1. Nozione: definizione
2. Disciplina: regole
3. Funzione: perché
Lezione 1
Le regole sono criteri di valutazione del comportamento umano.
È la norma, ovvero la regola, a dirci se il nostro comportamento è giusto,
ovvero conforme all’ordinamento giuridico, oppure se è illecito, ovvero
contro la legge. La funzione (numero 3 del nostro schema) della regola è
quella di disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti. Sono
giuridicamente rilevanti quelle situazioni che necessitano di attenzione da
parte dell’ordinamento giuridico.
Esempi di situazioni irrilevanti per l’ordinamento sono i vari comportamenti
che possiamo esercitare nelle nostre case. Se accendo la TV, per
l’ordinamento quella situazione è irrilevante. Se invece alle 3 del mattino
decido di accendere la radio al massimo volume e di dare una festa,
l’ordinamento giuridico se ne occupa e se ne preoccupa. Come? Attraverso
le regole condominiali, nelle quali è stabilito l’orario di silenzio, cioè quello
nel quale non si deve far rumore.
Quindi, la regola ci dice quello che possiamo fare e può risolvere eventuali
situazioni di conflitto (esempio: studente in piedi-studente seduto; se ci
sono persone con priorità, cioè donna incita, disabili, anziani la regola
risolve il conflitto a favore di questi ultimi). Ogni situazione che presenta un
conflitto tra diritti contrastanti è risolta dalla regola, attraverso il
bilanciamento, ovvero la decisione su quale interesse deve prevalere
sull’altro (ecco perché il diritto e la giustizia sono rappresentati da una
bilancia).
Perché sono state create le regole? Per proteggere la collettività. Le regole
hanno l’obbiettivo sia di valutare il comportamento umano sia di
modificarlo verso comportamenti che siano legittimi (leciti). Un esempio
valido è il codice della strada, le cui norme sono state inserite per (questo
è il perché) tutelare l’incolumità pubblica delle persone che circolano sulle
strade. Se le persone condividessero questa funzione, sarebbero portate a
modificare i loro comportamenti, adeguandoli alle norme, cosicché gli unici
incidenti possibili sarebbero quelli per caso fortuito o forza maggiore (crollo
ponte o caduta lampione sulla strada). La consapevolezza della funzione di
queste regole avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione degli
incidenti.
Ogni comportamento umano si basa sulla fiducia negli altri. Può essere
fiducia relativa ai rapporti interpersonali (nonni, figli, mogli), può essere
fiducia verso persone sconosciute che incontriamo in strada, può essere
fiducia nei confronti della persona con cui stipuliamo un contrario, può
essere fiducia nei confronti di chi sta circolando sulla nostra strada. Fiducia
significa fare affidamento sui comportamenti degli altri. Quando attraverso
la strada con il semaforo verde e sulle strisce pedonali, io faccio
affidamento sul fatto che la macchina con il semaforo rosso si fermi. Se non
facessi affidamento e non mi fidassi di questo, potrei non attraversare più,
se non quando la strada è completamente deserta. In diritto la fiducia ha
un’enorme rilevanza giuridica e assume il nome di “affidamento/buona
fede/correttezza”.
Piramide gerarchica delle fonti del diritto
1. Costituzione e leggi costituzionali
2. Leggi europee e internazionali
3. Leggi ordinarie (c.c)
4. Leggi secondarie (leggi regionali)
5. Leggi terziarie (leggi del comune)
6. Usi e consuetudini (comportamenti, reterai nel tempo da un
numero ampio di persone, che ci fa ritenere che quel
comportamento sia giusto - esempio saluto al vicino)
Lezione 2
La norma è un criterio di valutazione del comportamento umano. Le sue
caratteristiche sono astrattezza e generalità. ASTRATTA: perché non si
riferisce a tizio, caio, sempronio; ma, per esempio, disciplina le situazioni
giuridiche (proprietà, contratti, rapporti famigliari, circolazione stradale,
sistema penale ecc.). GENERALITA’: perché si riferisce ai consociati (tutti noi
- tutte le persone che vivono all’interno di un sistema). La norma può
riferirsi a delle categorie (consumatori, lavoratori, imprese) o anche a
specifiche attività o beni (beni immobili, mobili registrati, mobili).
L’ARTICOLO: è l’enunciato o meglio la disposizione normativa. La legge è
composta dagli articoli che ne fanno parte. Se vogliamo parlare del
contenuto degli articoli ci riferiamo alla norma/disposizione normativa; se
vogliamo riferirci agli articoli, facciamo riferimento al contenuto della legge.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO: è il complesso delle regole in vigore in un
determinato paese.
Nel nostro ordinamento le fonti del diritto (ogni atto o fatto idoneo a
produrre una regola) sono costruite in chiave gerarchica; immaginiamo una
piramide. All’apice di questa piramide c’è la costituzione e le leggi
costituzionali. Immediatamente dopo (o per alcuni accanto) ci sono le
norme europee e quelle internazionali riconosciute. Al terzo posto abbiamo
le leggi ordinarie (codice civile); al quarto posto le leggi secondarie
(regolamenti regionali), al quinto posto le leggi terziarie (regolamenti
comunali); all’ultimo posto usi e consuetudini (comportamenti reterai nel
tempo, considerati giusti).
Qualora due articoli dovessero trovarsi in conflitto tra di loro, nell’ambito
di una controversia (esempio: un articolo dice che quella cosa si può fare,
un altro dice di no), il giudice, dovendo dare una soluzione, potrà ricorrere
a 3 criteri:
-GERARCHICO: (la norma di rango superiore prevale su quella inferiore)
-CRONOLOGICO: (la norma emanata successivamente prevale su quella
anteriore)
-SPECIALITA’: (la norma speciale prevale su quella generale) - esempio: una
norma del codice civile riguarda gli elementi essenziali del contratto,
mentre una norma sul contratto di compravendita dispone che uno degli
elementi essenziali può mancare. Entrambe le norme sono nel codice civile
(stesso rango - NO GERARCHICO) - (stessa data - NO CRONOLOGICO). Il
giudice applicherà la norma sul contratto di compravendita, in quanto
norma speciale prevale rispetto alla norma generale, che si riferisce ai
contratti generali).
Il criterio gerarchico, ove possibile, deve essere sempre rispettato, perché
è a tutela della costruzione del nostro sistema normativo. Potrebbe
succedere che riguardo alla controversia siano applicabili sia il criterio
cronologico che quello di specialità. In questi casi spetterà al giudice
selezionare la norma applicabile.
Nel caso in cui manchi una legge applicabile alla controversia il giudice
ricorrerà alla analogia legis: applicherà la norma che disciplina un caso
simile. Se dovesse mancare anche una norma di un caso simile, il giudice
ricorrerà alla analogia iuris: ovvero ai principi generali dell’ordinamento (la
costituzione).
Lezione 3
Nel nostro ordinamento abbiamo il LEGISLATORE: che ha il compito di
introdurre, modificare o estinguere le leggi.
La GIURISPRUDENZA: è costituita dalle sentenze che sono emanate dai
giudici. Ci sono 3 gradi di giurisdizione:
1. Giudice di pace e tribunale
2. Corte d’appello
3. Corte di cassazione
La sentenza di questa (3) assume l’effetto di giudicato, non potendo più
essere appellata. Le nostre sentenze non sono vincolanti.
Ci possono essere orientamenti maggioritari, senza però diventare regole.
La DOTTRINA: è costituita dai giuristi (professori universitari, notai,
magistrati), attraverso i loro scritti, cercano di sollecitare giurisprudenza e
legislatore, ponendo attenzione a determinate questioni.
Le fonti europee (2 grado della gerarchia delle fonti) sono costituite
prevalentemente dai regolamenti e dalle direttive. I primi sono
immediatamente applicabili; le seconde necessitano di un atto di
recepimento nell’ordinamento dei diversi stati membri. Il recepimento ha
la funzione di adeguare gli strumenti normativi di un paese alle regole
contenute nella direttiva. Il consueto ritardo dello Stato italiano a recepire
le direttive, causando discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri
stati membri, ha portato a considerare le direttive sufficientemente
dettagliate (ovvero chiare nei diritti e nei doveri riconosciuti) auto
esecutive, cosicché il cittadino italiano potesse ottenere la stessa tutela già
garantita ai cittadini degli stati membri che tempestivamente avevano
recepito la direttiva.
L’ordine gerarchico delle fonti del diritto è nell’articolo 1 (preleggi) del
codice civile (c.c.), nel quale è indicato al primo posto la legge, secondo:
regolamenti, terzo: norme corporative, quarto gli usi. La caduta del
fascismo e l’introduzione della costituzione, avvenuti dopo il 1942 (anno di
introduzione del c.c.), fanno ritenere tale articolo IMPLICITAMENTE
modificato secondo l’ordine che abbiamo indicato.
Lezione 4
I diritti si distinguono in assoluti e relativi.
Tra quelli assoluti abbiamo i diritti della personalità e i diritti assoluti reali.
- DIRITTI DELLA PERSONALITA’: sono riconosciuti dall’ordinamento
giuridico e garantiti alla persona in quanto tale sono qualità della persona
stessa.
- DIRITTI ASSOLUTI REALI: incidono su una Res, ovvero su una cosa;
questo significa che c’è una relazione esterna tra il soggetto e la cosa. Ne
può disporre ad esempio alienando il bene, può non usarlo senza che il
non uso gli faccia perdere il diritto; entrambi sono imprescrittibili ovvero
non si perdono anche se non vengono esercitati, salvo per i diritti assoluti
reali (un’eccezione che vedremo più avanti - usucapione).
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- DIRITTI RELATIVI: possono essere fatti valere solo nei confronti di una
persona determinata e sono soggetti a prescrizione; un creditore può
esercitare il suo diritto entro un periodo stabilito dalla legge, decorso il
quale il diritto si estingue
DIRITTO ALLA SALUTE: non può essere sganciato dal diritto all’ambiente
salubre, dal diritto alla vita, dal diritto al consenso informato. Si tratta di
una categoria aperta perché i diritti della personalità si evolvono con
l’evolversi della società; per questo motivo non abbiamo un elenco
tassativo di tali diritti. L’introduzione delle nuove tecnologie ha richiesto
una maggiore attenzione e una rilettura dei concetti di privacy di
reputazione e immagine; quando internet non c’era le notizie e le
informazioni circolavano in un ambito territoriale e temporale limitato.
Oggi la limitazione è quasi impossibile, la stessa pandemia ha provocato
l’incisione della nostra privacy attraverso il monitoraggio dei nostri
spostamenti finalizzato al contenimento del numero dei contagi e in
brevissimo tempo è cambiata la nostra privacy.
Il problema più rilevante in tema di diritti della personalità riguarda la
riparazione dei danni subiti; infatti se subisco un danno alla mia macchina
la riparazione, ovvero la consegna della somma di denaro per ripararla,
soddisferà il mio interesse potendo quindi chiamarla satisfattiva; se,
invece, subisco un danno alla mia autostima, la riparazione non potrà
soddisfarmi perché il danno subito sarà superiore alla somma ricevuta -
ecco perché bisognerebbe attuare mezzi di tutela preventiva orientati ad
evitare il danno piuttosto che a ripararlo.
Lezione 5
DIRITTI PERSONALITA’: la tutela di natura meramente riparatoria si rivela
insufficiente, perché avviene a posteriori e il danno subito non potrà
considerarsi pienamente risarcito dalla somma di denaro. Già da ora
possiamo dire che anche i danni di natura prettamente patrimoniale, per
essere riparati, occorre tempo e denaro per raggiungere il risultato del
risarcimento del danno. Proprio la funzione dei diritti di personalità
rintracciabile nel pieno sviluppo della personalità umana richiederebbe
l’adozione di strumenti di tutela di tipo preventivo, ovvero idonei a evitare
che il danno si verifichi (es. necessità di tali strumenti è la tutela
dell’ambiente, imprescindibile per tutelare il diritto alla salute delle
persone).
Ci si è accorti in epoca recente che l’ambiente e le sue singole risorse
iniziavano a diventare insufficienti per questo si cerca di modificare i
comportamenti umani per renderli ecosostenibili. Queste tutele sono
necessarie per tutelare l’ambiente; esempio di come l’ambiente incida sul
diritto alla salute il caso Ilva di Taranto; quando nel ‘97 fu venduta alla
famiglia Riva, non furono adottati gli strumenti di contenimento delle
polveri sottili (diossina) e in poco tempo la popolazione ha iniziato ad
ammalarsi di tumore e malattie autoimmuni. L’incidenza dell’attività
produttività sullo stato di salute della popolazione era evidente ma per
tanti anni si è fatto poco o nulla nonostante le diverse denunce esperite da
medici, magistrati e cittadini, ma il problema vero risiede nel mancato
rispetto del principio “chi inquina paga” (fonte europea), in base al quale
se l’imprenditore svolgendo la sua attività inquina il territorio circostante è
obbligato a provvedere alla bonifica e qualora non provveda dovrà
intervenire lo Stato. Riguardo al caso Ilva, queste norme non sono state
applicate. L’attenzione è nata solo ad Agosto 2012, quando un gruppo di
lavoratori tarantini bloccò la produzione e l’accesso alla città. La mancanza
di un registro dei tumori richiesto per diversi anni che contenesse il numero
e la tipologia dei tumori presenti in città è stato lo stratagemma per
impedire l’applicazione delle sanzioni previste perché mancava la
dimostrazione del nesso di causalità fra condotta e danno (ci deve essere
un collegamento); la corte costituzionale, nel 2013, ha emesso una
sentenza politica con la quale stabiliva la compatibilità del decreto “Salva
ILVA” al principio costituzionale del diritto alla salute, stabilendo che nella
costituzione non esiste una gerarchia tra il diritto al lavoro e il diritto alla
salute . Ad oggi si contano tumori e malattie autoimmuni nella % di 1 ogni
2 persone. L’accordo intervenuto con “ArcelorMittal” ha portato alla
costruzione di una copertura per contenere le polveri sottili e il caso Ilva,
fino a quando non sarà risolto, dimostra come nel bilanciamento tra
interessi relativi all’economia e interessi di natura non patrimoniale
prevalgano i primi. Le normative esistono ma non vengono applicate.
Gli strumenti di tutela dei diritti della personalità sono anche le azioni
inibitorie, che tendono ad impedire la prosecuzione della condotta lesiva
(es. chiedere al motore di ricerca di smettere di utilizzare le proprie ricerche
per indurre il soggetto all’acquisto).
Lezione 6
CAPACITA’ GIURIDICA: si acquista con la nascita ed è l’idoneità del soggetto
ad essere titolare di diritti e doveri e una situazione statica e anche
disposizioni testamentarie a favore del concepito (colui che nascerà)
possono acquistare efficacia se il bimbo nasce vivo per almeno un minuto,
infatti l’eventuale disposizione con la quale il testatore dovesse disporre del
diritto di proprietà nei confronti del nipote che verrà la nascita e l’essere
vivo per almeno un minuto consente nel caso la successione a favore dei
genitori.
CAPACITA’ DI AGIRE: si acquista con la maggiore età e con essa si acquistano
diritti e doveri e una situazione dinamica e con essa l’ordinamento compie
una presunzione dal fatto noto o compiuto 18 anni si presume un fatto
ignoto o la maturità psicofisica per comprendere le conseguenze delle mie
azioni.
Proprio per tali motivi esistono delle eccezioni:
-minore emancipato
-interdetto
-amministratore di sostegno
- MINORE EMANCIPATO: Il soggetto che abbia compiuto almeno 16 anni e
che abbia intenzione di contrarre matrimonio può chiedere al tribunale per
i minorenni l’emancipazione e il giudice verificherà la capacità psico-fisica
del minore di rendersi conto di quello che significa emanciparsi, una volta
ottenuta l’emancipazione potrà compiere atti di ordinaria
amministrazione, recentemente il legislatore ha previsto un’altra
situazione per richiedere l’emancipazione ovvero il minore che si dovesse
trovare a dover proseguire l’attività d’Impresa di famiglia. La presenza sul
nostro territorio di moltissime piccole imprese di natura familiare ha
richiesto questo intervento e con l’emancipazione il soggetto potrà
compiere anche atti di straordinaria amministrazione. Il provvedimento di
emancipazione serve al soggetto per essere ritenuto capace di compiere
atti altrimenti preclusi e serve ai terzi per sapere che il minore emancipato
si può comportare come un maggiorenne.
- INTERDETTO: in cui il soggetto maggiorenne non ha la capacità di agire
perché affetto da infermità psico-fisica che gli impediscono di esercitare i
suoi diritti nei casi gravi di totale assenza di capacità.
- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNI: quando il soggetto è capace di far fronte
ad alcune sue necessità potrà nominare il cosiddetto amministratore di
sostegno che ha il compito di occuparsi degli aspetti esistenziali del
beneficiario come ad esempio fargli seguire delle terapie che migliorino la
qualità della sua vita (ippoterapia, musicoterapia ecc.) e una figura
destinata ad essere utilizzata anche per ambiti diversi da questo: sostegno
alla famiglia nella gestione del soggetto; sostegno al beneficiario per il
periodo in cui non sarà più in grado di intendere e volere(Alzheimer);
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