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II. emptio spei:
Si trasferisce la proprietà del bene quando il bene viene ad esistenza, quindi acquisto l'aspettativa che la cosa venga ad esistere; siamo nel campo del contratto aleatorio, nel quale accetto il rischio in quanto il contratto non è nullo se il bene non viene ad esistere, il compratore sarebbe comunque tenuto a pagare.
emptio rei sperata:
È l'acquisto della cosa sperata ed è il caso del contratto commutativo (ad esempio, acquisto tutta l'uva che verrà prodotta da un vigneto ma se questa non viene ad esistenza il contratto è nullo). Vendita di cosa altrui = quando il venditore diventa a sua volta proprietario del bene del terzo.
III. oggetto di vendita
Si ha il trasferimento del diritto di proprietà.
Vendita a rate
Con il pagamento dell'ultima rata si ha il trasferimento del diritto di proprietà.
IV. DISTINZIONE DELLE CATEGORIE CONTRATTUALI SULLA BASE DELLA CAUSA
La causa del contratto è la...
funzione economica e sociale che il contratto produce e sulla base di essa possiamo distinguere tra:
contratti a prestazioni corrispettive o contratti sinalagmatici (=reciprocità)
- In questo caso entrambi i contraenti sono reciprocamente obbligati nei confronti dell'altro; ciascuna parte è contemporaneamente creditrice della prestazione dell'altra e debitrice della propria. La causa del contratto si identifica nel nesso di interdipendenza che intercorre tra le reciproche prestazioni; questi contratti costituiscono un genere formato da due diverse specie:
- contratti commutativi - contratti in cui le parti contraenti sin dal momento della conclusione del contratto sono in grado di conoscere gli effetti patrimoniali che il contratto produrrà nei loro confronti sia in termini di arricchimento sia in termini di depauperamento (es. vendita nella sua accezione generale)
- contratti aleatori - gli effetti patrimoniali che il contratto produce sono
Questo caso si identifica nello spirito di liberalità, cioè nella volontà di arricchire un soggetto senza ottenere alcunché in cambio; questa causa prende il nome di causa liberale. Una caratteristica importante è che sono gli unici contratti cui può essere apposto l'elemento accidentale del modo o onere (vedi infra) inerente al comportamento del disponente che sottopone al beneficiario.
Contratti associativi o contratti plurilaterali o con comunione di scopo: la causa si identifica con lo scopo comune: le parti concludono il contratto per il raggiungimento di uno scopo che è omogeneo per tutte; è quindi diverso dai contratti a prestazioni corrispettive in quanto manca un interesse contrapposto e vi è invece un interesse comune. È il caso del contratto di società, nel quale tutti i partecipanti (=soci) conferiscono beni e servizi per un'attività economica e organizzata al fine di divisione degli.
utili.DISTINZIONE FONDATA SULL'INCIDENZA DEL FATTORE TEMPO RIGUARDO AL CONTRATTO In questo caso si può distinguere tra: 1. contratti ad esecuzione istantanea In questi contratti si realizza una sovrapposizione temporale (=contestualità) tra fase genetica e fase funzionale del contratto; il contratto viene eseguito contestualmente alla sua stipulazione. Consenso e consegna e pagamento del prezzo sono contestuali, immediate. 2. contratti ad esecuzione differita C'è discrasia temporale tra il momento in cui il contratto viene concluso e il momento in cui il contratto viene eseguito. contratti ad esecuzione continuata o periodica (=contratti di durata) 3. Gli effetti del contratto (=negoziali) non si esauriscono in un solo atto di esecuzione ma si protraggono nel tempo (es. contratto di locazione); tali contratti possono essere sottoposti a: -> termine iniziale -> termine finale Così come possono essere stipulati a: -> tempo indeterminato N.B. NeiContratti di durata il recesso e la risoluzione non hanno effetto retroattivo (=riguardo alle prestazioni già eseguite), quindi non generano alcun effetto restitutorio (vedi infra).
PRINCIPALI NORME IN TEMA DI CONTRATTI
L'art.1325 indica quali sono gli elementi o requisiti necessari che il contratto deve avere: un contratto privo di uno dei suoi elementi necessari è un contratto nullo.
- Accordo delle parti
- Causa
- Oggetto
- Forma se richiesta, pena la nullità
I primi tre elementi sono indispensabili, mentre la forma, in particolare quella scritta, è eventuale. Questi elementi, come già detto, incidono sulla validità del contratto; l'assenza di uno ne produce la nullità, cioè il contratto è geneticamente improduttivo di qualsiasi effetto giuridico.
1. ACCORDO DELLE PARTI
L'accordo delle parti è il fulcro della disciplina contrattuale in tutti gli ordinamenti di Civil Law e se ne tratta agli art.1321 e 1322:
l'accordo delle parti è l'incontro della volontà delle parti in ordine all'operazione economica che vogliono attuare con il contratto, è scambio di dichiarazioni con cui tutte le parti che partecipano al contratto manifestano la loro volontà di acquistare i diritti e di assumere le obbligazioni che dal contratto derivano. Le dichiarazioni di volontà che si scambiano le parti alla formazione del contratto e che sono funzionali del contratto sono: - proposta: un soggetto (=proponente) significa ad un altro una proposta contrattuale - accettazione: il destinatario della proposta dichiara di aderire alla proposta che gli è stata rivolta Il problema è individuare quando il requisito dell'accordo si ritiene formato e quindi quando il contratto è concluso, cioè quando l'accordo si perfeziona. L'art.1326 ha come titolo "Conclusione del contratto"; al primo comma specifica che ilIl contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; il principio cognitivo è recepito dal nostro ordinamento. Ciò significa che non è sufficiente che vi siano una proposta e un'accettazione, ma è necessario che l'accettazione venga a conoscenza di colui che ha fatto la proposta, altrimenti il requisito dell'accordo non si ritiene perfezionato e il contratto non è concluso anche se le volontà sono concordi ma l'accettazione non ha avuto conoscenza. Il proponente deve essere cognito dell'accettazione. Al secondo e al quarto comma viene trattata la modalità con cui l'accettazione deve pervenire al proponente: se l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da questi stabilito, un'accettazione tardiva è inefficace; il proponente, tuttavia, (terzo comma) può ritenere efficace l'accettazione.
tardiva purché dia immediatamente avviso all'accettante di ritenerla efficace e di ritenere concluso il contratto.
Analoga disposizione è dettata in tema di forma: qualora il proponente richieda per l'accettazione una determinata forma, l'accettazione non ha effetto se espressa in forma diversa in quanto sarebbe inefficace e inidonea.
Il proponente può ritenere efficace un'accettazione espressa in forma diversa da quella richiesta e il proponente dovrà darne immediato avviso all'accettante.
L'art.1326, in relazione all'accettazione con forma diversa non detta esplicitamente la regola che dettainvece per l'accettazione tardiva: è replicabile per analogia il principio dell'accettazione tardiva da parte della giurisprudenza.
Al quarto comma è specificato che per la conclusione del contratto l'accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti è inidonea a determinare la conclusione del
contratto: è il requisito di conformità dell'accettazione. Nel caso in cui non fosse conforme, l'accettazione verrebbe definita come difforme; non è, però, priva di effetti giuridici: equivale infatti ad una controproposta, il che determina che l'originario proponente diverrà l'accettante e l'originario accettante diventerà il proponente. Quest'ultimo può a sua volta formulare una controproposta. L'alternanza determina il fenomeno giuridico delle trattative contrattuali, nelle quali si può pervenire ad un punto di equilibrio oppure no (nel secondo caso non ci sarà mai la conclusione del contratto). Proposta e accettazione sono dichiarazioni unilaterali e recettizie, quindi sono revocabili (come tutte le dichiarazioni unilaterali). Sorge, però, un problema: individuare il termine entro cui possono essere revocate. Tale esigenza di certezza coincide con la necessità di presenza di un termine.esplicitato dall'art.1328, che presenta la regola generale: proposta e accettazione possono essere revocate fintanto che il contratto non è concluso; per cui, la revoca della proposta è efficace purché la revoca stessa giunga a conoscenza dell'accettante prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione, quindi prima che il contratto sia concluso. La revoca dell'accettazione è efficace purché giunga a conoscenza del proponente prima che abbia conoscenza dell'accettazione.
Dopo che il contratto è concluso, è irrevocabile se non per le cause di conclusione all'art.1372.
Esiste una deroga alla regola generale di proposta e accettazione: ci si può discostare da quanto stabilito all'art.1326 e il contratto si considera concluso in un momento diverso che si identifica in un comportamento tenuto dal destinatario della proposta; l'art.1327 ha titolo "Conclusione del contratto attraverso"
un comportamento tacito concludente”: in questo caso manca l'accettazione espressa ma su