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DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato è il settore del diritto che disciplina i rapporti giuridici tra soggetti privati e si affianca al

diritto pubblico e al diritto privato: il diritto pubblico disciplina i rapporti giuridici tra diversi enti pubblici

quando essi operano per finalità pubbliche e tra cittadini ed enti pubblici, mentre il diritto penale riserva allo

Stato, con l'azione penale e l'esercizio di essa, la facoltà di punire attraverso la Magistratura chi tiene un

comportamento qualificato come reato dal nostro ordinamento. Il compimento di un reato prevede il divieto di

autotutela: la potestà punitiva è riservata solo allo Stato, il cittadino leso non può farsi giustizia da solo; il

limite è invece molto sfumato nel diritto privato (nel contratto, infatti, le parti, di fronte ad un comportamento

scorreto, possono tutelarsi anche al di fuori della giurisdizione dello Stato).

Per “rapporti giuridici” intendiamo le relazioni regolate dalle norme giuridiche nel codice civile o in altre

raccolte di leggi; esiste una gerarchia di norme:

Costituzione

1. FONTI PRIMARIE

2. Legge ordinaria

Regolamento

3. FONTI SECONDARIE

4. Uso

La legge ordinaria è la fonte normativa con più rilievo nell'ambito del diritto privato in quanto regola quasi

tutti i rapporti privati ed è contenuta nel Codice Civile.

Esiste inoltre una distinzione tra:

– Norme imperative o inderogabili Sono specie diverse!

– Norme dispositive o derogabili

Norme imperative o inderogabili

Sono le norme che costituiscono i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico che l'autonomia dei privati

non può derogare; nel diritto privato esiste il principio di autonomia o libertà dei privati ed è molto ampia:

il legislatore interferisce il meno possibile perché non si tratta di rapporti che riguardano lo Stato, i privati si

regolano in modo autonomo entro i limiti dettati dalle norme imperative. Tali norme dettano un precetto (cioè

un comportamento) cogente, obbligatorio, e la sua inosservanza o violazione determina la nullità del

rapporto giuridico che si è instaurato in sua violazione.

I princìpi inderogabili che limitano l'autonomia dei privati sono:

A. norme imperative esprimono un comando circoscritto al rapporto privatistico di due soggetti: sono

norme di endotutela →

B. princìpi di ordine pubblico sono precetti fondamentali che non tutelano solo le parti del rapporto

privatistico, ma anche esterni a tale rapporto: sono norme di eterotutela (tutelano anche la collettività)

C. princìpi di buon costume sono princìpi legati alla morale diffusa in un determinato ambito storico e

geografico

I princìpi di ordine pubblico e i princìpi di buon costume si sostanziano in norma imperativa ma non

viceversa.

Norme dispositive o derogabili

Sono norme che dettano una regola giuridica, un comportamento idoneo a regolare un rapporto giuridico di

natura privatistica in assenza di una diversa volontà delle parti, che sono libere di regolare il loro rapporto in

maniera diversa rispetto a ciò che propone il legislatore.

Hanno funzione supplettiva: intervengono se i rapporti giuridici non vengono regolati dalle norme, ma

autonomamente dalle parti che possono operare in modo diverso.

Come l'interprete distingue tra norma imperativa e norma dispositiva?

Ogni volta che nella lettura della norma è contenuto l'inciso “salvo che i privati possano regolarsi in modo

diverso” allora la norma è dispositiva; se invece contiene un comando o sanziona con la nullità un determinato

atto allora si tratta di una norma imperativa.

I soggetti che instaurano rapporti giuridici sono:

– persone fisiche = il soggetto individuo munito di capacità giuridica; N.B.: per ogni persona e in

relazione ad essa vengono in rilievo la capacità giuridica e la capacità di agire

– persone giuridiche = ente organizzato che l'ordinamento riconosce come entità giuridica, a cui con un

procedimento legale attribuisce la personalità giuridica

Abbiamo quindi distinto tra capacità giuridica e capacità di agire, concetti distinti che esprimono profili

giuridici differenti (si può avere la prima ma non la seconda).

1

Capacità giuridica

E' la capacità di un soggetto di essere il centro di imputazione di effetti giuridici e ai sensi dell'art.1 si

acquista al momento della nascita; prescinde dall'acquisizione o meno della capacità di agire.

Capacità di agire

Ai sensi dell'art.2, si acquista con il compimento della maggiore età e consiste nella capacità di un soggetto di

disporre dei propri diritti e di assumere obbligazioni mediante valide manifestazioni di volontà; nel nostro

ordinamento si identifica con la capacità di intendere e di volere, della quale sono privi:

• i minori

• gli interdetti = coloro che sono totalmente privi della capacità di intendere e di volere

• gli inabilitati = coloro la cui capacità di intendere e di volere è scemata ma non è assente del tutto

Questi individui fanno parte della categoria degli incapaci legali, i quali pongono in essere la loro volontà e i

loro diritti attraverso un legale rappresentante:

• per i minori sono i genitori

• per gli interdetti è il tutore (sostituzione)

• per gli inabilitati è il curatore (affiancamento)

Ci sono poi anche gli incapaci naturali, cioè quei soggetti che, sebbene non minori, non interdetti e non

inabilitati, sono privi anche per ragioni transeunte (=passeggere) della capacità di intendere e di volere.

La distinzione tra le due incapacità è fondamentale sotto il profilo delle conseguenze giuridiche cui va

incontro l'atto compiuto dall'incapace naturale rispetto all'incapace legale:

➢ l'atto compiuto dall'incapace legale è un atto sempre annullabile

➢ l'atto compiuto dall'incapace naturale è annullabile soltanto se l'altra parte era in malafede e l'atto

ha arrecato un grave danno, un grave pregiudizio all'incapace naturale

Il patrimonio ha un rilievo fondamentale nelle relazioni tra privati e sottintende l'obbligo a pagare qualcosa;

il “patrimonio” è costituito da tutti i beni mobili e immobili di un individuo e da tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi riferibili al soggetto (case, debiti, crediti, ecc.).

Il patrimonio netto è formato da tutte le attività (beni mobili e immobili e crediti) detratte le passività.

L'individuazione del patrimonio di un soggetto ha nel diritto privato un'importanza fondamentale: ai sensi

dell'art.2740, un soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio; ciò significa che il

patrimonio costituisce uno strumento di garanzia che l'ordinamento pone a tutela del creditore per ottenere il

soddisfacimento del proprio diritto nel rapporto giuridico privatistico. E' quindi lecito espropriare beni e

soddisfare il proprio credito.

Nell'ambito della connessione tra patrimonio e persona è necessario distinguere tra:

• persona giuridica con autonomia patrimoniale perfetta

• persona giuridica con autonomia patrimoniale imperfetta

Per la persona fisica non si pone il problema di rispondere dei propri debiti con tutto il proprio patrimonio.

Persona giuridica con autonomia patrimoniale perfetta

Una netta separazione intercorre tra il patrimonio della persona giuridica e il patrimonio delle persone

fisiche che la compongono; non ci sono commistione e confusione tra i due patrimoni, quindi i creditori della

persona giuridica potranno soddisfare il proprio diritto esclusivamente sul patrimonio della persona giuridica,

non su quello della persona fisica. Hanno autonomia perfetta tutte le società di capitale:

– società per azioni

– società a responsabilità limitata

– società in accomandita

Persona giuridica con autonomia patrimoniale imperfetta

Vi è una totale o parziale commistione di patrimoni a seconda del tipo di persona giuridica che viene in

rilievo; c'è quindi commistione tra patrimonio della persona giuridica e patrimonio delle persone fisiche che la

compongono: dei debiti contratti dalla persona giuridica non risponde soltanto il patrimonio della società

(persona giuridica), ma anche il patrimonio dei soci che la compongono. Rientrano in questa categoria le

società di persona:

– →

società semplice l'autonomia patrimoniale imperfetta è totale: il creditore per ottenere il

pagamento del suo credito può indifferentemente rivolgersi al patrimonio della società o a quello dei

soci 2

– →

società in nome collettivo l'autonomia patrimoniale imperfetta è più affievolita: per i debiti

risponde prima il patrimonio della società e solamente se questo è incapiente i creditori possono, in

via sussidiaria, rivolgersi al patrimonio dei soci; se il creditore si rivolge direttamente ai soci per

primi, i soci possono invocare il principio della preventiva escussione del patrimonio sociale

– →

società in accomandita semplice ci sono due categorie di soci:

→ accomandanti: oltre ad essere soci sono anche amministratori, quindi rispondono esattamente come in una

società in nome collettivo, cioè rispondono sussidiariamente al patrimonio della società

→ accomandatari: rispondono esclusivamente nei limiti di quello che hanno conferito nella società

Più è complessa l'organizzazione, meno c'è commistione.

Definizioni che attengono alla collocazione spaziale della persona

• residenza = dove un soggetto trascorre abitualmente la propria vita

• domicilio = dove il soggetto ha il centro dei propri affari, ed è quello che ha più rilievo nel diritto

privato

• dimora = dove il soggetto discontinuamente trascorre dei periodi della propria vita

Residenza e dimora sono sussidiarie.

I beni possono essere:

BENI IN SENSO GIURIDICO RES EXTRA COMMERCIUM

La nozione è fornita dall'art.810 del CC: “ sono beni Sono quei beni che non possono formare oggetto di

le cose che possono formare oggetto di diritti”. rapporti giuridici (es. amianto)

La nozione è quindi strettamente connessa a quella di

diritto.

Per “bene” si intende tutto ciò che arreca un'utilità ai

privati essendo idoneo a soddisfare i loro bisogni e

che può essere assoggettato al loro potere formando

oggetto di rapporti giuridici

BENI DI GENERE BENI SPECIFICI

Beni appartenenti ad una determinata categoria di Beni che sono stati individuati nell'ambito della

beni (es. grano) categoria di appartenenza (es. 100 unità di grano)

BENI FUNGIBILI BENI INFUNGIBILI

Beni che possono essere sostituiti con beni Beni insuscettibili di essere sostituiti, oggetto del

appartenenti al medesimo genere rapporto giuridico deve essere quel determinato

bene

BENI CONSUMABILI BENI INCONSUMABILI

L'utilizzo non li consuma (es. beni immobili)

→ beni suscettibili di un'unica utilizzazione, per cui

l'uso ne comporta la distruzione al primo utilizzo

→ beni suscettibili di utilità ripetuta

BENI DIVISIBILI BENI INDIVISIBILI

Beni che, anche se smembrati, sono suscettibili di Beni che arrecano utilità al loro titolare solo se

un'utilizzazione parziale e arrecano comunque utilizzati nella loro interezza

un'utilità al soggetto che se ne appropria (es. cibo)

BENI IMMOBILI BENI MOBILI

Tutti i beni che anche transitoriamente hanno un Tutti gli altri beni

collegamento con il suolo

La distinzione tra beni mobili e beni immobili, prevista all'art.812 del CC, ha importanza fondamentale nel

diritto privato in quanto, a seconda della natura del bene, l'ordinamento prevede un trattamento diverso e

una disciplina giuridica diversa.

L'universalità dei beni mobili è costituita da quell'insieme di beni che pur suscettibili di utilizzo individuale

hanno una destinazione economica unitaria (es. libreria o quadri ad una mostra).

Le pertinenze riguardano quei beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento di un bene

principale; la loro qualificazione come tali determina che qualora non sia espressamente escluso, il rapporto

giuridico che riguarda il bene principale riguarda anche il bene pertinente (es. cinturino dell'orologio o

cantina della casa). 3

Il diritto privato si occupa di regola di una particolare situazione giuridica che va sotto il nome di diritto; i

rapporti giuridici che i privati instaurano riguardano i loro diritti. Il diritto pubblico, invece, ha come oggetto

l'interesse legittimo.

Per “diritto” intendiamo la situazione giuridica che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela e che permette

ad un soggetto di far valere una pretesa nei confronti della collettività indiscriminata o nei confronti di un

soggetto determinato. Si distingue tra:

DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI NON PATRIMONIALI

Sono i diritti suscettibili di valutazione economica; Sono quei diritti non suscettibili di valutazione

formano questa categoria due specie diverse: economica, come ad esempio il diritto alla salute e il

1. diritti reali diritto alla vita

2. diritti di credito

DIRITTI ASSOLUTI DIRITTI RELATIVI

Sono i diritti opponibili “erga omnes”, che possono Sono quei diritti che possono essere fatti valere

cioè essere fatti valere e opposti nei confronti di esclusivamente nei confronti di un soggetto

chiunque li minacci e a tutti; rientrano in questa determinato, cioè il debitore: si tratta dei diritti di

categoria: credito, per l'appunto azionabili esclusivamente nei

1. diritti reali confronti del debitore

2. diritti personali

DIRITTI PATRIMONIALI

All'interno della categoria dei diritti patrimoniali abbiamo detto che rientrano i diritti reali, cioè i diritti sulle

cose; tali diritti si dividono in:

• diritti di godimento = proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù prediali

• diritti di garanzia = pegno e ipoteca

Tratti comuni e caratteristiche dei diritti reali

Assolutezza il diritto può essere esercitato e riceve tutela giuridica nei confronti di chiunque

1. →

Sono ius in re sono diritti sulle cose; soltanto i beni possono formare oggetto di diritti reali nel

2. nostro ordinamento

Tipici o nominati i privati possono costituire diritti reali diversi da quelli stabiliti dal legislatore: i

3. diritti pribati sono un numero chiuso, sono elencati

Immediati o autodeterminati questo requisito significa che il titolare di un diritto reale può

4. esercitarlo e trarre tutte le utilità che la legge riconosce al diritto stesso senza che sia necessaria la

cooperazione di altri soggetti; è strettamente correlato al diritto

Muniti di diritto di seguito o sequela il diritto reale, inerendo ad un bene, segue il bene stesso

5. qualora questo formi oggetto di atti di disposizione; ad esempio: se il proprietario del fondo A con

servitù vende tale fondo, la servitù segue il bene nell'atto di disposizione e passa al nuovo

proprietario

Caratteristiche dei diritti di credito

Relatività = non sono opponibili erga omnes, ma possono essere esercitati esclusivamente nei

1. confronti di un soggetto determinato, cioè il debitore

Sono ius ad rem = non sono diritti su una cosa, ma sono diritti verso qualcosa che si identifica con

2. una prestazione

Atipici = in particolare nell'ambito del contratto i privati sono liberi di creare i diritti di credito che

3. più ritengono inerenti ai loro interessi

Mediati o eterodeterminati = per esercitare un diritto di credito e trarne le utilità ad esso connesse è

4. necessaria la cooperazione di un altro soggetto

DIRITTO DI PROPRIETA'

Il diritto di proprietà è il diritto reale perfetto, per eccellenza del nostro ordinamento al punto che è un diritto

che riceve tutela costituzionale all'art.42. In merito a tale diritto ci furono contrasti nell'Assemblea costituente,

che era formata da:

• componente liberale

• componente cattolica

• componente marxista 4

Per alcuni il diritto di proprietà doveva rientrare nelle libertà fondamentali, per altri non doveva avere rilievo

costituzionale; alla fine si giunse ad un compromesso e la si fece rientrare nelle libertà economiche.

La proprietà può acquistarsi in due modi:

A titolo originario = si verifica quando il diritto si consolida direttamente in capo al suo titolare senza

1. che gli sia stato trasferito da un altro soggetto; rientra in questa categoria l'usu capione, principale

modo di acquisto a titolo originario

A titolo derivativo = si verifica quando il diritto di proprietà viene trasferito da un soggetto detto

2. dante causa ad un altro soggetto detto avente causa; è il caso della successione a causa di morte e

del contratto

Ai sensi dell'art'832 del CC il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre di una cosa in modo

pieno ed esclusivo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

I concetti base della definizione sono:

1. Diritto di godere e disporre

Il godimento attiene all'utilizzo (profilo materiale), alla disponibilità materiale del bene; usare il termine

“utilizzo” non è corretto in quanto non esprime il contenuto omissivo, cioè il non utilizzo, che rientra anch'esso

nel diritto.

Il diritto di disporre (profilo giuridico) attiene prevalentemente alla sfera giuridica del proprietario: laddove

l'art.832 attribuisce al proprietario il diritto di disporre altro non fa che attribuirgli il diritto a che il

proprietario possa disporne come meglio crede (vendita, donazione, scambio, permuta).

2. Pienezza ed esclusività

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chia9125 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
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