Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
A) MODIFICAZIONE NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
202 Le singole ipotesi di modificazione nel lato attivo del rapporto giuridico
La modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi per atto inter vivos - a titolo
particolare – mediante le figure:
a) della cessione del credito ;
b) della delegazione attiva, figura non espressamente disciplinata dal codice, ma di elaborazione dottrinale
e giurisprudenziale
c) del pagamento con surrogazione
203 La cessione del credito
Di « cessione del credito » la legge parla in due significati differenti:
- da un lato, per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il
trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto);
- da altro lato, per indicare l'effetto di tale contratto: cioè, per l'appunto, il trasferimento del credito in capo
al cessionario.
Di regola, qualunque credito può formare oggetto di cessione (c.d. principio della libera cedibilità dei
crediti); salvo che:
a) il credito abbia carattere strettamente personale
b) il trasferimento sia vietato dalla legge (vietata, ad es., è la cessione dei crediti litigiosi a favore dei
giudici appartenenti all'ufficio giudiziario avanti al quale pende la relativa controversia); ovvero
c) la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti (art. 1260, comma 2, cod. civ.): in quest'ultimo
caso, peraltro, il patto di non trasferibilità non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli
lo conosceva al tempo della cessione.
Oggetto di cessione, purché a titolo oneroso, possono essere anche i crediti futuri
Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore (cedente) ed il terzo (cessionario).
Non è invece richiesta l'accettazione da parte del debitore (ceduto), il quale rimane, in ogni caso, estraneo
all'accordo di cessione.
Il contratto di cessione può prevedere, a favore del cedente, un corrispettivo in danaro. Peraltro, la
cessione può aver luogo anche senza corrispettivo , ovvero essere effettuata in funzione di garanzia (ad es.,
Tizio cede a Caio il credito di 100 che vanta nei confronti di Sempronio per garantire a Caio che lo stesso
Tizio onorerà un diverso credito da Caio vantato proprio nei confronti di Tizio), il contratto che ha come
effetto la cessione del credito viene spesso definito come contratto « a causa variabile»
204 Effetti della cessione
Per quanto concerne gli effetti inter partes , il credito è dal cedente trasferito al cessionario - in forza del
principio del c.d. consenso traslativo , nel momento stesso del perfezionamento dell'accordo di cessione.
Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest'ultimo la cessione
venga notificata (dal cedente o dal cessionario) ovvero sia da lui accettata : fino a quel momento, infatti, il
debitore potrebbe ritenere di essere pur sempre obbligato nei confronti del creditore originario.
L'accettazione o la notificazione della cessione servono a renderla opponibile ai terzi: in particolare.
Quanto agli effetti della cessione, va sottolineato che in conseguenza di essa - benché venga modificato il
soggetto attivo del credito - l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito
al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali, e gli altri accessori . Il debitore ceduto può
opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente
205 Rapporti tra cedente e cessionario
Per quanto concerne i rapporti tra cedente e cessionario, si deve
aggiungere che:
a) se la cessione è a titolo oneroso, il cedente, salvo patto contrario,garantisce al cessionario l'esistenza del
credito al momento della cessione (c.d. veritas nominis).
Non garantisce, la solvenza del debitore : cioè, la realizzabilità del credito;
b) se la cessione è a titolo gratuito, il cedente garantisce al cessionario la veritas nominis solo se l'ha
espressamente promessa. Non garantisce, invece, la bonitas nominis.
Il cedente, con apposito patto, può assumere anche la garanzia della solvenza del debitore (c.d. bonitas
nominis): in tal caso, qualora il debitore ceduto non adempia, il cedente sarà tenuto a restituire quanto
eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione.
Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario (c.d.
cessione solutoria, si presume che la cessione avvenga « pro solvendo » (ossia, che la liberazione del
cedente si verifichi solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto). Qualora
risulti una diversa volontà delle parti - nel senso che il cessionario liberi senz'altro il cedente dall'obbligo
che quest'ultimo aveva nei suoi confronti, accollandosi pertanto l'intero rischio della solvenza del
debitore ceduto - si parla di cessione « pro soluto ».
206 La cessioni dei crediti di impresa ed il factoring
Il « factoring» è una figura contrattuale , in forza della quale un imprenditore specializzato (c.d.factor) - a
fronte del pagamento di una commissione variabile a seconda dell'entità degli obblighi assunti - si impegna
a fornire all'impresa cliente una vasta gamma di relativi alla gestione dei crediti dalla stessa impresa cliente
vantati nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività imprenditoriale. Il factor rende
all'impresa cliente anche l'ulteriore prestazione consistente nell'effettuare, a suo favore,
un'anticipazione finanziaria, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, pari ad una parte del loro valore
nominale (c.d. funzione di finanziamento); e quella di accollarsi il rischio dell'insolvenza di uno o più dei
debitori dell'impresa stessa (c.d. funzione assicurativa).
Per realizzare siffatta complessa operazione, la prassi contrattuale fa, di regola, perno sull'istituto della
cessione del credito. L'impresa cliente cede al factor, in massa, i crediti dalla stessa vantati o ché
la stessa vanterà in futuro nei confronti di uno o più o tutti i propri clienti. Ciò consente al factor
da un lato, la gestione di detti crediti; da altro lato, l'erogazione dell'anticipazione finanziaria
eventualmente richiesta dall'impresa cliente, destinata ad essere dal factor recuperata proprio attraverso
l'incasso dei crediti ceduti.
In particolare si è statuito:
- che i crediti futuri possono essere oggetto di cessione anche prima che siano stipulati i contratti dai quali
sorgeranno, purché questi ultimi vengano perfezionati nei ventiquattro mesi successivi
- che i crediti - sia esistenti che futuri - possono essere ceduti in massa, dovendo ritenersi sufficiente,
perché l'oggetto della cessione possa dirsi determinato , che sia indicato il nominativo del debitore ceduto
- che il cedente, salvo patto contrario, garantisce la solvenza del debitore ceduto
- che la cessione è opponibìle ai terzi non solo quando sia stata notificata od accettata con atto di data
certa, ma altresì allorquando ilfactor abbia pagato all'impresa cedente, in tutto o in parte, il corrispettivo
della cessione con atto avente data certa .
207 La cartolarizzazione dei crediti
Un'ulteriore operazione finanziaria è quella della cartolarizzazione dei crediti. L'operazione - finalizzata, da
un lato, allo smobilizzo dei crediti (procurando immediata liquidità al creditore) e, da altro lato, alla
creazione di un nuovo bene da collocare sul mercato - risulta così articolata:
a) un soggetto (c.d. originator) - nella pratica, sovente una banca o un intermediario finanziario - cede, a
titolo oneroso, uno o (anche in blocco ) più crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, ad una società:società
veicolo ;
b) per procurarsi la provvista necessaria all'acquisto dei crediti, la società veicolo - direttamente o tramite
altra società - emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori, professionali e non .
c) la società veicolo - direttamente o attraverso altra distinta società provvede alla riscossione dei crediti
ceduti ed alle attività ad essa finalizzate.
d) le somme incassate dai debitori ceduti vengono destinate, in via esclusiva , ai portatori dei titoli emessi
per finanziare l'acquisto dei relativi crediti.
Per garantire tale ultimo obiettivo, statuisce che i crediti oggetto di cessione da parte dell'originator
a favore della società veicolo , pur divenendo formalmente di titolarità di quest'ultima, costituiscono però
un patrimonio separato : un patrimonio, cioè, distinto sia dal residuo patrimonio della stessa società
veicolo , sia da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione che la stessa abbia in atto. Da ciò
consegue che i portatori dei titoli emessi a fronte di una determinata operazione di cartolarizzazione, da un
lato, hanno un diritto esclusivo sui crediti dalla società veicolo acquistati in attuazione di detta operazione e
sui flussi di danaro generati dal loro incasso ; ma, da altro lato, possono far valere le loro pretese solo su
detti cespiti, e non già sul restante patrimonio della società veicolo o, peggio, sui restanti « patrimoni
separati »eventualmente ad essa intestati, ma vincolati ad altra operazione di cartolarizzazione.
208 La delegazione attiva
Il codice si occupa solo della delegazione passiva . Si ritiene tuttavia che possa rientrare nell'autonomia
negoziale delle parti dar luogo anche ad una delegazione attiva .
La delegazione attiva di credito consiste in un accordo - che si ritiene trilaterale tra creditore, debitore ed un
terzo - in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la
prestazione al terzo (delegatario) . Per effetto della delegazione attiva, il delegato diviene, di regola,
debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario (cosicché, in caso di successiva inadempienza,
contro il delegato potranno agire sia il delegante che il delegatario) (c.d. delegazione « cumulativa »); salvo
che le parti abbiano concordato la liberazione del delegato nei confronti del delegante (c.d. delegazione
({liberatoria »).
B)MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
209 Le singole ipotesi della modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio
La modificazione de soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi a titolo particolare mediante
le figure:
a) Della delegazione passiva
b) Dell’espromissione
c) Dell’accollo
Per il debitore è di regola indifferente il creditore , mentre per il creditore non è indifferente avere come
debitore un