nascita, ad esempio:

gli possono essere attribuiti dei beni dal nonno, in donazione..

è possibile attribuire dei diritti al concepito, subordinando però tali diritti all’evento nascita.

• la capacità di agire: è la capacità di compiere, ossia di porre in essere atti giuridici e si acquisisce al

compimento della maggiore età.

La capacità di agire può essere limitata perché il soggetto può essere non idoneo a curare i miei interessi.

LEZIONE DEL 28/10/2020 diritto privato (capacità di agire)

Dal compimento della maggiore età si ha la capacità di stare in giudizio (e quindi essere parte attiva o

convenuto). Tuttavia questa capacità (di agire) può essere limitata per ragioni protettive del soggetto, infatti ci

sono degli istituti a protezione di soggetti incapaci (totalmente o parzialmente incapaci), che dunque li tutelano.

All’articolo 2 del codice civile, seguono altre questioni e i diritti della personalità, invece tutta la parte che

riguarda la limitazione della capacità o che riguarda la minore età si trova agli artt. 300 e che in genere

attengono alla protezione dei soggetti.

In sostanza il legislatore ha deciso di porre maggiore tutela ancor prima che per i soggetti maggiorenni, per i

soggetti che non abbiano compiuto ancora la maggiore età → istituto della minore età.

CAPACITÀ DEL MINORENNE: come regola generale, si può affermare che il minore di anni 18 è considerato

un incapace legale, ciò significa che a prescindere dal suo grado di maturità psicofisica, per la legge, costui non

è in grado di compiere autonomamente atti giuridici. La regola giuridica che l’ordinamento pone a suo presidio

è quella della annullabilità degli atti da lui compiuti. (può essere annullato art. 1425, mentre nell’art. 1426

l’ordinamento non protegge più il minore se lo stesso ha usato inganno per occultare la propria età tramite

raggiri). Il minore non risponde nemmeno a livello extragiudiziale, cioè non compare direttamente in giudizio

per gli atti illeciti da lui compiuti, dei quali rispondono i suoi genitori generalmente o i maestri ad esempio se in

quel momento sono presenti. Il genitore risponde di culpa in educando. Idem dicasi per la capacità di

amministrare i beni, non ne ha la capacità per amministrarli, i cui soggetti sono i genitori, i quali tuttavia per atti

di ordinaria amministrazione possono agire anche disgiuntamente, mentre per atti di straordinaria

amministrazione devono agire congiuntamente e ci sono anche casi in cui i genitori devono chiedere

l’autorizzazione del giudice tutelare per l’esplicazione di alcuni atti. In alcuni casi, laddove il minore non possa

essere curato adeguatamente da un genitore, può essere affidato ad un tutore che tutela i suoi interessi e qualora

dovesse realizzare anche egli atti di straordinaria amministrazione, deve avvalersi dell’autorizzazione del

giudice tutelare.

Ci sono dei casi in cui il minore

EMANCIPAZIONE DEL MINORE: il nostro ordinamento prevede delle anticipazioni per quanto riguarda la

capacità di agire.

Il minore emancipato è colui che è stato ammesso a contrarre il matrimonio, avendo compiuto il 16esimo anno

di età e per effetto di questa emancipazione, acquisisce di diritto, la capacità di agire. Ciò vuol dire che per atti

di ordinaria amministrazione può procedere autonomamente, mentre per atti di straordinaria amministrazione

deve avvalersi di un curatore (solitamente se uno dei due coniugi è maggiorenne è lui il curatore). Tuttavia ci

sono casi in cui sia il giudice a dover autorizzare determinati atti.

→ il legislatore ha previsto degli istituti a protezione dei soggetti che seppur maggiorenni, non sono in grado di

ponderare le proprie decisioni e quindi di comprendere il significato degli atti giuridici che compiono.

1. INTERDIZIONE GIUDIZIALE: (art. 414 a seguire) in pochi casi il giudice deciderà per questa misura di

protezione. l’interdizione giudiziale tendenzialmente riservata ai soggetti in condizione di abituale

infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Necessiterà l’azione di un

provvedimento che porti alla . Normalmente l’interdetto giudiziale non può compiere nessun atto

giuridico né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, per qualsiasi atto egli necessita di essere

sostituito dal soggetto nominato dal giudice, che prende il nome di tutore. (si sostituisce in toto agli atti

di ordinaria e straordinaria amministrazione). Tuttavia c’è una norma: art 427 c.c.

2. INTERDIZIONE LEGALE: NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA PROTEZIONE DEGLI

INCAPACI. L’interdizione legale è uno stato di incapacità giuridica della persona, condannata per

delitto non colposo, alla reclusione, per un tempo non inferiore a 5 anni. È una pena accessoria che lo

rende incapace.

3. INABILITAZIONE:(art. 414 a seguire) è uno stato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne

che per sue condizioni mentali o fisiche, non è in grado di provvedere integralmente alla cura dei propri

interessi per: 1) una infermità non talmente grave da dar luogo a interdizione, o 2)per prodigalità, cioè

chi non è in grado di valutare le proprie scelte di tipo economico e che quindi soltanto per gli aspetti

patrimoniali, viene assistito da un curatore, 3 l’abuso di sostanze stupefacenti o di alcool abituale, infine

per una disabilità di sordomutismo o di cecità dalla nascita che hanno provocato nel soggetto difficoltà

ad acquisire autonomia negli atti di natura patrimoniale. Comunque sarà sempre il giudice a valutare se

ci siano i presupposti per queste misure, dopo che sia stata proposta l’inabilitazione. L’inabilitato può

compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre solo per gli atti di straordinaria amministrazione,

necessita della presenza di un curatore.

4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: (ART. 404 e seguenti del C.C.) non ha abrogato gli atri istituti ed

è stata istituita nel 2004. essa ha la finalità di tutelare persone prive in tutto o in parte di autonomia nella

esplicazione delle attività della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o

permanente. Premesso che i confini fra amministrazione di sostegno e altri tipi di misure non sono

sempre distinguibili, i due presupposti per dar luogo all’amministrazione di sostegno come istituto di

protezione: l’esistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica unitamente

all’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Nella concretezza dei

casi, la misura dell’amministrazione di sostegno, risulta più idonea quando i soggetti sono privi della

capacità di relazionarsi con l’esterno e quando ci siano degli interessi, soprattutto patrimoniali che

devono essere adeguatamente protetti. l’amministratore amministrerà o coadiuverà il soggetto nel

compimento degli atti. Questo istituto risulta il più utilizzato, in quanto è il più flessibile rispetto ai

mutamenti che nel corso degli anni possono interessare la capacità del soggetto. Fin dove può il giudice

preferirà la misura dell’amministrazione di sostegno.

5. INCAPACITÀ NATURALE: l’incapace naturale è il soggetto incapace di intendere o di volere nel

momento in cui ha compiuto un atto giuridico quale che esso sia. È una situazione di fatto, (nel senso

che non era già stata dimostrata) in cui si trova un soggetto per una ragione permanente o transitoria. La

causa può essere qualsiasi: es disabilità che non è mai stata portata davanti al giudice, alcool, droga, ecc.

art. 428 → 3 presupposti per gli atti e 2 per i contratti. - PRESUPPOSTI per i quali l’atto compiuto

dall’incapace naturale è annullabile → il giudice verificherà che il soggetto in quel momento il soggetto

non era capace di intendere e di volere (es. disabilità mai accertata), che il soggetto per effetto di

quell’atto ha subito un pregiudizio, verificherà la malafede dell’altro contraente, cioè abbia approfittato

della situazione di incapacità di intendere e di volere per avere un vantaggio.

Tutti questi istituti sono caratterizzati dalla presenza di un procedimento giudiziale, in cui il giudice decide solo

in protezione del soggetto e porta ad un suo provvedimento.

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Sono i diritti fondamentali dell’uomo che tutelano la persona nei suoi valori essenziali. La presenza di diritti

fondamentali è stata sottolineata in epoca illuministica. Il nostro referente normativo per i diritti della persona è

l’art. 2 della Costituzione. La tutela della persona avviene sia a livello individuale, che nelle formazioni sociali.

Si fa riferimento al rispetto della persona umana affermando che in relazione a determinati valori tutelati, il

soggetto abbia un potere di godimento della sua personalità e nel contempo possa esercitare una pretesa alla non

ingerenza altrui (dovere di astensione). Esempio: se io ho diritto al nome, ho diritto che altri non lo usurpino.

I diritti alla personalità sono: il diritto alla vita, all’integrità fisica, alle libertà civili, il diritto all’immagine, il

diritto all’identità personale, all’integrità psicofisica. → di questi, solo alcuni sono disciplinati nel c.c., altri

sono di matrice giurisprudenziale, cioè che deriva da sentenze dei giudici. Questi diritti si sono evoluti nel

tempo (quelli non citati negli articoli del c.c.). il primo insieme è più facilmente comprensibile perché attiene a

questi diritti, mentre gli altri attengono a doveri di solidarietà, in cui vi è sempre l’idea di tutela della persona e

della personalità, ma attraverso dei doveri di cooperazione altrui, frutto di solidarietà (esempio: dovere di

solidarietà dei coniugi). Come matrice generale c’è sempre la dignità della persona

Lezione del 02/11/2020 – diritto privato (diritto della personalità)

In taluni casi i diritti della persona sono rivolti ad alcuni soggetti determinati (che possono essere lo Stato o altri

soggetti pubblici), nel senso che taluni soggetti sono obbligati a doveri di solidarietà. Alcuni doveri di

solidarietà ad esempio si hanno in ambito matrimoniale, come il dovere di solidarietà del coniuge tenuto agli

alimenti.

La caratteristica principale dei diritti della personalità è l’indisponibilità, cioè non si può disporre di quel

diritto, in quanto tutela valori essenziali della persona (es: vita, salute e nome) e quindi in linea generale non si

può cederli ad altri oppure rinunciare.

Il secondo carattere è la non patrimonialità→ in relazione alla coscienza sociale, tali diritti non hanno valore di

scambio, cioè non possono essere mercificati. Tuttavia questo non significa che non abbiano un valore

economicamente valutabile, infatti le prestazioni che dovessero derivare dall’attuazione di tale diritto sono

economicamente valutabili, ( Esempio: il diritto dei figli ad avere il mantenimento da parte dei genitori nei

limiti e in proporzione alle sue capacità reddituali. Questo è un diritto chiaramente valutabile economicamente,

ma questo non significa che sia commerciabile o cedibile), nonché economicamente valutabili per il

risarcimento del danno qualora venissero violati. → in tal caso il giudice quantificherà il danno.

Il terzo requisito è quello dell’imprescrittibilità, cioè che si può agire per farlo valere senza un limite di tempo.

l’imprescrittibilità in questo caso è legata proprio alla necessità di tutela dei valori

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angeel17. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Addante Adriana.
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