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DELEGAZIONE PASSIVA
Ex: NB: Il creditore può delegare il debitore originario? Sì. La Delegazione si chiamerà cumulativa rispetto al rapporto originario: il debitore originario non sarà liberato fino a quando il nuovo debitore non adempirà. In alternativa, il creditore può liberare il debitore originario: delegazione liberatoria.
L'ACCOLLO: (vero e proprio contratto) In questo caso avviene mediante un accordo tra il debitore originario e il nuovo debitore (e non già sulla base di una delega, come per la delegazione passiva, o attraverso l'iniziativa spontanea del nuovo debitore).
- accollo interno → il patto di accollo avviene senza il consenso del creditore
- accollo esterno → il patto avviene con l'adesione del creditore, rendendo irrevocabile la dichiarazione di accollo. Il creditore, per effetto dell'accordo all'accollo, può acquistare il diritto di ottenere il
prestazione anche dal nuovo debitore. essere cumulativo (tiene obbligato anche il debitore originario) o liberatorio quando il creditore lo abbia dichiarato. può̀
Eccezioni → il nuovo debitore opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario (rapporto di valuta) al creditore e quelle che il nuovo debitore avrebbe potuto opporre al debitore originario (rapporto di provvista).
Lezione 15
Il debitore deve adempiere alla prestazione in modo esatto (tempo modulo luogo stabilita dall’obbligazione stessa), qualora fosse irrilevante per il creditore il ritardo nell’ esecuzione della prestazione allora esso (ritardo) non sarà qualificato come mora si parla di mora quando il ritardo è qualificato ossia quando il creditore costituisce in mora il debitore da allora saranno dovuti gli interessi moratori e soprattutto il debitore si assumerà il rischio della prestazione. L’eventuale impossibilità sopravvenuta
dellaprestazione per causa non imputabile al debitore) non estinguerà l'obbligazione (ex: camion vino) come avviene invece nei modi di estinzione diversi dall'adempimento. In questo caso infatti con il ritardo qualificato (mora), il debitore si assume il rischio che la prestazione diventi impossibile. Anche il creditore può essere costituito in mora attraverso un'offerta formale della prestazione (ex: merce in pronta consegna), il creditore potrebbe non avere più interesse alla prestazione tanto da evitare di riceverla (il magazzino in cui dovrei posare la merce risulta chiuso), dalla costituzione in mora del creditore discende la conseguenza che sarà responsabile di qualunque danno subito nella prestazione (ex: la merce è andata deperita), in questo caso dovrà pagare la prestazione e risarcire i danni. Quando il debitore non esegue la prestazione è inadempimento, determina l'insoddisfazione del creditore per mancataattuazione della prestazione. Il debitore dovrà risarcire i danni determinati da danno emergente (spese sostenute dal creditore ex: somme per la mostra di vino) e lucro cessante (il mancato guadagno a causa dell'inadempimento, gli ordini di acquisti del vino che non ho ricevuto). Spetta al creditore dimostrare tali danni e quantificarli (se risulta difficile ci penserà il giudice in via equitativa). Il debitore potrà dimostrare di non essere adempiente e di aver fatto di tutto per eseguire la prestazione.
Lezione 16
La responsabilità patrimoniale si istaura quando l'obbligazione non può più essere eseguita in modo esatto. Interviene infatti a seguito dell'inadempimento anche dell'obbligazione risarcitoria.
L'art. 2740 stabilisce che il debitore risponde dell'inadempimento delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Tutto il patrimonio sarà soggetto al processo esecutivo.
Il creditore munito
di titolo esecutivo (contratto, fattura e qualunque atto che attesti la somma a credito e la data di esecuzione) si presenterà al giudice per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligazione, attraverso (ex: decreto ingiuntivo, pignoramento). La responsabilità patrimoniale dovrebbe far conseguire al creditore la soddisfazione del suo interesse. Naturale conseguenza della responsabilità patrimoniale infatti è la "par condicio creditorum" ovvero tutti i creditori sono posti su un piano di parità. Però vi sono delle situazioni nelle quali alcuni creditori sono privilegiati rispetto ad altri, dovendo essere soddisfatti per primi. Sono creditori privilegiati coloro che sono assistiti da causa di prelazione (essere preferiti), sono crediti privilegiati i crediti alimentari (ex coniuge) perché servono al sostentamento della persona, crediti dovuti per stipendio motivo uguale a quello alimentari e ci sono creditori privilegiati per.La loro priorità (lostato). Completata la soddisfazione dei creditori privilegiata si può passare a quella dei creditori chirografari ovvero assisti da nulla. Col processo esecutivo vengono pignolati alcuni beni e vengono venduti all’asta e il ricavato sarà ripartito trai creditori in primis quelli privilegiati.
Un modo per salvaguardare una parte del patrimonio del debitore è la costituzione di patrimoni destinati ai quali il soggetto separa il patrimonio complessivo con una parte del patrimonio destinato ad una specifica obbligazione (ex: salvadanaio con su scritto vacanze2021).
I creditori del soggetto potranno aggredire il patrimonio destinato soltanto se costituito dopo la sorte dell’obbligazione perché la sua creazione potrebbe avere una finalità elusiva con il patrimonio destinato si crea un patrimonio non soggetto a processi esecutivi di crediti di altro genere (ex: fondo patrimoniale ambito famiglia patrimonio destinato ad uno specifico affare).
accordi di restituzione dei debiti d'impresa nell'ambito imprenditoriale). PATTO COMMISORIO: per garantire la "par condicio creditorum" è vietato il ricorso al patto commissorio ossia è un accordo con il quale il debitore, a garanzia della soddisfazione di un proprio debito, mette a disposizione un proprio bene, con l'intesa che, verificatosi l'inadempimento, detto bene passerà in proprietà del creditore. Per garantire la conservazione patrimoniale i creditori possono esercitare 3 azioni (sempre con l'intervento del giudice): 1) AZIONE SURROGATORIA: i creditori si sostituiscono al debitore per ottenere crediti da lui vantati e non richiesti (per evitare che finiscono in mano ai creditori) 2) AZIONE REVOCATORIA: i creditori revocano (sempre giudice) effetti degli atti di disposizione che il debitore avesse compiuto su alcuni beni (ha consegnato beni mobili non registrati di valore a terze persone) 3) SEQUESTRO CONSERVATIVO: i creditori possono richiedere il sequestro conservativo di beni del debitore per garantire il soddisfacimento dei propri crediti.creditori avendo fondati motivi di disottrazione di alcuni beni dalla garanzia patrimoniale ne chiedono il sequestro per finalità di conservazione del patrimonio del debitore. Lezione 17 L'art. 1321 c.c. stabilisce che il CONTRATTO: è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale (soldi). La parola accordo richiama l'esercizio di un potere contrattuale di pari grado tra le parti (soggetti), le quali nell'ambito delle proprie autonomie sono libere di raggiungere l'accordo come meglio credono. Tuttavia, sono diverse le ipotesi nelle quali un soggetto è sprovvisto del potere contrattuale della controparte, basti pensare ai contratti di massa il cui contenuto è predisposto unilateralmente dal professionista il quale impone al consumatore i propri interessi, infatti il consumatore non può modificare le clausole del contratto di massa potendosi limitare alla scelta seaderisce del bene e del servizio o no. I contratti di massa sono i più diffusi (luce, gas, telefonia, acquisto di beni da consumo, servizi, assicurazione obbligatorie sull'autoveicolo e internet), nei quali l'autonomia (potere di scelta) è davvero limitata. L'art. 1322 esso stabilisce che le parti/soggetti sono liberi di determinare il contenuto del contratto anche al di fuori dei tipi previsti dal legislatore. I tipi sono i contratti tipici per i quali c'è una disciplina apposita e completa. Si sostiene che il contratto tipico sia sempre lecito in quanto disciplinato dal legislatore cosicché solo i contratti atipici siano soggetti al giudizio di liceità e meritevolezza. Perché il 1322 richiede tali requisiti, in realtà tutti i contratti tipici (non sempre leciti, come visto sotto) e atipici devono superare il giudizio di liceità e meritevolezza. Il primo riguarda la conformità dei contratti alla legge cheè anche un controllo di tipo formale. Il secondo è la valutazione riguardante la meritevolezza -> interessi conseguiti attraverso il contratto, sono meritevoli quando hanno diritto di essere tutelati dall’ordinamento, apposita tutela è possibile infatti utilizzare un contratto tipico per scopi immeritevoli (vendita di organi, scambio di sostanze stupefacenti o vendita di armi). Sono tutti interessi immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Ogni contratto pur tutelato e apprezzato dalla costituzione (art. 41) deve rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (ex: non deve perseguire scopi che siano discriminatori della dignità umana) questo vale sia per contratti pubblici (stipulati a seguito di bandi pubblici) sia per i contratti privati (ex: annuncio di un’offerta lavorativa che celi fini discriminatori) sarà un contratto illegittimo (solo italiani o no meridionali).
Ci sono gli elementi essenziali del
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contratto e gli elementi accidentali (che sipossono aggiungere).
ELEMENTI ESSENZIALI:
I primi sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma quando è richiesta ad“sub stant(z)iam”.
La CAUSA è la funzione economica sociale che induce le parti a stipulare ilcontratto deve essere lecita, possibile, determinata o determinabile.
L’OGGETTO è la prestazione che deve essere eseguita anche questo deveessere possibile, lecito, determinato o determinabile.
La FORMA deve essere rispettata quando è richiesta come requisito divalidità del contratto, in caso contrario vige il principio di libertà dellaforma, se uno degli elementi essenziali del contratto manca il contratto ènullo e non può produrre effetti
Lezione 18
Il CONTRATTO: acquista tra i soggetti forza di legge assumendo quindi forzavincolante