Estratto del documento

1. Nozione: definizione

2. Disciplina: regole

3. Funzione: perché

Lezione 1

Le regole sono criteri di valutazione del comportamento umano.

È la norma, ovvero la regola, a dirci se il nostro comportamento è giusto,

ovvero conforme all’ordinamento giuridico, oppure se è illecito, ovvero

contro la legge. La funzione (numero 3 del nostro schema) della regola è

quella di disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti. Sono

giuridicamente rilevanti quelle situazioni che necessitano di attenzione da

parte dell’ordinamento giuridico.

Esempi di situazioni irrilevanti per l’ordinamento sono i vari comportamenti

che possiamo esercitare nelle nostre case. Se accendo la TV, per

l’ordinamento quella situazione è irrilevante. Se invece alle 3 del mattino

decido di accendere la radio al massimo volume e di dare una festa,

l’ordinamento giuridico se ne occupa e se ne preoccupa. Come? Attraverso

le regole condominiali, nelle quali è stabilito l’orario di silenzio, cioè quello

nel quale non si deve far rumore.

Quindi, la regola ci dice quello che possiamo fare e può risolvere eventuali

situazioni di conflitto (esempio: studente in piedi-studente seduto; se ci

sono persone con priorità, cioè donna incita, disabili, anziani la regola

risolve il conflitto a favore di questi ultimi). Ogni situazione che presenta un

conflitto tra diritti contrastanti è risolta dalla regola, attraverso il

bilanciamento, ovvero la decisione su quale interesse deve prevalere

sull’altro (ecco perché il diritto e la giustizia sono rappresentati da una

bilancia).

Perché sono state create le regole? Per proteggere la collettività. Le regole

hanno l’obbiettivo sia di valutare il comportamento umano sia di

modificarlo verso comportamenti che siano legittimi (leciti). Un esempio

valido è il codice della strada, le cui norme sono state inserite per (questo

è il perché) tutelare l’incolumità pubblica delle persone che circolano sulle

strade. Se le persone condividessero questa funzione, sarebbero portate a

modificare i loro comportamenti, adeguandoli alle norme, cosicché gli unici

incidenti possibili sarebbero quelli per caso fortuito o forza maggiore (crollo

ponte o caduta lampione sulla strada). La consapevolezza della funzione di

queste regole avrebbe dovuto comportare una drastica riduzione degli

incidenti.

Ogni comportamento umano si basa sulla fiducia negli altri. Può essere

fiducia relativa ai rapporti interpersonali (nonni, figli, mogli), può essere

fiducia verso persone sconosciute che incontriamo in strada, può essere

fiducia nei confronti della persona con cui stipuliamo un contrario, può

essere fiducia nei confronti di chi sta circolando sulla nostra strada. Fiducia

significa fare affidamento sui comportamenti degli altri. Quando attraverso

la strada con il semaforo verde e sulle strisce pedonali, io faccio

affidamento sul fatto che la macchina con il semaforo rosso si fermi. Se non

facessi affidamento e non mi fidassi di questo, potrei non attraversare più,

se non quando la strada è completamente deserta. In diritto la fiducia ha

un’enorme rilevanza giuridica e assume il nome di “affidamento/buona

fede/correttezza”.

Piramide gerarchica delle fonti del diritto

1. Costituzione e leggi costituzionali

2. Leggi europee e internazionali

3. Leggi ordinarie (c.c)

4. Leggi secondarie (leggi regionali)

5. Leggi terziarie (leggi del comune)

6. Usi e consuetudini (comportamenti, reterai nel tempo da un

numero ampio di persone, che ci fa ritenere che quel

comportamento sia giusto - esempio saluto al vicino)

Lezione 2

La norma è un criterio di valutazione del comportamento umano. Le sue

caratteristiche sono astrattezza e generalità. ASTRATTA: perché non si

riferisce a tizio, caio, sempronio; ma, per esempio, disciplina le situazioni

giuridiche (proprietà, contratti, rapporti famigliari, circolazione stradale,

sistema penale ecc.). GENERALITA’: perché si riferisce ai consociati (tutti noi

- tutte le persone che vivono all’interno di un sistema). La norma può

riferirsi a delle categorie (consumatori, lavoratori, imprese) o anche a

specifiche attività o beni (beni immobili, mobili registrati, mobili).

L’ARTICOLO: è l’enunciato o meglio la disposizione normativa. La legge è

composta dagli articoli che ne fanno parte. Se vogliamo parlare del

contenuto degli articoli ci riferiamo alla norma/disposizione normativa; se

vogliamo riferirci agli articoli, facciamo riferimento al contenuto della legge.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO: è il complesso delle regole in vigore in un

determinato paese.

Nel nostro ordinamento le fonti del diritto (ogni atto o fatto idoneo a

produrre una regola) sono costruite in chiave gerarchica; immaginiamo una

piramide. All’apice di questa piramide c’è la costituzione e le leggi

costituzionali. Immediatamente dopo (o per alcuni accanto) ci sono le

norme europee e quelle internazionali riconosciute. Al terzo posto abbiamo

le leggi ordinarie (codice civile); al quarto posto le leggi secondarie

(regolamenti regionali), al quinto posto le leggi terziarie (regolamenti

comunali); all’ultimo posto usi e consuetudini (comportamenti reterai nel

tempo, considerati giusti).

Qualora due articoli dovessero trovarsi in conflitto tra di loro, nell’ambito

di una controversia (esempio: un articolo dice che quella cosa si può fare,

un altro dice di no), il giudice, dovendo dare una soluzione, potrà ricorrere

a 3 criteri:

-GERARCHICO: (la norma di rango superiore prevale su quella inferiore)

-CRONOLOGICO: (la norma emanata successivamente prevale su quella

anteriore)

-SPECIALITA’: (la norma speciale prevale su quella generale) - esempio: una

norma del codice civile riguarda gli elementi essenziali del contratto,

mentre una norma sul contratto di compravendita dispone che uno degli

elementi essenziali può mancare. Entrambe le norme sono nel codice civile

(stesso rango - NO GERARCHICO) - (stessa data - NO CRONOLOGICO). Il

giudice applicherà la norma sul contratto di compravendita, in quanto

norma speciale prevale rispetto alla norma generale, che si riferisce ai

contratti generali).

Il criterio gerarchico, ove possibile, deve essere sempre rispettato, perché

è a tutela della costruzione del nostro sistema normativo. Potrebbe

succedere che riguardo alla controversia siano applicabili sia il criterio

cronologico che quello di specialità. In questi casi spetterà al giudice

selezionare la norma applicabile.

Nel caso in cui manchi una legge applicabile alla controversia il giudice

ricorrerà alla analogia legis: applicherà la norma che disciplina un caso

simile. Se dovesse mancare anche una norma di un caso simile, il giudice

ricorrerà alla analogia iuris: ovvero ai principi generali dell’ordinamento (la

costituzione).

Lezione 3

Nel nostro ordinamento abbiamo il LEGISLATORE: che ha il compito di

introdurre, modificare o estinguere le leggi.

La GIURISPRUDENZA: è costituita dalle sentenze che sono emanate dai

giudici. Ci sono 3 gradi di giurisdizione:

1. Giudice di pace e tribunale

2. Corte d’appello

3. Corte di cassazione

La sentenza di questa (3) assume l’effetto di giudicato, non potendo più

essere appellata. Le nostre sentenze non sono vincolanti.

Ci possono essere orientamenti maggioritari, senza però diventare regole.

La DOTTRINA: è costituita dai giuristi (professori universitari, notai,

magistrati), attraverso i loro scritti, cercano di sollecitare giurisprudenza e

legislatore, ponendo attenzione a determinate questioni.

Le fonti europee (2 grado della gerarchia delle fonti) sono costituite

prevalentemente dai regolamenti e dalle direttive. I primi sono

immediatamente applicabili; le seconde necessitano di un atto di

recepimento nell’ordinamento dei diversi stati membri. Il recepimento ha

la funzione di adeguare gli strumenti normativi di un paese alle regole

contenute nella direttiva. Il consueto ritardo dello Stato italiano a recepire

le direttive, causando discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri

stati membri, ha portato a considerare le direttive sufficientemente

dettagliate (ovvero chiare nei diritti e nei doveri riconosciuti) auto

esecutive, cosicché il cittadino italiano potesse ottenere la stessa tutela già

garantita ai cittadini degli stati membri che tempestivamente avevano

recepito la direttiva.

L’ordine gerarchico delle fonti del diritto è nell’articolo 1 (preleggi) del

codice civile (c.c.), nel quale è indicato al primo posto la legge, secondo:

regolamenti, terzo: norme corporative, quarto gli usi. La caduta del

fascismo e l’introduzione della costituzione, avvenuti dopo il 1942 (anno di

introduzione del c.c.), fanno ritenere tale articolo IMPLICITAMENTE

modificato secondo l’ordine che abbiamo indicato.

Lezione 4

I diritti si distinguono in assoluti e relativi.

Tra quelli assoluti abbiamo i diritti della personalità e i diritti assoluti reali.

- DIRITTI DELLA PERSONALITA’: sono riconosciuti dall’ordinamento

giuridico e garantiti alla persona in quanto tale sono qualità della persona

stessa.

- DIRITTI ASSOLUTI REALI: incidono su una Res, ovvero su una cosa;

questo significa che c’è una relazione esterna tra il soggetto e la cosa. Ne

può disporre ad esempio alienando il bene, può non usarlo senza che il

non uso gli faccia perdere il diritto; entrambi sono imprescrittibili ovvero

non si perdono anche se non vengono esercitati, salvo per i diritti assoluti

reali (un’eccezione che vedremo più avanti - usucapione).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- DIRITTI RELATIVI: possono essere fatti valere solo nei confronti di una

persona determinata e sono soggetti a prescrizione; un creditore può

esercitare il suo diritto entro un periodo stabilito dalla legge, decorso il

quale il diritto si estingue

DIRITTO ALLA SALUTE: non può essere sganciato dal diritto all’ambiente

salubre, dal diritto alla vita, dal diritto al consenso informato. Si tratta di

una categoria aperta perché i diritti della personalità si evolvono con

l’evolversi della società; per questo motivo non abbiamo un elenco

tassativo di tali diritti. L’introduzione delle nuove tecnologie ha richiesto

una maggiore attenzione e una rilettura dei concetti di privacy di

reputazione e immagine; quando internet non c’era le notizie e le

informazioni circolavano in un ambito territoriale e temporale limitato.

Oggi la limitazione è quasi impossibile, la stessa pandemia ha provocato

l’incisione della nostra privacy attraverso il monitoraggio dei nostri

spostamenti finalizzato al contenimento del numero dei contagi e in

brevissimo tempo è cambiata la nostra privacy.

Il problema più rilevante in tema di diritti della personalità riguarda la

riparazione dei danni subiti; infatti se subisco un danno alla mia macchina

la riparazione, ovvero la consegna della somma di denaro per ripararla,

soddisferà il mio interesse potendo quindi chiamarla satisfattiva; se,

invece, subisco un danno alla mia autostima, la riparazione non potrà

soddisfarmi perché il danno subito sarà superiore alla somma ricevuta -

ecco perché bisognerebbe attuare mezzi di tutela preventiva orientati ad

evitare il danno piuttosto che a ripararlo.

Lezione 5

DIRITTI PERSONALITA’: la tutela di natura meramente riparatoria si rivela

insufficiente, perché avviene a posteriori e il danno subito non potrà

considerarsi pienamente risarcito dalla somma di denaro. Già da ora

possiamo dire che anche i danni di natura prettamente patrimoniale, per

essere riparati, occorre tempo e denaro per raggiungere il risultato del

risarcimento del danno. Proprio la funzione dei diritti di personalità

rintracciabile nel pieno sviluppo della personalità umana richiederebbe

l’adozione di strumenti di tutela di tipo preventivo, ovvero idonei a evitare

che il danno si verifichi (es. necessità di tali strumenti è la tutela

dell’ambiente, imprescindibile per tutelare il diritto alla salute delle

persone).

Ci si è accorti in epoca recente che l’ambiente e le sue singole risorse

iniziavano a diventare insufficienti per questo si cerca di modificare i

comportamenti umani per renderli ecosostenibili. Queste tutele sono

necessarie per tutelare l’ambiente; esempio di come l’ambiente incida sul

diritto alla salute il caso Ilva di Taranto; quando nel ‘97 fu venduta alla

famiglia Riva, non furono adottati gli strumenti di contenimento delle

polveri sottili (diossina) e in poco tempo la popolazione ha iniziato ad

ammalarsi di tumore e malattie autoimmuni. L’incidenza dell’attività

produttività sullo stato di salute della popolazione era evidente ma per

tanti anni si è fatto poco o nulla nonostante le diverse denunce esperite da

medici, magistrati e cittadini, ma il problema vero risiede nel mancato

rispetto del principio “chi inquina paga” (fonte europea), in base al quale

se l’imprenditore svolgendo la sua attività inquina il territorio circostante è

obbligato a provvedere alla bonifica e qualora non provveda dovrà

intervenire lo Stato. Riguardo al caso Ilva, queste norme non sono state

applicate. L’attenzione è nata solo ad Agosto 2012, quando un gruppo di

lavoratori tarantini bloccò la produzione e l’accesso alla città. La mancanza

di un registro dei tumori richiesto per diversi anni che contenesse il numero

e la tipologia dei tumori presenti in città è stato lo stratagemma per

impedire l’applicazione delle sanzioni previste perché mancava la

dimostrazione del nesso di causalità fra condotta e danno (ci deve essere

un collegamento); la corte costituzionale, nel 2013, ha emesso una

sentenza politica con la quale stabiliva la compatibilità del decreto “Salva

ILVA” al principio costituzionale del diritto alla salute, stabilendo che nella

costituzione non esiste una gerarchia tra il diritto al lavoro e il diritto alla

salute . Ad oggi si contano tumori e malattie autoimmuni nella % di 1 ogni

2 persone. L’accordo intervenuto con “ArcelorMittal” ha portato alla

costruzione di una copertura per contenere le polveri sottili e il caso Ilva,

fino a quando non sarà risolto, dimostra come nel bilanciamento tra

interessi relativi all’economia e interessi di natura non patrimoniale

prevalgano i primi. Le normative esistono ma non vengono applicate.

Gli strumenti di tutela dei diritti della personalità sono anche le azioni

inibitorie, che tendono ad impedire la prosecuzione della condotta lesiva

(es. chiedere al motore di ricerca di smettere di utilizzare le proprie ricerche

per indurre il soggetto all’acquisto).

Lezione 6

CAPACITA’ GIURIDICA: si acquista con la nascita ed è l’idoneità del soggetto

ad essere titolare di diritti e doveri e una situazione statica e anche

disposizioni testamentarie a favore del concepito (colui che nascerà)

possono acquistare efficacia se il bimbo nasce vivo per almeno un minuto,

infatti l’eventuale disposizione con la quale il testatore dovesse disporre del

diritto di proprietà nei confronti del nipote che verrà la nascita e l’essere

vivo per almeno un minuto consente nel caso la successione a favore dei

genitori.

CAPACITA’ DI AGIRE: si acquista con la maggiore età e con essa si acquistano

diritti e doveri e una situazione dinamica e con essa l’ordinamento compie

una presunzione dal fatto noto o compiuto 18 anni si presume un fatto

ignoto o la maturità psicofisica per comprendere le conseguenze delle mie

azioni.

Proprio per tali motivi esistono delle eccezioni:

-minore emancipato

-interdetto

-amministratore di sostegno

- MINORE EMANCIPATO: Il soggetto che abbia compiuto almeno 16 anni e

che abbia intenzione di contrarre matrimonio può chiedere al tribunale per

i minorenni l’emancipazione e il giudice verificherà la capacità psico-fisica

del minore di rendersi conto di quello che significa emanciparsi, una volta

ottenuta l’emancipazione potrà compiere atti di ordinaria

amministrazione, recentemente il legislatore ha previsto un’altra

situazione per richiedere l’emancipazione ovvero il minore che si dovesse

trovare a dover proseguire l’attività d’Impresa di famiglia. La presenza sul

nostro territorio di moltissime piccole imprese di natura familiare ha

richiesto questo intervento e con l’emancipazione il soggetto potrà

compiere anche atti di straordinaria amministrazione. Il provvedimento di

emancipazione serve al soggetto per essere ritenuto capace di compiere

atti altrimenti preclusi e serve ai terzi per sapere che il minore emancipato

si può comportare come un maggiorenne.

- INTERDETTO: in cui il soggetto maggiorenne non ha la capacità di agire

perché affetto da infermità psico-fisica che gli impediscono di esercitare i

suoi diritti nei casi gravi di totale assenza di capacità.

- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNI: quando il soggetto è capace di far fronte

ad alcune sue necessità potrà nominare il cosiddetto amministratore di

sostegno che ha il compito di occuparsi degli aspetti esistenziali del

beneficiario come ad esempio fargli seguire delle terapie che migliorino la

qualità della sua vita (ippoterapia, musicoterapia ecc.) e una figura

destinata ad essere utilizzata anche per ambiti diversi da questo: sostegno

alla famiglia nella gestione del soggetto; sostegno al beneficiario per il

periodo in cui non sarà più in grado di intendere e volere(Alzheimer);

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca1899_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.
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