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SITUAZIONI REALI DI GODIMENTO
BENI= oggetti di situazioni soggettive e quindi di un rapporto giuridico. Cose che possono
formare oggetto di diritto.
Università di mobili= relazione di più cose destinate alla funzione unitaria, appartenenti allo
stesso proprietario. In questo caso NON si applica il possesso vale titolo.
Cose composte= connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro
funzione originaria per adempierne una diversa.
Pertinenze= beni che hanno funzione durevole, di servizio o di ornamento, di un altro bene.
Hanno carattere accessorio.
DIRITTO DI PROPRIETÀ= diritto reale, imprescrittibile (il non esercizio non fa perdere il
diritto), elastico (si comprime e riespande con il passaggio di proprietà) e assoluto (erga omnes).
=diritto pieno (il proprietario trae tutte le relative utilità) ed esclusivo (vietata qualsiasi
intromissione altrui nelle scelte del proprietario) di disporre delle cose, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento.
Il comportamento del proprietario non può recare danno alla sicurezza, libertà e dignità
umana. Sono previsti oltre ai limiti negativi anche dei limiti positivi, tra cui l’utilità
produttivistica che la proprietà deve avere.
La proprietà nella Costituzione è garantita tra i rapporti economici ed l’ordinamento ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
POTERE DI GODIMENTO= facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità d’uso, di
trasformazione o addirittura la distruzione.
POTERE DI DISPOSIZIONE= possibilità di compiere atti giuridici o di scegliere la
destinazione economica del bene o di disporre materialmente della cosa o di scegliere il
tempo di utilizzazione e di godimento della stessa.
→ PIENI ED ESCLUSIVI
I limiti e gli obblighi relativi alla proprietà di differenziano in vincoli pubblici, che riguardano
la legislazione pubblicistica e vincoli privati, che riguardano i conflitti tra proprietari.
I vincoli pubblici concernono i vincoli temporanei per aziende commerciali e agricole,
l’espropriazione per pubblico interesse, le requisizioni e gli ammassi.
Tra i rapporti di vicinato sono vietati, secondo il principio di neminem laedere:
• Atti emulativi= comportamenti posti in essere da un proprietario con l’unico scopo di
nuocere all’altro proprietario, come la sopraelevazione di un muro che toglie aria e luce al
fondo vicino
• Immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori e tutto ciò che va oltre la tollerabilità,
valutata secondo il principio del buon padre di famiglia. Se le immissioni sono prodotte
da un’attività il soggetto che le subisce avrà diritto ad un indennizzo.
Una specifica disciplina riguarda le distanza, con lo scopo di preservare il godimento del
diritto altrui.
Quanto alle aperture di luce e vedute, la disciplina tende a contemperare l’esigenza di godere
nei propri ambienti di luce naturale e vedute panoramiche con la necessità di garantire
comunque la riservatezza del proprietario del fondo vicino.
ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO= fa nascere il diritto pieno
• Occupazione= materiale impossessamento della cosa, con la volontà di farla propria.
Acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di alcuno (res nullius).
• Invenzione= ritrovamento di cose smarrite.
• Tesoro= ritrovamento di una cosa seppellita o nascosta (se non è di interesse artistico).
• Accessione= per in fatto naturale o per opera dell’uomo, cose appartenenti a
proprietari diversi sono attratte in un’unica situazione:
1. Da cosa mobile a cosa immobile: es. costruzione di opere su fondo altrui
2. Da cosa immobile a cosa immobile:
Alluvione= il proprietario del fondo dove si sono depositati i detriti diventa
proprietario anche dell’incremento
Avulsione= il proprietario del fondo, dove si sono depositati parti considerevoli e
riconoscibili di un altro fondo, diventa proprietario dell’incremento pagando però
un indennizzo al proprietario dell’altro fondo.
3. Da cosa mobile a cosa mobile
Unione di due beni= il proprietario del bene principale (di valore superiore)
diventa proprietario del secondario.
Commistione= i due beni sono mescolati.
Accessione invertita= Il proprietario di un fondo contiguo ad un altro, costruisce nel
fondo contiguo in una parte non utilizzata, un’opera per il suo interesse.
• Specificazione= acquisto della proprietà di una cosa creata con materiale altrui.
ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO= chi traferisce non può cedere un diritto più ampio
di quello del titolare.
DIRITTO DI SUPERFICIE= acquisto della proprietà della costruzione esistente o il diritto
di edificare, fermo restando il separato diritto di proprietà sul suolo.
→ proprietà superficiaria= non si estende verticalmente ma orizzontalmente.
Quando si acquista il diritto di proprietà sulla costruzione, l’acquisto è a titolo derivativo e
tale diritto è imprescrittibile.
Se si acquista il diritto di edificare, la proprietà sulla costruzione si costituisce a titolo
originario e tale diritto è sottoposto al regime della prescrizione.
Il diritto di superficie si costituisce per:
→ CONTRATTO/ TESTAMENTO/ USUCAPIONE
Può essere previsto a tempo:
→ DETERMINATO (al termine vale il principio dell’accessione) / INDETERMINATO
Si estingue per:
→ DECORRENZA DEL TERMINE/ RINUNZIA DEL SUPERFICIARIO/
RIUNIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL PROPRIETARIO CON QUELLA DEL
SUPERFICIARIO
DIRITTI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI= si vantano dei diritti o verso il
proprietario o verso il bene.
1. USUFRUTTO =diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con l’obbligo di
conservare la destinazione economica del bene e di restituirlo alla scadenza.
Il proprietario cede il godimento del bene a uno o più soggetti (usufrutto congiunto).
Il bene dato in godimento deve essere un bene fruttifero e non consumabile, esiste però
anche l’usufrutto dei beni consumabili (quasi usufrutto: al diritto di servirsi del bene
corrisponde l’obbligo di conferire il valore corrispondente alla stima del bene).
L’usufrutto successivo è il passaggio automatico dell’usufrutto da una persona ad un’altra
per l’ipotesi di morte di una di esse.
Il diritto è cedibile a un usufruttuario nuovo. Nel caso cambi il nudo proprietario,
quest’ultimo deve rispettare l’usufrutto esistente.
L’obbligo dell’usufruttuario è quello di restituire alla scadenza il bene con l’osservanza
della diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto anche alle spese di mantenimento.
L’usufrutto si costituisce per:
→ LEGGE (genitori sui beni dei figli)/ VOLONTARIAMENTE (per contratto o
testamento) / USUCAPIONE
Si estingue per:
→ SCADENZA DEL TERMINE/ RINUNZIA/ PRESCRIZIONE (non uso protratto per
20 anni) /CONSOLIDAZIONE/ PERIMENTO TOTALE/ ABUSO
DELL’USUFRUTTUARIO
2. SERVITÙ= diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Fondo servente= limitazioni delle facoltà gravate dal peso
Fondo dominante= ricava un’utilità dal peso
Tra i due fondi deve sussistere una relazione di servizio e quindi anche di utilità e vi
devono essere due situazioni distinte (non per forza due persone distinte).
• APPARENTI= esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all’esercizio della
servitù.
NON APPARENTI= manca un’opera visibile.
• AFFERMATIVE (O POSITIVE)= a favore della situazione soggettiva dominante del
potere di svolgere un’attività nel fondo servente.
NEGATIVE= proibizione di compiere atti o comportamenti.
• CONTINUE= per il loro esercizio presuppongono una precedente opera.
DISCONTINUE= l’esercizio coincide con il fatto stesso dell’uomo.
• COATTIVE= principio di solidarietà per un pubblico interesse.
La servitù si costituisce per:
→ CONTRATTO/ TESTAMENTO/ PER LEGGE= VOLONTARIE
Per le servitù apparenti anche usucapione.
Si estingue per:
→ CONFUSIONE/ DECORRENZA DEL TERMINE/ RINUNCIA/ ABBANDONO
DEL FONDO SERVENTE/ PRESCRIZIONE (non uso ventennale)
AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI DI GODIMENTO
1. PETITORIE= concesse al solo proprietario
• Di rivendicazione= è presupposta la mancanza del possesso; colui che si reputa
proprietario richiede la restituzione a colui che la possiede. Il proprietario deve dare
prova dell’acquisto a titolo originario o a titolo derivativo (probatio diabolica).
• Negatoria= spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali di
godimento sulla cosa, quando si teme di subire un pregiudizio. Il proprietario deve
solo dimostrare il proprio diritto di proprietà.
• Di regolamento di confini= demarcazione dei confini tra due fondi
• Di opposizione dei termini= si richiede l’apposizione, a spese di entrambi i
proprietari, dei segni di confine.
2. CONFESSORIE E DI NUNCIAZIONE= esperibili anche dal titolare di un diritto di
godimento di cosa altrui
• Confessoria= si tende a far riconoscere l’esistenza del proprio diritto di godimento su
cosa altrui contro chi ne contesti l’esercizio e si mira a ottenere dal giudice la
cessazione degli atti impeditivi e delle turbative al diritto stesso.
• Di nunciazione
→ denunzia di nuova opera= impedire i pericoli o le limitazioni al potere di
godimento che possono derivare dalla costruzione di nuove opere.
→ danno temuto= previene il pericolo di un danno grave ed imminente da parte di
una qualsiasi cosa già esistente sul fondo del vicino.
3. POSSESSORIE= previste per il possessore. Richiedono esclusivamente la prova del
possesso.
SITUAZIONI POSSESSORIE
POSSESSO= potere sulla cosa; situazione di fatto che corrisponde nel comportamento
diretto all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. (godimento e utilizzazione
→
del bene) atto giuridico in senso stretto
Possessore= colui che gode e utilizza il bene ≠detentore
Animus possidendi
→ = intenzione del possessore di usare la cosa come il proprietario
Possesso mediato = il possessore non possiede direttamente il bene ma per mezzo di un’altra
persona, il detentore.
Se il possessore volesse diventare proprietario, egli deve compiere atti di opposizione contro il
diritto del proprietario: interversione del possesso.
La legge:
• Garantisce al possessore, legittimo o no, protezione del suo interesse al godimento e
all’uso d